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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 13/10/2025, n. 3121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3121 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Giovanna Caso Presidente est.
2) Dott.ssa Luigia Franzese giudice
3) Dott.ssa Rossella Di Palo giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al N° 1287/2014 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi, riservata in decisione all'udienza del giorno 08/04/2025, vertente TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, Parte_1 giusta procura in atti, dall'Avv. IORIO RITA, presso la quale elettivamente domicilia;
- RICORRENTE E
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta CP_1 procura in atti, dall'Avv. LISTA PASQUALE, presso il quale elettivamente domicilia;
- RESISTENTE E
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
- INTERVENTORE EX LEGE OGGETTO: Divorzio contenzioso - Scioglimento matrimonio.
CONCLUSIONI: Per le parti come riportato nel verbale di udienza del 08/04/25 MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza viene redatta con concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (art. 132, comma II, n. 4, c.p.c., come modificato dalla L. 18/6/2009 n. 69).
Con ricorso, ritualmente depositato e notificato, parte ricorrente chiedeva pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio contratto con parte resistente in data 18/11/2015 –. Chiedeva disporre l'affidamento esclusivo delle figlie minori ( nata l'[...]; , nata il Persona_1 Per_2
24/01/2017) alla madre, per i comportamenti violenti e aggressivi del resistente, dedito all'uso di sostanze stupefacenti, denunciati all'Autorità, e incontri assistiti tra le minori e il padre;
porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie con l'importo mensile di € 700,00, oltre al 50% delle spese straordinarie. Parte resistente, costituitasi in giudizio, non si opponeva alla domanda di divorzio. Deduceva che la ricorrente, in violazione dei patti della separazione, aveva consentito al padre di vedere le figlie solo per pochi minuti, vietando al ricorrente di abbracciare le minori o di tenerle con sé anche per breve tempo;
di aver subito aggressioni fisiche, ingiurie e minacce -denunciate all'Autorità- dalla ricorrente, la quale dal mese di agosto dell'anno 2020 gli impediva di vedere le figlie. Chiedeva disporre l'affidamento condiviso delle minori e regolamentare l'esercizio del diritto di visita padre- figlie;
porre a suo carico l'obbligo di contribuire al mantenimento delle minori con l'assegno mensile di € 400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie. All'udienza del 27.01.2021, il Presidente delegato confermava i provvedimenti della separazione, disponendo, tuttavia, incontri assistiti tra le minori e il padre. Nel corso del procedimento, il S.S. evidenziava il comportamento ostruzionistico e di scarsa collaborazione della ricorrente, la quale di fatto impediva lo svolgimento degli incontri assistiti. Veniva disposta la consulenza tecnica e conferiti i seguiti quesiti: 1) accerti se ciascuna parte sia in grado di svolgere il proprio ruolo di genitore in modo da garantire una crescita equilibrata dei minori con indagine estesa alla famiglia allargata;
2) qualora l'uno o l'altro genitore o nucleo familiare non siano ritenuti idonei all'espletamento di detto ruolo, indichi specificamente le ragioni di tanto 3) in caso di ravvisata inidoneità dell'uno o dell'altro genitore o di entrambi i genitori suggerisca i provvedimenti più opportuni nell'interesse della minore, non escluso l'eventuale affidamento a terzi;
4) in caso di ravvisata idoneità solo dell'uno o dell'altro genitore specifichi il consulente a quale genitore vada affidata la minore, nonché il calendario degli incontri con il genitore non affidatario più consono alle esigenze delle minori”. A causa dell'elevata conflittualità tra le parti, inoltre, veniva nominata l'avv. curatrice CP_2 speciale delle minori, con il compito di assicurare che le minori venissero ascoltate da professionisti specializzati del Servizio di Psicologia Giuridica dell'ASL competente, per la verifica del loro stato psicologico e delle loro reazioni agli incontri con il padre, al fine di accertare eventuali vissuti traumatici e la loro reale volontà. Tale incarico veniva, poi, conferito al nominato consulente, dott.ssa
. Persona_3
Dalla consulenza, condivisa dal collegio per la metodologia adottata, emergeva che “ Le personalità del signor e della signora non evidenziano perturbazioni di rilievo né tratti con CP_1 Pt_1 caratteristiche psicopatologiche, motivi d'inidoneità educativa.. Entrambi i genitori mostrano un legame molto forte alle figlie e , e tutti e due sono sufficientemente adeguati ad Per_1 Per_2 accudire le piccole se solo riuscissero a sintonizzarsi empaticamente con i bisogni affettivi/emotivi delle figlie. Dalla valutazione delle capacità genitoriali sono emersi sia fattori di rischio sia fattori protettivi e quindi buone potenzialità su cui sarebbe possibile lavorare se entrambi i genitori apprendessero, con l'aiuto professionale adeguato, a riconoscere e nominare i propri vissuti, integrando la dimensione dellarazionalità, dell'affettività e della relazionalità nel loro agire reciproco e nell'agire nei confronti dei figli. Non si ritiene che la attuale disfunzionalità familiare, rappresenti un fattore di pregiudizio così consistente, e soprattutto così irreversibile, da giustificare provvedimenti limitativi della potestà genitoriale per uno o entrambi i genitori. Appare però indispensabile che le parti assumano un atteggiamento più responsabile verso le figlie, accedendo a percorsi che ne riqualifichino le competenze. Nello specifico, si ritiene indispensabile che le parti seguano dei percorsi (monitorati a tre mesi) su più livelli attraverso: - un intervento psicologico individuale che permetta: alla madre di prendere consapevolezza dei vissuti non risolti legati alla fine del matrimonio e di convertire la sua rabbia della dissoluzione coniugale in un'occasione di crescita;
al padre di guidarlo in una più profonda e realistica conoscenza di sé e di comprendere meglio i suoi schemi comportamentali. - un intervento di mediazione familiare presso un Servizio Pubblico di una ASL volto a ricollocare al centro dei loro rispettivi ruoli la responsabilità condivisa del benessere delle figlie e , a potenziare le loro risorse ed a rimuovere i nuclei Per_1 Per_2 problematici (la perdurante, inutile e distruttiva focalizzazione dell'uno/a sulle inadeguatezza dell'altro/a) e gli atteggiamenti più disfunzionali che interferiscono rispetto a questo obiettivo, lavorando con le diverse coppie (madre-bambine, madre-padre, padre-bambine). Questo intervento appare necessario se si considera che il rifiuto del padre manifestato dalle bambine nell'ultimo periodo, non solo è un'implicita richiesta di aiuto da parte delle bambine ma è anche un segnale di radicalizzazione del conflitto tra gli ex coniugi”.
Le parti, pertanto, venivano invitate a sostenere un percorso di sostegno alla genitorialità e veniva disposto un percorso di sostegno psicologico per le minori. A fronte del persistente comportamento poco collaborativo della ricorrente, con ordinanza emessa all'esito dell'udienza del 01.12.2023, il giudice istruttore rilevava “Considerato che dalla relazione depositata dalla dott.ssa , Persona_3 del 05.05.2022, emerge che la sig.ra non ha lasciato le minori da sole con la ctu, nonostante Pt_1 la necessità manifestata dalla consulente di procedere in tal senso, ostacolando le operazioni ovvero non collaborando affinché le minori potessero serenamente incontrarla;
rilevato che, come emerge dalla relazione del S.S. depositata in data 16.05.2022, la sig.ra non ha permesso alle figlie Pt_1 di vedere il padre presso il Servizio Sociale, assumendo che il padre, in data 10.02.2022, durante un incontro assistito, avrebbe volontariamente sferrato un calcio alla minore e che le avrebbe Per_2 storto il pollice, nel momento in cui la dott.ssa , asseritamente in violazione dell'ordinanza Per_4 emessa dal tribunale, si era allontanata dalla stanza, lasciando il padre da solo con le figlie;
considerato il resoconto fornito nell'immediatezza dalle minori -le minori non hanno fatto immediato riferimento all'aggressione; vista la relazione della ctu, dott.ssa per conto del P.M. Per_5 nell'ambito del procedimento penale avviato sulla base dei fatti denunciati dalla sig.ra , dalla Pt_1 quale si evince che il resoconto offerto dalle minori non è attendibile;
considerato che
la sig.ra
, anche dopo le rassicurazioni ottenute dall' assistente sociale, non ha collaborato affinché le Pt_1 minori potessero serenamente incontrare il padre alla sola presenza dell'assistente sociale, senza la presenza della madre – minacciando che non le avrebbe più accompagnate agli incontri -cfr relaz. del 16.06.2022-; considerato che la sig.ra , anche dopo le rassicurazioni ottenute dall' Pt_1 assistente sociale, non ha collaborato affinché le minori potessero incontrare il padre -cfr relazioni del 14.09.2022, del 28.02.2023, 06.03.2023, 04.04.2023-, limitandosi a far osservare il pianto delle bambine e il loro rifiuto di scendere dalla macchina o, comunque, di staccarsi da lei;
rilevato che la sig.ra non ha seguito il percorso di sostegno alla genitorialità, indicato dalla consulente e Pt_1 disposto dal giudice con l'ordinanza del 06.12.2022 -cfr relazione dott. depositata in data Per_6
15.05.2023, adducendo di non avere soldi -dalla relazione del SS si evince che potrebbe recarsi a piedi presso il Servizio- , né ha facilitato gli incontri tra le minori e il padre -cfr relazione del S.S. del 15.05.2023-, denigrando il comportamento del sig. -i regali del padre non sarebbero CP_1 adeguati-; considerato, pertanto, che la sig.ra preclude l'accesso al padre ledendo il Pt_1 superiore interesse delle minori alla bigenitorialità, sulla base di asserzioni, allo stato, non provate;
va rilevato, invero, che la descrizione del comportamento del – calcio sferrato alla minore, Per_7 spintone, giochi non adeguati, uso di sostanze stupefacenti- non solo, allo stato, non è provata ma risulta anche contrastata, allo stato, dalle risultanze processuali -cfr relazione della dott.ssa Per_5 esito del percorso al SERD al quale si è sottoposto il sig. esito del percorso di sostegno alla Per_7 genitorialità seguito dal sig. come emerge dalla relazione depositata in data 15.05.2023 a Per_7 firma del dott. considerata la gravità del comportamento della sig.ra , la quale non Per_6 Pt_1 ha fatto intraprendere alle minori il percorso di sostegno psicologico disposto in loro favore nonostante abbia lamentato, all'udienza del 01.12.2023, che le minori soffrono di attacchi di panico, con grave pregiudizio per le minori e seguente necessità di disporre, al riguardo, l'affidamento al Servizio Sociale che dovrà provvedere affinché le minori siano sottoposte a visita e seguano i percorsi prescritti dallo psicologo;
ritenuto che
il grave comportamento della sig.ra sia ostativo Pt_1 all'affidamento esclusivo delle minori in suo favore, va disposto che le decisioni di ordinaria amministrazione per le minori siano assunte dalla sig.ra presso la quale, allo stato, le minori Pt_1 sono collocate;
le decisioni di straordinaria amministrazione e di maggior rilievo saranno assunte dal servizio sociale previo ascolto dei genitori, nel caso di loro disaccordo;
ritenuto che
vi è in atti la relazione della dott.ssa con superfluità, allo stato, del prescritto percorso di osservazione Per_5 relativo alla genuinità delle dichiarazioni rese dalle bambine e che, tuttavia, debba essere disposto l'intervento dello psicologo perché valuti lo stato psicologico delle minori, in ragione delle dichiarazioni rese dalla madre -le minori soffrirebbero di attacchi di panico;
considerato, inoltre, il comportamento processuale della sig.ra , la quale anche in udienza ha mostrato scarsa Pt_1 attitudine a veder contrastati i propri assunti, alzando la voce, allontanandosi dall'aula, aggredendo l'avvocato di controparte;
viste le richieste della curatrice speciale delle minori -applicazione di sanzioni, ripristino degli incontri assistiti, affidamento al S.S.-;considerato tutto quanto sopra esposto e ritenuto grave il comportamento della sig.ra , suscettibile di arrecare pregiudizio Pt_1 al diritto alla bigenitorialità e all'equilibrio psico-fisico delle minori, pare opportuna l'applicazione della sanzione dell'ammonimento, con l'avvertenza che la violazione delle prescrizioni impartite dal tribunale in favore delle minori -che ben può consistere in comportamenti di apparente adempimento, come il condurre le minori presso il Servizio senza, però, prepararle o favorire l'incontro-, determinerà l'applicazione di una sanzione amministrativa in favore della Cassa delle ammende di almeno € 500,00 e potrà determinare l'affidamento e la collocazione delle minori presso terzi;
ritenuto che
debbano essere disposti nuovamente i percorsi di sostegno alla genitorialità per la sig.ra indicati dalla consulente, dott.ssa , anche al fine di poter avviare i percorsi ulteriori Pt_1 Per_3 indicati dalla consulente;
ritenuto necessario che il SS relazioni sul nucleo allargato del sig.
[...]
, al riguardo la sig.ra ha allegato l'uso di sostanze stupefacenti da parte della CP_3 Pt_1 convivete del sig. la quale potrà essere invitata, se necessario, a effettuare i dovuti Per_7 accertamenti;
nel nucleo dovrebbe essere presente anche un ragazzo minore di circa 17 anni che la sig.ra lamenta di non conoscere “ . Il giudice istruttore, pertanto, ammoniva la sig.ra Pt_1 Pt_1 affinché osservasse le prescrizioni impartite;
affidava le minori al servizio sociale
[...] disponendo che venissero avviate a un percorso psicologico -di valutazione e sostegno, come indicato nella parte motiva dell'ordinanza sopra trascritta- e immediatamente ripristinati gli incontri assistiti tra il padre e le minori secondo le modalità stabilite dallo stesso servizio sociale in sinergia con il servizio di psicologia. Disponeva, inoltre, che la sig.ra potesse adottare le sole decisioni di Pt_1 ordinaria amministrazione e che le decisioni di straordinaria amministrazione e di maggior interesse per le minori, fossero assunte dal servizio sociale previo ascolto dei genitori;
disponeva che il servizio sociale depositasse una relazione socio-ambientale sul nucleo familiare del sig. ; CP_3 invitava la sig.ra a seguire i percorsi indicati dalla consulente, dott.ssa . Pt_1 Per_3
Dalle relazioni socio-ambientali disposte, eseguito con difficoltà l'accesso al nucleo della sig.ra
, non emergevano criticità. Pt_1
La sig.ra all'udienza del 06.12.2024 si rendeva disponibile a seguire i percorsi indicati e il Pt_1 giudice disponeva la ripresa dei percorsi di valutazione e di sostegno alla genitorialità della sig.ra e quelli di sostegno psicologico e di valutazione neuropsichiatrica per le minori, invitando, al Pt_1 contempo, il S.S. ad individuare il soggetto terzo disponibile ad ospitare le minori nel caso in cui la valutazione richiesta fosse impedita. Alla stessa udienza le parti concordavano che il sig. CP_1 potesse vedere le bambine presso la piscina, dagli spalti, e fare una videochiamata alle ore 16,30 del mercoledì e della domenica di durata breve, in caso di opposizione delle minori alla videochiamata, la madre invierà al padre un filmato delle minori di breve durata. Emessa la sentenza parziale sullo status, disposto il pagamento diretto da parte del datore di lavoro dell'assegno di mantenimento disposto a carico del resistente per le minori, per il suo protratto inadempimento, le parti concludevano per la lo scioglimento del matrimonio ed il recepimento, quanto alla determinazione delle statuizione accessorie, dei provvedimenti concordati. L'avv. curatrice speciale delle minori, concludeva chiedendo la conferma CP_2 dell'affidamento delle minori al S.S. e dei percorsi in atto, con monitoraggio e deposito della relazione semestrale al G.T.
Sulle conclusioni delle parti, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione. In ordine alle statuizioni accessorie, le parti all'udienza del 06.12.2024, al fine di consentire al padre di vedere le minori, nelle more dell'espletamento dei percorsi, hanno concordato:
- Le parti concordano che il sig. possa vedere le bambine presso la piscina, dagli spalti. CP_1
Inoltre, farà una videochiamata alle ore 16,30 del mercoledì e della domenica di durata breve, in caso di opposizione delle minori alla videochiamata la madre invierà al padre un filmato delle minori di breve durata ( come da verbale del 06/12/24). All'udienza di precisazione delle conclusioni hanno concordato i seguenti patti:
- Il sig. rinuncia al 50% dell'assegno unico che sarà percepito al 100% dalla CP_1 sig.ra -importo complessivo di € 400,00-. Parte_1
- La sig.ra rinuncia all'assegno di mantenimento per sé. Il sig. corrisponderà Pt_1 CP_1
l'assegno mensile di € 400,00 per il mantenimento delle minori comprensivo della retta della scuola privata per le due bambine.
- La sig.ra provvederà al pagamento della retta relativa alle attività sportive. Le Pt_1 restanti spese straordinarie saranno corrisposte dai genitori al 50%, previo accordo, come da protocollo adottato dal C.N.F
Le condizioni relative all'esercizio del diritto di visita possono essere recepite nelle more dell'espletamento dei percorsi. Possono essere recepite, altresì, le condizioni economiche, in considerazione della situazione reddituale delle parti. Per ciò che concerne l'affidamento delle minori, per tutti i motivi sopra esposti -comportamento della sig.ra volto a negare l'accesso al padre, inadempimento del resistente, che per costante Pt_1 giurisprudenza incide non solo sul piano materiale ma anche su quello educativo e morale e, comunque, per il rifiuto delle minori che rende impraticabile l'attuazione del regime dell'affidamento, il Collegio ritiene di dover confermare, allo stato, l'affidamento al S.S. territorialmente competente, con collocazione, allo stato, presso la madre. La sig.ra potrà Pt_1 adottare le sole decisioni di ordinaria amministrazione;
le decisioni di straordinaria amministrazione e di maggior interesse per le minori, saranno assunte dal servizio sociale previo ascolto dei genitori, nel caso di loro disaccordo. La sig.ra dovrà proseguire il percorso di sostegno alla genitorialità. In particolare, il S.S. Pt_1 avvierà le parti a un intervento psicologico individuale che permetta alla madre di prendere consapevolezza dei vissuti non risolti legati alla fine del matrimonio e di convertire la sua rabbia della dissoluzione coniugale in un'occasione di crescita;
al padre di guidarlo in una più profonda e realistica conoscenza di sé e di comprendere meglio i suoi schemi comportamentali;
a un intervento di mediazione familiare presso un Servizio Pubblico di una ASL volto a ricollocare al centro dei loro rispettivi ruoli la responsabilità condivisa del benessere delle figlie e , a potenziare Per_1 Per_2 le loro risorse ed a rimuovere i nuclei problematici (la perdurante, inutile e distruttiva focalizzazione dell'uno/a sulle inadeguatezza dell'altro/a) e gli atteggiamenti più disfunzionali che interferiscono rispetto a questo obiettivo, lavorando con le diverse coppie (madre-bambine, madre-padre, padre- bambine). Dovranno proseguire, altresì, i percorsi di valutazione neuropsichiatrica e sostegno psicologico per le minori e di riavvicinamento al padre. Il S.S. provvederà al monitoraggio con relazione da depositare ogni sei mesi al G.T. competente e con immediatezza in caso di pregiudizio per le minori. All'esito del completamento dei percorsi di sostegno per le minori, il Servizio Sociale, in sinergia con il Servizio di Psicologia, provvederà a liberalizzare gli incontri. In particolare, il padre potrà avere con sé le minori per due pomeriggi infrasettimanali (martedì e giovedì) dalle ore 17,30 alle 20,00 e, dopo circa due mesi di regolari incontri, a settimane alterne, dall'uscita da scuola (ovvero dalle ore 09.00) del sabato alle 21,00 della domenica nonché per le festività natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 29 dicembre o dal 30 dicembre al 6 gennaio e per le festività pasquali, ad anni alterni, o la domenica di pasqua o il lunedì in albis ed infine, sempre ad anni alterni, per gg. 7 giorni consecutivi nei mesi di luglio o agosto nel periodo da concordare con l'altro genitore entro e non oltre il mese di maggio. Le spese processuali vanno compensate integralmente
P.Q.M.
Il Tribunale, nella controversia civile iscritta al N° 6409/2020 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, definitivamente pronunciando, così provvede: a) affida le minori al S.S. territorialmente competente che provvederà a monitorare il rispetto delle condizioni concordate all'udienza del 6.12.2024 -sopra trascritte- e la continuazione dei percorsi di sostegno alla genitorialità disposti e indicati dalla consulente, dott.ssa – Persona_3 intervento psicologico individuale che permetta: alla madre di prendere consapevolezza dei vissuti non risolti legati alla fine del matrimonio e di convertire la sua rabbia della dissoluzione coniugale in un'occasione di crescita;
al padre di guidarlo in una più profonda e realistica conoscenza di sé e di comprendere meglio i suoi schemi comportamentali;
intervento di mediazione familiare presso un Servizio Pubblico di una ASL volto a ricollocare al centro dei loro rispettivi ruoli la responsabilità condivisa del benessere delle figlie e , a Per_1 Per_2 potenziare le loro risorse ed a rimuovere i nuclei problematici (la perdurante, inutile e distruttiva focalizzazione dell'uno/a sulle inadeguatezza dell'altro/a) e gli atteggiamenti più disfunzionali che interferiscono rispetto a questo obiettivo, lavorando con le diverse coppie (madre-bambine, madre-padre, padre-bambine); di sostegno psicologico e di valutazione neuropsichiatrica per le minori, tesi al riavvicinamento al padre, provvedendo progressivamente a liberalizzare gli incontri padre-figlie come indicato in parte motiva. Il S.S. relazionerà ogni sei mesi al G.T. e immediatamente in caso di pregiudizio per le minori;
b) recepisce le condizioni economiche concordate dalle parti all'udienza dell'08.05.2025, sopra trascritte;
c) si trasmetta al S.S. d) dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 04/07/2025. Il Presidente Dott.ssa Giovanna Caso
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Giovanna Caso Presidente est.
2) Dott.ssa Luigia Franzese giudice
3) Dott.ssa Rossella Di Palo giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al N° 1287/2014 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi, riservata in decisione all'udienza del giorno 08/04/2025, vertente TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, Parte_1 giusta procura in atti, dall'Avv. IORIO RITA, presso la quale elettivamente domicilia;
- RICORRENTE E
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta CP_1 procura in atti, dall'Avv. LISTA PASQUALE, presso il quale elettivamente domicilia;
- RESISTENTE E
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
- INTERVENTORE EX LEGE OGGETTO: Divorzio contenzioso - Scioglimento matrimonio.
CONCLUSIONI: Per le parti come riportato nel verbale di udienza del 08/04/25 MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza viene redatta con concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (art. 132, comma II, n. 4, c.p.c., come modificato dalla L. 18/6/2009 n. 69).
Con ricorso, ritualmente depositato e notificato, parte ricorrente chiedeva pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio contratto con parte resistente in data 18/11/2015 –. Chiedeva disporre l'affidamento esclusivo delle figlie minori ( nata l'[...]; , nata il Persona_1 Per_2
24/01/2017) alla madre, per i comportamenti violenti e aggressivi del resistente, dedito all'uso di sostanze stupefacenti, denunciati all'Autorità, e incontri assistiti tra le minori e il padre;
porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie con l'importo mensile di € 700,00, oltre al 50% delle spese straordinarie. Parte resistente, costituitasi in giudizio, non si opponeva alla domanda di divorzio. Deduceva che la ricorrente, in violazione dei patti della separazione, aveva consentito al padre di vedere le figlie solo per pochi minuti, vietando al ricorrente di abbracciare le minori o di tenerle con sé anche per breve tempo;
di aver subito aggressioni fisiche, ingiurie e minacce -denunciate all'Autorità- dalla ricorrente, la quale dal mese di agosto dell'anno 2020 gli impediva di vedere le figlie. Chiedeva disporre l'affidamento condiviso delle minori e regolamentare l'esercizio del diritto di visita padre- figlie;
porre a suo carico l'obbligo di contribuire al mantenimento delle minori con l'assegno mensile di € 400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie. All'udienza del 27.01.2021, il Presidente delegato confermava i provvedimenti della separazione, disponendo, tuttavia, incontri assistiti tra le minori e il padre. Nel corso del procedimento, il S.S. evidenziava il comportamento ostruzionistico e di scarsa collaborazione della ricorrente, la quale di fatto impediva lo svolgimento degli incontri assistiti. Veniva disposta la consulenza tecnica e conferiti i seguiti quesiti: 1) accerti se ciascuna parte sia in grado di svolgere il proprio ruolo di genitore in modo da garantire una crescita equilibrata dei minori con indagine estesa alla famiglia allargata;
2) qualora l'uno o l'altro genitore o nucleo familiare non siano ritenuti idonei all'espletamento di detto ruolo, indichi specificamente le ragioni di tanto 3) in caso di ravvisata inidoneità dell'uno o dell'altro genitore o di entrambi i genitori suggerisca i provvedimenti più opportuni nell'interesse della minore, non escluso l'eventuale affidamento a terzi;
4) in caso di ravvisata idoneità solo dell'uno o dell'altro genitore specifichi il consulente a quale genitore vada affidata la minore, nonché il calendario degli incontri con il genitore non affidatario più consono alle esigenze delle minori”. A causa dell'elevata conflittualità tra le parti, inoltre, veniva nominata l'avv. curatrice CP_2 speciale delle minori, con il compito di assicurare che le minori venissero ascoltate da professionisti specializzati del Servizio di Psicologia Giuridica dell'ASL competente, per la verifica del loro stato psicologico e delle loro reazioni agli incontri con il padre, al fine di accertare eventuali vissuti traumatici e la loro reale volontà. Tale incarico veniva, poi, conferito al nominato consulente, dott.ssa
. Persona_3
Dalla consulenza, condivisa dal collegio per la metodologia adottata, emergeva che “ Le personalità del signor e della signora non evidenziano perturbazioni di rilievo né tratti con CP_1 Pt_1 caratteristiche psicopatologiche, motivi d'inidoneità educativa.. Entrambi i genitori mostrano un legame molto forte alle figlie e , e tutti e due sono sufficientemente adeguati ad Per_1 Per_2 accudire le piccole se solo riuscissero a sintonizzarsi empaticamente con i bisogni affettivi/emotivi delle figlie. Dalla valutazione delle capacità genitoriali sono emersi sia fattori di rischio sia fattori protettivi e quindi buone potenzialità su cui sarebbe possibile lavorare se entrambi i genitori apprendessero, con l'aiuto professionale adeguato, a riconoscere e nominare i propri vissuti, integrando la dimensione dellarazionalità, dell'affettività e della relazionalità nel loro agire reciproco e nell'agire nei confronti dei figli. Non si ritiene che la attuale disfunzionalità familiare, rappresenti un fattore di pregiudizio così consistente, e soprattutto così irreversibile, da giustificare provvedimenti limitativi della potestà genitoriale per uno o entrambi i genitori. Appare però indispensabile che le parti assumano un atteggiamento più responsabile verso le figlie, accedendo a percorsi che ne riqualifichino le competenze. Nello specifico, si ritiene indispensabile che le parti seguano dei percorsi (monitorati a tre mesi) su più livelli attraverso: - un intervento psicologico individuale che permetta: alla madre di prendere consapevolezza dei vissuti non risolti legati alla fine del matrimonio e di convertire la sua rabbia della dissoluzione coniugale in un'occasione di crescita;
al padre di guidarlo in una più profonda e realistica conoscenza di sé e di comprendere meglio i suoi schemi comportamentali. - un intervento di mediazione familiare presso un Servizio Pubblico di una ASL volto a ricollocare al centro dei loro rispettivi ruoli la responsabilità condivisa del benessere delle figlie e , a potenziare le loro risorse ed a rimuovere i nuclei Per_1 Per_2 problematici (la perdurante, inutile e distruttiva focalizzazione dell'uno/a sulle inadeguatezza dell'altro/a) e gli atteggiamenti più disfunzionali che interferiscono rispetto a questo obiettivo, lavorando con le diverse coppie (madre-bambine, madre-padre, padre-bambine). Questo intervento appare necessario se si considera che il rifiuto del padre manifestato dalle bambine nell'ultimo periodo, non solo è un'implicita richiesta di aiuto da parte delle bambine ma è anche un segnale di radicalizzazione del conflitto tra gli ex coniugi”.
Le parti, pertanto, venivano invitate a sostenere un percorso di sostegno alla genitorialità e veniva disposto un percorso di sostegno psicologico per le minori. A fronte del persistente comportamento poco collaborativo della ricorrente, con ordinanza emessa all'esito dell'udienza del 01.12.2023, il giudice istruttore rilevava “Considerato che dalla relazione depositata dalla dott.ssa , Persona_3 del 05.05.2022, emerge che la sig.ra non ha lasciato le minori da sole con la ctu, nonostante Pt_1 la necessità manifestata dalla consulente di procedere in tal senso, ostacolando le operazioni ovvero non collaborando affinché le minori potessero serenamente incontrarla;
rilevato che, come emerge dalla relazione del S.S. depositata in data 16.05.2022, la sig.ra non ha permesso alle figlie Pt_1 di vedere il padre presso il Servizio Sociale, assumendo che il padre, in data 10.02.2022, durante un incontro assistito, avrebbe volontariamente sferrato un calcio alla minore e che le avrebbe Per_2 storto il pollice, nel momento in cui la dott.ssa , asseritamente in violazione dell'ordinanza Per_4 emessa dal tribunale, si era allontanata dalla stanza, lasciando il padre da solo con le figlie;
considerato il resoconto fornito nell'immediatezza dalle minori -le minori non hanno fatto immediato riferimento all'aggressione; vista la relazione della ctu, dott.ssa per conto del P.M. Per_5 nell'ambito del procedimento penale avviato sulla base dei fatti denunciati dalla sig.ra , dalla Pt_1 quale si evince che il resoconto offerto dalle minori non è attendibile;
considerato che
la sig.ra
, anche dopo le rassicurazioni ottenute dall' assistente sociale, non ha collaborato affinché le Pt_1 minori potessero serenamente incontrare il padre alla sola presenza dell'assistente sociale, senza la presenza della madre – minacciando che non le avrebbe più accompagnate agli incontri -cfr relaz. del 16.06.2022-; considerato che la sig.ra , anche dopo le rassicurazioni ottenute dall' Pt_1 assistente sociale, non ha collaborato affinché le minori potessero incontrare il padre -cfr relazioni del 14.09.2022, del 28.02.2023, 06.03.2023, 04.04.2023-, limitandosi a far osservare il pianto delle bambine e il loro rifiuto di scendere dalla macchina o, comunque, di staccarsi da lei;
rilevato che la sig.ra non ha seguito il percorso di sostegno alla genitorialità, indicato dalla consulente e Pt_1 disposto dal giudice con l'ordinanza del 06.12.2022 -cfr relazione dott. depositata in data Per_6
15.05.2023, adducendo di non avere soldi -dalla relazione del SS si evince che potrebbe recarsi a piedi presso il Servizio- , né ha facilitato gli incontri tra le minori e il padre -cfr relazione del S.S. del 15.05.2023-, denigrando il comportamento del sig. -i regali del padre non sarebbero CP_1 adeguati-; considerato, pertanto, che la sig.ra preclude l'accesso al padre ledendo il Pt_1 superiore interesse delle minori alla bigenitorialità, sulla base di asserzioni, allo stato, non provate;
va rilevato, invero, che la descrizione del comportamento del – calcio sferrato alla minore, Per_7 spintone, giochi non adeguati, uso di sostanze stupefacenti- non solo, allo stato, non è provata ma risulta anche contrastata, allo stato, dalle risultanze processuali -cfr relazione della dott.ssa Per_5 esito del percorso al SERD al quale si è sottoposto il sig. esito del percorso di sostegno alla Per_7 genitorialità seguito dal sig. come emerge dalla relazione depositata in data 15.05.2023 a Per_7 firma del dott. considerata la gravità del comportamento della sig.ra , la quale non Per_6 Pt_1 ha fatto intraprendere alle minori il percorso di sostegno psicologico disposto in loro favore nonostante abbia lamentato, all'udienza del 01.12.2023, che le minori soffrono di attacchi di panico, con grave pregiudizio per le minori e seguente necessità di disporre, al riguardo, l'affidamento al Servizio Sociale che dovrà provvedere affinché le minori siano sottoposte a visita e seguano i percorsi prescritti dallo psicologo;
ritenuto che
il grave comportamento della sig.ra sia ostativo Pt_1 all'affidamento esclusivo delle minori in suo favore, va disposto che le decisioni di ordinaria amministrazione per le minori siano assunte dalla sig.ra presso la quale, allo stato, le minori Pt_1 sono collocate;
le decisioni di straordinaria amministrazione e di maggior rilievo saranno assunte dal servizio sociale previo ascolto dei genitori, nel caso di loro disaccordo;
ritenuto che
vi è in atti la relazione della dott.ssa con superfluità, allo stato, del prescritto percorso di osservazione Per_5 relativo alla genuinità delle dichiarazioni rese dalle bambine e che, tuttavia, debba essere disposto l'intervento dello psicologo perché valuti lo stato psicologico delle minori, in ragione delle dichiarazioni rese dalla madre -le minori soffrirebbero di attacchi di panico;
considerato, inoltre, il comportamento processuale della sig.ra , la quale anche in udienza ha mostrato scarsa Pt_1 attitudine a veder contrastati i propri assunti, alzando la voce, allontanandosi dall'aula, aggredendo l'avvocato di controparte;
viste le richieste della curatrice speciale delle minori -applicazione di sanzioni, ripristino degli incontri assistiti, affidamento al S.S.-;considerato tutto quanto sopra esposto e ritenuto grave il comportamento della sig.ra , suscettibile di arrecare pregiudizio Pt_1 al diritto alla bigenitorialità e all'equilibrio psico-fisico delle minori, pare opportuna l'applicazione della sanzione dell'ammonimento, con l'avvertenza che la violazione delle prescrizioni impartite dal tribunale in favore delle minori -che ben può consistere in comportamenti di apparente adempimento, come il condurre le minori presso il Servizio senza, però, prepararle o favorire l'incontro-, determinerà l'applicazione di una sanzione amministrativa in favore della Cassa delle ammende di almeno € 500,00 e potrà determinare l'affidamento e la collocazione delle minori presso terzi;
ritenuto che
debbano essere disposti nuovamente i percorsi di sostegno alla genitorialità per la sig.ra indicati dalla consulente, dott.ssa , anche al fine di poter avviare i percorsi ulteriori Pt_1 Per_3 indicati dalla consulente;
ritenuto necessario che il SS relazioni sul nucleo allargato del sig.
[...]
, al riguardo la sig.ra ha allegato l'uso di sostanze stupefacenti da parte della CP_3 Pt_1 convivete del sig. la quale potrà essere invitata, se necessario, a effettuare i dovuti Per_7 accertamenti;
nel nucleo dovrebbe essere presente anche un ragazzo minore di circa 17 anni che la sig.ra lamenta di non conoscere “ . Il giudice istruttore, pertanto, ammoniva la sig.ra Pt_1 Pt_1 affinché osservasse le prescrizioni impartite;
affidava le minori al servizio sociale
[...] disponendo che venissero avviate a un percorso psicologico -di valutazione e sostegno, come indicato nella parte motiva dell'ordinanza sopra trascritta- e immediatamente ripristinati gli incontri assistiti tra il padre e le minori secondo le modalità stabilite dallo stesso servizio sociale in sinergia con il servizio di psicologia. Disponeva, inoltre, che la sig.ra potesse adottare le sole decisioni di Pt_1 ordinaria amministrazione e che le decisioni di straordinaria amministrazione e di maggior interesse per le minori, fossero assunte dal servizio sociale previo ascolto dei genitori;
disponeva che il servizio sociale depositasse una relazione socio-ambientale sul nucleo familiare del sig. ; CP_3 invitava la sig.ra a seguire i percorsi indicati dalla consulente, dott.ssa . Pt_1 Per_3
Dalle relazioni socio-ambientali disposte, eseguito con difficoltà l'accesso al nucleo della sig.ra
, non emergevano criticità. Pt_1
La sig.ra all'udienza del 06.12.2024 si rendeva disponibile a seguire i percorsi indicati e il Pt_1 giudice disponeva la ripresa dei percorsi di valutazione e di sostegno alla genitorialità della sig.ra e quelli di sostegno psicologico e di valutazione neuropsichiatrica per le minori, invitando, al Pt_1 contempo, il S.S. ad individuare il soggetto terzo disponibile ad ospitare le minori nel caso in cui la valutazione richiesta fosse impedita. Alla stessa udienza le parti concordavano che il sig. CP_1 potesse vedere le bambine presso la piscina, dagli spalti, e fare una videochiamata alle ore 16,30 del mercoledì e della domenica di durata breve, in caso di opposizione delle minori alla videochiamata, la madre invierà al padre un filmato delle minori di breve durata. Emessa la sentenza parziale sullo status, disposto il pagamento diretto da parte del datore di lavoro dell'assegno di mantenimento disposto a carico del resistente per le minori, per il suo protratto inadempimento, le parti concludevano per la lo scioglimento del matrimonio ed il recepimento, quanto alla determinazione delle statuizione accessorie, dei provvedimenti concordati. L'avv. curatrice speciale delle minori, concludeva chiedendo la conferma CP_2 dell'affidamento delle minori al S.S. e dei percorsi in atto, con monitoraggio e deposito della relazione semestrale al G.T.
Sulle conclusioni delle parti, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione. In ordine alle statuizioni accessorie, le parti all'udienza del 06.12.2024, al fine di consentire al padre di vedere le minori, nelle more dell'espletamento dei percorsi, hanno concordato:
- Le parti concordano che il sig. possa vedere le bambine presso la piscina, dagli spalti. CP_1
Inoltre, farà una videochiamata alle ore 16,30 del mercoledì e della domenica di durata breve, in caso di opposizione delle minori alla videochiamata la madre invierà al padre un filmato delle minori di breve durata ( come da verbale del 06/12/24). All'udienza di precisazione delle conclusioni hanno concordato i seguenti patti:
- Il sig. rinuncia al 50% dell'assegno unico che sarà percepito al 100% dalla CP_1 sig.ra -importo complessivo di € 400,00-. Parte_1
- La sig.ra rinuncia all'assegno di mantenimento per sé. Il sig. corrisponderà Pt_1 CP_1
l'assegno mensile di € 400,00 per il mantenimento delle minori comprensivo della retta della scuola privata per le due bambine.
- La sig.ra provvederà al pagamento della retta relativa alle attività sportive. Le Pt_1 restanti spese straordinarie saranno corrisposte dai genitori al 50%, previo accordo, come da protocollo adottato dal C.N.F
Le condizioni relative all'esercizio del diritto di visita possono essere recepite nelle more dell'espletamento dei percorsi. Possono essere recepite, altresì, le condizioni economiche, in considerazione della situazione reddituale delle parti. Per ciò che concerne l'affidamento delle minori, per tutti i motivi sopra esposti -comportamento della sig.ra volto a negare l'accesso al padre, inadempimento del resistente, che per costante Pt_1 giurisprudenza incide non solo sul piano materiale ma anche su quello educativo e morale e, comunque, per il rifiuto delle minori che rende impraticabile l'attuazione del regime dell'affidamento, il Collegio ritiene di dover confermare, allo stato, l'affidamento al S.S. territorialmente competente, con collocazione, allo stato, presso la madre. La sig.ra potrà Pt_1 adottare le sole decisioni di ordinaria amministrazione;
le decisioni di straordinaria amministrazione e di maggior interesse per le minori, saranno assunte dal servizio sociale previo ascolto dei genitori, nel caso di loro disaccordo. La sig.ra dovrà proseguire il percorso di sostegno alla genitorialità. In particolare, il S.S. Pt_1 avvierà le parti a un intervento psicologico individuale che permetta alla madre di prendere consapevolezza dei vissuti non risolti legati alla fine del matrimonio e di convertire la sua rabbia della dissoluzione coniugale in un'occasione di crescita;
al padre di guidarlo in una più profonda e realistica conoscenza di sé e di comprendere meglio i suoi schemi comportamentali;
a un intervento di mediazione familiare presso un Servizio Pubblico di una ASL volto a ricollocare al centro dei loro rispettivi ruoli la responsabilità condivisa del benessere delle figlie e , a potenziare Per_1 Per_2 le loro risorse ed a rimuovere i nuclei problematici (la perdurante, inutile e distruttiva focalizzazione dell'uno/a sulle inadeguatezza dell'altro/a) e gli atteggiamenti più disfunzionali che interferiscono rispetto a questo obiettivo, lavorando con le diverse coppie (madre-bambine, madre-padre, padre- bambine). Dovranno proseguire, altresì, i percorsi di valutazione neuropsichiatrica e sostegno psicologico per le minori e di riavvicinamento al padre. Il S.S. provvederà al monitoraggio con relazione da depositare ogni sei mesi al G.T. competente e con immediatezza in caso di pregiudizio per le minori. All'esito del completamento dei percorsi di sostegno per le minori, il Servizio Sociale, in sinergia con il Servizio di Psicologia, provvederà a liberalizzare gli incontri. In particolare, il padre potrà avere con sé le minori per due pomeriggi infrasettimanali (martedì e giovedì) dalle ore 17,30 alle 20,00 e, dopo circa due mesi di regolari incontri, a settimane alterne, dall'uscita da scuola (ovvero dalle ore 09.00) del sabato alle 21,00 della domenica nonché per le festività natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 29 dicembre o dal 30 dicembre al 6 gennaio e per le festività pasquali, ad anni alterni, o la domenica di pasqua o il lunedì in albis ed infine, sempre ad anni alterni, per gg. 7 giorni consecutivi nei mesi di luglio o agosto nel periodo da concordare con l'altro genitore entro e non oltre il mese di maggio. Le spese processuali vanno compensate integralmente
P.Q.M.
Il Tribunale, nella controversia civile iscritta al N° 6409/2020 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, definitivamente pronunciando, così provvede: a) affida le minori al S.S. territorialmente competente che provvederà a monitorare il rispetto delle condizioni concordate all'udienza del 6.12.2024 -sopra trascritte- e la continuazione dei percorsi di sostegno alla genitorialità disposti e indicati dalla consulente, dott.ssa – Persona_3 intervento psicologico individuale che permetta: alla madre di prendere consapevolezza dei vissuti non risolti legati alla fine del matrimonio e di convertire la sua rabbia della dissoluzione coniugale in un'occasione di crescita;
al padre di guidarlo in una più profonda e realistica conoscenza di sé e di comprendere meglio i suoi schemi comportamentali;
intervento di mediazione familiare presso un Servizio Pubblico di una ASL volto a ricollocare al centro dei loro rispettivi ruoli la responsabilità condivisa del benessere delle figlie e , a Per_1 Per_2 potenziare le loro risorse ed a rimuovere i nuclei problematici (la perdurante, inutile e distruttiva focalizzazione dell'uno/a sulle inadeguatezza dell'altro/a) e gli atteggiamenti più disfunzionali che interferiscono rispetto a questo obiettivo, lavorando con le diverse coppie (madre-bambine, madre-padre, padre-bambine); di sostegno psicologico e di valutazione neuropsichiatrica per le minori, tesi al riavvicinamento al padre, provvedendo progressivamente a liberalizzare gli incontri padre-figlie come indicato in parte motiva. Il S.S. relazionerà ogni sei mesi al G.T. e immediatamente in caso di pregiudizio per le minori;
b) recepisce le condizioni economiche concordate dalle parti all'udienza dell'08.05.2025, sopra trascritte;
c) si trasmetta al S.S. d) dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 04/07/2025. Il Presidente Dott.ssa Giovanna Caso