Articolo 3 della Legge 9 ottobre 1967, n. 973
Articolo 2Articolo 4
Versione
21 novembre 1967
Art. 3.
Il gettito derivante dall'applicazione dell'addizionale di cui all'articolo 1 della presente legge e' riservato esclusivamente allo Stato per essere ripartito annualmente fra i Comuni, le Province, le Camere di commercio e le Aziende di cura e soggiorno interessati.
La ripartizione verra' effettuata con criteri e modalita' che saranno stabiliti con decreto interministeriale del Ministro per le finanze di concerto con quelli per l'industria e per il commercio e per l'interno, fermo restando che alle Camere di commercio e alle Aziende di cura e soggiorno non potra' essere attribuita una quota di gettito dell'addizionale superiore a complessive lire 800 milioni annui.
Entrata in vigore il 21 novembre 1967