Sentenza 24 ottobre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 24/10/2022, n. 1648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1648 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/10/2022
N. 01648/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01419/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1419 del 2017, proposto da
Monteco S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Mastrolia, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Montello, 13/A;
contro
Comune di Lecce, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Laura Astuto, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Rubichi 16;
per l'annullamento
- della nota prot. n. 4455/2017 del 13.9.2017 con la quale il Comune di Lecce ha dichiarato la decadenza dell'autorizzazione all'esercizio del centro di raccolta dei rifiuti urbani differenziati;
- della determinazione n. 32 del 29.2.2016 limitatamente alla parte in cui è stata prevista la decadenza autorizzazione all'esercizio del centro raccolta rifiuti qualora non fosse stato messo in esercizio entro il termine di 60 giorni dal rilascio;
- di ogni altro atto preliminare, presupposto, connesso o consequenziale;
ove occorra per la declaratoria
di inefficacia/nullità della dichiarata decadenza dell’autorizzazione all’esercizio del Centro Raccolta dei rifiuti urbani differenziati, ubicato presso l’opificio industriale ubicato in Lecce alla via San Nicola e con accesso dalla via Sacco.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Lecce;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 22 settembre 2022 la Cons. dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che:
-sono impugnati gli atti indicati in epigrafe con i quali il Comune di Lecce ha dichiarato la avvenuta decadenza dell’autorizzazione all’esercizio del Centro Raccolta dei rifiuti urbani differenziati, ubicato presso l’Opificio industriale in Lecce per la mancata messa in esercizio dello stesso entro il termine di 60 giorni dal rilascio della autorizzazione;
- a sostegno del ricorso sono rassegnate le censure di seguito rubricate: 1) Violazione dell’art. 183 del D.Lgs. 152/2006, del D.M. 08.04.2008 e delle linee Guida per la realizzazione dei centri comunali di raccolta -Violazione della Legge 241/1999- Eccesso di potere per illogicità manifesta e sviamento -Carenza di motivazione e di istruttoria; 2. Violazione di legge per mancata e/o falsa applicazione della Legge n. 241/1990, art. 7 - Violazione del diritto di difesa;
-il 29 novembre 2017 si è costituito in giudizio il Comune di Lecce eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso;
- con memoria depositata il 6 settembre 2022 parte ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel merito del ricorso “ atteso che, nelle more del giudizio, sono state individuate aree diverse per la realizzazione di altri centri di raccolta che rendono non più necessario quello per cui è causa ”;
-alla pubblica udienza del 22 settembre 2022, svolta mediante collegamento da remoto tramite applicativo Microsoft Teams, la causa è stata introitata per la decisione.
Ritenuto che
- a seguito della sopravvenienza citata (rappresentata dalla dichiarazione espressa dalla ricorrente con la memoria del 6 settembre 2022), al Tribunale non resta che dichiarare l’improcedibilità del ricorso avendo parte ricorrente manifestato inequivocabile e sostanziale dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso;
-invero, è principio generale del processo amministrativo che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e, quindi, può dichiarare di avere perduto ogni interesse alla decisione;
-in quest’ultimo caso, il Giudice – non avendo né il potere di procedere d’ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire – non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per carenza sopravvenuta d’interesse;
- le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti (stante la richiesta in tal senso manifestata da entrambe le parti del giudizio).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Ettore Manca, Presidente FF
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Patrizia Moro | Ettore Manca |
IL SEGRETARIO