Articolo 3 della Legge 5 giugno 1962, n. 616
Articolo 2Articolo 4
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20 luglio 1962
Art. 3. Definizioni
Ai fini dell'applicazione della presente legge si intende:
a) per viaggio internazionale il viaggio che si effettua tra porti di Stati diversi. A tale effetto le colonie, i territori d'oltremare e le zone soggette ad amministrazione fiduciaria di organismi internazionali sono da considerarsi come Stati autonomi;
b) per nave da passeggeri qualsiasi nave adibita al trasporto di passeggeri in numero superiore a dodici;
c) per nave da carico qualsiasi nave che non sia da passeggeri;
d) per nave cisterna qualsiasi nave da carico adibita al trasporto di liquidi alla rinfusa;
e) per passeggero qualsiasi persona imbarcata sulla nave, che non faccia parte dell'equipaggio. Non sono computate nel numero dei passeggeri le persone di eta' inferiore ad un anno, le persone imbarcate per disposizione dell'autorita' marittima o consolare nonche' le persone imbarcate per particolari esigenze della nave;
f) per ente tecnico l'istituto di classificazione al quale sono devolute dal Ministro per la marina mercantile le attribuzioni previste dall' articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 340 .
Entrata in vigore il 20 luglio 1962
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