Articolo 47 della Legge 24 dicembre 1969, n. 986
Articolo 46Articolo 48
Versione
15 gennaio 1970
Art. 47.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, le variazioni compensative che si rendessero necessarie tra i capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione riguardanti, rispettivamente assegnazioni per spese di personale e per spese di funzionamento degli istituti di istruzione tecnica e professionale e istituti e scuole di istruzione artistica, dotati di autonomia amministrativa.
Entrata in vigore il 15 gennaio 1970