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Sentenza 16 febbraio 2025
Sentenza 16 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/02/2025, n. 391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 391 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 15071/2024 RG, introdotta da
(ECUADOR, 20/11/1995), Parte_1
con il patrocinio dell'avv. NETO DOMENICO;
(CIVITA CASTELLANA (VT), 03/10/1994), Controparte_1
con il patrocinio dell'avv. MENCARELLI ANDREA;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Scioglimento // Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto e Parte_1 [...]
premesso di essersi separati nell'anno 2020 e di non avere da CP_1
allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti, hanno chiesto all'intestato Tribunale di volere accogliere le seguenti conclusioni congiunte:
1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio ordinando all'ufficiale dello Stato Civile di procedere alla relativa trascrizione ed alle successive incombenze;
2. verrà affidato ad entrambi i genitori con collocazione Per_1
prevalente presso la madre;
3. i genitori provvederanno all'educazione ed all'istruzione del figlio attuando congiuntamente ogni decisione nel suo preminente Per_1
interesse.
4. Il Signor verserà, contestualmente alla firma del Controparte_1
presente accordo, alla Signora la somma di € 845,62 Parte_1
(adeguamento ISTAT ed interessi legali) quali somme arretrate, maturate e non corrisposte alla sig.ra Pt_1
5. il padre verserà a titolo di contributo per il mantenimento del figlio la somma di € 347,64 mensili con versamento a mezzo bonifico Per_1
entro il 10 del mese a partire dal mese di dicembre 2024, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat come per legge;
oltre il 50% delle spese straordinarie, scolastiche e sportive purché preventivamente concordate e puntualmente documentate, così come individuate dal protocollo siglato dal
Tribunale di Roma il 17.12.2014;
6. l'assegno unica continuerà ad essere percepito, per intero, dalla signora Pt_1
7. il padre potrà vedere e tenerlo con sé secondo il seguente Per_1
regime tutte le settimane: il martedì e il venerdì dalle ore 17.30 alle ore 20.30
ed il sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00; 8. potrà pernottare presso l'abitazione paterna, previo Per_1
accordo con la madre;
9. trascorrerà alternativamente il giorno di Natale dalle ore Per_1
10.00 alle ore 20.00 con ciascuno dei genitori, iniziando con la madre, la sera della Vigilia di Natale dalle ore 18.00 alle ore 22.00. Il minore trascorrerà il giorno di Pasqua dalle 10.00 alle 21.00 con un genitore ed il giorno di Lunedì dell'Angelo dalle 10.00 alle 21.00 con l'altro, sempre con alternanza annuale. trascorrerà il suo compleanno che cade il 14 Per_1
settembre con entrambi i genitori, nel rispetto delle sue esigenze scolastiche ed extrascolastiche. Il Signor trascorrerà con il figlio la festa del CP_1
papà, anche in eccezione alle condizioni di esercizio del diritto di visita del padre, come sopra regolamentate. La Signora Parte_1
trascorrerà con il figlio il giorno della festa della mamma, anche in
[...]
eccezione alle condizioni di esercizio di visita del padre come sopra regolamentate. Durante il periodo estivo di astensione scolastica il figlio starà con il padre due settimane non consecutive, il cui periodo sarà
comunicato per iscritto entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno;
10. le parti si danno reciproco assenso all'espatrio;
11. le parti dichiarano di non aver nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altra e di aver regolamentato i loro rapporti patrimoniali;
12. le spese legali sono integralmente compensate.
Ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 06/06/2018, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare. Nulla osta a recepire le condizioni proposte dai coniugi, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 15071/2024 R.G.V.G., così decide:
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Roma in data
06/06/2018 tra (ECUADOR, Parte_1
20/11/1995) e (CIVITA CASTELLANA (VT), Controparte_1
03/10/1994) trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Roma al n. 62, Parte I, Serie 30, Anno 2018, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 11/02/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 15071/2024 RG, introdotta da
(ECUADOR, 20/11/1995), Parte_1
con il patrocinio dell'avv. NETO DOMENICO;
(CIVITA CASTELLANA (VT), 03/10/1994), Controparte_1
con il patrocinio dell'avv. MENCARELLI ANDREA;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Scioglimento // Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto e Parte_1 [...]
premesso di essersi separati nell'anno 2020 e di non avere da CP_1
allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti, hanno chiesto all'intestato Tribunale di volere accogliere le seguenti conclusioni congiunte:
1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio ordinando all'ufficiale dello Stato Civile di procedere alla relativa trascrizione ed alle successive incombenze;
2. verrà affidato ad entrambi i genitori con collocazione Per_1
prevalente presso la madre;
3. i genitori provvederanno all'educazione ed all'istruzione del figlio attuando congiuntamente ogni decisione nel suo preminente Per_1
interesse.
4. Il Signor verserà, contestualmente alla firma del Controparte_1
presente accordo, alla Signora la somma di € 845,62 Parte_1
(adeguamento ISTAT ed interessi legali) quali somme arretrate, maturate e non corrisposte alla sig.ra Pt_1
5. il padre verserà a titolo di contributo per il mantenimento del figlio la somma di € 347,64 mensili con versamento a mezzo bonifico Per_1
entro il 10 del mese a partire dal mese di dicembre 2024, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat come per legge;
oltre il 50% delle spese straordinarie, scolastiche e sportive purché preventivamente concordate e puntualmente documentate, così come individuate dal protocollo siglato dal
Tribunale di Roma il 17.12.2014;
6. l'assegno unica continuerà ad essere percepito, per intero, dalla signora Pt_1
7. il padre potrà vedere e tenerlo con sé secondo il seguente Per_1
regime tutte le settimane: il martedì e il venerdì dalle ore 17.30 alle ore 20.30
ed il sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00; 8. potrà pernottare presso l'abitazione paterna, previo Per_1
accordo con la madre;
9. trascorrerà alternativamente il giorno di Natale dalle ore Per_1
10.00 alle ore 20.00 con ciascuno dei genitori, iniziando con la madre, la sera della Vigilia di Natale dalle ore 18.00 alle ore 22.00. Il minore trascorrerà il giorno di Pasqua dalle 10.00 alle 21.00 con un genitore ed il giorno di Lunedì dell'Angelo dalle 10.00 alle 21.00 con l'altro, sempre con alternanza annuale. trascorrerà il suo compleanno che cade il 14 Per_1
settembre con entrambi i genitori, nel rispetto delle sue esigenze scolastiche ed extrascolastiche. Il Signor trascorrerà con il figlio la festa del CP_1
papà, anche in eccezione alle condizioni di esercizio del diritto di visita del padre, come sopra regolamentate. La Signora Parte_1
trascorrerà con il figlio il giorno della festa della mamma, anche in
[...]
eccezione alle condizioni di esercizio di visita del padre come sopra regolamentate. Durante il periodo estivo di astensione scolastica il figlio starà con il padre due settimane non consecutive, il cui periodo sarà
comunicato per iscritto entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno;
10. le parti si danno reciproco assenso all'espatrio;
11. le parti dichiarano di non aver nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altra e di aver regolamentato i loro rapporti patrimoniali;
12. le spese legali sono integralmente compensate.
Ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 06/06/2018, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare. Nulla osta a recepire le condizioni proposte dai coniugi, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 15071/2024 R.G.V.G., così decide:
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Roma in data
06/06/2018 tra (ECUADOR, Parte_1
20/11/1995) e (CIVITA CASTELLANA (VT), Controparte_1
03/10/1994) trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Roma al n. 62, Parte I, Serie 30, Anno 2018, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 11/02/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi