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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 19/12/2025, n. 2341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2341 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, dott. ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al N.1807/2025 R.G. LAVORO, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Zarrella;
Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall' Avv. Marco Forlenza;
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.3.2025, , dipendente dell' Parte_1 [...]
con la qualifica di collaboratore professionale sanitario Ts. Radiologia Pt_2
medica in servizio presso il distretto sanitario 66, deduceva che nell'ambito delle operazioni poste in essere dall' per fronteggiare l'emergenza epidemiologica
COVID-19 per la somministrazione dei vaccini, aveva espletato prestazioni aggiuntive rispetto all'orario normale di lavoro, svolgendo tale lavoro straordinario dal mese di marzo 2021 al mese di agosto 2022 per un totale di ore lavorate descritto nell'allegata tabella al ricorso.
Lamentava di non essere stato correttamente retribuito per tale attività secondo i parametri fissati dall'art. 1, comma 464, della legge n. 178/2020, come modificato dall'art. 20 del d.l. n. 40/2021, e di aver percepito, in particolare, la somma di €
18,060 per ogni ora lavorata in orario straordinario diurno e quella di € 20,41 per ogni ora lavorata in orario straordinario festivo e notturno, in luogo della tariffa oraria di € 50,00 prevista dalla citata normativa.
Tanto premesso, il ricorrente adiva il Giudice del lavoro del Tribunale di Salerno chiedendo che fosse accertato e dichiarato il suo diritto a percepire il compenso nella misura sopra indicata e, per l'effetto, l' fosse Controparte_1
condannata al pagamento, in suo favore, per il titolo azionato, dell'importo lordo di € 21.059,02, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione del credito sino all'effettivo soddisfo. Con vittoria delle spese di lite, da distrarsi.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' convenuta si Controparte_1
costituiva in giudizio ed evidenziava con articolate argomentazioni la infondatezza della pretesa attorea della quale invocava il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
In data odierna, acquisita la documentazione prodotta dalle parti, la causa è stata decisa con sentenza sulle conclusioni rassegnate dalle parti con note scritte disposte, ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione della udienza del 17.12.2025.
Il ricorso è infondato per le seguenti ragioni che richiamano le argomentazioni già espresse da questo Giudice in precedenti analoghi.
È incontestato e documentato che il ricorrente, previa manifestazione di disponibilità a seguito del reclutamento del personale da parte dell' di competenza, ha reso prestazioni presso i centri vaccinali nel periodo pandemico ed ha svolto la concreta prestazione dal mese di marzo 2021 al mese di agosto
2022 (come si evince dai cartellini marcatempo e dalle buste paga attestanti le ore di lavoro svolte, nei mesi indicati, in regime “straordinario Vaccini COVID-19 feriale e festivo”), con un totale di ore lavorate così come indicato nella tabella contenuta in ricorso. È altresì incontestato e documentato che per tali prestazioni il ricorrente ha ricevuto la retribuzione per lavoro straordinario (diurno-festivo-notturno) con la maggiorazione prevista dal CCNL di comparto.
La controversia ruota attorno alla pretesa attorea secondo cui tali prestazioni avrebbero dovuto essere remunerate con il regime tariffario previsto dall'art. 1, comma 464, L. 178/2020 che per le “prestazioni aggiuntive” ivi disciplinate prevede per il personale infermieristico il maggior compenso orario di € 50,00.
Occorre quindi anzitutto riportare il testo della L. 30 dicembre 2020, n. 178
(Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023), entrata in vigore il 01.01.2021, che, per la parte rilevante ai fini di causa, prevede che: “…Qualora il numero dei professionisti sanitari di cui ai commi 459 e 462 non risulti sufficiente a soddisfare le esigenze di somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2 in tutto il territorio nazionale, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa del personale e fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo di 100 milioni di euro di cui al comma 467, possono ricorrere, per il personale medico, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 115, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area sanità – triennio 2016-2018, di cui all'accordo del 19 dicembre
2019, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.22 del 28 gennaio 2020, per le quali la tariffa oraria fissata dall'articolo 24, comma 6, del medesimo contratto, in deroga alla contrattazione, è' aumentata da 60 euro a 80 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, nonché, per il personale infermieristico e per gli assistenti sanitari, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), del contratto collettivo nazionale di lavoro triennio 2016-2018 relativo al personale del comparto sanità' dipendente del Servizio sanitario nazionale, di cui all'accordo del 21 maggio 2018, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n. 233 del 6 ottobre 2018, con un aumento della tariffa oraria a 50 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione” (art. 1 comma 464 L. 178/2020).
Dalla piana lettura della norma emerge che, sia con riferimento al personale medico che con riferimento al personale infermieristico (personale sanitario), è stata data la “possibilità” alle in caso di risorse di professionisti sanitari insufficiente a soddisfare le esigenze di somministrazione dei vaccini contro il
SARS-CoV-2, di far ricorso all'istituto delle “prestazioni aggiuntive” previste rispettivamente agli artt. 115 comma 2 e 6 comma 1 dei rispettivi CCNL con gli aumenti delle tariffe orarie stabiliti dalla norma.
Ciò posto, nella specie è documentato che con bando pubblicato il 23.12.2020, quindi anteriormente alla entrata in vigore della predetta normativa, la ha chiesto l'acquisizione di dichiarazioni di manifestazione di interesse e disponibilità da parte del personale sanitario interessato all'espletamento delle operazioni connesse alla campagna vaccinale prevedendo espressamente con tale bando “che la turnazione prevista si articolerà dalle ore 8.00 alle 18.00 ed il lavoro prestato sarà retribuito in regime di straordinario Covid 19".
Detto bando, costituente lex specialis (v. Cass. 31422/2021, Cass. 79/2023), è stato pacificamente accettato dal ricorrente all'atto della sua adesione, con manifestazione di interesse e disponibilità, alla “offerta al pubblico” per come articolata dall' con il predetto bando.
Il reclutamento prospettato dal suddetto bando non prevedeva, come visto,
l'espletamento di "prestazioni aggiuntive" ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. d) del
CCNL triennio 2016-2018, relativo comparto del S.S.N., di cui all'accordo del 21 maggio 2018 né, essendo stato pubblicato anteriormente all'entrata in vigore della
L. 178/2020, poteva fare riferimento alle prestazioni aggiuntive previste da tale normativa con tariffa oraria maggiorata rispetto al CCNL.
La anzidetta modalità di reclutamento del personale e la data di pubblicazione del bando cui il ricorrente ha aderito esclude, quindi, che quest'ultimo avesse il diritto alla remunerazione delle prestazioni espletate (in connessione alle operazioni vaccinali) secondo il predetto regime delle “prestazioni aggiuntive” non avendo la prospettato il ricorso a tale istituto né nella versione contrattuale ordinariamente prevista dal CCNL né nella versione “a tariffa maggiorata” di cui alla L. 178/2020.
Avendo il ricorrente aderito al predetto bando e manifestato la propria disponibilità a prestare “lavoro retribuito in regime di straordinario” non aveva evidentemente il diritto di far valere ex post una modalità di compenso differente e non prevista dal bando anzidetto, chiaramente e legittimamente ispirato ad esigenze aziendali di contenimento del tetto di spesa sanitaria. Né peraltro, con la postuma entrata in vigore della norma invocata dal ricorrente è stato obbligatoriamente imposto alle di fare ricorso, per le esigenze connesse alla somministrazione dei vaccini, all'istituto delle “prestazioni aggiuntive” avendo di contro, come visto, tale normativa previsto la “possibilità” per le Aziende Sanitarie di ricorrere ad esse nel caso di insufficienza del personale e nei limiti dell'importo di spesa ivi stabilito.
In virtù delle considerazioni finora esposte il ricorso va rigettato.
Le spese di lite vengono interamente compensate tra le parti tenuto conto della novità della questione e della documentata esistenza di precedenti difformi in fattispecie parzialmente sovrapponibili a quella in esame.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Salerno, 19.12.2025
Il Giudice
Dott. ssa Francesca D'Antonio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, dott. ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al N.1807/2025 R.G. LAVORO, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Zarrella;
Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall' Avv. Marco Forlenza;
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.3.2025, , dipendente dell' Parte_1 [...]
con la qualifica di collaboratore professionale sanitario Ts. Radiologia Pt_2
medica in servizio presso il distretto sanitario 66, deduceva che nell'ambito delle operazioni poste in essere dall' per fronteggiare l'emergenza epidemiologica
COVID-19 per la somministrazione dei vaccini, aveva espletato prestazioni aggiuntive rispetto all'orario normale di lavoro, svolgendo tale lavoro straordinario dal mese di marzo 2021 al mese di agosto 2022 per un totale di ore lavorate descritto nell'allegata tabella al ricorso.
Lamentava di non essere stato correttamente retribuito per tale attività secondo i parametri fissati dall'art. 1, comma 464, della legge n. 178/2020, come modificato dall'art. 20 del d.l. n. 40/2021, e di aver percepito, in particolare, la somma di €
18,060 per ogni ora lavorata in orario straordinario diurno e quella di € 20,41 per ogni ora lavorata in orario straordinario festivo e notturno, in luogo della tariffa oraria di € 50,00 prevista dalla citata normativa.
Tanto premesso, il ricorrente adiva il Giudice del lavoro del Tribunale di Salerno chiedendo che fosse accertato e dichiarato il suo diritto a percepire il compenso nella misura sopra indicata e, per l'effetto, l' fosse Controparte_1
condannata al pagamento, in suo favore, per il titolo azionato, dell'importo lordo di € 21.059,02, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione del credito sino all'effettivo soddisfo. Con vittoria delle spese di lite, da distrarsi.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' convenuta si Controparte_1
costituiva in giudizio ed evidenziava con articolate argomentazioni la infondatezza della pretesa attorea della quale invocava il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
In data odierna, acquisita la documentazione prodotta dalle parti, la causa è stata decisa con sentenza sulle conclusioni rassegnate dalle parti con note scritte disposte, ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione della udienza del 17.12.2025.
Il ricorso è infondato per le seguenti ragioni che richiamano le argomentazioni già espresse da questo Giudice in precedenti analoghi.
È incontestato e documentato che il ricorrente, previa manifestazione di disponibilità a seguito del reclutamento del personale da parte dell' di competenza, ha reso prestazioni presso i centri vaccinali nel periodo pandemico ed ha svolto la concreta prestazione dal mese di marzo 2021 al mese di agosto
2022 (come si evince dai cartellini marcatempo e dalle buste paga attestanti le ore di lavoro svolte, nei mesi indicati, in regime “straordinario Vaccini COVID-19 feriale e festivo”), con un totale di ore lavorate così come indicato nella tabella contenuta in ricorso. È altresì incontestato e documentato che per tali prestazioni il ricorrente ha ricevuto la retribuzione per lavoro straordinario (diurno-festivo-notturno) con la maggiorazione prevista dal CCNL di comparto.
La controversia ruota attorno alla pretesa attorea secondo cui tali prestazioni avrebbero dovuto essere remunerate con il regime tariffario previsto dall'art. 1, comma 464, L. 178/2020 che per le “prestazioni aggiuntive” ivi disciplinate prevede per il personale infermieristico il maggior compenso orario di € 50,00.
Occorre quindi anzitutto riportare il testo della L. 30 dicembre 2020, n. 178
(Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023), entrata in vigore il 01.01.2021, che, per la parte rilevante ai fini di causa, prevede che: “…Qualora il numero dei professionisti sanitari di cui ai commi 459 e 462 non risulti sufficiente a soddisfare le esigenze di somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2 in tutto il territorio nazionale, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa del personale e fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo di 100 milioni di euro di cui al comma 467, possono ricorrere, per il personale medico, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 115, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area sanità – triennio 2016-2018, di cui all'accordo del 19 dicembre
2019, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.22 del 28 gennaio 2020, per le quali la tariffa oraria fissata dall'articolo 24, comma 6, del medesimo contratto, in deroga alla contrattazione, è' aumentata da 60 euro a 80 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, nonché, per il personale infermieristico e per gli assistenti sanitari, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), del contratto collettivo nazionale di lavoro triennio 2016-2018 relativo al personale del comparto sanità' dipendente del Servizio sanitario nazionale, di cui all'accordo del 21 maggio 2018, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n. 233 del 6 ottobre 2018, con un aumento della tariffa oraria a 50 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione” (art. 1 comma 464 L. 178/2020).
Dalla piana lettura della norma emerge che, sia con riferimento al personale medico che con riferimento al personale infermieristico (personale sanitario), è stata data la “possibilità” alle in caso di risorse di professionisti sanitari insufficiente a soddisfare le esigenze di somministrazione dei vaccini contro il
SARS-CoV-2, di far ricorso all'istituto delle “prestazioni aggiuntive” previste rispettivamente agli artt. 115 comma 2 e 6 comma 1 dei rispettivi CCNL con gli aumenti delle tariffe orarie stabiliti dalla norma.
Ciò posto, nella specie è documentato che con bando pubblicato il 23.12.2020, quindi anteriormente alla entrata in vigore della predetta normativa, la ha chiesto l'acquisizione di dichiarazioni di manifestazione di interesse e disponibilità da parte del personale sanitario interessato all'espletamento delle operazioni connesse alla campagna vaccinale prevedendo espressamente con tale bando “che la turnazione prevista si articolerà dalle ore 8.00 alle 18.00 ed il lavoro prestato sarà retribuito in regime di straordinario Covid 19".
Detto bando, costituente lex specialis (v. Cass. 31422/2021, Cass. 79/2023), è stato pacificamente accettato dal ricorrente all'atto della sua adesione, con manifestazione di interesse e disponibilità, alla “offerta al pubblico” per come articolata dall' con il predetto bando.
Il reclutamento prospettato dal suddetto bando non prevedeva, come visto,
l'espletamento di "prestazioni aggiuntive" ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. d) del
CCNL triennio 2016-2018, relativo comparto del S.S.N., di cui all'accordo del 21 maggio 2018 né, essendo stato pubblicato anteriormente all'entrata in vigore della
L. 178/2020, poteva fare riferimento alle prestazioni aggiuntive previste da tale normativa con tariffa oraria maggiorata rispetto al CCNL.
La anzidetta modalità di reclutamento del personale e la data di pubblicazione del bando cui il ricorrente ha aderito esclude, quindi, che quest'ultimo avesse il diritto alla remunerazione delle prestazioni espletate (in connessione alle operazioni vaccinali) secondo il predetto regime delle “prestazioni aggiuntive” non avendo la prospettato il ricorso a tale istituto né nella versione contrattuale ordinariamente prevista dal CCNL né nella versione “a tariffa maggiorata” di cui alla L. 178/2020.
Avendo il ricorrente aderito al predetto bando e manifestato la propria disponibilità a prestare “lavoro retribuito in regime di straordinario” non aveva evidentemente il diritto di far valere ex post una modalità di compenso differente e non prevista dal bando anzidetto, chiaramente e legittimamente ispirato ad esigenze aziendali di contenimento del tetto di spesa sanitaria. Né peraltro, con la postuma entrata in vigore della norma invocata dal ricorrente è stato obbligatoriamente imposto alle di fare ricorso, per le esigenze connesse alla somministrazione dei vaccini, all'istituto delle “prestazioni aggiuntive” avendo di contro, come visto, tale normativa previsto la “possibilità” per le Aziende Sanitarie di ricorrere ad esse nel caso di insufficienza del personale e nei limiti dell'importo di spesa ivi stabilito.
In virtù delle considerazioni finora esposte il ricorso va rigettato.
Le spese di lite vengono interamente compensate tra le parti tenuto conto della novità della questione e della documentata esistenza di precedenti difformi in fattispecie parzialmente sovrapponibili a quella in esame.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Salerno, 19.12.2025
Il Giudice
Dott. ssa Francesca D'Antonio