Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/04/2025, n. 3113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3113 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. 9935/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIAN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Presidente rel est Dott. Laura Maria Cosmai
Dott. Fulvia De Luca Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 13/03/2024 da nata a [...] il [...] Parte 1
Cod. Fisc. C.F. 1 residente in [...]2 20100 MILANO ITALIA con l'Avv. LUCIA MELLA
ATTORE
e nato in [...] il [...] Controparte_1
Cod. Fisc. C.F. 2 residente in [...]36 20100 MILANO ITALIA
CONVENUTO CONTUMACE
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 4.5.2024
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITA'
GENITORIALE E PER IL MATENIMENTO DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO
CONCLUSIONI per parte attrice
Voglia il Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta: ER 1) Affidare alla signora e ERsona 2 Parte 1 in via esclusiva i minori con collocamento presso la stessa presso la casa familiare sita in Milano, in piazza Antonio Gramsci,
2;
2) Regolamentare il diritto di visita del padre nei termini che saranno ritenuti più opportuni;
3) Porre a carico del signor Controparte 1 a titolo di contributo al mantenimento dei figli,
l'importo mensile di € 1000,00= (500,00 € ciascun figlio) da rivalutarsi annualmente secondo gli
4) Autorizzare con urgenza la sig.ra Parte 1 a depositare la domanda all'INPS per
ERsona_2 e tutti i provvedimenti conseguenti l'accertamento dell'invalidità civile del minore necessari nell'interesse del minore e finalizzati all'ottenimento dell'accertamento dell'invalidità civile. Si chiede altresì l'efficacia immediata del provvedimento ai sensi dell'art. 714 c.p.c. In via istruttoria
Ci si riserva di articolare capitoli di prova anche sui fatti di cui in narrativa e/o posti a fondamento delle formulate e formulande istanze.
Ci si riserva ogni più ampia e/o ulteriore istanza, trattazione, produzione, deduzione – di merito e istruttoria-differente conclusione, anche in relazione e ad esito dell'esame delle ulteriori difese, domande e allegazioni avversarie.
Con il favore delle spese, competenze e onorari di giudizio.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
RILEVATO IN FATTO che
Parte 1 e Controparte 1 hanno avuto una relazione more uxorio dal 2018 al 2023.
Dalla loro unione sono nati ER 1 nata il [...] e ER 2 nato il [...] riconosciuti da entrambi.
Con ricorso iscritto a ruolo in data 13/03/2024 Parte 1 ha chiesto a questo Tribunale di regolamentare l'esercizio delle responsabilità genitoriale con affido esclusivo dei minori a sé e regolamentazione del diritto di visita in favore del padre nella modalità ritenuta più
confacente alle esigenze dei minori medesimi con determinazione in euro 1000,00 mensili del contributo che il convenuto doveva ritenersi obbligato a corrisponderle a titolo di mantenimento dei figli oltre al 50% delle spese extra assegno di cui ha le linee guida del Tribunale di Milano. Con il ricorso la ricorrente chiedeva altresì, in via di urgenza, di essere autorizzata a depositare la domanda all' CP 2 per l'accertamento dell'invalidità del minore ERsona 2 e tutti i provvedimenti conseguenti e necessari nell'interesse del minore finalizzati all'ottenimento dell'accertamento dell'invalidità attesa l'assoluta assenza del padre dei minori e la mancata disponibilità alla sottoscrizione della modulistica Con decreto emesso inaudita altera parte il 17 Aprile 2024 il Giudice delegato - riqualificata la richiesta ai sensi dell'art. 473 bis.15 c.p.c- autorizzava la signora Parte 1 a presentare la domanda la domanda all' CP_2 per l'accertamento dell'invalidità civile del minore [...]
ER 2 senza previo consenso e la sottoscrizione del padre Controparte 1
Parte convenuta, a cui il ricorso risulta ritualmente notificato, non si è costituita in giudizio.
All'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c. la parte attrice è stata sentita dal Giudice delegato e ha così
dichiarato: “non ho notizie del mio ex compagno da tempo. Non lo vedo da tempo e sostanzialmente dalla nascita di ER 20 quantomeno da poco dopo siccome ER 2 ha avuto dei problemi di salute e tuttora ha problemi di salute l'ultima cosa che il padre effettivamente ha fatto è stata firmare il consenso per lo screening genetico che è stato effettuato. ho rapporti invece con il papà del mio ex compagno che anche se non con costanza si informa sulle condizioni di salute dei bambini e li vede in occasione dei compleanni o delle festività . Faccio presente che in tutto questo periodo non mi ha mai chiesto di vedere i bambini e di incontrarli : non ha mai mantenuto rapporti neppure telefonici.
evidenzio che il mio ex compagno a sua volta ha problemi mentali importanti. A quanto mi consta non sta lavorando ma come ho già detto non ho notizie precise. In questo momento percepisco l'assegno unico per entrambi i bambini che è pari a € 467,00 e anche l'assegno di inclusione che è
pari a € 1099,00. La mia famiglia mi sta aiutando ed è di grande supporto sia da un punto di vista pratico nella gestione dei bambini ma anche dal punto di vista economico. La casa dove vivo con i bambini è di mia proprietà. In questo momento ritengo che nel caso in cui il mio ex compagno faccia richiesta di vedere i bambini la modalità più sicura anche nel loro interesse sia quella di frequentazioni quantomeno in una prima fase osservata e protetta e quindi in spazio neutro e sempre che i servizi specialistici che lo hanno in cura CPS escluda no condizioni di pregiudizio per i minori in relazione alle sue condizioni cliniche. Faccio presente che ER 2 ha importanti problemi di salute che richiedono una costante presenza ma anche delle terapie: attualmente lo accompagno due volte alla settimana al Parte 2 dove fa fisioterapia. E' seguito Dal punto di vista neuropsichiatrico dalla dott.ssa ER 3 e poi farà anche logopedia man mano che cresce. Ha anche problemi cardiaci ed eseguito per questo al ER_4
La parte attrice insisteva quindi nelle proprie richieste e la difesa, discutendo oralmente la causa,
concludeva come in epigrafe riportato.
Il Giudice delegato, ritenuto non necessario adottare provvedimenti temporanei attesa imminente decisione, ed ha rimesso la causa in decisione.
OSSERVATO IN DIRITTO CHE
Sull'esercizio della responsabilità genitoriale e sul mantenimento della prole
Alla luce delle emergenze processuali, considerata l'assenza del convenuto dalla vita dei figli che non vede e non sente da tempo e tenuto altresì conto delle sue importanti criticità dal punto di vista mentale, ritiene il Collegio che unica soluzione di affidamento possibile a tutela dei minori sia quella dell'affidamento super esclusivo degli stessi alla madre con concentrazione in capo alla stessa della responsabilità genitoriale per le scelte relative alla salute, istruzione educazione e residenza dei minori con facoltà di mantenere i rapporti anche con le pubbliche amministrazioni ( anche per il rilascio e rinnovo dei documenti di identità validi per espatrio e del passaporto) sottoscrivendo, anche in assenza di consenso e di sottoscrizione del padre dei bambini, tutta la modulistica che si rendesse necessaria. Tale soluzione, peraltro, si impone anche in ragione della importanti problematiche di salute del piccolo PE che richiedono una continuità di programmazione dell'assistenza e dell'attivazione terapeutica che, nello specifico, risulterebbero del tutto inattuabili con il regime dell'affidamento condiviso che, se disposto, porterebbe a quella paralisi decisionale e gestionale già
di fatto manifestatasi con riferimento alla presentazione della domanda di invalidità ( e riscossione della indennità quando poi erogata) a cui in corso di giudizio si è in via d'urgenza dovuto fare fronte e ciò con concreto e severo pregiudizio per i minori medesimi.
ER I minori e PE saranno collocati, anche ai fini della residenza anagrafica presso la madre nell'attale residenza di Milano Via Gramsci 2. Quanto al diritto di visita in favore del padre, ritiene il Collegio che gli incontri tra il sig.
Per 2 e i bambini potranno avvenire, sempre che il medesimo nè faccia richiesta, in Spazio
Neutro alla presenza di un educatore e sempre che i servizi specialistici che lo hanno in cura (CPS)
escludano condizioni di pregiudizio per i minori medesimi in relazione alle sue condizioni cliniche.
Quanto alla misura del contributo per il mantenimento dei minori rileva il Tribunale che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole imposto dalle norme del nostro ordinamento (art. 30
Cost. e art. 315 bis c.c. e segg.) obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli,
non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo,
sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fino a quando la loro età lo richieda di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le-
necessità di cura e di educazione (Cass. Civ., sez. I, sentenza 17089/2013).
Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 337-ter c.c., il quale, nell'imporre a ciascuno dei genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.
Inoltre, ai sensi degli artt. 337-ter ss. c.c., il Giudice, in assenza di accordi diversi tra le parti,
quantifica l'ammontare degli assegni, tenuto conto dei parametri previsti dalle disposizioni indicate,
in un quantum determinato idoneo a coprire tutte le complessive esigenze di mantenimento comprensive di quelle abitative in relazione anche al tenore di vita complessivamente inteso goduto dai figli, con esclusione quanto ai figli delle spese c.d. straordinarie perché non prevedibili e quantificabili in via preventiva (Cass. Sez. I 8.6.2012 n. 9372, Cass. Sez. VI- I 18.9.2013 n. 21273).
ERtanto, al fine di quantificare le modalità contributive a carico del padre, occorre avere riguardo 1.
alle capacità economiche dei genitori, 2 al tempo di permanenza dei minori presso ciascun genitore e
ER 3. alle necessità economiche, di socializzazione e di mantenimento di bambini dell'età di (quasi 5 anni) e ER 2 ( 3 anni), da parametrarsi al tenore di vita goduto in costanza di convivenza dei genitori come evincibile dalle capacità economiche complessive del nucleo.
Nel caso in disamina emerge che la madre, oggi disoccupata, percepisce l'assegno di inclusione che
è pari a € 1099,00 vive nell'immobile di sua proprietà e riesce a far fronte alle esigenze di vita dei minori grazie all'aiuto della proprio famiglia di origine. Non sono stati offerti al Tribunale elementi e indici dai quali poter desumere la capacità patrimoniale e reddituale del convenuto ( che ad oggi risulterebbe privo di occupazione) con la conseguenza che l'assegno viene determinato in un importo che tenga conto da un lato della necessità di assicurare ai bambini il soddisfacimento delle esigenze primarie e basilari di vita e dall'altro dell'assenza di frequentazioni tra padre e figli ( e quindi di mantenimento diretto da parte del padre). Nel contesto relazionale descritto, peraltro, ritiene altresì
il Tribunale di dover prevedere un assegno omnicomprensivo anche delle spese straordinarie attesa l'assoluta assenza del padre dalla vita dei figli e dell'inesistenza di relazione tra i genitori con conseguente impossibilità non solo di concordare ma anche solo di comunicare le voci delle spese straordinarie.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte ritiene quindi il Collegio di dover determinare in €
400,00 mensili omnicomprensivi (400 per ciascun figlio) l'assegno che il convenuto deve ritenersi obbligato a versare alla attrice in via anticipata ed entro il 5 di ogni mese per il mantenimento dei figli, importo soggetto a rivalutazione annale secondo indici istat dal aprile 2026 ( base di calcolo aprile 2025). L'assegno unico spetterà in via integrale (100%) alla madre.
Sulle spese di lite.
Atteso l'esito del giudizio, considerata la contumacia del convento e l'assenza di attività istruttoria,
le spese processuali debbono essere dichiarate irripetibili
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile n.
9935 del 2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, nella contumacia che
dichiara- di Controparte_1 così provvede:
1. AFFIDA i minori ER 1 nata il [...] e PE nato il [...] in [...] esclusiva alla madre con concentrazione in capo alla stessa della responsabilità genitoriale per le scelte relative alla salute, istruzione educazione e residenza dei minori con facoltà di mantenere i rapporti anche con le pubbliche amministrazioni ( anche per il rilascio e rinnovo dei documenti di identità validi per espatrio e del passaporto) sottoscrivendo, anche in assenza di consenso e di sottoscrizione del padre dei bambini, tutta la modulistica che si rendesse necessaria.
ER e ER 2 siano collocati, anche ai fini della residenza anagrafica, 2. DISPONE che i minori presso la madre nell'attale residenza di Milano Via Gramsci 2.
3. DISPONE che gli incontri tra il sig. ER 2 e i bambini avvengano, solo e sempre che il medesimo nè faccia richiesta, in Spazio Neutro alla presenza di un educatore e sempre che i servizi specialistici che lo hanno in cura (CPS) escludano condizioni di pregiudizio per i minori in relazione alle sue condizioni cliniche.
4. DISPONE che Controparte_1 corrisponda a Parte 1 a titolo di contributo al mantenimento dei figli l'importo mensile omnicomprensivo di € 800 ( 400 per ciascun figlio) da versarsi in via anticipata ed entro il 5 di ogni mese e soggetto a rivalutazione annale secondo indici istat dal aprile 2026 ( base di calcolo aprile 2025).
5. L'assegno Unico verrà percepito in via integrale (100%) dalla madre.
6. Dichiara irripetibili le spese di lite
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 9.4.2025
Il Presidente rel. est
Dott. Laura Maria Cosmai