Legge 22 aprile 1869, n. 5026

Commentario1

  • 1L'evoluzione della responsabilità amministrativa: dalla provvisoria legittimità costituzionale dello scudo erariale alle possibili riforme della Corte dei contiAccesso limitato
    Paolalicci · https://www.judicium.it/ · 4 settembre 2024

Giurisprudenza0

    Versioni del testo

    • Titolo I. : Del patrimonio dello stato e dei contratti.
    • Art. 1.

      I beni immobili dello Stato, tanto pubblici quanto posseduti a titolo di privata proprieta', fruttiferi o infruttiferi, si amministrano per cura del Ministero delle Finanze.

      I beni immobili assegnati ad un servizio governativo si amministrano per cura del Ministero da cui il servizio dipende. Tosto che cessino da tale uso passano nell'amministrazione delle Finanze.

      Ciascun Ministero provvede all'amministrazione dei beni mobili assegnati ad uso proprio, o di servizi da esso dipendenti.

    • Art. 2.

      A cura del Ministro delle Finanze sara' formato l'inventario di tutti i beni immobili di pertinenza dello Stato, distinguendo quelli destinati in servizio governativo dagli altri, ed indicando gli elementi atti a farne conoscere la consistenza ed il valore.

      Ciascun Ministro fara' compilare l'inventario dei mobili, materiali e mobilio di spettanza dello Stato a tutto dicembre 1869.

      Il Regolamento determinera' le norme per la formazione specifica e la conservazione dei detti inventari.