Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 13 marzo 1963 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 22 settembre 2019 |
Commentari • 6
- 1. Riordino delle attribuzioni di vari ministeri: il decreto in GazzettaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 13 luglio 2018
Giurisprudenza • 22
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Versioni del testo
- Art. 1.
Il Centro alpinistico italiano riassume la denominazione di "Club alpino italiano".
Esso e' dotato di personalita' giuridica ed e' sottoposto alla vigilanza del Ministero del turismo e dello spettacolo. (5) ((6)) -------------- AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 12 luglio 2018, n. 86 , convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 97 , ha disposto (con l'art. 1, comma 13, lettera b)) che nella presente legge le parole: «Ministero per il turismo e lo spettacolo», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo». -------------- AGGIORNAMENTO (6)
Il D.L. 21 settembre 2019, n. 104 ha disposto (con l'art. 1, comma 15, lettera b)) che nella presente legge le parole: «Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo». - Art. 2.
Il Club alpino italiano provvede, a favore sia dei propri soci sia di altri, nell'ambito delle facolta' previste dallo statuto, e con le modalita' ivi stabilite:
a) alla realizzazione, alla manutenzione ed alla gestione dei rifugi alpini e dei bivacchi d'alta quota di proprieta' del Club alpino italiano e delle singole sezioni, fissandone i criteri ed i mezzi;
b) al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione di sentieri, opere alpine e attrezzature alpinistiche;
c) alla diffusione della frequentazione della montagna e all'organizzazione di iniziative alpinistiche, escursionistiche e speleologiche;
d) all'organizzazione ed alla gestione di corsi d'addestramento per le attivita' alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche, speleologiche, naturalistiche;
e) alla formazione di istruttori necessari allo svolgimento delle attivita' di cui alla lettera d);
((f) all'organizzazione ed alla gestione, per conto delle regioni, di corsi di preparazione professionale, ai sensi dell'articolo 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217, per guida speleologica e di corsi di formazione professionale per esperti e rilevatori del servizio valanghe;)) g) all'organizzazione di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nell'esercizio delle attivita' alpinistiche, escursionistiche e speleologiche, per il soccorso degli infortunati o dei pericolanti e per il recupero dei caduti;
h) alla promozione di attivita' scientifiche e didattiche per la conoscenza di ogni aspetto dell'ambiente montano;
i) alla promozione di ogni iniziativa idonea alla protezione ed alla valorizzazione dell'ambiente montano nazionale. - Art. 3.
La Commissione provinciale di cui all'articolo 236 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 , e' integrata da un esperto in materia alpinistica designato dal Club alpino italiano con voto deliberativo, quando l'esperimento riguardi le guide alpine ed i portatori alpini.
Oltre il possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 237 del regolamento indicato nel precedente comma, i candidati debbono documentare di aver frequentato con esito favorevole i relativi corsi del Club alpino italiano.