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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 07/04/2025, n. 2982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2982 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19198/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 19198/2024 Ex art .127 bis cpc tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
***
Oggi 7 aprile 2025 ad ore 9,00 innanzi alla dott.ssa Sabrina Bocconcello, sono comparsi: Per Parte_1 l'avv. PINNA PAOLA e l'avv. SPERZAGA ROBERTA e per Controparte_1 l'avv. PRETOLANI MARIA MADDALENA e l'avv. CORTI FEDERICO. Il Giudice
-in conformità all'art. 196 duodecies disp att cpc per le udienze da remoto prende atto della dichiarazione d'identità dei procuratori delle parti. I procuratori delle parti dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del Giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza e a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Giudice in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza
Il Giudice avverte che:
- la registrazione dell'udienza è vietata,
- in caso di malfunzionamenti, di scollegamenti involontari il Giudice tenterà il ripristino del collegamento tramite i recapiti inviati via e-mail o depositati in consolle e, ove non possibile, il giudice dovrà rinviare l'udienza, facendo dare comunicazione alle parti del verbale d'udienza contenente il disposto rinvio;
I procuratori delle parti si riportano agli atti
Il Giudice Dato atto, si riserva in camera di consiglio;
le parti concordano di essere esentate dalla presenza al momento della lettura.
Su invito del Giudice i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente
In esito alla camera di consiglio, il Giudice ad ore 17,20 dà lettura della sentenza mediante deposito.
Il Giudice
Dott.ssa Sabrina Bocconcello
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sabrina Bocconcello ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19198/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PINNA PAOLA e dell'avv. SPERZAGA Parte_1 C.F._1
ROBERTA ( VIA SPARTACO, 28 20135 ; elettivamente domiciliato in VIA C.F._2 CP_1
SAVARE', 1 20122 presso il difensore avv. PINNA PAOLA CP_1
ATTORE/I
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PRETOLANI Controparte_1 P.IVA_1
MARIA MADDALENA e dell'avv. CORTI FEDERICO ( VIA AGNELLO, 12 20121 C.F._3
; , elettivamente domiciliato in via Guido D'Arezzo 20145 presso il difensore avv. PRETOLANI CP_1 CP_1
MARIA MADDALENA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
pagina 2 di 6 SVOLGIMENTO IN FATTO DEL PROCESSO
omissis ex art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
Si premette che la presente sentenza verrà redatta con motivazione stesa in forma concisa e sintetica in conformità anche con i criteri espressi e di cui alla pronunzia della Suprema Corte di Cassazione alle SS.UU. n.
642 del 16/01/2015.
Ci si limiterà pertanto ad una succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione potrà fondarsi su precedenti conformi.
Per quanto riguarda le domande, le eccezioni e le richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, atteso il contenuto dell'art. 132 n° 4 c.p.c. e dell'art. 118 disp att.
c.p.c., che esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 3 di 6 La presente controversia trae origine dalla domanda originaria di , che con Parte_2
ricorso ha convenuto in giudizio il , per sentire accogliere le seguenti Controparte_2
conclusioni: “ Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare: -
dichiarare nulla, o comunque annullabile, la deliberazione assembleare 29/05/2023 impugnata;
- per l'effetto
condannare il convenuto al pagamento delle spese processuali”.. CP_1
Si costituiva in giudizio il convenuto, chiedendo il rigetto delle domande dell'attrice in quanto CP_1
infondata in fatto e in diritto, sul presupposto che la decisione era meramente programmatica.
Alla prima udienza del 10.10.2024 il Giudice esperiva il tentativo di conciliazione che dava esito negativo e rinviava per la precisazione delle conclusioni e la discussione
All'udienza del 23.1.2025 le parti precisavano le conclusioni come da atti.
All'udienza del 7.4.2025, discussa oralmente la causa, la stessa viene decisa con la presente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
Nel merito parte ricorrente lamenta la illegittimità della delibera del convenuto presa in data CP_1
29.5.2023 e limitatamente al punto 4 dell'odg nella parte in cui l'assemblea ha dato mandato ai consiglieri predisporre un regolamento per l'uso del giardino condominiale.
In particolare parte ricorrente deduce che la delibera del 29.5.2023 nella parte in cui l'assemblea ha deciso di
“incaricare i Sigg. Consiglieri di redigere un regolamento d'uso del giardino condominiale da sottoporre a
successiva approvazione assembleare”:
-è contraria ad un titolo giudiziale che attribuisce alla ricorrente il diritto di servitù d'uso esclusivo del giardino condominiale, precisamente la sentenza N. 2619/2004 del Tribunale di Milano nel proc. RG 9051/1998,
confermata in secondo grado dalla sentenza N. 2498/2006 della Corte d'Appello di Milano nel proc. di appello
RG 2633/2004
- comunque viola altresì l'art. 1067 secondo comma, c.c. poichè, ove posta in esecuzione, diminuirebbe l'esercizio della servitù.
Il eccepisce che nessuna decisione è stata presa trattandosi di delibera programmatica . CP_1
pagina 4 di 6 Come noto, le delibere assembleari del devono essere interpretate secondo i canoni ermeneutici CP_1
stabiliti dagli artt. 1362 c.c. e ss., privilegiando, innanzitutto, l'elemento letterale, e quindi, soltanto nel caso in cui esso si appalesi insufficiente, utilizzando gli altri criteri interpretativi sussidiari indicati dalla legge, tra cui quelli della valutazione del comportamento delle parti e della conservazione degli effetti dell'atto. (Cass, sent. n.
23903\2016).
Il testo della delibera impugnata si limita a dare mandato ai consiglieri di redigere un regolamento d'uso del giardino, riservandone quindi l'approvazione ad una prossima assemblea.
Deve quindi ritenersi che la delibera oggi impugnata è una delibera soltanto programmatica e preparatoria, la quale non aveva ancora nè approvato nè respinto le proposte di modifica del regolamento.
Né sul punto vale l'eccezione di parte ricorrente che il giardino è soggetto a servitù d'uso del la ricorrente come da sentenze, atteso che non solo il Condominio pacificamente rimane proprietario del bene ma che non è dato sapere dal testo della delibera nemmeno quale tipo di regolamentazione voglia il Consiglio sottoporre all'assemblea.
Orbene poiché l'interesse all'impugnazione di una deliberazione dell'assemblea condominiale, ai sensi dell'art. 1137 c.c., postula, del resto, che la stessa sia idonea a determinare un mutamento della posizione dei condomini suscettibile di eventuale pregiudizio. (Cassazione Civile, sent. n. 10865\2016) “il condomino, il quale
intenda proporre l'impugnativa di una delibera dell'assemblea, per l'assunta erroneità della disposta ripartizione
delle spese di gestione, deve allegare e dimostrare di avervi interesse, interesse che presuppone la derivazione
dalla deliberazione assembleare di un apprezzabile suo personale pregiudizio, in termini di mutamento della
rispettiva posizione patrimoniale” (Cass.n. 6128\2017)
Nel caso in esame manca in atti la prova che la delibera impugnata sia idonea a determinare un mutamento della posizione dei condomini suscettibile di eventuale pregiudizio, con la conseguenza che la domanda di parte ricorrente va rigettata.
pagina 5 di 6 Le spese di lite e di mediazione seguono il criterio della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
Sentenza esecutiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni altra istanza e domanda disattesa, rigettata o assorbita, così
provvede, come in motivazione:
- rigetta le domande di parte ricorrente
- Condanna la ricorrente a corrispondere al convenuto le spese di lite che si liquidano in €.3.500,00 CP_1
oltre oneri di legge e rimborso forfettario
- Sentenza esecutiva
Milano, 7 aprile 2025
Il Giudice
dott. Ssa Sabrina Bocconcello
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 19198/2024 Ex art .127 bis cpc tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
***
Oggi 7 aprile 2025 ad ore 9,00 innanzi alla dott.ssa Sabrina Bocconcello, sono comparsi: Per Parte_1 l'avv. PINNA PAOLA e l'avv. SPERZAGA ROBERTA e per Controparte_1 l'avv. PRETOLANI MARIA MADDALENA e l'avv. CORTI FEDERICO. Il Giudice
-in conformità all'art. 196 duodecies disp att cpc per le udienze da remoto prende atto della dichiarazione d'identità dei procuratori delle parti. I procuratori delle parti dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del Giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza e a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Giudice in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza
Il Giudice avverte che:
- la registrazione dell'udienza è vietata,
- in caso di malfunzionamenti, di scollegamenti involontari il Giudice tenterà il ripristino del collegamento tramite i recapiti inviati via e-mail o depositati in consolle e, ove non possibile, il giudice dovrà rinviare l'udienza, facendo dare comunicazione alle parti del verbale d'udienza contenente il disposto rinvio;
I procuratori delle parti si riportano agli atti
Il Giudice Dato atto, si riserva in camera di consiglio;
le parti concordano di essere esentate dalla presenza al momento della lettura.
Su invito del Giudice i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente
In esito alla camera di consiglio, il Giudice ad ore 17,20 dà lettura della sentenza mediante deposito.
Il Giudice
Dott.ssa Sabrina Bocconcello
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sabrina Bocconcello ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19198/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PINNA PAOLA e dell'avv. SPERZAGA Parte_1 C.F._1
ROBERTA ( VIA SPARTACO, 28 20135 ; elettivamente domiciliato in VIA C.F._2 CP_1
SAVARE', 1 20122 presso il difensore avv. PINNA PAOLA CP_1
ATTORE/I
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PRETOLANI Controparte_1 P.IVA_1
MARIA MADDALENA e dell'avv. CORTI FEDERICO ( VIA AGNELLO, 12 20121 C.F._3
; , elettivamente domiciliato in via Guido D'Arezzo 20145 presso il difensore avv. PRETOLANI CP_1 CP_1
MARIA MADDALENA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
pagina 2 di 6 SVOLGIMENTO IN FATTO DEL PROCESSO
omissis ex art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
Si premette che la presente sentenza verrà redatta con motivazione stesa in forma concisa e sintetica in conformità anche con i criteri espressi e di cui alla pronunzia della Suprema Corte di Cassazione alle SS.UU. n.
642 del 16/01/2015.
Ci si limiterà pertanto ad una succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione potrà fondarsi su precedenti conformi.
Per quanto riguarda le domande, le eccezioni e le richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, atteso il contenuto dell'art. 132 n° 4 c.p.c. e dell'art. 118 disp att.
c.p.c., che esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 3 di 6 La presente controversia trae origine dalla domanda originaria di , che con Parte_2
ricorso ha convenuto in giudizio il , per sentire accogliere le seguenti Controparte_2
conclusioni: “ Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare: -
dichiarare nulla, o comunque annullabile, la deliberazione assembleare 29/05/2023 impugnata;
- per l'effetto
condannare il convenuto al pagamento delle spese processuali”.. CP_1
Si costituiva in giudizio il convenuto, chiedendo il rigetto delle domande dell'attrice in quanto CP_1
infondata in fatto e in diritto, sul presupposto che la decisione era meramente programmatica.
Alla prima udienza del 10.10.2024 il Giudice esperiva il tentativo di conciliazione che dava esito negativo e rinviava per la precisazione delle conclusioni e la discussione
All'udienza del 23.1.2025 le parti precisavano le conclusioni come da atti.
All'udienza del 7.4.2025, discussa oralmente la causa, la stessa viene decisa con la presente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
Nel merito parte ricorrente lamenta la illegittimità della delibera del convenuto presa in data CP_1
29.5.2023 e limitatamente al punto 4 dell'odg nella parte in cui l'assemblea ha dato mandato ai consiglieri predisporre un regolamento per l'uso del giardino condominiale.
In particolare parte ricorrente deduce che la delibera del 29.5.2023 nella parte in cui l'assemblea ha deciso di
“incaricare i Sigg. Consiglieri di redigere un regolamento d'uso del giardino condominiale da sottoporre a
successiva approvazione assembleare”:
-è contraria ad un titolo giudiziale che attribuisce alla ricorrente il diritto di servitù d'uso esclusivo del giardino condominiale, precisamente la sentenza N. 2619/2004 del Tribunale di Milano nel proc. RG 9051/1998,
confermata in secondo grado dalla sentenza N. 2498/2006 della Corte d'Appello di Milano nel proc. di appello
RG 2633/2004
- comunque viola altresì l'art. 1067 secondo comma, c.c. poichè, ove posta in esecuzione, diminuirebbe l'esercizio della servitù.
Il eccepisce che nessuna decisione è stata presa trattandosi di delibera programmatica . CP_1
pagina 4 di 6 Come noto, le delibere assembleari del devono essere interpretate secondo i canoni ermeneutici CP_1
stabiliti dagli artt. 1362 c.c. e ss., privilegiando, innanzitutto, l'elemento letterale, e quindi, soltanto nel caso in cui esso si appalesi insufficiente, utilizzando gli altri criteri interpretativi sussidiari indicati dalla legge, tra cui quelli della valutazione del comportamento delle parti e della conservazione degli effetti dell'atto. (Cass, sent. n.
23903\2016).
Il testo della delibera impugnata si limita a dare mandato ai consiglieri di redigere un regolamento d'uso del giardino, riservandone quindi l'approvazione ad una prossima assemblea.
Deve quindi ritenersi che la delibera oggi impugnata è una delibera soltanto programmatica e preparatoria, la quale non aveva ancora nè approvato nè respinto le proposte di modifica del regolamento.
Né sul punto vale l'eccezione di parte ricorrente che il giardino è soggetto a servitù d'uso del la ricorrente come da sentenze, atteso che non solo il Condominio pacificamente rimane proprietario del bene ma che non è dato sapere dal testo della delibera nemmeno quale tipo di regolamentazione voglia il Consiglio sottoporre all'assemblea.
Orbene poiché l'interesse all'impugnazione di una deliberazione dell'assemblea condominiale, ai sensi dell'art. 1137 c.c., postula, del resto, che la stessa sia idonea a determinare un mutamento della posizione dei condomini suscettibile di eventuale pregiudizio. (Cassazione Civile, sent. n. 10865\2016) “il condomino, il quale
intenda proporre l'impugnativa di una delibera dell'assemblea, per l'assunta erroneità della disposta ripartizione
delle spese di gestione, deve allegare e dimostrare di avervi interesse, interesse che presuppone la derivazione
dalla deliberazione assembleare di un apprezzabile suo personale pregiudizio, in termini di mutamento della
rispettiva posizione patrimoniale” (Cass.n. 6128\2017)
Nel caso in esame manca in atti la prova che la delibera impugnata sia idonea a determinare un mutamento della posizione dei condomini suscettibile di eventuale pregiudizio, con la conseguenza che la domanda di parte ricorrente va rigettata.
pagina 5 di 6 Le spese di lite e di mediazione seguono il criterio della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
Sentenza esecutiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni altra istanza e domanda disattesa, rigettata o assorbita, così
provvede, come in motivazione:
- rigetta le domande di parte ricorrente
- Condanna la ricorrente a corrispondere al convenuto le spese di lite che si liquidano in €.3.500,00 CP_1
oltre oneri di legge e rimborso forfettario
- Sentenza esecutiva
Milano, 7 aprile 2025
Il Giudice
dott. Ssa Sabrina Bocconcello
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