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20 luglio 1962
20 luglio 1962
Art. 3. Definizioni
Ai fini dell'applicazione della presente legge si intende:
a) per viaggio internazionale il viaggio che si effettua tra porti di Stati diversi. A tale effetto le colonie, i territori d'oltremare e le zone soggette ad amministrazione fiduciaria di organismi internazionali sono da considerarsi come Stati autonomi;
b) per nave da passeggeri qualsiasi nave adibita al trasporto di passeggeri in numero superiore a dodici;
c) per nave da carico qualsiasi nave che non sia da passeggeri;
d) per nave cisterna qualsiasi nave da carico adibita al trasporto di liquidi alla rinfusa;
e) per passeggero qualsiasi persona imbarcata sulla nave, che non faccia parte dell'equipaggio. Non sono computate nel numero dei passeggeri le persone di eta' inferiore ad un anno, le persone imbarcate per disposizione dell'autorita' marittima o consolare nonche' le persone imbarcate per particolari esigenze della nave;
f) per ente tecnico l'istituto di classificazione al quale sono devolute dal Ministro per la marina mercantile le attribuzioni previste dall' articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 340 .
Ai fini dell'applicazione della presente legge si intende:
a) per viaggio internazionale il viaggio che si effettua tra porti di Stati diversi. A tale effetto le colonie, i territori d'oltremare e le zone soggette ad amministrazione fiduciaria di organismi internazionali sono da considerarsi come Stati autonomi;
b) per nave da passeggeri qualsiasi nave adibita al trasporto di passeggeri in numero superiore a dodici;
c) per nave da carico qualsiasi nave che non sia da passeggeri;
d) per nave cisterna qualsiasi nave da carico adibita al trasporto di liquidi alla rinfusa;
e) per passeggero qualsiasi persona imbarcata sulla nave, che non faccia parte dell'equipaggio. Non sono computate nel numero dei passeggeri le persone di eta' inferiore ad un anno, le persone imbarcate per disposizione dell'autorita' marittima o consolare nonche' le persone imbarcate per particolari esigenze della nave;
f) per ente tecnico l'istituto di classificazione al quale sono devolute dal Ministro per la marina mercantile le attribuzioni previste dall' articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 340 .
Commentario • 1
- 1. ONG taxi del mare? No, soccorritori (GUP Trapani, 126/24)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 22 maggio 2024 · 0.9923244
La sentenza di non luogo a procedere per insussistenza del fatto emessa il 19 aprile (udienza) - 20 maggio 2024 (motivazioni)del GUP presso il Tribunale di Trapani qui pubblicata accerta l'insussistenza di un qualsiasi reato a carico dei soccorritori del mare, spazzano via ogni ipotesi di collaborazione fra ONG e trafficanti, evidenziando piuttosto una indagine fondata su “materiale incompleto e “analizzato in una prospettiva solo parziale”. Rileva la sentenza che sarebbe bastato all'Accusa verificare l'operato della Iuventa e raccogliere i documenti che da sempre erano a disposizione per rilevare che tutto è stato fatto sotto il coordinamento dell'MRCC di Roma. Invece, come rilevato dal …
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