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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 01/10/2025, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 223/2025 P.U. sub/1 Liquidazione Controllata
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, terza sezione civile, composto dai magistrati:
dott.ssa Maria Gabriella Perrone - Presidente dott. ssa Annafrancesca Capone - Giudice rel. dott. Italo Mirko De Pasquale - Giudice
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Dichiarativa dell'apertura della LIQUIDAZIONE CONTROLLATA della società
[...]
(CF/PI , in persona del suo legale Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede legale in Lecce (LE), alla Via Ludovico Ariosto n.
5, nel procedimento R.G.P.U. n. 223/2025 sub/1;
*** visto il ricorso diretto all'apertura della liquidazione controllata ex art. 268 e ss CCII depositata in data 17.09.2025 dalla società ; Pt_1 Parte_1 Parte_2 ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27, comma 2, CCII;
dato atto che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;
rilevato che al ricorso è stata allegata la relazione redatta dall'OCC sulla valutazione di completezza e attendibilità della documentazione depositata dalla società ricorrente a corredo della domanda e in cui è illustrata la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
rilevato che è ammissibile la presentazione della domanda di liquidazione controllata del patrimonio di una società start up innovativa di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n.
179 laddove il Tribunale ne accerti i requisiti di ammissibilità; rilevato all'uopo che risultano dimostrati i suddetti requisiti ed, in particolare, risultano confermati (i) i requisiti di innovatività relativamente al suo oggetto sociale atteso che l'azienda ha sviluppato una offerta commerciale di prodotti agroalimentari attraverso una Proc. n. 223/2025 P.U. sub/1 Liquidazione Controllata
piattaforma on line dalle modalità operative innovative;
(ii) risulta rispettato l'ulteriore requisito del limite temporale di presentazione della presente domanda in conformità dell'art. 31 del D.L. 179/2012 (60 mesi dalla costituzione della start up avvenuta in data
16 ottobre 2020 cfr. all.ti 3 e 4 ricorso introduttivo); accertato, pertanto, che la ricorrente è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 268 CCII e che si trova in una situazione di forte sovraindebitamento nel senso indicato dall'art. 2 lett. c) CCII, presentando una esposizione debitoria complessiva di € 470.783,98, come illustrata in ricorso e nella relazione del
Gestore della Crisi, dott. Persona_1 considerato che, come si evince dai bilanci societari, l'assenza di flussi reddituali sufficienti a creare liquidità non permette alla ricorrente di onorare i propri debiti, considerato che il mercato non ha risposto positivamente all'offerta commerciale della
Parte_2 rilevato che non risulta che la ricorrente abbia posto in essere atti dispositivi negli ultimi cinque anni;
ritenuto che sussistono i presupposti previsti dagli artt. 268 e 269 CCII per aprire la procedura di liquidazione controllata ed è, pertanto, necessario procedere con la liquidazione del patrimonio immobiliare e mobiliare della ricorrente al fine di garantire una migliore soddisfazione economica dei creditori nel rispetto del principio della par condicio creditorum (al riguardo, deve anche tenersi conto dell'impegno assunto dai soci di liberare i beni su cui è iscritto un pegno in favore di , tramite il Controparte_1 pagamento all'ente della garanzia fideiussoria dagli stessi assunta e tramite la rinuncia al loro credito verso;
Parte_3 precisato che tale procedura ha carattere generale e determina l'apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, salvi i limiti previsti dall'art. 268, comma 4,
CCII; osservato, quanto alla nomina del Liquidatore, che lo stesso vada individuato nello stesso
OCC cui si è rivolto il debitore, salvo che ricorrano giustificati motivi contrari, nel caso in esame non presenti;
rilevato infine che, stante il disposto dell'art. 6 CCII, il compenso per le prestazioni rese dall'OCC, nella misura di legge, potrà ritenersi spesa in prededuzione, mentre le spese legali di assistenza nel ricorso per l'apertura della liquidazione controllata dovranno essere oggetto di insinuazione al passivo, con ammissione secondo i criteri di legge;
visti gli artt. 268 e 269 e ss. CCII;
Proc. n. 223/2025 P.U. sub/1 Liquidazione Controllata
P.Q.M.
DICHIARA APERTA LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA dei beni della società
(CF/PI ), in persona del suo Pt_1 Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Lecce (LE), alla Via Ludovico
Ariosto n. 5, nel procedimento R.G.P.U. n. 223/2025 sub/1;
NOMINA
Giudice Delegato dott.ssa Annafrancesca Capone;
Liquidatore il dott. iscritto all'Ordine dei dottori commercialisti di Persona_1
Lecce;
ORDINA al debitore di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori nella cancelleria ufficio procedure concorsuali di questo Tribunale.
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine perentorio di 60 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, da predisporre ai sensi dell'art. 201 CCII;
ORDINA la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, avvertendo che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo che sarà posto in esecuzione a cura del Liquidatore;
AVVERTE che dalla data di deposito della domanda resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788
e 2855 c.c.;
DISPONE
che il debitore sovraindebitato comunichi e documenti periodicamente al gestore della crisi/liquidatore eventuale attivo recuperato per consentire di verificare che venga versato alla procedura il dovuto;
DISPONE Proc. n. 223/2025 P.U. sub/1 Liquidazione Controllata
che, sino al momento in cui il presente provvedimento diventi definitivo, non possono sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
DISPONE CHE IL LIQUIDATORE
- entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis,
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 come previsto dall'art. 270, comma 3, CCII;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 271 CCII;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione in ordine ai tempi e modi della liquidazione, depositandolo entro lo stesso termine in Cancelleria per l'approvazione da parte del GD, avvertendo che il programma di liquidazione dovrà essere redatto in modo da assicurare la ragionevole durata della procedura;
- scaduto il termine assegnato ai creditori, predisponga il progetto di stato passivo e lo comunichi agli interessati attenendosi rigorosamente a quanto previsto dall'art. 273 CCII;
- eserciti, o se pendenti, prosegua ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice delegato;
- provveda con sollecitudine a verificare l'esistenza di contratti pendenti e ad assumere le decisioni previste dall'art. 270, comma 6, CCII;
- riferisca sull'esecuzione del programma di liquidazione e sull'andamento della procedura mediante il deposito di relazioni semestrali, con avvertimento che il mancato deposito costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;
AVVERTE IL LIQUIDATORE che ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;
che si applicano le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giudiziale in quanto compatibili;
Proc. n. 223/2025 P.U. sub/1 Liquidazione Controllata
che eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo dovrà essere chiesto al giudice di ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo;
che terminata l'esecuzione, dovrà presentare al giudice il rendiconto e, solo in seguito alla sua approvazione, si potrà procedere alla liquidazione del compenso del liquidatore;
che dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, assegnando termine non superiore a 15 giorni per osservazioni, in assenza delle quali, comunicherà il progetto di riparto al giudice per l'autorizzazione all'esecuzione; che in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo diversamente rimettere gli atti al giudice delegato, il quale provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell'articolo 124 CCII;
ORDINA che a cura del Liquidatore sia eseguita la trascrizione della presente sentenza su tutti gli immobili di proprietà del debitore e sui beni mobili registrati.
DISPONE che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia inserita nel sito internet del Tribunale e che, ove il debitore svolga attività d'impresa, sia pubblicata presso il Registro delle
Imprese.
INVITA il liquidatore a riferire al giudice sullo stato della liquidazione con sintetiche relazioni semestrali in forma libera;
RAMMENTA
All'OCC, qualora non vi avesse provveduto nei termini di legge, di provvedere alle comunicazioni previste dall'art. 269, comma 3, CCII.
Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del 30.09.2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott. ssa Annafrancesca Capone dott.ssa Maria Gabriella Perrone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, terza sezione civile, composto dai magistrati:
dott.ssa Maria Gabriella Perrone - Presidente dott. ssa Annafrancesca Capone - Giudice rel. dott. Italo Mirko De Pasquale - Giudice
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Dichiarativa dell'apertura della LIQUIDAZIONE CONTROLLATA della società
[...]
(CF/PI , in persona del suo legale Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede legale in Lecce (LE), alla Via Ludovico Ariosto n.
5, nel procedimento R.G.P.U. n. 223/2025 sub/1;
*** visto il ricorso diretto all'apertura della liquidazione controllata ex art. 268 e ss CCII depositata in data 17.09.2025 dalla società ; Pt_1 Parte_1 Parte_2 ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27, comma 2, CCII;
dato atto che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;
rilevato che al ricorso è stata allegata la relazione redatta dall'OCC sulla valutazione di completezza e attendibilità della documentazione depositata dalla società ricorrente a corredo della domanda e in cui è illustrata la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
rilevato che è ammissibile la presentazione della domanda di liquidazione controllata del patrimonio di una società start up innovativa di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n.
179 laddove il Tribunale ne accerti i requisiti di ammissibilità; rilevato all'uopo che risultano dimostrati i suddetti requisiti ed, in particolare, risultano confermati (i) i requisiti di innovatività relativamente al suo oggetto sociale atteso che l'azienda ha sviluppato una offerta commerciale di prodotti agroalimentari attraverso una Proc. n. 223/2025 P.U. sub/1 Liquidazione Controllata
piattaforma on line dalle modalità operative innovative;
(ii) risulta rispettato l'ulteriore requisito del limite temporale di presentazione della presente domanda in conformità dell'art. 31 del D.L. 179/2012 (60 mesi dalla costituzione della start up avvenuta in data
16 ottobre 2020 cfr. all.ti 3 e 4 ricorso introduttivo); accertato, pertanto, che la ricorrente è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 268 CCII e che si trova in una situazione di forte sovraindebitamento nel senso indicato dall'art. 2 lett. c) CCII, presentando una esposizione debitoria complessiva di € 470.783,98, come illustrata in ricorso e nella relazione del
Gestore della Crisi, dott. Persona_1 considerato che, come si evince dai bilanci societari, l'assenza di flussi reddituali sufficienti a creare liquidità non permette alla ricorrente di onorare i propri debiti, considerato che il mercato non ha risposto positivamente all'offerta commerciale della
Parte_2 rilevato che non risulta che la ricorrente abbia posto in essere atti dispositivi negli ultimi cinque anni;
ritenuto che sussistono i presupposti previsti dagli artt. 268 e 269 CCII per aprire la procedura di liquidazione controllata ed è, pertanto, necessario procedere con la liquidazione del patrimonio immobiliare e mobiliare della ricorrente al fine di garantire una migliore soddisfazione economica dei creditori nel rispetto del principio della par condicio creditorum (al riguardo, deve anche tenersi conto dell'impegno assunto dai soci di liberare i beni su cui è iscritto un pegno in favore di , tramite il Controparte_1 pagamento all'ente della garanzia fideiussoria dagli stessi assunta e tramite la rinuncia al loro credito verso;
Parte_3 precisato che tale procedura ha carattere generale e determina l'apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, salvi i limiti previsti dall'art. 268, comma 4,
CCII; osservato, quanto alla nomina del Liquidatore, che lo stesso vada individuato nello stesso
OCC cui si è rivolto il debitore, salvo che ricorrano giustificati motivi contrari, nel caso in esame non presenti;
rilevato infine che, stante il disposto dell'art. 6 CCII, il compenso per le prestazioni rese dall'OCC, nella misura di legge, potrà ritenersi spesa in prededuzione, mentre le spese legali di assistenza nel ricorso per l'apertura della liquidazione controllata dovranno essere oggetto di insinuazione al passivo, con ammissione secondo i criteri di legge;
visti gli artt. 268 e 269 e ss. CCII;
Proc. n. 223/2025 P.U. sub/1 Liquidazione Controllata
P.Q.M.
DICHIARA APERTA LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA dei beni della società
(CF/PI ), in persona del suo Pt_1 Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Lecce (LE), alla Via Ludovico
Ariosto n. 5, nel procedimento R.G.P.U. n. 223/2025 sub/1;
NOMINA
Giudice Delegato dott.ssa Annafrancesca Capone;
Liquidatore il dott. iscritto all'Ordine dei dottori commercialisti di Persona_1
Lecce;
ORDINA al debitore di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori nella cancelleria ufficio procedure concorsuali di questo Tribunale.
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine perentorio di 60 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, da predisporre ai sensi dell'art. 201 CCII;
ORDINA la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, avvertendo che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo che sarà posto in esecuzione a cura del Liquidatore;
AVVERTE che dalla data di deposito della domanda resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788
e 2855 c.c.;
DISPONE
che il debitore sovraindebitato comunichi e documenti periodicamente al gestore della crisi/liquidatore eventuale attivo recuperato per consentire di verificare che venga versato alla procedura il dovuto;
DISPONE Proc. n. 223/2025 P.U. sub/1 Liquidazione Controllata
che, sino al momento in cui il presente provvedimento diventi definitivo, non possono sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
DISPONE CHE IL LIQUIDATORE
- entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis,
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 come previsto dall'art. 270, comma 3, CCII;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 271 CCII;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione in ordine ai tempi e modi della liquidazione, depositandolo entro lo stesso termine in Cancelleria per l'approvazione da parte del GD, avvertendo che il programma di liquidazione dovrà essere redatto in modo da assicurare la ragionevole durata della procedura;
- scaduto il termine assegnato ai creditori, predisponga il progetto di stato passivo e lo comunichi agli interessati attenendosi rigorosamente a quanto previsto dall'art. 273 CCII;
- eserciti, o se pendenti, prosegua ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice delegato;
- provveda con sollecitudine a verificare l'esistenza di contratti pendenti e ad assumere le decisioni previste dall'art. 270, comma 6, CCII;
- riferisca sull'esecuzione del programma di liquidazione e sull'andamento della procedura mediante il deposito di relazioni semestrali, con avvertimento che il mancato deposito costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;
AVVERTE IL LIQUIDATORE che ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;
che si applicano le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giudiziale in quanto compatibili;
Proc. n. 223/2025 P.U. sub/1 Liquidazione Controllata
che eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo dovrà essere chiesto al giudice di ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo;
che terminata l'esecuzione, dovrà presentare al giudice il rendiconto e, solo in seguito alla sua approvazione, si potrà procedere alla liquidazione del compenso del liquidatore;
che dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, assegnando termine non superiore a 15 giorni per osservazioni, in assenza delle quali, comunicherà il progetto di riparto al giudice per l'autorizzazione all'esecuzione; che in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo diversamente rimettere gli atti al giudice delegato, il quale provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell'articolo 124 CCII;
ORDINA che a cura del Liquidatore sia eseguita la trascrizione della presente sentenza su tutti gli immobili di proprietà del debitore e sui beni mobili registrati.
DISPONE che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia inserita nel sito internet del Tribunale e che, ove il debitore svolga attività d'impresa, sia pubblicata presso il Registro delle
Imprese.
INVITA il liquidatore a riferire al giudice sullo stato della liquidazione con sintetiche relazioni semestrali in forma libera;
RAMMENTA
All'OCC, qualora non vi avesse provveduto nei termini di legge, di provvedere alle comunicazioni previste dall'art. 269, comma 3, CCII.
Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del 30.09.2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott. ssa Annafrancesca Capone dott.ssa Maria Gabriella Perrone