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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 07/04/2025, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 786/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Vincenzo Accardo Presidente dott.ssa Serena Berenato Giudice dott. Pietro Enea Giudice relatore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 786/2024 del Ruolo Generale Affari Civili e Contenzioso vertente
TRA
(C.F.: ), nato a [...] l'[...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso lo studio dell'avv. BUSCARINO CALOGERO, rappresentante e difensore
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), nata a [...] il [...], elettivamente CP_1 C.F._2
domiciliata presso lo studio dell'avv. LIMONCELLO DAVIDE, rappresentante e difensore
Resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Modifica delle disposizioni per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale;
Conclusioni delle parti: le parti chiedono che la causa venga definita alle condizioni contenute nella proposta conciliativa formulata dal giudice delegato dal collegio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto al ruolo in data 17.9.2024, agiva in giudizio per chiedere Parte_1
un ampliamento del diritto di visita stabilito con decreto del 9.3.2023 dal Tribunale di Gela
1 nell'ambito del procedimento avente n. 1105/2022 R.G. avviato per ottenere una regolamentazione delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale relativamente alla figlia minore,
[...]
(nata a [...] il [...]). Persona_1
Il ricorrente esponeva di svolgere attività lavorativa a Occhiobello (RO) ma di avere maggiori possibilità – rispetto al passato – di recarsi a Gela con più frequenza.
Lamentava la mancanza di collaborazione e gli ostacoli all'esercizio del diritto di visita stabilito dal
Tribunale opposti da parte della resistente, la quale sovente gli impedisce di stare con la figlia Per_1
per un adeguato spazio di tempo.
Chiedeva, quindi, in revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento della figlia di poter tenere con sé la minore per due fine settimana al mese dalle ore 18:00 del venerdì alle ore 19:00 della domenica e di poter comunicare con la figlia il martedì e il giovedì a mezzo videochiamata alle ore
18.
In data 30.12.2024 si costituiva contestando il ricorso e la richiesta di modifica delle CP_1
condizioni precedenti.
All'udienza di comparizione del 29.1.2025 – dopo aver sentito personalmente le parti – il giudice delegato dal collegio avanzava una proposta conciliativa che, in parziale modifica delle condizioni stabilite con il provvedimento del 9.3.2023, prevedesse che:
““il padre potrà sentire – anche telefonicamente – vedere e tenere con sé la figlia quando Per_1
vorrà – con l'accordo del genitore domiciliatario – ma in caso di disaccordo, almeno: alternativamente per due fine settimana al mese presso il comune di Gela e, specificatamente dalle ore 18:00 del venerdì alle ore 19:00 della domenica;
nonché comunicare con la figlia il Per_1
martedì e giovedì alle ore 18:00 a mezzo videochiamata. Confermare per la restante parte il provvedimento del 9.3.2023. Spese compensate”.
Le parti manifestavano il proprio consenso a tale proposta e chiedevano definirsi la causa alle condizioni ivi previste.
Ciò detto, il collegio ritiene di poter accogliere le richieste delle parti considerando che le condizioni indicate nella proposta avanzata dal giudice delegato non sono in contrasto con i principi dell'ordinamento e che le stesse appaiono rispondenti al superiore interesse della Persona_1
a godere della bigenitorialità, intesa come condizione in cui il figlio gode di un effettivo
[...]
rapporto personale e affettivo con ambedue i genitori.
Infine, la natura del giudizio e il suo complessivo esito giustificano una compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Gela in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe, a parziale modifica delle disposizioni per l'esercizio della responsabilità genitoriale, relative al diritto di visita, stabilite con decreto del 9.3.2023:
- DISPONE che potrà sentire – anche telefonicamente – vedere e tenere con sé Parte_1
la figlia quando vorrà – con l'accordo del genitore domiciliatario – ma in caso di Per_1
disaccordo, almeno: alternativamente per due fine settimana al mese presso il comune di Gela e, specificatamente dalle ore 18:00 del venerdì alle ore 19:00 della domenica;
nonché comunicare con la figlia il martedì e giovedì alle ore 18:00 a mezzo videochiamata;
Per_1
- CONFERMA per la restante parte il provvedimento del 9.3.2023;
- COMPENSA integralmente le spese di giudizio.
Così deciso a Gela nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 3.4.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Pietro Enea Vincenzo Accardo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Vincenzo Accardo Presidente dott.ssa Serena Berenato Giudice dott. Pietro Enea Giudice relatore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 786/2024 del Ruolo Generale Affari Civili e Contenzioso vertente
TRA
(C.F.: ), nato a [...] l'[...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso lo studio dell'avv. BUSCARINO CALOGERO, rappresentante e difensore
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), nata a [...] il [...], elettivamente CP_1 C.F._2
domiciliata presso lo studio dell'avv. LIMONCELLO DAVIDE, rappresentante e difensore
Resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Modifica delle disposizioni per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale;
Conclusioni delle parti: le parti chiedono che la causa venga definita alle condizioni contenute nella proposta conciliativa formulata dal giudice delegato dal collegio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto al ruolo in data 17.9.2024, agiva in giudizio per chiedere Parte_1
un ampliamento del diritto di visita stabilito con decreto del 9.3.2023 dal Tribunale di Gela
1 nell'ambito del procedimento avente n. 1105/2022 R.G. avviato per ottenere una regolamentazione delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale relativamente alla figlia minore,
[...]
(nata a [...] il [...]). Persona_1
Il ricorrente esponeva di svolgere attività lavorativa a Occhiobello (RO) ma di avere maggiori possibilità – rispetto al passato – di recarsi a Gela con più frequenza.
Lamentava la mancanza di collaborazione e gli ostacoli all'esercizio del diritto di visita stabilito dal
Tribunale opposti da parte della resistente, la quale sovente gli impedisce di stare con la figlia Per_1
per un adeguato spazio di tempo.
Chiedeva, quindi, in revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento della figlia di poter tenere con sé la minore per due fine settimana al mese dalle ore 18:00 del venerdì alle ore 19:00 della domenica e di poter comunicare con la figlia il martedì e il giovedì a mezzo videochiamata alle ore
18.
In data 30.12.2024 si costituiva contestando il ricorso e la richiesta di modifica delle CP_1
condizioni precedenti.
All'udienza di comparizione del 29.1.2025 – dopo aver sentito personalmente le parti – il giudice delegato dal collegio avanzava una proposta conciliativa che, in parziale modifica delle condizioni stabilite con il provvedimento del 9.3.2023, prevedesse che:
““il padre potrà sentire – anche telefonicamente – vedere e tenere con sé la figlia quando Per_1
vorrà – con l'accordo del genitore domiciliatario – ma in caso di disaccordo, almeno: alternativamente per due fine settimana al mese presso il comune di Gela e, specificatamente dalle ore 18:00 del venerdì alle ore 19:00 della domenica;
nonché comunicare con la figlia il Per_1
martedì e giovedì alle ore 18:00 a mezzo videochiamata. Confermare per la restante parte il provvedimento del 9.3.2023. Spese compensate”.
Le parti manifestavano il proprio consenso a tale proposta e chiedevano definirsi la causa alle condizioni ivi previste.
Ciò detto, il collegio ritiene di poter accogliere le richieste delle parti considerando che le condizioni indicate nella proposta avanzata dal giudice delegato non sono in contrasto con i principi dell'ordinamento e che le stesse appaiono rispondenti al superiore interesse della Persona_1
a godere della bigenitorialità, intesa come condizione in cui il figlio gode di un effettivo
[...]
rapporto personale e affettivo con ambedue i genitori.
Infine, la natura del giudizio e il suo complessivo esito giustificano una compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Gela in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe, a parziale modifica delle disposizioni per l'esercizio della responsabilità genitoriale, relative al diritto di visita, stabilite con decreto del 9.3.2023:
- DISPONE che potrà sentire – anche telefonicamente – vedere e tenere con sé Parte_1
la figlia quando vorrà – con l'accordo del genitore domiciliatario – ma in caso di Per_1
disaccordo, almeno: alternativamente per due fine settimana al mese presso il comune di Gela e, specificatamente dalle ore 18:00 del venerdì alle ore 19:00 della domenica;
nonché comunicare con la figlia il martedì e giovedì alle ore 18:00 a mezzo videochiamata;
Per_1
- CONFERMA per la restante parte il provvedimento del 9.3.2023;
- COMPENSA integralmente le spese di giudizio.
Così deciso a Gela nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 3.4.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Pietro Enea Vincenzo Accardo
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