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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 13/02/2025, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
25 composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente –
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere-
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere est.-
all'esito dell'udienza del 9 gennaio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3056 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi del 2023, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Siciliano, Parte_1
elettivamente domiciliato come in atti
Ricorrente in riassunzione
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1
difesa, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Arturo Maresca, Franco Raimondo Boccia
e Barbara Santoro, elettivamente domiciliata come in atti;
Resistente in riassunzione Oggetto: riassunzione a seguito di ordinanza Corte di Cassazione n. 18904/2023, pubblicata il 04/07/2023.
Conclusioni delle parti: come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1226/2014 il Tribunale di Latina, in funzione di giudice del lavoro, accoglieva la domanda proposta da nei confronti della Parte_1 [...]
e, accertata la mancanza di buona fede da parte della società convenuta CP_1
nelle trattative che avevano preceduto la conciliazione sindacale con la quale a fronte di un incentivo all'esodo l' aveva accettato il licenziamento e l'assunzione Parte_1
presso la società Marveces Pharma, aveva condannato la al risarcimento del CP_1
danno in favore del ricorrente, quantificato in € 40.000,00 e al pagamento delle spese processuali.
La Corte di Appello di Roma con sentenza n. 590/2018 ha accolto l'appello proposto dalla e, in riforma della sentenza del Tribunale di Latina, ha Controparte_1
respinto la domanda dell' argomentando che alle pretese rivendicate dal Parte_1
lavoratore fosse ostativa la sottoscrizione del verbale di conciliazione in sede sindacale, inoppugnabile ai sensi dell'art. 2113 c.c., con cui il lavoratore avendo pattuito la risoluzione del rapporto con la società aveva rinunciato CP_1
espressamente a qualsiasi pretesa collegata al rapporto di lavoro con la predetta società. La Corte rilevava che “in forza della ridetta transazione, dunque, il lavoratore appellante non ha titolo giuridico per far valere nei confronti di né CP_1
eventuali inadempimenti precedenti la risoluzione del vincolo, inclusi quelli relativi all'individuazione della società che avrebbe assicurato l'assorbimento dei lavoratori in esubero, né eventuali inadempimenti successivi del datore subentrante ( a monte di ogni valutazione nel merito del rispetto degli impegni assunti”.
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 18904/2023, pubblicata il 4 luglio 2023, dichiarato inammissibile il primo motivo del ricorso presentato da Parte_1
, ha accolto il secondo ed il terzo motivo del ricorso, con cui il ricorrente
[...]
aveva “in sostanza lamentato che la Corte di Appello nella sentenza impugnata non ha preso in considerazione la reale domanda ( di natura precontrattuale o extra contrattuale) avanzata in giudizio, ha violato gli artt. 1175 e 1375 c.c. perché ha
Pag.2 qualificato scorrettamente la domanda svolta, è incorsa in omessa pronuncia ed ha adottato una motivazione apparente in ordine al contenuto della transazione”.
La S.C. ha rilevato che “ 13.-…la Corte territoriale ha omesso di giudicare sulla domanda proposta dalla parte appellata in termini di responsabilità precontrattuale
o extracontrattuale e non ha nemmeno individuato correttamente la causa petendi della domanda;
ha giudicato sulla domanda come se il ricorrente avesse proposto una questione relativa ai contenuti della transazione, mentre la domanda svolta ne prescindeva espressamente fondandosi sulla responsabilità risarcitoria per violazione dell'obbligo assunto con il punto 7 dell'accordo sindacale e degli obblighi di correttezza e buona fede. La sentenza impugnata è pertanto incorsa in un errore di sussunzione rispetto alla fattispecie concreta che andava valutata ai sensi degli artt. 1175 e 1375 cc. e non certo ai sensi dell'art. 2113 c.c. in relazione agli effetti preclusivi della transazione. 14.- Essa è pure affetta, infine, dal vizio di motivazione apparente, pure dedotto in ricorso, laddove ha affermato testualmente che l'effetto preclusivo della transazione in oggetto copra anche “ eventuali inadempimenti precedenti la risoluzione del vincolo, inclusi quelli relativi all'individuazione della società che avrebbe assicurato l'assorbimento dei lavoratori in esubero”….nel contesto di un licenziamento collettivo e di un passaggio di lavoratori da un datore ad un altro per effetto di un obbligo esplicitamente assunto dal cedente di individuare un soggetto che garantisca una continuità occupazionale per i 36 mesi successivi,
l'inadempimento di tale obbligo e comunque la violazione della correttezza e buona fede nell'individuazione del nuovo datore di lavoro non possa far parte integrante del contenuto dismissivo della transazione sottoscritta per chiudere il rapporto precedente ed aprirne uno nuovo. Proprio l'oggetto della garanzia”, ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinviato alla Corte di
Appello di Roma, in diversa composizione, per nuovo esame della vicenda alla luce dei principi enunciati.
Con ricorso depositato in data 05.12.2023 ha riassunto il giudizio Parte_1
davanti a questa Corte di Appello formulando le seguenti conclusioni: “ Voglia
l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in funzione di Giudice del Lavoro, accertata e dichiarata la violazione degli obblighi assunti dalla nei confronti anche del CP_1
ricorrente con l'Accordo Sindacale stipulato in data 7 dicembre 2006 anche sotto il profilo della correttezza e buona fede nei confronti del lavoratore nonché accertato e dichiarato che per effetto della situazione di precarietà il ricorrente ha: a) subito un
Pag.3 notevole peggioramento dello stile di vita e della sua potenzialità per il futuro;
b) subito una perdita di chanche notevolmente remunerativa, condannare la
[...]
, Aprili (LT), in persona del legale rappresentante Controparte_2
protempore, al pagamento in favore del ricorrente delle seguenti voci di danno: a) danno patrimoniale rappresentato dalla differenza per 26 mensilità rispetto alla CIGS incassata, mensilità garantite dal patto di stabilità per una somma lorda pari ad
€.85.824,20;b) un danno da liquidarsi in via equitativa in €. 400.000,00 ovvero in via subordinata quanto alle voci b e c nella somma che sarà ritenuta di giustizia;
Con vittoria di spese e competenze anche della fase di Cassazione”.
Si è costituita la ccependo preliminarmente l'estinzione Controparte_1
del giudizio per tardività del ricorso in riassunzione e svolgendo contestazioni di merito.
All'udienza del 12 dicembre 2024 il Collegio, rilevata la mancata comparizione di ha fissato la nuova udienza di discussione al 9 gennaio 2025. Parte_1
All'odierna udienza, dove non è comparso il ricorrente in riassunzione, la causa è stata discussa dalla sola società resistente che ha insistito per decisione sulla tardività del ricorso in riassunzione.
Preliminarmente rileva la Corte che nel presente giudizio di rinvio non è applicabile la norma di cui all'art. 348 c.p.c., ai sensi della quale nel verbale del 12 dicembre
2024 è stato disposto il rinvio all'odierna udienza per non essere comparsa “ la parte appellante”, e ciò per le evidenti diverse conseguenze giuridiche che comporta la declaratoria di improcedibilità, vale a dire la perdita del potere di impugnare con conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
Tanto premesso, la pregiudiziale eccezione sollevata dalla società CP_1
è fondata e deve essere accolta con ogni conseguenza ex art. 393 c.p.c.
[...]
L'ordinanza rescindente è stata pubblica in data 4.7.2023, per come chiaramente emerge dalla comunicazione dell'avviso di pubblicazione allegato dallo stesso
Parte_1
Il ricorso in riassunzione è stato depositato in via telematica in data 5.12.2023.
E'di tutta evidenza come la riassunzione sia intervenuta ben oltre il termine di tre mesi di cui all'art. 392 comma 1 c.p.c., nel testo modificato dalla legge n. 69/2009 applicabile ratione temporis. Va osservato che “Il "dies a quo" del termine trimestrale per la riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio, ex art. 392 c.p.c., decorre, sia che la Corte di cassazione decida con sentenza che con ordinanza, dal deposito in
Pag.4 cancelleria del provvedimento, non potendosi attribuire alcun rilievo al tenore letterale dell'art. 392 c.p.c., in quanto non coordinato con le modifiche successivamente apportate all'art. 375 c.p.c. - che ha previsto i casi in cui la Corte di cassazione può decidere con ordinanza in camera di consiglio - in ragione della natura pienamente decisoria che caratterizza entrambi i provvedimenti, che si distinguono solo per essere assunti all'esito di diverse modalità di sviluppo dell'iter di decisione del ricorso” (Cass. n. 29204/2018).
La mancata tempestiva riassunzione del giudizio di rinvio determina, ai sensi dell'art. 393 cod. proc. civ., l'estinzione dell'intero processo, con conseguente caducazione di tutte le attività espletate, salva la sola efficacia del principio di diritto affermato dalla
Corte di cassazione (ex plurimis Cass. n. 6188/2014).
Rimane all'evidenza assorbita ogni altra questione.
La natura della questione trattata e gli esiti discordanti dei diversi gradi di giudizio giustificano la compensazione delle spese di lite, anche di quelle del giudizio di legittimità.
Il tenore della pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude — trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione — l'applicabilità dell'art. 13 co. 1 –quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, co. 17,1. 24 dicembre
2012, n. 228, circa l'obbligo, per il ricorrente non vittorioso, di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione.
La stessa estraneità della fattispecie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (Cass. n.
19560/2015).
P.Q.M.
La Corte dichiara l'intervenuta estinzione del processo per tardiva riassunzione;
spese di tutti i gradi e della presente fase integralmente compensate.
Roma, 9 gennaio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Bianca Maria Serafini dott. Guido Rosa
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