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Sentenza 13 novembre 2024
Sentenza 13 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 13/11/2024, n. 2197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2197 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo Presidente
Dott.ssa Wanda Romanò Giudice rel.
Dott. Pietro Carè Giudice
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13.11.2024, letti gli atti, esaminata la documentazione prodotta e viste le richieste formulate dalle parti;
all'esito della Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 3350 dell'anno 2024 vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Parte_1 C.F._1
Ciaccio e (c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_2 C.F._2
Noemi Lucia;
con l'intervento necessario del PM in sede;
OSSERVA E RILEVA
Con ricorso depositato in data 4.07.2024 adiva il Tribunale di Catanzaro chiedendo Parte_1
Per_ la riduzione dell'assegno di mantenimento in favore delle figlie minori e Per_2 originariamente statuito nell'importo di € 500,00 mensili con sentenza del Tribunale di Catanzaro n.
814/2020 con la quale era stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con Parte_2
A fondamento della domanda deduceva di aver appreso che l'ex coniuge era percettore da diverso tempo del c.d. reddito di cittadinanza, oggi reddito di inclusione.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso, considerate le maggiori Parte_2
esigenze economiche relative alla crescita delle figlie minori. All'udienza del 13.11.2024 le parti comparivano personalmente e conciliavano la lite, chiedendo concordemente l'emissione di un provvedimento giudiziale di modifica delle condizioni stabilite nella sentenza n. 814/2020 del Tribunale di Catanzaro, determinando in € 300,00 mensili il Per_ contributo a carico di al mantenimento delle figlie minori e a decorrere Parte_1 Per_2
dalla pronuncia, oltre al 50% delle spese straordinarie previamente concordate e documentate.
Ciò posto, ritiene il Collegio di poter accogliere la richiesta formulata dalle parti, essendo fondata sul reciproco consenso e non sussistendo elementi ostativi.
Il relativo accordo può, dunque, essere ratificato.
Le spese di lite sono compensate, avuto riguardo alla natura della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, così provvede:
1) a modifica delle condizioni stabilite nella sentenza n. 814/20120 del Tribunale di Catanzaro, determina in € 300,00 mensili il contributo a carico di al mantenimento delle figlie Parte_1
Per_ minori e a decorrere dal mese di dicembre 2024, oltre al 50% delle spese straordinarie Per_2
previamente concordate e documentate;
compensa le spese.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del 13.11.2024.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Wanda Romanò Dott.ssa Francesca Garofalo
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo Presidente
Dott.ssa Wanda Romanò Giudice rel.
Dott. Pietro Carè Giudice
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13.11.2024, letti gli atti, esaminata la documentazione prodotta e viste le richieste formulate dalle parti;
all'esito della Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 3350 dell'anno 2024 vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Parte_1 C.F._1
Ciaccio e (c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_2 C.F._2
Noemi Lucia;
con l'intervento necessario del PM in sede;
OSSERVA E RILEVA
Con ricorso depositato in data 4.07.2024 adiva il Tribunale di Catanzaro chiedendo Parte_1
Per_ la riduzione dell'assegno di mantenimento in favore delle figlie minori e Per_2 originariamente statuito nell'importo di € 500,00 mensili con sentenza del Tribunale di Catanzaro n.
814/2020 con la quale era stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con Parte_2
A fondamento della domanda deduceva di aver appreso che l'ex coniuge era percettore da diverso tempo del c.d. reddito di cittadinanza, oggi reddito di inclusione.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso, considerate le maggiori Parte_2
esigenze economiche relative alla crescita delle figlie minori. All'udienza del 13.11.2024 le parti comparivano personalmente e conciliavano la lite, chiedendo concordemente l'emissione di un provvedimento giudiziale di modifica delle condizioni stabilite nella sentenza n. 814/2020 del Tribunale di Catanzaro, determinando in € 300,00 mensili il Per_ contributo a carico di al mantenimento delle figlie minori e a decorrere Parte_1 Per_2
dalla pronuncia, oltre al 50% delle spese straordinarie previamente concordate e documentate.
Ciò posto, ritiene il Collegio di poter accogliere la richiesta formulata dalle parti, essendo fondata sul reciproco consenso e non sussistendo elementi ostativi.
Il relativo accordo può, dunque, essere ratificato.
Le spese di lite sono compensate, avuto riguardo alla natura della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, così provvede:
1) a modifica delle condizioni stabilite nella sentenza n. 814/20120 del Tribunale di Catanzaro, determina in € 300,00 mensili il contributo a carico di al mantenimento delle figlie Parte_1
Per_ minori e a decorrere dal mese di dicembre 2024, oltre al 50% delle spese straordinarie Per_2
previamente concordate e documentate;
compensa le spese.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del 13.11.2024.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Wanda Romanò Dott.ssa Francesca Garofalo