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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 21/03/2025, n. 850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 850 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro – in persona del giudice unico Valeria Totaro ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 761/2023 r.g. e vertente
tra
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Messina presso lo Parte_1 C.F._1
studio dell'avv. Pina Currò che la rappresenta e difende per procura in atti,
ricorrente
e
(c.f. ), con sede a Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato a Messina presso la sede dell'Avvocatura dell'ente, rappresentato e difeso dall'avv. Oliviero Atzeni del ruolo professionale per procura in atti,
resistente
oggetto: accertamento negativo di indebito assistenziale – revoca reddito di cittadinanza.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 10 febbraio 2023 adiva questo giudice del lavoro Parte_1
chiedendo di accertare l'insussistenza dell'indebito di 16.183,32 euro asseritamente maturato dall' a seguito della revoca del reddito di cittadinanza per il periodo giugno 2019 – novembre CP_1
2020, disposta per la presenza nell'ambito familiare di un autoveicolo non dichiarato in domanda,
e della conseguente illegittimità della richiesta di restituzione del relativo importo di cui alla nota del 16 febbraio 2022.
Nella resistenza dell' , sostituita l'udienza del 20 marzo 2025 dal deposito telematico CP_2
di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- Occorre premettere in linea generale che l'accipiens, ove chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione contestata ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli (v. da ultimo Cass. n. 2739/2016). Si tratta, del resto, dell'applicazione al settore delle obbligazioni previdenziali e assistenziali di regole comuni a qualsiasi ipotesi di pagamento dell'indebito.
Ciò posto, secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (v. Cass.
n. 26036/2019 e n. 10642/2019), che si ritiene di condividere, il regime dell'indebito previdenziale e assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'«affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede» in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia», con disciplina derogatoria che individua «alla luce dell'art. 38
Cost. – un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile» al percettore.
In ambito assistenziale, si è dunque andato affermando che in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale e quindi, in sostanza, il d.l. n. 850/1976, art.
3-ter, convertito in L. 29/1977 (secondo cui
«gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore .., degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento») e il d.l. n. 173/1988, art. 3, comma 9, convertito nella l. n. 291/1988 (secondo cui «con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte» (risultando invece abrogata la l. n.
537/1993, che regolava l'indebito assistenziale all'art. 11, co. 4 e non applicabile, per eccesso del regolamento dalla delega di legge, l'art. 5, co. 5, d.P.R. n. 698/1994).
Quindi l'indebito assistenziale determinato, come nella specie, dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche di segno contrario, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'accipiens, come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato.
Quest'ultimo è configurabile in caso di omessa comunicazione di dati reddituali che l'
[...]
non conosce o ha l'onere di conoscere (v. Cass. n. 24133/2021, n. 13223/2020). CP_3
2 Invero, rispetto all'operato dell'ente debitore, la buona fede del percettore è rilevabile, al più, nella condotta connotata dall'assenza di qualsiasi violazione dei doveri di correttezza su di lui gravanti coerentemente con il principio generale secondo cui ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio ha il dovere di tutelare l'utilità e gli interessi dell'altra, nei limiti in cui ciò possa avvenire senza un apprezzabile sacrificio.
Nel caso qui delibato non può ritenersi corretta la condotta della ricorrente, in ragione della pacifica violazione degli obblighi di comunicazione all' di redditi, rilevanti ai fini del diritto CP_1
alla percezione del reddito di cittadinanza, con conseguente esclusione della sussistenza di un affidamento idoneo a giustificare l'irripetibilità dell'indebito (cfr. Cass. n. 32940/2021).
Per dato pacifico invero il marito convivente della , componente Pt_1 Persona_1
del suo nucleo familiare, era cointestatario di un autoveicolo avente le caratteristiche previste dall'art. 2, comma 1, del d.l. n. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26/2019, Contr costituente bene durevole non dichiarato. Come chiarito dal resistente ciò è emerso in quanto l' ha comunicato all'Istituto l'acquisto del veicolo in contestazione Tg FT594XW, cilindrata 1499, in data 30 aprile 2019 da parte del , non dichiarato nella domanda del 23 maggio 2019. Per_1
Ne è scaturito l'indebito n. 16816636 per € 16.183,32, provvedimento motivato che ha consentito alla controparte di avere piena contezza di quanto accertato con riguardo alla prestazione revocata. Né la ricorrente ha contestato di aver percepito le somme pagate dall' CP_2
a titolo di reddito di cittadinanza per i mesi da giugno 2019 a novembre 2020 o di avere la disponibilità di un mezzo non dichiarato, limitandosi ad asserire che l'autoveicolo è in realtà di proprietà esclusiva di il quale è anche contraente dell'assicurazione RC auto Controparte_5
e unico utilizzatore del mezzo.
Si ricorda in proposito che il beneficio economico del reddito di cittadinanza – sulla cui natura assistenziale v. Corte Cost. n. 126/2021 –, introdotto con D.L. n. 4/2019 convertito in L. n.
26/2019, costituiva una “misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e alla esclusione sociale, nonché diretta
a favorire il diritto alla informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro” (art 1, comma 1) e si componeva, su base annua, di due elementi: “a) una componente ad integrazione del reddito familiare, come definito ai sensi dell'articolo 2, comma 6, fino alla soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4; b) una componente, ad integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione in locazione, pari all'ammontare del canone annuo previsto nel contratto in locazione, come dichiarato a fini
IS., fino ad un massimo di euro 3.360 annui” (art. 3, comma 1).
3 Ai fini della configurabilità del diritto alla percezione del reddito di cittadinanza era necessario che il beneficiario, oltre ai requisiti soggettivi, possedesse anche quelli inerenti al possesso di beni durevoli, stabiliti dall'art. 2, ovvero: “nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a
1.600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei due anni antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente”.
Nessuna prova è stata poi fornita delle altre circostanze dedotte in ricorso: ossia che l'istante sconoscesse l'esistenza dell'autoveicolo in capo alla propria famiglia dato che esso, sebbene cointestato al marito, non sarebbe mai stato nella piena disponibilità dello stesso.
In definitiva legittimamente l' ha revocato l'erogazione e ha chiesto al beneficiario la CP_2
restituzione delle somme indebitamente percepite.
Ogni ulteriore eccezione sollevata dall' , anche di carattere preliminare, resta assorbita. CP_1
La domanda va quindi rigettata.
3.- Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M. n. 55/2014
e s.m.i., in 2.695,5 euro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta la domanda e condanna a Parte_1
rimborsare all' le spese del giudizio, liquidate in 2.695,5 euro, oltre spese generali e accessori CP_1
di legge.
Messina, 21.3.2025
Il Giudice del lavoro
Valeria Totaro
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