CA
Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/10/2025, n. 5105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5105 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4692/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei Magistrati:
Dott. Antonio Mungo Presidente
Dott. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere
Dott. Erminia Catapano Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile d'appello iscritto al n. 4692 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2020, pendente avverso la sentenza n. 3733/2020, del Tribunale Ordinario di Napoli, X
Sezione civile, pubblicata in data 1.06.2020
TRA
(c.f.: , con sede legale in alla Via Parte_1 P.IVA_1 Pt_1
Comunale del Principe n.13/A, in persona del legale rappresentante pro tempore, Direttore
Generale Dott. Ing. rappresentata e difesa, congiuntamente e CP_1 disgiuntamente dagli avv.ti Annalisa Intorcia (c.f.: e C.F._1 Per_1
(c.f.: ), tutti elettivamente domiciliati in alla Via
[...] C.F._2 Pt_1
Part Comunale del Principe 13/A, presso il Servizio Affari Legali della detta in virtù di procura speciale alle liti del 5.09.2019 per notaio - Rep. N.42728 Racc. Persona_2
16316 registrata al n. 3926 serie IT Ag. Entrate di in pari data. Pt_1
Appellante
E
c.f.: ), con sede in Controparte_2 P.IVA_2 alla Via San Severo a Capodimonte n. 28, in persona del legale rappresentante pro Pt_1 tempore, Dott. , rappresentato e difeso, giusta procura in calce della comparsa CP_3 di costituzione e risposta, dall'avv. Fabio Musto (c.f.: ), C.F._3 elettivamente domiciliato presso il suo studio in alla Via Dei Mille 40. Pt_1
Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato in data 8.02.2018, la società
in qualità di centro accreditato con il Controparte_2 CP_4 per lo svolgimento di prestazioni sanitarie specialistiche afferenti alla branca di laboratorio e di cardiologia eseguite nel mese di ottobre 2013, nell'ambito territoriale Part dell' , ha chiesto ingiungersi alla stessa il pagamento della Parte_1 somma di € 14.797,30, oltre interessi moratori ai sensi del d. lg.vo n. 231 del 9.10.2002 dalla data di scadenza convenuta e fino al soddisfo, a titolo di saldo, non ancora pagato, per le prestazioni rese in virtù del contratto sottoscritto in data 20.12.2013 e per il cui pagamento sono state emesse, per il mese di ottobre 2013, le fatture n. 12/L del 5.11.13
(redativa alla branca di laboratorio) e n. 14C del 5.11.13 (relativa alla branca di cardiologia) per un ammontare complessivo di € 37.938,83.
2. Con decreto n. 13562/2018 il Tribunale di Napoli, X sezione civile, ingiungeva il pagamento di € 14.797,30, oltre interessi come richiesti, oltre spese e competenze del procedimento in favore della società a titolo di Controparte_2 saldo per le prestazioni sanitarie rese agli assistiti in regime di accreditamento nel mese di ottobre 2013, oltre interessi e spese di giudizio.
3. Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato, l' ha Parte_1 proposto formale opposizione avverso detta ingiunzione di pagamento, eccependo:
--la carenza dei presupposti per l'emissione del decreto non avendo la creditrice provato la tipologia, la qualità e la quantità delle prestazioni rese e, più in generale, i fatti costitutivi della qualità di soggetto accreditato (rapporto di accreditamento), non essendo idonee a tale scopo le fatture e le distinte riepilogative allegate, trattandosi di documenti unilaterali e di mera natura fiscale;
--la mancata prova del rispetto della capacità operativa massima nonché del tetto di spesa;
--la circostanza che il credito residuo (€ 14.797, 30) per le due fatture relative al mese di ottobre 2013, non sia certo, liquido ed esigibile in quanto corrispettivo di prestazioni eseguite successivamente al superamento del tetto di spesa, avvenuto in data 21.10.2013
R.G. n. 4692/2020 Sentenza Pagina 2
Parte_2 per la branca di laboratorio (cf. fattura 12/L del 5.11.2013: sforamento di € 8.063,25) e in data 13.10.2013 per la branca di cardiologia (cf. fattura 14/C del 5.11.2013: sforamento di € 6.730,55).
Tale ultima difesa evoca la disciplina regionale e convenzionale sui tetti di spesa, richiamando l'opponente, a sostegno, la nota istruttoria della UOC GEFI prot. 36958/18 del 5.06.2018 avente a suo parere natura ricognitiva della regressione tariffaria, che afferma di aver applicato. Parte Illustra la che con la nota circolare n. 60667 del 20.11.2013 per la branca di laboratorio e la nota circolare n. 60675 del 20.11.2013 per la branca di cardiologia, entrambe ritualmente comunicate, aveva attestato che il saldo preteso è corrispondente a prestazioni rese oltre la data di esaurimento dei tetti di spesa per il mese di ottobre 2013, ma che il , pur invitato – per detti addebiti - ad emettere due note di debito per Pt_1 regressione tariffaria 2013 complessivamente pari all'importo richiesto con il ricorso monitorio, ha continuato ad erogare prestazioni sanitarie chiedendone la remunerazione a carico del S.S.N. oltre la data dell'avvenuto superamento del tetto di spesa.
Ha aggiunto, conclusivamente, che, “d'altro canto la controparte è a conoscenza del limite di spesa in quanto espressamente riportato nel contratto sottoscritto dalle parti, laddove il monitoraggio è stato effettuato costantemente ed è stato regolarmente comunicato ai Centri ed alle Associazioni di categoria come dimostrano i lavori del
Tavolo Tecnico [...]. Controparte, d'altronde, pare riconoscere l'avvenuto superamento del tetto di spesa, ma, in buona sostanza, si lamenta del ritardo delle Part comunicazioni della (così in atto di opposizione a d.i. come riportato in atto di appello, pagg. 4-5).
Ha concluso, pertanto, che per il mese di ottobre 2013 non era da riconoscere, sull'intero fatturato, l'importo di € 14.797,30 (€ 8.063, 25+€ 6.730, 55) a causa del superamento del tetto di spesa delle due branche e conseguente applicazione della regressione tariffaria unica (R.T.U.).
3.1. Instaurato il contraddittorio, con comparsa ritualmente depositata si è costituita la società opposta che ha chiesto la conferma del Controparte_2 decreto ingiuntivo e il rigetto dell'opposizione, ribadendo, sulla base delle argomentazioni allegate in comparsa, l'esistenza di “un rapporto di concessione e, nella sua evoluzione del rapporto di accreditamento” (così in comparsa di costituzione e Parte risposta, pag. 2) con l' in virtù di vari allegati, in primis un “contratto 2013
R.G. n. 4692/2020 Sentenza Pagina 3
Parte_2 sottoscritto come al solito – per negligenze ed omissioni attribuibili esclusivamente alla parte pubblica – sono nel dicembre 2013, ovvero in data molto successiva all'esaurimento del rapporto contrattuale” (pag. 3); ha poi rilevato che l'onere di provare il supposto superamento della C.O.M. spetta alla p.a. concessionaria, “così come gli ulteriori eventi estintivi ed impeditivi del diritto azionato” (pag. 4); ha altresì evidenziato che la prova dello sforamento del tetto di spesa di branca, in quanto
“fattispecie impeditiva della pretesa azionata e non costitutiva del sotteso diritto di Parte credito” (pag. 7) è onere altresì incombente sulla la quale, nel caso in esame, non lo ha assolto, essendosi limitata “ad una generica allegazione di meri atti interni inerenti una tardiva comunicazione di supertamento[…] priva delle risultanze del tavolo tecnico e dei relativi verbali dei lavori effettuati per l'attività di monitoraggio Parte della spesa” (pag. 8); infine, ha denunciato la violazione da parte del dell'obbligo, contrattualmente assunto, di fornire le dovute comunicazioni in relazione ai livelli di consumo dei limiti di spesa, per consentire alle strutture accreditate di conoscere lo stato di avanzamento degli stessi.
4. Con sentenza contestuale, ex art. 281 sexies c.p.c., il Tribunale di Napoli, X sezione civile, dapprima ha positivamente affermato la giurisdizione ordinaria, in quanto “nel caso di specie, non è in contestazione il potere dell'amministrazione di fissare tetti di spesa, né si discute dell'esistenza e validità del rapporto concessorio, né infine, la domanda, per come formulata presuppone la disapplicazione di atti autoritativi” (così in sentenza di primo grado, pag. 3), essendo piuttosto in questione il pagamento del corrispettivo delle prestazioni erogate in regime di accreditamento per conto e a carico del;
ha poi ritenuto incontestati e provati la sussistenza del rapporto di CP_4
Parte convenzionamento con l' in virtù della delibera n. 1731 dell'11.11.2013 concernente l'accreditamento definitivo, la stipula del contratto relativo all'anno 2013, il già avvenuto pagamento delle altre prestazioni rese nel corso del 2013 dalla CP_2
Riconoscendo provata l'esecuzione da parte del Centro delle prestazioni sanitarie (in virtù del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c.) ha, di contro, ritenuto non adempiuto l'onere della prova del superamento della C.O.M., che quale circostanza Parte estintivo-impeditiva del credito deve essere dimostrata dall
Pur reputando provato lo sforamento del tetto di spesa, il tribunale ha affermato che l'avvenuto superamento “non è circostanza da sola sufficiente a negare il pagamento del saldo del corrispettivo spettante all'opposta” (così in sentenza di primo grado, pag.
R.G. n. 4692/2020 Sentenza Pagina 4
Parte_3
[...] [...
Ed invero, “in base al comma 3 dell'art. 5 del contratto (articolo rubricato “criteri Part di remunerazione delle prestazioni”), l' deve comunicare a ciascun centro privato
“la percentuale consuntiva di consumo dei limiti di spesa” e “la data prevedibile di raggiungimento del 100% di consumo del limite di spesa [...], nonché la data consuntiva di raggiungimento di dette percentuali di consumo. Il comma 3 contiene anche la seguente clausola: a) qualora l'esaurimento del limite di spesa si verifichi a Part consuntivo prima della data prevista nell'ultima comunicazione della , a tutte le Part prestazioni di quella / branca erogate dall'inizio dell'anno fino alla suddetta data prevista di esaurimento del limite di spesa, si applicherà la regressione tariffaria di cui all'allegato C alla DGRC n. 1268/08, in modo da far rientrare la spesa nei limiti prefissati;
mentre nulla spetterà agli erogatori, né a titolo di compenso, né a titolo di indennizzo o di risarcimento, per le prestazioni sanitarie rese oltre la data prevista di esaurimento del limite di spesa;
b) qualora l'esaurimento del limite di spesa si verifichi
a consuntivo in una data successiva rispetto all'ultima data di previsione di Part esaurimento del limite di spesa comunicata dalla , nulla spetterà agli erogatori, né
a titolo di compenso, né a titolo di indennizzo o di risarcimento, per le prestazioni sanitarie rese oltre la data consuntiva di esaurimento del limite si spesa” (così la sentenza di primo grado, pag. 6). Il Tribunale ha ritenuto che la fattispecie, nella parte relativa alla fattura emessa per le prestazioni rese nella branca di laboratorio ricade nella prima ipotesi prevista sub lettera a) del comma 3 dell'art. 5 del regolamento contrattuale1. Detta disposizione richiede, quale conditio sine qua non per giustificare il mancato pagamento delle prestazioni rese nel periodo successivo al superamento del tetto, il preventivo esercizio “in tempi ragionevoli” del potere (di natura autoritativa) di imporre la regressione attraverso una delibera di determinazione della regressione tariffaria nelle modalità di cui all'allegato C) della D.G.R.C n. 1268/08. Nel caso in esame, invece, “il provvedimento applicativo della regressione non risulta ancora adottato a distanza di oltre 7 anni dal termine dell'anno finanziario di riferimento [...]”
e “la notifica di addebito [prot. n. 954 del 24.01.2014 per la branca di laboratorio] Part prodotta dall' non costituisce prova della regressione tariffaria. Essa si limita a 1 Nel caso di specie la società ha ricevuto il 9 ottobre 2013 Controparte_2Par comunicazione dall' ove veniva detto che sulla base dell'attività di monitoraggio effettuata la data
“presuntiva” di superamento del tetto di spesa per la “branca laboratorio” sarebbe stata il 27 ottobre 2013, Par termine, quest'ultimo, osservato dalla società opposta. Salvo, poi, la successivamente attestare che l'effettivo superamento si era invece verificato in data 21 ottobre 2013, come si desume dal verbale del tavolo tecnico n. 2/2014 nonché dalla nota prot. n. 954 del 31.01.2014.
R.G. n. 4692/2020 Sentenza Pagina 5
Parte_2 richiedere alla controparte l'emissione di una nota di credito per prestazioni rese oltre la data di esaurimento del tetto e va qualificata come una mera comunicazione che presuppone l'adozione di un [successivo] provvedimento di applicazione della regressione tariffaria unica, di cui però non vi è traccia in atti” (così in sentenza impugnata, pag. 9).
Di conseguenza, il tribunale – dato atto che non è stata adottata la necessaria delibera di regressione tariffaria - ha ritenuto spettante il pagamento del saldo della fattura n. 12L del 5.11.2013 pari a € 8.063, 25 in favore della CP_2
Per altro verso, il Tribunale ha respinto la domanda relativa al saldo della fattura n. 14C del 5.11.2013 relativa alla branca di cardiologia, in quantoil giudice ha rilevato che la
[...] ha affermato già nel ricorso monitorio di aver eseguito prestazioni sino al Pt_2
31.10.2013, data previsionale di sforamento del tetto di spesa, che sarebbe stata indicata Parte nella comunicazione dell' del 09.10.2013; la circostanza è stata poi ribadita in comparsa di costituzione e risposta, ove l'opposta ha affermato di essersi
“scrupolosamente” attenuta alle date comunicate dalla controparte, e nella seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c..
Tuttavia, il tribunale ha accertato che, come si evince dalla comunicazione del Parte 09.10.2013, l' ha indicato come data previsionale di sforamento del tetto della branca di cardiologia non il 31.10.2013, come erroneamente indicato dalla concessionaria, bensì il 18.10.2013.
Infine il giudic di prime cure ha puntualizzato che questa indicazione del , Pt_1 divergente dai documenti, non è il frutto di un mero errore materiale, a cui inefficacemente e tardivamente la società ha tentato di porre rimedio (cf in sentenza impugnata, pagg. 9-10).
Il Tribunale ha, dunque, in parziale accoglimento dell'opposizione, revocato il decreto ingiuntivo e condannato l'odierna appellante al pagamento, in favore del
[...]
di € 8.063, 25, oltre interessi, respingendo la domanda Controparte_2 relativa al saldo di fattura n. 14C del 5.11.2013, con spese compensate.
5. Avverso la decisione di primo grado la , con atto notificato in Parte_1 data 22.12.2020 alla spiega gravame, Parte_4 formulando i seguenti motivi, così rubricati:
1) “sulla giurisdizione”, 2) “sull'onere probatorio”, 3) “sul superamento del tetto di spesa”.
R.G. n. 4692/2020 Sentenza Pagina 6
Parte_2 5.1. Con il primo motivo eccepisce il difetto di giurisdizione del G.O. in favore del giudice amministrativo.
5.2. Nell'ambito del secondo motivo censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto provati i fatti costitutivi della pretesa creditoria;
in particolare, il centro non avrebbe dimostrato la corrispondenza tra le prestazioni effettuate, di cui chiede il pagamento, e quelle rientranti in regime di convenzionamento, non essendo sufficienti le fatture e le distinte riepilogative, inidonee a fornire la prova dell'esecuzione delle prestazioni, trattandosi di documenti unilaterali e di natura meramente fiscale;
aggiunge che essendo prestazioni regolate da contratto, “non basta […] che la struttura accreditata dimostri di avere effettuato le prestazioni per ottenere la remunerazione delle stesse, ma è necessario che il centro dimostri che dette prestazioni siano state erogate in conformità alla normativa vigente, nel rispetto dei vincoli fissati dalla normativa nazionale e regionale (rispetto c.o.m., tetti di spesa)” (così in atto di appello, pag. 17).
Sotto altro profilo, nell'ambito di questo motivo, eccepisce l'erroneità della pronuncia nella parte in cui ha riconosciuto il diritto al pagamento (per la branca di laboratorio) dall'appellato sebbene inerente a prestazioni sanitarie rese extra budget, e ciò a causa del mancato rispetto della procedura della regressione tariffaria, per violazione dell'art. Part 5, comma 3, lett. a) del contratto. Secondo l' tale pagamento non è, in ogni caso, dovuto, a causa del superamento del limite del tetto di spesa, in quanto le decurtazioni sono un effetto automatico dello sforamento;
infine, il giudice avrebbe errato nel ritenere che lo sforamento del tetto di spesa, in quanto elemento ostativo-impeditivo Part della fattispecie creditizia, rientra tra gli oneri probatori dell' non del creditore, che avrebbe l'onere di seguire, attraverso le associazioni di categoria che partecipano al
Tavolo Tecnico, il monitoraggio del fatturato, così da “adeguare la disponibilità al soddisfacimento della domanda di assistenza sanitaria all'effettiva e residuale capienza del programmato tetto di spesa” (così in atto d'appello, pag. 24).
5.3. Con il terzo motivo ha delineato, mediante il richiamo alla giurisprudenza di merito, la funzione e la natura dei Tavoli Tecnici, nonché un presunto onere del centro accreditato di acquisire costante conoscenza dell'attività di monitoraggio. Ha, poi, concluso ribadendo il carattere invalicabile e tassativo del tetto di spesa, con Part conseguente “diritto-dovere della di applicare detto istituto”, non procedendo al pagamento di tutte quelle prestazioni sanitarie rese oltre la data di esaurimento dei limiti di spesa così come fissata per ciascuna branca” (così in atto di appello, pag. 27),
R.G. n. 4692/2020 Sentenza Pagina 7
Parte_2 a prescindere dalla mancata esecuzione del monitoraggio delle prestazioni o dalla mancata applicazione della regressione tariffaria o da una sua comunicazione tardiva.
6. Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 10.05.2021 si è costituita in giudizio la società che, con varie difese, ha Controparte_2 rassegnato le seguenti conclusioni:
“
1. Rigettare l'appello proposto dalla Controparte_5 confermando la sentenza di primo grado 3733-2020;
2. Condannare, l' in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento Parte_1 delle spese, diritti ed onorari, oltre al rimborso forfettario (su diritti e onorari) del presente giudizio in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
6.1. All'udienza di comparizione del 9.06.2021 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni al 14.09.2022, poi ulteriormente rinviata per il carico del ruolo.
All'esito di trattazione scritta in data 10.09.2025, con ordinanza pubblicata in pari data, la Corte, preso atto del deposito delle note sostitutive della presenza fisica in udienza, ha assegnato la causa in decisione concedendo i termini ridotti di giorni 20+20 di cui all'art. 190, co. 1, c.p.c. per il deposito e lo scambio delle comparse conclusionali, scaduti il 20.10.2025.
Sono stati depositati dalle parti scritti conclusionali, anche in replica.
Risulta acquisito il fascicolo di primo grado e non è stata svolta attività istruttoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7.1. E' infondato il motivo circa il difetto di giurisdizione.
Come correttamente ritenuto dal tribunale, con argomentazione che questa Corte ha in molte occasioni ribadito, nella fattispecie si controverte sull'esecuzione di un accordo contrattuale intercorso tra le parti, avente contenuto meramente patrimoniale, senza alcuna implicazione di poteri autoritativi e discrezionali della p.a. (cf. Cass. 372/2021 e, da ultimo, Cass. n. 30963/2022); sul punto il primo giudice ha reso una motivazione aderente ai principi dettati dalla Suprema Corte e non inficiati dalle deduzioni svolte dall'appellante.
7.2. Passando alla disamina del secondo motivo, va preliminarmente osservato che il titolare di una struttura sanitaria privata che chieda la condanna di un'azienda sanitaria locale al pagamento dei corrispettivi delle prestazioni sanitarie erogate per conto e a carico del in quanto accreditato, anche se solo provvisoriamente, ha l'onere di CP_4
R.G. n. 4692/2020 Sentenza Pagina 8
Parte_2 fornire la prova dei fatti costitutivi della sua pretesa, cioè non solo delle prestazioni erogate e delle quali chieda la remunerazione, ma anche del suo accreditamento e almeno del tipo, della qualità, della quantità e dei corrispettivi delle prestazioni sanitarie che la struttura è abilitata ad erogare per conto e a carico del o, quantomeno, dei CP_4 criteri per determinarli e dunque dei provvedimenti amministrativi (che non abbiano carattere normativo) e/o dei contratti di natura pubblica o privata che li definiscono.
Siccome poi l'accreditamento e, con esso, (almeno) il tipo, la qualità, la quantità ed i corrispettivi delle prestazioni sanitarie che la singola struttura sanitaria privata è qualificata ad erogare per conto ed a carico del S.S.N. (od i criteri per stabilirli) devono essere necessariamente oggetto di provvedimenti emessi all'esito di procedimenti amministrativi e/o di accordi contrattuali sostitutivi, integrativi od attuativi di detti provvedimenti (cf. Cass. n. 1740/2011 e, da ultimo, Cass. n. 10154/ 2023, secondo la cui massima ufficiale: “Nell'ambito del servizio sanitario nazionale, il passaggio dal regime di convenzionamento esterno a quello dell'accreditamento non ha modificato la natura del rapporto esistente tra l'Amministrazione e le strutture private, rimasto di natura sostanzialmente concessorio, con la conseguenza che non può essere posto a carico delle Regioni alcun onere di erogazione di prestazioni sanitarie in assenza di un provvedimento amministrativo regionale, idoneo a riconoscere alla struttura la qualità di soggetto accreditato, o al di fuori di singoli e specifici contratti presupponenti la forma scritta "ad substantiam”) è fuor dubbio che i provvedimenti amministrativi e/o i contratti all'uopo necessari siano, secondo i principi generali dell'ordinamento, soggetti alla forma scritta ad substantiam, il che impone che la loro prova in giudizio debba essere data (salvo il combinato disposto dagli artt. 2725-2724 n. 3 c.c.) mediante la produzione tempestiva dei documenti che li rappresentano direttamente, persino qualora la loro esistenza ed il loro contenuto non siano stati oggetto di contestazione delle parti. Part In altri termini, la parte creditrice, per ottenere la condanna della a remunerare le prestazioni rese a soggetti assistiti dal deve produrre in giudizio lo specifico CP_4 contratto stipulato con la controparte, che in conformità alle indicazioni dei provvedimenti amministrativi, definisce il tipo, la qualità, la quantità ed i corrispettivi delle prestazioni sanitarie che la struttura è titolata ad erogare per conto ed a carico del
CP_4
Nel caso in esame, come correttamente rilevato dal giudice dell'opposizione, il riconoscimento della qualità di soggetto accreditato in capo alla società Parte_2
R.G. n. 4692/2020 Sentenza Pagina 9
Parte_2
[...] risulta in virtù della produzione, già in
[...] Parte_5 fase monitoria, poi ad opera di entrambe le parti, del contratto relativo all'anno 2013, oltre che di una ulteriore serie di indici presuntivi quali la delibera n. 1731/2013 attestante la sussistenza dei presupposti per l'accreditamento definitivo in capo alla
[...]
ed il pagamento delle altre prestazioni rese nel corso dell'anno 2013, la cui Pt_2 esecuzione, come si vedrà appresso, non è stata oggetto di alcuna circostanziata contestazione. Parte Di conseguenza, la doglianza dell' è infondata.
Né è fondata la censura relativa alla mancata prova da parte della società della regolarità delle prestazioni erogate nonché della corrispondenza tra queste e quelle rientranti in regime di convenzionamento.
Fin dal deposito del ricorso monitorio l'appellata ha allegato il contratto, le fatture e le distinte riepilogative contabili. Se è pur vero che fatture e distinte riepilogative sono atti unilaterali provenienti dal centro richiedente, è altresì vero che il rapporto di natura Part concessoria tra esso e la di appartenenza non rientra in un normale schema privatistico ma è caratterizzato da una disciplina derogatoria, secondo cui, da un lato, il Part creditore, attraverso la spedizione all' delle fatture e distinte riepilogative, assolve al suo onere di documentazione, d'altro canto incombe sull'ente pubblico, in possesso di tutte le informazioni necessarie per il controllo della veridicità e congruenza delle risultanze di tali documenti, effettuare le verifiche e riscontri del caso. Pertanto, in Part assenza di circostanziate e specifiche contestazioni da parte della ulla veridicità dei dati contenuti in tale documentazione, quest'ultima va considerata prova idonea e sufficiente dell'ammontare delle prestazioni erogate dal centro e del relativo corrispettivo in denaro oltre che della loro rispondenza al regime di convenzionamento.
Parimenti infondata è la doglianza mossa alla sentenza di primo grado nella parte in cui, pur riconoscendo che le prestazioni concernenti la branca di laboratorio sono state rese oltre la data di esaurimento del tetto di spesa, non ha tuttavia ritenuto ineludibile detto vincolo, “oggetto di atto autoritativo di esclusiva competenza delle Regioni” (così in atto di appello, pag. 22), ed ha, invece, considerato conditio sine qua non, in quanto necessaria in virtù dell'allegato C della delibera di Giunta regionale n. 1268/08,
l'applicazione della procedura di regressione tariffaria di cui all'art. 5 comma 3, lett. a del contratto stipulato.
R.G. n. 4692/2020 Sentenza Pagina 10
Parte_2 Va subito detto che la decisione del tribunale è pienamente condivisa in quanto adottata in stretta applicazione della disciplina contrattuale.
A tal proposito, si osserva che nel contratto stipulato dalle parti per l'anno 20132, è Parte previsto, al comma 3 dell'art. 5, che l' deve comunicare periodicamente a ciascun centro privato “la percentuale consuntiva di consumo dei limiti di spesa” e “la data prevedibile di raggiungimento del 100% di consumo del limite di spesa (in base alla proiezione lineare dei dati consuntivi, ponderata in ragione di un eventuale periodo di chiusura delle strutture erogatrici nel periodo estivo), nonché la data consuntiva di raggiungimento di dette percentuali di consumo”.
Sono poi previste due distinte soluzioni per le prestazioni rese dopo il superamento del tetto di spesa.
Nell'ipotesi di cui al punto a), ossia qualora l'esaurimento del limite di spesa si sia verificato a consuntivo prima della data prevista nell'ultima comunicazione (preventiva) Part effettuata dall' per le prestazioni rese (dall'inizio dell'anno) fino alla data prevista occorre riportare la spesa sanitaria nei limiti invalicabili del tetto, per questo l'ente sanitario deve emettere un provvedimento autoritativo di applicazione della c.d. regressione tariffaria unica al fatturato annuale di ogni singolo centro;
mentre nulla spetterà per le prestazioni sanitarie erogate oltre la data prevista di esaurimento del limite di spesa. Nell'ipotesi contemplata dal punto b), ovvero quando l'esaurimento del limite di spesa si verifica a consuntivo in una data posteriore rispetto a quella prevista (e Part comunicata) dall' di esaurimento del limite di spesa, non spetta nessuna remunerazione per le prestazioni eseguite dopo lo sforamento del tetto.
Ciò detto, nell'ipotesi sub a) il superamento del tetto di spesa in una data anteriore a Part quella prevista (e comunicata) dall' non è circostanza sufficiente per giustificare sic et simpliciter il mancato pagamento delle prestazioni rese tra la data effettiva di superamento del tetto e la data comunicata in sede di monitoraggio, dovendo invece Part l' agare applicando la regressione tariffaria secondo quanto previsto dall'allegato C della delibera di Giunta regionale n. 1268/08. In altri termini, il superamento del tetto di spesa che interviene in data anteriore a quella comunicata in via preventiva nel corso del Parte monitoraggio previsto dall'art. 5 del contratto comporta per l' il diritto/dovere di 2 È ormai ius receptum che in materia non rileva la data di stipulazione del contratto, avvenuta nel caso in esame, il 20.12.2013, rilevando, invece, la data di erogazione delle prestazioni, ferma la retroattività, Part quanto agli effetti, dei contratti stipulati tra le strutture accreditate e l' quasi sempre successivi all'erogazione delle prestazioni.
R.G. n. 4692/2020 Sentenza Pagina 11
Parte_2 applicare la regressione tariffaria;
sino a quando il relativo potere non viene esercitato correttamente, cioè nel rispetto della procedura di cui dall'allegato C della delibera di
Giunta regionale n. 1268/08, persiste il diritto del singolo centro di ottenere il pagamento del corrispettivo delle prestazioni rese.
Nel caso di specie la società ha ricevuto Controparte_2
Part comunicazione dall' il 9 ottobre 2013 (prot. n. 51528/2013) ove è stato detto che, sulla scorta dell'attività di monitoraggio effettuata, la data “presuntiva” di superamento del tetto di spesa per la “branca laboratorio” sarebbe stata il 27 ottobre 2013, data quest'ultima osservata dal centro privato per l'erogazione delle prestazioni in contratto. Part Soltanto successivamente l' ha attestato che l'effettivo superamento si è invece verificato in data 21 ottobre 2013, come si desume dal verbale del tavolo tecnico n.
2/2014 nonché dalla nota prot. n. 954 del 31.01.2014. Quindi, come già correttamente rilevato dal giudice di prime cure, nella fattispecie in esame ricorre l'ipotesi prevista al Parte punto a) dell'art. 5, comma 3, del contratto inter partes e, dunque, l' non poteva rifiutare il pagamento per le prestazioni sanitarie erogate dal tra il 21 ed Parte_2 il 27 ottobre 2013, ma avrebbe dovuto applicare la regressione tariffaria percentuale, in conformità a quanto delineato dall'allegato C della Delibera di giunta regionale n. Parte 1268/08. Dalla documentazione depositata non si desume che l' abbia applicato tale procedura, non avendo neppure dedotto a quanto ammonterebbe la regressione tariffaria applicata al Centro (il che presupporrebbe, tra l'altro, l'indicazione del contributo percentuale di ogni centro allo sforamento verificatosi in quella branca); né
l'onere di applicare la regressione tariffaria può dirsi assolto con la notifica di addebito Parte (prot. n. 954 del 31.01.2014), come, invece, sembra sostenere, tra l'altro, la nell'atto di appello. Tale provvedimento, infatti, si limita a richiedere alla controparte l'emissione di una nota di credito per prestazioni rese oltre la data di esaurimento del tetto, va, quindi, qualificata come una mera comunicazione, che nessun effetto spiega in difetto di provvedimento di applicazione della regressione tariffaria unica, di cui nemmeno è chiaro se sia stato realmente adottato.
Altresì priva di pregio è la doglianza secondo cui avrebbe errato il giudice di prime cure a ritenere che lo sforamento del tetto di spesa, in quanto elemento ostativo-impeditivo Part della fattispecie creditizia, rientri tra gli oneri probatori dell' non del creditore.
È ormai consolidato, infatti, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità che pone sul debitore l'onere di provare il superamento del limite di spesa, costituendo lo stesso
R.G. n. 4692/2020 Sentenza Pagina 12
Parte_2 un fatto impeditivo della pretesa creditoria (cfr., ex multis, Cass. 17437/16; Cass.
3403/2018; Cass. 23324/2018; Cass. 29474/2024).
7.3. Le doglianze di cui al terzo motivo sono generiche, nella parte in cui richiamano principi generali sui tavoli tecnici, inoltre non si confrontano con la motivazione che pretendono di censurare, nella misura in cui si sostanziano nella tralaticia affermazione di principio che il mero superamento del tetto di spesa – in qualunque evenienza Parte verificatosi – legittima la a negare il pagamento, pertanto sono con evidenza inammissibili.
Va aggiunto, per scrupolo, che l'applicazione dell'art. 5 del contratto, contrariamente a quanto ritenuto dall'appellante, non elude i limiti “invalicabili” di spesa che devono Parte essere rispettati dall' ma stabilisce solo l'iter tramite cui quest'ultima deve provvedere a mantenere la entro tali confini;
ogni altra soluzione, quindi, Parte_6 sarebbe arbitraria.
Per tutto quanto esposto, respinto l'appello, la sentenza di primo grado va confermata.
8. Secondo la regola della soccombenza la va condannata a pagare Parte_1 all'appellata società le spese di giudizio, quantificate secondo i parametri minimi di cui alla tabella 12 allegata al DM 55/2014, come modificata dal D.M. 147/2022, attesa la semplicità della questione trattata, con riferimento al valore della controversia rientrante nello scaglione da euro 5.200,01 ad euro 26.00,00, per le sole attività effettivamente svolte, con esclusione della fase istruttoria. Parte L'appellante va dunque condannata a pagare in favore della Controparte_2 appellata la complessiva somma, a titolo di onorario, di euro
[...]
1.983,00 di cui:
- euro 567,00 per la fase di studio,
- euro 460,50 per la fase introduttiva,
- euro 955,50 per la fase decisoria, oltre accessori di legge, il tutto con distrazione al difensore per dichiarazione di anticipo ex art. 93 c.p.c..
Essendo stato respinto l'appello, deve inoltre darsi atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico dell'appellante.
P.Q.M.
R.G. n. 4692/2020 Sentenza Pagina 13
Parte_2 Parte_2 La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza n. 3733/2020, del Tribunale di Napoli, X Sezione civile, pubblicata in data
1.06.2020, così provvede:
--respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la impugnata sentenza;
--condanna la al pagamento, in favore dell'appellata Parte_1 [...]
delle spese di lite, che liquida in € 1.983,00 per onorario, oltre Controparte_2 rimborso forfetario al 15%, IVA e CAP, con attribuzione al difensore per dichiarazione di anticipo ex art. 93 c.p.c.;
--dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 21.10.2025
Il Cons. estensore Il Presidente
Dr. Erminia Catapano Dr. Antonio Mungo
R.G. n. 4692/2020 Sentenza Pagina 14
Parte_2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei Magistrati:
Dott. Antonio Mungo Presidente
Dott. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere
Dott. Erminia Catapano Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile d'appello iscritto al n. 4692 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2020, pendente avverso la sentenza n. 3733/2020, del Tribunale Ordinario di Napoli, X
Sezione civile, pubblicata in data 1.06.2020
TRA
(c.f.: , con sede legale in alla Via Parte_1 P.IVA_1 Pt_1
Comunale del Principe n.13/A, in persona del legale rappresentante pro tempore, Direttore
Generale Dott. Ing. rappresentata e difesa, congiuntamente e CP_1 disgiuntamente dagli avv.ti Annalisa Intorcia (c.f.: e C.F._1 Per_1
(c.f.: ), tutti elettivamente domiciliati in alla Via
[...] C.F._2 Pt_1
Part Comunale del Principe 13/A, presso il Servizio Affari Legali della detta in virtù di procura speciale alle liti del 5.09.2019 per notaio - Rep. N.42728 Racc. Persona_2
16316 registrata al n. 3926 serie IT Ag. Entrate di in pari data. Pt_1
Appellante
E
c.f.: ), con sede in Controparte_2 P.IVA_2 alla Via San Severo a Capodimonte n. 28, in persona del legale rappresentante pro Pt_1 tempore, Dott. , rappresentato e difeso, giusta procura in calce della comparsa CP_3 di costituzione e risposta, dall'avv. Fabio Musto (c.f.: ), C.F._3 elettivamente domiciliato presso il suo studio in alla Via Dei Mille 40. Pt_1
Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato in data 8.02.2018, la società
in qualità di centro accreditato con il Controparte_2 CP_4 per lo svolgimento di prestazioni sanitarie specialistiche afferenti alla branca di laboratorio e di cardiologia eseguite nel mese di ottobre 2013, nell'ambito territoriale Part dell' , ha chiesto ingiungersi alla stessa il pagamento della Parte_1 somma di € 14.797,30, oltre interessi moratori ai sensi del d. lg.vo n. 231 del 9.10.2002 dalla data di scadenza convenuta e fino al soddisfo, a titolo di saldo, non ancora pagato, per le prestazioni rese in virtù del contratto sottoscritto in data 20.12.2013 e per il cui pagamento sono state emesse, per il mese di ottobre 2013, le fatture n. 12/L del 5.11.13
(redativa alla branca di laboratorio) e n. 14C del 5.11.13 (relativa alla branca di cardiologia) per un ammontare complessivo di € 37.938,83.
2. Con decreto n. 13562/2018 il Tribunale di Napoli, X sezione civile, ingiungeva il pagamento di € 14.797,30, oltre interessi come richiesti, oltre spese e competenze del procedimento in favore della società a titolo di Controparte_2 saldo per le prestazioni sanitarie rese agli assistiti in regime di accreditamento nel mese di ottobre 2013, oltre interessi e spese di giudizio.
3. Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato, l' ha Parte_1 proposto formale opposizione avverso detta ingiunzione di pagamento, eccependo:
--la carenza dei presupposti per l'emissione del decreto non avendo la creditrice provato la tipologia, la qualità e la quantità delle prestazioni rese e, più in generale, i fatti costitutivi della qualità di soggetto accreditato (rapporto di accreditamento), non essendo idonee a tale scopo le fatture e le distinte riepilogative allegate, trattandosi di documenti unilaterali e di mera natura fiscale;
--la mancata prova del rispetto della capacità operativa massima nonché del tetto di spesa;
--la circostanza che il credito residuo (€ 14.797, 30) per le due fatture relative al mese di ottobre 2013, non sia certo, liquido ed esigibile in quanto corrispettivo di prestazioni eseguite successivamente al superamento del tetto di spesa, avvenuto in data 21.10.2013
R.G. n. 4692/2020 Sentenza Pagina 2
Parte_2 per la branca di laboratorio (cf. fattura 12/L del 5.11.2013: sforamento di € 8.063,25) e in data 13.10.2013 per la branca di cardiologia (cf. fattura 14/C del 5.11.2013: sforamento di € 6.730,55).
Tale ultima difesa evoca la disciplina regionale e convenzionale sui tetti di spesa, richiamando l'opponente, a sostegno, la nota istruttoria della UOC GEFI prot. 36958/18 del 5.06.2018 avente a suo parere natura ricognitiva della regressione tariffaria, che afferma di aver applicato. Parte Illustra la che con la nota circolare n. 60667 del 20.11.2013 per la branca di laboratorio e la nota circolare n. 60675 del 20.11.2013 per la branca di cardiologia, entrambe ritualmente comunicate, aveva attestato che il saldo preteso è corrispondente a prestazioni rese oltre la data di esaurimento dei tetti di spesa per il mese di ottobre 2013, ma che il , pur invitato – per detti addebiti - ad emettere due note di debito per Pt_1 regressione tariffaria 2013 complessivamente pari all'importo richiesto con il ricorso monitorio, ha continuato ad erogare prestazioni sanitarie chiedendone la remunerazione a carico del S.S.N. oltre la data dell'avvenuto superamento del tetto di spesa.
Ha aggiunto, conclusivamente, che, “d'altro canto la controparte è a conoscenza del limite di spesa in quanto espressamente riportato nel contratto sottoscritto dalle parti, laddove il monitoraggio è stato effettuato costantemente ed è stato regolarmente comunicato ai Centri ed alle Associazioni di categoria come dimostrano i lavori del
Tavolo Tecnico [...]. Controparte, d'altronde, pare riconoscere l'avvenuto superamento del tetto di spesa, ma, in buona sostanza, si lamenta del ritardo delle Part comunicazioni della (così in atto di opposizione a d.i. come riportato in atto di appello, pagg. 4-5).
Ha concluso, pertanto, che per il mese di ottobre 2013 non era da riconoscere, sull'intero fatturato, l'importo di € 14.797,30 (€ 8.063, 25+€ 6.730, 55) a causa del superamento del tetto di spesa delle due branche e conseguente applicazione della regressione tariffaria unica (R.T.U.).
3.1. Instaurato il contraddittorio, con comparsa ritualmente depositata si è costituita la società opposta che ha chiesto la conferma del Controparte_2 decreto ingiuntivo e il rigetto dell'opposizione, ribadendo, sulla base delle argomentazioni allegate in comparsa, l'esistenza di “un rapporto di concessione e, nella sua evoluzione del rapporto di accreditamento” (così in comparsa di costituzione e Parte risposta, pag. 2) con l' in virtù di vari allegati, in primis un “contratto 2013
R.G. n. 4692/2020 Sentenza Pagina 3
Parte_2 sottoscritto come al solito – per negligenze ed omissioni attribuibili esclusivamente alla parte pubblica – sono nel dicembre 2013, ovvero in data molto successiva all'esaurimento del rapporto contrattuale” (pag. 3); ha poi rilevato che l'onere di provare il supposto superamento della C.O.M. spetta alla p.a. concessionaria, “così come gli ulteriori eventi estintivi ed impeditivi del diritto azionato” (pag. 4); ha altresì evidenziato che la prova dello sforamento del tetto di spesa di branca, in quanto
“fattispecie impeditiva della pretesa azionata e non costitutiva del sotteso diritto di Parte credito” (pag. 7) è onere altresì incombente sulla la quale, nel caso in esame, non lo ha assolto, essendosi limitata “ad una generica allegazione di meri atti interni inerenti una tardiva comunicazione di supertamento[…] priva delle risultanze del tavolo tecnico e dei relativi verbali dei lavori effettuati per l'attività di monitoraggio Parte della spesa” (pag. 8); infine, ha denunciato la violazione da parte del dell'obbligo, contrattualmente assunto, di fornire le dovute comunicazioni in relazione ai livelli di consumo dei limiti di spesa, per consentire alle strutture accreditate di conoscere lo stato di avanzamento degli stessi.
4. Con sentenza contestuale, ex art. 281 sexies c.p.c., il Tribunale di Napoli, X sezione civile, dapprima ha positivamente affermato la giurisdizione ordinaria, in quanto “nel caso di specie, non è in contestazione il potere dell'amministrazione di fissare tetti di spesa, né si discute dell'esistenza e validità del rapporto concessorio, né infine, la domanda, per come formulata presuppone la disapplicazione di atti autoritativi” (così in sentenza di primo grado, pag. 3), essendo piuttosto in questione il pagamento del corrispettivo delle prestazioni erogate in regime di accreditamento per conto e a carico del;
ha poi ritenuto incontestati e provati la sussistenza del rapporto di CP_4
Parte convenzionamento con l' in virtù della delibera n. 1731 dell'11.11.2013 concernente l'accreditamento definitivo, la stipula del contratto relativo all'anno 2013, il già avvenuto pagamento delle altre prestazioni rese nel corso del 2013 dalla CP_2
Riconoscendo provata l'esecuzione da parte del Centro delle prestazioni sanitarie (in virtù del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c.) ha, di contro, ritenuto non adempiuto l'onere della prova del superamento della C.O.M., che quale circostanza Parte estintivo-impeditiva del credito deve essere dimostrata dall
Pur reputando provato lo sforamento del tetto di spesa, il tribunale ha affermato che l'avvenuto superamento “non è circostanza da sola sufficiente a negare il pagamento del saldo del corrispettivo spettante all'opposta” (così in sentenza di primo grado, pag.
R.G. n. 4692/2020 Sentenza Pagina 4
Parte_3
[...] [...
Ed invero, “in base al comma 3 dell'art. 5 del contratto (articolo rubricato “criteri Part di remunerazione delle prestazioni”), l' deve comunicare a ciascun centro privato
“la percentuale consuntiva di consumo dei limiti di spesa” e “la data prevedibile di raggiungimento del 100% di consumo del limite di spesa [...], nonché la data consuntiva di raggiungimento di dette percentuali di consumo. Il comma 3 contiene anche la seguente clausola: a) qualora l'esaurimento del limite di spesa si verifichi a Part consuntivo prima della data prevista nell'ultima comunicazione della , a tutte le Part prestazioni di quella / branca erogate dall'inizio dell'anno fino alla suddetta data prevista di esaurimento del limite di spesa, si applicherà la regressione tariffaria di cui all'allegato C alla DGRC n. 1268/08, in modo da far rientrare la spesa nei limiti prefissati;
mentre nulla spetterà agli erogatori, né a titolo di compenso, né a titolo di indennizzo o di risarcimento, per le prestazioni sanitarie rese oltre la data prevista di esaurimento del limite di spesa;
b) qualora l'esaurimento del limite di spesa si verifichi
a consuntivo in una data successiva rispetto all'ultima data di previsione di Part esaurimento del limite di spesa comunicata dalla , nulla spetterà agli erogatori, né
a titolo di compenso, né a titolo di indennizzo o di risarcimento, per le prestazioni sanitarie rese oltre la data consuntiva di esaurimento del limite si spesa” (così la sentenza di primo grado, pag. 6). Il Tribunale ha ritenuto che la fattispecie, nella parte relativa alla fattura emessa per le prestazioni rese nella branca di laboratorio ricade nella prima ipotesi prevista sub lettera a) del comma 3 dell'art. 5 del regolamento contrattuale1. Detta disposizione richiede, quale conditio sine qua non per giustificare il mancato pagamento delle prestazioni rese nel periodo successivo al superamento del tetto, il preventivo esercizio “in tempi ragionevoli” del potere (di natura autoritativa) di imporre la regressione attraverso una delibera di determinazione della regressione tariffaria nelle modalità di cui all'allegato C) della D.G.R.C n. 1268/08. Nel caso in esame, invece, “il provvedimento applicativo della regressione non risulta ancora adottato a distanza di oltre 7 anni dal termine dell'anno finanziario di riferimento [...]”
e “la notifica di addebito [prot. n. 954 del 24.01.2014 per la branca di laboratorio] Part prodotta dall' non costituisce prova della regressione tariffaria. Essa si limita a 1 Nel caso di specie la società ha ricevuto il 9 ottobre 2013 Controparte_2Par comunicazione dall' ove veniva detto che sulla base dell'attività di monitoraggio effettuata la data
“presuntiva” di superamento del tetto di spesa per la “branca laboratorio” sarebbe stata il 27 ottobre 2013, Par termine, quest'ultimo, osservato dalla società opposta. Salvo, poi, la successivamente attestare che l'effettivo superamento si era invece verificato in data 21 ottobre 2013, come si desume dal verbale del tavolo tecnico n. 2/2014 nonché dalla nota prot. n. 954 del 31.01.2014.
R.G. n. 4692/2020 Sentenza Pagina 5
Parte_2 richiedere alla controparte l'emissione di una nota di credito per prestazioni rese oltre la data di esaurimento del tetto e va qualificata come una mera comunicazione che presuppone l'adozione di un [successivo] provvedimento di applicazione della regressione tariffaria unica, di cui però non vi è traccia in atti” (così in sentenza impugnata, pag. 9).
Di conseguenza, il tribunale – dato atto che non è stata adottata la necessaria delibera di regressione tariffaria - ha ritenuto spettante il pagamento del saldo della fattura n. 12L del 5.11.2013 pari a € 8.063, 25 in favore della CP_2
Per altro verso, il Tribunale ha respinto la domanda relativa al saldo della fattura n. 14C del 5.11.2013 relativa alla branca di cardiologia, in quantoil giudice ha rilevato che la
[...] ha affermato già nel ricorso monitorio di aver eseguito prestazioni sino al Pt_2
31.10.2013, data previsionale di sforamento del tetto di spesa, che sarebbe stata indicata Parte nella comunicazione dell' del 09.10.2013; la circostanza è stata poi ribadita in comparsa di costituzione e risposta, ove l'opposta ha affermato di essersi
“scrupolosamente” attenuta alle date comunicate dalla controparte, e nella seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c..
Tuttavia, il tribunale ha accertato che, come si evince dalla comunicazione del Parte 09.10.2013, l' ha indicato come data previsionale di sforamento del tetto della branca di cardiologia non il 31.10.2013, come erroneamente indicato dalla concessionaria, bensì il 18.10.2013.
Infine il giudic di prime cure ha puntualizzato che questa indicazione del , Pt_1 divergente dai documenti, non è il frutto di un mero errore materiale, a cui inefficacemente e tardivamente la società ha tentato di porre rimedio (cf in sentenza impugnata, pagg. 9-10).
Il Tribunale ha, dunque, in parziale accoglimento dell'opposizione, revocato il decreto ingiuntivo e condannato l'odierna appellante al pagamento, in favore del
[...]
di € 8.063, 25, oltre interessi, respingendo la domanda Controparte_2 relativa al saldo di fattura n. 14C del 5.11.2013, con spese compensate.
5. Avverso la decisione di primo grado la , con atto notificato in Parte_1 data 22.12.2020 alla spiega gravame, Parte_4 formulando i seguenti motivi, così rubricati:
1) “sulla giurisdizione”, 2) “sull'onere probatorio”, 3) “sul superamento del tetto di spesa”.
R.G. n. 4692/2020 Sentenza Pagina 6
Parte_2 5.1. Con il primo motivo eccepisce il difetto di giurisdizione del G.O. in favore del giudice amministrativo.
5.2. Nell'ambito del secondo motivo censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto provati i fatti costitutivi della pretesa creditoria;
in particolare, il centro non avrebbe dimostrato la corrispondenza tra le prestazioni effettuate, di cui chiede il pagamento, e quelle rientranti in regime di convenzionamento, non essendo sufficienti le fatture e le distinte riepilogative, inidonee a fornire la prova dell'esecuzione delle prestazioni, trattandosi di documenti unilaterali e di natura meramente fiscale;
aggiunge che essendo prestazioni regolate da contratto, “non basta […] che la struttura accreditata dimostri di avere effettuato le prestazioni per ottenere la remunerazione delle stesse, ma è necessario che il centro dimostri che dette prestazioni siano state erogate in conformità alla normativa vigente, nel rispetto dei vincoli fissati dalla normativa nazionale e regionale (rispetto c.o.m., tetti di spesa)” (così in atto di appello, pag. 17).
Sotto altro profilo, nell'ambito di questo motivo, eccepisce l'erroneità della pronuncia nella parte in cui ha riconosciuto il diritto al pagamento (per la branca di laboratorio) dall'appellato sebbene inerente a prestazioni sanitarie rese extra budget, e ciò a causa del mancato rispetto della procedura della regressione tariffaria, per violazione dell'art. Part 5, comma 3, lett. a) del contratto. Secondo l' tale pagamento non è, in ogni caso, dovuto, a causa del superamento del limite del tetto di spesa, in quanto le decurtazioni sono un effetto automatico dello sforamento;
infine, il giudice avrebbe errato nel ritenere che lo sforamento del tetto di spesa, in quanto elemento ostativo-impeditivo Part della fattispecie creditizia, rientra tra gli oneri probatori dell' non del creditore, che avrebbe l'onere di seguire, attraverso le associazioni di categoria che partecipano al
Tavolo Tecnico, il monitoraggio del fatturato, così da “adeguare la disponibilità al soddisfacimento della domanda di assistenza sanitaria all'effettiva e residuale capienza del programmato tetto di spesa” (così in atto d'appello, pag. 24).
5.3. Con il terzo motivo ha delineato, mediante il richiamo alla giurisprudenza di merito, la funzione e la natura dei Tavoli Tecnici, nonché un presunto onere del centro accreditato di acquisire costante conoscenza dell'attività di monitoraggio. Ha, poi, concluso ribadendo il carattere invalicabile e tassativo del tetto di spesa, con Part conseguente “diritto-dovere della di applicare detto istituto”, non procedendo al pagamento di tutte quelle prestazioni sanitarie rese oltre la data di esaurimento dei limiti di spesa così come fissata per ciascuna branca” (così in atto di appello, pag. 27),
R.G. n. 4692/2020 Sentenza Pagina 7
Parte_2 a prescindere dalla mancata esecuzione del monitoraggio delle prestazioni o dalla mancata applicazione della regressione tariffaria o da una sua comunicazione tardiva.
6. Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 10.05.2021 si è costituita in giudizio la società che, con varie difese, ha Controparte_2 rassegnato le seguenti conclusioni:
“
1. Rigettare l'appello proposto dalla Controparte_5 confermando la sentenza di primo grado 3733-2020;
2. Condannare, l' in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento Parte_1 delle spese, diritti ed onorari, oltre al rimborso forfettario (su diritti e onorari) del presente giudizio in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
6.1. All'udienza di comparizione del 9.06.2021 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni al 14.09.2022, poi ulteriormente rinviata per il carico del ruolo.
All'esito di trattazione scritta in data 10.09.2025, con ordinanza pubblicata in pari data, la Corte, preso atto del deposito delle note sostitutive della presenza fisica in udienza, ha assegnato la causa in decisione concedendo i termini ridotti di giorni 20+20 di cui all'art. 190, co. 1, c.p.c. per il deposito e lo scambio delle comparse conclusionali, scaduti il 20.10.2025.
Sono stati depositati dalle parti scritti conclusionali, anche in replica.
Risulta acquisito il fascicolo di primo grado e non è stata svolta attività istruttoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7.1. E' infondato il motivo circa il difetto di giurisdizione.
Come correttamente ritenuto dal tribunale, con argomentazione che questa Corte ha in molte occasioni ribadito, nella fattispecie si controverte sull'esecuzione di un accordo contrattuale intercorso tra le parti, avente contenuto meramente patrimoniale, senza alcuna implicazione di poteri autoritativi e discrezionali della p.a. (cf. Cass. 372/2021 e, da ultimo, Cass. n. 30963/2022); sul punto il primo giudice ha reso una motivazione aderente ai principi dettati dalla Suprema Corte e non inficiati dalle deduzioni svolte dall'appellante.
7.2. Passando alla disamina del secondo motivo, va preliminarmente osservato che il titolare di una struttura sanitaria privata che chieda la condanna di un'azienda sanitaria locale al pagamento dei corrispettivi delle prestazioni sanitarie erogate per conto e a carico del in quanto accreditato, anche se solo provvisoriamente, ha l'onere di CP_4
R.G. n. 4692/2020 Sentenza Pagina 8
Parte_2 fornire la prova dei fatti costitutivi della sua pretesa, cioè non solo delle prestazioni erogate e delle quali chieda la remunerazione, ma anche del suo accreditamento e almeno del tipo, della qualità, della quantità e dei corrispettivi delle prestazioni sanitarie che la struttura è abilitata ad erogare per conto e a carico del o, quantomeno, dei CP_4 criteri per determinarli e dunque dei provvedimenti amministrativi (che non abbiano carattere normativo) e/o dei contratti di natura pubblica o privata che li definiscono.
Siccome poi l'accreditamento e, con esso, (almeno) il tipo, la qualità, la quantità ed i corrispettivi delle prestazioni sanitarie che la singola struttura sanitaria privata è qualificata ad erogare per conto ed a carico del S.S.N. (od i criteri per stabilirli) devono essere necessariamente oggetto di provvedimenti emessi all'esito di procedimenti amministrativi e/o di accordi contrattuali sostitutivi, integrativi od attuativi di detti provvedimenti (cf. Cass. n. 1740/2011 e, da ultimo, Cass. n. 10154/ 2023, secondo la cui massima ufficiale: “Nell'ambito del servizio sanitario nazionale, il passaggio dal regime di convenzionamento esterno a quello dell'accreditamento non ha modificato la natura del rapporto esistente tra l'Amministrazione e le strutture private, rimasto di natura sostanzialmente concessorio, con la conseguenza che non può essere posto a carico delle Regioni alcun onere di erogazione di prestazioni sanitarie in assenza di un provvedimento amministrativo regionale, idoneo a riconoscere alla struttura la qualità di soggetto accreditato, o al di fuori di singoli e specifici contratti presupponenti la forma scritta "ad substantiam”) è fuor dubbio che i provvedimenti amministrativi e/o i contratti all'uopo necessari siano, secondo i principi generali dell'ordinamento, soggetti alla forma scritta ad substantiam, il che impone che la loro prova in giudizio debba essere data (salvo il combinato disposto dagli artt. 2725-2724 n. 3 c.c.) mediante la produzione tempestiva dei documenti che li rappresentano direttamente, persino qualora la loro esistenza ed il loro contenuto non siano stati oggetto di contestazione delle parti. Part In altri termini, la parte creditrice, per ottenere la condanna della a remunerare le prestazioni rese a soggetti assistiti dal deve produrre in giudizio lo specifico CP_4 contratto stipulato con la controparte, che in conformità alle indicazioni dei provvedimenti amministrativi, definisce il tipo, la qualità, la quantità ed i corrispettivi delle prestazioni sanitarie che la struttura è titolata ad erogare per conto ed a carico del
CP_4
Nel caso in esame, come correttamente rilevato dal giudice dell'opposizione, il riconoscimento della qualità di soggetto accreditato in capo alla società Parte_2
R.G. n. 4692/2020 Sentenza Pagina 9
Parte_2
[...] risulta in virtù della produzione, già in
[...] Parte_5 fase monitoria, poi ad opera di entrambe le parti, del contratto relativo all'anno 2013, oltre che di una ulteriore serie di indici presuntivi quali la delibera n. 1731/2013 attestante la sussistenza dei presupposti per l'accreditamento definitivo in capo alla
[...]
ed il pagamento delle altre prestazioni rese nel corso dell'anno 2013, la cui Pt_2 esecuzione, come si vedrà appresso, non è stata oggetto di alcuna circostanziata contestazione. Parte Di conseguenza, la doglianza dell' è infondata.
Né è fondata la censura relativa alla mancata prova da parte della società della regolarità delle prestazioni erogate nonché della corrispondenza tra queste e quelle rientranti in regime di convenzionamento.
Fin dal deposito del ricorso monitorio l'appellata ha allegato il contratto, le fatture e le distinte riepilogative contabili. Se è pur vero che fatture e distinte riepilogative sono atti unilaterali provenienti dal centro richiedente, è altresì vero che il rapporto di natura Part concessoria tra esso e la di appartenenza non rientra in un normale schema privatistico ma è caratterizzato da una disciplina derogatoria, secondo cui, da un lato, il Part creditore, attraverso la spedizione all' delle fatture e distinte riepilogative, assolve al suo onere di documentazione, d'altro canto incombe sull'ente pubblico, in possesso di tutte le informazioni necessarie per il controllo della veridicità e congruenza delle risultanze di tali documenti, effettuare le verifiche e riscontri del caso. Pertanto, in Part assenza di circostanziate e specifiche contestazioni da parte della ulla veridicità dei dati contenuti in tale documentazione, quest'ultima va considerata prova idonea e sufficiente dell'ammontare delle prestazioni erogate dal centro e del relativo corrispettivo in denaro oltre che della loro rispondenza al regime di convenzionamento.
Parimenti infondata è la doglianza mossa alla sentenza di primo grado nella parte in cui, pur riconoscendo che le prestazioni concernenti la branca di laboratorio sono state rese oltre la data di esaurimento del tetto di spesa, non ha tuttavia ritenuto ineludibile detto vincolo, “oggetto di atto autoritativo di esclusiva competenza delle Regioni” (così in atto di appello, pag. 22), ed ha, invece, considerato conditio sine qua non, in quanto necessaria in virtù dell'allegato C della delibera di Giunta regionale n. 1268/08,
l'applicazione della procedura di regressione tariffaria di cui all'art. 5 comma 3, lett. a del contratto stipulato.
R.G. n. 4692/2020 Sentenza Pagina 10
Parte_2 Va subito detto che la decisione del tribunale è pienamente condivisa in quanto adottata in stretta applicazione della disciplina contrattuale.
A tal proposito, si osserva che nel contratto stipulato dalle parti per l'anno 20132, è Parte previsto, al comma 3 dell'art. 5, che l' deve comunicare periodicamente a ciascun centro privato “la percentuale consuntiva di consumo dei limiti di spesa” e “la data prevedibile di raggiungimento del 100% di consumo del limite di spesa (in base alla proiezione lineare dei dati consuntivi, ponderata in ragione di un eventuale periodo di chiusura delle strutture erogatrici nel periodo estivo), nonché la data consuntiva di raggiungimento di dette percentuali di consumo”.
Sono poi previste due distinte soluzioni per le prestazioni rese dopo il superamento del tetto di spesa.
Nell'ipotesi di cui al punto a), ossia qualora l'esaurimento del limite di spesa si sia verificato a consuntivo prima della data prevista nell'ultima comunicazione (preventiva) Part effettuata dall' per le prestazioni rese (dall'inizio dell'anno) fino alla data prevista occorre riportare la spesa sanitaria nei limiti invalicabili del tetto, per questo l'ente sanitario deve emettere un provvedimento autoritativo di applicazione della c.d. regressione tariffaria unica al fatturato annuale di ogni singolo centro;
mentre nulla spetterà per le prestazioni sanitarie erogate oltre la data prevista di esaurimento del limite di spesa. Nell'ipotesi contemplata dal punto b), ovvero quando l'esaurimento del limite di spesa si verifica a consuntivo in una data posteriore rispetto a quella prevista (e Part comunicata) dall' di esaurimento del limite di spesa, non spetta nessuna remunerazione per le prestazioni eseguite dopo lo sforamento del tetto.
Ciò detto, nell'ipotesi sub a) il superamento del tetto di spesa in una data anteriore a Part quella prevista (e comunicata) dall' non è circostanza sufficiente per giustificare sic et simpliciter il mancato pagamento delle prestazioni rese tra la data effettiva di superamento del tetto e la data comunicata in sede di monitoraggio, dovendo invece Part l' agare applicando la regressione tariffaria secondo quanto previsto dall'allegato C della delibera di Giunta regionale n. 1268/08. In altri termini, il superamento del tetto di spesa che interviene in data anteriore a quella comunicata in via preventiva nel corso del Parte monitoraggio previsto dall'art. 5 del contratto comporta per l' il diritto/dovere di 2 È ormai ius receptum che in materia non rileva la data di stipulazione del contratto, avvenuta nel caso in esame, il 20.12.2013, rilevando, invece, la data di erogazione delle prestazioni, ferma la retroattività, Part quanto agli effetti, dei contratti stipulati tra le strutture accreditate e l' quasi sempre successivi all'erogazione delle prestazioni.
R.G. n. 4692/2020 Sentenza Pagina 11
Parte_2 applicare la regressione tariffaria;
sino a quando il relativo potere non viene esercitato correttamente, cioè nel rispetto della procedura di cui dall'allegato C della delibera di
Giunta regionale n. 1268/08, persiste il diritto del singolo centro di ottenere il pagamento del corrispettivo delle prestazioni rese.
Nel caso di specie la società ha ricevuto Controparte_2
Part comunicazione dall' il 9 ottobre 2013 (prot. n. 51528/2013) ove è stato detto che, sulla scorta dell'attività di monitoraggio effettuata, la data “presuntiva” di superamento del tetto di spesa per la “branca laboratorio” sarebbe stata il 27 ottobre 2013, data quest'ultima osservata dal centro privato per l'erogazione delle prestazioni in contratto. Part Soltanto successivamente l' ha attestato che l'effettivo superamento si è invece verificato in data 21 ottobre 2013, come si desume dal verbale del tavolo tecnico n.
2/2014 nonché dalla nota prot. n. 954 del 31.01.2014. Quindi, come già correttamente rilevato dal giudice di prime cure, nella fattispecie in esame ricorre l'ipotesi prevista al Parte punto a) dell'art. 5, comma 3, del contratto inter partes e, dunque, l' non poteva rifiutare il pagamento per le prestazioni sanitarie erogate dal tra il 21 ed Parte_2 il 27 ottobre 2013, ma avrebbe dovuto applicare la regressione tariffaria percentuale, in conformità a quanto delineato dall'allegato C della Delibera di giunta regionale n. Parte 1268/08. Dalla documentazione depositata non si desume che l' abbia applicato tale procedura, non avendo neppure dedotto a quanto ammonterebbe la regressione tariffaria applicata al Centro (il che presupporrebbe, tra l'altro, l'indicazione del contributo percentuale di ogni centro allo sforamento verificatosi in quella branca); né
l'onere di applicare la regressione tariffaria può dirsi assolto con la notifica di addebito Parte (prot. n. 954 del 31.01.2014), come, invece, sembra sostenere, tra l'altro, la nell'atto di appello. Tale provvedimento, infatti, si limita a richiedere alla controparte l'emissione di una nota di credito per prestazioni rese oltre la data di esaurimento del tetto, va, quindi, qualificata come una mera comunicazione, che nessun effetto spiega in difetto di provvedimento di applicazione della regressione tariffaria unica, di cui nemmeno è chiaro se sia stato realmente adottato.
Altresì priva di pregio è la doglianza secondo cui avrebbe errato il giudice di prime cure a ritenere che lo sforamento del tetto di spesa, in quanto elemento ostativo-impeditivo Part della fattispecie creditizia, rientri tra gli oneri probatori dell' non del creditore.
È ormai consolidato, infatti, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità che pone sul debitore l'onere di provare il superamento del limite di spesa, costituendo lo stesso
R.G. n. 4692/2020 Sentenza Pagina 12
Parte_2 un fatto impeditivo della pretesa creditoria (cfr., ex multis, Cass. 17437/16; Cass.
3403/2018; Cass. 23324/2018; Cass. 29474/2024).
7.3. Le doglianze di cui al terzo motivo sono generiche, nella parte in cui richiamano principi generali sui tavoli tecnici, inoltre non si confrontano con la motivazione che pretendono di censurare, nella misura in cui si sostanziano nella tralaticia affermazione di principio che il mero superamento del tetto di spesa – in qualunque evenienza Parte verificatosi – legittima la a negare il pagamento, pertanto sono con evidenza inammissibili.
Va aggiunto, per scrupolo, che l'applicazione dell'art. 5 del contratto, contrariamente a quanto ritenuto dall'appellante, non elude i limiti “invalicabili” di spesa che devono Parte essere rispettati dall' ma stabilisce solo l'iter tramite cui quest'ultima deve provvedere a mantenere la entro tali confini;
ogni altra soluzione, quindi, Parte_6 sarebbe arbitraria.
Per tutto quanto esposto, respinto l'appello, la sentenza di primo grado va confermata.
8. Secondo la regola della soccombenza la va condannata a pagare Parte_1 all'appellata società le spese di giudizio, quantificate secondo i parametri minimi di cui alla tabella 12 allegata al DM 55/2014, come modificata dal D.M. 147/2022, attesa la semplicità della questione trattata, con riferimento al valore della controversia rientrante nello scaglione da euro 5.200,01 ad euro 26.00,00, per le sole attività effettivamente svolte, con esclusione della fase istruttoria. Parte L'appellante va dunque condannata a pagare in favore della Controparte_2 appellata la complessiva somma, a titolo di onorario, di euro
[...]
1.983,00 di cui:
- euro 567,00 per la fase di studio,
- euro 460,50 per la fase introduttiva,
- euro 955,50 per la fase decisoria, oltre accessori di legge, il tutto con distrazione al difensore per dichiarazione di anticipo ex art. 93 c.p.c..
Essendo stato respinto l'appello, deve inoltre darsi atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico dell'appellante.
P.Q.M.
R.G. n. 4692/2020 Sentenza Pagina 13
Parte_2 Parte_2 La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza n. 3733/2020, del Tribunale di Napoli, X Sezione civile, pubblicata in data
1.06.2020, così provvede:
--respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la impugnata sentenza;
--condanna la al pagamento, in favore dell'appellata Parte_1 [...]
delle spese di lite, che liquida in € 1.983,00 per onorario, oltre Controparte_2 rimborso forfetario al 15%, IVA e CAP, con attribuzione al difensore per dichiarazione di anticipo ex art. 93 c.p.c.;
--dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 21.10.2025
Il Cons. estensore Il Presidente
Dr. Erminia Catapano Dr. Antonio Mungo
R.G. n. 4692/2020 Sentenza Pagina 14
Parte_2