Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 25/03/2025, n. 1014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1014 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
III SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Antonia Schiattarella, ha reso la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al numero 1663/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo nr. 109/2022.
TRA
nella qualità di tutore, di Parte 2 rappresentato e Parte 1
difeso in virtù di procura in calce all'atto di citazione dall'Avv. Marisa De Quattro ed elettivamente domiciliato in Vairano Scalo (CE) alla Via S.S. Cosma e Damiano
n.13,
Parte opponente
E
rappresentato e difeso per procura in calce al alla Dr. Professor CP 1 comparsa di costituzione e risposta dall'avv. Giovanni Enrico Arcieri ed elettivamente domiciliato in Capua (CE) alla Via Seminario 20;
Parte opposta
CONCLUSIONI DELLE PARTI E RAGIONI IN FATTO IN DIRITTO DELLA
DECISIONE (*)
(*) Ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nei testi in vigore dal 4.7.2009 ed applicabili anche ai procedimenti pendenti in primo grado, è omesso lo "svolgimento del processo" (ma v. supra nel caso di specie); la succinta esposizione delle ragioni giuridiche della decisione, inoltre, può aversi “anche con riferimento a precedenti
[...]
in data 19.01.2022, a mezzo racc. A/R, con il quale si ingiungeva all'opponente di pagare al ricorrente, nel termine di 40 gg. dalla notifica del decreto, la somma di euro
€ 25.520,00 per la causale di cui al ricorso, oltre gli interessi legali sull'importo di €
25.004,00. Il decreto ingiuntivo n.109/2022 traeva origine dalle obbligazioni sorte a seguito di interventi chirurgici (giusta fattura n.242/2020 al netto di un acconto di €
5.000,00), € 10.002,00 (giusta fattura n.263/2022) per prestazioni assistenza medica specialistica con reperibilità' di h.24 svolte durante il ricovero nella Clinica Paideia di
Roma dal 16 settembre 2020 al I ottobre 2020 ed €. 516 per spese di opinamento delle parcelle omologate dal Consiglio dell'Ordine dei medici della provincia di
Roma con provvedimento del 19/7/2021 che indica le prestazioni svolte.
Secondo la prospettazione di parte opponente, nulla era dovuto in ragione del fatto che alcun rapporto diretto aveva avuto il sig. Parte_1 con il dr CP_1 e dato che le parti non avevano stipulato alcun contratto, oltre al fatto che mai alcun preventivo di spesa è stato sottoposto dal dr. CP_1 all'opponente, e che i rapporti tra le parti erano intercorsi solo per il tramite della clinica.
Tanto premesso, il sig. Parte 1 nella qualità di tutore, di Parte 2
[...] concludeva chiedendo di: in via preliminare, dichiarare inammissibile e improcedibile l'opposizione per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di negoziazione assistita.
Nel merito accertare e dichiarare, l'insussistenza e/o l'infondatezza e/o l'inesigibilità del credito azionato, dichiarare illegittimo, nullo e annullare e comunque revocare il Decreto Ingiuntivo nr.109/2022; il tutto con il pagamento dei compensi professionali;
in subordine, ridurre l'ammontare del credito stante.
l'avvenuto parziale pagamento, il danno alla persona subito dalla Parte 2 conformi", senza necessità à - stante la natura di motivazione "per relationem" - di indicazione dettagliata delle ragioni riportate in tali precedenti, che divengono parte integrante della sentenza che opera il richiamo. durante il ricovero presso la Casa di Cura Paideia e l'assoluta ripetizione delle voci riportate nella fattura nr.263/2020 emessa in data differita e mai inviata all'opponente. Il tutto con vittoria di spese, compensi di giudizio come per legge, con attribuzione all'avvocato distrattario. CP 1 che dopo aver contestato ilSi costituiva in giudizio Dr. Professor contenuto dell'atto di opposizione a D.I. concludeva chiedendo di: previa concessione della clausola di esecuzione provvisoria ex art 648 c.p.c., confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 109/2022 respingendo integralmente l'opposizione siccome infondata in fatto ed in diritto;
con vittoria di spese compenso professionali.
Il giudice rinviava all'udienza dell'01.06.2023 per la discussione orale e indetta udienza la causa veniva assegnata in decisione con i termini di legge con provvedimento assunto e comunicato il medesimo giorno, data da cui sono decorsi i termini per il deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica.
L'opposizione deve essere dichiarata inammissibile.
Parte attrice depositava i file pdf delle notifiche dell'opposizione a decreto ingiuntivo effettuate a mezzo pec in luogo dei file eml.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la produzione della copia notificata di tale provvedimento non è richiesta a pena di improcedibilità dell'opposizione, non essendo applicabile ad essa, che non è mezzo d'impugnazione, la disciplina propria di queste ultime.
Peraltro, la mancata produzione di detto documento può spiegare rilievo ai fini della declaratoria di inammissibilità dell'opposizione, per inosservanza del termine di decadenza fissato dall'art. 641 cod. proc. civ., sotto il profilo dell'inottemperanza da parte dell'opponente dell'onere di fornire la prova del rispetto di detto termine, sempre che la prova stessa non sia evincibile dai documenti prodotti dalla controparte e comunque acquisiti al processo. (cfr. Cassazione n. 16540 del
15/07/2009).
Nella produzione della parte opposta non vi è il file. eml della notifica dell'opposizione a decreto ingiuntivo. Nulla ha ammesso o depositato parte opposta. L'art. 9, co.
1-bis, l. 53/1994, prevede infatti che 'Qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato a norma dell'articolo 3-bis l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82' (comma aggiunto dall'articolo 16-quater, comma 1, lettera i), del d.l. 18 ottobre 2012, n.179, come introdotto dall'articolo 1, comma 19, punto 2), della legge 24 dicembre 2012, n.
228, con la decorrenza di cui al comma 3 del medesimo articolo 16-quater).
Al comma 1-ter, il predetto articolo chiarisce che 'In tutti i casi in cui l'avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fomirla con modalità telematiche, procede ai sensi del comma 1-bis' (comma aggiunto dall'articolo 46, comma 1, lettera c-bis) del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114).
La produzione di copia cartacea del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna, con attestazione di conformità, è quindi da ritenersi consentita solo nei casi in cui 'non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato', e dunque ad es. nei giudizi quale quello di cassazione in cui non era stato introdotto il processo telematico, ma non certo nel giudizio di primo grado, in cui non è certo preclusa la. possibilità, o meglio il dovere, di fornire la prova in via telematica della notifica effettuata.
In tale direzione va osservato che l'art. 3 bis della l. 53 del 1994 dispone che 'la notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici' (comma 1), utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi (comma 1), perfezionandosi, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 e, per il destinatario, nel momento in cui viene. generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 (comma 3).
Secondo le regole tecniche previste dalla normativa, anche regolamentare, che disciplina tale tipo di notificazioni, per effetto della loro spedizione il gestore del mittente genera la cd. 'busta di trasporto' del messaggio, al cui interno è contenuto il file, generalmente denominato '--omissis--' (come nel caso di specie), nonché il file
'daticert.xml', che invece riproduce l'insieme di tutte le informazioni relative all'invio
(mittente, gestore del mittente, destinatari, data e ora dell'invio).
Per effetto, poi, della loro consegna il gestore del destinatario genera, invece, la ricevuta di avvenuta consegna, cui risultano allegati il messaggio attestante la consegna, il file 'postacert.eml' (che contiene gli stessi files del messaggio inoltrato dal mittente) ed il file 'xlm' (che contiene invece le informazioni tecniche relative al messaggio generato dal gestore del destinatario).
Ebbene, unicamente la consultazione di questi files nel loro originario formato digitale consente la verifica dell'effettivo contenuto del messaggio di posta elettronica certificata spedito e recapitato e solo questa positiva verifica offre la prova della corrispondenza degli atti e documenti inoltrati dal mittente agli atti e documenti consegnati al destinatario.
Questa prova non può, evidentemente, essere surrogata da documenti cartacei riproduttivi delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna, dal momento che essi consistono (come accaduto anche nella specie) nella riproduzione grafica di pagine di files pdf, il cui acronimo di 'portable document format' designa un formato di file basato su un linguaggio di descrizione di pagina avente lo scopo di rappresentare documenti di testo e immagini in modo indipendente dall'hardware e dal software utilizzati per generarli o per visualizzarli, che è funzionalmente e strutturalmente inidoneo ad attribuire qualsivoglia certezza che l'immagine e/o il testo rappresentato siano rispondenti, secondo il loro contenuto, al vero. Non sfugge alla Corte che il giudice di legittimità, con recente arresto, ha affermato il principio secondo il quale nel ricorso per cassazione predisposto in originale telematico, notificato mediante p.e.c. e tempestivamente depositato in cancelleria in copia analogica senza attestazione di conformità o con attestazione di conformità priva di sottoscrizione autografa del difensore, non è improcedibile, ove il controcorrente depositi copia analogica del ricorso ritualmente autenticata, ovvero non disconosca la conformità all'originale della copia depositata dal ricorrente
(cfr. Cass. SS.UU. n. 22438/2018).
Tuttavia, esaminando i contenuti di tale pronuncia, emerge che detta soluzione è riferita (e riferibile) ad un giudizio (quale quello di cassazione per l'appunto) in cui, non essendo ancora operante il sistema del processo civile telematico, non era possibile dare la prova della notificazione con modalità telematica e nel quale, pertanto, la Corte (di Cassazione) non era in grado di verificare, essa stessa, la conformità all'originale nativo digitale della copia analogica del ricorso depositata.
In tale quadro, il giudice di legittimità ha, quindi, misurato la radicalità della sanzione dell'improcedibilità con un'interpretazione evolutiva volta a spostare in avanti il punto di equilibrio, tenendo conto del comportamento concludente della parte destinataria della notificazione (che è in possesso dell'originale dell'atto in formato digitale ed è quindi in grado di valutarne la conformità alla copia analogica), con ciò quindi valorizzando la facoltà di quest'ultima di operare il disconoscimento.
Sennonché, non vi è plausibile ragione di applicare tale regola anche al processo di primo grado, in cui invece opera ed è obbligatorio (a mente del citato art. 16-bis d.l.
n. 179/2012) il deposito telematico degli atti dopo la costituzione delle parti.
Va aggiunto che “La tardività dell'impugnazione può essere rilevata d'ufficio senza necessità di stimolare il contraddittorio, perché il divieto di porre a fondamento della decisione una questione non sottoposta al previo contraddittorio delle parti non si applica alle questioni di rito relative ai requisiti di ammissibilità della domanda previsti da norme la cui violazione è rilevabile in ogni stato e grado del processo, senza che tale esito processuale integri una violazione dell'art. 6, § 1, della CEDU, il -quale nell'interpretazione data dalla Corte Europea ammette che il contraddittorio non venga previamente suscitato su questioni di rito che la parte, con una minima diligenza, avrebbe potuto e dovuto attendersi o prefigurarsi. (cfr. Cassazione civile sez. VI, 07/03/2022, n.7356).
Per tutti questi motivi l'opposizione va dichiarata inammissibile e il decreto ingiuntivo va confermato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. del 10 marzo 2014 n. 55, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del
02.04.2014 (come successivamente modificato), (cfr. Cassazione S.U. n. 17405 e
17406 del 12 ottobre 2012 in relazione al D.M. 20 luglio 2012 n. 140), tenendo conto della ridotta fase istruttoria.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1. Dichiara inammissibile l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto;
2. condanna parte opponente a pagare le spese del giudizio a favore della parte opposta che liquida in euro 4.237,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15% del compenso totale ed oltre accessori come per legge;
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere in data
Il Giudice
(dott.ssa Antonia Schiattarella)