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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 14/11/2025, n. 608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 608 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 486 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MANTOVA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
RG RT Presidente
Valeria Monti Giudice
AB AR Giudice Relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 594/2024 promossa da:
, assistito e difeso dall'avv. ANTONELLI Parte_1 C.F._1
ANDREA, giusta delega in atti;
RICORRENTE
contro
, assistita e difesa dall'avv. EBBI SILVIA, Controparte_1 C.F._2 giusta delega in atti;
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “IN PRINCIPALITA'
1) che venga pronunciata e confermata la separazione tra i coniugi sig. e Parte_1
Controparte_1
2) che vengano confermate le statuizioni pronunciate dal Giudice Dott.ssa Venturini nella pronuncia del 22.06.2023 nel proc. con r.g. 486 / 2023 così come di seguito riportate 1) Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a quale contributo al Controparte_1 Parte_1 mantenimento del figlio con decorrenza dal mese di luglio 2023, un Persona_1 assegno mensile di Euro 200,00 rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, da versare mediante bonifico bancario sul conto corrente del sig. entro il giorno 20 di Parte_1 ogni mese. Pone a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno senza necessità di previo accordo e con obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero, le seguenti spese straordinarie: a) SPESE MEDICHE: tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche, debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte dal SSN); quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato;
quelle per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico in tempi rapidi (sempre su prescrizione medica); b) SPESE SCOLASTICHE: tasse di iscrizione (ivi comprese eventuali assicurazioni obbligatorie richieste dall'istituto) alla scuola superiore pubblica e, dopo la maturità, ad università pubblica (qualora i/ il/la figli/o/a prosegua negli studi); acquisto dei libri di testo scolastici ed universitari;
corredo scolastico di inizio anno;
spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
Spese per conseguimento della patente di guida (teoria e pratica) ALTRE SPESE STRAORDINARIE: tutte le altre spese di natura straordinaria (a titolo meramente esemplificativo: spese per cure - anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche - erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per gite scolastiche con pernottamento;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
per l'acquisto di computer o telefono cellulare;
per l'acquisto di motorino od autovettura;
per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, etc) saranno parimenti suddivise al 50% tra i genitori secondo le modalità e tempistiche sopra precisate, ma solamente se previamente concordate tra i medesimi. A tal fine il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta. In mancanza, la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate. In caso di motivato e tempestivo dissenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta
3) con vittoria di spese, diritti e onorari di causa pagina 2 di 8 IN SUBORDINE
1) che venga pronunciata e confermata la separazione tra i coniugi sig. e Parte_1
Controparte_1
2) Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.”
Per parte resistente: “In via preliminare:
Revocare il provvedimento presidenziale del 22/06/2023 e il conseguente onere a carico della resistente per il mantenimento del figlio.
Nel merito:
1) Dichiararsi la separazione giudiziale dei coniugi con addebito di responsabilità al marito;
2) Dirsi tenuta la signora solo qualora venga dimostrata l'effettiva convivenza del CP_1 figlio maggiorenne con il padre, a contribuire al mantenimento dello stesso con un assegno mensile proporzionato alle condizioni reddituali della stessa, oltre al concorso, per la metà, nelle spese straordinarie che si renderanno necessarie, secondo il protocollo in uso al Tribunale.
Con vittoria di spese e competenze”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Parte ricorrente ha chiesto all'intestato Tribunale di pronunciare la separazione personale dalla coniuge, sposata a OV in data 28.09.2002, unione dalla quale è nato il figlio il 4.11.2004. Persona_1
Parte ricorrente, dato atto della disgregazione del rapporto coniugale e della circostanza che i coniugi sono separati di fatto dal 2019, ha chiesto altresì di disporre il pagamento a carico della resistente di un assegno di mantenimento ordinario e di un contributo al mantenimento straordinario del figlio, maggiorenne e non economicamente indipendente, seco residente.
2. Nel corso dell'udienza presidenziale, la resistente non è comparsa, dunque, dando atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, la Presidente f.f. ha assunto i provvedimenti provvisori e urgenti di propria competenza, ponendo a carico della resistente l'obbligo di corrispondere al ricorrente, a titolo di mantenimento ordinario del figlio, la somma mensile di Euro 200,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
3. A seguito della notifica dell'ordinanza presidenziale, si è costituita la resistente, allegando di non aver mai ricevuto la notifica del ricorso introduttivo, e per questo chiedendo la revoca dell'ordinanza presidenziale.
Nel merito, la parte ha aderito alla domanda di separazione, chiedendo tuttavia l'addebito della stessa al marito, allegando di aver subito condotte maltrattanti nel corso del matrimonio;
ha infine eccepito la mancata prova della convivenza tra il padre e il figlio maggiorenne.
pagina 3 di 8 4. Concessi i termini di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c., all'esito dell'istruttoria, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., senza che le parti abbiano tuttavia provveduto al relativo deposito.
***
5. Sull'eccezione di nullità della notifica del ricorso introduttivo formulata dalla resistente
6. Preliminarmente, il Collegio osserva come, contrariamente a quanto sostenuto da parte resistente nel costituirsi, il ricorrente ha fornito idonea prova del perfezionamento della notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza presidenziale alla resistente presso la sua residenza di ON (MN), dove la stessa resistente ha dichiarato di essere residente, costituendosi in giudizio.
7. L'eccezione formulata dalla resistente appare dunque infondata e va respinta.
8. Sulla separazione personale tra i coniugi
9. Ciò posto, il Collegio osserva come, nel caso di specie, le risultanze processuali e le stesse dichiarazioni delle parti attestino l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (già peraltro pacificamente cessata tra le parti da diversi anni) e la conflittualità esistente tra i coniugi prova, in maniera chiara e non equivoca, l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tipica del rapporto coniugale.
Va quindi pronunciata la separazione personale dei coniugi.
10. Sulla domanda di addebito della separazione al marito formulata dalla resistente
11. Ai sensi dell'art. 151 c. 2 c.c., il Giudice - pronunziando la separazione - dichiara, ove ricorrano le circostanze e sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio.
12. Come noto, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla mera violazione degli obblighi coniugali, essendo altresì necessario accertare che tale violazione sia stata eziologicamente idonea a determinare il fallimento della convivenza e del rapporto coniugale (tra le altre, si v.: Cass, civ., n. 8862/2012).
13. Il duplice accertamento che il giudice di merito deve compiere - valutando dapprima la violazione di obblighi matrimoniali e, in secondo luogo, la riferibilità della crisi familiare a detta violazione - trova tuttavia un'attenuazione qualora il comportamento addebitato al coniuge consista in atti di violenza, fisici o psichici.
In tal caso, il contegno aggressivo è ex se sufficiente a fondare l'addebitabilità della separazione, senza che si renda necessaria l'ulteriore indagine in merito all'incidenza causale di tale comportamento rispetto alla frattura del rapporto di coniugio (si vedano Cass. 3925/2019 e Cass. n. 11981/2013).
Tale principio, affermato costantemente dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, non costituisce invero una deroga al normale procedimento di accertamento dell'addebitabilità della separazione, ma piuttosto si fonda sul postulato, difficilmente controvertibile, per cui pagina 4 di 8 l'atto di violenza è in re ipsa fatto idoneo a determinare o aggravare l'intollerabilità della convivenza, sicché esso consente in definitiva di ritenere provato il nesso causale tra la violazione del dovere coniugale di assistenza e solidarietà tra i coniugi (cfr. Tribunale di Milano, sez. IX,11 luglio 2013).
14. Ciò posto in linea teorica, venendo al caso di specie, la resistente, costituendosi, ha chiesto dichiararsi l'addebito della separazione al marito, allegando di aver subito nel corso del matrimonio condotte violente e maltrattanti da parte del coniuge, allegando come nei suoi confronti fosse pendente il procedimento penale n. 2361/2019 R.G.N.R. - 6/2022 R.G. GIP, avanti il Tribunale di OV, che lo vedeva imputato per maltrattamenti e lesioni, con persone offese la moglie e il figlio allora minorenne. Per_1
La resistente ha altresì allegato che, proprio a causa di tali atteggiamenti violenti, è stata costretta ad abbandonare la casa familiare.
15. La parte ha inoltre prodotto, quale prova delle proprie allegazioni, la richiesta di rinvio a giudizio del ricorrente del 16.09.2021; copia della denuncia-querela sporta il 17.06.2019 e copia di un referto del Pronto Soccorso di OV del 15.06.2019, da cui emerge che la resistente riferiva di essere stata aggredita dal marito, che la colpiva con una scarpa anti infortunistica alla mano sinistra, mostrando “mano sinistra edematosa, impotenza funzionale 5° dito”, con diagnosi di “frattura alla base del 5° metacarpo mano sx” e prognosi di 28 giorni (doc. 2 fascicolo attoreo).
16. Sebbene il ricorrente, all'udienza del 31.10.2023, abbia negato le accuse, riferendo di non sapere come la moglie si sia fatta male e allegando come la stessa fosse spesso ubriaca, è pacifico (cfr. verbale udienza 16.04.2025) che il ricorrente sia stato condannato in primo grado, con sentenza n. 1252/2024 del 9.01.2025, depositata il 17.01.2025 (cfr. doc. allegata alle note del 15.0.2025 di parte ricorrente), per il reato di lesioni personali nei confronti della moglie, pur essendo stato assolto per il più grave reato di maltrattamenti, non essendo noti gli ulteriori esiti del processo penale, a seguito della proposizione dell'appello riferita dal ricorrente.
17. Le allegazioni attoree circa le violenze subite dal marito nel corso della convivenza, inoltre, appaiono sufficientemente suffragate dalle evidenze istruttorie emerse nel corso del giudizio.
18. In primo luogo, la teste vicina di casa delle parti al tempo della Tes_1 convivenza matrimoniale, ha confermato di aver assistito personalmente ai comportamenti violenti, maltrattanti e vessatori posti in essere dal ricorrente verso la moglie, dichiarando:
“L'ho visto più di una volta, non ricordo con precisione, ma li sentivo litigare molto intensamente e vedevo proprio gesti, insomma, che lui alzava le mani. Questo succedeva davanti a me, ma anche davanti a tutti. E' successo spesso di vedere che le dava calci nel sedere e una volta ricordo che l'ha presa in braccio e l'ha fatta cadere a testa in giù. Ho visto parecchi episodi violenti. Queste cose avvenivano nelle zone comuni, anche per le scale. A volte noi condomini durante le liti, essendo presente anche il figlio, intervenivamo proprio in casa loro, perché sentivamo le urla. Loro litigavano, erano entrambi ubriachi molto spesso, la situazione era molto particolare. Capitava spesso di vederli in scene così. Queste cose avvenivano di sera e di giorno, a volte trovavo lei dormire sulle scale o che si faceva la pipì addosso sulle scale. Scene particolari ecco” (cfr. verbale udienza 16.04.2025) e pagina 5 di 8 confermando altresì di aver visto, più volte, il marito attingere la moglie al corpo e al volto con schiaffi, pugni e calci.
La teste ha inoltre confermato di aver sentito in più occasioni, dal 2017 al 2019, il marito offendere la moglie, con epiteti come “puttana”, “troia”, “vacca”, precisando: “Queste offese gliele rivolgeva anche in strada, davanti a tutti. Io sentivo anche quando urlavano in casa comunque, magari non capivo tutto ma sentivo le urla. Avveniva spesso che lui dicesse queste cose, quando bevevano. Non ricordo cosa dicesse lei, ma comunque si insultavano entrambi. E' passato del tempo e non ricordo tutto, ma voglio precisare che entrambi si offendevano e bevevano, secondo me nessuno dei due era lucido e sbagliavano entrambi” (cfr. verbale udienza cit.)
19. Sebbene la teste abbia precisato che la resistente reagisse a tali vessazioni, aggredendo a propria volta il marito e insultandolo, la condotta della vittima che reagisca ai maltrattamenti subiti non può certo considerarsi esimente della responsabilità del ricorrente nel porre in essere atteggiamenti aggressivi, sproporzionati e idonei a ledere l'integrità psico-fisica della moglie.
Neppure appare rilevante la circostanza che l'odierna resistente fosse, come confermato dalla teste, spesso ubriaca e poco lucida, circostanza che non giustificherebbe in alcun modo gli insulti e le aggressioni riferite dalla teste.
20. A ciò si aggiunga che anche il Maresciallo sentito anch'egli in qualità Testimone_2 di teste nel corso del procedimento penale (cfr. verbale dell'udienza del 4.03.2024, prodotto in allegato alle note del 15.05.2025 di parte resistente) ha riferito circa l'esistenza di due annotazioni delle Forze dell'Ordine intervenute presso la casa coniugale risalenti all'estate del 2019, per maltrattamenti subiti dalla resistente da parte del figlio e come siano stati reperiti altresì due referti medici risalenti al 2018 per lesioni che la resistente aveva prima attribuito a cadute accidentali e poi, a s.i.t., aveva confermato essere state causate dal marito.
21. Tali riscontri, che suffragano le allegazioni della resistente, che appaiono sempre coerenti e puntuali nel corso tanto del giudizio civile, quanto di quello penale, rendono invece poco credibile la testimonianza fornita dal figlio delle parti, nel corso del Persona_1 giudizio penale, sentito in qualità di teste (cfr. verbale dell'udienza del 24.06.2024, prodotto in allegato alle note del 15.05.2025 di parte resistente), il quale ha dichiarato di non aver mai assistito a gesti violenti del padre verso la madre e come fosse esclusivamente la madre, dedita all'alcool, ad avere reazioni aggressive nei confronti del padre, il quale si limitava a restare immobile o a tenerla ferma per evitare che avesse agiti violenti.
22. Concludendo, il Collegio ritiene sufficientemente provate le allegazioni attoree circa le condotte vessatorie e violente, verbalmente e fisicamente, poste in essere dal marito ei confronti della moglie, quali causa principale della fine della relazione coniugale, potendosi con ciò accogliere la domanda di addebito della separazione formulata dalla resistente.
23. Sul mantenimento del figlio Per_1
24. Quanto alla domanda attorea di disporre un contributo al mantenimento, ordinario e straordinario, da parte della madre nei confronti del figlio ormai maggiorenne, la Per_1 stessa appare infondata e va respinta. pagina 6 di 8 25. Non si ritiene sussistente, a oggi, il presupposto della legittimazione ad agire del ricorrente in merito alla predetta domanda, stante l'ormai risalente e definitiva cessazione della convivenza tra padre e figlio.
26. Lo stesso infatti, sentito in qualità di teste nel corso del procedimento penale Per_1 citato (cfr. verbale dell'udienza del 24.06.2024, prodotto in allegato alle note del 15.05.2025 di parte resistente) ha dichiarato di essere residente, al tempo della sua audizione, ossia nel giugno 2024, a Ledo e di non vivere più col padre;
ha dichiarato altresì di essersi trasferito, dal 2019 in poi, prima dalla sorella a e poi, per un anno e mezzo, fino ai 18 anni, in Pt_2 comunità a Borgo Chiesa Nuova;
ha infine allegato di essersi trasferito, al compimento dei 18 anni, a vivere col padre per circa un anno, un anno e mezzo, dunque, indicativamente, fino alla fine del 2023 o ai primi mesi del 2024.
Il ricorrente, d'altronde, già nell'ottobre 2023 (cfr. verbale udienza del 31.10.2023), riferiva come il figlio si fosse trasferito, per lavorare durante la stagione invernale, a Bressanone, con un contratto di lavoro di quattro mesi.
27. A fronte di tali dichiarazioni, è dunque presumibile che la convivenza tra padre e figlio si sia interrotta proprio a decorrere dal mese di ottobre 2023, dovendosi dunque ritenere venuto meno il diritto del ricorrente di percepire, da allora, il mantenimento ordinario e straordinario per il figlio maggiorenne, con conseguente revoca dell'ordinanza presidenziale che lo prevedeva, a far data dal 1.10.2023.
28. Sulle spese di lite
29. Considerata, da un lato, la natura necessaria del giudizio, e dall'altro, considerato l'accoglimento della domanda di addebito della separazione al marito formulata dalla resistente e il rigetto della domanda attorea di prevedere un contributo al mantenimento del figlio a carico della madre, il Collegio ritiene sussistano i presupposti per Per_1 compensare le spese di lite al 50% e condannare il ricorrente a rifondere alla resistente il restante 50% delle spese.
30. Esse sono dunque liquidate come in dispositivo in applicazione dei valori previsti dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, in vigore dal 23 ottobre 2022, tenuto conto del valore indeterminato della controversia e della scarsa complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, applicandosi dunque i valori medi previsti dal citato DM 147/2022 per le fasi di studio, introduttiva e istruttoria e i valori minimi per la fase decisionale, posto che le parti non hanno depositato comparse conclusionali o repliche.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 CP_1 atto di matrimonio trascritto nei Registri degli atti di Matrimonio del Comune di
[...] OV (MN) al n. 79, parte 1, anno 2002);
2) dichiara l'addebito della separazione al marito, Parte_1
pagina 7 di 8 3) rigetta la domanda del ricorrente di porre a carico della resistente Parte_1 n contributo ordinario e straordinario per il mantenimento del figlio Controparte_1 maggiorenne con revoca dell'ordinanza presidenziale emessa il Persona_1 22.06.2023 a far data dal 1.10.2023;
4) compensa le spese di lite tra le parti al 50% e condanna parte ricorrente Parte_1 a rifondere alla resistente l restante 50% delle spese, liquidate in Controparte_1 Euro 3.082,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA;
5) manda al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile del Comune di OV (MN) per gli adempimenti di rispettiva competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di OV, in data 13/11/2025
La Giudice Relatrice Il Presidente
AB AR RG RT
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MANTOVA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
RG RT Presidente
Valeria Monti Giudice
AB AR Giudice Relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 594/2024 promossa da:
, assistito e difeso dall'avv. ANTONELLI Parte_1 C.F._1
ANDREA, giusta delega in atti;
RICORRENTE
contro
, assistita e difesa dall'avv. EBBI SILVIA, Controparte_1 C.F._2 giusta delega in atti;
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “IN PRINCIPALITA'
1) che venga pronunciata e confermata la separazione tra i coniugi sig. e Parte_1
Controparte_1
2) che vengano confermate le statuizioni pronunciate dal Giudice Dott.ssa Venturini nella pronuncia del 22.06.2023 nel proc. con r.g. 486 / 2023 così come di seguito riportate 1) Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a quale contributo al Controparte_1 Parte_1 mantenimento del figlio con decorrenza dal mese di luglio 2023, un Persona_1 assegno mensile di Euro 200,00 rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, da versare mediante bonifico bancario sul conto corrente del sig. entro il giorno 20 di Parte_1 ogni mese. Pone a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno senza necessità di previo accordo e con obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero, le seguenti spese straordinarie: a) SPESE MEDICHE: tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche, debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte dal SSN); quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato;
quelle per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico in tempi rapidi (sempre su prescrizione medica); b) SPESE SCOLASTICHE: tasse di iscrizione (ivi comprese eventuali assicurazioni obbligatorie richieste dall'istituto) alla scuola superiore pubblica e, dopo la maturità, ad università pubblica (qualora i/ il/la figli/o/a prosegua negli studi); acquisto dei libri di testo scolastici ed universitari;
corredo scolastico di inizio anno;
spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
Spese per conseguimento della patente di guida (teoria e pratica) ALTRE SPESE STRAORDINARIE: tutte le altre spese di natura straordinaria (a titolo meramente esemplificativo: spese per cure - anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche - erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per gite scolastiche con pernottamento;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
per l'acquisto di computer o telefono cellulare;
per l'acquisto di motorino od autovettura;
per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, etc) saranno parimenti suddivise al 50% tra i genitori secondo le modalità e tempistiche sopra precisate, ma solamente se previamente concordate tra i medesimi. A tal fine il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta. In mancanza, la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate. In caso di motivato e tempestivo dissenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta
3) con vittoria di spese, diritti e onorari di causa pagina 2 di 8 IN SUBORDINE
1) che venga pronunciata e confermata la separazione tra i coniugi sig. e Parte_1
Controparte_1
2) Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.”
Per parte resistente: “In via preliminare:
Revocare il provvedimento presidenziale del 22/06/2023 e il conseguente onere a carico della resistente per il mantenimento del figlio.
Nel merito:
1) Dichiararsi la separazione giudiziale dei coniugi con addebito di responsabilità al marito;
2) Dirsi tenuta la signora solo qualora venga dimostrata l'effettiva convivenza del CP_1 figlio maggiorenne con il padre, a contribuire al mantenimento dello stesso con un assegno mensile proporzionato alle condizioni reddituali della stessa, oltre al concorso, per la metà, nelle spese straordinarie che si renderanno necessarie, secondo il protocollo in uso al Tribunale.
Con vittoria di spese e competenze”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Parte ricorrente ha chiesto all'intestato Tribunale di pronunciare la separazione personale dalla coniuge, sposata a OV in data 28.09.2002, unione dalla quale è nato il figlio il 4.11.2004. Persona_1
Parte ricorrente, dato atto della disgregazione del rapporto coniugale e della circostanza che i coniugi sono separati di fatto dal 2019, ha chiesto altresì di disporre il pagamento a carico della resistente di un assegno di mantenimento ordinario e di un contributo al mantenimento straordinario del figlio, maggiorenne e non economicamente indipendente, seco residente.
2. Nel corso dell'udienza presidenziale, la resistente non è comparsa, dunque, dando atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, la Presidente f.f. ha assunto i provvedimenti provvisori e urgenti di propria competenza, ponendo a carico della resistente l'obbligo di corrispondere al ricorrente, a titolo di mantenimento ordinario del figlio, la somma mensile di Euro 200,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
3. A seguito della notifica dell'ordinanza presidenziale, si è costituita la resistente, allegando di non aver mai ricevuto la notifica del ricorso introduttivo, e per questo chiedendo la revoca dell'ordinanza presidenziale.
Nel merito, la parte ha aderito alla domanda di separazione, chiedendo tuttavia l'addebito della stessa al marito, allegando di aver subito condotte maltrattanti nel corso del matrimonio;
ha infine eccepito la mancata prova della convivenza tra il padre e il figlio maggiorenne.
pagina 3 di 8 4. Concessi i termini di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c., all'esito dell'istruttoria, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., senza che le parti abbiano tuttavia provveduto al relativo deposito.
***
5. Sull'eccezione di nullità della notifica del ricorso introduttivo formulata dalla resistente
6. Preliminarmente, il Collegio osserva come, contrariamente a quanto sostenuto da parte resistente nel costituirsi, il ricorrente ha fornito idonea prova del perfezionamento della notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza presidenziale alla resistente presso la sua residenza di ON (MN), dove la stessa resistente ha dichiarato di essere residente, costituendosi in giudizio.
7. L'eccezione formulata dalla resistente appare dunque infondata e va respinta.
8. Sulla separazione personale tra i coniugi
9. Ciò posto, il Collegio osserva come, nel caso di specie, le risultanze processuali e le stesse dichiarazioni delle parti attestino l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (già peraltro pacificamente cessata tra le parti da diversi anni) e la conflittualità esistente tra i coniugi prova, in maniera chiara e non equivoca, l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tipica del rapporto coniugale.
Va quindi pronunciata la separazione personale dei coniugi.
10. Sulla domanda di addebito della separazione al marito formulata dalla resistente
11. Ai sensi dell'art. 151 c. 2 c.c., il Giudice - pronunziando la separazione - dichiara, ove ricorrano le circostanze e sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio.
12. Come noto, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla mera violazione degli obblighi coniugali, essendo altresì necessario accertare che tale violazione sia stata eziologicamente idonea a determinare il fallimento della convivenza e del rapporto coniugale (tra le altre, si v.: Cass, civ., n. 8862/2012).
13. Il duplice accertamento che il giudice di merito deve compiere - valutando dapprima la violazione di obblighi matrimoniali e, in secondo luogo, la riferibilità della crisi familiare a detta violazione - trova tuttavia un'attenuazione qualora il comportamento addebitato al coniuge consista in atti di violenza, fisici o psichici.
In tal caso, il contegno aggressivo è ex se sufficiente a fondare l'addebitabilità della separazione, senza che si renda necessaria l'ulteriore indagine in merito all'incidenza causale di tale comportamento rispetto alla frattura del rapporto di coniugio (si vedano Cass. 3925/2019 e Cass. n. 11981/2013).
Tale principio, affermato costantemente dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, non costituisce invero una deroga al normale procedimento di accertamento dell'addebitabilità della separazione, ma piuttosto si fonda sul postulato, difficilmente controvertibile, per cui pagina 4 di 8 l'atto di violenza è in re ipsa fatto idoneo a determinare o aggravare l'intollerabilità della convivenza, sicché esso consente in definitiva di ritenere provato il nesso causale tra la violazione del dovere coniugale di assistenza e solidarietà tra i coniugi (cfr. Tribunale di Milano, sez. IX,11 luglio 2013).
14. Ciò posto in linea teorica, venendo al caso di specie, la resistente, costituendosi, ha chiesto dichiararsi l'addebito della separazione al marito, allegando di aver subito nel corso del matrimonio condotte violente e maltrattanti da parte del coniuge, allegando come nei suoi confronti fosse pendente il procedimento penale n. 2361/2019 R.G.N.R. - 6/2022 R.G. GIP, avanti il Tribunale di OV, che lo vedeva imputato per maltrattamenti e lesioni, con persone offese la moglie e il figlio allora minorenne. Per_1
La resistente ha altresì allegato che, proprio a causa di tali atteggiamenti violenti, è stata costretta ad abbandonare la casa familiare.
15. La parte ha inoltre prodotto, quale prova delle proprie allegazioni, la richiesta di rinvio a giudizio del ricorrente del 16.09.2021; copia della denuncia-querela sporta il 17.06.2019 e copia di un referto del Pronto Soccorso di OV del 15.06.2019, da cui emerge che la resistente riferiva di essere stata aggredita dal marito, che la colpiva con una scarpa anti infortunistica alla mano sinistra, mostrando “mano sinistra edematosa, impotenza funzionale 5° dito”, con diagnosi di “frattura alla base del 5° metacarpo mano sx” e prognosi di 28 giorni (doc. 2 fascicolo attoreo).
16. Sebbene il ricorrente, all'udienza del 31.10.2023, abbia negato le accuse, riferendo di non sapere come la moglie si sia fatta male e allegando come la stessa fosse spesso ubriaca, è pacifico (cfr. verbale udienza 16.04.2025) che il ricorrente sia stato condannato in primo grado, con sentenza n. 1252/2024 del 9.01.2025, depositata il 17.01.2025 (cfr. doc. allegata alle note del 15.0.2025 di parte ricorrente), per il reato di lesioni personali nei confronti della moglie, pur essendo stato assolto per il più grave reato di maltrattamenti, non essendo noti gli ulteriori esiti del processo penale, a seguito della proposizione dell'appello riferita dal ricorrente.
17. Le allegazioni attoree circa le violenze subite dal marito nel corso della convivenza, inoltre, appaiono sufficientemente suffragate dalle evidenze istruttorie emerse nel corso del giudizio.
18. In primo luogo, la teste vicina di casa delle parti al tempo della Tes_1 convivenza matrimoniale, ha confermato di aver assistito personalmente ai comportamenti violenti, maltrattanti e vessatori posti in essere dal ricorrente verso la moglie, dichiarando:
“L'ho visto più di una volta, non ricordo con precisione, ma li sentivo litigare molto intensamente e vedevo proprio gesti, insomma, che lui alzava le mani. Questo succedeva davanti a me, ma anche davanti a tutti. E' successo spesso di vedere che le dava calci nel sedere e una volta ricordo che l'ha presa in braccio e l'ha fatta cadere a testa in giù. Ho visto parecchi episodi violenti. Queste cose avvenivano nelle zone comuni, anche per le scale. A volte noi condomini durante le liti, essendo presente anche il figlio, intervenivamo proprio in casa loro, perché sentivamo le urla. Loro litigavano, erano entrambi ubriachi molto spesso, la situazione era molto particolare. Capitava spesso di vederli in scene così. Queste cose avvenivano di sera e di giorno, a volte trovavo lei dormire sulle scale o che si faceva la pipì addosso sulle scale. Scene particolari ecco” (cfr. verbale udienza 16.04.2025) e pagina 5 di 8 confermando altresì di aver visto, più volte, il marito attingere la moglie al corpo e al volto con schiaffi, pugni e calci.
La teste ha inoltre confermato di aver sentito in più occasioni, dal 2017 al 2019, il marito offendere la moglie, con epiteti come “puttana”, “troia”, “vacca”, precisando: “Queste offese gliele rivolgeva anche in strada, davanti a tutti. Io sentivo anche quando urlavano in casa comunque, magari non capivo tutto ma sentivo le urla. Avveniva spesso che lui dicesse queste cose, quando bevevano. Non ricordo cosa dicesse lei, ma comunque si insultavano entrambi. E' passato del tempo e non ricordo tutto, ma voglio precisare che entrambi si offendevano e bevevano, secondo me nessuno dei due era lucido e sbagliavano entrambi” (cfr. verbale udienza cit.)
19. Sebbene la teste abbia precisato che la resistente reagisse a tali vessazioni, aggredendo a propria volta il marito e insultandolo, la condotta della vittima che reagisca ai maltrattamenti subiti non può certo considerarsi esimente della responsabilità del ricorrente nel porre in essere atteggiamenti aggressivi, sproporzionati e idonei a ledere l'integrità psico-fisica della moglie.
Neppure appare rilevante la circostanza che l'odierna resistente fosse, come confermato dalla teste, spesso ubriaca e poco lucida, circostanza che non giustificherebbe in alcun modo gli insulti e le aggressioni riferite dalla teste.
20. A ciò si aggiunga che anche il Maresciallo sentito anch'egli in qualità Testimone_2 di teste nel corso del procedimento penale (cfr. verbale dell'udienza del 4.03.2024, prodotto in allegato alle note del 15.05.2025 di parte resistente) ha riferito circa l'esistenza di due annotazioni delle Forze dell'Ordine intervenute presso la casa coniugale risalenti all'estate del 2019, per maltrattamenti subiti dalla resistente da parte del figlio e come siano stati reperiti altresì due referti medici risalenti al 2018 per lesioni che la resistente aveva prima attribuito a cadute accidentali e poi, a s.i.t., aveva confermato essere state causate dal marito.
21. Tali riscontri, che suffragano le allegazioni della resistente, che appaiono sempre coerenti e puntuali nel corso tanto del giudizio civile, quanto di quello penale, rendono invece poco credibile la testimonianza fornita dal figlio delle parti, nel corso del Persona_1 giudizio penale, sentito in qualità di teste (cfr. verbale dell'udienza del 24.06.2024, prodotto in allegato alle note del 15.05.2025 di parte resistente), il quale ha dichiarato di non aver mai assistito a gesti violenti del padre verso la madre e come fosse esclusivamente la madre, dedita all'alcool, ad avere reazioni aggressive nei confronti del padre, il quale si limitava a restare immobile o a tenerla ferma per evitare che avesse agiti violenti.
22. Concludendo, il Collegio ritiene sufficientemente provate le allegazioni attoree circa le condotte vessatorie e violente, verbalmente e fisicamente, poste in essere dal marito ei confronti della moglie, quali causa principale della fine della relazione coniugale, potendosi con ciò accogliere la domanda di addebito della separazione formulata dalla resistente.
23. Sul mantenimento del figlio Per_1
24. Quanto alla domanda attorea di disporre un contributo al mantenimento, ordinario e straordinario, da parte della madre nei confronti del figlio ormai maggiorenne, la Per_1 stessa appare infondata e va respinta. pagina 6 di 8 25. Non si ritiene sussistente, a oggi, il presupposto della legittimazione ad agire del ricorrente in merito alla predetta domanda, stante l'ormai risalente e definitiva cessazione della convivenza tra padre e figlio.
26. Lo stesso infatti, sentito in qualità di teste nel corso del procedimento penale Per_1 citato (cfr. verbale dell'udienza del 24.06.2024, prodotto in allegato alle note del 15.05.2025 di parte resistente) ha dichiarato di essere residente, al tempo della sua audizione, ossia nel giugno 2024, a Ledo e di non vivere più col padre;
ha dichiarato altresì di essersi trasferito, dal 2019 in poi, prima dalla sorella a e poi, per un anno e mezzo, fino ai 18 anni, in Pt_2 comunità a Borgo Chiesa Nuova;
ha infine allegato di essersi trasferito, al compimento dei 18 anni, a vivere col padre per circa un anno, un anno e mezzo, dunque, indicativamente, fino alla fine del 2023 o ai primi mesi del 2024.
Il ricorrente, d'altronde, già nell'ottobre 2023 (cfr. verbale udienza del 31.10.2023), riferiva come il figlio si fosse trasferito, per lavorare durante la stagione invernale, a Bressanone, con un contratto di lavoro di quattro mesi.
27. A fronte di tali dichiarazioni, è dunque presumibile che la convivenza tra padre e figlio si sia interrotta proprio a decorrere dal mese di ottobre 2023, dovendosi dunque ritenere venuto meno il diritto del ricorrente di percepire, da allora, il mantenimento ordinario e straordinario per il figlio maggiorenne, con conseguente revoca dell'ordinanza presidenziale che lo prevedeva, a far data dal 1.10.2023.
28. Sulle spese di lite
29. Considerata, da un lato, la natura necessaria del giudizio, e dall'altro, considerato l'accoglimento della domanda di addebito della separazione al marito formulata dalla resistente e il rigetto della domanda attorea di prevedere un contributo al mantenimento del figlio a carico della madre, il Collegio ritiene sussistano i presupposti per Per_1 compensare le spese di lite al 50% e condannare il ricorrente a rifondere alla resistente il restante 50% delle spese.
30. Esse sono dunque liquidate come in dispositivo in applicazione dei valori previsti dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, in vigore dal 23 ottobre 2022, tenuto conto del valore indeterminato della controversia e della scarsa complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, applicandosi dunque i valori medi previsti dal citato DM 147/2022 per le fasi di studio, introduttiva e istruttoria e i valori minimi per la fase decisionale, posto che le parti non hanno depositato comparse conclusionali o repliche.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 CP_1 atto di matrimonio trascritto nei Registri degli atti di Matrimonio del Comune di
[...] OV (MN) al n. 79, parte 1, anno 2002);
2) dichiara l'addebito della separazione al marito, Parte_1
pagina 7 di 8 3) rigetta la domanda del ricorrente di porre a carico della resistente Parte_1 n contributo ordinario e straordinario per il mantenimento del figlio Controparte_1 maggiorenne con revoca dell'ordinanza presidenziale emessa il Persona_1 22.06.2023 a far data dal 1.10.2023;
4) compensa le spese di lite tra le parti al 50% e condanna parte ricorrente Parte_1 a rifondere alla resistente l restante 50% delle spese, liquidate in Controparte_1 Euro 3.082,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA;
5) manda al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile del Comune di OV (MN) per gli adempimenti di rispettiva competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di OV, in data 13/11/2025
La Giudice Relatrice Il Presidente
AB AR RG RT
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