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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 25/07/2025, n. 1059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1059 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 862/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASSINO
Sezione CIVILE in composizione collegiale così costituito:
Dott. Virgilio Notari Presidente
Dott.ssa Michela Grillo Giudice
Dott.ssa Francesca Di Giorno Giudice rel. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 862 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025, avente ad oggetto “separazione giudiziale”, riservata per la decisione all'udienza sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 9.07.2025,
TRA
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Cassino Parte_1
(FR) via XX Settembre 52 presso lo studio dell'Avv. Pace Annarita, che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
nato a [...] il [...] elettivamente domiciliato in Pontecorvo (FR via CP_1
G.B Bernadotte 7 presso lo studio dell'Avv. Toti Bruna che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza del 9.07.2025.
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 3 1. Con ricorso depositato il 2.04.2025, – premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario in data 18.09.1988 in MO SA NO (FR) con il sig. CP_1
; che dall'unione sono nati i figli (il 30.06.1989), (il 25.04.2001), entrambe
[...] Per_1 Per_2 maggiorenni ed economicamente indipendenti, e (il 3.12.1992), maggiorenne riconosciuto Per_3 invalido totale con necessità di assistenza continua;
che la convivenza era divenuta intollerabile – ha chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi, disporsi che il figlio Per_3 venga collocato presso il padre nella casa coniugale, con disciplina del diritto di visita materno;
disporre che entrambi i genitori provvedano al mantenimento del figlio e che le spese straordinarie siano sostenute per intero dal sig. CP_1
Notificati il ricorso e il decreto di fissazione d'udienza, si è costituito il sig. il quale non CP_1 si è opposto alla domanda di separazione e ha chiesto assegnarsi la casa coniugale ad entrambi i coniugi e di porre le spese straordinarie del figlio al 50% tra i genitori. Per_3
Con note di trattazione scritta per l'udienza del 9.07.2025, le parti hanno dato atto del raggiungimento dell'accordo di seguito sintetizzato: assegnazione della casa coniugale ad entrambi i coniugi e ognuno ne occuperà una parte;
collocamento del figlio maggiorenne, ma invalido, Per_3 presso il padre e disciplina del diritto di visita materno da esercitarsi in forma libera;
entrambi i coniugi provvederanno al mantenimento del figlio e le spese straordinarie sono poste a carico di entrambi nella misura del 50% ciascuno (cfr. accordo depositato in data 27.06.2025).
Preso atto di quanto sopra, le parti, all'udienza del 9.07.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., hanno dato atto dell'impossibilità di riconciliazione e si sono riportate all'accordo concluso in data 27.06.2025 e depositato in pari data. La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
2. Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, il Collegio ritiene dimostrato che non è più possibile la ripresa della convivenza da parte dei coniugi, i quali – come dedotto concordemente dalle parti – vivono ormai separati di fatto senza aver mai seriamente manifestato la comune volontà di riconciliarsi
Le condizioni della separazione poco sopra riportate appaiono conformi alla legge e agli interessi morali e materiali delle parti della prole e possono essere recepite facendo parte integrante della presente sentenza.
3. L'accordo dei coniugi giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
862/2025, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, con l'intervento del Pubblico
Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi sopra indicati ai patti ed alle condizioni di cui all'accordo raggiunto in data 27.06.2025 e confermato con note scritte sostitutive dell'udienza del
9.07.2025;
2) manda la Cancelleria di trasmettere copia autentica di questo provvedimento, quando sia divenuto definivo, all'ufficiale dello stato civile competente per la relativa annotazione come per legge
(matrimonio contratto a MO SA NO (FR), il 18.09.1988 atto trascritto nel Registro degli
Atti di Matrimonio del Comune di Cassino (FR) dell'anno 1988, al n. 105, parte II, Serie B);
3) compensa le spese di lite.
Così deciso in Cassino, nella camera di consiglio del 16.07.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
(dott.ssa Francesca Di Giorno) (dott. Virgilio Notari)
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASSINO
Sezione CIVILE in composizione collegiale così costituito:
Dott. Virgilio Notari Presidente
Dott.ssa Michela Grillo Giudice
Dott.ssa Francesca Di Giorno Giudice rel. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 862 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025, avente ad oggetto “separazione giudiziale”, riservata per la decisione all'udienza sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 9.07.2025,
TRA
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Cassino Parte_1
(FR) via XX Settembre 52 presso lo studio dell'Avv. Pace Annarita, che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
nato a [...] il [...] elettivamente domiciliato in Pontecorvo (FR via CP_1
G.B Bernadotte 7 presso lo studio dell'Avv. Toti Bruna che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza del 9.07.2025.
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 3 1. Con ricorso depositato il 2.04.2025, – premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario in data 18.09.1988 in MO SA NO (FR) con il sig. CP_1
; che dall'unione sono nati i figli (il 30.06.1989), (il 25.04.2001), entrambe
[...] Per_1 Per_2 maggiorenni ed economicamente indipendenti, e (il 3.12.1992), maggiorenne riconosciuto Per_3 invalido totale con necessità di assistenza continua;
che la convivenza era divenuta intollerabile – ha chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi, disporsi che il figlio Per_3 venga collocato presso il padre nella casa coniugale, con disciplina del diritto di visita materno;
disporre che entrambi i genitori provvedano al mantenimento del figlio e che le spese straordinarie siano sostenute per intero dal sig. CP_1
Notificati il ricorso e il decreto di fissazione d'udienza, si è costituito il sig. il quale non CP_1 si è opposto alla domanda di separazione e ha chiesto assegnarsi la casa coniugale ad entrambi i coniugi e di porre le spese straordinarie del figlio al 50% tra i genitori. Per_3
Con note di trattazione scritta per l'udienza del 9.07.2025, le parti hanno dato atto del raggiungimento dell'accordo di seguito sintetizzato: assegnazione della casa coniugale ad entrambi i coniugi e ognuno ne occuperà una parte;
collocamento del figlio maggiorenne, ma invalido, Per_3 presso il padre e disciplina del diritto di visita materno da esercitarsi in forma libera;
entrambi i coniugi provvederanno al mantenimento del figlio e le spese straordinarie sono poste a carico di entrambi nella misura del 50% ciascuno (cfr. accordo depositato in data 27.06.2025).
Preso atto di quanto sopra, le parti, all'udienza del 9.07.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., hanno dato atto dell'impossibilità di riconciliazione e si sono riportate all'accordo concluso in data 27.06.2025 e depositato in pari data. La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
2. Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, il Collegio ritiene dimostrato che non è più possibile la ripresa della convivenza da parte dei coniugi, i quali – come dedotto concordemente dalle parti – vivono ormai separati di fatto senza aver mai seriamente manifestato la comune volontà di riconciliarsi
Le condizioni della separazione poco sopra riportate appaiono conformi alla legge e agli interessi morali e materiali delle parti della prole e possono essere recepite facendo parte integrante della presente sentenza.
3. L'accordo dei coniugi giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
862/2025, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, con l'intervento del Pubblico
Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi sopra indicati ai patti ed alle condizioni di cui all'accordo raggiunto in data 27.06.2025 e confermato con note scritte sostitutive dell'udienza del
9.07.2025;
2) manda la Cancelleria di trasmettere copia autentica di questo provvedimento, quando sia divenuto definivo, all'ufficiale dello stato civile competente per la relativa annotazione come per legge
(matrimonio contratto a MO SA NO (FR), il 18.09.1988 atto trascritto nel Registro degli
Atti di Matrimonio del Comune di Cassino (FR) dell'anno 1988, al n. 105, parte II, Serie B);
3) compensa le spese di lite.
Così deciso in Cassino, nella camera di consiglio del 16.07.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
(dott.ssa Francesca Di Giorno) (dott. Virgilio Notari)
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