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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 20/01/2025, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesca Miconi Presidente dott. Elisa Dai Checchi Giudice Relatore dott. Chiara Zito Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3906/2022 promossa da: nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) con il patrocinio dell'Avv. PRETELLI LUCA (C.F. C.F._1
) C.F._2
RICORRENTE contro nata a [...] il [...] (C.F. CP_1
) con il patrocinio dell'Avv. NICOLINI SILVIA (C.F. C.F._3
) C.F._4
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Svolgimento del processo chiedeva che fosse pronunziata la separazione personale dalla resistente, Pt_1 esponendo che da tempo la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile e rassegnava le domande così come indicate in ricorso.
Si costituiva nel presente procedimento la resistente, rassegnando le domande così come indicate in comparsa di costituzione e risposta.
Nella successiva fase contenziosa interveniva il Pubblico Ministero.
pagina 1 di 3 All'udienza del 8/11/2024 le parti precisavano conclusioni congiuntamente e la causa veniva posta in decisione.
Motivi della decisione
L'esito negativo del tentativo di conciliazione nonché la richiesta concorde delle parti costituiscono evidenti indici sintomatici della intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve, dunque, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, alle condizioni da essi concordate, siccome esaustive di tutti i possibili profili, ivi compresa la ripartizione delle spese legali, come di seguito trascritte:
“a) La IG.ra continuerà ad abitare la casa coniugale unitamente ai figli CP_1
minori, sita in Montecopiolo (RN), località Ville n.131, di proprietà di entrambi i coniugi in ragione della metà ciascuno.
b) I figli minori vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con domiciliazione presso la madre;
il padre potrà vederli e tenerli presso di sé a fine settimana alternati dal sabato all'uscita da scuola al lunedì mattina, nonché due pomeriggi alla settimana, indicativamente martedì e giovedì, dall'uscita da scuola al rientro a scuola del giorno dopo;
le festività pasquali e natalizie verranno ripartire, ad anni alterni, metà periodo per ciascun genitore.
c) Il IG. verserà mensilmente un assegno di Euro 500,00 complessivi, a Parte_1
titolo di contributo al mantenimento di entrambi i figli (Euro 250,00 ciascuno), da versare alla moglie entro il giorno 20 di ogni mese e rivalutabile annualmente in base alla variazione degli indici ISTAT.
d) Le spese straordinarie relative ai figli verranno suddivise tra i coniugi in ragione della metà ciascuno e verranno disciplinate secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di
Bologna.
e) Il IG. metterà a disposizione l'intero importo dell'Assegno Unico del Parte_1
quale appunto, usufruirà totalmente la IG.ra . CP_1
f) Tenuto conto della sperequazione economica esistente tra i coniugi, questi convengono che la rata del mutuo inerente all'abitazione famigliare, venga sostenuta integralmente dal IG. anche per la parte di spettanza della IG.ra che si ritiene Parte_1 CP_1
così tacitata.
I sottoscritti coniugi precisano di aver regolato ogni loro rapporto, dichiarandosi integralmente soddisfatti e rinunciando a qualsiasi ulteriore e rispettiva pretesa
pagina 2 di 3 economica o patrimoniale;
pertanto, i beni attualmente intestati al IG. Parte_1
rimarranno in proprietà esclusiva del medesimo e quelli attualmente intestati alla IG.ra
rimarranno in proprietà esclusiva della medesima. CP_1
Le spese del presente giudizio restano integralmente compensate fra le parti anche in conseguenza della presente composizione della lite per la quale i sottoscritti rinunziano ad ogni altra domanda.”
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la separazione personale di nato a Parte_1
CO (PU) il 27/07/1982, e , nata a CP_1
CO (PU) il 02/02/1988, avendo gli stessi contratto matrimonio in
MONTECOPIOLO in data 26/10/2013, trascritto nei registri dello stato civile di detto Comune anno 2013, n. 6, parte I alle condizioni sopra riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
2) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di MONTECOPIOLO l'annotazione prevista dall'art. 69 lett. D) D.P.R. n. 396 del 3/11/2000
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 16.1.2025
Il Giudice Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi
Il Presidente
dott.ssa Francesca Miconi
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesca Miconi Presidente dott. Elisa Dai Checchi Giudice Relatore dott. Chiara Zito Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3906/2022 promossa da: nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) con il patrocinio dell'Avv. PRETELLI LUCA (C.F. C.F._1
) C.F._2
RICORRENTE contro nata a [...] il [...] (C.F. CP_1
) con il patrocinio dell'Avv. NICOLINI SILVIA (C.F. C.F._3
) C.F._4
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Svolgimento del processo chiedeva che fosse pronunziata la separazione personale dalla resistente, Pt_1 esponendo che da tempo la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile e rassegnava le domande così come indicate in ricorso.
Si costituiva nel presente procedimento la resistente, rassegnando le domande così come indicate in comparsa di costituzione e risposta.
Nella successiva fase contenziosa interveniva il Pubblico Ministero.
pagina 1 di 3 All'udienza del 8/11/2024 le parti precisavano conclusioni congiuntamente e la causa veniva posta in decisione.
Motivi della decisione
L'esito negativo del tentativo di conciliazione nonché la richiesta concorde delle parti costituiscono evidenti indici sintomatici della intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve, dunque, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, alle condizioni da essi concordate, siccome esaustive di tutti i possibili profili, ivi compresa la ripartizione delle spese legali, come di seguito trascritte:
“a) La IG.ra continuerà ad abitare la casa coniugale unitamente ai figli CP_1
minori, sita in Montecopiolo (RN), località Ville n.131, di proprietà di entrambi i coniugi in ragione della metà ciascuno.
b) I figli minori vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con domiciliazione presso la madre;
il padre potrà vederli e tenerli presso di sé a fine settimana alternati dal sabato all'uscita da scuola al lunedì mattina, nonché due pomeriggi alla settimana, indicativamente martedì e giovedì, dall'uscita da scuola al rientro a scuola del giorno dopo;
le festività pasquali e natalizie verranno ripartire, ad anni alterni, metà periodo per ciascun genitore.
c) Il IG. verserà mensilmente un assegno di Euro 500,00 complessivi, a Parte_1
titolo di contributo al mantenimento di entrambi i figli (Euro 250,00 ciascuno), da versare alla moglie entro il giorno 20 di ogni mese e rivalutabile annualmente in base alla variazione degli indici ISTAT.
d) Le spese straordinarie relative ai figli verranno suddivise tra i coniugi in ragione della metà ciascuno e verranno disciplinate secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di
Bologna.
e) Il IG. metterà a disposizione l'intero importo dell'Assegno Unico del Parte_1
quale appunto, usufruirà totalmente la IG.ra . CP_1
f) Tenuto conto della sperequazione economica esistente tra i coniugi, questi convengono che la rata del mutuo inerente all'abitazione famigliare, venga sostenuta integralmente dal IG. anche per la parte di spettanza della IG.ra che si ritiene Parte_1 CP_1
così tacitata.
I sottoscritti coniugi precisano di aver regolato ogni loro rapporto, dichiarandosi integralmente soddisfatti e rinunciando a qualsiasi ulteriore e rispettiva pretesa
pagina 2 di 3 economica o patrimoniale;
pertanto, i beni attualmente intestati al IG. Parte_1
rimarranno in proprietà esclusiva del medesimo e quelli attualmente intestati alla IG.ra
rimarranno in proprietà esclusiva della medesima. CP_1
Le spese del presente giudizio restano integralmente compensate fra le parti anche in conseguenza della presente composizione della lite per la quale i sottoscritti rinunziano ad ogni altra domanda.”
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la separazione personale di nato a Parte_1
CO (PU) il 27/07/1982, e , nata a CP_1
CO (PU) il 02/02/1988, avendo gli stessi contratto matrimonio in
MONTECOPIOLO in data 26/10/2013, trascritto nei registri dello stato civile di detto Comune anno 2013, n. 6, parte I alle condizioni sopra riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
2) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di MONTECOPIOLO l'annotazione prevista dall'art. 69 lett. D) D.P.R. n. 396 del 3/11/2000
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 16.1.2025
Il Giudice Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi
Il Presidente
dott.ssa Francesca Miconi
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