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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/11/2025, n. 8371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8371 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 20578/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. EN TI, ha pronunciato ex art. 281-sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20578/2024 promossa da:
Parte_1
(C.F. ), in persona del Curatore avv.
[...] P.IVA_1 Parte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Daniele Magnani del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, giusta procura a margine del ricorso
- ricorrente contro
(C.F. ), con sede legale in Milano, Via Settala n. 3 Milano, in Controparte_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore signor rappresentata e Controparte_2
difesa, come da procura alle liti su foglio separato, dall'avv. Elena del Torre, con studio in
Milano, Via Vincenzo Monti n.
8 - ove elegge domicilio
- convenuta
pagina 1 di 6 Conclusioni
Per l'attrice:
“In sede di merito: dichiarare ai sensi e per gli effetti degli artt. 1418 e 1325, n. 1), c.c., o secondo la formula ritenuta più opportuna di legge e di giustizia, la nullità, o comunque l'inefficacia e/o
l'inopponibilità nei confronti della procedura del contratto di comodato senza data asseritamente stipulato tra e registrato in data 02.10.2023, avente a oggetto la Parte_1 Controparte_1 porzione di unità immobiliare e piazzale prospiciente l'unità stessa, oltre ai locali a uso ufficio, identificate al catasto di CA US al fg. 5, part. 357, sub. 505 e 506, il tutto ubicato in
CA US (VA), Via Lura, 160, o come meglio in fatto, con ogni conseguente pronunzia e statuizione.
In subordine: dichiarare ai sensi e per gli effetti dell'art. 163, I c., D.Lgs. 14/2019 (CCII), o secondo la formula ritenuta più opportuna di legge e di giustizia, l'inefficacia o comunque l'inopponibilità nei confronti della procedura del contratto di comodato senza data stipulato tra e Parte_1 CP_1
registrato in data 02.10.2023, avente a oggetto la porzione di unità immobiliare e piazzale
[...] prospiciente l'unità stessa, oltre ai locali a uso ufficio, identificate al catasto di CA US al fg.
5, part. 357, sub. 505 e 506, il tutto ubicato in CA US (VA), Via Lura, 160, o come meglio in fatto, con ogni conseguente pronunzia e statuizione.
In entrambi i casi: condannare (C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con sede in 20124 Milano, Via Settala, 3, a riconsegnare immediatamente alla procedura ricorrente, o in subordine con fissazione del termine, la porzione di unità immobiliare e piazzale prospiciente l'unità stessa, oltre ai locali a uso ufficio, identificate al catasto di CA
US al fg. 5, part. 357, sub. 505 e 506, il tutto ubicato in CA US (VA), Via Lura,
160, o come meglio in fatto, dalla stessa detenuto.
In ulteriore subordine: nella non creduta ipotesi di ritenuta sussistenza di un contratto di comodato tra
e dato atto della dichiarazione del Curatore ai sensi e per gli effetti Parte_1 Controparte_1 dell'art. 172 D.Lgs. 14/2019 (CCII) di non voler subentrare nel predetto contratto, condannare la comodataria a riconsegnare immediatamente alla procedura ricorrente, o in subordine con fissazione del termine ex art 1183 c.c., la porzione di unità immobiliare e piazzale prospiciente l'unità stessa, oltre ai pagina 2 di 6 locali a uso ufficio, identificate al catasto di CA US al fg. 5, part. 357, sub. 505 e 506, il tutto ubicato in CA US (VA), Via Lura, 160, o come meglio in fatto, dalla stessa detenuto.
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti e onorari”.
Per la convenuta:
“Nel merito ed in principalità: 1) Respingere tutte le domande promosse da parte Ricorrente in quanto infondate in fatto e diritto per le ragioni meglio esposte nella presente memoria difensiva;
Nel merito ed in subordine: 2) In caso di accoglimento delle domande finalizzate alla riconsegna dell'immobile di cui è causa, disporsi congruo termine (pari ad almeno 18 mesi) per il rilascio del predetto bene in conformità dell'attività ivi svolta della Resistente.
In ogni caso con vittoria di spese ed onorari”.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. del 29.05.2024, Parte_3
giudiziale (breviter, S.I.B.O. o la Procedura) evocava in
[...] Parte_1 giudizio (breviter, ), onde ottenere il rilascio dell'unità immobiliare Controparte_1 CP_1
meglio identificata nelle conclusioni della ricorrente stessa, previa dichiarazione di nullità e/o inefficacia e/o inopponibilità nei propri confronti del contratto di comodato (senza data) stipulato tra le parti. In subordine chiedeva la condanna in ogni caso di alla CP_1
riconsegna dei locali, dando atto comunque di non voler subentrare nel contratto de quo ai sensi dell'art. 172, D. Lgs. n. 14/2019 (C.C.I.I.), previa dichiarazione di inefficacia e/o inopponibilità nei propri confronti dell'anzidetto contratto ai sensi dell'art. 163, primo comma, D. Lgs. n. 14/2019 (C.C.I.I.),
Si costituiva in giudizio con comparsa del 19.09.2024, chiedendo in via principale il CP_1
rigetto delle domande avversarie nonché, in subordine, in caso di condanna alla riconsegna dell'immobile, la fissazione di un termine di almeno n. 18 mesi per il rilascio dello stesso.
Dopo alcuni rinvii, volti a verificare - senza successo - la possibilità di una chiusura del contenzioso in via transattiva, all'udienza del 30.09.2025 il Tribunale, ritenuta la causa di pagina 3 di 6 pronta soluzione, ed attesa altresì la mancata formulazione di istanze istruttorie, rinviava il procedimento all'udienza ex art. 281-sexies c.p.c. del 28.10.2025.
La motivazione è redatta in forma sintetica, stante la ridotta complessità della controversia.
In forza del potere del giudice di interpretazione e qualificazione delle domande, anche sotto il profilo della gradazione, e in ossequio al principio della ragione più liquida, la presente causa può essere decisa facendo applicazione del consolidato principio secondo cui “In tema di comodato immobiliare a tempo determinato, il fallimento del comodante pronunciato dopo la stipulazione del relativo contratto genera l'obbligo del comodatario di restituire immediatamente, alla curatela che lo richieda, il bene oggetto del contratto stesso” (Cassazione civile sez. I,
31/10/2018, n.27938). Nello specifico la S.C. afferma nella citata sentenza che “Da un lato, dunque, la sopravvenuta dichiarazione di fallimento del comodante certamente comporta, per effetto del corrispondente spossessamento del debitore fallito di cui della L. Fall., art. 42, comma 1, l'indubbia acquisizione dell'immobile detenuto dal comodatario alla massa fallimentare;
dall'altro, è altrettanto innegabile la necessità della curatela di riottenere subito quel cespite, libero da persone e cose, per il migliore soddisfacimento (attraverso una locazione o la vendita dello stesso) dei creditori concorsuali: situazione, quest'ultima, da ritenersi, prevalente rispetto ad eventuali necessità abitative del comodatario, e, come tale, idonea a giustificare il recesso esercitato dalla prima”.
Avuto riguardo a tale principio è agevole cogliere come le difese svolte dalla parte convenuta siano in larga parte inconferenti, essendo sufficiente osservare in proposito che:
- non esiste alcun contratto di locazione inter partes, risultando in atti una mera minuta priva di sottoscrizione;
- non è seriamente revocabile in dubbio la causa gratuita del rapporto, atteso che il contratto di comodato in atti non prevede alcun obbligo per la comodataria di eseguire lavori sull'immobile, sicché eventuali migliorie apportate dalla convenuta (peraltro non provate in giudizio) sarebbero comunque inidonee a incidere sulla causa contrattuale, trattandosi di opere autonomamente eseguite nell'ottica di un miglior godimento del bene.
pagina 4 di 6 Le suesposte considerazioni assorbono logicamente ogni ulteriore domanda svolta da parte ricorrente, che viene pienamente soddisfatta, sotto il profilo dell'ottenimento del bene della vita oggetto del giudizio, con un provvedimento di condanna della convenuta al rilascio
(pressoché) immediato dell'immobile.
Ad abundantiam va sottolineato che il contratto di comodato in atti sarebbe palesemente inopponibile alla procedura, in quanto privo di data certa, non potendo rilevare, al fine di dissipare i dubbi sulla collocazione temporale dell'atto, la data di registrazione del contratto
(2.10.2023, significativamente prossima all'apertura della liquidazione giudiziale), in quanto intervenuta a oltre un anno di distanza dal decesso del legale rappresentante della fallita, i.e. del soggetto che appare quale sottoscrittore.
Fermo restando che la questione si rivela di scarsa importanza pratica, stante l'affermato principio per cui la curatela può sciogliersi ad nutum dal contratto di comodato, anche laddove concluso a tempo determinato, senza riconoscere alcun indennizzo alla controparte
(che ha beneficiato per anni della disponibilità dell'immobile senza controprestazione).
Del pari è manifestamente infondata l'eccezione della convenuta secondo cui il Curatore avrebbe dovuto munirsi dell'autorizzazione del comitato dei creditori, ai sensi dell'art. 185
C.C.I.I.: la disposizione, infatti, riguardante lo scioglimento dei contratti di locazione immobiliari, non trova applicazione al caso di specie, in cui rileva un contratto di comodato, non essendovi spazio per l'applicazione analogica in ragione della diversità della causa.
Né può trovare applicazione l'art. 172 CC.II., norma che presuppone la sussistenza di un contratto non completamente eseguito nelle prestazioni principali da entrambe le parti, al momento dell'apertura della liquidazione giudiziale, posto che a carico della odierna convenuta non incombeva alcuna prestazione di sorta.
Conclusivamente va accolta la domanda di parte ricorrente, svolta parimenti in via principale e “in ogni caso”, volta ad ottenere il rilascio immediato dell'unità immobiliare per cui è lite.
Infine, con riferimento al termine da assegnare per il rilascio (oggetto della domanda subordinata della convenuta), avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto, alla pagina 5 di 6 durata del presente procedimento e al tempo per cui si è protratta l'occupazione dell'immobile da parte della convenuta, si ritiene congrua la fissazione di un termine per il rilascio di n. 45 giorni dalla data della pubblicazione della presente sentenza, sufficiente per consentire alla convenuta una ordinata rilocalizzazione della propria attività.
Allo spirare di tale termine il provvedimento di condanna potrà essere posto in esecuzione nelle forme di legge
Le spese processuali, in ossequio al criterio della soccombenza, vengono poste a carico di CP_1
, e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii., sulla base
[...]
delle fasi in concreto svolte, avuto riguardo ai valori medi per le fasi di studio ed introduttiva e minimi per la fase decisionale, stante il modulo semplificato adottato.
P.Q.M.
il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in accoglimento del ricorso:
- condanna a rilasciare in favore dell'attrice, Controparte_1 Parte_3
, la porzione di unità
[...] Parte_1
immobiliare e piazzale prospiciente l'unità stessa, oltre ai locali ad uso ufficio, identificate al catasto di CA US al fg. 5, part. 357, sub. 505 e 506, il tutto ubicato in CA US (VA), Via Lura, n. 160, entro il termine di n. 45 giorni dalla data della pubblicazione della presente sentenza;
- condanna al rimborso in favore di parte attrice delle spese di lite del Controparte_1
presente giudizio, liquidate in Euro 2.127,00 per la fase di studio, Euro 1.416,00 per la fase introduttiva ed Euro 1.790,00 per la fase decisionale, oltre a spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Così deciso in Milano, il 4.11.2025
Il Giudice
EN TI
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. EN TI, ha pronunciato ex art. 281-sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20578/2024 promossa da:
Parte_1
(C.F. ), in persona del Curatore avv.
[...] P.IVA_1 Parte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Daniele Magnani del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, giusta procura a margine del ricorso
- ricorrente contro
(C.F. ), con sede legale in Milano, Via Settala n. 3 Milano, in Controparte_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore signor rappresentata e Controparte_2
difesa, come da procura alle liti su foglio separato, dall'avv. Elena del Torre, con studio in
Milano, Via Vincenzo Monti n.
8 - ove elegge domicilio
- convenuta
pagina 1 di 6 Conclusioni
Per l'attrice:
“In sede di merito: dichiarare ai sensi e per gli effetti degli artt. 1418 e 1325, n. 1), c.c., o secondo la formula ritenuta più opportuna di legge e di giustizia, la nullità, o comunque l'inefficacia e/o
l'inopponibilità nei confronti della procedura del contratto di comodato senza data asseritamente stipulato tra e registrato in data 02.10.2023, avente a oggetto la Parte_1 Controparte_1 porzione di unità immobiliare e piazzale prospiciente l'unità stessa, oltre ai locali a uso ufficio, identificate al catasto di CA US al fg. 5, part. 357, sub. 505 e 506, il tutto ubicato in
CA US (VA), Via Lura, 160, o come meglio in fatto, con ogni conseguente pronunzia e statuizione.
In subordine: dichiarare ai sensi e per gli effetti dell'art. 163, I c., D.Lgs. 14/2019 (CCII), o secondo la formula ritenuta più opportuna di legge e di giustizia, l'inefficacia o comunque l'inopponibilità nei confronti della procedura del contratto di comodato senza data stipulato tra e Parte_1 CP_1
registrato in data 02.10.2023, avente a oggetto la porzione di unità immobiliare e piazzale
[...] prospiciente l'unità stessa, oltre ai locali a uso ufficio, identificate al catasto di CA US al fg.
5, part. 357, sub. 505 e 506, il tutto ubicato in CA US (VA), Via Lura, 160, o come meglio in fatto, con ogni conseguente pronunzia e statuizione.
In entrambi i casi: condannare (C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con sede in 20124 Milano, Via Settala, 3, a riconsegnare immediatamente alla procedura ricorrente, o in subordine con fissazione del termine, la porzione di unità immobiliare e piazzale prospiciente l'unità stessa, oltre ai locali a uso ufficio, identificate al catasto di CA
US al fg. 5, part. 357, sub. 505 e 506, il tutto ubicato in CA US (VA), Via Lura,
160, o come meglio in fatto, dalla stessa detenuto.
In ulteriore subordine: nella non creduta ipotesi di ritenuta sussistenza di un contratto di comodato tra
e dato atto della dichiarazione del Curatore ai sensi e per gli effetti Parte_1 Controparte_1 dell'art. 172 D.Lgs. 14/2019 (CCII) di non voler subentrare nel predetto contratto, condannare la comodataria a riconsegnare immediatamente alla procedura ricorrente, o in subordine con fissazione del termine ex art 1183 c.c., la porzione di unità immobiliare e piazzale prospiciente l'unità stessa, oltre ai pagina 2 di 6 locali a uso ufficio, identificate al catasto di CA US al fg. 5, part. 357, sub. 505 e 506, il tutto ubicato in CA US (VA), Via Lura, 160, o come meglio in fatto, dalla stessa detenuto.
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti e onorari”.
Per la convenuta:
“Nel merito ed in principalità: 1) Respingere tutte le domande promosse da parte Ricorrente in quanto infondate in fatto e diritto per le ragioni meglio esposte nella presente memoria difensiva;
Nel merito ed in subordine: 2) In caso di accoglimento delle domande finalizzate alla riconsegna dell'immobile di cui è causa, disporsi congruo termine (pari ad almeno 18 mesi) per il rilascio del predetto bene in conformità dell'attività ivi svolta della Resistente.
In ogni caso con vittoria di spese ed onorari”.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. del 29.05.2024, Parte_3
giudiziale (breviter, S.I.B.O. o la Procedura) evocava in
[...] Parte_1 giudizio (breviter, ), onde ottenere il rilascio dell'unità immobiliare Controparte_1 CP_1
meglio identificata nelle conclusioni della ricorrente stessa, previa dichiarazione di nullità e/o inefficacia e/o inopponibilità nei propri confronti del contratto di comodato (senza data) stipulato tra le parti. In subordine chiedeva la condanna in ogni caso di alla CP_1
riconsegna dei locali, dando atto comunque di non voler subentrare nel contratto de quo ai sensi dell'art. 172, D. Lgs. n. 14/2019 (C.C.I.I.), previa dichiarazione di inefficacia e/o inopponibilità nei propri confronti dell'anzidetto contratto ai sensi dell'art. 163, primo comma, D. Lgs. n. 14/2019 (C.C.I.I.),
Si costituiva in giudizio con comparsa del 19.09.2024, chiedendo in via principale il CP_1
rigetto delle domande avversarie nonché, in subordine, in caso di condanna alla riconsegna dell'immobile, la fissazione di un termine di almeno n. 18 mesi per il rilascio dello stesso.
Dopo alcuni rinvii, volti a verificare - senza successo - la possibilità di una chiusura del contenzioso in via transattiva, all'udienza del 30.09.2025 il Tribunale, ritenuta la causa di pagina 3 di 6 pronta soluzione, ed attesa altresì la mancata formulazione di istanze istruttorie, rinviava il procedimento all'udienza ex art. 281-sexies c.p.c. del 28.10.2025.
La motivazione è redatta in forma sintetica, stante la ridotta complessità della controversia.
In forza del potere del giudice di interpretazione e qualificazione delle domande, anche sotto il profilo della gradazione, e in ossequio al principio della ragione più liquida, la presente causa può essere decisa facendo applicazione del consolidato principio secondo cui “In tema di comodato immobiliare a tempo determinato, il fallimento del comodante pronunciato dopo la stipulazione del relativo contratto genera l'obbligo del comodatario di restituire immediatamente, alla curatela che lo richieda, il bene oggetto del contratto stesso” (Cassazione civile sez. I,
31/10/2018, n.27938). Nello specifico la S.C. afferma nella citata sentenza che “Da un lato, dunque, la sopravvenuta dichiarazione di fallimento del comodante certamente comporta, per effetto del corrispondente spossessamento del debitore fallito di cui della L. Fall., art. 42, comma 1, l'indubbia acquisizione dell'immobile detenuto dal comodatario alla massa fallimentare;
dall'altro, è altrettanto innegabile la necessità della curatela di riottenere subito quel cespite, libero da persone e cose, per il migliore soddisfacimento (attraverso una locazione o la vendita dello stesso) dei creditori concorsuali: situazione, quest'ultima, da ritenersi, prevalente rispetto ad eventuali necessità abitative del comodatario, e, come tale, idonea a giustificare il recesso esercitato dalla prima”.
Avuto riguardo a tale principio è agevole cogliere come le difese svolte dalla parte convenuta siano in larga parte inconferenti, essendo sufficiente osservare in proposito che:
- non esiste alcun contratto di locazione inter partes, risultando in atti una mera minuta priva di sottoscrizione;
- non è seriamente revocabile in dubbio la causa gratuita del rapporto, atteso che il contratto di comodato in atti non prevede alcun obbligo per la comodataria di eseguire lavori sull'immobile, sicché eventuali migliorie apportate dalla convenuta (peraltro non provate in giudizio) sarebbero comunque inidonee a incidere sulla causa contrattuale, trattandosi di opere autonomamente eseguite nell'ottica di un miglior godimento del bene.
pagina 4 di 6 Le suesposte considerazioni assorbono logicamente ogni ulteriore domanda svolta da parte ricorrente, che viene pienamente soddisfatta, sotto il profilo dell'ottenimento del bene della vita oggetto del giudizio, con un provvedimento di condanna della convenuta al rilascio
(pressoché) immediato dell'immobile.
Ad abundantiam va sottolineato che il contratto di comodato in atti sarebbe palesemente inopponibile alla procedura, in quanto privo di data certa, non potendo rilevare, al fine di dissipare i dubbi sulla collocazione temporale dell'atto, la data di registrazione del contratto
(2.10.2023, significativamente prossima all'apertura della liquidazione giudiziale), in quanto intervenuta a oltre un anno di distanza dal decesso del legale rappresentante della fallita, i.e. del soggetto che appare quale sottoscrittore.
Fermo restando che la questione si rivela di scarsa importanza pratica, stante l'affermato principio per cui la curatela può sciogliersi ad nutum dal contratto di comodato, anche laddove concluso a tempo determinato, senza riconoscere alcun indennizzo alla controparte
(che ha beneficiato per anni della disponibilità dell'immobile senza controprestazione).
Del pari è manifestamente infondata l'eccezione della convenuta secondo cui il Curatore avrebbe dovuto munirsi dell'autorizzazione del comitato dei creditori, ai sensi dell'art. 185
C.C.I.I.: la disposizione, infatti, riguardante lo scioglimento dei contratti di locazione immobiliari, non trova applicazione al caso di specie, in cui rileva un contratto di comodato, non essendovi spazio per l'applicazione analogica in ragione della diversità della causa.
Né può trovare applicazione l'art. 172 CC.II., norma che presuppone la sussistenza di un contratto non completamente eseguito nelle prestazioni principali da entrambe le parti, al momento dell'apertura della liquidazione giudiziale, posto che a carico della odierna convenuta non incombeva alcuna prestazione di sorta.
Conclusivamente va accolta la domanda di parte ricorrente, svolta parimenti in via principale e “in ogni caso”, volta ad ottenere il rilascio immediato dell'unità immobiliare per cui è lite.
Infine, con riferimento al termine da assegnare per il rilascio (oggetto della domanda subordinata della convenuta), avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto, alla pagina 5 di 6 durata del presente procedimento e al tempo per cui si è protratta l'occupazione dell'immobile da parte della convenuta, si ritiene congrua la fissazione di un termine per il rilascio di n. 45 giorni dalla data della pubblicazione della presente sentenza, sufficiente per consentire alla convenuta una ordinata rilocalizzazione della propria attività.
Allo spirare di tale termine il provvedimento di condanna potrà essere posto in esecuzione nelle forme di legge
Le spese processuali, in ossequio al criterio della soccombenza, vengono poste a carico di CP_1
, e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii., sulla base
[...]
delle fasi in concreto svolte, avuto riguardo ai valori medi per le fasi di studio ed introduttiva e minimi per la fase decisionale, stante il modulo semplificato adottato.
P.Q.M.
il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in accoglimento del ricorso:
- condanna a rilasciare in favore dell'attrice, Controparte_1 Parte_3
, la porzione di unità
[...] Parte_1
immobiliare e piazzale prospiciente l'unità stessa, oltre ai locali ad uso ufficio, identificate al catasto di CA US al fg. 5, part. 357, sub. 505 e 506, il tutto ubicato in CA US (VA), Via Lura, n. 160, entro il termine di n. 45 giorni dalla data della pubblicazione della presente sentenza;
- condanna al rimborso in favore di parte attrice delle spese di lite del Controparte_1
presente giudizio, liquidate in Euro 2.127,00 per la fase di studio, Euro 1.416,00 per la fase introduttiva ed Euro 1.790,00 per la fase decisionale, oltre a spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Così deciso in Milano, il 4.11.2025
Il Giudice
EN TI
pagina 6 di 6