TRIB
Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 10/04/2025, n. 391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 391 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1869 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Maria Loretta Melis, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Marco Marchese, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 20/12/1987, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
Cagliari.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
20/12/1987 tra e , trascritto presso il registro dello stato Parte_1 CP_1
civile del Comune di Cagliari, anno 1987, numero 854, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) la casa coniugale sita in Quartu Sant'Elena, Via Marghine n. 58, Loc.
Bellavista, di proprietà esclusiva della signora resterà assegnata, con Pt_1 gli arredi ivi presenti, alla medesima la quale vi abiterà con i figli
[...]
e . Per_1 Per_2
Pag. 2 di 3 2) Il Sig. a titolo di contributo al mantenimento della Sig.ra CP_1 Pt_1
verserà a quest'ultima l'importo di € 400,00 (quattrocento/00), entro il
[...] giorno cinque di ogni mese mediante bonifico bancario.
3) Il Sig. a titolo di contributo al mantenimento dei figli CP_1 [...]
e ancora non autonomi economicamente, verserà Per_1 Per_2 direttamente, a ciascuno di essi, l'importo di € 300,00 (trecento/00), entro il giorno cinque di ogni mese e con le modalità dagli stessi prescelte.
Va da sé che detti importi saranno destinati alla gestione del nuovo nucleo familiare composto dalla madre e dai due figli.
Le spese straordinarie per i figli resteranno integralmente a carico del signor
CP_1
4) Il Sig. continuerà a sostenere sempre a titolo di contributo al CP_1 mantenimento dei figli e il 50% di tutte le Persona_3 Per_4 spese relative alle utenze in essere presso l'immobile di Quartu Sant'Elena,
Via Marghine n. 58, dove gli stessi figli continueranno a vivere con la madre
(a titolo meramente esemplificativo, energia elettrica, gas, telefono/internet, nettezza urbana), spese che corrisponderà alla Sig.ra mediante Parte_1 bonifico, entro sette giorni dall'esibizione delle relative bollette e precedentemente alle relative scadenze di pagamento.
5) I ricorrenti dichiarano di avere già definito ogni altro rapporto patrimoniale
e di non avere più nulla tra loro da prendere, salvo le condizioni sopra richiamate.
6) I coniugi si danno reciproco assenso all'espatrio.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 10/04/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1869 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Maria Loretta Melis, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Marco Marchese, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 20/12/1987, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
Cagliari.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
20/12/1987 tra e , trascritto presso il registro dello stato Parte_1 CP_1
civile del Comune di Cagliari, anno 1987, numero 854, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) la casa coniugale sita in Quartu Sant'Elena, Via Marghine n. 58, Loc.
Bellavista, di proprietà esclusiva della signora resterà assegnata, con Pt_1 gli arredi ivi presenti, alla medesima la quale vi abiterà con i figli
[...]
e . Per_1 Per_2
Pag. 2 di 3 2) Il Sig. a titolo di contributo al mantenimento della Sig.ra CP_1 Pt_1
verserà a quest'ultima l'importo di € 400,00 (quattrocento/00), entro il
[...] giorno cinque di ogni mese mediante bonifico bancario.
3) Il Sig. a titolo di contributo al mantenimento dei figli CP_1 [...]
e ancora non autonomi economicamente, verserà Per_1 Per_2 direttamente, a ciascuno di essi, l'importo di € 300,00 (trecento/00), entro il giorno cinque di ogni mese e con le modalità dagli stessi prescelte.
Va da sé che detti importi saranno destinati alla gestione del nuovo nucleo familiare composto dalla madre e dai due figli.
Le spese straordinarie per i figli resteranno integralmente a carico del signor
CP_1
4) Il Sig. continuerà a sostenere sempre a titolo di contributo al CP_1 mantenimento dei figli e il 50% di tutte le Persona_3 Per_4 spese relative alle utenze in essere presso l'immobile di Quartu Sant'Elena,
Via Marghine n. 58, dove gli stessi figli continueranno a vivere con la madre
(a titolo meramente esemplificativo, energia elettrica, gas, telefono/internet, nettezza urbana), spese che corrisponderà alla Sig.ra mediante Parte_1 bonifico, entro sette giorni dall'esibizione delle relative bollette e precedentemente alle relative scadenze di pagamento.
5) I ricorrenti dichiarano di avere già definito ogni altro rapporto patrimoniale
e di non avere più nulla tra loro da prendere, salvo le condizioni sopra richiamate.
6) I coniugi si danno reciproco assenso all'espatrio.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 10/04/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3