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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 12/02/2025, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1809/2022
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
II sezione civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott.ssa Anna Maria Rossi Consigliere dott.ssa Bianca Maria Gaudioso Consigliere Relatore sentito il relatore, sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza, tenutasi con modalità cartolare in data 9.4.2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa d'appello iscritta al r.g. n. 1809/2022 promossa da:
Parte_1
Avv. Arianna Pollini
contro
:
Controparte_1
Avv. Gianluca Grimaldi
Controparte_2
Avv. Roberta Viero
Fatti di causa
Con ricorso depositato davanti al Tribunale di Forlì nel 2016, l'avvocato riassunse CP_1 CP_1 la causa di opposizione, promossa dall'ingiunto al decreto ingiuntivo n. 2770/2015 Parte_1
emesso dal Tribunale di Rimini che, con la sentenza n. 1098/2016, si era dichiarato incompetente per territorio, aveva revocato il decreto ingiuntivo ed indicato, quale giudice competente, il Tribunale di
Forlì.
La controversia aveva ad oggetto la domanda proposta dal difensore, in via monitoria, di condanna del cliente al pagamento della somma di € 47.472,14 per compensi professionali, avendolo Pt_1 assistito in diversi contenziosi, e la domanda riconvenzionale proposta dal cliente nell'atto di opposizione ex art. 645 c.p.c., volta ad accertare la responsabilità professionale del primo ed a pagina 1 di 17 condannarlo al risarcimento dei danni patrimoniali quantificati in € 31.105,51 ed ulteriori da determinare in via equitativa, oltre ai danni non patrimoniali.
L'avv. autorizzato, chiamò in causa della propria compagnia di assicurazione, CP_1 [...]
(d'ora in poi, ), che si costituì e chiese il rigetto delle domande formulate in CP_2 CP_2
quanto infondate o, in via subordinata, di essere condannata nei limiti delle condizioni di polizza.
Con ordinanza del 13.6.2018 il Giudice Istruttore dispose, ai sensi degli artt. 4 c. 1 e 14 del D.lgs.
150/2011, il mutamento del rito in rito sommario collegiale e separò la domanda riconvenzionale proposta da disponendo la formazione di un separato fascicolo, iscritto al r.g. n. 2131/2018. Pt_1
Nella causa separata, avente ad oggetto la domanda riconvenzionale, ripropose le difese svolte Pt_1 nell'opposizione al decreto ingiuntivo lamentando le seguenti negligenze professionali a carico dell'avv. : CP_1
a) Causa r.g. n. 9/2005 di opposizione al decreto ingiuntivo n. 1178/04 avanti al Tribunale di Forlì.
Con tale decreto ingiuntivo la propria ex moglie gli chiedeva la corresponsione della metà degli importi presenti sui conti cointestati riportandosi alla somma calcolata dal CTU nella causa di separazione da cui risultava l'importo totale in lire 870.000.000, ma l'aveva contestata e il CTU aveva corretto Pt_1
l'importo complessivo in lire 833.485.224. Tuttavia, nel ricorso monitorio l'ex moglie aveva richiesto il pagamento della somma, superiore, indicata nella prima CTU.
Nell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo, l'avv. ometteva di contestare CP_1
l'errore di calcolo e la sentenza n. 221/08, pronunciata a definizione della causa, riconosceva il diritto della ex moglie dell'esponente alla corresponsione del 50% dell'importo di lire 870.000.000, con un danno per di lire 18.267.588, pari ad €. 9.434,32. Pt_1
La sentenza, inoltre, recava numerosi errori materiali che portavano ad una ingiustificata eccedenza nella somma riconosciuta alla ex coniuge pari ad €. 34.012,14. Tutti gli errori presenti nel provvedimento e le modifiche che avrebbero dovuto essere richieste tempestivamente dall'Avv.
[...]
risultavano nel ricorso per la correzione della sentenza n. 221/08 ex artt. 287 e 288 c.p.c. CP_1 depositato da altro procuratore. L'ordinanza di correzione accoglieva tutte le richieste, eccetto quella relativa alla somma riconosciuta alla ex coniuge a titolo di indennità per il godimento esercitato in via esclusiva sui due immobili in comproprietà, quantificati in € 66.925,00 (133.850/2), invece della somma pari alla metà dell'importo indicato nella perizia disposta dal Giudice, che sarebbe stata di €
56.925,00 (113.850/2) “in quanto, come rilevato da parte resistente, il giudice ha dato atto di avere effettuato tale calcolo in base a valori attuali e tenendo conto del danno da ritardo, sicchè in questo caso il giudice si è volutamente discostato dai valori calcolati dal ctu. Del pari inammissibile è la pretesa della resistente di ricalcolare il danno stimato dal giudice”.
pagina 2 di 17 Sul punto, quindi, la sentenza avrebbe dovuto essere impugnata, dal momento che il giudicante si era discostato dalle risultanze della CTU senza addurre idonee motivazioni. La mancata proposizione dell'impugnazione, un'indubbia negligenza commessa dell'avv. , gli aveva arrecato un danno CP_1 di € 10.000 cui non era stato possibile rimediare con l'istanza di correzione. Era dunque “evidente che
l'Avv. abbia omesso qualsiasi tipo di controllo sulle risultanze riportate nella sentenza CP_1
sopra indicata, stante la presenza degli evidenti errori commessi dal giudicante, mai rilevati dal procuratore”.
b) Causa di divisione giudiziale di immobili r.g. n. 2115/2007 avanti al Tribunale di Cesena.
Nel procedimento di divisione giudiziale degli immobili di cui egli e l'ex coniuge erano comproprietari, l'avv. commetteva diversi errori determinati dalla negligenza. Nella CTU CP_1
espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ante causam, il perito aveva quantificato le spese sostenute da relativamente alle due proprietà, computate al 50% in quanto esse Pt_1 spettavano in parti uguali ai comproprietari, per l'importo complessivo, già computato al 50%, di €
3.635,35. Dal momento che tali spese erano state sempre da lui sostenute interamente, egli aveva diritto di essere rimborsato dalla ex coniuge della metà e, quindi, della somma indicata di € 3.635,35.
La sentenza n. 221/08 disponeva il rimborso della somma di € 1.513,03, importo poi corretto, in seguito al ricorso per correzione dell'errore materiale, in € 3.026,07, poiché il Giudice non aveva considerato che gli importi indicati dal CTU erano già stati computati al 50%. Residuava, pertanto, la differenza di € 609,28 tra l'importo rimborsato e quello dovuto dalla ex coniuge.
Nella successiva causa di divisione giudiziale, pur avendo fatto riferimento nelle memorie predisposte ai sensi dell'art. 183, comma VI, n. 2, c.p.c. alle spese che la ex coniuge doveva ancora corrispondere,
l'avv. aveva omesso di formulare la relativa domanda in sede di precisazione delle CP_1
conclusioni e, per tale ragione, il Giudice non la accoglieva ritenendo che la parte vi avesse rinunciato
(sentenza n. 432/12). Anche in questo caso, emergeva la negligenza del procuratore, consistita nel non aver riproposto in sede di precisazione delle conclusioni la domanda relativa al rimborso delle spese di manutenzione degli immobili da lui sostenute, impedendogli di ottenere il rimborso della somma residua di € 609,28.
Altra grave negligenza consisteva “nell'aver omesso, in sede di assegnazione degli immobili, di verificare l'effettivo stato degli stessi, eseguendo le opportune verifiche catastali, al fine di garantire al proprio assistito di ottenere la proprietà di un bene libero da gravami”. Ad assegnazione avvenuta, infatti, eseguendo delle visure catastali per controllare che il provvedimento di assegnazione fosse stato trascritto, egli si era accorto che su entrambi gli immobili oggetto della divisione erano state costituite ipoteche da parte della ex coniuge subito dopo l'instaurazione della causa di divisione, ciò che lo aveva pagina 3 di 17 costretto ad intraprendere un'ulteriore vertenza giudiziale al fine di ottenere la liberazione del bene di sua proprietà.
c) Pignoramento immobiliare dei terreni siti in Sogliano al Rubicone.
A parte il danno consistito nell'aver dovuto versare alla ex moglie un importo superiore a quello effettivamente dovuto, vi era il ben più grave nocumento rappresentato dalle spese occorse per la procedura esecutiva consistita nel pignoramento immobiliare intrapreso dalla ex coniuge sul terreno di sua proprietà sito in Sogliano al Rubicone, fondato sul titolo esecutivo rappresentato dalla sentenza errata sopra citata, n. 221/08, per la somma residua di € 26.087,11. Se l'avv. avesse CP_1
adempiuto diligentemente all'incarico conferitogli “controllando con attenzione le risultanze della sentenza, proponendo tempestivamente istanza di correzione degli evidenti errori materiali in essa presenti e impugnando il provvedimento per la parte eventualmente non considerata come errore materiale, come sopra chiarito, il pignoramento immobiliare non avrebbe avuto ragione di essere esperito in quanto la differenza indebitamente percepita dalla ex coniuge dell'esponente era superiore rispetto alla somma pignorata (€. 34.012,14 l'importo indebitamente percepito ed €. 26.087,11 la somma richiesta col pignoramento)”. Egli aveva altresì diritto alla restituzione da parte della consorte dell'importo di € 9.434,32 indicato al precedente punto 1 e quindi, a maggior ragione, in caso di adempimento diligente dell'avv. , si sarebbe potuto evitare il pignoramento immobiliare. CP_1
d) Causa di esecuzione immobiliare n. 145/05 RG avanti il Tribunale di Forlì instaurata dalla ex coniuge per soddisfare il credito di € 449.906,72.
Nel riepilogo del credito depositato dalla ex moglie, erano indicati dettagliatamente i calcoli relativi agli importi dovuti in base ai diversi titoli esecutivi, con la specificazione di quanto dovuto a titolo di sorte e quanto a titolo di interessi. Gli importi relativi agli interessi, tuttavia, erano tutti errati per eccesso in favore della ex moglie, con una differenza, in danno di pari ad € 8.943,72, somma Pt_1 che, in sede di esecuzione, era stata indebitamente percepita dall'esecutante.
L'Avv. avendo ancora una volta omesso di analizzare i calcoli eseguiti dalla controparte, CP_1
non aveva obiettato alcunché, non aveva proposto opposizione a precetto, né sollevato contestazioni nel corso del procedimento esecutivo.
Accortosi degli errori nel calcolo degli interessi e della negligenza del difensore, non potendo più agire con i rimedi espressamente previsti per la fase esecutiva, da tempo conclusa, egli aveva proposto ricorso ex art. 702 bis c.p.c. nei confronti della ex coniuge chiedendo di accertare l'indebita percezione, ai sensi dell'art. 2033 c.c., della somma superiore rispetto a quella effettivamente dovutale. Il Tribunale di Forlì, con ordinanza del 21.1.2016, aveva rigettato il ricorso per l'effetto preclusivo, sull'azione di ripetizione di indebito, della mancata proposizione dell'opposizione a precetto e della assenza di pagina 4 di 17 contestazioni nel corso del procedimento esecutivo, ritenendo che “l'accertamento dell'illegittimità dell'esecuzione non sia possibile al di fuori delle opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi, oppure del giudizio di impugnazione o riesame del provvedimento giurisdizionale provvisoriamente esecutivo posto a base dell'esecuzione stessa”.
Era dunque evidente la responsabilità professionale dell'avv. che aveva omesso di proporre CP_1 opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, o di impugnare il provvedimento esecutivo.
e) Altre negligenze.
L'opera professionale dell'avv. era viziata da ulteriori negligenze e disattenzioni. CP_1
Nell'anno 1999 egli aveva ottenuto dal Tribunale di Cesena il decreto ingiuntivo n. 160/T/99, provvisoriamente esecutivo, nei confronti della società di cui era socio accomandante Parte_2
insieme alla ex coniuge, per la somma di lire 201.440.424. Nonostante i ripetuti solleciti rivolti all'Avv.
, di procedere esecutivamente contro la società, il procuratore ometteva qualsiasi attività fino CP_1 all'anno 2009 quando rivoltosi ad altro difensore, apprendeva dell'imminente prescrizione del Pt_1 credito e iniziava quindi l'esecuzione. A distanza di quasi dieci anni, tuttavia, non riusciva a soddisfare interamente il proprio credito, dal momento che gran parte delle azioni esecutive intraprese dopo l'anno
2009 risultavano infruttuose. Ove l'azione di recupero del credito fosse stata tempestiva, avrebbe sicuramente condotto a risultati ben più utili.
L'avv. , poi, aveva “dimenticato” di agire nei confronti della controparte soccombente per il CP_1
pagamento delle spese liquidate in favore di in data 28.05.2001, al termine di un procedimento Pt_1 cautelare di sequestro conservativo, pari a lire 5.495.000. Solo nell'anno 2012 se ne era Pt_1 accorto ed aveva sollecitato l'avvocato affinché vi provvedesse: il pagamento avveniva in seguito alla notifica di atto di precetto alla debitrice solo nell'anno 2012, quindi ben 11 anni dopo il momento in cui il credito era divenuto esigibile.
Ancora, in sede di separazione giudiziale alla coniuge era stato assegnato l'immobile di proprietà di quest'ultimo sito in Cesena, frazione di Sant'Egidio, affinché lo adibisse ad abitazione sua e del figlio minore, ma negli anni in cui vi aveva abitavo ella ometteva di provvedere alla manutenzione e, allo stesso tempo, gli impediva di provvedervi, non consentendogli l'accesso né all'appartamento né all'attiguo negozio.
Ottenuta la restituzione dell'immobile, egli constatava i gravi danni determinati dalla totale mancanza di manutenzione e chiedeva all'Avv. di procedere nei confronti della ex coniuge per ottenere CP_1
il risarcimento di tali danni. Solo dopo innumerevoli solleciti, il legale incaricava un tecnico affinché periziasse sia l'appartamento che il negozio, indicando i danni, le cause, le opere necessarie per il pagina 5 di 17 ripristino e i relativi costi, quantificati in € 23.455,42. Il legale, tuttavia, non agiva contro l'ex moglie e lo costringeva a rinunciare alla possibilità di ottenere il rimborso delle spese di ripristino.
Il Tribunale di Forlì, con sentenza n. 892/2022, richiamata la disciplina normativa e i principi espressi dalla Suprema Corte in materia, rigettò la domanda proposta da condannandolo alla rifusione Pt_1 delle spese processuali a favore delle controparti, ritenendo che egli si fosse “limitato ad un'allegazione dei fatti in maniera generica e non puntuale e circostanziata, richiamando i documenti prodotti in giudizio.
Tuttavia gli elementi fattuali avrebbero dovuto essere specificatamente allegati dalla parte e non semplicemente e genericamente enunciati tramite richiamo ai documenti depositati, dai quali sarebbero asseritamente desumibili”. Rilevò altresì che l'attore non aveva indicato la doverosa condotta alternativa dalla quale sarebbe derivato un esito vantaggioso per il cliente e che fossero perciò del tutto assenti gli specifici profili di colpa del difensore, così come il nesso causale tra la sua condotta ed il danno lamentato, posto che l'affermazione della responsabilità professionale dell'avvocato richiede una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito dell'attività del prestatore d'opera;
l'onere di allegazione gravante sull'attore, dunque, era stato disatteso “giacché la ricostruzione dei fatti offerta da parte convenuta appare carente ed eccessivamente sommaria, rendendone difficoltosa
l'analisi in sede di giudizio”.
Nell'analizzare le singole condotte contestate, il Tribunale evidenziò quanto segue:
“La prima negligenza professionale (n. 1 pag. 6 e ss. della comparsa di costituzione e risposta) addebitata – genericamente, come già evidenziato, o comunque in maniera non adeguatamente specifica – al professionista si collocherebbe nell'ambito del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 1178/04 (RGN 9/2005) …
Orbene, innanzitutto va rilevata la carente allegazione del fatto, dalla quale non è possibile intendere
e, dunque, accertare in modo compiuto e circostanziato quale sia il contenuto del decreto ingiuntivo impugnato ed il titolo che ne ha giustificato l'emissione. Del resto non sono stati prodotti dalla parte, al di fuori delle due successive CTU relative alla somma degli importi presenti sui conti cointestati del
e della ex coniuge, né il decreto ingiuntivo medesimo, né gli atti inerenti la causa di Pt_1
separazione dalla quale questo sarebbe originato. Nemmeno ulteriori informazioni possono desumersi dall'esame della sentenza che ha deciso la causa di opposizione al decreto ingiuntivo (sent.
n.221/2008), che sul punto si limita a confermare la fondatezza della sua emissione.
In ogni caso il nel muovere contestazioni al contegno professionale dell'avv. Pt_1 CP_1 nell'ambito del giudizio di opposizione, si è limitato a rilevare la inesattezza dell'importo oggetto di ingiunzione senza tuttavia meglio descrivere le ragioni per le quali l'importo avrebbe dovuto essere
pagina 6 di 17 inferiore, senza allegare quali fossero gli specifici elementi per contestare la presenza di un errore nei conteggi oggetto di decreto ingiuntivo che, in ipotesi di loro tempestiva allegazione e proposizione nell'ambito del giudizio di opposizione, avrebbero comportato un risultato favorevole per il cliente
e quindi, in definitiva, senza allegare la condotta alternativa omessa e doverosa del difensore Pt_1
dalla quale sarebbe derivato un esito vantaggioso per il cliente, non consentendo così al Giudicante di valutare l'inadempimento del professionista.
Ed infatti, anche volendo ritenere sussistente – come non è, non essendovi alcuna allegazione che consenta di giungere ad un giudizio sul punto – profili di colpa del legale per non avere contestato la quantificazione dell'importo ingiunto, ciò che difetta in toto è la prova del nesso causale tra la suddetta condotta ed il danno lamentato, laddove l'affermazione della responsabilità professionale del difensore, come già diffusamente evidenziato, richiede una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito dell'attività del prestatore d'opera.
Non sono state infatti dedotte le specifiche ragioni per le quali, se tali errori fossero stati rilevati in sede di opposizione, il Giudice avrebbe poi proceduto alla modifica dell'importo del debito.
Medesime considerazioni interessano la correlata lamentata negligenza dell'avv. CP_1 relativamente all'omessa impugnazione della sentenza emessa a conclusione del giudizio di opposizione (sent. n. 221/08) proprio sul punto relativo al preteso discostamento del Giudice dalle risultanze della CTU esperita nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo dianzi segnalate, che in tesi avrebbe causato un danno al di € 10.000, laddove non vengono indicati specificamente i Pt_1 motivi di impugnazione della sentenza che, se proposti, avrebbero condotto all'accoglimento del gravame e quindi alla riforma della sentenza in senso favorevole al Pt_1
Difetta quindi ogni minimo principio di prova circa il raggiungimento del risultato positivo per il cliente in ipotesi di pronto e diligente adempimento, ovverosia, ancora una volta, la prova del nesso causale tra la pretesa condotta colposa e il danno, non essendo stati allegati elementi sufficienti per soddisfare un giudizio prognostico di tal guisa (laddove, peraltro, proprio nell'ambito del procedimento per la correzione della sentenza n. 221/08 invocato da il Giudice investito del Pt_1
procedimento ha ritenuto che il discostamento degli importi fosse stato ampiamente giustificato dal magistrato autore della prima decisione).
Osservazioni similari debbono essere condotte anche con riguardo alla voce di danno lamentata dal cliente come conseguenza dell'omessa impugnazione della stessa sentenza n. 221/08 da parte dell'avv.
, cioè l'avere subito una procedura esecutiva in esito a pignoramento immobiliare (punto 3 CP_1
della comparsa di costituzione, pag. 11 e ss.).
pagina 7 di 17 Anche tale allegazione presenta indubbi profili di genericità e sommarietà, ostando pertanto ad una compiuta comprensione della vicenda (laddove il deduce, in maniera del tutto generica e Pt_1
senza riferire alcuna specifica circostanza che il pignoramento immobiliare non avrebbe avuto ragion
d'essere se l'avv. avesse “adempiuto diligentemente all'incarico”, “controllando con CP_1 attenzione le risultanze della sentenza”, “proponendo tempestivamente istanza di correzione degli evidenti errori materiali in essa presenti” e “impugnando il provvedimento per la parte eventualmente con considerata come errore materiale”).
Ciò premesso, la doglianza del verso il professionista risiede nel fatto che, qualora Pt_1 quest'ultimo avesse proposto tempestiva impugnazione della sentenza n. 221/08, successivamente oggetto di correzione di errori materiali, egli sarebbe risultato creditore verso la ex moglie di €
34.012,14, somma da considerarsi superiore rispetto agli € 26.087,11 oggetto dell'atto di precetto notificatogli, neutralizzandosi così la procedura esecutiva sul medesimo fondata.
Ebbene, tale ricostruzione rivelasi ictu oculi inficiata da errori logici: il procede ad Pt_1
aggiungere alla somma della quale è risultato effettivamente creditore verso la ex coniuge successivamente all'ordinanza di correzione della sentenza n. 221/08 – consistente in € 24.012,14, ottenuti dalla differenza tra gli € 42.911,07 contenuti nella sentenza errata e gli € 18.898,93 successivi alla correzione – gli € 10.000 che assume avrebbero dovuto essere a lui riconosciuti in esito all'omesso procedimento di impugnazione della sentenza medesima, l'accoglimento del quale non può essere affermato in ragione del difetto di prova probabilistica positiva circa il raggiungimento del risultato favorevole al cliente in ipotesi di impugnazione, come già sopra evidenziato.
In definitiva ed ulteriormente, l'elusione dell'onere allegatorio determina il rigetto della domanda.
Ulteriori negligenze professionali vengono ascritte al legale convenuto in riconvenzionale nell'ambito della causa di divisione giudiziale tra il e la ex coniuge (RGN. 2115/07), laddove (punto 2, Pt_1 pag. 9 e ss. della comparsa di costituzione e risposta) viene contestato all'avv. di non avere CP_1
riproposto in sede di precisazione delle conclusioni la domanda riconvenzionale relativa al rimborso delle spese sostenute per la manutenzione degli immobili oggetto del procedimento, considerata dal giudice rinunciata (sent. n. 432/2012), e pertanto causa di un danno risarcibile quantificato in €
609,28.
Anche tale addebito è formulato in maniera generica dal momento che non viene specificamente dedotto - e per quali specifiche ragioni – che, se formalmente precisata, tale domanda avrebbe trovato accoglimento con esito favorevole al Pt_1
Quanto all'asserita omessa esecuzione delle verifiche catastali da parte del legale sugli immobili del in sede di assegnazione, al termine della causa di divisione giudiziale, dalla quale sarebbe Pt_1
pagina 8 di 17 derivata la scoperta della intervenuta costituzione sui medesimi di ipoteche da parte della ex moglie, non si ravvisano neppure gli estremi per la qualificazione della condotta quale inadempimento del professionista, laddove tali verifiche non competono al legale difensore e quindi la mancata esecuzione di tali incombenti non integra un comportamento doveroso omesso.
Del tutto generiche e carenti risultano altresì le allegazioni relative alla mancata opposizione all'esecuzione immobiliare (RGN. 145/2005) ascritta all'avvocato (punto 4, pagg. 12 e ss. CP_1 della comparsa di costituzione e risposta), dalla quale sarebbero derivati danni al per € Pt_1
8.943,72, giacché – per le motivazioni precedentemente esposte – dai documenti prodotti e dalle allegazioni di parte non si comprende compiutamente quali sarebbero gli errori di calcolo per eccesso in favore della sua ex coniuge e quali calcoli ulteriori avrebbero dovuto invece essere eseguiti e rilevati al fine di inibire, con effetto utile per il cliente, la successiva fase esecutiva.
Nemmeno dirimente appare il richiamo all'ordinanza del 21/01/2016 del Tribunale di Forlì, che rilevando l'effetto preclusivo della mancata proposizione dell'opposizione a precetto e della assenza di contestazioni nel corso del procedimento esecutivo, ha rigettato l'azione di ripetizione di indebito successivamente esperita dal per il recupero della somma asseritamente percepita Pt_1
indebitamente dalla moglie, poiché comunque era onere della parte istante evidenziare come, in sede esecutiva, o comunque in sede di impugnazione, avrebbero potuto essere dedotti dal difensore
[...]
motivi di riforma dei provvedimenti di condanna, con esito finale favorevole. Stante CP_1
l'impossibilità di condurre una valutazione prognostica circa il raggiungimento del risultato del cliente in caso di tempestiva opposizione all'esecuzione, giacché nessun elemento, nemmeno indiziario, viene fornito in ordine alle concrete chances di accoglimento delle opposizioni che avrebbero dovuto essere tempestivamente presentate, non può affermarsi l'inadempimento del professionista.
Parimenti non possono trovare accoglimento le ulteriori pretese avanzate dal quanto alle Pt_1
ulteriori condotte negligenti del professionista avvocato, origine di supposti danni da determinarsi in via equitativa (punto 5 della comparsa di costituzione e risposta, pagg. 12 e ss.), poiché ancora deficitarie e generiche quanto alle allegazioni ed evidentemente non puntuali nel fornire al giudice un quadro fattuale adeguato per poter condurre una idonea disamina. Vengono infatti addebitati ritardi e omissioni al legale nell'attivare e coltivare azioni giudiziarie nell'interesse del cliente senza tuttavia fornire prova dei pretesi solleciti e, ancor prima, senza allegare compiutamente le ragioni per le quali tali azioni avrebbero prodotto conseguenze favorevoli per il . Pt_1
ha proposto appello alla sentenza affidandolo a quattro motivi. Parte_1
Si sono costituiti, con distinti atti, l'avvocato e contestando il fondamento Controparte_1 CP_2 dell'appello e chiedendone il rigetto.
pagina 9 di 17 Precisate le conclusioni, la Corte ha assegnato alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
Ragioni della decisione
La sentenza è impugnata per i seguenti motivi.
1) Rispetto alla causa R.G. n. 9/2005 di opposizione al decreto ingiuntivo n. 1778/04, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ritiene carenti i profili di specificità e allegazione, ritenendo che il danno subito derivi da un semplice errore matematico immediatamente intuibile mediante l'analisi dei documenti prodotti. Quindi, “se il procuratore avesse contestato
l'indicazione della somma errata nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, la sentenza che ha concluso la causa di opposizione non avrebbe potuto non accogliere la contestazione, trattandosi di un elemento oggettivo non suscettibile di valutazione.” sostiene, inoltre, non essendo Pt_1 contestati i documenti, “il Giudice non avrebbe dovuto sindacare sul fatto che gli importi indicati nelle consulenze tecniche prodotte corrispondessero o meno a quelli indicati nel decreto ingiuntivo
o negli atti della separazione”.
2) Quanto alla mancata impugnazione della sentenza forlivese n. 221/08 in relazione a quella parte per la quale il Tribunale non aveva ritenuto sussistenti i presupposti per accogliere l'istanza di correzione di errore materiale, l'appellante censura l'impugnata sentenza ove sostiene il difetto di allegazione e indicazione dei motivi di impugnazione che, se proposti, avrebbero condotto alla riforma della sentenza del 2008 in senso a lui favorevole. Sostiene che “Il motivo di appello che avrebbe dovuto essere esperito dall'Avv. , che al momento in cui è stata chiesta la CP_1
correzione della sentenza non poteva essere proposto in quanto ampiamente prescritto, è stato specificatamente indicato nella comparsa di costituzione nel primo grado di giudizio della presente causa, laddove l'esponente ha dedotto che la sentenza avrebbe dovuto essere impugnata in quanto il giudicante prima aveva fatto espresso riferimento al 50% dell'importo complessivo che avrebbe potuto ricavarsi dalla locazione dei due immobili, ossia quello calcolato dal Ctu, e poi ha indicato una somma superiore a quella riportata nella Ctu, guarda caso con variazione di una sola cifra, senza addurre alcuna idonea motivazione per tale discostamento.
Il fatto che sia stata indicata la dizione di aver effettuato il calcolo in base ai valori attuali e tenendo conto del danno da ritardo non può essere considerata una motivazione specifica e puntuale per il discostamento operato dal Giudice, posto che nessun riferimento viene fatto ai parametri indicati dal Ctu e alla volontà del Giudice di discostarsi da essi, come argomentato nella comparsa di costituzione in primo grado.
Al contrario, la differenza di una sola cifra dell'importo complessivo, che ha portato ad un importo del 50% maggiore di €. 10.000,00 in danno del doveva far propendere per un errore Pt_1
pagina 10 di 17 materiale che, in ogni caso, avrebbe dovuto essere impugnato e contestato dal procuratore che rappresentava il Pt_1
Tale ultima circostanza, considerata unitamente alla totale carenza di idonea e specifica motivazione nella sentenza n. 221/08 in ordine al discostamento sopra illustrato, deve far ritenere che un'eventuale impugnazione tempestiva del provvedimento avrebbe condotto con ogni probabilità ad un risultato favorevole per il cliente”.
Quindi, la prova della negligenza è fornita documentalmente e dedotta attraverso l'esecuzione del calcolo matematico e “non si comprende cos'altro avrebbe dovuto dedurre e allegare l'esponente per contestare la negligenza del procuratore”.
3) L'impugnata sentenza è errata laddove ritiene carente e generica l'allegazione relativa al pignoramento immobiliare in esecuzione della sentenza n. 221/08. In tale caso “Il risultato utile che sarebbe derivato al cliente dal mancato esperimento della seconda procedura esecutiva che è in re ipsa, poiché egli non avrebbe subito l'esproprio di un proprio bene immobile, ed è intrinsecamente collegato ai risultati utili che il avrebbe ottenuto nel caso in cui l'Avv. avesse Pt_1 CP_1
adempiuto diligentemente al proprio incarico professionale rilevando i gravi errori contenuti nella sentenza n. 221/08 e procedendo alla loro contestazione attraverso l'impugnazione e la richiesta di correzione, come ampiamente argomentato ai punti precedenti. […] Ergo, la prova probabilistica positiva circa il raggiungimento del risultato favorevole al cliente si deve ritenere ampiamente fornita e provata per tabulas”.
4) A differenza di quanto afferma l'impugnata sentenza, la negligenza del difensore in merito alla mancata proposizione della domanda di condanna al rimborso delle spese per la manutenzione degli immobili nella causa di divisione giudiziale degli immobili, che ha comportato un danno di €
609,28, risulta evidente: “Il fatto che la domanda di rimborso sia stata rigettata a causa della mancata riproposizione nel foglio di precisazione delle conclusioni è provato per tabulas, laddove la stessa sentenza n. 432/12 conclusiva della causa di divisione ha dichiarato espressamente la rinuncia alla domanda”. È evidente che tale domanda sarebbe stata accolta “posto che sarebbe bastato eseguire un calcolo matematico delle risultanze della Ctu, come è stato argomentato nella comparsa di costituzione”.
L'appellante lamenta altresì la ritenuta genericità e sommarietà della domanda rispetto alla mancata opposizione all'esecuzione immobiliare n. 145/05 dalla quale sarebbero derivati danni quantificati in € 8.943,72, affermando che, al contrario, nel ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in primo grado sub doc. 14, sono riportati “tutti i conteggi eseguiti per rilevare l'errore di calcolo” contenuto nel riepilogo del credito depositato dall'ex moglie in detta procedura esecutiva,
pagina 11 di 17 depositato sub doc. 14. È poi infondata la considerazione espressa dal giudicante secondo cui non sarebbe dirimente il richiamo all'ordinanza del 21.1.2016 laddove rileva l'effetto preclusivo della mancata proposizione dell'opposizione a precetto e dell'assenza di contestazioni nel procedimento esecutivo, “posto che l'errore di calcolo è palese secondo i parametri oggettivi della matematica e che, quindi, deve essere considerato certo, la prova che una azione tempestiva da parte dell'odierna controparte nella procedura esecutiva avrebbe consentito al di non dover Pt_1 pagare una somma non dovuta si rileva proprio dalla statuizione della predetta ordinanza”.
Quanto alle ulteriori negligenze professionali indicate nella comparsa di costituzione di primo grado, le valutazioni di genericità sono infondate. La prova che una condotta diligente avrebbe portato ad un risultato utile per il cliente è rilevabile dal tipo di omissioni contestate: “Così il fatto che l'Avv. non abbia proceduto esecutivamente nei confronti della società “ CP_1 Parte_2 nonostante l'ingente credito portato dal decreto ingiuntivo n. 160/T/99 del Tribunale di Cesena emesso nell'anno 1999, prodotto sub doc. 16, con una inerzia prolungata per dieci anni e interrotta solo dall'azione di un altro procuratore: è indiscutibile il fatto che una esecuzione instaurata tempestivamente contro una società di persone avrebbe portato a risultati decisamente più soddisfacenti rispetto ad un'azione esperita dopo dieci anni.
Discorso analogo deve essere fatto per la mancata azione di recupero del credito derivante dalla liquidazione delle spese giudiziali del procedimento cautelare, che il è riuscito ad ottenere Pt_1
solo 11 anni dopo: con un credito divenuto certo, liquido ed esigibile nel 2001 in quanto portato da un provvedimento giudiziale, un'azione esecutiva tempestiva avrebbe avuto certamente risultato favorevole, posto che lo ha avuto ben 11 anni dopo, ma il fatto di aver dovuto attendere per tutto quel lasso di tempo ha oggettivamente rappresentato un nocumento per l'esponente.
Medesimo discorso per l'omessa contestazione alla ex moglie del dei danni riportati Pt_1 dall'immobile dalla stessa occupato e mai richiesti dal procuratore nonostante i numerosi solleciti da parte del con un danno per costui di €. 23.455,42 come emerge dalla Ctu prodotta sub Pt_1 doc. 17 che quantifica i danni riportati dall'immobile. Voler sostenere che una simile condotta non sia connotata da evidente negligenza professionale e non abbia causato danni all'esponente appare del tutto privo di logico fondamento anche solo facendo affidamento sul comune apprezzamento;
a maggior ragione, quindi, in sede di valutazione giuridica”.
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La Corte ritiene l'appello infondato.
Come precisa il Tribunale in via generale, la responsabilità professionale dell'avvocato, sulla base di ampia e costante giurisprudenza di merito e di legittimità, presuppone non solo la prova del danno e del pagina 12 di 17 nesso causale tra il medesimo la condotta del professionista, ma anche una valutazione prognostica positiva circa l'esito favorevole della sua attività se questa fosse stata eseguita con la diversa e doverosa condotta diligente (Cass. Civ. sent. n. 9917/2010, ord. n. 6882/2018). Di conseguenza, ai fini dell'affermazione della responsabilità dell'avvocato – la cui obbligazione è di mezzi e non di risultato – non è sufficiente il positivo accertamento della condotta colposa e del danno, ma è necessario valutare, in base a criteri probabilistici, se l'assistito avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, incombendo su questi l'onere dell'allegazione e della prova. Quando, come nel caso di specie, le condotte contestate attengono a controversie giudiziarie, per addivenire a tale giudizio prognostico è dunque necessario che il cliente prospetti ed illustri le posizioni difensive di tutte le parti e tutte le prove acquisite, depositando tutti gli utili atti delle parti, i provvedimenti giudiziari, i verbali, le consulenze ed i documenti prodotti e che indichi qual è la diversa condotta, doverosa ed esigibile, che il difensore avrebbe dovuto tenere nella controversia e perché essa avrebbe portato, più probabilmente che non, ad esiti più favorevoli.
Nel caso di specie, come correttamente messo in luce dal primo giudice, la domanda proposta da
è carente e lacunosa sia a livello assertivo che probatorio e tali caratteristiche si riflettono in Pt_1
tutti i motivi di appello osservandosi, in ultima analisi, la carente e generica allegazione da parte dell'appellante circa i profili di colpa professionale dell'avv. , posto che l'assistito in primo CP_1
grado si è limitato ad un sommario richiamo ai documenti prodotti – che fotografano una minima parte di ciascuna delle controversie dedotte in giudizio – senza indicare in modo specifico gli elementi fattuali dell'inadempimento, nel senso sopra descritto, e dunque senza assolvere all'onere di enunciarli in modo puntuale, non essendo possibile demandarne l'individuazione al giudice attraverso la lettura dei documenti, pena la genericità della domanda.
Prendendo in considerazione in modo più puntuale i singoli motivi di appello, nel primo la parte si limita a riportare quanto genericamente dedotto nel giudizio di primo grado, per cui, a fronte della puntuale motivazione del primo giudice sulla causa di opposizione al decreto ingiuntivo (r.g. n. 9/2005) davanti al Tribunale di Forlì, il motivo è generico e perciò inammissibile ex art. 342 c.p.c.
Peraltro, nel merito è del tutto condivisibile quanto affermato dal Tribunale: l'allegazione del fatto è carente, e le due CTU (rectius, la CTU e la successiva integrazione con risposta alle osservazioni delle parti) prodotte in primo grado non consentono di valutare compiutamente il contenuto del decreto ingiuntivo impugnato ed il titolo che ne giustificò l'emissione, non avendo depositato il Pt_1
decreto ingiuntivo e gli atti della causa di separazione da cui sarebbe scaturito il relativo credito.
A tale osservazione del primo giudice si aggiunge che nelle conclusioni della CTU integrativa, il CTU così testualmente conclude: “A conclusione del lavoro svolto, dopo aver tenuto conto delle
pagina 13 di 17 “osservazioni” dei due C.T.P., Dott. e Rag. “osservazioni che Persona_1 Persona_2
inserisce nella presente relazione (All. n. 4 e n. 5), in sostanza il C.T.U. conferma le conclusioni della propria precedente relazione”, ciò che, in modo assorbente, di riflesso evidenzia la totale genericità delle allegazioni dell'attore che fonda la pretesa risarcitoria sulle risultanze di quella che definisce seconda CTU. Né ha specificamente indicato le ragioni che avrebbero condotto il giudice Pt_1 forlivese a modificare l'importo in questione, limitandosi a sostenere che la contestazione sarebbe stata per certo accolta “trattandosi di un elemento oggettivo non suscettibile di valutazione”, senza tuttavia effettuare alcuna valutazione prognostica circa l'esito favorevole secondo il richiamato criterio probabilistico.
Il secondo motivo, di nuovo, non supera la ritenuta carente allegazione della corrispondente domanda risarcitoria. Il Tribunale forlivese, con ordinanza in data 8.9.2014, accolse l'istanza di correzione di tutti gli errori materiali ex artt. 287-288 c.p.c. della sentenza n. 221/2008, ad eccezione di quello riguardante l'indennità per il godimento in via esclusiva, da parte dell'ex coniuge di di due Pt_1 immobili in comproprietà, nella sentenza quantificata nella metà di € 133.850, anziché nella metà di €
113.850,00 come indicato nella CTU integrativa e come richiesto nell'istanza di correzione.
Orbene, tale istanza di correzione non fu accolta perché nella sentenza il calcolo era stato fatto in base a valori attuali e tenendo conto del danno da ritardo e, dunque, il giudice si era volutamente discostato dai valori indicati dal CTU;
a fronte di tale motivazione, si limita ad affermare che la sentenza Pt_1 sarebbe dovuta essere impugnata sul punto, perché il giudice si era discostato dalla CTU “… guarda caso con variazione di una sola cifra, senza addurre alcuna idonea motivazione per tale discostamento” e sostiene che “un'eventuale tempestiva impugnazione del provvedimento avrebbe condotto con ogni probabilità ad un risultato favorevole per il cliente”, senza indicare specificamente il percorso motivazionale che, più probabilmente che non, avrebbe potuto condurre il giudice d'appello alla riforma della sentenza in senso a lui favorevole;
peraltro, la motivazione dell'ordinanza che non accolse l'istanza di correzione dell'importo non consente di superare positivamente la valutazione prognostica richiesta, ma, al contrario, suggerisce che una diversa attività dell'avvocato non avrebbe probabilmente prodotto esiti più vantaggiosi per il cliente. L'appellante si limita quindi genericamente a richiamare i documenti senza tuttavia indicare in modo preciso e puntuale come una condotta alternativa dell'avvocato avrebbe potuto portare ad un esito per lui favorevole.
Ove, poi, l'ordinanza del 2014 non avesse ben inteso l'istanza di correzione dell'errore materiale sul punto (€ 113.850 indicato dal CTU anziché € 133.850 riportato nella sentenza), senza alcuna necessità di proporre appello, i cui termini erano ampiamente decorsi, avrebbe ben potuto riproporla, Pt_1
pagina 14 di 17 non formandosi un giudicato sull'ordinanza di correzione e tanto conferma l'infondatezza della pretesa risarcitoria.
L'infondatezza dei precedenti motivi si riverbera sul terzo motivo di appello nel quale sostiene Pt_1 che se l'avv. avesse contestato tempestivamente gli errori contenuti nella sentenza n. 221/08 CP_1
– che, in tesi, avrebbero determinato il pagamento, in eccesso, della somma di € 34.012,14 – l'ex coniuge non avrebbe esperito la procedura di esecuzione immobiliare per l'importo di € 26.087,11, in quanto non avrebbe avuto alcun valido titolo per farlo. Come visto, infatti, non è provato che una diversa condotta del professionista avrebbe portato alla quantificazione in minor misura del credito fatto valere dall'ex moglie.
Peraltro, lo stesso appellante, nell'ipotizzare il caso di rigetto del secondo motivo di censura, calcola che, seppur inferiore, in capo alla ex moglie sarebbe residuato un credito, giudizialmente accertato, di €
2.074,97, ciò che, comunque, le dava il diritto di procedere esecutivamente.
Da ultimo, si osserva che non ha mai prospettato di non essere stato nelle condizioni Pt_1 economiche di soddisfare i crediti giudizialmente accertati a favore dell'ex moglie e di non avere avuto dunque la possibilità di evitare la procedura di esproprio immobiliare il cui costo costituisce il danno di cui chiede il risarcimento.
Infine, il quarto motivo non supera le condivisibili motivazioni dell'impugnata sentenza, essendo assorbente evidenziare che manca del tutto l'allegazione circa il fatto che, se riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, la domanda di rimborso della somma di € 609,28 sarebbe stata, più probabilmente che non, accolta dalla sentenza n. 432/2012; né, a monte, l'attore ha dedotto in modo chiaro per quale ragione, pur essendo stata accolta, sul punto, l'istanza di correzione alla sentenza n.
221/2008, sarebbe residuato a proprio favore l'indicato credito.
Quanto all'esecuzione immobiliare n. 145/2005, la mancata opposizione alla quale avrebbe determinato il maggior esborso di € 8.943,72, l'appellante afferma di avere compiutamente allegato gli errori di calcolo contenuti nel riepilogo del credito prodotto dall'ex moglie in sede esecutiva (doc. 13) per come descritti nel ricorso ex art. 702 bis c.p.c. (r.g. 4971/2015) che il primo giudice non avrebbe letto.
Ancora una volta, la pretesa risarcitoria è carente sin a livello assertivo, non avendo indicato le Pt_1
ragioni per le quali la domanda proposta con rito sommario fosse, con ogni probabilità, fondata nel merito, ove il giudice non l'avesse ritenuta inammissibile (doc. 15), ed altresì è carente a livello probatorio, perché l'appellante si limita a richiamare il contenuto del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. dove lui stesso aveva indicato le minori somme, a suo dire corrette, dovute a titolo di interessi all'ex moglie, ma non deposita i documenti che produsse in quel procedimento sommario a sostegno della domanda, ossia i documenti che, secondo lui, dimostravano gli errori di calcolo contenuti nel riepilogo del credito pagina 15 di 17 prodotto dall'ex moglie in sede esecutiva. È quindi impossibile verificare la correttezza o meno delle somme indicate dalla ex moglie nel riepilogo del credito dalla stessa prodotto in sede esecutiva e, in conseguenza, non è possibile accertare se l'opposizione all'esecuzione, dal difensore non proposta, avrebbe avuto probabilità di essere accolta.
Con riguardo alle ulteriori negligenze professionali, il motivo sostanzialmente ripropone le generiche difese svolte in primo grado senza specificamente confrontarsi con la motivazione dell'impugnata sentenza, talché gli addebiti sono generici e sommari, senza che sia spesso chiaro a quali errori Pt_1
stia facendo riferimento, ma soprattutto non evidenziano come una condotta diversa del difensore avrebbe potuto portare a risultati più favorevoli.
In conclusione, l'appellante si limita sostanzialmente a richiamare i documenti prodotti senza però effettuare alcun tipo di allegazione sugli elementi costitutivi della negligenza e sul nesso causale limitandosi ad affermare, ad esempio, che “la prova della negligenza è stata fornita documentalmente
e dedotta attraverso l'esecuzione del calcolo matematico” (pag. 15 appello), che le circostanze sono state dimostrate per tabulas, che emerge in modo oggettivo “il nesso causale tra la negligenza dell'avvocato e il danno subito e l'esito favorevole che avrebbe avuto una condotta diligente del legale” (pag. 12 appello), che l'esito favorevole sarebbe stato intuibile in re ipsa (pag. 16 appello), senza però dedurre in modo specifico alcunché né dimostrare concretamente su cosa si baserebbe il giudizio prognostico dell'esito favorevole, posto che non risulta possibile basarlo esclusivamente sul presupposto in sé, sostenendo che l'errore è chiaro e palese e che certamente, se l'omissione da parte del difensore non fosse avvenuta, l'esito sarebbe stato diverso e favorevole.
In conclusione, l'appello è infondato e deve essere rigettato.
Le spese processuali del presente grado seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate, letta la nota spese, nel dispositivo ex d.m. 55/2014 in relazione alla natura e al valore della causa, al tasso di difficoltà della stessa nonché in base all'attività e alle fasi processuali effettivamente svolte ed ai parametri tutti indicati nel citato decreto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Forlì n. Parte_1
892/2022 e lo condanna alla rifusione a favore di e di delle Controparte_1 Controparte_2 spese processuali del presente grado di giudizio che liquida, per ciascuna parte, in € 6.000 per compensi, oltre spese forfettarie e accessori di legge se dovuti;
pagina 16 di 17 - dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso dalla seconda sezione civile della Corte d'Appello di Bologna il giorno 24.1.2024.
Il Consigliere estensore dott.ssa Bianca Maria Gaudioso
Il Presidente dott. Giampiero Fiore
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
II sezione civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott.ssa Anna Maria Rossi Consigliere dott.ssa Bianca Maria Gaudioso Consigliere Relatore sentito il relatore, sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza, tenutasi con modalità cartolare in data 9.4.2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa d'appello iscritta al r.g. n. 1809/2022 promossa da:
Parte_1
Avv. Arianna Pollini
contro
:
Controparte_1
Avv. Gianluca Grimaldi
Controparte_2
Avv. Roberta Viero
Fatti di causa
Con ricorso depositato davanti al Tribunale di Forlì nel 2016, l'avvocato riassunse CP_1 CP_1 la causa di opposizione, promossa dall'ingiunto al decreto ingiuntivo n. 2770/2015 Parte_1
emesso dal Tribunale di Rimini che, con la sentenza n. 1098/2016, si era dichiarato incompetente per territorio, aveva revocato il decreto ingiuntivo ed indicato, quale giudice competente, il Tribunale di
Forlì.
La controversia aveva ad oggetto la domanda proposta dal difensore, in via monitoria, di condanna del cliente al pagamento della somma di € 47.472,14 per compensi professionali, avendolo Pt_1 assistito in diversi contenziosi, e la domanda riconvenzionale proposta dal cliente nell'atto di opposizione ex art. 645 c.p.c., volta ad accertare la responsabilità professionale del primo ed a pagina 1 di 17 condannarlo al risarcimento dei danni patrimoniali quantificati in € 31.105,51 ed ulteriori da determinare in via equitativa, oltre ai danni non patrimoniali.
L'avv. autorizzato, chiamò in causa della propria compagnia di assicurazione, CP_1 [...]
(d'ora in poi, ), che si costituì e chiese il rigetto delle domande formulate in CP_2 CP_2
quanto infondate o, in via subordinata, di essere condannata nei limiti delle condizioni di polizza.
Con ordinanza del 13.6.2018 il Giudice Istruttore dispose, ai sensi degli artt. 4 c. 1 e 14 del D.lgs.
150/2011, il mutamento del rito in rito sommario collegiale e separò la domanda riconvenzionale proposta da disponendo la formazione di un separato fascicolo, iscritto al r.g. n. 2131/2018. Pt_1
Nella causa separata, avente ad oggetto la domanda riconvenzionale, ripropose le difese svolte Pt_1 nell'opposizione al decreto ingiuntivo lamentando le seguenti negligenze professionali a carico dell'avv. : CP_1
a) Causa r.g. n. 9/2005 di opposizione al decreto ingiuntivo n. 1178/04 avanti al Tribunale di Forlì.
Con tale decreto ingiuntivo la propria ex moglie gli chiedeva la corresponsione della metà degli importi presenti sui conti cointestati riportandosi alla somma calcolata dal CTU nella causa di separazione da cui risultava l'importo totale in lire 870.000.000, ma l'aveva contestata e il CTU aveva corretto Pt_1
l'importo complessivo in lire 833.485.224. Tuttavia, nel ricorso monitorio l'ex moglie aveva richiesto il pagamento della somma, superiore, indicata nella prima CTU.
Nell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo, l'avv. ometteva di contestare CP_1
l'errore di calcolo e la sentenza n. 221/08, pronunciata a definizione della causa, riconosceva il diritto della ex moglie dell'esponente alla corresponsione del 50% dell'importo di lire 870.000.000, con un danno per di lire 18.267.588, pari ad €. 9.434,32. Pt_1
La sentenza, inoltre, recava numerosi errori materiali che portavano ad una ingiustificata eccedenza nella somma riconosciuta alla ex coniuge pari ad €. 34.012,14. Tutti gli errori presenti nel provvedimento e le modifiche che avrebbero dovuto essere richieste tempestivamente dall'Avv.
[...]
risultavano nel ricorso per la correzione della sentenza n. 221/08 ex artt. 287 e 288 c.p.c. CP_1 depositato da altro procuratore. L'ordinanza di correzione accoglieva tutte le richieste, eccetto quella relativa alla somma riconosciuta alla ex coniuge a titolo di indennità per il godimento esercitato in via esclusiva sui due immobili in comproprietà, quantificati in € 66.925,00 (133.850/2), invece della somma pari alla metà dell'importo indicato nella perizia disposta dal Giudice, che sarebbe stata di €
56.925,00 (113.850/2) “in quanto, come rilevato da parte resistente, il giudice ha dato atto di avere effettuato tale calcolo in base a valori attuali e tenendo conto del danno da ritardo, sicchè in questo caso il giudice si è volutamente discostato dai valori calcolati dal ctu. Del pari inammissibile è la pretesa della resistente di ricalcolare il danno stimato dal giudice”.
pagina 2 di 17 Sul punto, quindi, la sentenza avrebbe dovuto essere impugnata, dal momento che il giudicante si era discostato dalle risultanze della CTU senza addurre idonee motivazioni. La mancata proposizione dell'impugnazione, un'indubbia negligenza commessa dell'avv. , gli aveva arrecato un danno CP_1 di € 10.000 cui non era stato possibile rimediare con l'istanza di correzione. Era dunque “evidente che
l'Avv. abbia omesso qualsiasi tipo di controllo sulle risultanze riportate nella sentenza CP_1
sopra indicata, stante la presenza degli evidenti errori commessi dal giudicante, mai rilevati dal procuratore”.
b) Causa di divisione giudiziale di immobili r.g. n. 2115/2007 avanti al Tribunale di Cesena.
Nel procedimento di divisione giudiziale degli immobili di cui egli e l'ex coniuge erano comproprietari, l'avv. commetteva diversi errori determinati dalla negligenza. Nella CTU CP_1
espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ante causam, il perito aveva quantificato le spese sostenute da relativamente alle due proprietà, computate al 50% in quanto esse Pt_1 spettavano in parti uguali ai comproprietari, per l'importo complessivo, già computato al 50%, di €
3.635,35. Dal momento che tali spese erano state sempre da lui sostenute interamente, egli aveva diritto di essere rimborsato dalla ex coniuge della metà e, quindi, della somma indicata di € 3.635,35.
La sentenza n. 221/08 disponeva il rimborso della somma di € 1.513,03, importo poi corretto, in seguito al ricorso per correzione dell'errore materiale, in € 3.026,07, poiché il Giudice non aveva considerato che gli importi indicati dal CTU erano già stati computati al 50%. Residuava, pertanto, la differenza di € 609,28 tra l'importo rimborsato e quello dovuto dalla ex coniuge.
Nella successiva causa di divisione giudiziale, pur avendo fatto riferimento nelle memorie predisposte ai sensi dell'art. 183, comma VI, n. 2, c.p.c. alle spese che la ex coniuge doveva ancora corrispondere,
l'avv. aveva omesso di formulare la relativa domanda in sede di precisazione delle CP_1
conclusioni e, per tale ragione, il Giudice non la accoglieva ritenendo che la parte vi avesse rinunciato
(sentenza n. 432/12). Anche in questo caso, emergeva la negligenza del procuratore, consistita nel non aver riproposto in sede di precisazione delle conclusioni la domanda relativa al rimborso delle spese di manutenzione degli immobili da lui sostenute, impedendogli di ottenere il rimborso della somma residua di € 609,28.
Altra grave negligenza consisteva “nell'aver omesso, in sede di assegnazione degli immobili, di verificare l'effettivo stato degli stessi, eseguendo le opportune verifiche catastali, al fine di garantire al proprio assistito di ottenere la proprietà di un bene libero da gravami”. Ad assegnazione avvenuta, infatti, eseguendo delle visure catastali per controllare che il provvedimento di assegnazione fosse stato trascritto, egli si era accorto che su entrambi gli immobili oggetto della divisione erano state costituite ipoteche da parte della ex coniuge subito dopo l'instaurazione della causa di divisione, ciò che lo aveva pagina 3 di 17 costretto ad intraprendere un'ulteriore vertenza giudiziale al fine di ottenere la liberazione del bene di sua proprietà.
c) Pignoramento immobiliare dei terreni siti in Sogliano al Rubicone.
A parte il danno consistito nell'aver dovuto versare alla ex moglie un importo superiore a quello effettivamente dovuto, vi era il ben più grave nocumento rappresentato dalle spese occorse per la procedura esecutiva consistita nel pignoramento immobiliare intrapreso dalla ex coniuge sul terreno di sua proprietà sito in Sogliano al Rubicone, fondato sul titolo esecutivo rappresentato dalla sentenza errata sopra citata, n. 221/08, per la somma residua di € 26.087,11. Se l'avv. avesse CP_1
adempiuto diligentemente all'incarico conferitogli “controllando con attenzione le risultanze della sentenza, proponendo tempestivamente istanza di correzione degli evidenti errori materiali in essa presenti e impugnando il provvedimento per la parte eventualmente non considerata come errore materiale, come sopra chiarito, il pignoramento immobiliare non avrebbe avuto ragione di essere esperito in quanto la differenza indebitamente percepita dalla ex coniuge dell'esponente era superiore rispetto alla somma pignorata (€. 34.012,14 l'importo indebitamente percepito ed €. 26.087,11 la somma richiesta col pignoramento)”. Egli aveva altresì diritto alla restituzione da parte della consorte dell'importo di € 9.434,32 indicato al precedente punto 1 e quindi, a maggior ragione, in caso di adempimento diligente dell'avv. , si sarebbe potuto evitare il pignoramento immobiliare. CP_1
d) Causa di esecuzione immobiliare n. 145/05 RG avanti il Tribunale di Forlì instaurata dalla ex coniuge per soddisfare il credito di € 449.906,72.
Nel riepilogo del credito depositato dalla ex moglie, erano indicati dettagliatamente i calcoli relativi agli importi dovuti in base ai diversi titoli esecutivi, con la specificazione di quanto dovuto a titolo di sorte e quanto a titolo di interessi. Gli importi relativi agli interessi, tuttavia, erano tutti errati per eccesso in favore della ex moglie, con una differenza, in danno di pari ad € 8.943,72, somma Pt_1 che, in sede di esecuzione, era stata indebitamente percepita dall'esecutante.
L'Avv. avendo ancora una volta omesso di analizzare i calcoli eseguiti dalla controparte, CP_1
non aveva obiettato alcunché, non aveva proposto opposizione a precetto, né sollevato contestazioni nel corso del procedimento esecutivo.
Accortosi degli errori nel calcolo degli interessi e della negligenza del difensore, non potendo più agire con i rimedi espressamente previsti per la fase esecutiva, da tempo conclusa, egli aveva proposto ricorso ex art. 702 bis c.p.c. nei confronti della ex coniuge chiedendo di accertare l'indebita percezione, ai sensi dell'art. 2033 c.c., della somma superiore rispetto a quella effettivamente dovutale. Il Tribunale di Forlì, con ordinanza del 21.1.2016, aveva rigettato il ricorso per l'effetto preclusivo, sull'azione di ripetizione di indebito, della mancata proposizione dell'opposizione a precetto e della assenza di pagina 4 di 17 contestazioni nel corso del procedimento esecutivo, ritenendo che “l'accertamento dell'illegittimità dell'esecuzione non sia possibile al di fuori delle opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi, oppure del giudizio di impugnazione o riesame del provvedimento giurisdizionale provvisoriamente esecutivo posto a base dell'esecuzione stessa”.
Era dunque evidente la responsabilità professionale dell'avv. che aveva omesso di proporre CP_1 opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, o di impugnare il provvedimento esecutivo.
e) Altre negligenze.
L'opera professionale dell'avv. era viziata da ulteriori negligenze e disattenzioni. CP_1
Nell'anno 1999 egli aveva ottenuto dal Tribunale di Cesena il decreto ingiuntivo n. 160/T/99, provvisoriamente esecutivo, nei confronti della società di cui era socio accomandante Parte_2
insieme alla ex coniuge, per la somma di lire 201.440.424. Nonostante i ripetuti solleciti rivolti all'Avv.
, di procedere esecutivamente contro la società, il procuratore ometteva qualsiasi attività fino CP_1 all'anno 2009 quando rivoltosi ad altro difensore, apprendeva dell'imminente prescrizione del Pt_1 credito e iniziava quindi l'esecuzione. A distanza di quasi dieci anni, tuttavia, non riusciva a soddisfare interamente il proprio credito, dal momento che gran parte delle azioni esecutive intraprese dopo l'anno
2009 risultavano infruttuose. Ove l'azione di recupero del credito fosse stata tempestiva, avrebbe sicuramente condotto a risultati ben più utili.
L'avv. , poi, aveva “dimenticato” di agire nei confronti della controparte soccombente per il CP_1
pagamento delle spese liquidate in favore di in data 28.05.2001, al termine di un procedimento Pt_1 cautelare di sequestro conservativo, pari a lire 5.495.000. Solo nell'anno 2012 se ne era Pt_1 accorto ed aveva sollecitato l'avvocato affinché vi provvedesse: il pagamento avveniva in seguito alla notifica di atto di precetto alla debitrice solo nell'anno 2012, quindi ben 11 anni dopo il momento in cui il credito era divenuto esigibile.
Ancora, in sede di separazione giudiziale alla coniuge era stato assegnato l'immobile di proprietà di quest'ultimo sito in Cesena, frazione di Sant'Egidio, affinché lo adibisse ad abitazione sua e del figlio minore, ma negli anni in cui vi aveva abitavo ella ometteva di provvedere alla manutenzione e, allo stesso tempo, gli impediva di provvedervi, non consentendogli l'accesso né all'appartamento né all'attiguo negozio.
Ottenuta la restituzione dell'immobile, egli constatava i gravi danni determinati dalla totale mancanza di manutenzione e chiedeva all'Avv. di procedere nei confronti della ex coniuge per ottenere CP_1
il risarcimento di tali danni. Solo dopo innumerevoli solleciti, il legale incaricava un tecnico affinché periziasse sia l'appartamento che il negozio, indicando i danni, le cause, le opere necessarie per il pagina 5 di 17 ripristino e i relativi costi, quantificati in € 23.455,42. Il legale, tuttavia, non agiva contro l'ex moglie e lo costringeva a rinunciare alla possibilità di ottenere il rimborso delle spese di ripristino.
Il Tribunale di Forlì, con sentenza n. 892/2022, richiamata la disciplina normativa e i principi espressi dalla Suprema Corte in materia, rigettò la domanda proposta da condannandolo alla rifusione Pt_1 delle spese processuali a favore delle controparti, ritenendo che egli si fosse “limitato ad un'allegazione dei fatti in maniera generica e non puntuale e circostanziata, richiamando i documenti prodotti in giudizio.
Tuttavia gli elementi fattuali avrebbero dovuto essere specificatamente allegati dalla parte e non semplicemente e genericamente enunciati tramite richiamo ai documenti depositati, dai quali sarebbero asseritamente desumibili”. Rilevò altresì che l'attore non aveva indicato la doverosa condotta alternativa dalla quale sarebbe derivato un esito vantaggioso per il cliente e che fossero perciò del tutto assenti gli specifici profili di colpa del difensore, così come il nesso causale tra la sua condotta ed il danno lamentato, posto che l'affermazione della responsabilità professionale dell'avvocato richiede una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito dell'attività del prestatore d'opera;
l'onere di allegazione gravante sull'attore, dunque, era stato disatteso “giacché la ricostruzione dei fatti offerta da parte convenuta appare carente ed eccessivamente sommaria, rendendone difficoltosa
l'analisi in sede di giudizio”.
Nell'analizzare le singole condotte contestate, il Tribunale evidenziò quanto segue:
“La prima negligenza professionale (n. 1 pag. 6 e ss. della comparsa di costituzione e risposta) addebitata – genericamente, come già evidenziato, o comunque in maniera non adeguatamente specifica – al professionista si collocherebbe nell'ambito del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 1178/04 (RGN 9/2005) …
Orbene, innanzitutto va rilevata la carente allegazione del fatto, dalla quale non è possibile intendere
e, dunque, accertare in modo compiuto e circostanziato quale sia il contenuto del decreto ingiuntivo impugnato ed il titolo che ne ha giustificato l'emissione. Del resto non sono stati prodotti dalla parte, al di fuori delle due successive CTU relative alla somma degli importi presenti sui conti cointestati del
e della ex coniuge, né il decreto ingiuntivo medesimo, né gli atti inerenti la causa di Pt_1
separazione dalla quale questo sarebbe originato. Nemmeno ulteriori informazioni possono desumersi dall'esame della sentenza che ha deciso la causa di opposizione al decreto ingiuntivo (sent.
n.221/2008), che sul punto si limita a confermare la fondatezza della sua emissione.
In ogni caso il nel muovere contestazioni al contegno professionale dell'avv. Pt_1 CP_1 nell'ambito del giudizio di opposizione, si è limitato a rilevare la inesattezza dell'importo oggetto di ingiunzione senza tuttavia meglio descrivere le ragioni per le quali l'importo avrebbe dovuto essere
pagina 6 di 17 inferiore, senza allegare quali fossero gli specifici elementi per contestare la presenza di un errore nei conteggi oggetto di decreto ingiuntivo che, in ipotesi di loro tempestiva allegazione e proposizione nell'ambito del giudizio di opposizione, avrebbero comportato un risultato favorevole per il cliente
e quindi, in definitiva, senza allegare la condotta alternativa omessa e doverosa del difensore Pt_1
dalla quale sarebbe derivato un esito vantaggioso per il cliente, non consentendo così al Giudicante di valutare l'inadempimento del professionista.
Ed infatti, anche volendo ritenere sussistente – come non è, non essendovi alcuna allegazione che consenta di giungere ad un giudizio sul punto – profili di colpa del legale per non avere contestato la quantificazione dell'importo ingiunto, ciò che difetta in toto è la prova del nesso causale tra la suddetta condotta ed il danno lamentato, laddove l'affermazione della responsabilità professionale del difensore, come già diffusamente evidenziato, richiede una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito dell'attività del prestatore d'opera.
Non sono state infatti dedotte le specifiche ragioni per le quali, se tali errori fossero stati rilevati in sede di opposizione, il Giudice avrebbe poi proceduto alla modifica dell'importo del debito.
Medesime considerazioni interessano la correlata lamentata negligenza dell'avv. CP_1 relativamente all'omessa impugnazione della sentenza emessa a conclusione del giudizio di opposizione (sent. n. 221/08) proprio sul punto relativo al preteso discostamento del Giudice dalle risultanze della CTU esperita nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo dianzi segnalate, che in tesi avrebbe causato un danno al di € 10.000, laddove non vengono indicati specificamente i Pt_1 motivi di impugnazione della sentenza che, se proposti, avrebbero condotto all'accoglimento del gravame e quindi alla riforma della sentenza in senso favorevole al Pt_1
Difetta quindi ogni minimo principio di prova circa il raggiungimento del risultato positivo per il cliente in ipotesi di pronto e diligente adempimento, ovverosia, ancora una volta, la prova del nesso causale tra la pretesa condotta colposa e il danno, non essendo stati allegati elementi sufficienti per soddisfare un giudizio prognostico di tal guisa (laddove, peraltro, proprio nell'ambito del procedimento per la correzione della sentenza n. 221/08 invocato da il Giudice investito del Pt_1
procedimento ha ritenuto che il discostamento degli importi fosse stato ampiamente giustificato dal magistrato autore della prima decisione).
Osservazioni similari debbono essere condotte anche con riguardo alla voce di danno lamentata dal cliente come conseguenza dell'omessa impugnazione della stessa sentenza n. 221/08 da parte dell'avv.
, cioè l'avere subito una procedura esecutiva in esito a pignoramento immobiliare (punto 3 CP_1
della comparsa di costituzione, pag. 11 e ss.).
pagina 7 di 17 Anche tale allegazione presenta indubbi profili di genericità e sommarietà, ostando pertanto ad una compiuta comprensione della vicenda (laddove il deduce, in maniera del tutto generica e Pt_1
senza riferire alcuna specifica circostanza che il pignoramento immobiliare non avrebbe avuto ragion
d'essere se l'avv. avesse “adempiuto diligentemente all'incarico”, “controllando con CP_1 attenzione le risultanze della sentenza”, “proponendo tempestivamente istanza di correzione degli evidenti errori materiali in essa presenti” e “impugnando il provvedimento per la parte eventualmente con considerata come errore materiale”).
Ciò premesso, la doglianza del verso il professionista risiede nel fatto che, qualora Pt_1 quest'ultimo avesse proposto tempestiva impugnazione della sentenza n. 221/08, successivamente oggetto di correzione di errori materiali, egli sarebbe risultato creditore verso la ex moglie di €
34.012,14, somma da considerarsi superiore rispetto agli € 26.087,11 oggetto dell'atto di precetto notificatogli, neutralizzandosi così la procedura esecutiva sul medesimo fondata.
Ebbene, tale ricostruzione rivelasi ictu oculi inficiata da errori logici: il procede ad Pt_1
aggiungere alla somma della quale è risultato effettivamente creditore verso la ex coniuge successivamente all'ordinanza di correzione della sentenza n. 221/08 – consistente in € 24.012,14, ottenuti dalla differenza tra gli € 42.911,07 contenuti nella sentenza errata e gli € 18.898,93 successivi alla correzione – gli € 10.000 che assume avrebbero dovuto essere a lui riconosciuti in esito all'omesso procedimento di impugnazione della sentenza medesima, l'accoglimento del quale non può essere affermato in ragione del difetto di prova probabilistica positiva circa il raggiungimento del risultato favorevole al cliente in ipotesi di impugnazione, come già sopra evidenziato.
In definitiva ed ulteriormente, l'elusione dell'onere allegatorio determina il rigetto della domanda.
Ulteriori negligenze professionali vengono ascritte al legale convenuto in riconvenzionale nell'ambito della causa di divisione giudiziale tra il e la ex coniuge (RGN. 2115/07), laddove (punto 2, Pt_1 pag. 9 e ss. della comparsa di costituzione e risposta) viene contestato all'avv. di non avere CP_1
riproposto in sede di precisazione delle conclusioni la domanda riconvenzionale relativa al rimborso delle spese sostenute per la manutenzione degli immobili oggetto del procedimento, considerata dal giudice rinunciata (sent. n. 432/2012), e pertanto causa di un danno risarcibile quantificato in €
609,28.
Anche tale addebito è formulato in maniera generica dal momento che non viene specificamente dedotto - e per quali specifiche ragioni – che, se formalmente precisata, tale domanda avrebbe trovato accoglimento con esito favorevole al Pt_1
Quanto all'asserita omessa esecuzione delle verifiche catastali da parte del legale sugli immobili del in sede di assegnazione, al termine della causa di divisione giudiziale, dalla quale sarebbe Pt_1
pagina 8 di 17 derivata la scoperta della intervenuta costituzione sui medesimi di ipoteche da parte della ex moglie, non si ravvisano neppure gli estremi per la qualificazione della condotta quale inadempimento del professionista, laddove tali verifiche non competono al legale difensore e quindi la mancata esecuzione di tali incombenti non integra un comportamento doveroso omesso.
Del tutto generiche e carenti risultano altresì le allegazioni relative alla mancata opposizione all'esecuzione immobiliare (RGN. 145/2005) ascritta all'avvocato (punto 4, pagg. 12 e ss. CP_1 della comparsa di costituzione e risposta), dalla quale sarebbero derivati danni al per € Pt_1
8.943,72, giacché – per le motivazioni precedentemente esposte – dai documenti prodotti e dalle allegazioni di parte non si comprende compiutamente quali sarebbero gli errori di calcolo per eccesso in favore della sua ex coniuge e quali calcoli ulteriori avrebbero dovuto invece essere eseguiti e rilevati al fine di inibire, con effetto utile per il cliente, la successiva fase esecutiva.
Nemmeno dirimente appare il richiamo all'ordinanza del 21/01/2016 del Tribunale di Forlì, che rilevando l'effetto preclusivo della mancata proposizione dell'opposizione a precetto e della assenza di contestazioni nel corso del procedimento esecutivo, ha rigettato l'azione di ripetizione di indebito successivamente esperita dal per il recupero della somma asseritamente percepita Pt_1
indebitamente dalla moglie, poiché comunque era onere della parte istante evidenziare come, in sede esecutiva, o comunque in sede di impugnazione, avrebbero potuto essere dedotti dal difensore
[...]
motivi di riforma dei provvedimenti di condanna, con esito finale favorevole. Stante CP_1
l'impossibilità di condurre una valutazione prognostica circa il raggiungimento del risultato del cliente in caso di tempestiva opposizione all'esecuzione, giacché nessun elemento, nemmeno indiziario, viene fornito in ordine alle concrete chances di accoglimento delle opposizioni che avrebbero dovuto essere tempestivamente presentate, non può affermarsi l'inadempimento del professionista.
Parimenti non possono trovare accoglimento le ulteriori pretese avanzate dal quanto alle Pt_1
ulteriori condotte negligenti del professionista avvocato, origine di supposti danni da determinarsi in via equitativa (punto 5 della comparsa di costituzione e risposta, pagg. 12 e ss.), poiché ancora deficitarie e generiche quanto alle allegazioni ed evidentemente non puntuali nel fornire al giudice un quadro fattuale adeguato per poter condurre una idonea disamina. Vengono infatti addebitati ritardi e omissioni al legale nell'attivare e coltivare azioni giudiziarie nell'interesse del cliente senza tuttavia fornire prova dei pretesi solleciti e, ancor prima, senza allegare compiutamente le ragioni per le quali tali azioni avrebbero prodotto conseguenze favorevoli per il . Pt_1
ha proposto appello alla sentenza affidandolo a quattro motivi. Parte_1
Si sono costituiti, con distinti atti, l'avvocato e contestando il fondamento Controparte_1 CP_2 dell'appello e chiedendone il rigetto.
pagina 9 di 17 Precisate le conclusioni, la Corte ha assegnato alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
Ragioni della decisione
La sentenza è impugnata per i seguenti motivi.
1) Rispetto alla causa R.G. n. 9/2005 di opposizione al decreto ingiuntivo n. 1778/04, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ritiene carenti i profili di specificità e allegazione, ritenendo che il danno subito derivi da un semplice errore matematico immediatamente intuibile mediante l'analisi dei documenti prodotti. Quindi, “se il procuratore avesse contestato
l'indicazione della somma errata nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, la sentenza che ha concluso la causa di opposizione non avrebbe potuto non accogliere la contestazione, trattandosi di un elemento oggettivo non suscettibile di valutazione.” sostiene, inoltre, non essendo Pt_1 contestati i documenti, “il Giudice non avrebbe dovuto sindacare sul fatto che gli importi indicati nelle consulenze tecniche prodotte corrispondessero o meno a quelli indicati nel decreto ingiuntivo
o negli atti della separazione”.
2) Quanto alla mancata impugnazione della sentenza forlivese n. 221/08 in relazione a quella parte per la quale il Tribunale non aveva ritenuto sussistenti i presupposti per accogliere l'istanza di correzione di errore materiale, l'appellante censura l'impugnata sentenza ove sostiene il difetto di allegazione e indicazione dei motivi di impugnazione che, se proposti, avrebbero condotto alla riforma della sentenza del 2008 in senso a lui favorevole. Sostiene che “Il motivo di appello che avrebbe dovuto essere esperito dall'Avv. , che al momento in cui è stata chiesta la CP_1
correzione della sentenza non poteva essere proposto in quanto ampiamente prescritto, è stato specificatamente indicato nella comparsa di costituzione nel primo grado di giudizio della presente causa, laddove l'esponente ha dedotto che la sentenza avrebbe dovuto essere impugnata in quanto il giudicante prima aveva fatto espresso riferimento al 50% dell'importo complessivo che avrebbe potuto ricavarsi dalla locazione dei due immobili, ossia quello calcolato dal Ctu, e poi ha indicato una somma superiore a quella riportata nella Ctu, guarda caso con variazione di una sola cifra, senza addurre alcuna idonea motivazione per tale discostamento.
Il fatto che sia stata indicata la dizione di aver effettuato il calcolo in base ai valori attuali e tenendo conto del danno da ritardo non può essere considerata una motivazione specifica e puntuale per il discostamento operato dal Giudice, posto che nessun riferimento viene fatto ai parametri indicati dal Ctu e alla volontà del Giudice di discostarsi da essi, come argomentato nella comparsa di costituzione in primo grado.
Al contrario, la differenza di una sola cifra dell'importo complessivo, che ha portato ad un importo del 50% maggiore di €. 10.000,00 in danno del doveva far propendere per un errore Pt_1
pagina 10 di 17 materiale che, in ogni caso, avrebbe dovuto essere impugnato e contestato dal procuratore che rappresentava il Pt_1
Tale ultima circostanza, considerata unitamente alla totale carenza di idonea e specifica motivazione nella sentenza n. 221/08 in ordine al discostamento sopra illustrato, deve far ritenere che un'eventuale impugnazione tempestiva del provvedimento avrebbe condotto con ogni probabilità ad un risultato favorevole per il cliente”.
Quindi, la prova della negligenza è fornita documentalmente e dedotta attraverso l'esecuzione del calcolo matematico e “non si comprende cos'altro avrebbe dovuto dedurre e allegare l'esponente per contestare la negligenza del procuratore”.
3) L'impugnata sentenza è errata laddove ritiene carente e generica l'allegazione relativa al pignoramento immobiliare in esecuzione della sentenza n. 221/08. In tale caso “Il risultato utile che sarebbe derivato al cliente dal mancato esperimento della seconda procedura esecutiva che è in re ipsa, poiché egli non avrebbe subito l'esproprio di un proprio bene immobile, ed è intrinsecamente collegato ai risultati utili che il avrebbe ottenuto nel caso in cui l'Avv. avesse Pt_1 CP_1
adempiuto diligentemente al proprio incarico professionale rilevando i gravi errori contenuti nella sentenza n. 221/08 e procedendo alla loro contestazione attraverso l'impugnazione e la richiesta di correzione, come ampiamente argomentato ai punti precedenti. […] Ergo, la prova probabilistica positiva circa il raggiungimento del risultato favorevole al cliente si deve ritenere ampiamente fornita e provata per tabulas”.
4) A differenza di quanto afferma l'impugnata sentenza, la negligenza del difensore in merito alla mancata proposizione della domanda di condanna al rimborso delle spese per la manutenzione degli immobili nella causa di divisione giudiziale degli immobili, che ha comportato un danno di €
609,28, risulta evidente: “Il fatto che la domanda di rimborso sia stata rigettata a causa della mancata riproposizione nel foglio di precisazione delle conclusioni è provato per tabulas, laddove la stessa sentenza n. 432/12 conclusiva della causa di divisione ha dichiarato espressamente la rinuncia alla domanda”. È evidente che tale domanda sarebbe stata accolta “posto che sarebbe bastato eseguire un calcolo matematico delle risultanze della Ctu, come è stato argomentato nella comparsa di costituzione”.
L'appellante lamenta altresì la ritenuta genericità e sommarietà della domanda rispetto alla mancata opposizione all'esecuzione immobiliare n. 145/05 dalla quale sarebbero derivati danni quantificati in € 8.943,72, affermando che, al contrario, nel ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in primo grado sub doc. 14, sono riportati “tutti i conteggi eseguiti per rilevare l'errore di calcolo” contenuto nel riepilogo del credito depositato dall'ex moglie in detta procedura esecutiva,
pagina 11 di 17 depositato sub doc. 14. È poi infondata la considerazione espressa dal giudicante secondo cui non sarebbe dirimente il richiamo all'ordinanza del 21.1.2016 laddove rileva l'effetto preclusivo della mancata proposizione dell'opposizione a precetto e dell'assenza di contestazioni nel procedimento esecutivo, “posto che l'errore di calcolo è palese secondo i parametri oggettivi della matematica e che, quindi, deve essere considerato certo, la prova che una azione tempestiva da parte dell'odierna controparte nella procedura esecutiva avrebbe consentito al di non dover Pt_1 pagare una somma non dovuta si rileva proprio dalla statuizione della predetta ordinanza”.
Quanto alle ulteriori negligenze professionali indicate nella comparsa di costituzione di primo grado, le valutazioni di genericità sono infondate. La prova che una condotta diligente avrebbe portato ad un risultato utile per il cliente è rilevabile dal tipo di omissioni contestate: “Così il fatto che l'Avv. non abbia proceduto esecutivamente nei confronti della società “ CP_1 Parte_2 nonostante l'ingente credito portato dal decreto ingiuntivo n. 160/T/99 del Tribunale di Cesena emesso nell'anno 1999, prodotto sub doc. 16, con una inerzia prolungata per dieci anni e interrotta solo dall'azione di un altro procuratore: è indiscutibile il fatto che una esecuzione instaurata tempestivamente contro una società di persone avrebbe portato a risultati decisamente più soddisfacenti rispetto ad un'azione esperita dopo dieci anni.
Discorso analogo deve essere fatto per la mancata azione di recupero del credito derivante dalla liquidazione delle spese giudiziali del procedimento cautelare, che il è riuscito ad ottenere Pt_1
solo 11 anni dopo: con un credito divenuto certo, liquido ed esigibile nel 2001 in quanto portato da un provvedimento giudiziale, un'azione esecutiva tempestiva avrebbe avuto certamente risultato favorevole, posto che lo ha avuto ben 11 anni dopo, ma il fatto di aver dovuto attendere per tutto quel lasso di tempo ha oggettivamente rappresentato un nocumento per l'esponente.
Medesimo discorso per l'omessa contestazione alla ex moglie del dei danni riportati Pt_1 dall'immobile dalla stessa occupato e mai richiesti dal procuratore nonostante i numerosi solleciti da parte del con un danno per costui di €. 23.455,42 come emerge dalla Ctu prodotta sub Pt_1 doc. 17 che quantifica i danni riportati dall'immobile. Voler sostenere che una simile condotta non sia connotata da evidente negligenza professionale e non abbia causato danni all'esponente appare del tutto privo di logico fondamento anche solo facendo affidamento sul comune apprezzamento;
a maggior ragione, quindi, in sede di valutazione giuridica”.
****
La Corte ritiene l'appello infondato.
Come precisa il Tribunale in via generale, la responsabilità professionale dell'avvocato, sulla base di ampia e costante giurisprudenza di merito e di legittimità, presuppone non solo la prova del danno e del pagina 12 di 17 nesso causale tra il medesimo la condotta del professionista, ma anche una valutazione prognostica positiva circa l'esito favorevole della sua attività se questa fosse stata eseguita con la diversa e doverosa condotta diligente (Cass. Civ. sent. n. 9917/2010, ord. n. 6882/2018). Di conseguenza, ai fini dell'affermazione della responsabilità dell'avvocato – la cui obbligazione è di mezzi e non di risultato – non è sufficiente il positivo accertamento della condotta colposa e del danno, ma è necessario valutare, in base a criteri probabilistici, se l'assistito avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, incombendo su questi l'onere dell'allegazione e della prova. Quando, come nel caso di specie, le condotte contestate attengono a controversie giudiziarie, per addivenire a tale giudizio prognostico è dunque necessario che il cliente prospetti ed illustri le posizioni difensive di tutte le parti e tutte le prove acquisite, depositando tutti gli utili atti delle parti, i provvedimenti giudiziari, i verbali, le consulenze ed i documenti prodotti e che indichi qual è la diversa condotta, doverosa ed esigibile, che il difensore avrebbe dovuto tenere nella controversia e perché essa avrebbe portato, più probabilmente che non, ad esiti più favorevoli.
Nel caso di specie, come correttamente messo in luce dal primo giudice, la domanda proposta da
è carente e lacunosa sia a livello assertivo che probatorio e tali caratteristiche si riflettono in Pt_1
tutti i motivi di appello osservandosi, in ultima analisi, la carente e generica allegazione da parte dell'appellante circa i profili di colpa professionale dell'avv. , posto che l'assistito in primo CP_1
grado si è limitato ad un sommario richiamo ai documenti prodotti – che fotografano una minima parte di ciascuna delle controversie dedotte in giudizio – senza indicare in modo specifico gli elementi fattuali dell'inadempimento, nel senso sopra descritto, e dunque senza assolvere all'onere di enunciarli in modo puntuale, non essendo possibile demandarne l'individuazione al giudice attraverso la lettura dei documenti, pena la genericità della domanda.
Prendendo in considerazione in modo più puntuale i singoli motivi di appello, nel primo la parte si limita a riportare quanto genericamente dedotto nel giudizio di primo grado, per cui, a fronte della puntuale motivazione del primo giudice sulla causa di opposizione al decreto ingiuntivo (r.g. n. 9/2005) davanti al Tribunale di Forlì, il motivo è generico e perciò inammissibile ex art. 342 c.p.c.
Peraltro, nel merito è del tutto condivisibile quanto affermato dal Tribunale: l'allegazione del fatto è carente, e le due CTU (rectius, la CTU e la successiva integrazione con risposta alle osservazioni delle parti) prodotte in primo grado non consentono di valutare compiutamente il contenuto del decreto ingiuntivo impugnato ed il titolo che ne giustificò l'emissione, non avendo depositato il Pt_1
decreto ingiuntivo e gli atti della causa di separazione da cui sarebbe scaturito il relativo credito.
A tale osservazione del primo giudice si aggiunge che nelle conclusioni della CTU integrativa, il CTU così testualmente conclude: “A conclusione del lavoro svolto, dopo aver tenuto conto delle
pagina 13 di 17 “osservazioni” dei due C.T.P., Dott. e Rag. “osservazioni che Persona_1 Persona_2
inserisce nella presente relazione (All. n. 4 e n. 5), in sostanza il C.T.U. conferma le conclusioni della propria precedente relazione”, ciò che, in modo assorbente, di riflesso evidenzia la totale genericità delle allegazioni dell'attore che fonda la pretesa risarcitoria sulle risultanze di quella che definisce seconda CTU. Né ha specificamente indicato le ragioni che avrebbero condotto il giudice Pt_1 forlivese a modificare l'importo in questione, limitandosi a sostenere che la contestazione sarebbe stata per certo accolta “trattandosi di un elemento oggettivo non suscettibile di valutazione”, senza tuttavia effettuare alcuna valutazione prognostica circa l'esito favorevole secondo il richiamato criterio probabilistico.
Il secondo motivo, di nuovo, non supera la ritenuta carente allegazione della corrispondente domanda risarcitoria. Il Tribunale forlivese, con ordinanza in data 8.9.2014, accolse l'istanza di correzione di tutti gli errori materiali ex artt. 287-288 c.p.c. della sentenza n. 221/2008, ad eccezione di quello riguardante l'indennità per il godimento in via esclusiva, da parte dell'ex coniuge di di due Pt_1 immobili in comproprietà, nella sentenza quantificata nella metà di € 133.850, anziché nella metà di €
113.850,00 come indicato nella CTU integrativa e come richiesto nell'istanza di correzione.
Orbene, tale istanza di correzione non fu accolta perché nella sentenza il calcolo era stato fatto in base a valori attuali e tenendo conto del danno da ritardo e, dunque, il giudice si era volutamente discostato dai valori indicati dal CTU;
a fronte di tale motivazione, si limita ad affermare che la sentenza Pt_1 sarebbe dovuta essere impugnata sul punto, perché il giudice si era discostato dalla CTU “… guarda caso con variazione di una sola cifra, senza addurre alcuna idonea motivazione per tale discostamento” e sostiene che “un'eventuale tempestiva impugnazione del provvedimento avrebbe condotto con ogni probabilità ad un risultato favorevole per il cliente”, senza indicare specificamente il percorso motivazionale che, più probabilmente che non, avrebbe potuto condurre il giudice d'appello alla riforma della sentenza in senso a lui favorevole;
peraltro, la motivazione dell'ordinanza che non accolse l'istanza di correzione dell'importo non consente di superare positivamente la valutazione prognostica richiesta, ma, al contrario, suggerisce che una diversa attività dell'avvocato non avrebbe probabilmente prodotto esiti più vantaggiosi per il cliente. L'appellante si limita quindi genericamente a richiamare i documenti senza tuttavia indicare in modo preciso e puntuale come una condotta alternativa dell'avvocato avrebbe potuto portare ad un esito per lui favorevole.
Ove, poi, l'ordinanza del 2014 non avesse ben inteso l'istanza di correzione dell'errore materiale sul punto (€ 113.850 indicato dal CTU anziché € 133.850 riportato nella sentenza), senza alcuna necessità di proporre appello, i cui termini erano ampiamente decorsi, avrebbe ben potuto riproporla, Pt_1
pagina 14 di 17 non formandosi un giudicato sull'ordinanza di correzione e tanto conferma l'infondatezza della pretesa risarcitoria.
L'infondatezza dei precedenti motivi si riverbera sul terzo motivo di appello nel quale sostiene Pt_1 che se l'avv. avesse contestato tempestivamente gli errori contenuti nella sentenza n. 221/08 CP_1
– che, in tesi, avrebbero determinato il pagamento, in eccesso, della somma di € 34.012,14 – l'ex coniuge non avrebbe esperito la procedura di esecuzione immobiliare per l'importo di € 26.087,11, in quanto non avrebbe avuto alcun valido titolo per farlo. Come visto, infatti, non è provato che una diversa condotta del professionista avrebbe portato alla quantificazione in minor misura del credito fatto valere dall'ex moglie.
Peraltro, lo stesso appellante, nell'ipotizzare il caso di rigetto del secondo motivo di censura, calcola che, seppur inferiore, in capo alla ex moglie sarebbe residuato un credito, giudizialmente accertato, di €
2.074,97, ciò che, comunque, le dava il diritto di procedere esecutivamente.
Da ultimo, si osserva che non ha mai prospettato di non essere stato nelle condizioni Pt_1 economiche di soddisfare i crediti giudizialmente accertati a favore dell'ex moglie e di non avere avuto dunque la possibilità di evitare la procedura di esproprio immobiliare il cui costo costituisce il danno di cui chiede il risarcimento.
Infine, il quarto motivo non supera le condivisibili motivazioni dell'impugnata sentenza, essendo assorbente evidenziare che manca del tutto l'allegazione circa il fatto che, se riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, la domanda di rimborso della somma di € 609,28 sarebbe stata, più probabilmente che non, accolta dalla sentenza n. 432/2012; né, a monte, l'attore ha dedotto in modo chiaro per quale ragione, pur essendo stata accolta, sul punto, l'istanza di correzione alla sentenza n.
221/2008, sarebbe residuato a proprio favore l'indicato credito.
Quanto all'esecuzione immobiliare n. 145/2005, la mancata opposizione alla quale avrebbe determinato il maggior esborso di € 8.943,72, l'appellante afferma di avere compiutamente allegato gli errori di calcolo contenuti nel riepilogo del credito prodotto dall'ex moglie in sede esecutiva (doc. 13) per come descritti nel ricorso ex art. 702 bis c.p.c. (r.g. 4971/2015) che il primo giudice non avrebbe letto.
Ancora una volta, la pretesa risarcitoria è carente sin a livello assertivo, non avendo indicato le Pt_1
ragioni per le quali la domanda proposta con rito sommario fosse, con ogni probabilità, fondata nel merito, ove il giudice non l'avesse ritenuta inammissibile (doc. 15), ed altresì è carente a livello probatorio, perché l'appellante si limita a richiamare il contenuto del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. dove lui stesso aveva indicato le minori somme, a suo dire corrette, dovute a titolo di interessi all'ex moglie, ma non deposita i documenti che produsse in quel procedimento sommario a sostegno della domanda, ossia i documenti che, secondo lui, dimostravano gli errori di calcolo contenuti nel riepilogo del credito pagina 15 di 17 prodotto dall'ex moglie in sede esecutiva. È quindi impossibile verificare la correttezza o meno delle somme indicate dalla ex moglie nel riepilogo del credito dalla stessa prodotto in sede esecutiva e, in conseguenza, non è possibile accertare se l'opposizione all'esecuzione, dal difensore non proposta, avrebbe avuto probabilità di essere accolta.
Con riguardo alle ulteriori negligenze professionali, il motivo sostanzialmente ripropone le generiche difese svolte in primo grado senza specificamente confrontarsi con la motivazione dell'impugnata sentenza, talché gli addebiti sono generici e sommari, senza che sia spesso chiaro a quali errori Pt_1
stia facendo riferimento, ma soprattutto non evidenziano come una condotta diversa del difensore avrebbe potuto portare a risultati più favorevoli.
In conclusione, l'appellante si limita sostanzialmente a richiamare i documenti prodotti senza però effettuare alcun tipo di allegazione sugli elementi costitutivi della negligenza e sul nesso causale limitandosi ad affermare, ad esempio, che “la prova della negligenza è stata fornita documentalmente
e dedotta attraverso l'esecuzione del calcolo matematico” (pag. 15 appello), che le circostanze sono state dimostrate per tabulas, che emerge in modo oggettivo “il nesso causale tra la negligenza dell'avvocato e il danno subito e l'esito favorevole che avrebbe avuto una condotta diligente del legale” (pag. 12 appello), che l'esito favorevole sarebbe stato intuibile in re ipsa (pag. 16 appello), senza però dedurre in modo specifico alcunché né dimostrare concretamente su cosa si baserebbe il giudizio prognostico dell'esito favorevole, posto che non risulta possibile basarlo esclusivamente sul presupposto in sé, sostenendo che l'errore è chiaro e palese e che certamente, se l'omissione da parte del difensore non fosse avvenuta, l'esito sarebbe stato diverso e favorevole.
In conclusione, l'appello è infondato e deve essere rigettato.
Le spese processuali del presente grado seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate, letta la nota spese, nel dispositivo ex d.m. 55/2014 in relazione alla natura e al valore della causa, al tasso di difficoltà della stessa nonché in base all'attività e alle fasi processuali effettivamente svolte ed ai parametri tutti indicati nel citato decreto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Forlì n. Parte_1
892/2022 e lo condanna alla rifusione a favore di e di delle Controparte_1 Controparte_2 spese processuali del presente grado di giudizio che liquida, per ciascuna parte, in € 6.000 per compensi, oltre spese forfettarie e accessori di legge se dovuti;
pagina 16 di 17 - dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso dalla seconda sezione civile della Corte d'Appello di Bologna il giorno 24.1.2024.
Il Consigliere estensore dott.ssa Bianca Maria Gaudioso
Il Presidente dott. Giampiero Fiore
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