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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 29/12/2025, n. 1552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1552 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G . 4456/ 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Erika Capanna Piscè Presidente relatore dott.ssa Maria Laura Pasca Giudice dott.ssa Daniela D'Adamo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4456/2017 r.g. e vertente
TRA
, in qualità di genitore esercente la responsabilità su nata a Parte_1 Persona_1
Sant'Omero il 30/7/2006, con il patrocinio dell'avv. VILMA GIOVANNINI
ATTRICE
E
con il patrocinio dell'avv. CATALDO MARIANO CP_1
CONVENUTO
NONCHE'
pagina 1 di 5 , in qualità di genitore esercente la responsabilità su CP_2 Persona_2 CP_3
CP_4
CONVENUTI CONTUMACI
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note contenenti la precisazione delle conclusioni, depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, in qualità di unico genitore esercente la Parte_1 responsabilità genitoriale sulla minore nata a [...] il [...], conveniva in giudizio Persona_1 gli eredi e congiunti di preteso padre della propria figlia, deceduto il 13/12/2009, per ivi sentire Persona_3 accogliere le seguenti conclusioni: “1) Accertare e dichiarare che il defunto nato a [...]_3 il 27.08.1975 e deceduto a Giulianova il 13.12.2009 è padre naturale della piccola nata a [...]
Sant'Omero il 30/07/2006, e per l'effetto pronunciare dichiarazione giudiziale di paternità ex art 269 c.c.;
2) ordinare all' ufficiale di Stato Civile del Comune di Alba Adriatica, di procedere alla trascrizione della emananda sentenza e disporre che la minore nata a [...] il [...] assuma il Persona_1 cognome del padre;
3) in caso di opposizione, condannare i sig.ri , residente in [...]
21, Palazzina A, scala B, , res. in Napoli (NA), Via Degli Zingari n.12, res. CP_1 CP_3 in Napoli (NA), Via Degli Zingari n.12, , res. in Santantimo (NA) Via Spagna n.16, al CP_4 pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio;
4) con vittoria di spese, diritti ed onorari del procedimento”.
L'attrice esponeva di aver intrattenuto una relazione “more uxorio” con durante la quale veniva Persona_3 concepita che, tuttavia, non veniva mai riconosciuta dal padre prima della sua morte, avvenuta Persona_1
a seguito di incidente stradale del 13/12/2009.
pagina 2 di 5 Si costituiva in giudizio il solo padre di il quale contestava l'avversa ricostruzione Persona_3 CP_1 dei fatti in punto di convivenza “more uxorio” con la precisando che il figlio avesse sempre vissuto Per_1 con la compagna, , dalla quale aveva avuto la figlia, Non si opponeva, tuttavia, allo CP_2 Persona_2 svolgimento delle attività necessarie al vaglio della domanda attorea.
Restavano, invece, contumaci i restanti convenuti: , compagna di citata nella sua CP_2 Persona_3 qualità di madre di (figlia riconosciuta di , e Persona_2 Persona_3 CP_3 CP_4 rispettivamente, madre e fratello del defunto.
La causa, istruita mediante assunzione c.t.u. genetica, giungeva all'udienza del 15.12.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., avanti al Giudice relatore, ove le parti precisavano le conclusioni, e veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
***
Preliminarmente, occorre dare atto che nata a [...] il [...], rappresentata Persona_1 processualmente dalla madre, ha compiuto la maggiore età in corso di giudizio, sebbene tale Parte_2 circostanza non sia stata resa nota dal difensore. Trattasi, per le ragioni di seguito esposte, di circostanza irrilevante ai fini di causa.
Come noto, infatti, la cessazione, in corso di causa, della rappresentanza legale della parte costituita, per il compimento della maggiore età, non può essere rilevata d'ufficio dal giudice e non produce alcun effetto fino a quando detto mutamento di stato non sia dichiarato o notificato dal procuratore, a norma dell'art. 300 c.p.c., onde, in difetto di ciò, anche dopo il raggiungimento della maggiore età da parte del figlio rappresentato dal genitore, è valida la prosecuzione del processo nei confronti di quest'ultimo (Cassazione civile sez. II,
29/03/1982, n.1940).
Passando al merito, il Collegio osserva che dalla c.t.u. espletata nel corso del presente procedimento ed affidata alla Prof.ssa - che questo Collegio ritiene di dover integralmente condividere in quanto Persona_4 fondata su un esame del DNA effettuato su prelievi dei campioni salivari della parte contumace, CP_3 madre del defunto, resasi disponibile al prelievo genetico e, come tale, particolarmente attendibile - si evince chiaramente che sussiste, in termini di certezza, compatibilità della paternità tra e Persona_1 [...]
così venendosi a confermare quanto dedotto dall'attrice. Per_3
In particolare, considerata la disponibilità manifestata dalla sig.ra per il tramite dell'Avv. CP_3
AN LD (legale delle parti convenute), ad effettuare il test presso la propria abitazione, il giorno
10/9/2025, il CTU si è recato presso il suo domicilio sito a Napoli, in Via degli Zingari n. 12 per effettuare il prelievo di campioni biologici necessari ad effettuare le indagini di genetica forense disposte dal Giudice.
La signora nata a [...] il [...], veniva identificata mediante CI N. AX6175600 CP_3 rilasciata dal Comune di Napoli il 6/4/2016, CF: e i campioni venivano inseriti in una C.F._1
pagina 3 di 5 busta antieffrazione contrassegnata dal N. A0035557853 che veniva presa in custodia dal CTU e trasferita presso la Sezione di Genetica forense della UOC Laboratorio di Genetica Medica, Sapienza Università di Roma, c/o
Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini.
Segnatamente, il CTU ha effettuato una prima analisi statistica sui dati ottenuti dai profili autosomici di Pt_1
e rappresentati nei report allegati alla consulenza, che ha consentito
[...] Persona_1 CP_3 di raggiungere un valore di probabilità di paternità del defunto nei confronti di Persona_3 Persona_1 pari all'82,73100927%, per poi estendere l'analisi all'aplotipo del cromosoma X di Persona_1 Pt_1
e in quanto un cromosoma X, viene trasmesso dal padre, che lo eredita dalla propria
[...] CP_3 madre, a tutte le figlie femmine.
L'analisi del cromosoma X della sig.ra è stata necessaria per escludere in gli Parte_1 Persona_1 alleli di certa derivazione materna. Da tale ultima analisi è risultato che e CP_3 Persona_1 condividono almeno un allele ad ogni locus. Tale evidenza suggerisce, a dire del CTU, che il cromosoma X di derivazione paterna di dedotto dalla segregazione degli alleli materni, sia pienamente Persona_1 compatibile con uno dei cromosomi X di come è atteso tra un soggetto di sesso femminile e la CP_3 sua nonna paterna.
Il consulente tecnico d'ufficio ha accertato, in conclusione, che: “Il calcolo biostatistico per l'analisi dei risultati relativi all'aplotipo del cromosoma X ha evidenziato un valore di LR tra l'ipotesi che CP_3 sia la nonna paterna di e l'ipotesi contraria pari a 8.236e+007: 1 che consente di affermare che Persona_1 la probabilità che sia la nonna paterna di è pari al 99,999999%”. CP_3 Persona_1
Nessuna contestazione è stata mossa dalle parti alle conclusioni della consulenza, condivise dal Collegio in quanto scevre da vizi logico argomentativi.
Il Collegio intende aderire all'indirizzo giurisprudenziale in base al quale “le prove ematogenetiche sono prove in senso proprio, giacché l'attuale livello della ricerca ed esperienza scientifica consente di esprimere, grazie ad esse, sufficienti garanzie nel ritenere decisivo il loro contributo nell'attribuzione della paternità o maternità di un soggetto, conseguendo risultati dotati di un alto grado di probabilità prossimo alla certezza” (cfr. App.
Milano 9/11/2001, cfr. anche Corte Costituzionale n 266/06 con riguardo all'art 235 c.c.).
Deve, perciò, ritenersi raggiunta la prova del rapporto di filiazione tra e e, Persona_1 Persona_3 conseguentemente, dichiararsi che quest'ultimo è padre di Persona_1
Ne deriva l'ordine all'Ufficiale dello stato civile competente di annotare la presente sentenza, al suo passaggio in giudicato.
Quanto all'assunzione del cognome paterno, atteso che l'attrice ha appositamente avanzato tale richiesta, in assenza di più chiare indicazioni, il cognome “ deve essere posposto a quello materno “ , Per_3 Per_1 sicchè il nome completo dell'interessata sarà “ . Persona_5
L'esito del giudizio, valutato unitamente all'atteggiamento collaborativo tenuto dai convenuti – che ha consentito di evitare la riesumazione della salma di - giustifica la totale compensazione delle Persona_3
pagina 4 di 5 spese di lite. Per le stesse ragioni, le spese di CTU devono porsi a carico dell'attrice in misura pari al 50% (e, per essa, dell'Erario, essendo ammessa in via provvisoria al patrocinio a spese dello Stato) e dei convenuti, in solido, per il restante 50%.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 4456/2017, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che nata a [...] il [...], Persona_1
è figlia naturale di Persona_3
2. ordina all'ufficiale dello stato civile competente di provvedere all'annotazione della presente sentenza, al passaggio in giudicato, nell'atto di nascita di Persona_1
3. dispone che nata a [...] il [...], assuma il cognome paterno, Persona_1
posponendolo a quella della madre, che per prima ebbe a riconoscerla;
Per_3 Per_1
4. compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
5. pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con decreto in pari data, a carico dell'attrice in misura pari al 50% (e, per essa, dell'Erario, essendo ammessa in via provvisoria al patrocinio a spese dello Stato)
e dei convenuti, in solido, per il restante 50%.
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D. L.vo n. 196/03.
Teramo, 29.12.2025.
Il Presidente relatore
(dott.ssa Erika Capanna Pisce')
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Erika Capanna Piscè Presidente relatore dott.ssa Maria Laura Pasca Giudice dott.ssa Daniela D'Adamo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4456/2017 r.g. e vertente
TRA
, in qualità di genitore esercente la responsabilità su nata a Parte_1 Persona_1
Sant'Omero il 30/7/2006, con il patrocinio dell'avv. VILMA GIOVANNINI
ATTRICE
E
con il patrocinio dell'avv. CATALDO MARIANO CP_1
CONVENUTO
NONCHE'
pagina 1 di 5 , in qualità di genitore esercente la responsabilità su CP_2 Persona_2 CP_3
CP_4
CONVENUTI CONTUMACI
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note contenenti la precisazione delle conclusioni, depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, in qualità di unico genitore esercente la Parte_1 responsabilità genitoriale sulla minore nata a [...] il [...], conveniva in giudizio Persona_1 gli eredi e congiunti di preteso padre della propria figlia, deceduto il 13/12/2009, per ivi sentire Persona_3 accogliere le seguenti conclusioni: “1) Accertare e dichiarare che il defunto nato a [...]_3 il 27.08.1975 e deceduto a Giulianova il 13.12.2009 è padre naturale della piccola nata a [...]
Sant'Omero il 30/07/2006, e per l'effetto pronunciare dichiarazione giudiziale di paternità ex art 269 c.c.;
2) ordinare all' ufficiale di Stato Civile del Comune di Alba Adriatica, di procedere alla trascrizione della emananda sentenza e disporre che la minore nata a [...] il [...] assuma il Persona_1 cognome del padre;
3) in caso di opposizione, condannare i sig.ri , residente in [...]
21, Palazzina A, scala B, , res. in Napoli (NA), Via Degli Zingari n.12, res. CP_1 CP_3 in Napoli (NA), Via Degli Zingari n.12, , res. in Santantimo (NA) Via Spagna n.16, al CP_4 pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio;
4) con vittoria di spese, diritti ed onorari del procedimento”.
L'attrice esponeva di aver intrattenuto una relazione “more uxorio” con durante la quale veniva Persona_3 concepita che, tuttavia, non veniva mai riconosciuta dal padre prima della sua morte, avvenuta Persona_1
a seguito di incidente stradale del 13/12/2009.
pagina 2 di 5 Si costituiva in giudizio il solo padre di il quale contestava l'avversa ricostruzione Persona_3 CP_1 dei fatti in punto di convivenza “more uxorio” con la precisando che il figlio avesse sempre vissuto Per_1 con la compagna, , dalla quale aveva avuto la figlia, Non si opponeva, tuttavia, allo CP_2 Persona_2 svolgimento delle attività necessarie al vaglio della domanda attorea.
Restavano, invece, contumaci i restanti convenuti: , compagna di citata nella sua CP_2 Persona_3 qualità di madre di (figlia riconosciuta di , e Persona_2 Persona_3 CP_3 CP_4 rispettivamente, madre e fratello del defunto.
La causa, istruita mediante assunzione c.t.u. genetica, giungeva all'udienza del 15.12.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., avanti al Giudice relatore, ove le parti precisavano le conclusioni, e veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
***
Preliminarmente, occorre dare atto che nata a [...] il [...], rappresentata Persona_1 processualmente dalla madre, ha compiuto la maggiore età in corso di giudizio, sebbene tale Parte_2 circostanza non sia stata resa nota dal difensore. Trattasi, per le ragioni di seguito esposte, di circostanza irrilevante ai fini di causa.
Come noto, infatti, la cessazione, in corso di causa, della rappresentanza legale della parte costituita, per il compimento della maggiore età, non può essere rilevata d'ufficio dal giudice e non produce alcun effetto fino a quando detto mutamento di stato non sia dichiarato o notificato dal procuratore, a norma dell'art. 300 c.p.c., onde, in difetto di ciò, anche dopo il raggiungimento della maggiore età da parte del figlio rappresentato dal genitore, è valida la prosecuzione del processo nei confronti di quest'ultimo (Cassazione civile sez. II,
29/03/1982, n.1940).
Passando al merito, il Collegio osserva che dalla c.t.u. espletata nel corso del presente procedimento ed affidata alla Prof.ssa - che questo Collegio ritiene di dover integralmente condividere in quanto Persona_4 fondata su un esame del DNA effettuato su prelievi dei campioni salivari della parte contumace, CP_3 madre del defunto, resasi disponibile al prelievo genetico e, come tale, particolarmente attendibile - si evince chiaramente che sussiste, in termini di certezza, compatibilità della paternità tra e Persona_1 [...]
così venendosi a confermare quanto dedotto dall'attrice. Per_3
In particolare, considerata la disponibilità manifestata dalla sig.ra per il tramite dell'Avv. CP_3
AN LD (legale delle parti convenute), ad effettuare il test presso la propria abitazione, il giorno
10/9/2025, il CTU si è recato presso il suo domicilio sito a Napoli, in Via degli Zingari n. 12 per effettuare il prelievo di campioni biologici necessari ad effettuare le indagini di genetica forense disposte dal Giudice.
La signora nata a [...] il [...], veniva identificata mediante CI N. AX6175600 CP_3 rilasciata dal Comune di Napoli il 6/4/2016, CF: e i campioni venivano inseriti in una C.F._1
pagina 3 di 5 busta antieffrazione contrassegnata dal N. A0035557853 che veniva presa in custodia dal CTU e trasferita presso la Sezione di Genetica forense della UOC Laboratorio di Genetica Medica, Sapienza Università di Roma, c/o
Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini.
Segnatamente, il CTU ha effettuato una prima analisi statistica sui dati ottenuti dai profili autosomici di Pt_1
e rappresentati nei report allegati alla consulenza, che ha consentito
[...] Persona_1 CP_3 di raggiungere un valore di probabilità di paternità del defunto nei confronti di Persona_3 Persona_1 pari all'82,73100927%, per poi estendere l'analisi all'aplotipo del cromosoma X di Persona_1 Pt_1
e in quanto un cromosoma X, viene trasmesso dal padre, che lo eredita dalla propria
[...] CP_3 madre, a tutte le figlie femmine.
L'analisi del cromosoma X della sig.ra è stata necessaria per escludere in gli Parte_1 Persona_1 alleli di certa derivazione materna. Da tale ultima analisi è risultato che e CP_3 Persona_1 condividono almeno un allele ad ogni locus. Tale evidenza suggerisce, a dire del CTU, che il cromosoma X di derivazione paterna di dedotto dalla segregazione degli alleli materni, sia pienamente Persona_1 compatibile con uno dei cromosomi X di come è atteso tra un soggetto di sesso femminile e la CP_3 sua nonna paterna.
Il consulente tecnico d'ufficio ha accertato, in conclusione, che: “Il calcolo biostatistico per l'analisi dei risultati relativi all'aplotipo del cromosoma X ha evidenziato un valore di LR tra l'ipotesi che CP_3 sia la nonna paterna di e l'ipotesi contraria pari a 8.236e+007: 1 che consente di affermare che Persona_1 la probabilità che sia la nonna paterna di è pari al 99,999999%”. CP_3 Persona_1
Nessuna contestazione è stata mossa dalle parti alle conclusioni della consulenza, condivise dal Collegio in quanto scevre da vizi logico argomentativi.
Il Collegio intende aderire all'indirizzo giurisprudenziale in base al quale “le prove ematogenetiche sono prove in senso proprio, giacché l'attuale livello della ricerca ed esperienza scientifica consente di esprimere, grazie ad esse, sufficienti garanzie nel ritenere decisivo il loro contributo nell'attribuzione della paternità o maternità di un soggetto, conseguendo risultati dotati di un alto grado di probabilità prossimo alla certezza” (cfr. App.
Milano 9/11/2001, cfr. anche Corte Costituzionale n 266/06 con riguardo all'art 235 c.c.).
Deve, perciò, ritenersi raggiunta la prova del rapporto di filiazione tra e e, Persona_1 Persona_3 conseguentemente, dichiararsi che quest'ultimo è padre di Persona_1
Ne deriva l'ordine all'Ufficiale dello stato civile competente di annotare la presente sentenza, al suo passaggio in giudicato.
Quanto all'assunzione del cognome paterno, atteso che l'attrice ha appositamente avanzato tale richiesta, in assenza di più chiare indicazioni, il cognome “ deve essere posposto a quello materno “ , Per_3 Per_1 sicchè il nome completo dell'interessata sarà “ . Persona_5
L'esito del giudizio, valutato unitamente all'atteggiamento collaborativo tenuto dai convenuti – che ha consentito di evitare la riesumazione della salma di - giustifica la totale compensazione delle Persona_3
pagina 4 di 5 spese di lite. Per le stesse ragioni, le spese di CTU devono porsi a carico dell'attrice in misura pari al 50% (e, per essa, dell'Erario, essendo ammessa in via provvisoria al patrocinio a spese dello Stato) e dei convenuti, in solido, per il restante 50%.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 4456/2017, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che nata a [...] il [...], Persona_1
è figlia naturale di Persona_3
2. ordina all'ufficiale dello stato civile competente di provvedere all'annotazione della presente sentenza, al passaggio in giudicato, nell'atto di nascita di Persona_1
3. dispone che nata a [...] il [...], assuma il cognome paterno, Persona_1
posponendolo a quella della madre, che per prima ebbe a riconoscerla;
Per_3 Per_1
4. compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
5. pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con decreto in pari data, a carico dell'attrice in misura pari al 50% (e, per essa, dell'Erario, essendo ammessa in via provvisoria al patrocinio a spese dello Stato)
e dei convenuti, in solido, per il restante 50%.
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D. L.vo n. 196/03.
Teramo, 29.12.2025.
Il Presidente relatore
(dott.ssa Erika Capanna Pisce')
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