Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 26/05/2025, n. 760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 760 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1564/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA Il Tribunale riunito in camera di consiglio il 24.4.2025 con l'intervento dei signori Magistrati: Dott. Alessandro Scialabba PRESIDENTE Dott.ssa Rossella Mastropietro GIUDICE Dott. Alberto Angelo Balzani GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1564/2022 R.G./F avente per oggetto separazione giudiziale promossa da:
Parte_1 nata a [...], il [...], Codice Fiscale , residente in C.F._1
Brandizzo (TO), Via Montello n. 11/p1 ed elettivamente domiciliata in Settimo T.se (TO) Via Chiomo n. 10 presso lo studio dell'avvocato Alessandra Girard che la rappresenta e difende per delega in atti. Parte Ricorrente contro
Controparte_1 nato il [...] a [...], residente in [...], c.f. elettivamente domiciliato in 10138 Torino, CodiceFiscale_2
Via Aurelio Saffi nr. 6, presso l'Avv. Marco Berti che lo rappresenta e difende per delega in atti Parte Resistente e con l'intervento del Pubblico Ministero Collegio delli 24.4.2025 Conclusioni delle Parti
- Per parte ricorrente come da note depositate in PCT in data 29.11.2024 richiamanti la memoria ex art 183 c. 6 n. 1 cpc del seguente letterale tenore:
“(…) NEL MERITO:
• Pronunciare la separazione personale dei coniugi;
• Dare atto del fatto che la casa coniugale di proprietà della sig.ra è stata venduta e che la Parte_1 medesima conduce in locazione un appartamento sito in Settimo T.se Via Cascina Nuova n. 50 dove vive insieme ai figli che ivi hanno la loro residenza e collocazione prevalente;
pagina 1 di 9
• Affidare i figli minorenni e con la modalità ritenuta più opportuna dai Servizi Sociali Per_1
e/o da eventuale CTU psicologica e funzionale atta a valutare la competenza genitoriale del sig. , CP_1 predisponendo un calendario di incontri padre-figli ritenuto più confacente agli interessi dei minori;
• Disporre a carico del padre un contributo al mantenimento, in favore dei figli, nella misura di € 682,00 (€ 341,00 per ciascun figlio) mensili per dodici mensilità, rivalutabili annualmente su base Istat, ovvero nella veriore somma ritenuta di giustizia, oltre, eventualmente, l'assegnazione della totalità dell'AU da pagare;
il pagamento avverrà con bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese;
• Disporre a carico del padre, il pagamento, nella misura del 50%, delle spese mediche e scolastiche, opportunamente documentate;
nonché delle spese ludiche, ricreative, sportive concordate e documentate come da Protocollo d'Intesa emesso dal Tribunale di Ivrea in data 24.06.2016.
- In ogni caso con vittoria di spese ed onorari di giudizio, R.F. 15%, Iva, Cpa ed esposti esenti”
- Per parte resistente come da note depositate in PCT in data 2.12.2024 richiamanti le conclusioni di cui alla memoria integrativa del convenuto del seguente letterale tenore:
“(…) Ogni contraria istanza eccezione, deduzione reietta Voglia la S.V. Ill.ma Pronunciare la separazione dei coniugi autorizzandoLi a vivere separati assegnare l'abitazione coniugale, sita in Brandizzo (TO), Via Montello nr. 11, alla Sig.ra Parte_1 Per affidare ad entrambi i coniugi i figli e confermando le modalità di visita già individuata con Per_1 provvedimento presidenziale;
porre a carico del Sig. quale contributo al mantenimento dei figli minori assegno mensile di € CP_1
460,00 così come previsto dal provvedimento presidenziale, assegno unico al 50% come da normativa in vigore in assenza di diverso accordo, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo d'Intesa tra il Tribunale e l'Ordine degli Avvocati di Ivrea;
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio, oltre a rimborso forf. 12,5% ed oneri di legge. In via meramente subordinata Pronunciare la separazione dei coniugi autorizzandoLi a vivere separati assegnare l'abitazione coniugale, sita in Brandizzo (TO), Via Montello nr. 11, alla Sig.ra Parte_1 Per affidare ad entrambi i coniugi i figli e confermando le modalità di visita già individuata con Per_1 provvedimento presidenziale;
ove l'Ill.mo Giudice adito dovesse ritenere necessario confermare l'incarico conferito ai Servizi Sociali e/o, in ogni caso necessario, eseguire ulteriori accertamenti sulle capacità genitoriali dei coniugi, nominare esperto/a CTU che esegua tali accertamenti in capo ad entrambi i genitori;
porre a carico del Sig. quale contributo al mantenimento dei figli minori assegno mensile di € CP_1
460,00 così come previsto dal provvedimento presidenziale, assegno unico al 50% come da normativa in vigore in assenza di diverso accordo, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo d'Intesa tra il Tribunale e l'Ordine degli Avvocati di Ivrea;
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio, oltre a rimborso forf. 12,5% ed oneri di legge. Si richiama integralmente quanto già dedotto, argomentato, eccepito e concluso nei precedenti atti. Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre ed indicare a testi.”
- Per il PM: V° Il PM conclude per l'accoglimento del ricorso - 3/1/2025
pagina 2 di 9 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Con ricorso introduttivo ex artt 706 ss cpc ratione temporis applicabili parte ricorrente ha rappresentato che le Parti han contratto matrimonio con rito civile in Montechiaro D'Asti in data 18.10.2009 in separazione dei beni, unione dalla quale son nati i figli Pers il 1.3.2012 e in data 18.12.2016. Rappresentava come la casa coniugale fosse Per_1 di proprietà della moglie, lavorativamente occupata quale impiegata di 3' livello qual addetta vendita presso la società Termoteam srl di Chivasso con stipendio mensile di € 1350/1400, a fronte dell'attività di muratore svolta dal marito con percezione di stipendio mensile ammontante ad € 1.400,00. Lamentava l'uso di stupefacenti da parte del marito e concludeva nei seguenti sensi: “(…) Tutto ciò premesso, la sig.ra Parte_1 come sopra difesa e rappresentata, ricorre all'Ill.mo Presidente del Tribunale di Ivrea, affinché, previa fissazione dell'udienza di comparizione personale e previo esperimento di ogni incombente di legge, Voglia, In via provvisoria ed urgente: 1) Autorizzare i coniugi a vivere separati2) Assegnare l'abitazione coniugale, sita in Brandizzo (TO) via Montello 11, alla madre con gli arredi che la compongono, dando atto che il marito se ne è già allontanato portando con sé i propri effetti personali.
3) Confermare l'incarico ai Servizi Sociali competenti di monitorare il nucleo familiare;
Per
4) Affidare i figli minorenni e con la modalità ritenuta più opportuna dai Servizi Sociali, Per_1 eventualmente disponendo CTU psicologica e funzionale atta a valutare la competenza genitoriale del sig.
, predisponendo un calendario di incontri padre-figli ritenuto più confacente agli interessi dei CP_1 minori;
5) Disporre a carico del padre un contributo al mantenimento, in favore dei figli, nella misura di € 500,00 (€ 250,00 per ciascun figlio) mensili per dodici mensilità, rivalutabili annualmente su base Istat, da pagare alla madre con bonifico bancario il giorno 5 di ogni mese;
nonché il pagamento, nella misura del 50%, delle spese mediche e scolastiche, opportunamente documentate;
nonché delle spese ludiche, ricreative, sportive concordate e documentate come da Protocollo d'Intesa emesso dal Tribunale di Ivrea in data 24.06.2016. Con riserva di formulare le apposite domande nel merito, compresa la domanda di addebito della separazione al marito, nella memoria integrativa”
- Si costituiva in giudizio il convenuto prendendo posizione in ordine alle richieste attoree e rappresentando di non aver usato violenza nei confronti della moglie. In punto economico rappresentava di esser assunto a tempo determinato sino ad aprile 2023 presso la ditta Giemme Impresa Generale di Costruzione srl con uno stipendio mensile di circa 1800 euro (con costi fissi ammontanti a circa 1000 euro mensili). Concludeva nei seguenti sensi: “Ogni contraria istanza eccezione, deduzione reietta Voglia la S.V. Ill.ma autorizzare i coniugi a vivere separati assegnare l'abitazione coniugale, sita in Brandizzo (TO), Via Montello nr. 11, alla Sig.ra Parte_1
pagina 3 di 9 Per affidare ad entrambi i coniugi i figli e confermando l'incarico ai Servizi Sociali di Per_1 monitorare il nucleo famigliare e individuare le più opportune modalità di visita e di incontro del padre eventualmente disponendo CTU psicologica e funzionale atta a valutare la competenza genitoriale di entrambi i genitori;
porre a carico del Sig. quale contributo al mantenimento dei figli minori assegno mensile di € CP_1
300,00 (150 ciascuno); Con vittoria di spese ed onorari di giudizio, oltre a rimborso forf. 12,5% ed oneri di legge.”
- All'udienza presidenziale del 20.9.2022 il Presidente del Tribunale ha proceduto all'audizione delle Parti all'esito riservando la decisione, e – previamente autorizzati gli stessi a viver separati – nella successiva ordinanza così si legge: “(…) rileva Per
--che la coppia ha avuto come prole il 01.03.2012 il figlio ed il 18.12.2016 la figlia nella Per_1 vicenda in esame l'audizione dei figli minori, non ultra dodicenni, appare superflua (art. 337 octies c.c.), incaricati peraltro i Servizi del loro ascolto;
--che la coppia vive già separata, esistendo un elevato contrasto, che ha portato la moglie a proporre denuncia contro il marito per maltrattamenti;
-che esiste un accordo sulla frequenza del padre con la prole, come indicato dalle parti, pur la moglie ponendo in dubbio le capacità genitoriali del marito Parte ricorrente dichiara: « penso che mio marito guadagni circa 1800 euro mensili. A weekend alterni mio marito prende i figli a casa dei miei genitori e li riporta la domenica sera. Non corrisponde nulla per il mantenimento dei figli. Abbiamo diviso soltanto le spese della mensa e quelle sportive. Ho sporto querela contro mio marito, non sono intenzionata a rimettere la querela perchè secondo me lui non sta migliorando, usava i bambini come tramite per venire contro di me. Non ho mai negato di fargli vedere i bambini. In realtà mio marito ha un atteggiamento egoistico e non si rende conto delle esigenze dei minori. Abbiamo provato a trovare una soluzione economica ma non ci siamo riusciti. Rispetto ai figli, anche solo se hanno discussioni tra di loro mi chiama, non è in grado di gestirli. Come ho detto, ha un atteggiamento egoistico e prima ci sono i suoi impegni e le sue necessità. Sostanzialmente mio marito fa un pò quello che vuole e anche nella riconsegna dei bambini non è mai preciso negli orari ».Parte convenuta dichiara: « non sono a conoscenza del guadagno di mia moglie. Le indicazioni che ha dato mia moglie sulle modalità di visita dei miei figli sono corrette. Li vedo il venerdì pomeriggio e li riporto a casa la domenica sera. Sono puntuale, prendo i bambini il venerdì alle 17.30 e li riporto la domenica sera alle 20. Durante la settimana lavoro e posso vedere il piccolo solo due volte la settimana. Per i miei figli pago qualsiasi cosa. Ho sempre corrisposto le spese straordinarie. Quando lei mi chiede dei soldi, io glieli dò. » ritenuto
--che, sulla base della normativa di cui alla legge 54/2006 - che prevede l'affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori quale regola generale, derogabile solo laddove tale affidamento sia contrario agli interessi dei minori e ciò in considerazione del primario interesse dei figli a continuare ad avere stabili rapporti sia con il padre che con la madre, i quali devono entrambi farsi carico delle responsabilità inerenti alla prole e all'educazione di essa - debba allo stato disporsi l'affidamento dei figli a entrambi i pagina 4 di 9 genitori, non risultando che tale tipo di affidamento sia contrario agli interessi della prole;
si provvede contestualmente a disporre la presa in carico dei minori e la stessa circostanza che la moglie abbia acconsentito alla frequenza sembra escludere fondate ragioni di pregiudizio. Il padre, deve essere invitato a non porre in essere Controparte_1 atteggiamenti induttivi sulla prole. Che in accordo tra i coniugi con riferimento alla scelta della residenza e dimora abituale, debba disporsi che i minori mantengano la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la madre;
che, in considerazione di quanto sopra stabilito, l'abitazione della casa coniugale debba essere assegnata alla moglie, , con concessione all'altro coniuge di congruo termine per Parte_1 trasferirsi altrove;
che debba disporsi che il padre possa incontrare e tenere con sé i figli secondo accordi tra i genitori, da stabilirsi in ragione dei loro impegni di lavoro e comunque tenendo prioritariamente conto delle esigenze dei minori e, in difetto di accordo, secondo le modalità indicate in dispositivo;
Quanto agli aspetti economici,
, vive con i figli in casa di sua proprietà gravata da mutuo di euro 700 Parte_1 mensili circa;
indica un reddito mensile: 1350 /1400 circa, non ha altre proprietà;
, vive da solo in casa in casa in affitto con canone di euro 400 Controparte_1 comprensivo di spese. E' operaio/muratore con reddito mensile : 1400 euro /1500 (dipende a suo dagli straordinari); ha quote in eredità di alcuni beni immobili. In realtà la busta paga prodotta indica un reddito netto di ca 1800 euro mensili, straordinari compresi. La moglie gode della casa familiare di sua proprietà rispetto a cui ha un elevato onere di mutuo, superiore al canone di affitto corrisposto dal marito. Alla luce delle indicazioni date dalle parti la frequenza dei minori con il padre è ridotta dagli impegni lavorativi di costui. Tutto ciò impone di disporre che ciascun coniuge debba provvedere alle esigenze dei figli quando li tiene con sé e che, in considerazione dei redditi delle parti e della loro situazione patrimoniale, quali risultano dalle dichiarazioni e dalla documentazione agli atti, tenuto altresì conto dei periodi di permanenza dei minori presso ciascun genitore e degli oneri dai quali ciascuno di essi è gravato, debba essere posto a carico del sig.
un assegno mensile di mantenimento;
CP_1 che detto contributo, annualmente rivalutabile, sia da quantificare in € 460,00 ( 230 cd ), oltre alla partecipazione alle spese “extra”
P.Q.M.
-Autorizza i coniugi a vivere separati.
-invita il padre ad astenersi da modalità induttive nei confronti della prole
-Affida i figli a entrambi i genitori, disponendo che i minori mantengano la residenza anagrafica e la dimora prevalente presso la madre.
-Dispone che il padre possa incontrarli e tenerli con sé secondo accordi tra i coniugi e, in difetto di accordo, con le seguenti modalità:
- durante i fine settimana alternati, dall'uscita di scuola del venerdì fino a domenica sera ore 21 quando li accompagnerà dalla madre;
pagina 5 di 9 - un pomeriggio nella settimana, dall'uscita di scuola alle ore 21;
- per metà delle vacanze natalizie (un anno dal 23 al 30 dicembre ed un anno dal 31 dicembre al 6 gennaio e così di seguito); - per metà delle vacanze pasquali, ad anni alterni il giorno di Pasqua o il lunedì di Pasqua;
- in occasione delle altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali “ponti”) ed il giorno del compleanno dei figli, alternandosi con l'altro genitore;
- durante le vacanze estive i minori trascorreranno inoltre due settimane con ciascun genitore, anche suddivise in due periodi, con corrispondente sospensione degli incontri con l'altro genitore (in assenza di accordo con il padre le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due settimane di agosto negli anni dispari). Dispone che nei periodi di vacanza e comunque nei periodi di durata superiore ai gg 3 senza alternanza tra i genitori, ai minori sia assicurata la possibilità di contattare di telefono/videochiamata il genitore non assegnato della visita in periodo tardo pomeridiano per 15 minuti c.a..
-Assegna la casa coniugale, con gli arredi che la compongono, alla moglie, , Parte_1 disponendo che l'altro coniuge se ne allontani entro il termine di 10 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza.
-Dispone che ciascun coniuge provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione della prole quando li hai con sé. Inoltre il sig. corrisponderà all'altro coniuge, per il Controparte_1 mantenimento dei figli, l'assegno periodico di € 460 (230 cd), da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive (per una attività) e ricreative – previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate - saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, richiamandosi espressamente il vigente Protocollo d'intesa tra il Tribunale Ordinario e l'Ordine degli Avvocati di Ivrea.”
- Avanti al Giudice Istruttore nominato dott. Alessandro Scialabba si costituivano entrambe le Parti, che all'udienza del 14.12.2022 chiedevano un rinvio al fine di valutare la possibilità di addivenire ad un accordo. Il G.I. rinviava l'udienza stessi incombenti all'udienza cartolare del 1.2.2023 con termine sino a 5 giorni prima per deposito di note contenenti le conclusioni congiunte o le istanze.
- All'udienza del 1.2.2023 il GI – preso atto delle richieste delle Parti in ordine alla possibilità di accordo – concedeva un ulteriore rinvio assegnando alle Parti termine sino al 24.5.2023 per deposito delle note scritte.
- Fallite le trattative le Parti richiedevano la concessione dei termini, concessi (dal GI) i quali la causa veniva trattenuta a riserva sulle istanze istruttorie.
- Con ordinanza del 17.2.2024 il GI scioglieva la riserva e – rigettata la richiesta attorea di modifica dell'ordinanza presidenziale – fissava udienza per la precisazione delle conclusioni (ritenuta matura la causa per la decisione) ex art 127 ter cpc al 3.12.2024. Le parti depositavano le conclusioni e gli scritti difensivi e la causa viene ora a decisione.
* * *
pagina 6 di 9 La domanda diretta ad ottenere la separazione giudiziale va accolta. E ciò perché i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità da parte dell'altro, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità di verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183). Orbene, nel caso di specie, già il fatto che le parti vivano ormai da tempo separate senza aver mai ripreso la convivenza lascia emergere la comune volontà dei partners di non considerarsi più marito e moglie: va, dunque, pronunciata la separazione personale come richiesta dalle parti, in conformità al parere del Pubblico Ministero. Quanto alle questioni genitoriali ritiene il Collegio da un lato che dalla relazione del Servizio Sociale Unione Net depositata in atti in data 21.11.2024 non siano emersi elementi recta via concludenti per l'inidoneità genitoriale del padre – seppure questi vada certamente supportato nella funzione genitoriale come anche segnalato dal Servizio Sociale – e dall'altro lato occorre rappresentare come nella relazione del Serd prot. 0026415 del 10.3.2025 si legge espressamente: “(…) In data 5.3.2025 è stato consegnato al l'esito del prelievo del pelo pubico del signor che era stato inviato Parte_2 Controparte_1 presso il centro Antidoping di Orbassano. Il 7.3.2025 è stato convocato il signore in oggetto per la restituzione dell'esito del prelievo sopracitato che ha evidenziato una positività alla cannabis. Il signor riferisce l'uso di tale sostanza come episodico e non problematico. Non sono state rilevate CP_1 caratteristiche di abuso o dipendenza patologica”. In tale complessivo contesto ritiene il Collegio
– stante l'invarianza della redditualità delle parti come sopra richiamata e riportata – doversi confermare quanto già statuito con l'ordinanza presidenziale non reclamata dalle parti (e la cui relativa modifica è stata peraltro rigettata in corso di causa dal GI) come infra meglio specificato in parte dispositiva, dovendosi disporre la presa in carico dei minori da parte del Servizio di Psicologia dell'Età Evolutiva competente in relazione alla residenza dei minori in Settimo Torinese Via Cascina Nuova 50 e attribuendo al Servizio Sociale di concerto con il Servizio di Psicologia dell'Età Evolutiva la facoltà di interruzione visite libere padre-figli con inserimento di visite in luogo neutro ove i minori manifestino un concreto disagio nei rapporti col padre.
pagina 7 di 9 Infine, le spese di lite. L'esito della controversia ha visto registrarsi – nel contesto della comune richiesta di pronuncia di separazione – la parziale soccombenza reciproca (in punto economico, in punto visite) di talché il Collegio ritiene doversi ex art 92 cpc disporsi l'integrale compensazione di tutte le spese di lite tra le Parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, ogni altra istanza, domanda, eccezione rigettate:
- Pronuncia la separazione personale dei sigg.ri e Parte_1 CP_1
, ai sensi dell'art. 151 c.c.;
[...]
- Dispone che l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Montechiaro D'Asti provveda alle incombenze di legge;
-Affida i figli minori e in via condivisa ad entrambi i genitori, Persona_3 Persona_4 disponendo che i minori mantengano la residenza anagrafica e la dimora prevalente presso la madre;
-Dispone che il padre possa incontrarli e tenerli con sé secondo accordi tra i genitori e, in difetto di accordo, con le seguenti modalità:
- durante i fine settimana alternati, dall'uscita di scuola del venerdì fino a domenica sera ore 21 quando li accompagnerà dalla madre;
- un pomeriggio nella settimana, dall'uscita di scuola alle ore 21;
- per metà delle vacanze natalizie (un anno dal 23 al 30 dicembre ed un anno dal 31 dicembre al 6 gennaio e così di seguito); - per metà delle vacanze pasquali, ad anni alterni il giorno di Pasqua o il lunedì di Pasqua;
- in occasione delle altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali “ponti”) ed il giorno del compleanno dei figli, alternandosi con l'altro genitore;
- durante le vacanze estive i minori trascorreranno inoltre due settimane con ciascun genitore, anche suddivise in due periodi, con corrispondente sospensione degli incontri con l'altro genitore (in assenza di accordo con il padre le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due settimane di agosto negli anni dispari).
- Dispone che nei periodi di vacanza e comunque nei periodi di durata superiore ai gg 3 senza alternanza tra i genitori, ai minori sia assicurata la possibilità di contattare di telefono/videochiamata il genitore non assegnato della visita in periodo tardo pomeridiano per 15 minuti c.a.. attribuendo al Servizio Sociale di concerto con il Servizio di Psicologia dell'Età Evolutiva la facoltà di interruzione visite libere padre-figli con inserimento di visite in luogo neutro ove i minori manifestino un concreto disagio nei rapporti col padre
-Dispone che ciascun genitore provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione della prole quando li ha con sé. Inoltre il sig. corrisponderà all'altro Controparte_1 genitore, per il mantenimento dei figli, l'assegno periodico di € 460 (230 cd), da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive (per una attività) e ricreative –
pagina 8 di 9 previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate - saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, richiamandosi espressamente il vigente Protocollo d'intesa tra il Tribunale Ordinario e l'Ordine degli Avvocati di Ivrea
- “Protocollo d'intesa tra magistrati e avvocati per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c.” sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Ivrea e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ivrea in data 24 giugno 2016. Assegno unico percepito – ove spettante – in pari percentuale da entrambe le parti genitoriali. Dispone la prosecuzione della presa in carico dei minori e da Persona_3 Persona_4 parte del già incaricato per offrire ai minori sostengo e Controparte_2 supporto nonché per attivare interventi di supporto alla genitorialità paterna nelle modalità meglio in concreto viste dal Servizio Sociale tenuto conto del superiore ed esclusivo interesse della prole minore. Dispone la presa in carico dei minori e residenti in [...]
Torinese con la madre da parte del Servizio di Psicologia dell'età evolutiva territorialmente competente su Settimo Torinese per offrire agli stessi sostegno e supporto. Dispone l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle Parti, al PM, al Servizio Sociale e Servizio di psicologia dell'età evolutiva incaricati Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza. Così deciso in Ivrea, 24.4.2025 Il Presidente Dott. Alessandro Scialabba Il giudice relatore/estensore Dott. Alberto Angelo Balzani
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento pagina 9 di 9