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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 24/06/2025, n. 668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 668 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, così composta:
Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo Presidente rel.
Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
Dott.ssa Adele Foresta Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 142/2022 RGAC, e vertente
TRA
(C.F. elettivamente domiciliato in Catanzaro, Parte_1 C.F._1 via Schipani, n. 110, presso lo studio dell'avv. Sergio Gidaro, che lo rappresenta e difende, in virtù di procura allegata all'atto di appello
Appellante
E
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Catanzaro via CP_1 C.F._2
Kennedy, n. 2, presso lo studio dell'avv. Valerio Donato, che la rappresenta e difende, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello
Appellata
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Controparte_2 C.F._3
Catanzaro, via E. Buccarelli, n. 49, presso lo studio degli avv.ti Santo Viotti e Anna Maria
Marra, che lo rappresentano e difendono, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello,
Appellato
sulle seguenti CONCLUSIONI
Per l'appellante : «Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Catanzaro, in Parte_1 accoglimento del presente gravame e previo rigetto di ogni avversa istanza, eccezione, deduzione e difesa, in riforma dell'impugnata sentenza, così provvedere: IN VIA
PRELIMINARE: - accogliere l'istanza d'inibitoria avanzata dall'appellante, attesa la sussistenza, dei “gravi motivi” previsti dall'art. 283 C.p.c., sia sotto il profilo del periculum in mora che del fumus boni juris dell'impugnazione (cfr. ragioni esposte e richiamate nell'apposito paragrafo che precede); NEL MERITO: 1) dichiarare l'improcedibilità della domanda di rilascio d'immobile avanzata dal nel giudizio riunito R.G. n. Controparte_2
316/2014 celebrato dinanzi al Tribunale di Catanzaro;
2) dichiarare nullo e/o inammissibile il ricorso introduttivo del giudizio riunito R.G. n. 316/14 di primo grado proposto da
, nonché nulla la sentenza di primo grado per assoluta genericità ed Controparte_2
indeterminatezza dell'immobile che ne forma oggetto, con conseguente rigetto e/o dichiarazione di inammissibilità delle domande di accertamento e di condanna al rilascio di immobile avanzate con il predetto ricorso;
3) dichiarare la nullità del contratto di compravendita dell'8 gennaio 2013 per TA , stretto tra e Per_1 CP_1
, nonché il conseguente difetto di legittimazione attiva di a Controparte_2 Controparte_2
richiedere a il rilascio dell'immobile, con contestuale rigetto della domanda Parte_1 di rilascio avanzata dal nel giudizio riunito di primo grado R.G. n. 316/2014; 4) CP_2
condannare, in via gradata al punto 3), l'appellata al risarcimento del danno in CP_1 favore dell'appellante da liquidarsi in misura pari ad € 180.000,00 oltre Parte_1 interessi e rivalutazione monetaria ovvero da quantificarsi in via equitativa o mediante
C.T.U., come dal medesimo richiesto con domanda subordinata avanzata nel giudizio di primo grado R.G. n. 132/2014; 5) dichiarare, sempre in via gradata al punto 3) e previo accoglimento della domanda di cui al punto 4), l'inefficacia ex art. 2901 C.c., nei confronti dell'appellante , del contratto di compravendita dell'8 gennaio 2013 stretto tra Parte_1
e nonché il conseguente difetto di legittimazione di CP_1 Controparte_2 CP_2
a richiedere a il rilascio dell'immobile, con contestuale rigetto della
[...] Parte_1 domanda di rilascio avanzata dal nel giudizio riunito di primo grado R.G. n. CP_2
316/2014; 6) rigettare, in ogni caso, la domanda di rilascio avanzata da nel Controparte_2 procedimento riunito R.G. 316/14, previa qualificazione giuridica della stessa in termini di azione di rivendicazione ex art. 949 C.c., in quanto inammissibile e/o infondata in fatto ed in diritto;
7) condannare gli appellati al pagamento di spese e competenze del doppio grado di giudizio in favore dell'appellante, oltre al rimborso di spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore.».
Per l'appellata «Voglia l'On.le Corte d'Appello adita: - dichiarare l'appello CP_1
improcedibile ai sensi dell'art. 348 ter cod. proc. Civ.; in subordine;
nel merito, - rigettare l'appello e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata;
- condannare parte appellante alla refusione delle spese di lite, di entrambi i gradi, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 cod. proc. Civ.».
Per l'appellato : «Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni Controparte_2
istanza eccezione, deduzione e difesa, previo rigetto delle formulate richieste istruttorie in quanto inammissibili ed ininfluenti, - rigettare integralmente l'appello proposto in quanto inammissibile, infondato e, per l'effetto, confermare la sentenza gravata».
RILEVATO IN FATTO
I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado sono così esposti nella sentenza impugnata:
<< Il sig. ha convenuto, dinanzi all'intestato Tribunale, la propria madre, Parte_1
nonché il sig. al fine di: accertare e dichiarare la nullità del CP_1 Controparte_2 contratto di compravendita stipulato tra i convenuti in data 8.01.2013, in quanto stipulato in frode alla legge;
condannare la sig.ra al risarcimento del danno per inadempimento CP_1 del contratto di comodato e dichiarare l'inefficacia ex art. 1901 c.c. nei confronti dell'attore dell'atto di compravendita. Si costituiva in giudizio la quale deduceva CP_1
l'infondatezza in fatto e in diritto della domanda attrice.
In particolare, deduceva di aver concesso al sig. nel 1997, senza termine di durata, Pt_1
l'appartamento ubicato nella villa coniugale, come dimora del nucleo familiare. La convenuta rilevava l'estinzione del rapporto intercorso tra le parti, sia per effetto della cessazione del godimento dell'immobile, per l'uso consentito, da parte del sig. , sia Pt_1 per effetto del recesso ad nutum, legittimamente esercitato dalla comodante. La sig.ra CP_1 evidenziava che, il sig. dopo essersi separato dalla moglie, si univa in
[...] Pt_1
matrimonio con una nuova compagna con la quale andava a vivere in altro appartamento, dando in locazione a terzi, nel periodo 2005-2011, l'immobile ricevuto in comodato. Si costituiva in giudizio, il sig. , il quale, preliminarmente, dichiarava di Controparte_2 ignorare la pendenza del giudizio possessorio tra e avente ad oggetto il Pt_1 CP_1
medesimo bene e, relativamente alle domande riguardanti il rapporto di comodato ne eccepiva la carenza di interesse. Nelle more del presente giudizio, Controparte_2
presentava ricorso ex art. 702 bis cpc al fine di accertare la carenza del titolo del sig.
all'occupazione della parte di immobile in controversia e per l'effetto ordinare al Pt_1
sig. l'immediato rilascio dell'immobile. Si costituiva il sig. il Pt_1 Parte_1 quale, preliminarmente, rilevava la necessità di esperire la mediazione obbligatoria;
nel merito, deduceva la nullità del ricorso introduttivo per mancata enunciazione dei fatti e dell'oggetto della domanda, la carenza di legittimazione attiva del ricorrente e, in ogni caso,
l'infondatezza in fatto e in diritto della domanda. Con ordinanza del 29.09.2014, il giudice, rilevato che tra due cause sussistano ragioni di connessione oggettiva visto che, nel primo giudizio è stata proposta domanda di nullità e in subordine di inefficacia del contratto di compravendita di un immobile in virtù del quale nel secondo giudizio, si domanda il rilascio del medesimo immobile, ha disposto la riunione dei due procedimenti>>.
Il Tribunale di Catanzaro, con sentenza n. 1745/2021, pubblicata in data 30/11/2021, così pronunciava:
<< Rigetta le domande poste in essere da Accoglie il ricorso di Parte_1 CP_2
e, per l'effetto, ordina a il rilascio in favore del ricorrente
[...] Parte_1 dell'immobile per cui è causa entro il 30 gennaio 2022; Condanna al Parte_1
pagamento in favore delle altre parti in causa delle spese di lite, che si liquidano, in forza del d.m. n. 55/2014, in € 3.972,00 ciascuno, oltre accessori di legge.>>.
Avverso detta sentenza proponeva appello in forza di sei motivi di doglianza. Parte_1
Con il primo motivo assumeva << Improcedibilità della domanda di rilascio d'immobile avanzata dal nel giudizio riunito r.g. n. 316/2014, per omessa Controparte_2
comunicazione personale al sig. dell'istanza introduttiva del procedimento di Parte_1 mediazione>>
Poneva in rilievo a) che, sul punto, la motivazione della sentenza era generica, tautologica e di pura forma 1; b) che l'istanza di mediazione, trattandosi di attività extra-processuale - avrebbe dovuto essere comunicata personalmente al Sig. e non, come di fatto Parte_1
avvenuto, a chi lo difendeva in giudizio (Avv. Sergio Gidaro), sfornito di alcun potere rappresentativo al di fuori dei limiti del giudizio contenzioso;
c) che le “comunicazioni possono farsi al procuratore costituito anziché alla parte solo limitatamente agli atti interni a ciascun grado di giudizio, restandone per contro escluso l'atto introduttivo del procedimento di mediazione, che si celebra fuori dal giudizio, dinanzi al mediatore e non dinanzi al
Giudice. Riprova ne è la circostanza che lo stesso , ai fini della domanda di Controparte_2 mediazione e per poter essere assistito in mediazione dal proprio legale (Avv. Santo Viotti), abbia dovuto conferire allo stesso un nuovo ed apposito “Mandato con rappresentanza”, costituente nuova ed autonoma procura speciale, eleggendo in quella sede domicilio presso il proprio Avvocato”; d) che “Valore dirimente ha peraltro quanto previsto dal l'art. 8, 1° comma, d.lgs. n. 28/2010, secondo cui: “La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all'altra parte” e non al relativo difensore”;e) che “Il fatto poi che l'art. 8, 1° comma, d.lgs. n. 28/2010 preveda che la domanda di mediazione possa essere comunicata alla parte «con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione», non vuol dire certo che la domanda possa essere indirizzata ad un soggetto diverso dalla parte, ma solo che la domanda può essere comunicata, ad esempio, mediante notificazione con Ufficiale
Giudiziario, mediante posta elettronica certificata (purché, ovviamente, la parte ne sia dotata) o mediante raccomandata con avviso di ricevimento, e cioè mediante qualsiasi
“strumento” idoneo a dare sufficiente garanzia legale di ricezione dalla parte”; f) che “in base all'art. 8, comma 1, del D. lgs. 28/2010 la parte ha l'obbligo di presenziare
PERSONALMENTE all'incontro di mediazione: “Al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato”, talchè è di tutta evidenza il diritto della parte ad essere personalmente e direttamente invitata all'incontro di mediazione, anche atteso il carattere personalissimo della scelta di transigere o meno la lite ed attesa la serietà delle conseguenze derivanti dalla mancata, personale comparizione (condanna al pagamento di una somma pari al contributo unificato)” ; g) che “la trasmissione della domanda di mediazione all'Avv. Sergio Gidaro
(difensore solo nel giudizio del Sig. e dunque a persona diversa dalla parte, Parte_1
ha impedito al medesimo di avere effettiva conoscenza della stessa;
h) che la Parte_1
l'atto sia portato a conoscenza dell'interessato. Nel caso di specie, la mediazione ha raggiunto il suo scopo, per cui l'eccezione è infondata” nullità non può ritenersi sanata per raggiungimento dello scopo, come erroneamente ed apoditticamente asserito dal primo Giudice, non essendovi prova che abbia Parte_1 avuto comunque conoscenza dell'istanza di mediazione, tant'è che egli non ha presenziato e partecipato al procedimento di mediazione.
Assumeva, quindi, che l'evidenziata omissione - rilevata in primo grado - avrebbe dovuto comportare il rigetto della domanda, poiché il procedimento di mediazione non era stato correttamente avviato.
Con il secondo motivo di appello, lamentava introduttivo, proc. r.g. n. 316/14 ex art. 702 bis c.p.c., avanzato da e con Controparte_2 cui questi ha richiesto il rilascio di immobile, per mancata enunciazione dei fatti controversi e dell'oggetto della domanda.
2.b nullità della sentenza impugnata per assoluta genericità ed indeterminatezza dell'immobile che ne forma oggetto.>>.
In particolare, quanto alla nullità e/o inammissibilità del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. introduttivo del giudizio riunito R.G. n. 316/14 per assoluta genericità - eccezione sollevata dallo nella propria comparsa costitutiva del 15.09.2014 - rilevava che: 1) “non vi è Pt_1
alcuna specifica menzione dell'immobile al cui rilascio il ambisce”; 2) “non vi è CP_2 alcuna descrizione, né in termini oggettivi né in termini soggettivi, del contratto di comodato che - a detta dello stesso - è stato a suo tempo stipulato tra CP_2 Parte_1
e la madre ”; 3) “difetta l'esposizione in forma univoca, chiara e precisa degli
[...] CP_1
elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, ricorrendo solo un fugace richiamo alla “azione restitutoria ex art. 2058 C.c.” (di natura personale), in contrasto peraltro con quanto poco prima affermato nel ricorso introduttivo e cioè che il agirebbe nel CP_2
presente giudizio “per effetto dell'acquisto del diritto di proprietà”, non vi è alcuna specifica menzione dell'immobile al cui rilascio il ambisce;
non vi è alcuna CP_2
descrizione, né in termini oggettivi né in termini soggettivi, del contratto di comodato;
sull'immobile oggetto di controversia” e dunque con azione a carattere reale (petitoria) e non personale”.
Poneva, altresì, in rilievo che la genericità del ricorso contenuto della sentenza di primo grado, assolutamente generica ed indeterminata e nella quale l'immobile oggetto della controversia non viene mai descritto, neppure minimamente>>. Con il terzo motivo di censura lamentava, la dell'8 gennaio 2013 per notar , stretto tra e , in Per_1 CP_1 Controparte_2 quanto in frode alla legge (ex art. 1344 c.c.), con conseguente difetto di legittimazione attiva di a richiedere il rilascio dell'immobile>>. Controparte_2
Secondo l'assunto dell'appellante il Tribunale aveva erroneamente rigettato la domanda di nullità, in quanto in frode alla legge, dell'atto di compravendita dell'8 gennaio 2013, per notar rep. 13746 – racc. 8869, tra e , avanzata da Per_1 CP_1 Controparte_2 esso appellante nel giudizio R.G. n. 132/2014, così implicitamente rigettando la correlativa eccezione di difetto di legittimazione del in ordine alla domanda di rilascio. CP_2
Con il quarto motivo di doglianza, assumeva la avanzata da di condanna della convenuta al risarcimento del Parte_1 CP_1 danno, a titolo di inadempimento al contratto di comodato, di violazione dell'obbligo di buona fede e correttezza>>.
Sosteneva, sul punto l'appellante che l'immobile era stato concesso in comodato per soddisfare esigenze abitative durature e che la sua alienazione in favore del CP_2
integrava una violazione degli obblighi di buona fede e correttezza contrattuale da parte della comodante, CP_1
Reiterava la quantificazione del danno subito in € 180.000,00, corrispondente al valore locativo dell'immobile per un periodo trentennale.
Con il quinto motivo di appello ( avanzata da , di revocatoria ex art. 2901 c.c. del contratto di compravendita Parte_1 dell'8 gennaio 2013 per notar , stretto tra e , in Per_1 CP_1 Controparte_2
quanto pregiudizievole delle ragioni creditorie dell'appellante, con conseguente difetto di legittimazione attiva dell'appellato a richiedere il rilascio Controparte_2
dell'immobile>>) lamentava che il primo giudice aveva errato nel non accogliere la domanda di revocatoria ex art. 2901 c.c. del contratto di compravendita stipulato tra la ed il , ricorrendone tutti i presupposti: esistenza di un credito risarcitorio di CP_1 CP_2 nei confronti dell'appellata sussistenza del pregiudizio alle Parte_1 CP_1 ragioni vantate da sussistenza del presupposto della scientia damni e della Parte_1
participatio fraudis.
Assumeva che “Alla fondatezza della domanda di revocatoria dell'atto di compravendita dell'8 gennaio 2013, consegue anche la carenza di legittimazione di a Controparte_2 richiedere il rilascio della porzione di immobile detenuta dall'appellante, attesa l'inefficacia ex art. 2901 c.c. del medesimo contratto, nei confronti dell'appellante ” Parte_1
Con il sesto motivo, infine, l'appellante lamentava l'<< omessa qualificazione giuridica della domanda di rilascio avanzata da . Inammissibilità e/o infondatezza, in Controparte_2 ogni caso, della predetta domanda, sia essa da qualificare in termini di azione di responsabilità extracontrattuale o di azione petitoria di rivendicazione (come ritenuto dall'appellante) >>.
Evidenziava, in particolare, che il nello stringato ricorso introduttivo, ex art. 702 CP_2
bis c.p.c., aveva sostenuto di agire nei confronti del convenuto “mediante Parte_1 azione restitutoria ex art. 2058 C.c., che qui si esercita” (cfr. ricorso 702 bis c.p.c. proc.
R.G. 316/14, pag. 2, righe 20-21); che non ricorrevano né erano stati prospettati dal gli elementi (fatto illecito, danno ingiusto, nesso di causalità, colpevolezza CP_2
dell'agente e imputabilità del fatto lesivo) idonei a fondare, anche solo in astratto, un'azione di risarcimento danni a titolo di responsabilità extra-contrattuale; che l'azione avrebbe dovuto essere correttamente qualificata in termini di azione petitoria di rivendicazione e, conseguentemente, avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile ex art. 705 c.p.c., essendo ancora pendente dinanzi al Tribunale di Catanzaro il giudizio possessorio introdotto dalla . CP_1
Specificava che il divieto di cui al primo comma del richiamato art. 705 c.p.c. “deve certamente ritenersi applicabile anche allorquando lo spogliante convenuto nel giudizio possessorio (nel caso di specie, , sia dante causa di colui che ha veste di attore CP_1 nel giudizio petitorio (nella specie: )”; che , peraltro, il era a Controparte_2 CP_2
conoscenza, prima di intraprendere il giudizio dinanzi al Tribunale, della pendenza del giudizio possessorio vertente tra e la madre dal momento che Parte_1 CP_1
aveva richiesto nel 2013, con un'istanza a sua firma, indirizzata al Tribunale di Catanzaro, il rilascio i copia degli atti relativi al giudizio possessorio R.G. n. 2602/2011.
Rassegnava le conclusioni in epigrafe trascritte.
Si costituiva in giudizio che, in via preliminare, eccepiva” l'improcedibilità CP_1 dell'appello per infondatezza delle doglianze sollevate e per assenza di motivi validi a giustificare la riforma della sentenza di primo grado ex art. 348 ter”.
Osservava, poi, che: - “il diritto di godimento derivante dal contratto di comodato non limitava in alcun modo il potere di disposizione del proprietario dell'immobile”; che “il contratto di comodato si era concluso con la cessazione delle esigenze abitative del nucleo familiare originario di ”, circostanza che rendeva legittima la successiva Pt_1 alienazione del bene;
- che “la vendita dell'immobile era stata dettata da esigenze economiche della comodante e non integrava alcuna elusione di norme imperative”.
Ribadito che “la richiesta di risarcimento avanzata da fosse priva di fondamento, Pt_1
in quanto il contratto di comodato era da considerarsi cessato prima dell'alienazione dell'immobile”, chiedeva “il rigetto dell'appello, atteso che nessuno dei motivi di gravame risultava fondato”.
Si costituiva altresì in giudizio chiedeva il rigetto dell'appello poiché del Controparte_2 tutto infondato, specificandone dettagliatamene le ragioni, e la condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c.
Con ordinanza del 22.03.2022, la Corte disponeva la sospensione l'efficacia esecutiva della sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 1745/2021 del 25.11.2021, limitatamente al capo di condanna concernente il rilascio da parte dello della porzione immobiliare oggetto CP_3 di causa.
Rigettata la richiesta avente ad oggetto i mezzi istruttori non ammessi in primo grado, all'udienza del 17.09.2024, sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito di note scritte, le parti depositavano note di conclusioni e la causa, con ordinanza dell'1.10.2024, veniva assegnata a sentenza, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e di eventuali memorie d replica.
RITENUTO IN DIRITTO
Preliminarmente, deve rilevarsi che l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., sollevata da non può essere esaminata essendo già stata superata la CP_1 fase processuale a tanto deputata.
È noto, infatti, che l'ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. può essere pronunciata solo all'udienza di cui all'art. 350 del codice di rito, prima di procedere alla trattazione e sentite le parti.
Deve poi, essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c..
Nella fattispecie, il gravame risponde ai requisiti di cui all'art. 342 c.p.c. alla luce dei principi chiarificatori espressi dalle Sezioni Unite n. 27199/2017. L'atto di appello, infatti, risulta motivato e simmetrico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata:
l'appellante ha specificatamente individuato i punti della pronuncia di cui auspica la riforma ed ha indicato gli errori che avrebbe commesso il giudice di prime cure, contrapponendo alla tesi spesa dal Tribunale quella che, a suo dire, avrebbe dovuto condurre il giudice a una decisione di segno diametralmente opposto.
Sempre in via preliminare deve, poi, essere esaminata la doglianza concernente l'eccezione di difetto di legittimazione di in ordine alla domanda di rilascio Controparte_2
dell'immobile oggetto di causa, da questi avanzata in primo grado nel giudizio n. 316/2014 rgc riunito al giudizio iscritto al n. 132/2024 rgc,
Ebbene, la legittimazione ad agire, quale condizione dell'azione, si basa sulla prospettazione e sulle allegazioni fatte con la domanda. Il difetto di legittimazione si verifica quando, in sede giudiziaria, viene fatto valere un diritto rappresentato come appartenente a terzi (cfr., ex plurimis, Cass. 11284/2010; Cass. 8699/2009)
Nel caso di specie, non vi è dubbio che abbia agito a tutela di un proprio Controparte_2
diritto e, conseguentemente, la questione non involge la legittimazione attiva ma riguarda la titolarità del diritto e dunque concerne il merito della causa.
D'altro canto, l'asserita carenza di legittimazione attiva del è rapportata dallo CP_2
stesso appellante alla nullità del contratto di compravendita dell'8 gennaio 2013 (<< dichiarare la nullità del contratto di compravendita dell'8 gennaio 2013 per TA
, stretto tra e , nonché il conseguente difetto di Per_1 CP_1 Controparte_2 legittimazione attiva di a richiedere a il rilascio Controparte_2 Parte_1
dell'immobile, con contestuale rigetto della domanda di rilascio avanzata dal CP_2 nel giudizio riunito di primo grado R.G. n. 316/2014 >>.
Passando, quindi, all'esame del primo motivo di gravame deve rilevarsi che l'appellante ha riproposto, ex art. 346 c.p.c l'eccezione di improcedibilità della domanda di rilascio dell'immobile, avanzata da nel giudizio riunito n. 316/2014 rgc, per Controparte_2
omessa comunicazione personale allo dell'istanza di mediazione. Pt_1
L'eccezione deve essere disattesa per le ragioni di seguito specificate.
Appare, innanzi tutto, opportuno evidenziare che, successivamente alla riunione per ragioni di connessione dei giudizi n 132//2014 rgc e n 316/2014 rgc, il giudice di prime cure, con ordinanza del 6.11.2025, premesso che la domanda introdotta da nel Controparte_2
giudizio RGAC n. 316/2014, riunito poi al giudizio RGAC n. 132/2014, aveva ad oggetto la materia del comodato soggetta a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis d.lgs 28/2010 , e rilevato che non vi era prova che fosse stato esperito il tentativo di mediazione obbligatoria, fissava una nuova udienza nel rispetto del termine di cui all'art. 6 del d.lgs 28/2010 per consentire “lo svolgimento del tentativo di mediazione assegnando alle parti il termine di giorni 15 per presentare la relativa domanda”.
Lamenta l'appellante che la comunicazione della mediazione, nel caso di specie, demandata dal giudice, non sia stata fatta alla parte personalmente, vale a dire a , bensì al Parte_1
suo difensore nel processo, avv. Sergio Gidaro, con conseguente improcedibilità.
Ebbene, ad avviso del Collegio, se, da un lato, il D.lgs n. 28/2010 non prevede espressamente in alcuna sua disposizione la possibilità di comunicare l'avvio del procedimento di mediazione al difensore costituito, dall'altro non può non tenersi conto del principio di informalità che lo caratterizza, laddove si consideri che: a) l'art. 3, comma 3, del richiamato D.lgs n. 28/2010, sancisce che “Gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a formalità” ; b) che l'art. 8, co.1, del medesimo decreto legislativo sancisce che “ la domanda di mediazione, la designazione del mediatore, la sede e l'orario dell'incontro, le modalità di svolgimento della procedura, la data dell'incontro e ogni altra informazione utile sono comunicate alle parti, a cura dell'organismo, con ogni ,mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione.
Ora, sulla base di un contemperamento dei richiamati principi, non può escludersi che la comunicazione della mediazione, quanto meno nel caso in cui ,come nella specie, sia disposta dal giudice, possa essere utilmente inviata al difensore costituito in giudizio, presso il quale la parte ha eletto domicilio, il quale è tenuto a darne avviso alla parte, rimanendo in tal modo parimenti soddisfatta la finalità indicata dal legislatore di informare la parte perché possa partecipare personalmente alla mediazione.
Infondato è, poi, il secondo motivo di impugnazione con il quale, l'appellante deduce l'omesso rilievo da parte del giudice di prime cure della nullità del ricorso introduttivo di primo grado, stante la sua lacunosità, e della nullità della sentenza che ne rifletterebbe la genericità.
Il ricorso introduttivo del giudizio ex art. 702 bis c.p.c. deve contenere tutti gli elementi necessari e sufficienti all'individuazione della domanda, sia il petitum sia la causa petendi.
La nullità consegue allorquando dal contenuto del ricorso non sia possibile l'individuazione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda.
Nel caso di specie, l'atto introduttivo del giudizio è stato redatto con la necessaria specificità, indicando chiaramente i fatti e le circostanze fondanti la domanda. In particolare, il richiamato ricorso ex art. 702 bis c.p.c. individua chiaramente l'immobile oggetto della domanda di rilascio avanzata dal (porzione dell'immobile in CP_2
Catanzaro, sito in via Miraglia 4 (fol. 43 part. 619, subalterni 5,6 e 7) acquistato da CP_1
in forza di atto di compravendita per notar 8 gennaio 2013 (n. Rep.
[...] Per_1
13746, n. Racc. 8869) e risultano esposte le ragioni poste a fondamento della stessa.
Significativa è, d'altra parte, la puntuale difesa di parte resistente, odierno appellante.
Parimenti infondato si appalesa il terzo motivo di gravame con il quale l'appellante si duole del rigetto della domanda, dallo stesso formulata in primo grado nel giudizio n. 132/2014 rgc, avente ad oggetto l'accertamento della nullità dell'atto di compravendita stipulato da e con atto di compravendita dell'8.1.2013 perche in frode alla CP_1 Controparte_2
legge.
Sul punto deve rilevarsi che la peculiarità del contratto in frode alla legge, di cui all'art. 1344 cod. civ, consiste nel fatto che gli stipulanti raggiungono, attraverso gli accordi contrattuali, il medesimo risultato vietato dalla legge, con la conseguenza che, nonostante il mezzo impiegato sia lecito, è illecito il risultato che attraverso l'abuso del mezzo e la distorsione della sua funzione ordinaria si vuole in concreto realizzare (cfr. Cass.
1523/2010).
L'appellante richiama l'art. 705 c.p.c., norma di natura processuale che disciplina il rapporto tra azioni possessorie e petitorie nel senso che il convenuto nel giudizio possessorio non può proporre giudizio petitorio, finché il primo giudizio non sia definito e la decisione non sia stata eseguita, a meno che non ne derivi o possa derivarne un pregiudizio irreparabile per il convenuto (irreparabilità che il Giudice delle leggi - Corte Cost. sent. n. 25/1992 - individua inequivocabilmente nella "perdita materiale e irreversibile" del bene).
Secondo la prospettazione dell'appellante rectius alla
“svendita” dell'immobile, la ed il hanno avuto l'obiettivo di evitare di CP_1 CP_2 dovere attendere la definizione del giudizio possessorio pendente tra la e CP_1 Parte_1
ostativo alla rivendica dell'immobile >>.
[...]
La prospettazione deve essere disattesa ove si consideri che al proprietario di un immobile, nel caso di specie il cui diritto di proprietà non era contestato, non è preclusa CP_1
l'alienazione del bene in virtù della sussistenza di stati di fatto (possesso del bene in capo ad altro soggetto) o di diritto quale l'esistenza di un contratto di comodato avente ad oggetto il bene. Né, risulta pertinente il richiamo al divieto dei patti successori ex art. 458 c.c
Assume l'appellante che << in forza di un preciso accordo successorio con gli CP_1 altri figli ( e vietato a chiare lettere dal nostro Controparte_4 Controparte_5
ordinamento, ha inteso sottrarre dalla sua futura successione ereditaria (non lontana, in considerazione della veneranda età) l'immobile alienato e svenduto al , Controparte_2
trasformando un bene materiale non occultabile, in denaro facilmente “volatile” e difficilmente rintracciabile a distanza di anni, denaro già trasferito agli altri due figli e escludendo deliberatamente l'ulteriore figlio Controparte_4 Controparte_5
. Parte_1
L'assunto deve essere disatteso.
Non vi è alcun elemento che consenta di ravvisare nell'intervenuto contratto di compravendita in questione un patto successorio vietato.
L'art. 458 c.c., richiamato dall'appellante, così dispone: “Fatto salvo quanto disposto dagli artt.768-bis e seguenti, è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione. È del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone di diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi”.
In particolare, i patti successori vietati dalla richiamata norma si distinguono in tre categorie:
-patto istitutivo con cui taluno dispone della propria successione;
-patto dispositivo con cui un soggetto dispone di diritti che potrebbero derivargli da una successione altrui che deve ancora aprirsi;
-patto rinunziativo con cui taluno rinunzia ai diritti eventualmente spettantegli su una successione altrui non ancora aperta.
Nella fattispecie in esame, avuto riguardo al tenore letterale ed agli effetti concreti del contratto oggetto di contestazione, risulta evidente che non si è in presenza di alcun patto successorio vietato ai sensi dell'art. 458 c.p.c .
Assume l'appellante che la compravendita intercorsa tra la propria madre, odierna appellata,
e , avente ad oggetto l'immobile in questione, produrrebbe CP_1 Controparte_2
l'effetto di diseredarlo.
Orbene, non può non rilevarsi che la , in virtù del principio di libertà negoziale, aveva CP_1 ed ha il diritto di disporre dei propri beni anche alienandoli, costituendo quella dei figli, tra cui l'odierno appellante, una mera aspettativa di fatto. È solo con l'apertura della successione che si individuano i chiamati all'eredità, con ciò passando da un'aspettativa di fatto ad una di diritto.
Proseguendo nella disamina dei motivi di impugnazione avanzati da del Parte_1
tutto infondata, ad avviso della Corte, si appalesa la censura concernente il rigetto della domanda di risarcimento del danno < violazione dell'obbligo di buona fede e correttezza nell'esecuzione del medesimo contratto e di “abuso del diritto” di proprietà >> da pare di CP_1
Secondo la prospettazione posta dall'appellante erroneamente il primo giudice ha ritenuto che
“L'abitazione per cui è causa, era stata concessa in comodato gratuito al sig. per Pt_1
far fronte alle esigenze del proprio originario nucleo familiare, costituito dalla prima moglie e dai figli, poi scioltosi a seguito della separazione dei coniugi” e che, conseguentemente, alcun grave e colpevole inadempimento rispetto al contratto di comodato “di scopo” inter-partes vi sarebbe stato da parte della . CP_1
L'appellante ha evidenziato, a fondamento della censura, che: a) “l'immobile è stato concesso in comodato per soddisfare le esigenze abitative personali e familiari in genere dello , anche in considerazione del suo precario stato di salute”; b) “ anche Parte_1
dopo la separazione dal primo coniuge egli ha continuato ad aver bisogno dell'immobile e ad abitarvi senza alcuna interruzione di continuità, eccettuato il periodo in cui ne è stato spogliato violentemente e clandestinamente dall'appellata ; c) “dopo la CP_1 separazione il medesimo appellante ha contratto un nuovo matrimonio con la Sig.ra
[...]
circostanza quest'ultima pacifica e mai contestata da controparte e comunque CP_6
evincibile dal contenuto di pag. 5 della Memoria istruttoria ex art. 183 comma VI c.p.c. depositata dinanzi al Tribunale da >>; d) “ l'atto di diffida stragiudiziale del Parte_1
06.11.2012, con cui l'appellata ha richiesto al figlio la CP_1 Parte_1 immediata restituzione dell'immobile concesso in comodato deve ritenersi illegittimo ed inefficace ex art. 1810 c.c., in base al quale il comodante può richiedere al comodatario l'immediata restituzione del bene in comodato solo quando le parti non abbiano convenuto alcun termine di restituzione, “né questo risulta dall'uso a cui la cosa doveva essere destinata”.
Alla luce di quanto evidenziato, assumeva che non essendo venuto meno lo “scopo” del comodato, l'appellata nel momento in cui ha trasferito l'immobile oggetto di CP_1 comodato ad un terzo ( ) sì è resa inadempiente all'obbligazione Controparte_2
contrattualmente assunta di far godere all'attore l'immobile di che trattasi per il tempo e per l'uso determinato, con conseguente diritto del comodatario al risarcimento del danno ex art. 1218 c.c.
La prospettazione non è condivisibile per le ragioni di cui appresso.
Dalla documentazione richiamata e prodotta dall'appellante (n. 2 comunicazioni provenienti da in fasc. di I° grado ) si evince, sostanzialmente, che l'immobile in CP_1 Pt_1 questione gli è stato concesso in comodato gratuito dalla madre, per abitarvi CP_1
con la famiglia;
emerge altresì dalle risultanze in atti che, intervenuta la separazione giudiziale dello dalla prima moglie l'immobile è stato da questi in locazione a Pt_1
soggetti terzi dal 2005 sino al 2011.
Detta circostanza, posta in rilievo dalla già nell'atto di citazione di primo grado e CP_1
nella comparsa di costituzione nel presente giudizio (con il quale vengono peraltro richiamate le dichiarazioni di testi escussi in altro giudizio2 ), non risulta specificamente contestata dallo e ben può essere ritenuta, ai fini decisori, ai sensi dell'art.115 Pt_1
c.p.c..
Pertanto - contrariamente all'assunto dell'appellante - essendo venuto meno lo scopo cui il comodato era finalizzato, del tutto legittimamente l'odierna appellata ha chiesto la restituzione del bene, diffidandolo al rilascio, con atto del 6.11.2012, ed altrettanto legittimamente ha proceduto alla vendita dell'immobile di sua proprietà.
Né può fondatamente ritenersi che vi sia stato un abuso del diritto da parte della , CP_1 dovendosi escludere che la vendita dell'immobile per cui è causa sia stata da questa posta in essere in funzione elusiva del contratto di comodato d'uso intercorso con il figlio Parte_1
ciò in quanto all'epoca della vendita - 8 gennaio 2013- lo scopo cui il comodato era
[...]
finalizzato, come poc'anzi rilevato, si era già esaurito., Giova, in proposito, richiamare la giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui
<< l'abuso del diritto, lungi dal presupporre una violazione in senso formale, delinea l'utilizzazione alterata dello schema formale del diritto, finalizzata al conseguimento di obiettivi ulteriori e diversi rispetto a quelli indicati dal legislatore >> ; l'abuso del diritto
<<è, in sostanza, ravvisabile, quando, nel collegamento tra il potere di autonomia conferito al soggetto ed il suo atto di esercizio, risulti alterata la funzione obiettiva dell'atto rispetto al potere che lo prevede >> (cfr. Cass. n. 26541/2021).
Non appare peraltro superfluo rilevare che la domanda di risarcimento oltre ad essere carente di prova in ordine alla condotta contra ius della è sfornita di supporto CP_1 probatorio in ordine al danno e all'entità dello stesso.
L'appellante ha quantificato il presunto danno subito in € 180.000,00, ma tale somma appare del tutto arbitraria e priva di riscontri oggettivi.
In particolare, non è stato fornito alcun documento o perizia che dimostri il valore locativo dell'immobile, né che giustifichi la somma indicata.
Passando all'esame del quinto motivo di appello avente ad oggetto il mancato accoglimento dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c.., ritiene la Corte che anche detta doglianza non possa trovare accoglimento.
A tal proposito è sufficiente rilevare che domanda revocatoria ordinaria avanzata dallo ha riguardo al credito che gli deriverebbe dall'accoglimento della domanda CP_3
risarcitoria, non accolta dal primo giudice con pronuncia confermata nel presente grado per le ragioni sopraesposte.
Risulta pertanto evidente la mancanza dell'esistenza di un rapporto obbligatorio tra le parti che costituisce il primo necessario presupposto dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c e che esime la Corte da ogni ulteriore valutazione.
Priva di fondamento è, infine, la doglianza concernente la mancata qualificazione della domanda di rilascio dell'immobile avanzata da nel procedimento riunito Controparte_2
R.G. 316/14, in termini di azione di rivendicazione ex art. 948 c.c., come tale inammissibile in ragione del divieto posto dall'art. 705 c.p.c., essendo allo stato ancora pendente dinanzi al
Tribunale di Catanzaro il giudizio possessorio tra la e lo . CP_1 Pt_1
Trattasi invero di azione restitutoria di carattere personale esperita dal , nuovo CP_2 proprietario dell'immobile, nei confronti del comodatario. E' in proposito sufficiente richiamare la giurisprudenza di legittimità secondo cui < contratto di comodato di immobile, stipulato dall'alienante di esso in epoca anteriore al suo trasferimento, non è opponibile all'acquirente del bene, non estendendosi a rapporti diversi dalla locazione le disposizioni, di natura eccezionale, di cui all'art. 1599 c.c., sicché l'acquirente non può risentire alcun pregiudizio dall'esistenza del rapporto di comodato atteso il suo diritto di far cessare in qualsiasi momento, "ad libitum", il godimento del bene da parte del comodatario e di ottenere la piena disponibilità della cosa >>( cfr. Cass. n. 664/2016; Cass. n. 5454/1991).
Dagli svolti rilievi, consegue il rigetto dell'appello e, per l'effetto, la conferma della sentenza impugnata.
Deve essere disattesa la domanda di condanna dell'appellante per responsabilità ex art. 96
c.p.c., avanzata dall'appellata in mancanza di prova dell'elemento soggettivo CP_1
del dolo o della colpa grave nonché della prova, anche presuntiva dell'esistenza o anche solo dell'ipotizzabilità di un danno derivante direttamente dalla condotta dell'avversario, il cui onere incombe sulla parte richiedente. Non emerge dagli atti elementi che possano costituire indice obiettivo di mala fede processuale consistente nella consapevolezza del proprio torto ovvero nella coscienza dell'infondatezza della domanda avanzata, né di colpa grave (cfr. Cass. n. 9080/2013 in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96, primo comma, cod. proc. civ. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'"an" e sia del
"quantum debeatur", e comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa;
Cass. n. 3388/2007:
Cass. SU n. 13355/2004)
La soccombenza dell'appellante ne comporta la condanna al pagamento delle spese del grado.
Dette spese - avuto riguardo al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022 - devono essere liquidate, in favore di ciascun appellato, in euro 4.995,50 per compenso professionale (valore indeterminabile modesto;
scaglione da euro 26.000,00 ad euro
52.000,00; fase di studio, fase introduttiva, fase di trattazione/istruttoria - cfr. Cass. ord.
n.29857/2023 – e fase decisoria, valori medi con riduzione del 50% in ragione della non particolare complessità della causa), oltre rimb. forf. 15%, iva e cpa, come per legge. Non appare superfluo , in punto di regolamento delle spese processuali, evidenziare che secondo la prevalente e più recente giurisprudenza di legittimità la natura meramente accessoria della domanda ex art. 96 c.p.c. rispetto all'effettivo tema di lite cui va rapportata la verifica della soccombenza, nel caso di rigetto della domanda ex art. 96 proposta dagli appellati e di rigetto dell'appello non si ha una ipotesi di pluralità di domande effettivamente contrapposte idonea a determinare la soccombenza reciproca sulla quale poter fondare una pronuncia di compensazione delle spese di lite di secondo grado ( cfr.
Cass. . n. 9532/2017; Cass. n. 11792/2018; Cass., n. 22951/2019).
Il rigetto integrale dell'impugnazione comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma
1 quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo degli appellanti di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di e , Parte_1 CP_1 Controparte_2 avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 1745/2021, pubblicata 30/11/2021, ogni contraria istanza eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna al pagamento delle spese del grado che si liquidano, in favore di Parte_1 ciascun appellato, in euro 4.995,50 per compensi professionali, oltre rimb. forf. 15%, iva e cpa, come per legge.
-dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1 quater, DPR n. 15/2002, per porre a carico dell'appellante l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione
Civile, tenutasi da remoto il 5.2.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Così alla pag. 3 dell'impugnata sentenza: “In via preliminare, in ordine all'eccezione di improcedibilità della domanda di rilascio, si osserva che, l'art. 4 comma 2 del D.Lgs. 28/2010 prevede che, il contenuto dell'istanza di mediazione deve indicare l'organismo, le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa, senza prevedere oneri particolari per la notifica, essendo sufficiente che 2 Così alle pagg. 12 e 13 della comparsa di costituzione in appello di < CP_1
il quale ha precisato che l'appartamento è stato allo stesso concesso in godimento dal Testimone_1 Sig. dietro un corrispettivo pari all'importo delle bollette e ad un importo bimestrale Parte_1 oscillante dalle € 300,00 alle € 400,00. Il medesimo, inoltre, ha dichiarato che l'appartamento de quo è stato da lui abitato dall'anno 2005 a tutto l'anno 2010 (inizio 2011), anche se il sig. Pt_1 aveva le chiavi. Ed ancora, è la stessa figlia dell'odierno attore, sig.ra , escussa Controparte_7 all'udienza del 27 febbraio 2012, a confermare la suddetta circostanza, precisando che il proprio padre ha concesso in locazione l'appartamento di via Miraglia al prof. mentre, Testimone_1 successivamente, dalla data del 07 gennaio 2011, l'appartamento è stato abitato dalla medesima>>.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, così composta:
Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo Presidente rel.
Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
Dott.ssa Adele Foresta Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 142/2022 RGAC, e vertente
TRA
(C.F. elettivamente domiciliato in Catanzaro, Parte_1 C.F._1 via Schipani, n. 110, presso lo studio dell'avv. Sergio Gidaro, che lo rappresenta e difende, in virtù di procura allegata all'atto di appello
Appellante
E
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Catanzaro via CP_1 C.F._2
Kennedy, n. 2, presso lo studio dell'avv. Valerio Donato, che la rappresenta e difende, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello
Appellata
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Controparte_2 C.F._3
Catanzaro, via E. Buccarelli, n. 49, presso lo studio degli avv.ti Santo Viotti e Anna Maria
Marra, che lo rappresentano e difendono, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello,
Appellato
sulle seguenti CONCLUSIONI
Per l'appellante : «Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Catanzaro, in Parte_1 accoglimento del presente gravame e previo rigetto di ogni avversa istanza, eccezione, deduzione e difesa, in riforma dell'impugnata sentenza, così provvedere: IN VIA
PRELIMINARE: - accogliere l'istanza d'inibitoria avanzata dall'appellante, attesa la sussistenza, dei “gravi motivi” previsti dall'art. 283 C.p.c., sia sotto il profilo del periculum in mora che del fumus boni juris dell'impugnazione (cfr. ragioni esposte e richiamate nell'apposito paragrafo che precede); NEL MERITO: 1) dichiarare l'improcedibilità della domanda di rilascio d'immobile avanzata dal nel giudizio riunito R.G. n. Controparte_2
316/2014 celebrato dinanzi al Tribunale di Catanzaro;
2) dichiarare nullo e/o inammissibile il ricorso introduttivo del giudizio riunito R.G. n. 316/14 di primo grado proposto da
, nonché nulla la sentenza di primo grado per assoluta genericità ed Controparte_2
indeterminatezza dell'immobile che ne forma oggetto, con conseguente rigetto e/o dichiarazione di inammissibilità delle domande di accertamento e di condanna al rilascio di immobile avanzate con il predetto ricorso;
3) dichiarare la nullità del contratto di compravendita dell'8 gennaio 2013 per TA , stretto tra e Per_1 CP_1
, nonché il conseguente difetto di legittimazione attiva di a Controparte_2 Controparte_2
richiedere a il rilascio dell'immobile, con contestuale rigetto della domanda Parte_1 di rilascio avanzata dal nel giudizio riunito di primo grado R.G. n. 316/2014; 4) CP_2
condannare, in via gradata al punto 3), l'appellata al risarcimento del danno in CP_1 favore dell'appellante da liquidarsi in misura pari ad € 180.000,00 oltre Parte_1 interessi e rivalutazione monetaria ovvero da quantificarsi in via equitativa o mediante
C.T.U., come dal medesimo richiesto con domanda subordinata avanzata nel giudizio di primo grado R.G. n. 132/2014; 5) dichiarare, sempre in via gradata al punto 3) e previo accoglimento della domanda di cui al punto 4), l'inefficacia ex art. 2901 C.c., nei confronti dell'appellante , del contratto di compravendita dell'8 gennaio 2013 stretto tra Parte_1
e nonché il conseguente difetto di legittimazione di CP_1 Controparte_2 CP_2
a richiedere a il rilascio dell'immobile, con contestuale rigetto della
[...] Parte_1 domanda di rilascio avanzata dal nel giudizio riunito di primo grado R.G. n. CP_2
316/2014; 6) rigettare, in ogni caso, la domanda di rilascio avanzata da nel Controparte_2 procedimento riunito R.G. 316/14, previa qualificazione giuridica della stessa in termini di azione di rivendicazione ex art. 949 C.c., in quanto inammissibile e/o infondata in fatto ed in diritto;
7) condannare gli appellati al pagamento di spese e competenze del doppio grado di giudizio in favore dell'appellante, oltre al rimborso di spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore.».
Per l'appellata «Voglia l'On.le Corte d'Appello adita: - dichiarare l'appello CP_1
improcedibile ai sensi dell'art. 348 ter cod. proc. Civ.; in subordine;
nel merito, - rigettare l'appello e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata;
- condannare parte appellante alla refusione delle spese di lite, di entrambi i gradi, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 cod. proc. Civ.».
Per l'appellato : «Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni Controparte_2
istanza eccezione, deduzione e difesa, previo rigetto delle formulate richieste istruttorie in quanto inammissibili ed ininfluenti, - rigettare integralmente l'appello proposto in quanto inammissibile, infondato e, per l'effetto, confermare la sentenza gravata».
RILEVATO IN FATTO
I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado sono così esposti nella sentenza impugnata:
<< Il sig. ha convenuto, dinanzi all'intestato Tribunale, la propria madre, Parte_1
nonché il sig. al fine di: accertare e dichiarare la nullità del CP_1 Controparte_2 contratto di compravendita stipulato tra i convenuti in data 8.01.2013, in quanto stipulato in frode alla legge;
condannare la sig.ra al risarcimento del danno per inadempimento CP_1 del contratto di comodato e dichiarare l'inefficacia ex art. 1901 c.c. nei confronti dell'attore dell'atto di compravendita. Si costituiva in giudizio la quale deduceva CP_1
l'infondatezza in fatto e in diritto della domanda attrice.
In particolare, deduceva di aver concesso al sig. nel 1997, senza termine di durata, Pt_1
l'appartamento ubicato nella villa coniugale, come dimora del nucleo familiare. La convenuta rilevava l'estinzione del rapporto intercorso tra le parti, sia per effetto della cessazione del godimento dell'immobile, per l'uso consentito, da parte del sig. , sia Pt_1 per effetto del recesso ad nutum, legittimamente esercitato dalla comodante. La sig.ra CP_1 evidenziava che, il sig. dopo essersi separato dalla moglie, si univa in
[...] Pt_1
matrimonio con una nuova compagna con la quale andava a vivere in altro appartamento, dando in locazione a terzi, nel periodo 2005-2011, l'immobile ricevuto in comodato. Si costituiva in giudizio, il sig. , il quale, preliminarmente, dichiarava di Controparte_2 ignorare la pendenza del giudizio possessorio tra e avente ad oggetto il Pt_1 CP_1
medesimo bene e, relativamente alle domande riguardanti il rapporto di comodato ne eccepiva la carenza di interesse. Nelle more del presente giudizio, Controparte_2
presentava ricorso ex art. 702 bis cpc al fine di accertare la carenza del titolo del sig.
all'occupazione della parte di immobile in controversia e per l'effetto ordinare al Pt_1
sig. l'immediato rilascio dell'immobile. Si costituiva il sig. il Pt_1 Parte_1 quale, preliminarmente, rilevava la necessità di esperire la mediazione obbligatoria;
nel merito, deduceva la nullità del ricorso introduttivo per mancata enunciazione dei fatti e dell'oggetto della domanda, la carenza di legittimazione attiva del ricorrente e, in ogni caso,
l'infondatezza in fatto e in diritto della domanda. Con ordinanza del 29.09.2014, il giudice, rilevato che tra due cause sussistano ragioni di connessione oggettiva visto che, nel primo giudizio è stata proposta domanda di nullità e in subordine di inefficacia del contratto di compravendita di un immobile in virtù del quale nel secondo giudizio, si domanda il rilascio del medesimo immobile, ha disposto la riunione dei due procedimenti>>.
Il Tribunale di Catanzaro, con sentenza n. 1745/2021, pubblicata in data 30/11/2021, così pronunciava:
<< Rigetta le domande poste in essere da Accoglie il ricorso di Parte_1 CP_2
e, per l'effetto, ordina a il rilascio in favore del ricorrente
[...] Parte_1 dell'immobile per cui è causa entro il 30 gennaio 2022; Condanna al Parte_1
pagamento in favore delle altre parti in causa delle spese di lite, che si liquidano, in forza del d.m. n. 55/2014, in € 3.972,00 ciascuno, oltre accessori di legge.>>.
Avverso detta sentenza proponeva appello in forza di sei motivi di doglianza. Parte_1
Con il primo motivo assumeva << Improcedibilità della domanda di rilascio d'immobile avanzata dal nel giudizio riunito r.g. n. 316/2014, per omessa Controparte_2
comunicazione personale al sig. dell'istanza introduttiva del procedimento di Parte_1 mediazione>>
Poneva in rilievo a) che, sul punto, la motivazione della sentenza era generica, tautologica e di pura forma 1; b) che l'istanza di mediazione, trattandosi di attività extra-processuale - avrebbe dovuto essere comunicata personalmente al Sig. e non, come di fatto Parte_1
avvenuto, a chi lo difendeva in giudizio (Avv. Sergio Gidaro), sfornito di alcun potere rappresentativo al di fuori dei limiti del giudizio contenzioso;
c) che le “comunicazioni possono farsi al procuratore costituito anziché alla parte solo limitatamente agli atti interni a ciascun grado di giudizio, restandone per contro escluso l'atto introduttivo del procedimento di mediazione, che si celebra fuori dal giudizio, dinanzi al mediatore e non dinanzi al
Giudice. Riprova ne è la circostanza che lo stesso , ai fini della domanda di Controparte_2 mediazione e per poter essere assistito in mediazione dal proprio legale (Avv. Santo Viotti), abbia dovuto conferire allo stesso un nuovo ed apposito “Mandato con rappresentanza”, costituente nuova ed autonoma procura speciale, eleggendo in quella sede domicilio presso il proprio Avvocato”; d) che “Valore dirimente ha peraltro quanto previsto dal l'art. 8, 1° comma, d.lgs. n. 28/2010, secondo cui: “La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all'altra parte” e non al relativo difensore”;e) che “Il fatto poi che l'art. 8, 1° comma, d.lgs. n. 28/2010 preveda che la domanda di mediazione possa essere comunicata alla parte «con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione», non vuol dire certo che la domanda possa essere indirizzata ad un soggetto diverso dalla parte, ma solo che la domanda può essere comunicata, ad esempio, mediante notificazione con Ufficiale
Giudiziario, mediante posta elettronica certificata (purché, ovviamente, la parte ne sia dotata) o mediante raccomandata con avviso di ricevimento, e cioè mediante qualsiasi
“strumento” idoneo a dare sufficiente garanzia legale di ricezione dalla parte”; f) che “in base all'art. 8, comma 1, del D. lgs. 28/2010 la parte ha l'obbligo di presenziare
PERSONALMENTE all'incontro di mediazione: “Al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato”, talchè è di tutta evidenza il diritto della parte ad essere personalmente e direttamente invitata all'incontro di mediazione, anche atteso il carattere personalissimo della scelta di transigere o meno la lite ed attesa la serietà delle conseguenze derivanti dalla mancata, personale comparizione (condanna al pagamento di una somma pari al contributo unificato)” ; g) che “la trasmissione della domanda di mediazione all'Avv. Sergio Gidaro
(difensore solo nel giudizio del Sig. e dunque a persona diversa dalla parte, Parte_1
ha impedito al medesimo di avere effettiva conoscenza della stessa;
h) che la Parte_1
l'atto sia portato a conoscenza dell'interessato. Nel caso di specie, la mediazione ha raggiunto il suo scopo, per cui l'eccezione è infondata” nullità non può ritenersi sanata per raggiungimento dello scopo, come erroneamente ed apoditticamente asserito dal primo Giudice, non essendovi prova che abbia Parte_1 avuto comunque conoscenza dell'istanza di mediazione, tant'è che egli non ha presenziato e partecipato al procedimento di mediazione.
Assumeva, quindi, che l'evidenziata omissione - rilevata in primo grado - avrebbe dovuto comportare il rigetto della domanda, poiché il procedimento di mediazione non era stato correttamente avviato.
Con il secondo motivo di appello, lamentava introduttivo, proc. r.g. n. 316/14 ex art. 702 bis c.p.c., avanzato da e con Controparte_2 cui questi ha richiesto il rilascio di immobile, per mancata enunciazione dei fatti controversi e dell'oggetto della domanda.
2.b nullità della sentenza impugnata per assoluta genericità ed indeterminatezza dell'immobile che ne forma oggetto.>>.
In particolare, quanto alla nullità e/o inammissibilità del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. introduttivo del giudizio riunito R.G. n. 316/14 per assoluta genericità - eccezione sollevata dallo nella propria comparsa costitutiva del 15.09.2014 - rilevava che: 1) “non vi è Pt_1
alcuna specifica menzione dell'immobile al cui rilascio il ambisce”; 2) “non vi è CP_2 alcuna descrizione, né in termini oggettivi né in termini soggettivi, del contratto di comodato che - a detta dello stesso - è stato a suo tempo stipulato tra CP_2 Parte_1
e la madre ”; 3) “difetta l'esposizione in forma univoca, chiara e precisa degli
[...] CP_1
elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, ricorrendo solo un fugace richiamo alla “azione restitutoria ex art. 2058 C.c.” (di natura personale), in contrasto peraltro con quanto poco prima affermato nel ricorso introduttivo e cioè che il agirebbe nel CP_2
presente giudizio “per effetto dell'acquisto del diritto di proprietà”, non vi è alcuna specifica menzione dell'immobile al cui rilascio il ambisce;
non vi è alcuna CP_2
descrizione, né in termini oggettivi né in termini soggettivi, del contratto di comodato;
sull'immobile oggetto di controversia” e dunque con azione a carattere reale (petitoria) e non personale”.
Poneva, altresì, in rilievo che la genericità del ricorso contenuto della sentenza di primo grado, assolutamente generica ed indeterminata e nella quale l'immobile oggetto della controversia non viene mai descritto, neppure minimamente>>. Con il terzo motivo di censura lamentava, la dell'8 gennaio 2013 per notar , stretto tra e , in Per_1 CP_1 Controparte_2 quanto in frode alla legge (ex art. 1344 c.c.), con conseguente difetto di legittimazione attiva di a richiedere il rilascio dell'immobile>>. Controparte_2
Secondo l'assunto dell'appellante il Tribunale aveva erroneamente rigettato la domanda di nullità, in quanto in frode alla legge, dell'atto di compravendita dell'8 gennaio 2013, per notar rep. 13746 – racc. 8869, tra e , avanzata da Per_1 CP_1 Controparte_2 esso appellante nel giudizio R.G. n. 132/2014, così implicitamente rigettando la correlativa eccezione di difetto di legittimazione del in ordine alla domanda di rilascio. CP_2
Con il quarto motivo di doglianza, assumeva la avanzata da di condanna della convenuta al risarcimento del Parte_1 CP_1 danno, a titolo di inadempimento al contratto di comodato, di violazione dell'obbligo di buona fede e correttezza>>.
Sosteneva, sul punto l'appellante che l'immobile era stato concesso in comodato per soddisfare esigenze abitative durature e che la sua alienazione in favore del CP_2
integrava una violazione degli obblighi di buona fede e correttezza contrattuale da parte della comodante, CP_1
Reiterava la quantificazione del danno subito in € 180.000,00, corrispondente al valore locativo dell'immobile per un periodo trentennale.
Con il quinto motivo di appello ( avanzata da , di revocatoria ex art. 2901 c.c. del contratto di compravendita Parte_1 dell'8 gennaio 2013 per notar , stretto tra e , in Per_1 CP_1 Controparte_2
quanto pregiudizievole delle ragioni creditorie dell'appellante, con conseguente difetto di legittimazione attiva dell'appellato a richiedere il rilascio Controparte_2
dell'immobile>>) lamentava che il primo giudice aveva errato nel non accogliere la domanda di revocatoria ex art. 2901 c.c. del contratto di compravendita stipulato tra la ed il , ricorrendone tutti i presupposti: esistenza di un credito risarcitorio di CP_1 CP_2 nei confronti dell'appellata sussistenza del pregiudizio alle Parte_1 CP_1 ragioni vantate da sussistenza del presupposto della scientia damni e della Parte_1
participatio fraudis.
Assumeva che “Alla fondatezza della domanda di revocatoria dell'atto di compravendita dell'8 gennaio 2013, consegue anche la carenza di legittimazione di a Controparte_2 richiedere il rilascio della porzione di immobile detenuta dall'appellante, attesa l'inefficacia ex art. 2901 c.c. del medesimo contratto, nei confronti dell'appellante ” Parte_1
Con il sesto motivo, infine, l'appellante lamentava l'<< omessa qualificazione giuridica della domanda di rilascio avanzata da . Inammissibilità e/o infondatezza, in Controparte_2 ogni caso, della predetta domanda, sia essa da qualificare in termini di azione di responsabilità extracontrattuale o di azione petitoria di rivendicazione (come ritenuto dall'appellante) >>.
Evidenziava, in particolare, che il nello stringato ricorso introduttivo, ex art. 702 CP_2
bis c.p.c., aveva sostenuto di agire nei confronti del convenuto “mediante Parte_1 azione restitutoria ex art. 2058 C.c., che qui si esercita” (cfr. ricorso 702 bis c.p.c. proc.
R.G. 316/14, pag. 2, righe 20-21); che non ricorrevano né erano stati prospettati dal gli elementi (fatto illecito, danno ingiusto, nesso di causalità, colpevolezza CP_2
dell'agente e imputabilità del fatto lesivo) idonei a fondare, anche solo in astratto, un'azione di risarcimento danni a titolo di responsabilità extra-contrattuale; che l'azione avrebbe dovuto essere correttamente qualificata in termini di azione petitoria di rivendicazione e, conseguentemente, avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile ex art. 705 c.p.c., essendo ancora pendente dinanzi al Tribunale di Catanzaro il giudizio possessorio introdotto dalla . CP_1
Specificava che il divieto di cui al primo comma del richiamato art. 705 c.p.c. “deve certamente ritenersi applicabile anche allorquando lo spogliante convenuto nel giudizio possessorio (nel caso di specie, , sia dante causa di colui che ha veste di attore CP_1 nel giudizio petitorio (nella specie: )”; che , peraltro, il era a Controparte_2 CP_2
conoscenza, prima di intraprendere il giudizio dinanzi al Tribunale, della pendenza del giudizio possessorio vertente tra e la madre dal momento che Parte_1 CP_1
aveva richiesto nel 2013, con un'istanza a sua firma, indirizzata al Tribunale di Catanzaro, il rilascio i copia degli atti relativi al giudizio possessorio R.G. n. 2602/2011.
Rassegnava le conclusioni in epigrafe trascritte.
Si costituiva in giudizio che, in via preliminare, eccepiva” l'improcedibilità CP_1 dell'appello per infondatezza delle doglianze sollevate e per assenza di motivi validi a giustificare la riforma della sentenza di primo grado ex art. 348 ter”.
Osservava, poi, che: - “il diritto di godimento derivante dal contratto di comodato non limitava in alcun modo il potere di disposizione del proprietario dell'immobile”; che “il contratto di comodato si era concluso con la cessazione delle esigenze abitative del nucleo familiare originario di ”, circostanza che rendeva legittima la successiva Pt_1 alienazione del bene;
- che “la vendita dell'immobile era stata dettata da esigenze economiche della comodante e non integrava alcuna elusione di norme imperative”.
Ribadito che “la richiesta di risarcimento avanzata da fosse priva di fondamento, Pt_1
in quanto il contratto di comodato era da considerarsi cessato prima dell'alienazione dell'immobile”, chiedeva “il rigetto dell'appello, atteso che nessuno dei motivi di gravame risultava fondato”.
Si costituiva altresì in giudizio chiedeva il rigetto dell'appello poiché del Controparte_2 tutto infondato, specificandone dettagliatamene le ragioni, e la condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c.
Con ordinanza del 22.03.2022, la Corte disponeva la sospensione l'efficacia esecutiva della sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 1745/2021 del 25.11.2021, limitatamente al capo di condanna concernente il rilascio da parte dello della porzione immobiliare oggetto CP_3 di causa.
Rigettata la richiesta avente ad oggetto i mezzi istruttori non ammessi in primo grado, all'udienza del 17.09.2024, sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito di note scritte, le parti depositavano note di conclusioni e la causa, con ordinanza dell'1.10.2024, veniva assegnata a sentenza, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e di eventuali memorie d replica.
RITENUTO IN DIRITTO
Preliminarmente, deve rilevarsi che l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., sollevata da non può essere esaminata essendo già stata superata la CP_1 fase processuale a tanto deputata.
È noto, infatti, che l'ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. può essere pronunciata solo all'udienza di cui all'art. 350 del codice di rito, prima di procedere alla trattazione e sentite le parti.
Deve poi, essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c..
Nella fattispecie, il gravame risponde ai requisiti di cui all'art. 342 c.p.c. alla luce dei principi chiarificatori espressi dalle Sezioni Unite n. 27199/2017. L'atto di appello, infatti, risulta motivato e simmetrico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata:
l'appellante ha specificatamente individuato i punti della pronuncia di cui auspica la riforma ed ha indicato gli errori che avrebbe commesso il giudice di prime cure, contrapponendo alla tesi spesa dal Tribunale quella che, a suo dire, avrebbe dovuto condurre il giudice a una decisione di segno diametralmente opposto.
Sempre in via preliminare deve, poi, essere esaminata la doglianza concernente l'eccezione di difetto di legittimazione di in ordine alla domanda di rilascio Controparte_2
dell'immobile oggetto di causa, da questi avanzata in primo grado nel giudizio n. 316/2014 rgc riunito al giudizio iscritto al n. 132/2024 rgc,
Ebbene, la legittimazione ad agire, quale condizione dell'azione, si basa sulla prospettazione e sulle allegazioni fatte con la domanda. Il difetto di legittimazione si verifica quando, in sede giudiziaria, viene fatto valere un diritto rappresentato come appartenente a terzi (cfr., ex plurimis, Cass. 11284/2010; Cass. 8699/2009)
Nel caso di specie, non vi è dubbio che abbia agito a tutela di un proprio Controparte_2
diritto e, conseguentemente, la questione non involge la legittimazione attiva ma riguarda la titolarità del diritto e dunque concerne il merito della causa.
D'altro canto, l'asserita carenza di legittimazione attiva del è rapportata dallo CP_2
stesso appellante alla nullità del contratto di compravendita dell'8 gennaio 2013 (<< dichiarare la nullità del contratto di compravendita dell'8 gennaio 2013 per TA
, stretto tra e , nonché il conseguente difetto di Per_1 CP_1 Controparte_2 legittimazione attiva di a richiedere a il rilascio Controparte_2 Parte_1
dell'immobile, con contestuale rigetto della domanda di rilascio avanzata dal CP_2 nel giudizio riunito di primo grado R.G. n. 316/2014 >>.
Passando, quindi, all'esame del primo motivo di gravame deve rilevarsi che l'appellante ha riproposto, ex art. 346 c.p.c l'eccezione di improcedibilità della domanda di rilascio dell'immobile, avanzata da nel giudizio riunito n. 316/2014 rgc, per Controparte_2
omessa comunicazione personale allo dell'istanza di mediazione. Pt_1
L'eccezione deve essere disattesa per le ragioni di seguito specificate.
Appare, innanzi tutto, opportuno evidenziare che, successivamente alla riunione per ragioni di connessione dei giudizi n 132//2014 rgc e n 316/2014 rgc, il giudice di prime cure, con ordinanza del 6.11.2025, premesso che la domanda introdotta da nel Controparte_2
giudizio RGAC n. 316/2014, riunito poi al giudizio RGAC n. 132/2014, aveva ad oggetto la materia del comodato soggetta a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis d.lgs 28/2010 , e rilevato che non vi era prova che fosse stato esperito il tentativo di mediazione obbligatoria, fissava una nuova udienza nel rispetto del termine di cui all'art. 6 del d.lgs 28/2010 per consentire “lo svolgimento del tentativo di mediazione assegnando alle parti il termine di giorni 15 per presentare la relativa domanda”.
Lamenta l'appellante che la comunicazione della mediazione, nel caso di specie, demandata dal giudice, non sia stata fatta alla parte personalmente, vale a dire a , bensì al Parte_1
suo difensore nel processo, avv. Sergio Gidaro, con conseguente improcedibilità.
Ebbene, ad avviso del Collegio, se, da un lato, il D.lgs n. 28/2010 non prevede espressamente in alcuna sua disposizione la possibilità di comunicare l'avvio del procedimento di mediazione al difensore costituito, dall'altro non può non tenersi conto del principio di informalità che lo caratterizza, laddove si consideri che: a) l'art. 3, comma 3, del richiamato D.lgs n. 28/2010, sancisce che “Gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a formalità” ; b) che l'art. 8, co.1, del medesimo decreto legislativo sancisce che “ la domanda di mediazione, la designazione del mediatore, la sede e l'orario dell'incontro, le modalità di svolgimento della procedura, la data dell'incontro e ogni altra informazione utile sono comunicate alle parti, a cura dell'organismo, con ogni ,mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione.
Ora, sulla base di un contemperamento dei richiamati principi, non può escludersi che la comunicazione della mediazione, quanto meno nel caso in cui ,come nella specie, sia disposta dal giudice, possa essere utilmente inviata al difensore costituito in giudizio, presso il quale la parte ha eletto domicilio, il quale è tenuto a darne avviso alla parte, rimanendo in tal modo parimenti soddisfatta la finalità indicata dal legislatore di informare la parte perché possa partecipare personalmente alla mediazione.
Infondato è, poi, il secondo motivo di impugnazione con il quale, l'appellante deduce l'omesso rilievo da parte del giudice di prime cure della nullità del ricorso introduttivo di primo grado, stante la sua lacunosità, e della nullità della sentenza che ne rifletterebbe la genericità.
Il ricorso introduttivo del giudizio ex art. 702 bis c.p.c. deve contenere tutti gli elementi necessari e sufficienti all'individuazione della domanda, sia il petitum sia la causa petendi.
La nullità consegue allorquando dal contenuto del ricorso non sia possibile l'individuazione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda.
Nel caso di specie, l'atto introduttivo del giudizio è stato redatto con la necessaria specificità, indicando chiaramente i fatti e le circostanze fondanti la domanda. In particolare, il richiamato ricorso ex art. 702 bis c.p.c. individua chiaramente l'immobile oggetto della domanda di rilascio avanzata dal (porzione dell'immobile in CP_2
Catanzaro, sito in via Miraglia 4 (fol. 43 part. 619, subalterni 5,6 e 7) acquistato da CP_1
in forza di atto di compravendita per notar 8 gennaio 2013 (n. Rep.
[...] Per_1
13746, n. Racc. 8869) e risultano esposte le ragioni poste a fondamento della stessa.
Significativa è, d'altra parte, la puntuale difesa di parte resistente, odierno appellante.
Parimenti infondato si appalesa il terzo motivo di gravame con il quale l'appellante si duole del rigetto della domanda, dallo stesso formulata in primo grado nel giudizio n. 132/2014 rgc, avente ad oggetto l'accertamento della nullità dell'atto di compravendita stipulato da e con atto di compravendita dell'8.1.2013 perche in frode alla CP_1 Controparte_2
legge.
Sul punto deve rilevarsi che la peculiarità del contratto in frode alla legge, di cui all'art. 1344 cod. civ, consiste nel fatto che gli stipulanti raggiungono, attraverso gli accordi contrattuali, il medesimo risultato vietato dalla legge, con la conseguenza che, nonostante il mezzo impiegato sia lecito, è illecito il risultato che attraverso l'abuso del mezzo e la distorsione della sua funzione ordinaria si vuole in concreto realizzare (cfr. Cass.
1523/2010).
L'appellante richiama l'art. 705 c.p.c., norma di natura processuale che disciplina il rapporto tra azioni possessorie e petitorie nel senso che il convenuto nel giudizio possessorio non può proporre giudizio petitorio, finché il primo giudizio non sia definito e la decisione non sia stata eseguita, a meno che non ne derivi o possa derivarne un pregiudizio irreparabile per il convenuto (irreparabilità che il Giudice delle leggi - Corte Cost. sent. n. 25/1992 - individua inequivocabilmente nella "perdita materiale e irreversibile" del bene).
Secondo la prospettazione dell'appellante rectius alla
“svendita” dell'immobile, la ed il hanno avuto l'obiettivo di evitare di CP_1 CP_2 dovere attendere la definizione del giudizio possessorio pendente tra la e CP_1 Parte_1
ostativo alla rivendica dell'immobile >>.
[...]
La prospettazione deve essere disattesa ove si consideri che al proprietario di un immobile, nel caso di specie il cui diritto di proprietà non era contestato, non è preclusa CP_1
l'alienazione del bene in virtù della sussistenza di stati di fatto (possesso del bene in capo ad altro soggetto) o di diritto quale l'esistenza di un contratto di comodato avente ad oggetto il bene. Né, risulta pertinente il richiamo al divieto dei patti successori ex art. 458 c.c
Assume l'appellante che << in forza di un preciso accordo successorio con gli CP_1 altri figli ( e vietato a chiare lettere dal nostro Controparte_4 Controparte_5
ordinamento, ha inteso sottrarre dalla sua futura successione ereditaria (non lontana, in considerazione della veneranda età) l'immobile alienato e svenduto al , Controparte_2
trasformando un bene materiale non occultabile, in denaro facilmente “volatile” e difficilmente rintracciabile a distanza di anni, denaro già trasferito agli altri due figli e escludendo deliberatamente l'ulteriore figlio Controparte_4 Controparte_5
. Parte_1
L'assunto deve essere disatteso.
Non vi è alcun elemento che consenta di ravvisare nell'intervenuto contratto di compravendita in questione un patto successorio vietato.
L'art. 458 c.c., richiamato dall'appellante, così dispone: “Fatto salvo quanto disposto dagli artt.768-bis e seguenti, è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione. È del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone di diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi”.
In particolare, i patti successori vietati dalla richiamata norma si distinguono in tre categorie:
-patto istitutivo con cui taluno dispone della propria successione;
-patto dispositivo con cui un soggetto dispone di diritti che potrebbero derivargli da una successione altrui che deve ancora aprirsi;
-patto rinunziativo con cui taluno rinunzia ai diritti eventualmente spettantegli su una successione altrui non ancora aperta.
Nella fattispecie in esame, avuto riguardo al tenore letterale ed agli effetti concreti del contratto oggetto di contestazione, risulta evidente che non si è in presenza di alcun patto successorio vietato ai sensi dell'art. 458 c.p.c .
Assume l'appellante che la compravendita intercorsa tra la propria madre, odierna appellata,
e , avente ad oggetto l'immobile in questione, produrrebbe CP_1 Controparte_2
l'effetto di diseredarlo.
Orbene, non può non rilevarsi che la , in virtù del principio di libertà negoziale, aveva CP_1 ed ha il diritto di disporre dei propri beni anche alienandoli, costituendo quella dei figli, tra cui l'odierno appellante, una mera aspettativa di fatto. È solo con l'apertura della successione che si individuano i chiamati all'eredità, con ciò passando da un'aspettativa di fatto ad una di diritto.
Proseguendo nella disamina dei motivi di impugnazione avanzati da del Parte_1
tutto infondata, ad avviso della Corte, si appalesa la censura concernente il rigetto della domanda di risarcimento del danno < violazione dell'obbligo di buona fede e correttezza nell'esecuzione del medesimo contratto e di “abuso del diritto” di proprietà >> da pare di CP_1
Secondo la prospettazione posta dall'appellante erroneamente il primo giudice ha ritenuto che
“L'abitazione per cui è causa, era stata concessa in comodato gratuito al sig. per Pt_1
far fronte alle esigenze del proprio originario nucleo familiare, costituito dalla prima moglie e dai figli, poi scioltosi a seguito della separazione dei coniugi” e che, conseguentemente, alcun grave e colpevole inadempimento rispetto al contratto di comodato “di scopo” inter-partes vi sarebbe stato da parte della . CP_1
L'appellante ha evidenziato, a fondamento della censura, che: a) “l'immobile è stato concesso in comodato per soddisfare le esigenze abitative personali e familiari in genere dello , anche in considerazione del suo precario stato di salute”; b) “ anche Parte_1
dopo la separazione dal primo coniuge egli ha continuato ad aver bisogno dell'immobile e ad abitarvi senza alcuna interruzione di continuità, eccettuato il periodo in cui ne è stato spogliato violentemente e clandestinamente dall'appellata ; c) “dopo la CP_1 separazione il medesimo appellante ha contratto un nuovo matrimonio con la Sig.ra
[...]
circostanza quest'ultima pacifica e mai contestata da controparte e comunque CP_6
evincibile dal contenuto di pag. 5 della Memoria istruttoria ex art. 183 comma VI c.p.c. depositata dinanzi al Tribunale da >>; d) “ l'atto di diffida stragiudiziale del Parte_1
06.11.2012, con cui l'appellata ha richiesto al figlio la CP_1 Parte_1 immediata restituzione dell'immobile concesso in comodato deve ritenersi illegittimo ed inefficace ex art. 1810 c.c., in base al quale il comodante può richiedere al comodatario l'immediata restituzione del bene in comodato solo quando le parti non abbiano convenuto alcun termine di restituzione, “né questo risulta dall'uso a cui la cosa doveva essere destinata”.
Alla luce di quanto evidenziato, assumeva che non essendo venuto meno lo “scopo” del comodato, l'appellata nel momento in cui ha trasferito l'immobile oggetto di CP_1 comodato ad un terzo ( ) sì è resa inadempiente all'obbligazione Controparte_2
contrattualmente assunta di far godere all'attore l'immobile di che trattasi per il tempo e per l'uso determinato, con conseguente diritto del comodatario al risarcimento del danno ex art. 1218 c.c.
La prospettazione non è condivisibile per le ragioni di cui appresso.
Dalla documentazione richiamata e prodotta dall'appellante (n. 2 comunicazioni provenienti da in fasc. di I° grado ) si evince, sostanzialmente, che l'immobile in CP_1 Pt_1 questione gli è stato concesso in comodato gratuito dalla madre, per abitarvi CP_1
con la famiglia;
emerge altresì dalle risultanze in atti che, intervenuta la separazione giudiziale dello dalla prima moglie l'immobile è stato da questi in locazione a Pt_1
soggetti terzi dal 2005 sino al 2011.
Detta circostanza, posta in rilievo dalla già nell'atto di citazione di primo grado e CP_1
nella comparsa di costituzione nel presente giudizio (con il quale vengono peraltro richiamate le dichiarazioni di testi escussi in altro giudizio2 ), non risulta specificamente contestata dallo e ben può essere ritenuta, ai fini decisori, ai sensi dell'art.115 Pt_1
c.p.c..
Pertanto - contrariamente all'assunto dell'appellante - essendo venuto meno lo scopo cui il comodato era finalizzato, del tutto legittimamente l'odierna appellata ha chiesto la restituzione del bene, diffidandolo al rilascio, con atto del 6.11.2012, ed altrettanto legittimamente ha proceduto alla vendita dell'immobile di sua proprietà.
Né può fondatamente ritenersi che vi sia stato un abuso del diritto da parte della , CP_1 dovendosi escludere che la vendita dell'immobile per cui è causa sia stata da questa posta in essere in funzione elusiva del contratto di comodato d'uso intercorso con il figlio Parte_1
ciò in quanto all'epoca della vendita - 8 gennaio 2013- lo scopo cui il comodato era
[...]
finalizzato, come poc'anzi rilevato, si era già esaurito., Giova, in proposito, richiamare la giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui
<< l'abuso del diritto, lungi dal presupporre una violazione in senso formale, delinea l'utilizzazione alterata dello schema formale del diritto, finalizzata al conseguimento di obiettivi ulteriori e diversi rispetto a quelli indicati dal legislatore >> ; l'abuso del diritto
<<è, in sostanza, ravvisabile, quando, nel collegamento tra il potere di autonomia conferito al soggetto ed il suo atto di esercizio, risulti alterata la funzione obiettiva dell'atto rispetto al potere che lo prevede >> (cfr. Cass. n. 26541/2021).
Non appare peraltro superfluo rilevare che la domanda di risarcimento oltre ad essere carente di prova in ordine alla condotta contra ius della è sfornita di supporto CP_1 probatorio in ordine al danno e all'entità dello stesso.
L'appellante ha quantificato il presunto danno subito in € 180.000,00, ma tale somma appare del tutto arbitraria e priva di riscontri oggettivi.
In particolare, non è stato fornito alcun documento o perizia che dimostri il valore locativo dell'immobile, né che giustifichi la somma indicata.
Passando all'esame del quinto motivo di appello avente ad oggetto il mancato accoglimento dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c.., ritiene la Corte che anche detta doglianza non possa trovare accoglimento.
A tal proposito è sufficiente rilevare che domanda revocatoria ordinaria avanzata dallo ha riguardo al credito che gli deriverebbe dall'accoglimento della domanda CP_3
risarcitoria, non accolta dal primo giudice con pronuncia confermata nel presente grado per le ragioni sopraesposte.
Risulta pertanto evidente la mancanza dell'esistenza di un rapporto obbligatorio tra le parti che costituisce il primo necessario presupposto dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c e che esime la Corte da ogni ulteriore valutazione.
Priva di fondamento è, infine, la doglianza concernente la mancata qualificazione della domanda di rilascio dell'immobile avanzata da nel procedimento riunito Controparte_2
R.G. 316/14, in termini di azione di rivendicazione ex art. 948 c.c., come tale inammissibile in ragione del divieto posto dall'art. 705 c.p.c., essendo allo stato ancora pendente dinanzi al
Tribunale di Catanzaro il giudizio possessorio tra la e lo . CP_1 Pt_1
Trattasi invero di azione restitutoria di carattere personale esperita dal , nuovo CP_2 proprietario dell'immobile, nei confronti del comodatario. E' in proposito sufficiente richiamare la giurisprudenza di legittimità secondo cui < contratto di comodato di immobile, stipulato dall'alienante di esso in epoca anteriore al suo trasferimento, non è opponibile all'acquirente del bene, non estendendosi a rapporti diversi dalla locazione le disposizioni, di natura eccezionale, di cui all'art. 1599 c.c., sicché l'acquirente non può risentire alcun pregiudizio dall'esistenza del rapporto di comodato atteso il suo diritto di far cessare in qualsiasi momento, "ad libitum", il godimento del bene da parte del comodatario e di ottenere la piena disponibilità della cosa >>( cfr. Cass. n. 664/2016; Cass. n. 5454/1991).
Dagli svolti rilievi, consegue il rigetto dell'appello e, per l'effetto, la conferma della sentenza impugnata.
Deve essere disattesa la domanda di condanna dell'appellante per responsabilità ex art. 96
c.p.c., avanzata dall'appellata in mancanza di prova dell'elemento soggettivo CP_1
del dolo o della colpa grave nonché della prova, anche presuntiva dell'esistenza o anche solo dell'ipotizzabilità di un danno derivante direttamente dalla condotta dell'avversario, il cui onere incombe sulla parte richiedente. Non emerge dagli atti elementi che possano costituire indice obiettivo di mala fede processuale consistente nella consapevolezza del proprio torto ovvero nella coscienza dell'infondatezza della domanda avanzata, né di colpa grave (cfr. Cass. n. 9080/2013 in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96, primo comma, cod. proc. civ. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'"an" e sia del
"quantum debeatur", e comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa;
Cass. n. 3388/2007:
Cass. SU n. 13355/2004)
La soccombenza dell'appellante ne comporta la condanna al pagamento delle spese del grado.
Dette spese - avuto riguardo al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022 - devono essere liquidate, in favore di ciascun appellato, in euro 4.995,50 per compenso professionale (valore indeterminabile modesto;
scaglione da euro 26.000,00 ad euro
52.000,00; fase di studio, fase introduttiva, fase di trattazione/istruttoria - cfr. Cass. ord.
n.29857/2023 – e fase decisoria, valori medi con riduzione del 50% in ragione della non particolare complessità della causa), oltre rimb. forf. 15%, iva e cpa, come per legge. Non appare superfluo , in punto di regolamento delle spese processuali, evidenziare che secondo la prevalente e più recente giurisprudenza di legittimità la natura meramente accessoria della domanda ex art. 96 c.p.c. rispetto all'effettivo tema di lite cui va rapportata la verifica della soccombenza, nel caso di rigetto della domanda ex art. 96 proposta dagli appellati e di rigetto dell'appello non si ha una ipotesi di pluralità di domande effettivamente contrapposte idonea a determinare la soccombenza reciproca sulla quale poter fondare una pronuncia di compensazione delle spese di lite di secondo grado ( cfr.
Cass. . n. 9532/2017; Cass. n. 11792/2018; Cass., n. 22951/2019).
Il rigetto integrale dell'impugnazione comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma
1 quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo degli appellanti di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di e , Parte_1 CP_1 Controparte_2 avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 1745/2021, pubblicata 30/11/2021, ogni contraria istanza eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna al pagamento delle spese del grado che si liquidano, in favore di Parte_1 ciascun appellato, in euro 4.995,50 per compensi professionali, oltre rimb. forf. 15%, iva e cpa, come per legge.
-dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1 quater, DPR n. 15/2002, per porre a carico dell'appellante l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione
Civile, tenutasi da remoto il 5.2.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Così alla pag. 3 dell'impugnata sentenza: “In via preliminare, in ordine all'eccezione di improcedibilità della domanda di rilascio, si osserva che, l'art. 4 comma 2 del D.Lgs. 28/2010 prevede che, il contenuto dell'istanza di mediazione deve indicare l'organismo, le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa, senza prevedere oneri particolari per la notifica, essendo sufficiente che 2 Così alle pagg. 12 e 13 della comparsa di costituzione in appello di < CP_1
il quale ha precisato che l'appartamento è stato allo stesso concesso in godimento dal Testimone_1 Sig. dietro un corrispettivo pari all'importo delle bollette e ad un importo bimestrale Parte_1 oscillante dalle € 300,00 alle € 400,00. Il medesimo, inoltre, ha dichiarato che l'appartamento de quo è stato da lui abitato dall'anno 2005 a tutto l'anno 2010 (inizio 2011), anche se il sig. Pt_1 aveva le chiavi. Ed ancora, è la stessa figlia dell'odierno attore, sig.ra , escussa Controparte_7 all'udienza del 27 febbraio 2012, a confermare la suddetta circostanza, precisando che il proprio padre ha concesso in locazione l'appartamento di via Miraglia al prof. mentre, Testimone_1 successivamente, dalla data del 07 gennaio 2011, l'appartamento è stato abitato dalla medesima>>.