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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 18/12/2025, n. 4664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4664 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 7930/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico designato, dott. Luca Sforza, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7930/2024 R.G., avente ad oggetto: Opposizione all'ordinanza- ingiunzione ex artt. 22 e ss., L. n. 689/1981 (escluse sanzioni per emissione di assegni a vuoto),
vertente tra
in persona del presidente e legale Parte_1 rappresentante pro tempore, Avv. Pierluigi Vulcano, elettivamente domiciliato in al Corso Vittorio Pt_1
Emanuele II n. 60, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Russi, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso in opposizione ad ordinanza ingiunzione depositato telematicamente il 20.07.2024,
- RICORRENTE-opponente- contro
in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliata in alla Via Amendola n. 189/B, rappresentata e difesa, ai sensi dell'art. 6 Pt_1 comma 9 d.lgs. 1° settembre 2011 n. 150, dal funzionario delegato, dirigente Comandante del Servizio di
Polizia Metropolitana, Avv. Maria Centrone, giusto Decreto sindacale n. 134 del 25.07.2025 allegato alla comparsa di costituzione e risposta depositata in telematicamente in data 27.10.2025,
- RESISTENTE-opposta -
- CONCLUSIONI DELLE PARTI -
All'esito delle note scritte depositate telematicamente dalle parti per l'udienza di discussione orale del
18.12.2025 celebrata mediante trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., come da precedente provvedimento, ritualmente comunicato, le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, e la causa è stata decisa con il deposito telematico in cancelleria della sentenza ex artt. 2 e 6 del d.lgs. n. 150/2011
e 429 c.p.c.
- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE -
Con ricorso depositato telematicamente il 20.07.2024, ed iscritto a ruolo a cura della Cancelleria il
30.07.2024, il ha proposto opposizione Parte_1 dinanzi al Tribunale di Bari ex art. 22 L. 689/81 avverso l'ordinanza ingiunzione n. 137/2024 emessa dalla
(ex Provincia di Bari)-Sezione Contenzioso Ambientale, in data 20.06.2024, e Controparte_1
1 Dott. Luca Sforza
n. 7930/2024 R.G. notificata in pari data, con la quale è stato ingiunto il pagamento della somma complessiva di €. 3.000,00 a titolo di sanzione amministrativa, oltre spese di notifica, per la violazione degli artt. 124 e 113, co. 1, lett. b)
d.lgs. n. 152/2006, “per non aver (esso ) provveduto a presentare nei termini di legge presso il SUAP Parte_1
l'istanza di autorizzazione di AUA allo scarico delle acque meteoriche, in violazione dell'art. 124 e 113 c. 1 lett. b) D. Lgs 152/06 e ss. mm. ii.”, deducendo che: 1) a seguito di sopralluogo effettuato in data 29.06.2019 presso la sede legale ed operativa del per l' gli agenti della Parte_1 Parte_1
Polizia Metropolitana di accertavano che quest'ultimo, nonostante i diversi solleciti ricevuti dal Servizio Pt_1
Controparte_2
non aveva provveduto a presentare, nei termini di legge, presso
[...] il SUAP territorialmente competente, istanza di autorizzazione unica ambientale (AUA) allo scarico delle acque meteoriche, e, per l'effetto, con verbale dalla Polizia Metropolitana della n. Controparte_1
4141/2019 del 3.07.2019, notificato in data 12.07.2019, contestavano la violazione degli artt. 124 e 113 comma
1°, lett. b) del d.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., e del Regolamento della Regione Puglia del 9.12.2013 n. 26; 2) che, con nota n. 5452 del 25.07.2019, nel ribadire le ragioni della disapplicazione delle disposizioni in materia di AUA, già rese note nella precedente comunicazione del 2.07.2019, riteneva di aver operato nel rispetto dei termini previsti dalla differente e conferente disciplina di cui agli artt. 4 e 15 del Regolamento Regionale n.
26/2013; 3) a seguito della convocazione in data 16.04.2024 per audizione personale ex art. 18, l. n. 689/81, formulata con nota n. 0024112 del 19.03.2024 e pervenuta il 26.03.2024, il comunicava l'esito Parte_1 favorevole della questione, avendo la provveduto ad autorizzare, con determina Controparte_1 dirigenziale n. 4658 del 28.08.2019, lo scarico delle acque meteoriche come trattate dal stesso e per Parte_1 esso dalla sua società operativa controllata al 100%, cui il stesso aveva, a partire dal CP_3 Parte_1
6.06.2017, trasferito la gestione degli impianti di trattamento delle acque meteoriche;
4) nonostante le controdeduzioni fornite dal opponente nonché, da ultimo, la determina dirigenziale di Parte_1 autorizzazione rilasciata dalla quest'ultima emetteva, in data 20.06.2024, Controparte_1 ordinanza ingiunzione, ritenendo che “le argomentazioni difensive esposte, ai sensi dell'art. 18 L. 689/81e ss. CP_ mm. ii. […] non possono essere accolte in quanto il rinnovo dell'autorizzazione precedente, Dirigenziale
n. 9833 del 19.12.2013 era stato richiesto solo in data 04.12.2017, qualche giorno prima della scadenza con nota prot. 7739 del 04.l2.2017 […] le argomentazioni in merito alle modalità di rinnovo dell'autorizzazione
n. 9833 del 19.12.2013 comunque non giustificano la condotta posta in essere, stante la tardività della presentazione della richiesta di rinnovo”, e, inoltre, tenuto conto delle “argomentazioni in merito all'art. 15 CP_ del Regolamento regionale n. 26/2013 e preso atto che sia la Dirigenziale n. 9833 del 19.12.2013 che quella n. 4658 del 28.08.2019 prevedono espressamente la durata di quattro anni”.
In particolare, avverso la suddetta ordinanza ingiunzione, parte opponente ha, in questa sede, denunciato:
1) “l'inesistenza dell'obbligo dell'esponente di richiedere l'Autorizzazione Unica Ambientale ai Parte_1 sensi del D.P.R. n. 59/2013, fondata sulle disposizioni di legge sopra richiamate e sulla sopra citata Circolare di chiarimenti interpretativi prot. 0049801/GAB del 07.11.2013 del Ministero dell'Ambiente”, oltre alla
“circostanza che l'inesistenza dell'obbligo in questione sia stata riconosciuta dalla stessa Controparte_5
[..
[...]
n. 7930/2024 R.G. di Bari con la sua determina dirigenziale 4658 del 28.08.2019 con la quale, rettificando la propria precedente posizione, ha rinnovato alla le autorizzazioni del allo scarico senza richiedere CP_3 Parte_1
l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. n. 59/2013”; 2) la “nullità [n.d.R. dell'ordinanza ingiunzione] poiché sanziona un fatto illecito diverso e nuovo rispetto a quello oggetto di contestazione col verbale 4141/2019 e come tale è afflitta dalla violazione del principio della corrispondenza fra contestazione
e condanna, con consequenziale lesione del diritto di difesa del Consorzio ingiunto”; 3) l'infondatezza dell'addebito della secondo cui l'opponente avrebbe presentato tardivamente la richiesta Controparte_1 di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche, e ciò in ragione del fatto che il Parte_1
e la sua società operativa “soggiacciono alla sola disciplina di cui agli artt. 4 e 15 del Regolamento CP_3
Regionale n. 25/2013”, considerato, peraltro, che in forza di tali disposizioni “tale richiesta di rinnovo non andava nemmeno presentata dal , se non per la comunicazione dell'avvenuto trasferimento da parte Parte_1 sua alla della gestione degli impianti”, ed, infine, 4) l'ingiustizia, illegittimità e nullità per “la CP_3 misura della sanzione con essa irrogata”, in quanto “risulta immotivata e inintelligibile”, con vittoria delle spese del giudizio (cfr. pp. 16 – 20 ricorso in opposizione).
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente il 27.10.2025 si è costituita la
[...]
a mezzo del proprio Funzionario delegato, resistendo al ricorso e chiedendone Controparte_1 il rigetto, perché infondato in fatto ed in diritto, e la conferma dell'ordinanza ingiunzione n. 137 del 12.06.2024 disposta dal Servizio di Polizia Metropolitana, con vittoria delle spese di lite.
La causa è stata istruita esclusivamente a mezzo di produzione documentale, ed è stata successivamente introita in decisione da questo Giudice all'udienza di discussione orale del 18.12.2025, celebrata mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., come da precedente provvedimento, ritualmente comunicato, non essendo stata chiesta la trattazione nelle forme ordinarie in aula di Tribunale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note scritte depositate telematicamente ai sensi degli artt. 2 e 6 del d.lgs. n. 150/2011
e 429 c.p.c.
Preliminarmente, mette conto evidenziare che l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa introduce un ordinario giudizio di cognizione sul fondamento della pretesa dell'autorità amministrativa, e spettando all'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione di dimostrare gli elementi costitutivi della pretesa avanzata nei confronti dell'intimato, la prima può anche avvalersi di presunzioni, che trasferiscono a carico di quest'ultimo l'onere della prova contraria, purché i fatti sui quali essa si fonda siano tali da far apparire l'esistenza del fatto ignoto come una conseguenza del fatto noto, alla stregua di canoni di ragionevole probabilità, dovendosi ravvisare una connessione fra i fatti accertati e quelli ignoti, secondo regole di esperienza che convincano di ciò, sia pure con qualche margine di opinabilità, restando il relativo giudizio insindacabile in sede di legittimità se convenientemente motivato alla stregua di detto criterio (cfr. Cass. civ., n. 11698/04). Grava, dunque, sull'Amministrazione l'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa.
In altri termini, nel giudizio ordinario le vesti sostanziali di attore e convenuto sono assunte, anche ai fini dell'onere della prova, rispettivamente dall'Amministrazione Pubblica e dal soggetto sanzionato, con l'effetto
3 Dott. Luca Sforza
n. 7930/2024 R.G. che grava sulla prima l'onere di dimostrare compiutamente l'esistenza dei fatti costitutivi dell'illecito amministrativo e, quindi, la responsabilità dell'opponente, mentre spetta a quest'ultimo l'onere di provare gli eventuali fatti impeditivi o estintivi (cfr. Trib. Modena, sentenza n. 347 del 05.03.2013; Cass. civ., n.
3837/2001; Cass. civ., n. 20930/2009).
Ne consegue che, ove l'amministrazione non adempia l'onere di dimostrare compiutamente l'esistenza di fatti costitutivi dell'illecito, secondo il disposto del citato art. 23, co. 12, l'opposizione deve essere accolta (cfr.
Cass. civ., n. 5095/99).
Ciò posto, l'opposizione è fondata e va accolta entro i limiti e per le ragioni di seguito indicate.
Sempre in limine limitis, è opportuno ribadire che l'ordinanza di ingiunzione è stata emessa per la violazione dell'art. 124, co. 1 e dell'art. 113, co.1, lett. b) del d.lgs. n. 152/2006 fattispecie sanzionata dall'art. 133, comma
9, del medesimo decreto, nello specifico per il mancato rinnovo nei termini di legge dell'autorizzazione allo scarico relativo alla vasca finale dell'impianto di scarico delle acque meteoriche rinvenienti dalla fogna bianca consortile nell'agglomerato industriale di Bari-Modugno.
Orbene, parte opponente pone alla base delle sue difese come primi due motivi di opposizione, che si ritiene opportuno esaminare congiuntamente, l'inesistenza dell'obbligo di richiedere l'AUA ai sensi del D.P.R. n.
59/2013 in quanto soggetto (il ) escluso dal relativo ambito di applicazione e, al contempo, l'erronea Parte_1 applicazione dei termini prescritti dall'art. 124, co.8, T.U. ambiente, oltre che la violazione del principio di corrispondenza tra contestazione e condanna, avendo l'ente opposto provveduto a sanzionare un fatto illecito diverso e nuovo rispetto a quello oggetto di contestazione con il verbale n. 4141/2019.
Ritenuto pregiudiziale l'esame di quest'ultimo motivo di opposizione, è necessario esaminare il tenore delle contestazioni mosse all'interno del verbale di accertamento e contestazione sulla base del quale è stata successivamente emessa l'ordinanza ingiunzione oggetto di odierna impugnazione.
Ed invero, l'ordinanza ingiunzione opposta è stata assunta sulla scorta del verbale di accertamento e contestazione n. 4141/2019 elevato dagli agenti della Polizia Metropolitana della in data CP_1
3.07.2019 con il quale, a seguito di controllo e “a seguito di sopralluogo effettuato in data 29/06/2019 presso la sede legale ed operativa del di si accertava che lo stesso, Parte_1 Pt_1 nonostante i diversi solleciti ricevuti dal Servizio Tutela
[...]
, della non aveva Controparte_2 Controparte_1 provveduto a presentare, nei termini di legge, presso il SUAP territorialmente competente, istanza di autorizzazione di AUA (e cioè “Autorizzazione Unica Ambientale” – n.d.r.) allo scarico delle acque meteoriche. Pertanto, alla data, le acque meteoriche rinvenienti della fogna bianca consortile dell'agglomerato industriale di Bari-Modugno, vengono scaricate negli strati superficiali del sottosuolo per mezzo di tre pozzi anidri in assenza di autorizzazione. Si precisa che al momento del sopralluogo lo scarico era in atto”, e, per l'effetto, veniva contestata la “violazione degli artt. art. 124 e art. art. 113, co. 1 lett. b) del
d.lgs. n. 152/2006 e del Regolamento Regione Puglia del 09 dicembre 2003 n. 26 “Disciplina delle acque meteoriche di prima pioggia” sprovvisto di autorizzazione/comunicazione allo scarico delle acque meteoriche di dilavamento” (cfr. doc. 3, fasc. parte opposta).
4 Dott. Luca Sforza
n. 7930/2024 R.G. A fronte dei suddetti riscontri eseguiti nel corso della predetta ispezione, gli agenti verbalizzanti contestavano al la violazione degli artt. 124 e 113, co. 1 lett. b) del d.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., Parte_1 recante Testo unico in materia ambientale, con la conseguente applicazione della sanzione prevista dall'art. 133, co. 9 del medesimo d.lgs. n. 152/2006, “per non aver provveduto a presentare, nei termini di legge, presso il SUAP l'istanza di autorizzazione AUA allo scarico di acque meteoriche” (cfr. doc. 12).
Orbene, come correttamente rilevato dalla difesa di parte opposta, già il raffronto letterale dei richiamati atti mette in evidenza come la contestazione sollevata nei confronti del opponente ha ad oggetto la Parte_1 mancanza di autorizzazione, al momento dell'ispezione eseguita dagli agenti della Polizia Metropolitana in data 29.06.2019, in ragione della tardiva richiesta di rinnovo presentata dal predetto . Parte_1
Circoscritto in questi termini il fatto oggetto dell'illecito amministrativo addebitato a parte opponente, deve, in ogni caso, rilevarsi che secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità consolidata, “In tema di sanzioni amministrative, il mutamento dei termini della contestazione rispetto all'originario verbale di accertamento della violazione non è causa di illegittimità del provvedimento sanzionatorio qualora riguardi soltanto la qualificazione giuridica del fatto oggetto dell'accertamento, sulla cui base l'ente irrogatore abbia ritenuto di passare dalla contestazione di un illecito a quella di un altro, purché, a fondamento del rettificato addebito, non sia stato posto alcun fatto nuovo, atteso che, in tale evenienza, va esclusa la violazione del diritto di difesa, mantenendo il trasgressore la possibilità di contestare l'addebito in relazione all'unico fatto materiale accertato nel rispetto delle garanzie del contraddittorio” (cfr. Cass. civ., 10.03.2016, n. 4725; conf.
Cass. civ., Sez. L, 7.09.2021, n. 24082; Cass. civ., 20.03.2007, n. 6638).
Inoltre, la giurisprudenza della Suprema Corte, ancorché formatasi in tema di sanzioni amministrative derivanti da violazioni del codice della strada, ha avuto modo di ribadire che “In tema di violazioni amministrative, la mancata indicazione, nel verbale di accertamento della violazione notificato al trasgressore, della sanzione edittale da corrispondere non è di per sé causa di nullità della contestazione, non esistendo una previsione che ne impone la comunicazione al trasgressore, e non risultandone menomato il diritto di difesa di questi, a condizione che nel verbale siano correttamente indicati non tanto il precetto violato quanto, soprattutto, la condotta materiale che ne integra la violazione, potendo gli elementi mancanti essere conosciuti dal trasgressore facendo uso della ordinaria diligenza” (cfr. ex multis, Cass. civ., n. 19906/2009; in senso conforme, Cass. civ., n. 1412/2007; Cass. civ., n. 23860/2011) e, ancora, che “in tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, non comporta nullità l'avere riportato nel verbale di contestazione un testo di legge diverso da quello violato, ove l'interessato sia stato posto in condizione di conoscere adeguatamente il fatto ascrittogli e dunque di esercitare il diritto di difesa” (cfr. Cass. civ., n.
2201/2008; Cass. civ., n. 7123/2006).
La giurisprudenza di legittimità circoscrive, pertanto, le ipotesi di nullità della contestazione ai soli casi in cui venga addebitato un fatto nuovo e diverso rispetto a quello oggetto di accertamento, onde evitare che la novità dell'addebito possa pregiudicare il diritto di difesa, riconosciuto dall'art. 18, l. 689/1981.
Ne consegue che, ai fini della adeguata conoscenza dell'illecito amministrativo contestato, ciò che rileva non è tanto l'esatta indicazione della norma che si assume violata, essendo a tal fine sufficiente anche il mero
5 Dott. Luca Sforza
n. 7930/2024 R.G. richiamo alla disciplina normativa vigente, bensì la puntale descrizione della condotta materiale che ne integra la violazione, con ciò consentendo all'interessato di conoscere adeguatamente il fatto ascrittogli e, dunque, di esercitare il diritto di difesa, circostanza quest'ultima pienamente riscontrabile nel caso di specie.
Difatti, parte opponente ha avuto piena contezza del fatto e della condotta materiale addebitatagli, “per non aver provveduto a presentare, nei termini di legge, presso il SUAP l'istanza di autorizzazione AUA allo scarico di acque meteoriche”, in “violazione degli artt. 124 e 113 c. 1 lett. b) del d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii”, ed è stata, pertanto, messa nelle condizioni di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa.
Quest'ultima circostanza risulta, invero, sia dalle comunicazioni intercorse con l'Ente opposto - avendo il potuto rappresentare le ragioni a sostegno della propria posizione, dopo la ricezione del verbale di Parte_1 contestazione, con note n. 4646 del 2.07.2019, n. 5452 del 25.7.2019, n. 2329 del 16.04.2024 e n. 2449 del
22.04.2024 (cfr. docc. 6-7-9-10) - sia dalla convocazione per l'audizione personale concessa da parte opposta con comunicazione del 19.03.2024, rimasta, tuttavia, inevasa dal opponente (cfr. doc. 8, fasc. parte Parte_1 opposta).
D'altronde, le criticità evidenziate in sede di contestazione ed oggetto dell'ingiunzione in esame erano state già rese note al con comunicazione del 24.06.2019, ossia in un momento precedente l'ispezione Parte_1 degli agenti della Polizia Metropolitana (avvenuta in data 29.06.2019), in quanto il Servizio Ambientale, a seguito dell'istanza di rinnovo dell'autorizzazione presentata in data 4.12.2017, ha in quella sede rappresentato la necessità di “riproporre l'istanza in oggetto al SUAP territorialmente competente, riformulandola come
Autorizzazione Unica Ambientale” – circostanza, quest'ultima, già evidenziata con la precedente nota del
18.02.2019 – e che “attualmente lo scarico avviene in assenza del relativo titolo autorizzatorio”, asseritamente scaduto in data 18.12.2017 (cfr. doc. 5, fasc. parte opposta).
Ne segue, dunque, l'infondatezza del primo motivo di opposizione afferente alla violazione del principio di corrispondenza tra contestazione e condanna.
Ciò posto e venendo all'esame degli ulteriori rilievi mossi da parte opponente, quest'ultima ha dedotto sostanzialmente la tempestività della sua istanza di rinnovo del 4.12.2017 rispetto al termine di scadenza della precedente autorizzazione (i.e. 18.12.2017) in ragione dell'applicabilità del regime derogatorio di cui agli artt.
4 e 15 del Regolamento regionale n. 26/2013 in virtù della particolare tipologia di scarico in uso al . Parte_1
A tale riguardo, è, anzitutto, opportuno fare chiarezza in merito al quadro normativo applicabile all'istanza di rinnovo presentata dal opponente al fine, per un verso, di individuare correttamente la relativa Parte_1 disciplina e, per altro verso, di accertare la sussistenza o meno dell'infrazione contestata.
Parte opponente ha, infatti, descritto la normativa vigente in materia, evidenziando la regola generale secondo la quale tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati (art. 124, comma 1, del d.lgs.
n.152/2006, in sostanziale continuità normativa con il previgente art. 45, comma 1, del d.lgs. n.152/1999; a parte gli scarichi di acque reflue domestiche in fognatura, sempre ammessi nell'osservanza dei regolamenti emanati dal gestore del Servizio Idrico Integrato), e che detta autorizzazione, rilasciata al titolare dell'attività da cui si origina lo scarico, insieme al relativo regime autorizzativo - disciplinato, come si dirà meglio infra, in parte dalla normativa nazionale ed in parte dalla normativa regionale di settore - variano a seconda delle
6 Dott. Luca Sforza
n. 7930/2024 R.G. diverse tipologie di acque reflue, e cioè in base alla provenienza e alla natura (i.e. acque reflue domestiche o assimilate, acque reflue industriali e acque reflue urbane, acque reflue provenienti da insediamenti produttivi o meglio da attività di impresa), nonché al recapito finale delle acque medesime ovvero del corpo ricettore dello scarico di riferimento.
La richiamata disciplina, dettata in via generale per l'autorizzazione a scarichi di acque reflue pur di diversa natura e produzione, nel porre al comma 8 dell'art. 124, d.lgs. citato l'obbligo per il soggetto autorizzato di attivarsi per il rinnovo dell'autorizzazione di cui è titolare un anno prima della prevista scadenza, detta una disciplina coerente a livello sistematico, consentendo all'ente legittimato di svolgere adeguata istruttoria per la verifica della compatibilità dei singoli scarichi, pure in precedenza autorizzati, con le condizioni ambientali attuali al momento del rinnovo, ben potendo nel tempo mutare la situazione locale sia in riferimento alla consistenza e qualità degli scarichi in esame, sia in considerazione della situazione dei luoghi e delle specifiche esigenze di tutela ambientale, potendosi in conseguenza imporre limiti e condizioni adeguate alle condizioni e necessità accertate.
Nondimeno, nell'ottica di contemperamento con le esigenze produttive del titolare dell'impianto, eventualmente pregiudicato dal protarsi delle tempistiche degli accertamenti funzionali al rinnovo eseguiti dall'ente, la norma prevede, altresì, la possibilità per il titolare di precedente autorizzazione, che si sia tempestivamente attivato per ottenere il rinnovo, di mantenere lo scarico già in essere.
La tempestività della domanda di rinnovo costituisce, dunque, presupposto indefettibile sia per ottenere il rilascio della nuova autorizzazione sia per la prosecuzione dell'impianto in essere nel lasso di tempo utile all'amministrazione ad eseguire gli accertamenti tecnici funzionali al rinnovo, ciò, evidentemente, nell'ottica di assicurare un minimum di tutela al titolare dell'impianto.
Esigenza quest'ultima che viene meno in caso di omessa o tardiva presentazione dell'istanza, traducendosi tali condotte in comportamenti illeciti, suscettibili di essere sanzionati secondo quanto disposto dall'art. 133 del d.lgs. n. 152/2006. Ed invero, il disposto della norma di cui all'art. 124, comma 8, del d.lgs. n. 152/2006 deve logicamente leggersi in correlazione al dettato della norma sanzionatoria dell'art. 133 del medesimo d. lgs., che pure prevede l'illecito per l'ipotesi in cui siano mantenuti “detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata”, ben potendosi equiparare l'autorizzazione scaduta a quella revocata, comunque priva di efficacia attuale.
Nondimeno, attesa la deroga concessa dal legislatore in favore delle Regioni nell'ottica di garantire un più efficiente e diretto controllo delle immissioni delle acque meteoriche di dilavamento e di prevenire i rischi idraulici ed ambientali, l'art. 113, co. 1, lett. b) del d.lgs. n. 152/2006, attribuisce agli enti regionali il potere di disciplinare e attuare “i casi in cui può essere richiesto che le immissioni delle acque meteoriche di dilavamento, effettuate tramite altre condotte separate, siano sottoposte a particolari prescrizioni, ivi compresa l'eventuale autorizzazione”, in ossequio a quanto disposto dal terzo comma dell'art. 124 secondo cui “il regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, servite o meno da impianti di depurazione delle acque reflue urbane, è definito dalle regioni nell'ambito della disciplina di cui all'art. 101, commi 1 e 2”.
7 Dott. Luca Sforza
n. 7930/2024 R.G. Ne segue, dunque, che la , in applicazione delle richiamate norme, ha previsto e disciplinato CP_6 con Regolamento n. 26/2013 un peculiare regime autorizzatorio, contenente una disciplina di favor in caso di trattamento di acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti fognarie separate: in particolare, l'art. 15 del regolamento, in deroga all'art. 124, co. 8 T.U. ambiente - riproposto nell'art. 18 del predetto Regolamento
- esclude l'obbligo di presentazione dell'istanza di rinnovo dell'autorizzazione un anno prima della scadenza.
In tale ultima ipotesi, infatti, l'art. 15, primo comma, recita: “Il titolare dello scarico delle acque meteoriche di dilavamento provenienti da rete fognaria separata, di cui all'art. 4 del presente regolamento, è tenuto a richiedere all'Autorità competente apposita autorizzazione al fine dell'attivazione dello stesso scarico prima della realizzazione delle opere. Tale autorizzazione all'attivazione non è soggetta ai termini di cui al successivo art. 18 del presente Regolamento, fermo restando che la stessa dovrà essere rinnovata prima della realizzazione di qualsiasi modificazione rispetto a quanto autorizzato e decade automaticamente per avvenute modificazioni rispetto a quanto autorizzato”.
Ciò posto, delineata entro tali confini normativi la disciplina applicabile alla vicenda de qua, deve rilevarsi, nella specie, che, al momento della presentazione dell'istanza di rinnovo (i.e. 4.12.2017), era vigente la normativa regionale sopra citata - entrata in vigore nei 60 giorni successivi la pubblicazione (i.e. 9.12.2013) - con la conseguenza che, nonostante il richiamo nella determina dirigenziale del 2013 alla disciplina generale di cui al TU ambiente (cfr. doc. 3, fasc. parte opposta), il regime autorizzativo ratione temporis applicabile deve essere individuato nel Regolamento regionale.
In particolare, nei limiti dell'accertamento incidentale dell'atto amministrativo in esame, reso possibile in ragione della natura di atto presupposto rispetto alla situazione giuridica dedotta in giudizio (cfr. Cass. civ., sez. un., 30.11.2009, n. 25097), è opportuno osservare come la suddetta determina sia stata emessa dall'amministrazione opposta in epoca anteriore all'entrata in vigore del Regolamento regionale: circostanza, quest'ultima, idonea a giustificare il richiamo alla disciplina del TU ambiente all'epoca vigente;
ed invero, risulta in atti che la determina è stata adottata in data 19.12.2013, mentre la normativa regionale suindicata, è stata pubblicata in data 9.12.2013 ed è entrata in vigore 60 giorni dopo, ossia in data 9.02.2013; sicché, in assenza di una disciplina speciale, la ha correttamente applicato, alla data in cui Controparte_1 venne assunta la determina dirigenziale, l'unica disciplina all'epoca vigente, ossia la normativa generale di cui al citato T.U. ambiente (cfr. doc. 3, fasc. parte opponente nella parte in cui rileva che “l'art. 124, del D.lgs. n.
152 del 03/04/2006 ss.mm. e ii, recante disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento, al primo comma statuisce che " tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati ", al settimo comma, statuisce che "salvo diversa disciplina regionale la domanda di autorizzazione è presentata alla Provincia,
l'art.19 del d.lgs.n.46//18.8.2000 conferisce alle Province, tra le altre, funziona amministrative da interesse provinciale nei settori della difesa del suolo, della tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque;
con Decreto n. 191 (Piano Direttore) del
13/06/2002 e successivo modificativo ed integrativo n. 282 del 21/11/2003 il Commissario Delegato per
l'Emergenza Ambientale per la , nelle more della prescritta regolamentazione regionale ha CP_6 disciplinato, mediante normativa, il regime autorizzatorio degli scarichi e delle immissioni delle acque di
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n. 7930/2024 R.G. prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne di cui all'art. 39 D.lgs. 152/99 e ss.mm.e ora sostituito dall'art.
113 del D.lgs. 152 dell'11/05/2006, attribuendo alla Provincia la competenza al rilascio delle autorizzazioni agli scarichi e alle immissioni sul suolo, negli strati superficiali del sottosuolo e nelle acque superficiali e marine”), in tal modo rilasciando l'autorizzazione richiesta dal per la durata di quattro anni dal Parte_1
19.12.2013 al 18.12.2017.
Tuttavia, l'entrata in vigore del Regolamento regionale nelle more dell'efficacia dell'autorizzazione rilasciata al , ha mutato il quadro normativo di riferimento ratione temporis applicabile in ragione Parte_1 della previsione di cui all'art. 2, rubricato “principi generali”, che, al secondo comma, stabilisce, in via di principio, che “in coerenza con le finalità della Legge Regionale n. 13/2008, è obbligatorio il riutilizzo delle acque meteoriche di dilavamento finalizzato alle necessità irrigue, domestiche, industriali ed altri usi consentiti dalla legge, tramite la realizzazione di appositi sistemi di raccolta, trattamento, ed erogazione, previa valutazione delle caratteristiche chimico - fisiche e biologiche per gli usi previsti” e, al terzo comma, che “l'obbligo di riutilizzo vige per i nuovi edifici ed installazioni, e comunque per coloro che, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, siano sprovvisti di autorizzazione ovvero non abbiano presentato comunicazione ai sensi del successivo art. 15. La disciplina di cui al presente comma si applica altresì alle istanze di rinnovo delle autorizzazioni in essere”.
Il legislatore regionale ha, in questo modo, espressamente assoggettato alla disciplina regionale anche l'ipotesi di rinnovo delle autorizzazioni in corso di validità rilasciate secondo i canoni normativi generali previsti dal T.U. ambiente, circostanza quest'ultima applicabile al caso di specie.
Di conseguenza, considerato il lasso temporale in cui è stata depositata l'istanza di rinnovo (i.e. 4.12.2017)
e quello di entrata in vigore del Regolamento regionale (i.e. 9.02.2013), la vicenda de qua è suscettibile di essere ricondotta nell'ambito di applicazione della normativa regionale in uno, per quanto da essa non derogato, a quella contenuta nel T.U. ambiente.
Ciò premesso in punto di inquadramento della normativa ratione temporis applicabile al caso di specie, venendo alla doglianza afferente all'infondatezza dell'addebito secondo cui parte opponente “avrebbe presentato tardivamente la richiesta di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche n.
9833 del 19.12.2013”, il attoreo ha dedotto la regolarità del suo operato in ragione della Parte_1 inapplicabilità del termine di cui all'art. 18 - ovverosia del termine di un anno prima della scadenza dell'autorizzazione - in favore di quello previsto dall'art. 15 - che, appunto, esclude l'applicabilità del predetto termine - nelle ipotesi di scarico delle acque meteoriche di dilavamento provenienti da rete fognaria separata.
In proposito, il regolamento regionale, all'art. 4, rubricato “Disciplina e trattamento di acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti fognarie separate”, prevede che “Le acque di fognature urbane di tipo separato, che convogliano le sole acque meteoriche provenienti da aree urbane, strade, piazzali, ed ogni altra pertinenza urbana ed extraurbana non strettamente connessa ad attività produttive, sono ammesse in tutti i recapiti finali, ma è comunque vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee”, e, inoltre, che “L'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione all'attivazione dello scarico può richiedere, in funzione dell'impatto
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n. 7930/2024 R.G. e dell'estensione delle superfici di raccolta anche un trattamento di disoleazione delle acque di prima pioggia”.
Dalla documentazione in atti (cfr. docc. 3 e 11, fasc. parte opposta) risulta, dunque, che l'impianto di scarico in uso al Consorzio attoreo sia suscettibile di essere ricompreso tra quelli contemplati nell'art. 4.
Ed invero, nella determina n. 9833 del 2013 con cui è stata rilasciata la prima autorizzazione, si legge che
“con nota n. 4492 del 07/11/2013 pervenuta 1'8/11/2013 ed acclarata al P. G. con il n. 182478, il Responsabile Con del Servizio OO.PP., Demanio e Patrimonio dell' di Ing. trasmetteva Pt_1 Parte_2
l'istanza del sig. […] che in qualità di Presidente e legale rappresentante dell' Persona_1 [...] con sede Parte_3 P.IVA_ legale in via delle Dalie, S Modugno C.F./P. IVA e Codice Ateco , chiedeva il rilascio P.IVA_1 dell'autorizzazione provinciale allo smaltimento, negli strati superficiali del sottosuolo mediante fori disperdenti, delle acque meteoriche rivenienti dalle superfici scoperte ed impermeabilizzate (rete viaria) dell'agglomerato industriale di - Modugno e con l'utilizzo di tre impianti di trattamento costituiti, Pt_1 Con ciascuno, da sistemi di grigliatura, dissabbiatura e disoleazione siti nel comprensorio - via Vigili del
Fuoco e Caduti in Servizio, via dei Conciatori e via dei Bottai;
a corredo dell'istanza precitata, è stata prodotta la seguente documentazione, costituita da: […] Tav, 6b Planimetria fogna bianca esistente;
Ta.6C stralcio catastale dei tre interventi;
rilevamento aerofotogrammetrico consortile ed indicazione della rete esistente di fogna pluviale”; in accoglimento di tale richiesta, venne concessa l'autorizzazione “ad immettere negli strati superficiali del sottosuolo, nello strato anidro e mediante n. 8 fori disperdenti (n. 3 per l'Area I, л. 3 per l'Area
2 e n. 2 per Area 3) le acque meteoriche provenienti dalle superfici scoperte ed impermeabilizzate (rete viaria) di un'area consortile di complessivi 120.000 m* (Area 1 - 50.000 m" | Arca 2 - 50.000 m' e Area 3 = 20.000
m') individuata nell'agglomerato industriale di Bari-Modugno, servita da tre impianti di trattamento di CP_3 acque meteoriche costituiti, ciascuno, da sistemi di grigliatura, dissabbiatura e disoleazione siti nella zona artigianale di - via dei Conciatori e nella zona artigianale di Modugno in via dei Bottai ed in via Vigili Pt_1 del Fuoco e caduti in servizio” (cfr. doc. 3).
In base al tenore letterale della richiamata determina dirigenziale, in uno a quanto autorizzato con la successiva determina del 2019 n. 4658 (cfr. doc. 11) - nella parte in cui si afferma che “i collettori di scarico della fogna pluviale dovranno essere utilizzati per lo smaltimento delle sole acque meteoriche, con esclusione di ogni altra tipologia di rifiuti liquidi di diversa natura e provenienza, garantendo il massimo controllo nei riguardi di possibili contaminazioni e/o immissioni abusive;
b) le autorizzazioni, a rilasciarsi da parte di
[...]
all'immissione nella rete consortile di fogna bianca devono essere limitate alle aziende non comprese CP_3 nel 2° comma dell'art. 8 del R.R.n.. 26/2013” - è ragionevole ritenere che lo scarico in questione sia riconducibile nella tipologia di scarichi contemplati nell'art. 4 del Regolamento regionale citato.
Non ostano a tale conclusione neppure i rilievi mossi dalla , peraltro formulati in termini Controparte_1 approssimativi e generici (cfr. pag. 12, comparsa di costituzione), relativi alla ritenuta inapplicabilità dell'art. 4, poiché la previsione nella determina del 2013 del periodo di validità di quattro anni e il mero richiamo all'art. 124 T.U. ambiente, non sono elementi idonei a giustificarne l'esclusione, essendo deduzioni prive di
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n. 7930/2024 R.G. qualsivoglia fondamento logico-giuridico, e, in ogni caso, il loro richiamo all'interno della determina è giustificato dal fatto che, come innanzi evidenziato, al momento della sua emissione, non era ancora entrato in vigore il Regolamento citato.
In altri termini, non sono ravvisabili serie e valide argomentazioni giuridiche e, ancora prima, tecniche, per cui la mera previsione del periodo di validità di 4 anni all'interno della determina dirigenziale del 2013 sia di per sé idonea a giustificare la disapplicazione della disciplina regionale speciale in luogo di quella generale, considerato, peraltro, che la sua riconducibilità o meno nell'ambito di applicazione dell'art. 4 è determinata esclusivamente in forza di accertamenti di fatto.
Né tantomeno la mera raccomandazione contenuta nella nota n. 71560 del 24.06.2019 (cfr. doc. 5, fasc. parte convenuta) - secondo cui “rilevata che a tutt'oggi non risulta pervenuta istanza AUA per il rinnovo dell'autorizzazione (scaduta in data 18.12.2017) allo scarico delle acque meteoriche rinvenienti dalla fogna bianca consortile, si rappresenta che attualmente lo scarico avviene in assenza del relativo autorizzativo”- costituisce un elemento utile a questo giudicante per escludere la fattispecie de qua dall'ambito di applicazione dell'art. 4, atteso che quest'ultima costituisce il mero effetto dell'erronea applicazione della disciplina generale non accompagnato da alcuna opportuna argomentazione sul punto.
Pertanto, se da un lato non è in dubbio che l'autorizzazione n. 9833/2013, al punto 2) prevedesse una validità di quattro anni, dal 19.12.2013 al 18.12.2017, dall'altro, non è altrettanto pacifico che l'istanza di rinnovo avrebbe dovuto essere presentata dal opponente entro un anno dalla sua scadenza in ragione sia Parte_1 dell'omesso richiamo di tale termine all'interno della predetta determina, sia della successiva entrata in vigore del Regolamento Regionale ratione temporis applicabile alle istanze di rinnovo di autorizzazioni in essere.
Ne consegue, quindi, la tempestività della presentazione dell'istanza da parte del opponente, Parte_1 avendo quest'ultimo provveduto in data 4.12.2017, prima della scadenza dell'autorizzazione in data
18.12.2017, al deposito dell'istanza di rinnovo in conformità con la disciplina contenuta negli artt. 3 e 15
Regolamento citato;
tempestività che risulta, altresì, indirettamente confermata dalla determina dirigenziale n.
4658 del 28.08.2019 con cui la stessa amministrazione opposta, in seguito ai rilievi mossi dal circa Parte_1
l'applicabilità del regime di cui all'art. 15 con note n. 5452 del 25.07.2019 (cfr. doc. 7, fasc. parte opposta), ha provveduto ad accogliere l'istanza di rinnovo del 4.12.2017 e a concedere l'autorizzazione in esame (cfr. doc.
11, fasc. parte opposta).
Ad ogni buon conto, e ad abundantiam, i profili di dubbia regolarità dell'ordinanza ingiunzione impugnata vengono in rilievo anche rispetto ad un ulteriore profilo, non direttamente attinente il fatto oggetto dell'illecito amministrativo contestato, ma utile ad evidenziare l'ambiguità delle scelte effettuate dall'ente in punto di regime autorizzatorio applicabile alla vicenda de qua, considerato, altresì, il richiamo alla disciplina prevista dal d.P.R. n. 59/2013 dettato dal legislatore per disciplinare il rilascio delle autorizzazioni uniche ambientali in favore di determinate categorie di soggetti.
Più precisamente, nel prevede un differente regime quanto ai termini e alle modalità di presentazione delle istanze di rinnovo, l'art.1 definisce il campo di applicazione del decreto e individua come destinatari le piccole e medie imprese nonché “i gestori degli impianti di cui all'articolo 1 […] nel caso in cui siano assoggettati,
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n. 7930/2024 R.G. ai sensi della normativa vigente, al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all'aggiornamento di almeno uno dei seguenti titoli abilitativi: a) autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della
Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (art 124)”, statuendo per costoro l'obbligo di presentare domanda di AUA di cui al successivo art. 3.
Nondimeno, all'esito delle questioni interpretative sorte rispetto al perimetro applicativo del citato d.P.R.
n. 59/2013, il Ministero dell'ambiente, con circolare del 7.11.2013, n. prot. 0049801, ha provveduto, anzitutto,
a chiarire, che il secondo presupposto applicativo (gli impianti esclusi dall'AIA) assorbe il primo
(l'appartenenza del gestore alla categoria delle PMI), sicché “un impianto produttivo non soggetto all'AIA è soggetto all'AUA anche quando il gestore sia una grande impresa”. In altre parole, a prescindere dalle dimensioni dell'impresa, il legislatore ha introdotto per gli esercenti l'attività di impresa una disciplina di favor volta ad agevolare il rilascio delle autorizzazioni ambientali mediante la previsione di una procedura
“semplificata” che conosce soltanto due eccezioni, precisate al punto 2 della suddetta circolare, ovverosia quando: a) l'impianto sia soggetto esclusivamente a comunicazione o ad autorizzazione generale alle emissioni
(art. 3, co.3., regolamento), e b) il gestore abbia l'opportunità di aderire alle autorizzazioni generali alle emissioni (art. 7, co.1, regolamento).
Del resto, tale delimitazione dell'ambito applicativo del d.P.R. n. 59/2013 risulta coerente anche con il lessico normativo utilizzato dal legislatore negli articoli successivi al primo e, in particolar modo, nell'art. 3, co. 5, che, nel determinare il contenuto dell'autorizzazione unica ambientale e le modalità di svolgimento delle attività di autocontrollo, menziona, tra gli altri requisiti, “la dimensione dell'impresa e del settore di attività”.
Tale impostazione ermeneutica è, peraltro, confermata dalla più recente giurisprudenza di merito che, rispetto all'ambito di applicazione del d.P.R. n. 59/2013, ha chiarito che “Tale normativa, inerente alla cd.
Autorizzazione Unica Ambientale (cd. AUA), si applica invero soltanto alle piccole e medie imprese, mentre non riguarda, né ha riguardato l'odierna Associazione, che ha ben altra natura e diverse funzioni (trattasi del
“Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”) (cfr. Tribunale Trieste, 31.05.2024, n. 556).
Tenuto conto, pertanto, della natura giuridica del opponente, ovverosia quella di Ente Pubblico Parte_1 economico impegnato nella gestione, per il tramite della - da cui è controllato al 100% - e mediante CP_3
l'uso di propri fondi, delle infrastrutture delle aree industriali, fra cui sono ricomprese la rete di fogna pluviale e i relativi impianti di depurazione delle acque di prima pioggia, deve certamente escludersi la sua appartenenza alla categoria di soggetti presi in considerazione dal d.P.R. n. 59/2013, con ciò residuando profili di dubbia linearità e certezza in ordine al quadro normativo prescelto e applicato dall'amministrazione opposta (cfr. all.
b, fasc. parte opponente).
In conclusione, alla luce di quanto dedotto dall'opponente e, in particolare, sulla scorta della disciplina normativa in cui si colloca la vicenda de qua, ritiene questo Giudice ampiamente ragionevole e presumibile che lo scarico di acque in titolarità del opponente sia riconducibile nell'ambito applicativo dell'art. Parte_1
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n. 7930/2024 R.G. 4 del Regolamento regionale n. 26/2013, con conseguente applicazione del relativo regime derogatorio di cui all'art. 15; circostanze queste ultime che non sono state neppure adeguatamente contestate dalla
[...]
opposta, essendosi quest'ultima limitata a negare la riconducibilità della normativa regionale CP_1 alla fattispecie concreta, senza, tuttavia, illustrare né tanto meno allegare le ragioni ostative alla sua applicazione.
In definitiva, l'opposizione deve essere accolta per le ragioni innanzi richiamate e conseguentemente deve essere annullata l'ordinanza ingiunzione n. 137 del 20.06.2024.
Resta assorbita ogni ulteriore domanda, eccezione e questione sollevata dalle parti.
In ordine alla regolamentazione delle spese del presente giudizio, deve ritenersi che la parziale reciproca soccombenza, tenuto conto dell'infondatezza del terzo motivo di opposizione inerente la violazione del principio di corrispondenza tra contestazione e sanzione, unitamente alla complessità delle questioni di diritto esaminate, tenuto conto dell'articolata normativa, statale e regionale, stratificatasi e sovrappostasi nel tempo, consentono di compensare integralmente tra le parti le spese processuali ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., nella versione ratione temporis vigente alla data di introduzione del presente giudizio, tenuto conto, peraltro, della pronuncia della Corte Costituzione n. 77/2018, secondo cui, “È costituzionalmente illegittimo il secondo comma dell'art. 92 c.p.c. nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, Dl 12 settembre 2014 n. 132, convertito in legge 10 novembre 2014 n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, oltre che nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Bari, Terza sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente decidendo sull'opposizione proposta da in persona Parte_4 del presidente e legale rappresentante pro tempore, Avv. Pierluigi Vulcano, avverso l'ordinanza ingiunzione n. 137/2024 emessa dalla in data 20.06.2024, e notificata in pari data, nella causa Controparte_1 civile di primo grado iscritta al n. R.G. 7930/2024, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie, per le ragioni indicate in motivazione, l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'ordinanza ingiunzione opposta n. 137/2024, notificata in data 20.06.2024;
2) compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Bari, il 18.12.2025.
Si precisa che, in relazione ad eventuali dati sensibili contenuti nel provvedimento, in caso di riproduzione del provvedimento per finalità di divulgazione scientifica non dovrà essere riportata l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della/e parte/i cui i dati sensibili si riferiscono nei termini di cui alle Linee Guida del Garante per la
Privacy, e ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal d.lgs. n. 101/2018, nonché del Regolamento (UE) 2016/679 del 27.04.2016.
Il Giudice
Dott. Luca Sforza
13 Dott. Luca Sforza