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Sentenza 26 febbraio 2024
Sentenza 26 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 26/02/2024, n. 1226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1226 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 5387/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori Magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott. Serafina Aceto Giudice Rel. Est.
dott. Isabella Messina Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5387/2023 promossa da:
elettivamente domiciliata in Torino via San Quintino n. 41 presso lo Studio Parte_1 dell'avv. Alice Pasquero, che la rappresenta e la difende in virtù di procura in atti
ATTORE
contro elettivamente domiciliato in Canosa di Puglia alla via Montescupolo n. 76 Controparte_1 presso lo studio dell'avv. Michela del Vento, che lo rappresenta e la difende in virtù di procura in atti
CONVENUTO
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte convenuta
Dichiarare la separazione personale delle parti, ordinando all'ufficiale di stato civile le trascrizioni previste ex lege
Per_ Affidare i figli minori e alla madre nelle forme dell'affidamento esclusivo Per_1 Per_3 rafforzato ai sensi del'art.l 337 quater cc. con collocazione presso la medesima
Disporre a carico del padre un contributo al mantenimento dei figli pari ad euro 450,00 (150 per Org_ figlio) mensili, da aggiornarsi annualmente secondo indice che lo stesso corrisponderà a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, scolastiche,
pagina 1 di 4 mediche e sportive come da protocollo in Usi presso il Tribunale di Torino che le parti dichiarano di conoscere;
L'assegno unico universale verrà percepito in maniera integrale dalla madre
Il padre potrà vedere i figli previo consenso della madre, nelle modalità che questa riterrà più congrue
e idonee, sempre tenendo conto dei loro impegni quotidiani scolastici ed extrascolastici, con un preavviso di 15 giorni;
i genitori si impegnano a collaborare tra di loro nel superiore interesse dei minori.
Per il Pubblico Ministero
Visto, nulla si oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Marocco in Parte_1 Controparte_1 data 07/08/2008. L'atto di matrimonio veniva debitamente tradotto e legalizzato.
Per_ Dal matrimonio sono nati tre figli: nato il [...], nata il [...] e nata il Per_1 Per_3
22/07/2020.
Con ricorso depositato in data 23/02/2023 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi predetti. Domandava in particolare l'affidamento esclusivo rafforzato a sé dei tre figli, incontri in luogo neutro con il padre previo intervento dei Servizi
Sociali e di e quale contributo al mantenimento per i minori a carico del padre euro 450. Org_2
Si costituiva ritualmente il sig. che eccepiva preliminarmente Controparte_1
l'incompetenza territoriale del Tribunale adito. Chiedeva poi l'affidamento condiviso dei minori e aderiva alla domanda come formulata da parte ricorrente per il loro mantenimento.
Avanti al Presidente del Tribunale si costituivano e comparivano entrambe le parti.
Il Presidente, esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo, con ordinanza in data 27.07.2023, disponeva l'affidamento condiviso dei minori con madre prevalente, incontri in luogo neutro con il padre, euro 450 di mantenimento a carico del sig. oltre al 50% delle spese extra, prevedeva la CP_1 presa in carico del nucleo da parte dei servizi sociali e di NPI/Psicologia. Infine, disponeva il passaggio alla fase istruttoria.
Avanti al Giudice Istruttore nominato entrambe le parti si costituivano e all'udienza del 21.11.2023, il
G.I. formulava proposta transattiva.
Le parti all'udienza del 12.12.2023 dichiaravo di aderire alla proposta transattiva e depositavano conclusioni congiunte come in epigrafe. La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1
c.c. È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
pagina 2 di 4 Con riferimento alle ulteriori questioni, il Collegio ritiene che l'accordo formulato dalle parti possa essere accolto in punto affidamento e mantenimento dei minori non ostandovi ragioni di diritto e di fatto, alla luce degli atti processuali e della documentazione in atti, comprese le restituzioni dei servizi coinvolti.
In punto regime di visita padre-figli, il Collegio ritiene di disporre inizialmente come da proposta transattiva del giudice del 21.11.2023 anche tenuto conto dell'attuale relazione e della distanza (il sig.
i trova in Puglia ma ha manifestato la volontà di tornare a Torino); in un'ottica prospettica CP_1 gli incontri verranno liberalizzati previa valutazione dei Servizi coinvolti.
Vista la situazione in divenire, si stima necessario che prosegua il monitoraggio ed il sostegno da parte dei servizi che hanno in carico il nucleo.
Spese di lite compensate in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
PRONUNZIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
[...]
Per_ AFFIDA i figli minori e alla madre nelle forme dell'affidamento esclusivo Per_1 Per_3 rafforzato ai sensi del'art. 337 quater cc. con collocazione presso la medesima;
DISPONE che le visite padre-figli avvengano nelle modalità indicate dai Servizi, tenuto conto dell'attuale relazione e della distanza, autorizzando i Servizi alla liberalizzazione degli incontri quando stimato nell'interesse dei minori secondo modalità che saranno concordate con la madre almeno 15 giorni prima;
DA' ATTO che i genitori si impegnano a collaborare tra di loro nel superiore interesse dei minori;
DISPONE a carico del padre un contributo al mantenimento dei figli pari ad euro 450,00 (150 per figlio) mensili, da aggiornarsi annualmente secondo indice Istat, che lo stesso corrisponderà a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, scolastiche, mediche e sportive come da protocollo in Usi presso il Tribunale di Torino che le parti dichiarano di conoscere;
DA' ATTO che le parti concordano a che l'assegno unico universale venga percepito in maniera integrale dalla madre;
DISPONE la prosecuzione degli interventi di monitoraggio e sostegno della situazione familiare da parte dei Servizi che già hanno in carico il nucleo fino a quando stimato necessario.
Spese processuali compensate.
pagina 3 di 4 Così deciso in Torino, il 09.02.2024
Il Giudice estensore
Serafina Aceto
Il Presidente
Alberto Tetamo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori Magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott. Serafina Aceto Giudice Rel. Est.
dott. Isabella Messina Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5387/2023 promossa da:
elettivamente domiciliata in Torino via San Quintino n. 41 presso lo Studio Parte_1 dell'avv. Alice Pasquero, che la rappresenta e la difende in virtù di procura in atti
ATTORE
contro elettivamente domiciliato in Canosa di Puglia alla via Montescupolo n. 76 Controparte_1 presso lo studio dell'avv. Michela del Vento, che lo rappresenta e la difende in virtù di procura in atti
CONVENUTO
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte convenuta
Dichiarare la separazione personale delle parti, ordinando all'ufficiale di stato civile le trascrizioni previste ex lege
Per_ Affidare i figli minori e alla madre nelle forme dell'affidamento esclusivo Per_1 Per_3 rafforzato ai sensi del'art.l 337 quater cc. con collocazione presso la medesima
Disporre a carico del padre un contributo al mantenimento dei figli pari ad euro 450,00 (150 per Org_ figlio) mensili, da aggiornarsi annualmente secondo indice che lo stesso corrisponderà a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, scolastiche,
pagina 1 di 4 mediche e sportive come da protocollo in Usi presso il Tribunale di Torino che le parti dichiarano di conoscere;
L'assegno unico universale verrà percepito in maniera integrale dalla madre
Il padre potrà vedere i figli previo consenso della madre, nelle modalità che questa riterrà più congrue
e idonee, sempre tenendo conto dei loro impegni quotidiani scolastici ed extrascolastici, con un preavviso di 15 giorni;
i genitori si impegnano a collaborare tra di loro nel superiore interesse dei minori.
Per il Pubblico Ministero
Visto, nulla si oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Marocco in Parte_1 Controparte_1 data 07/08/2008. L'atto di matrimonio veniva debitamente tradotto e legalizzato.
Per_ Dal matrimonio sono nati tre figli: nato il [...], nata il [...] e nata il Per_1 Per_3
22/07/2020.
Con ricorso depositato in data 23/02/2023 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi predetti. Domandava in particolare l'affidamento esclusivo rafforzato a sé dei tre figli, incontri in luogo neutro con il padre previo intervento dei Servizi
Sociali e di e quale contributo al mantenimento per i minori a carico del padre euro 450. Org_2
Si costituiva ritualmente il sig. che eccepiva preliminarmente Controparte_1
l'incompetenza territoriale del Tribunale adito. Chiedeva poi l'affidamento condiviso dei minori e aderiva alla domanda come formulata da parte ricorrente per il loro mantenimento.
Avanti al Presidente del Tribunale si costituivano e comparivano entrambe le parti.
Il Presidente, esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo, con ordinanza in data 27.07.2023, disponeva l'affidamento condiviso dei minori con madre prevalente, incontri in luogo neutro con il padre, euro 450 di mantenimento a carico del sig. oltre al 50% delle spese extra, prevedeva la CP_1 presa in carico del nucleo da parte dei servizi sociali e di NPI/Psicologia. Infine, disponeva il passaggio alla fase istruttoria.
Avanti al Giudice Istruttore nominato entrambe le parti si costituivano e all'udienza del 21.11.2023, il
G.I. formulava proposta transattiva.
Le parti all'udienza del 12.12.2023 dichiaravo di aderire alla proposta transattiva e depositavano conclusioni congiunte come in epigrafe. La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1
c.c. È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
pagina 2 di 4 Con riferimento alle ulteriori questioni, il Collegio ritiene che l'accordo formulato dalle parti possa essere accolto in punto affidamento e mantenimento dei minori non ostandovi ragioni di diritto e di fatto, alla luce degli atti processuali e della documentazione in atti, comprese le restituzioni dei servizi coinvolti.
In punto regime di visita padre-figli, il Collegio ritiene di disporre inizialmente come da proposta transattiva del giudice del 21.11.2023 anche tenuto conto dell'attuale relazione e della distanza (il sig.
i trova in Puglia ma ha manifestato la volontà di tornare a Torino); in un'ottica prospettica CP_1 gli incontri verranno liberalizzati previa valutazione dei Servizi coinvolti.
Vista la situazione in divenire, si stima necessario che prosegua il monitoraggio ed il sostegno da parte dei servizi che hanno in carico il nucleo.
Spese di lite compensate in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
PRONUNZIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
[...]
Per_ AFFIDA i figli minori e alla madre nelle forme dell'affidamento esclusivo Per_1 Per_3 rafforzato ai sensi del'art. 337 quater cc. con collocazione presso la medesima;
DISPONE che le visite padre-figli avvengano nelle modalità indicate dai Servizi, tenuto conto dell'attuale relazione e della distanza, autorizzando i Servizi alla liberalizzazione degli incontri quando stimato nell'interesse dei minori secondo modalità che saranno concordate con la madre almeno 15 giorni prima;
DA' ATTO che i genitori si impegnano a collaborare tra di loro nel superiore interesse dei minori;
DISPONE a carico del padre un contributo al mantenimento dei figli pari ad euro 450,00 (150 per figlio) mensili, da aggiornarsi annualmente secondo indice Istat, che lo stesso corrisponderà a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, scolastiche, mediche e sportive come da protocollo in Usi presso il Tribunale di Torino che le parti dichiarano di conoscere;
DA' ATTO che le parti concordano a che l'assegno unico universale venga percepito in maniera integrale dalla madre;
DISPONE la prosecuzione degli interventi di monitoraggio e sostegno della situazione familiare da parte dei Servizi che già hanno in carico il nucleo fino a quando stimato necessario.
Spese processuali compensate.
pagina 3 di 4 Così deciso in Torino, il 09.02.2024
Il Giudice estensore
Serafina Aceto
Il Presidente
Alberto Tetamo
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