Sentenza 15 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 15/06/2025, n. 429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 429 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
R.R.C.C. n. 5538/2025
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI UDINE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, Sezione I Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
dott. Fabio Luongo Presidente dott.ssa Marta Diamante Giudice rel. dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA decidendo sul ricorso ex art. 473-bis.51 ult. comma c.p.c. per la modifica delle condizioni di separazione, presentato il 15/05/2025 congiuntamente da:
e Parte_1 Parte_2 entrambi con i difensori avv.ti NADALIN LORIS e DEL BIANCO MARA;
- con l'intervento del P.M. in sede;
nel quale le parti hanno rassegnato le seguenti
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti concordemente:
1. Le parti concordano che, fermo restando l'affido condiviso ad entrambi i genitori, Per_1 manterrà la propria residenza presso l'abitazione paterna ove vivrà in maniera pressoché continuativa con facoltà, attesa l'età del ragazzo, di far visita alla madre, spostarsi e soggiornare presso l'abitazione di costei secondo le proprie esigenze e volontà, previo avviso ai genitori.
2. Le parti convengono che, a decorrere dal mese di maggio del corrente anno, verrà meno in capo al sig. l'obbligo al versamento alla sig.ra del contributo a titolo di mantenimento di Pt_1 Pt_2
per l'importo già stabilito di € 500,00 mensili e ciò in quanto il sig. provvederà in Per_1 Pt_1 via autonoma al mantenimento ordinario del minore.
3. Resta, invece, previsto l'obbligo del sig. di versare in favore della sig.ra un Pt_1 Pt_2 assegno mensile dell'importo di €500,00 (cinquecento//00) al mese a titolo di contributo al
ISTAT.
4. Si confermano tutte le altre pattuizioni di cui alla sentenza n.197/2025 del Tribunale di Udine.
Per il Pubblico Ministero:
Visto, il PM dott.ssa Paola Collini nulla si oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio il 07/02/2009 a ERACLEA (VE), e si sono separate consensualmente con sentenza n. 197/2025 del 18.03.2025 sub R.G. n. 1735/2025 emessa dal Tribunale di Udine, passata in giudicato il 16 maggio 2025.
Con ricorso di cui in epigrafe domandano congiuntamente la modifica delle condizioni allora stabilite con riferimento al figlio minore , di anni 16, in considerazione della volontà di Per_1 quest'ultimo di continuare a vivere presso l'abitazione paterna, stante il suo interesse per l'attività agricola di cui si occupa il sig. Pt_1
Il Collegio non ravvisa motivi ostativi all'accoglimento del ricorso, in relazione al quale anche il Pubblico Ministero non ha sollevato obiezioni di sorta, in quanto pienamente confacente ai superiori interessi del minore.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
accoglie il ricorso presentato congiuntamente da e e, Parte_1 Parte_2 per l'effetto, a parziale modifica delle condizioni di separazione contenute nella sentenza n. 197/2025 del 18.03.2025 sub R.G. n. 1735/2025 emessa dal Tribunale di Udine, passata in giudicato il 16 maggio 2025 così dispone:
1. fermo restando l'affido condiviso ad entrambi i genitori, dispone che manterrà la propria Per_1 residenza presso l'abitazione paterna ove vivrà in maniera pressoché continuativa con facoltà, attesa l'età del ragazzo, di far visita alla madre, spostarsi e soggiornare presso l'abitazione di costei secondo le proprie esigenze e volontà, previo avviso ai genitori.
2. A decorrere dal mese di maggio del corrente anno, dispone che venga meno in capo al sig. Pt_1
l'obbligo del versamento alla sig.ra del contributo a titolo di mantenimento di per Pt_2 Per_1
l'importo già stabilito di € 500,00 mensili e ciò in quanto il sig. provvederà in via autonoma Pt_1 al mantenimento ordinario del minore.
3. Resta, invece, previsto l'obbligo del sig. di versare in favore della sig.ra un Pt_1 Pt_2 assegno mensile dell'importo di €.500,00 (cinquecento//00) al mese a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia , importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Per_2
ISTAT.
4. Si confermano tutte le altre pattuizioni di cui alla sentenza n.197/2025 del Tribunale di Udine.
Nulla per le spese
Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio del 11.06.2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Marta Diamante dott. Fabio Luongo