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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/12/2025, n. 7417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7417 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE FAMIGLIA
La Corte, nelle persone dei magistrati: dott. AN MA AR Presidente
dott. Albero TILOCCA Consigliere
dott. AN IA SO Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento in secondo grado iscritto al n. R.G. 4397 dell'anno 2023 trattenuto in decisione all'udienza del 10 luglio 2025, sostituita con trattazione scritta, vertente
TRA nata a [...] il [...], Parte_1
( ), elettivamente domiciliata in Roma, piazza San Pietro in Vincoli C.F._1
n. 10, presso lo studio del procuratore, avv. Gian Luca DE BONIS, che la rappresenta e difende per delega rilasciata su foglio separato e allegata all'atto di appello
APPELLANTE
E nato a [...] il [...] Controparte_1
( ), elettivamente domiciliato in Roma, piazza Cavour n. 17, presso C.F._2
1 lo studio del procuratore, avv. Stefano SCOCCHERA che, unitamente all'avv. Samantha
SPANO, lo rappresenta e difende per delega rilasciata su foglio separato e allegato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATO
E
con la partecipazione del Procuratore Generale
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1356/2023 del Tribunale di Velletri, pubblicata il 5 luglio 2023, in tema di cessazione degli effetti civili del matrimonio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Velletri - dopo avere pronunciato con sentenza non definitiva n. 1123/2021 lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti il 10 maggio 1987, unione dalla quale era nato il figlio (nel 1989), divenuto Per_1
economicamente indipendente nelle more del giudizio - respingeva la domanda di riconoscimento di un assegno divorzile proposta da , Parte_1
condannandola alla refusione delle spese processuali in favore di . Controparte_1
Con atto di citazione notificato il 5 settembre 2023, depositato il 12 settembre 2023,
ha proposto appello avverso l'indicata sentenza n° Parte_1
1356/23, lamentando, con più motivi, l'erroneità e illogicità della suddetta pronuncia con cui il primo giudice, mal valutando le risultanze processuali, aveva respinto la sua domanda volta a ottenere il riconoscimento di un assegno divorzile;
ha quindi chiesto che, in parziale riforma di tale decisione, fosse riconosciuto in suo favore un assegno divorzile.
Con provvedimento del Presidente di Sezione del 2 ottobre 2023, depositato il 10 ottobre
2023, la Corte, dato atto che il giudizio era stato erroneamente introdotto con atto di citazione anziché con ricorso ha disposto il mutamento del rito, assegnando all'uopo termine fino al 12 settembre 2024 per la notifica alla controparte del provvedimento presidenziale;
ha assegnato termine al resistente per la sua costituzione fino al 10 gennaio
2 2025 e fissato al 13 febbraio 2025 l'udienza di prima comparizione delle parti;
con il medesimo decreto le parti sono state inoltre invitate alla produzione di documenti aggiornati sulle risorse economico patrimoniali e autorizzate al deposito di memorie e repliche difensive.
Con comparsa depositata il 10 gennaio 2025 si è costituito che, Controparte_1
contestando nel merito l'avverso atto di appello, ne ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità per essere stato tardivamente proposto.
Con atto depositato il 24 giugno 2025 il Procuratore Generale ha espresso parere favorevole all'accoglimento dell'impugnazione.
Con successivo decreto presidenziale depositato il 20 giugno 2025 è stato disposto che l'udienza del 10 luglio 2025, fissata per la decisione, fosse trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.; nelle note scritte a tal fine depositate i procuratori delle parti si sono riportati alle rispettive conclusioni e la Corte ha deciso la causa nella camera di consiglio di seguito indicata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata in via preliminare da parte appellata, per essere stato l'atto di impugnazione iscritto a ruolo tardivamente rispetto al termine ex artt. 325 e 327 c.p.c., è fondata.
A norma dell'art. 8 della legge n. 74 del 1987, nel procedimento d'impugnazione delle sentenze di scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio, il giudizio di appello è soggetto al rito camerale, con la conseguenza che l'impugnazione va proposta con ricorso e non con citazione, come avvenuto nella specie.
In ordine all'impugnazione delle sentenze di separazione (soggetta anch'essa al rito camerale per effetto del richiamo operato dall'art. 23 della citata legge 74/87) la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “la proposizione dell'appello si perfeziona con il deposito del relativo ricorso in cancelleria, nel termine perentorio di cui agli artt.325 e 327 c.p.c., costituendo, per converso, la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza un momento
3 meramente esterno e successivo alla fattispecie processuale introduttiva del giudizio di impugnazione, funzionale soltanto all'instaurazione del contraddittorio”. (Cass. ordinanza n. 403/2019).
Con orientamento consolidato la Corte di Cassazione ha affermato altresì che nell'ipotesi in cui il giudizio è erroneamente introdotto con atto di citazione anziché con ricorso, “l'atto produce gli effetti del ricorso solo se depositato nel rispetto del termine indicato, non essendo sufficiente la mera notificazione entro la medesima data” (Cass. Citata n. 403/2019 e la più recente ordinanza n. 20071/2021). In tal caso l'impugnazione pur se irrituale è ammissibile ove, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notifica della sentenza di primo grado o nel termine lungo di sei mesi di cui all'art. 327 c.p.c. in caso di mancata notifica della sentenza, l'atto sia stato non solo notificato ma anche depositato in cancelleria per l'iscrizione a ruolo, poiché rileva il momento in cui viene compiuta la formalità alla quale l'ordinamento ricollega l'esercizio dell'azione.
Nel caso di specie, considerato che la sentenza impugnata è stata notificata su istanza di a (come peraltro dalla medesima Controparte_1 Parte_1
specificato anche nell'atto di citazione introduttivo del presente grado di giudizio), ai fini della verifica della tempestività della proposizione dell'impugnazione rileva il termine breve di 30 giorni dall'avvenuto perfezionamento della notifica ai sensi dell'art. 325 c.p.c.
Poiché la sentenza è stata notificata a mezzo pec in data 7 luglio 2023 e l'atto è stato iscritto a ruolo solo in data 12 settembre 2025, l'appello va dichiarato inammissibile perché tardivo: e infatti, anche a tener conto della sospensione feriale dei termini (pari a trentuno giorni decorrenti dal 1° agosto di ogni anno) il termine per il deposito del ricorso in appello da parte di scadeva il 6 settembre 2023, mentre l'atto Parte_1
di citazione da quest'ultima notificato, è stato depositato per l'iscrizione a ruolo della relativa controversia solo il 12 settembre 2023, quando era ormai spirato il termine ultimo per proporre tempestiva impugnazione.
Le spese di giudizio seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo in applicazione del D.M. n° 55/14 e successive modifiche e si liquidano in complessivi euro 3.300,00 (valore della controversia tra euro 26.000,01 ed euro 52.000,00
4 ridotto della metà trattandosi di pronuncia di mero rito) per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Sussistono altresì i presupposti, in ragione della integrale soccombenza, per porre a carico dell'appellante l'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, c. 1 quater T.U. spese di giustizia come modificato dall'art. 1, c. 18 legge 24/12/2012 numero 228, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
LA CORTE
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n° 1356/2023 del Tribunale di Velletri, pubblicata il 5
[...]
luglio 2023, resa nei confronti di , con l'intervento del Controparte_1
Procuratore Generale, così provvede: dichiara l'inammissibilità dell'appello;
condanna alla rifusione in favore di Parte_1 CP_1
delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 3.300,00
[...]
per compensi professionali, oltre spese forfettarie pari al 15% dei compensi, Iva e contributi di legge;
dà atto che sussistono i presupposti perché l'appellante versi l'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e per gli ulteriori adempimenti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione il 9 settembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
AN IA SO AN MA AR
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE FAMIGLIA
La Corte, nelle persone dei magistrati: dott. AN MA AR Presidente
dott. Albero TILOCCA Consigliere
dott. AN IA SO Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento in secondo grado iscritto al n. R.G. 4397 dell'anno 2023 trattenuto in decisione all'udienza del 10 luglio 2025, sostituita con trattazione scritta, vertente
TRA nata a [...] il [...], Parte_1
( ), elettivamente domiciliata in Roma, piazza San Pietro in Vincoli C.F._1
n. 10, presso lo studio del procuratore, avv. Gian Luca DE BONIS, che la rappresenta e difende per delega rilasciata su foglio separato e allegata all'atto di appello
APPELLANTE
E nato a [...] il [...] Controparte_1
( ), elettivamente domiciliato in Roma, piazza Cavour n. 17, presso C.F._2
1 lo studio del procuratore, avv. Stefano SCOCCHERA che, unitamente all'avv. Samantha
SPANO, lo rappresenta e difende per delega rilasciata su foglio separato e allegato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATO
E
con la partecipazione del Procuratore Generale
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1356/2023 del Tribunale di Velletri, pubblicata il 5 luglio 2023, in tema di cessazione degli effetti civili del matrimonio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Velletri - dopo avere pronunciato con sentenza non definitiva n. 1123/2021 lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti il 10 maggio 1987, unione dalla quale era nato il figlio (nel 1989), divenuto Per_1
economicamente indipendente nelle more del giudizio - respingeva la domanda di riconoscimento di un assegno divorzile proposta da , Parte_1
condannandola alla refusione delle spese processuali in favore di . Controparte_1
Con atto di citazione notificato il 5 settembre 2023, depositato il 12 settembre 2023,
ha proposto appello avverso l'indicata sentenza n° Parte_1
1356/23, lamentando, con più motivi, l'erroneità e illogicità della suddetta pronuncia con cui il primo giudice, mal valutando le risultanze processuali, aveva respinto la sua domanda volta a ottenere il riconoscimento di un assegno divorzile;
ha quindi chiesto che, in parziale riforma di tale decisione, fosse riconosciuto in suo favore un assegno divorzile.
Con provvedimento del Presidente di Sezione del 2 ottobre 2023, depositato il 10 ottobre
2023, la Corte, dato atto che il giudizio era stato erroneamente introdotto con atto di citazione anziché con ricorso ha disposto il mutamento del rito, assegnando all'uopo termine fino al 12 settembre 2024 per la notifica alla controparte del provvedimento presidenziale;
ha assegnato termine al resistente per la sua costituzione fino al 10 gennaio
2 2025 e fissato al 13 febbraio 2025 l'udienza di prima comparizione delle parti;
con il medesimo decreto le parti sono state inoltre invitate alla produzione di documenti aggiornati sulle risorse economico patrimoniali e autorizzate al deposito di memorie e repliche difensive.
Con comparsa depositata il 10 gennaio 2025 si è costituito che, Controparte_1
contestando nel merito l'avverso atto di appello, ne ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità per essere stato tardivamente proposto.
Con atto depositato il 24 giugno 2025 il Procuratore Generale ha espresso parere favorevole all'accoglimento dell'impugnazione.
Con successivo decreto presidenziale depositato il 20 giugno 2025 è stato disposto che l'udienza del 10 luglio 2025, fissata per la decisione, fosse trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.; nelle note scritte a tal fine depositate i procuratori delle parti si sono riportati alle rispettive conclusioni e la Corte ha deciso la causa nella camera di consiglio di seguito indicata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata in via preliminare da parte appellata, per essere stato l'atto di impugnazione iscritto a ruolo tardivamente rispetto al termine ex artt. 325 e 327 c.p.c., è fondata.
A norma dell'art. 8 della legge n. 74 del 1987, nel procedimento d'impugnazione delle sentenze di scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio, il giudizio di appello è soggetto al rito camerale, con la conseguenza che l'impugnazione va proposta con ricorso e non con citazione, come avvenuto nella specie.
In ordine all'impugnazione delle sentenze di separazione (soggetta anch'essa al rito camerale per effetto del richiamo operato dall'art. 23 della citata legge 74/87) la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “la proposizione dell'appello si perfeziona con il deposito del relativo ricorso in cancelleria, nel termine perentorio di cui agli artt.325 e 327 c.p.c., costituendo, per converso, la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza un momento
3 meramente esterno e successivo alla fattispecie processuale introduttiva del giudizio di impugnazione, funzionale soltanto all'instaurazione del contraddittorio”. (Cass. ordinanza n. 403/2019).
Con orientamento consolidato la Corte di Cassazione ha affermato altresì che nell'ipotesi in cui il giudizio è erroneamente introdotto con atto di citazione anziché con ricorso, “l'atto produce gli effetti del ricorso solo se depositato nel rispetto del termine indicato, non essendo sufficiente la mera notificazione entro la medesima data” (Cass. Citata n. 403/2019 e la più recente ordinanza n. 20071/2021). In tal caso l'impugnazione pur se irrituale è ammissibile ove, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notifica della sentenza di primo grado o nel termine lungo di sei mesi di cui all'art. 327 c.p.c. in caso di mancata notifica della sentenza, l'atto sia stato non solo notificato ma anche depositato in cancelleria per l'iscrizione a ruolo, poiché rileva il momento in cui viene compiuta la formalità alla quale l'ordinamento ricollega l'esercizio dell'azione.
Nel caso di specie, considerato che la sentenza impugnata è stata notificata su istanza di a (come peraltro dalla medesima Controparte_1 Parte_1
specificato anche nell'atto di citazione introduttivo del presente grado di giudizio), ai fini della verifica della tempestività della proposizione dell'impugnazione rileva il termine breve di 30 giorni dall'avvenuto perfezionamento della notifica ai sensi dell'art. 325 c.p.c.
Poiché la sentenza è stata notificata a mezzo pec in data 7 luglio 2023 e l'atto è stato iscritto a ruolo solo in data 12 settembre 2025, l'appello va dichiarato inammissibile perché tardivo: e infatti, anche a tener conto della sospensione feriale dei termini (pari a trentuno giorni decorrenti dal 1° agosto di ogni anno) il termine per il deposito del ricorso in appello da parte di scadeva il 6 settembre 2023, mentre l'atto Parte_1
di citazione da quest'ultima notificato, è stato depositato per l'iscrizione a ruolo della relativa controversia solo il 12 settembre 2023, quando era ormai spirato il termine ultimo per proporre tempestiva impugnazione.
Le spese di giudizio seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo in applicazione del D.M. n° 55/14 e successive modifiche e si liquidano in complessivi euro 3.300,00 (valore della controversia tra euro 26.000,01 ed euro 52.000,00
4 ridotto della metà trattandosi di pronuncia di mero rito) per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Sussistono altresì i presupposti, in ragione della integrale soccombenza, per porre a carico dell'appellante l'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, c. 1 quater T.U. spese di giustizia come modificato dall'art. 1, c. 18 legge 24/12/2012 numero 228, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
LA CORTE
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n° 1356/2023 del Tribunale di Velletri, pubblicata il 5
[...]
luglio 2023, resa nei confronti di , con l'intervento del Controparte_1
Procuratore Generale, così provvede: dichiara l'inammissibilità dell'appello;
condanna alla rifusione in favore di Parte_1 CP_1
delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 3.300,00
[...]
per compensi professionali, oltre spese forfettarie pari al 15% dei compensi, Iva e contributi di legge;
dà atto che sussistono i presupposti perché l'appellante versi l'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e per gli ulteriori adempimenti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione il 9 settembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
AN IA SO AN MA AR
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