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Sentenza 12 novembre 2024
Sentenza 12 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 12/11/2024, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 682/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Stanislao Fiduccia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 682/2020, promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Gino Parte_1 C.F._1
Belisari
RICORRENTE contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio della dott.ssa Assunta Martorelli
RESISTENTE
CONCLUSIONI
All'udienza del 12/11/2024, le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale ed, al termine della discussione, è stata pronunciata la presente sentenza ex art. 429 c.p.c. dando lettura del dispositivo e fissando termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.
Svolgimento del processo adiva con ricorso l'intestato Tribunale per proporre opposizione avverso Parte_1
l'ordinanza-ingiunzione n. 75 del 5.8.2020, con la quale l' Controparte_1
Con
(di seguito ) gli ingiungeva, in solido con la
[...]
[...]
il pagamento della somma di € 40.044,00 a titolo di sanzione Controparte_3
amministrativa per le seguenti violazioni:
- art. 29, comma 1, D. Lgs. n. 276/2003 così come modificato dagli artt. 1, commi 1 e 8, comma
3 D. Lgs. n. 8/2016, sanzionato dall'art. 18, comma 5-bis, D. Lgs. n. 276/2003, come introdotto dal D. Lgs. n. 251/2004 e modificato dagli artt. 1, comma 1 e 8, comma 3 D. Lgs.
n. 8/2016 nell'importo di € 50,00 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione per aver sia l'utilizzatore che il somministratore stipulato un contratto tra le parti privi degli elementi richiesti dall'art. 29, comma 1, del D. Lgs. 276/2003 e all'art. 1655 c.c. configurandosi, pertanto, una ipotesi di somministrazione illecita di manodopera esercitata da un soggetto non autorizzato ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 276/2003 per i lavoratori di cui al verbale unico di accertamento e notificazione AQ00000/2018-255 DEL 13/3/2018 somministrati alla;
Parte_2
- art. 29, comma 1, D. Lgs. n. 276/2003 così come modificato dagli artt. 1, commi 1 e 8, comma
3 D. Lgs. n. 8/2016, sanzionato dall'art. 18, comma 5-bis, D. Lgs. n. 276/2003, come introdotto dal D. Lgs. n. 251/2004 e modificato dagli artt. 1, comma 1 e 8, comma 3 D. Lgs.
n. 8/2016 nell'importo di € 50,00 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione per aver sia l'utilizzatore che il somministratore stipulato un contratto tra le parti privi degli elementi richiesti dall'art. 29, comma 1, del D. Lgs. n. 276/2003 e all'art. 1655 c.c. configurandosi, pertanto, una ipotesi di somministrazione illecita di manodopera esercitata da un soggetto non autorizzato ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n. 276/2003 per i lavoratori di cui al verbale unico di accertamento e notificazione AQ00000/2018-255 del 13.3.2018 somministrati alla ditta D'OR EM;
- art. 29, comma 1, D. Lgs. n. 276/2003 così come modificato dagli artt. 1, commi 1 e 8, comma
3, D. Lgs. n. 8/2016, sanzionato dall'art. 18, comma 5-bis, D. Lgs. n. 276/2003, come introdotto dal D. Lgs. n. 251/2004 e modificato dagli artt. 1, comma 1 e 8, comma 3 D. Lgs.
n. 8/2016 nell'importo di € 50,00 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione per aver sia l'utilizzatore che il somministratore stipulato un contratto tra le parti privi degli elementi richiesti dall'art. 29, comma 1, del D. Lgs. n. 276/2003 e all'art. 1655 c.c. configurandosi, pertanto, una ipotesi di somministrazione illecita di manodopera esercitata da un soggetto non autorizzato ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 276/2003 per i lavoratori di cui al verbale unico di accertamento e notificazione AQ00000/2018-255 DEL 13/3/2018 somministrati alla società CP_4
Esponeva, in particolare, il ricorrente che le predette violazioni traevano origine dal verbale unico di
Con accertamento e notificazione n. AQ00000/2018-255-01 del 13.3.2018, con il quale l' aveva ritenuto non genuini gli appalti stipulati dalla con imprese Parte_3
funebri per il servizio di trasporto dei feretri nel periodo da gennaio 2016 ad aprile 2017.
Tanto premesso, il ricorrente deduceva la nullità dell'ordinanza-ingiunzione impugnata in quanto emessa oltre il termine di 30 giorni dalla presentazione all'autorità amministrativa degli scritti difensivi in violazione dell'art. 2, legge n. 241/1990. Con Nel merito, il ricorrente deduceva l'erroneità dell'accertamento operato dall' in quanto asseritamente basato su un concetto unitario di servizio funebre, là ove questo si caratterizzerebbe invece per una pluralità di attività di diverso genere;
la sussistenza, nel caso di specie, di elementi idonei a configurare i rapporti tra la e le società committenti Parte_3
come appalti genuini, ed, in particolare, una propria organizzazione dei servizi, l'utilizzo di attrezzature proprie, l'esercizio di un potere direttivo sui dipendenti dell'appaltante e l'assunzione del rischio di impresa. Con Si costituiva in giudizio l' resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto in quanto infondato in fatto e in diritto.
Nel corso del giudizio venivano acquisiti i documenti ritualmente depositati dalle parti e venivano assunte le prove orali ritenute ammissibili.
Motivi della decisione
Va preliminarmente disattesa la doglianza di parte ricorrente sulla violazione dell'art. 2, legge n.
240/1990, per essere stata l'ordinanza-ingiunzione notificato oltre il termine di 30 giorni ivi previsto.
Secondo consolidata giurisprudenza, infatti, la disposizione di cui all'art. 2, comma 3, legge n.
241/1990, tanto nella sua originaria formulazione, secondo cui il procedimento amministrativo deve essere concluso nel termine di 30 giorni, quanto nella formulazione risultante dalla modificazione apportata dall'art. 36-bis del D.L. n. 35/2005, conv. in legge n. 80/2005, secondo cui detto termine è di 90 giorni, nonostante la generalità del testo legislativo in cui è inserita, è incompatibile con i procedimenti regolati dalla legge n. 689/1981, che costituisce un sistema di norme organico e compiuto e delinea un procedimento di carattere contenzioso scandito in fasi i cui tempi sono regolati in modo da non consentire, anche nell'interesse dell'incolpato, il rispetto di un termine così breve
(Cass. SS.UU. 27.4.2006, n. 9591; in senso conforme, Cass., Sez. II, 19.4.2022, n. 12437).
Nel merito il ricorso è infondato e non può essere accolto.
Va, in generale, osservato che, in tema di interposizione di manodopera, affinché possa configurarsi un genuino appalto di opere o servizi, è necessario verificare, specie nell'ipotesi di appalti ad alta intensità di manodopera (c.d. “labour intensive”), che all'appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso una effettiva ed autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio d'impresa, dovendosi invece ravvisare un'interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo e organizzativo sia interamente affidato al formale committente, restando irrilevante che manchi, in capo a quest'ultimo,
l'intuitus personae nella scelta del personale, atteso che, nelle ipotesi di somministrazione illegale, è frequente che l'elemento fiduciario caratterizzi l'intermediario, il quale seleziona i lavoratori per poi metterli a disposizione del reale datore di lavoro (Cass., Sez. VI-Lav., 25.6.2020, n. 12551; nella specie, relativa ad un appalto di servizi affidato da un istituto di credito a un'impresa di facchinaggio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito per aver ritenuto lecito l'appalto, nonostante che le indicazioni ai lavoratori sui compiti da svolgere in concreto fossero fornite dalla committente, che parte dei beni utilizzati per il lavoro fossero della banca e che l'appaltatore non avesse, presso la sede della committente, alcun referente organizzativo).
Si è anche precisato che, secondo la disciplina di cui alla legge n. 1369/1960, l'interposizione fittizia va esclusa quando l'appaltatore utilizza una propria organizzazione e gestisce direttamente i rapporti di lavoro;
requisiti dell'appalto lecito vengono individuati allora nella organizzazione propria dell'appaltatore e nell'assunzione da parte di questi del rischio di impresa per il conseguimento di un autonomo risultato produttivo;
mentre ai sensi dell'art. 29, D.Lgs. n. 276/2003, l'appalto di opera o servizi espletato con mere prestazioni di manodopera è lecito purché il requisito della organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore costituisca un servizio in sé, svolto con organizzazione e gestione autonoma dell'appaltatore, senza che l'appaltante, al di là del mero coordinamento necessario per la confezione del prodotto, eserciti diretti interventi dispositivi e di controllo sui dipendenti dell'appaltatore; il requisito dell'organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, previsto dal citato art. 29, può essere individuato, in presenza di particolari esigenze dell'opera o del servizio, anche nell'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nel contratto (Cass., Sez. Lav., 3.11.2020, n. 24386).
Nel caso di specie, tuttavia, risulta dimostrata l'assenza in capo alla Parte_3 sia una effettiva ed autonoma organizzazione del lavoro, sia l'impiego di propri mezzi, sia
[...]
l'assunzione del rischio d'impresa.
Per quanto riguarda, in particolare, i servizi di onoranze funebri va osservato che la materia in questione è disciplinata nella Regione Abruzzo dalla L.R. n. 41/2012, recante “Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria”.
Orbene, l'art. 35, legge ult. cit., rubricato “Attività funebre” prevede innanzitutto che per attività funebre “si intende un servizio che comprende e assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:
a) disbrigo, su mandato dei familiari, delle pratiche amministrative inerenti il decesso;
b) fornitura di casse mortuarie e di altri articoli funebri in occasione di un funerale;
c) trasporto di salma, di cadavere, di ceneri e di ossa umane;
d) preparazione del cadavere e confezionamento del feretro;
e) recupero di cadaveri, su disposizioni dell'autorità giudiziaria, da luoghi pubblici o privati”
(comma 1).
Il secondo comma della richiamata disposizione stabilisce poi che i soggetti che intendono svolgere l'attività funebre devono presentare apposita SCIA ai sensi dell'art. 19, legge n. 241/1990.
I soggetti che esercitano attività funebre devono essere in possesso di determinati requisiti ed, in particolare, che dispongano di mezzi, risorse e organizzazione adeguati, fra cui, tra gli altri: la disponibilità continuativa di almeno un auto funebre e di autorimesse per il ricovero di non meno di un'auto funebre;
la disponibilità di una sede idonea alla trattazione degli affari amministrativi, ubicata nel Comune ove si presenta la;
personale in possesso di sufficienti conoscenze teorico-pratiche Pt_4
in attinenza alle specifiche mansioni svolte. Le imprese che intendono svolgere il trasporto funebre in modo disgiunto dall'attività di onoranza funebre devono presentare al Comune la SCIA prevista al comma 2 e uniformarsi, per le caratteristiche dei mezzi da utilizzare, delle rimesse e del personale, a quanto previsto per l'esercente l'attività funebre (comma 3, art. 35 cit.).
Orbene, dagli accertamenti effettuati è emerso invece che non Parte_3
è in possesso dei requisiti di cui alla predetta legge.
Questo aspetto già da solo evidenzia l'assoluta mancanza dell'elemento della organizzazione dei mezzi necessari, essendo la citata società priva degli strumenti che la legge richiede preliminarmente per l'esercizio della specifica attività. Tale profilo esclude, peraltro, la possibilità di annoverare l'appalto in parola nell'ambito del c.d. appalto labour intensive, invocato da parte ricorrente allo scopo di consentire il minimo impiego di mezzi ai fini della asserita liceità dello stesso, posto che è la stessa L.R. cit. che disciplina la materia a prevedere la necessità di determinati mezzi per l'esercizio stesso dell'attività.
E' pacifico, in particolare, in quanto affermato dallo stesso ricorrente, che la Parte_3
non possiede alcun carro funebre, né tanto meno alcuna rimessa attrezzata per il ricovero
[...]
dello stesso.
All'esito dell'istruttoria, inoltre, deve ritenersi accertato che la Parte_3
non ha curato il disbrigo di pratiche amministrative relative ai funerali, non ha commercializzato manufatti funebri necessari per la realizzazione delle esequie. L'attività della è Parte_3
consistita essenzialmente nel mettere a disposizione i propri dipendenti a favore delle imprese funebri che ne facessero richiesta di volta in volta per la singola occasione, esclusivamente per la movimentazione manuale del feretro.
I testi e , avendo entrambi precisato di aver lavorato come Testimone_1 Testimone_2
necrofori per la , hanno confermato che erano le imprese funebri Parte_3 CP_4 Parte_2
e D'OR EM che ricevevano dai parenti l'incarico dei defunti di eseguire il servizio di
[...]
onoranze funebri e di provvedere alle altre incombenze amministrative;
che, inoltre, erano le predette imprese a stabilire il giorno, l'ora, il luogo del servizio nonché numero di necrofori da impiegare nel servizio funebre e disponevano delle macchine e delle attrezzature.
Il teste ha, inoltre, confermato che, nel periodo in questione (1.1.2016-30.4.2017), quando Tes_2 ha svolto l'attività di necroforo per le imprese e D'OR EM, CP_4 Parte_2
riceveva direttive dai responsabili di tali imprese. Sul punto, del resto, il teste , ha ammesso che “poteva capitare che il Testimone_1 responsabile delle Imprese funerarie desse alcune indicazioni informative”.
E', in ogni caso, assente ogni impronta organizzativa e direttiva della nelle prestazioni Parte_3
lavorative in questione, non potendosi la stessa identificare con la mera predisposizione dei turni di lavoro e/o la gestione amministrativa delle retribuzioni e dovendosi peraltro considerare che l'attività di spallaggio esercitata dai propri dipendenti si traduce in mansioni semplici e ripetitive svolte in autonomia dagli stessi lavoratori, come confermato dagli stessi testi escussi (teste Tes_1
: “…di solito io operavo autonomamente”; teste : “l'attività era
[...] Testimone_3 standardizzata”; teste : “…Noi facevamo solo servizi manuali”). Testimone_4
Negli stessi contratti di appalto stipulati tra la e le varie imprese committenti risulta che Parte_3
“sarà cura dell'appaltante provvedere a proprie spese per tutte le attrezzature i macchinari, nonché tutti i prodotti e i materiali di uso e consumo idonei per l'esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto”.
Sul punto anche il teste ha precisato che “gli attrezzi erano degli impresari che ci Testimone_4 chiamavano”, mentre il teste , pur dopo aver confermato il capitolo 4) del Testimone_1 ricorso (“Vero che per lo svolgimento delle mansioni di cui al punto n°1 era rifornito dalla
di tutte le attrezzature necessarie: vestiti (estivi e invernali), scarpe Parte_3
antinfortunistica, attrezzatura varia (avvitatore, saldatore, borsa degli attrezzi, carrello per movimentazione bara), automezzo per raggiungere il luogo di lavoro), ha poi riconosciuto che
“poteva capitare che l'impresario che curava il servizio mi desse strumenti propri”.
Lo scopo dell'attività di impresa realizzato dalla è consistito Parte_3
piuttosto nel colmare le carenze di organico delle agenzie funebri che poi nei fatti hanno realizzato i servizi funebri.
Ciò si evince ancora dalle dichiarazioni dei testi e i quali hanno confermato il Tes_1 Tes_2
Con capitolo 4) della memoria di costituzione dell' (Vero “che le società CP_4 Parte_2
e D'OR EM disponevano del carro funebre e non avevano dipendenti”).
Sul medesimo punto il teste ha, d'altra parte, precisato: “Posso dire che aveva Testimone_4 CP_4 un solo dipendente e che per lavoravano padre e figlio, per D'OR il padre e due figli”. Pt_2
In sintesi, la si è limitata mettere a disposizione delle imprese funebri richiedenti le sole Parte_3
energie lavorative del proprio personale per il trasporto delle salme e la movimentazione dei feretri, senza alcun apprezzabile apporto organizzativo e gestionale finalizzato alla realizzazione di un risultato produttivo autonomo e senza alcun significativo apporto di mezzi propri.
Sotto ulteriore profilo risulta altresì assente qualsivoglia assunzione di rischio di impresa. Emerge dallo stesso contratto di appalto depositato che “i corrispettivi per l'esecuzione dei lavori menzionati nel presente contratto ammontano alla somma stabilita di volta in volta, in modo preventivo”.
Se ne desume la mancanza di un corrispettivo non prestabilito ab origine dal contratto di appalto in funzione del conseguimento di un risultato contrattualmente pattuito, bensì la previsione di compensi da concordare di volta in volta proprio in ragione della forza lavoro in concreto messa a disposizione del committente.
In conclusione, non v'è rischio di impresa, considerato che la ha impiegato solo Parte_3
manodopera e nessun materiale o attrezzatura ed è stata pagata solo sulla base del lavoro svolto a prescindere dal risultato;
non v'è alcuna organizzazione di mezzi intesa come apparato strumentale, atteso che l'unico potere direttivo esercitato dalla è stato quello di inviare nel luogo e Parte_3 nell'ora prestabiliti dalle committenti i propri dipendenti (per un caso analogo v. C.App. Torino, Sez.
Lav., sent. 9.12.2020; v. anche Trib. Teramo, Sez. Lav., sent. 28.7.2020).
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza di Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta il ricorso proposto da Parte_1
- condanna alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi Parte_1
€ 4.636,50, tutti per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, in favore dell' Controparte_1
;
[...]
- fissa termine di giorni 60 per il deposito della sentenza attesa la particolare complessità della controversia.
Così deciso in Avezzano, il 12 novembre 2024.
Il Giudice
dott. Antonio Stanislao Fiduccia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Stanislao Fiduccia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 682/2020, promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Gino Parte_1 C.F._1
Belisari
RICORRENTE contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio della dott.ssa Assunta Martorelli
RESISTENTE
CONCLUSIONI
All'udienza del 12/11/2024, le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale ed, al termine della discussione, è stata pronunciata la presente sentenza ex art. 429 c.p.c. dando lettura del dispositivo e fissando termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.
Svolgimento del processo adiva con ricorso l'intestato Tribunale per proporre opposizione avverso Parte_1
l'ordinanza-ingiunzione n. 75 del 5.8.2020, con la quale l' Controparte_1
Con
(di seguito ) gli ingiungeva, in solido con la
[...]
[...]
il pagamento della somma di € 40.044,00 a titolo di sanzione Controparte_3
amministrativa per le seguenti violazioni:
- art. 29, comma 1, D. Lgs. n. 276/2003 così come modificato dagli artt. 1, commi 1 e 8, comma
3 D. Lgs. n. 8/2016, sanzionato dall'art. 18, comma 5-bis, D. Lgs. n. 276/2003, come introdotto dal D. Lgs. n. 251/2004 e modificato dagli artt. 1, comma 1 e 8, comma 3 D. Lgs.
n. 8/2016 nell'importo di € 50,00 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione per aver sia l'utilizzatore che il somministratore stipulato un contratto tra le parti privi degli elementi richiesti dall'art. 29, comma 1, del D. Lgs. 276/2003 e all'art. 1655 c.c. configurandosi, pertanto, una ipotesi di somministrazione illecita di manodopera esercitata da un soggetto non autorizzato ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 276/2003 per i lavoratori di cui al verbale unico di accertamento e notificazione AQ00000/2018-255 DEL 13/3/2018 somministrati alla;
Parte_2
- art. 29, comma 1, D. Lgs. n. 276/2003 così come modificato dagli artt. 1, commi 1 e 8, comma
3 D. Lgs. n. 8/2016, sanzionato dall'art. 18, comma 5-bis, D. Lgs. n. 276/2003, come introdotto dal D. Lgs. n. 251/2004 e modificato dagli artt. 1, comma 1 e 8, comma 3 D. Lgs.
n. 8/2016 nell'importo di € 50,00 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione per aver sia l'utilizzatore che il somministratore stipulato un contratto tra le parti privi degli elementi richiesti dall'art. 29, comma 1, del D. Lgs. n. 276/2003 e all'art. 1655 c.c. configurandosi, pertanto, una ipotesi di somministrazione illecita di manodopera esercitata da un soggetto non autorizzato ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n. 276/2003 per i lavoratori di cui al verbale unico di accertamento e notificazione AQ00000/2018-255 del 13.3.2018 somministrati alla ditta D'OR EM;
- art. 29, comma 1, D. Lgs. n. 276/2003 così come modificato dagli artt. 1, commi 1 e 8, comma
3, D. Lgs. n. 8/2016, sanzionato dall'art. 18, comma 5-bis, D. Lgs. n. 276/2003, come introdotto dal D. Lgs. n. 251/2004 e modificato dagli artt. 1, comma 1 e 8, comma 3 D. Lgs.
n. 8/2016 nell'importo di € 50,00 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione per aver sia l'utilizzatore che il somministratore stipulato un contratto tra le parti privi degli elementi richiesti dall'art. 29, comma 1, del D. Lgs. n. 276/2003 e all'art. 1655 c.c. configurandosi, pertanto, una ipotesi di somministrazione illecita di manodopera esercitata da un soggetto non autorizzato ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 276/2003 per i lavoratori di cui al verbale unico di accertamento e notificazione AQ00000/2018-255 DEL 13/3/2018 somministrati alla società CP_4
Esponeva, in particolare, il ricorrente che le predette violazioni traevano origine dal verbale unico di
Con accertamento e notificazione n. AQ00000/2018-255-01 del 13.3.2018, con il quale l' aveva ritenuto non genuini gli appalti stipulati dalla con imprese Parte_3
funebri per il servizio di trasporto dei feretri nel periodo da gennaio 2016 ad aprile 2017.
Tanto premesso, il ricorrente deduceva la nullità dell'ordinanza-ingiunzione impugnata in quanto emessa oltre il termine di 30 giorni dalla presentazione all'autorità amministrativa degli scritti difensivi in violazione dell'art. 2, legge n. 241/1990. Con Nel merito, il ricorrente deduceva l'erroneità dell'accertamento operato dall' in quanto asseritamente basato su un concetto unitario di servizio funebre, là ove questo si caratterizzerebbe invece per una pluralità di attività di diverso genere;
la sussistenza, nel caso di specie, di elementi idonei a configurare i rapporti tra la e le società committenti Parte_3
come appalti genuini, ed, in particolare, una propria organizzazione dei servizi, l'utilizzo di attrezzature proprie, l'esercizio di un potere direttivo sui dipendenti dell'appaltante e l'assunzione del rischio di impresa. Con Si costituiva in giudizio l' resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto in quanto infondato in fatto e in diritto.
Nel corso del giudizio venivano acquisiti i documenti ritualmente depositati dalle parti e venivano assunte le prove orali ritenute ammissibili.
Motivi della decisione
Va preliminarmente disattesa la doglianza di parte ricorrente sulla violazione dell'art. 2, legge n.
240/1990, per essere stata l'ordinanza-ingiunzione notificato oltre il termine di 30 giorni ivi previsto.
Secondo consolidata giurisprudenza, infatti, la disposizione di cui all'art. 2, comma 3, legge n.
241/1990, tanto nella sua originaria formulazione, secondo cui il procedimento amministrativo deve essere concluso nel termine di 30 giorni, quanto nella formulazione risultante dalla modificazione apportata dall'art. 36-bis del D.L. n. 35/2005, conv. in legge n. 80/2005, secondo cui detto termine è di 90 giorni, nonostante la generalità del testo legislativo in cui è inserita, è incompatibile con i procedimenti regolati dalla legge n. 689/1981, che costituisce un sistema di norme organico e compiuto e delinea un procedimento di carattere contenzioso scandito in fasi i cui tempi sono regolati in modo da non consentire, anche nell'interesse dell'incolpato, il rispetto di un termine così breve
(Cass. SS.UU. 27.4.2006, n. 9591; in senso conforme, Cass., Sez. II, 19.4.2022, n. 12437).
Nel merito il ricorso è infondato e non può essere accolto.
Va, in generale, osservato che, in tema di interposizione di manodopera, affinché possa configurarsi un genuino appalto di opere o servizi, è necessario verificare, specie nell'ipotesi di appalti ad alta intensità di manodopera (c.d. “labour intensive”), che all'appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso una effettiva ed autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio d'impresa, dovendosi invece ravvisare un'interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo e organizzativo sia interamente affidato al formale committente, restando irrilevante che manchi, in capo a quest'ultimo,
l'intuitus personae nella scelta del personale, atteso che, nelle ipotesi di somministrazione illegale, è frequente che l'elemento fiduciario caratterizzi l'intermediario, il quale seleziona i lavoratori per poi metterli a disposizione del reale datore di lavoro (Cass., Sez. VI-Lav., 25.6.2020, n. 12551; nella specie, relativa ad un appalto di servizi affidato da un istituto di credito a un'impresa di facchinaggio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito per aver ritenuto lecito l'appalto, nonostante che le indicazioni ai lavoratori sui compiti da svolgere in concreto fossero fornite dalla committente, che parte dei beni utilizzati per il lavoro fossero della banca e che l'appaltatore non avesse, presso la sede della committente, alcun referente organizzativo).
Si è anche precisato che, secondo la disciplina di cui alla legge n. 1369/1960, l'interposizione fittizia va esclusa quando l'appaltatore utilizza una propria organizzazione e gestisce direttamente i rapporti di lavoro;
requisiti dell'appalto lecito vengono individuati allora nella organizzazione propria dell'appaltatore e nell'assunzione da parte di questi del rischio di impresa per il conseguimento di un autonomo risultato produttivo;
mentre ai sensi dell'art. 29, D.Lgs. n. 276/2003, l'appalto di opera o servizi espletato con mere prestazioni di manodopera è lecito purché il requisito della organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore costituisca un servizio in sé, svolto con organizzazione e gestione autonoma dell'appaltatore, senza che l'appaltante, al di là del mero coordinamento necessario per la confezione del prodotto, eserciti diretti interventi dispositivi e di controllo sui dipendenti dell'appaltatore; il requisito dell'organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, previsto dal citato art. 29, può essere individuato, in presenza di particolari esigenze dell'opera o del servizio, anche nell'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nel contratto (Cass., Sez. Lav., 3.11.2020, n. 24386).
Nel caso di specie, tuttavia, risulta dimostrata l'assenza in capo alla Parte_3 sia una effettiva ed autonoma organizzazione del lavoro, sia l'impiego di propri mezzi, sia
[...]
l'assunzione del rischio d'impresa.
Per quanto riguarda, in particolare, i servizi di onoranze funebri va osservato che la materia in questione è disciplinata nella Regione Abruzzo dalla L.R. n. 41/2012, recante “Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria”.
Orbene, l'art. 35, legge ult. cit., rubricato “Attività funebre” prevede innanzitutto che per attività funebre “si intende un servizio che comprende e assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:
a) disbrigo, su mandato dei familiari, delle pratiche amministrative inerenti il decesso;
b) fornitura di casse mortuarie e di altri articoli funebri in occasione di un funerale;
c) trasporto di salma, di cadavere, di ceneri e di ossa umane;
d) preparazione del cadavere e confezionamento del feretro;
e) recupero di cadaveri, su disposizioni dell'autorità giudiziaria, da luoghi pubblici o privati”
(comma 1).
Il secondo comma della richiamata disposizione stabilisce poi che i soggetti che intendono svolgere l'attività funebre devono presentare apposita SCIA ai sensi dell'art. 19, legge n. 241/1990.
I soggetti che esercitano attività funebre devono essere in possesso di determinati requisiti ed, in particolare, che dispongano di mezzi, risorse e organizzazione adeguati, fra cui, tra gli altri: la disponibilità continuativa di almeno un auto funebre e di autorimesse per il ricovero di non meno di un'auto funebre;
la disponibilità di una sede idonea alla trattazione degli affari amministrativi, ubicata nel Comune ove si presenta la;
personale in possesso di sufficienti conoscenze teorico-pratiche Pt_4
in attinenza alle specifiche mansioni svolte. Le imprese che intendono svolgere il trasporto funebre in modo disgiunto dall'attività di onoranza funebre devono presentare al Comune la SCIA prevista al comma 2 e uniformarsi, per le caratteristiche dei mezzi da utilizzare, delle rimesse e del personale, a quanto previsto per l'esercente l'attività funebre (comma 3, art. 35 cit.).
Orbene, dagli accertamenti effettuati è emerso invece che non Parte_3
è in possesso dei requisiti di cui alla predetta legge.
Questo aspetto già da solo evidenzia l'assoluta mancanza dell'elemento della organizzazione dei mezzi necessari, essendo la citata società priva degli strumenti che la legge richiede preliminarmente per l'esercizio della specifica attività. Tale profilo esclude, peraltro, la possibilità di annoverare l'appalto in parola nell'ambito del c.d. appalto labour intensive, invocato da parte ricorrente allo scopo di consentire il minimo impiego di mezzi ai fini della asserita liceità dello stesso, posto che è la stessa L.R. cit. che disciplina la materia a prevedere la necessità di determinati mezzi per l'esercizio stesso dell'attività.
E' pacifico, in particolare, in quanto affermato dallo stesso ricorrente, che la Parte_3
non possiede alcun carro funebre, né tanto meno alcuna rimessa attrezzata per il ricovero
[...]
dello stesso.
All'esito dell'istruttoria, inoltre, deve ritenersi accertato che la Parte_3
non ha curato il disbrigo di pratiche amministrative relative ai funerali, non ha commercializzato manufatti funebri necessari per la realizzazione delle esequie. L'attività della è Parte_3
consistita essenzialmente nel mettere a disposizione i propri dipendenti a favore delle imprese funebri che ne facessero richiesta di volta in volta per la singola occasione, esclusivamente per la movimentazione manuale del feretro.
I testi e , avendo entrambi precisato di aver lavorato come Testimone_1 Testimone_2
necrofori per la , hanno confermato che erano le imprese funebri Parte_3 CP_4 Parte_2
e D'OR EM che ricevevano dai parenti l'incarico dei defunti di eseguire il servizio di
[...]
onoranze funebri e di provvedere alle altre incombenze amministrative;
che, inoltre, erano le predette imprese a stabilire il giorno, l'ora, il luogo del servizio nonché numero di necrofori da impiegare nel servizio funebre e disponevano delle macchine e delle attrezzature.
Il teste ha, inoltre, confermato che, nel periodo in questione (1.1.2016-30.4.2017), quando Tes_2 ha svolto l'attività di necroforo per le imprese e D'OR EM, CP_4 Parte_2
riceveva direttive dai responsabili di tali imprese. Sul punto, del resto, il teste , ha ammesso che “poteva capitare che il Testimone_1 responsabile delle Imprese funerarie desse alcune indicazioni informative”.
E', in ogni caso, assente ogni impronta organizzativa e direttiva della nelle prestazioni Parte_3
lavorative in questione, non potendosi la stessa identificare con la mera predisposizione dei turni di lavoro e/o la gestione amministrativa delle retribuzioni e dovendosi peraltro considerare che l'attività di spallaggio esercitata dai propri dipendenti si traduce in mansioni semplici e ripetitive svolte in autonomia dagli stessi lavoratori, come confermato dagli stessi testi escussi (teste Tes_1
: “…di solito io operavo autonomamente”; teste : “l'attività era
[...] Testimone_3 standardizzata”; teste : “…Noi facevamo solo servizi manuali”). Testimone_4
Negli stessi contratti di appalto stipulati tra la e le varie imprese committenti risulta che Parte_3
“sarà cura dell'appaltante provvedere a proprie spese per tutte le attrezzature i macchinari, nonché tutti i prodotti e i materiali di uso e consumo idonei per l'esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto”.
Sul punto anche il teste ha precisato che “gli attrezzi erano degli impresari che ci Testimone_4 chiamavano”, mentre il teste , pur dopo aver confermato il capitolo 4) del Testimone_1 ricorso (“Vero che per lo svolgimento delle mansioni di cui al punto n°1 era rifornito dalla
di tutte le attrezzature necessarie: vestiti (estivi e invernali), scarpe Parte_3
antinfortunistica, attrezzatura varia (avvitatore, saldatore, borsa degli attrezzi, carrello per movimentazione bara), automezzo per raggiungere il luogo di lavoro), ha poi riconosciuto che
“poteva capitare che l'impresario che curava il servizio mi desse strumenti propri”.
Lo scopo dell'attività di impresa realizzato dalla è consistito Parte_3
piuttosto nel colmare le carenze di organico delle agenzie funebri che poi nei fatti hanno realizzato i servizi funebri.
Ciò si evince ancora dalle dichiarazioni dei testi e i quali hanno confermato il Tes_1 Tes_2
Con capitolo 4) della memoria di costituzione dell' (Vero “che le società CP_4 Parte_2
e D'OR EM disponevano del carro funebre e non avevano dipendenti”).
Sul medesimo punto il teste ha, d'altra parte, precisato: “Posso dire che aveva Testimone_4 CP_4 un solo dipendente e che per lavoravano padre e figlio, per D'OR il padre e due figli”. Pt_2
In sintesi, la si è limitata mettere a disposizione delle imprese funebri richiedenti le sole Parte_3
energie lavorative del proprio personale per il trasporto delle salme e la movimentazione dei feretri, senza alcun apprezzabile apporto organizzativo e gestionale finalizzato alla realizzazione di un risultato produttivo autonomo e senza alcun significativo apporto di mezzi propri.
Sotto ulteriore profilo risulta altresì assente qualsivoglia assunzione di rischio di impresa. Emerge dallo stesso contratto di appalto depositato che “i corrispettivi per l'esecuzione dei lavori menzionati nel presente contratto ammontano alla somma stabilita di volta in volta, in modo preventivo”.
Se ne desume la mancanza di un corrispettivo non prestabilito ab origine dal contratto di appalto in funzione del conseguimento di un risultato contrattualmente pattuito, bensì la previsione di compensi da concordare di volta in volta proprio in ragione della forza lavoro in concreto messa a disposizione del committente.
In conclusione, non v'è rischio di impresa, considerato che la ha impiegato solo Parte_3
manodopera e nessun materiale o attrezzatura ed è stata pagata solo sulla base del lavoro svolto a prescindere dal risultato;
non v'è alcuna organizzazione di mezzi intesa come apparato strumentale, atteso che l'unico potere direttivo esercitato dalla è stato quello di inviare nel luogo e Parte_3 nell'ora prestabiliti dalle committenti i propri dipendenti (per un caso analogo v. C.App. Torino, Sez.
Lav., sent. 9.12.2020; v. anche Trib. Teramo, Sez. Lav., sent. 28.7.2020).
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza di Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta il ricorso proposto da Parte_1
- condanna alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi Parte_1
€ 4.636,50, tutti per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, in favore dell' Controparte_1
;
[...]
- fissa termine di giorni 60 per il deposito della sentenza attesa la particolare complessità della controversia.
Così deciso in Avezzano, il 12 novembre 2024.
Il Giudice
dott. Antonio Stanislao Fiduccia