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Sentenza 11 novembre 2024
Sentenza 11 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 11/11/2024, n. 1901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1901 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Raffaele Califano Presidente dott.ssa Maria Cristina Rizzi giudice dott.ssa Paola Beatrice giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1193/2024 del R.G. avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
nata ad [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Gianluca De Lucia ed elettivamente domiciliata in Mugnano del Cardinale (Av) alla via Roma n. 195;
RICORRENTE
E
nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1
; C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con il visto del P.M. del 7.06.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24.04.2024 ha chiesto al Tribunale di Avellino Parte_1 di pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto con . In punto di Controparte_1
Per_ fatto la ricorrente ha rappresentato che i figli, il 26.09.1988, il 15.12.1991, Per_1
il 13.10.1992, sono autonomi economicamente e che, in seguito alla separazione del Per_3
8.10.2015, non si è ricostituita una comunione spirituale e materiale con il resistente.
All'esito dell'udienza del 14.10.2024 è stata dichiarata la contumacia della parte resistente e la causa è stata assegnata alla decisione collegiale. Controparte_1
La domanda di divorzio proposta dalla ricorrente è fondata e deve essere accolta.
1/2 Nel caso di specie si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorso oltre un anno dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Avellino nel procedimento di separazione, terminato con sentenza n. 1712/2015 dell'8.10.2015.
Le spese di lite sono interamente compensate tra le parti in ragione della mancata opposizione della parte resistente contumace alla pronuncia di scioglimento del matrimonio e della insussistenza, con riferimento ad essa, di una soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di divorzio proposta dalle parti, così provvede:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e Parte_1 CP_1
il 5.06.1988;
[...]
- dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge;
- dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 196/2003.
Così deciso nella camera di consiglio del 6.11.2024
Il giudice estensore dott.ssa Paola Beatrice
Il Presidente dott. Raffaele Califano
2/2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Raffaele Califano Presidente dott.ssa Maria Cristina Rizzi giudice dott.ssa Paola Beatrice giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1193/2024 del R.G. avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
nata ad [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Gianluca De Lucia ed elettivamente domiciliata in Mugnano del Cardinale (Av) alla via Roma n. 195;
RICORRENTE
E
nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1
; C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con il visto del P.M. del 7.06.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24.04.2024 ha chiesto al Tribunale di Avellino Parte_1 di pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto con . In punto di Controparte_1
Per_ fatto la ricorrente ha rappresentato che i figli, il 26.09.1988, il 15.12.1991, Per_1
il 13.10.1992, sono autonomi economicamente e che, in seguito alla separazione del Per_3
8.10.2015, non si è ricostituita una comunione spirituale e materiale con il resistente.
All'esito dell'udienza del 14.10.2024 è stata dichiarata la contumacia della parte resistente e la causa è stata assegnata alla decisione collegiale. Controparte_1
La domanda di divorzio proposta dalla ricorrente è fondata e deve essere accolta.
1/2 Nel caso di specie si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorso oltre un anno dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Avellino nel procedimento di separazione, terminato con sentenza n. 1712/2015 dell'8.10.2015.
Le spese di lite sono interamente compensate tra le parti in ragione della mancata opposizione della parte resistente contumace alla pronuncia di scioglimento del matrimonio e della insussistenza, con riferimento ad essa, di una soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di divorzio proposta dalle parti, così provvede:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e Parte_1 CP_1
il 5.06.1988;
[...]
- dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge;
- dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 196/2003.
Così deciso nella camera di consiglio del 6.11.2024
Il giudice estensore dott.ssa Paola Beatrice
Il Presidente dott. Raffaele Califano
2/2