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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 21/10/2025, n. 696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 696 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
Causa n. 441/2025
Verbale d'udienza con trattazione ai sensi dell'art. 127-bis c.p.c.
Oggi 21/10/2025, innanzi al giudice dott. Alessandro Gasparini, presente presso il proprio ufficio, sono comparsi in video conferenza mediante
Piattaforma Teams: per la parte ricorrente l'avv. Luigi Augusti per delega dell'avv. Nunziata
Gaetano per la parte convenuta il dott. Lo Guarro
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi atti difensivi e concludono come in atti e rinunciano ad essere presenti in videoconferenza alla lettura della sentenza. Il giudice si ritira in camera di consiglio.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza. Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il Giudice, all'esito della camera di consiglio pronuncia, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la presente sentenza.
Il Giudice
Dott. Alessandro Gasparini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Alessandro Gasparini, all'udienza del 21/10/2025, svoltasi con le modalità previste dall'art. 127-bis c.p.c. ha pronunciato, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro n. 441 / 2025 RCL promossa con ricorso depositato il 04/03/2025 avente ad oggetto: carta docente/contratti a termine/discriminazione da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NUNZIATA Parte_1 C.F._1
GAETANO, elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico
Email_1
contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ), con il patrocinio ex Controparte_2 P.IVA_2
art. 417-bis c.p.c. del dott. LO GUARRO DARIO elettivamente domiciliato in Indirizzo
Telematico Email_2
Motivi della decisione
1.Con ricorso depositato il 4.3.2025 ha convenuto in giudizio il Parte_1 [...]
esponendo di essere insegnante con contratto a tempo indeterminato Controparte_1
(dal 1.9.2023) e di avere prestato servizio in forza di reiterati contratti a termine negli anni e nei periodi analiticamente indicati nell'atto introduttivo. Ha chiesto pertanto accogliersi le seguenti conclusioni: “I) accertare e dichiarare, stante quanto sopra esposto, il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della
Legge n. 107/2015, per l'anno scolastico: 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/23; II) conseguentemente condannare il al riconoscimento del beneficio Controparte_1
stesso, così come previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo
1 indeterminato per il suddetto anno scolastico;
III) per l'effetto, condannare il
[...]
, in persona del Ministro pro tempore, al pagamento della somma di € 2.000,00; Controparte_1
IV) condannare il al pagamento delle spese, diritti ed onorari del Controparte_1
Giudizio, ulteriormente aumentando il compenso fino al 30% in quanto atto redatto con tecnica informatica idonea ad agevolare la consultazione e la fruizione consentendo la ricerca testuale all'interno dell'atto dei documenti allegati ai sensi del D.M. n. 147 del 13/08/2022, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario ”.
2. Si è costituito il ed ha chiesto, previa riunione ad altri Controparte_1
procedimenti, il rigetto del ricorso avversario, sostenendo che il quadro normativo di riferimento non consente la concessione del bonus docenti al personale docente assunto a tempo determinato. In via subordinata, il ha chiesto, nel caso di riconoscimento del diritto CP_1 vantato da parte ricorrente, che la condanna fosse limitata all'attribuzione della Carta del
Docente per gli anni di riferimento, tenuto conto della natura vincolata dell'utilizzo della Carta;
ha eccepito il divieto di cumulo fra interessi e rivalutazione monetaria previsto dall'art. 22, comma 36, della legge n.724/1994; ha altresì chiesto di dichiarare la compensazione delle spese di lite stante la novità della questione ovvero per le ulteriori circostanze in fatto e in diritto riguardanti la specifica controversia, nonché di dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto vantato da parte ricorrente, oltre all'eventuale parziale cessazione della materia del contendere in ragione della normativa sopravvenuta.
3.Le domande di parte ricorrente sono fondate e devono essere accolte nei termini di seguito precisati.
4.La Corte di Cassazione (sentenza n. 29961/2023 del 27.10.2023), decidendo su rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c., in funzione dichiaratamente nomofilattica, sulla base di articolate argomentazioni che si intendono qui richiamate ex art. 118 disp. att. ha fissato il seguente principio di diritto: “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ”. CP_1
Irrilevante a tale fine il numero delle ore svolte e dunque il richiamo al part-time dei docenti di ruolo (punto 7.2 motivazione), l'inidoneità per motivi di salute, il comando, il distacco, la presa di servizio ad anno iniziato (punto 7.3 motivazione), trattandosi di situazioni peculiari che non possono essere invocate al fine di effettuare la comparazione con i precari, nonché il dato
2 normativo dei 180 giorni che per le finalità per cui è previsto non costituisce valido metro di paragone per le valutazioni necessarie per definire il senso di annualità di una didattica (punto
7.5 motivazione).
5. Lo Stato italiano ha emanato l'art. 15 DL 69/2023 (pubblicato il 13.6.2023), per il quale: “la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge
13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”. La norma, applicabile all'anno scolastico
2023/2024 fa riferimento alle supplenze fino al 31.8. Allo stesso modo la norma di cui alla L.
207/2024, art. 1 comma 572 che ha modificato l'art. 1, comma 121, L. 107/2015 che ha esteso il diritto alla carta docente anche per i docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile, risulta applicabile ai soli contratti fino al 31.8. Quanto alla misura nei limiti di cui alla predetta riforma, come appare confermato dall'art. 6bis L. 79/2025 di conversione del DL
45/2025, la disposizione è riferibile all'a. s. 2025/2026. Il , Controparte_1 con comunicato ufficiale del 24.6.2025 pubblicato sul sito istituzionale alle sezione “notizie”
(come già rilevato in altre cause dalla difesa dell'amministrazione), ha consentito dalla predetta data (24.6.2025), interpretando in maniera estensiva la normativa sopravvenuta (anche in piena coerenza con i principi ormai consolidati in giurisprudenza), l'iscrizione al portale, anche al personale docente con contratto a termine fino al 31.8.2025 per ottenere l'accredito dell'importo di Euro 500,00, che potrà essere utilizzato entro il 31.8.2026.
6. Con la sopracitata sentenza n. 29961/2023, la Corte di Cassazione ha altresì chiarito i criteri per individuare il momento a decorrere dal quale il diritto può essere fatto valere, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999: secondo l'insegnamento della Suprema Corte, la prescrizione della Carta docente inizia a decorrere dal momento del conferimento degli incarichi o, se questo sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del
2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio. Secondo l'orientamento seguito da questo Giudice (sent. 651/2024 del 24.10.2024, RG 1838/2023, in senso analogo
Corte d'Appello di Milano, sent. 873/2024 del 31.10.2024, sent. 720/2024, 99/2024; sembra confermare il principio anche Corte d'Appello di Venezia, sent. 96/2025 e come di recente affermato da Cass., 17494/2025 del 29.6.2025), in base alle coordinate interpretative fornite dalla pronuncia della Cassazione richiamata (punto 20.1 della motivazione), il termine di
3 prescrizione quinquennale decorre ordinariamente dal 1.9 o dalla data di decorrenza del contratto di supplenza.
7. La ricorrente, al momento della pronuncia della presente sentenza, come confermato dall'amministrazione convenuta, docente di scuola secondaria di I grado “interna” al sistema delle docenze scolastiche, in quanto immessa in ruolo dal 1.9.2023, ha comprovato dai contratti e dallo stato matricolare allegati di avere svolto incarichi annuali conformi ai parametri fissati dalla S.C. (iniziati prima del 31.12 fino al 30.6 o al 31.8) negli anni scolastici 2019/2020
(11.9.2019-31.8.2020); 2020/2021 (7.10.2020-31.8.2021), 2021/2022 (14.10.2021-30.6.2022),
2022/2023 (28.10.2022-31.8.2023). Deve in particolare essere osservato, con riferimento all'a.s.
2021/2022 che il contratto annuale di n. 1 ora settimanale per ore aggiuntive di lezione per
“attività alternative all'insegnamento della religione cattolica (doc. 3 ric.), come si evince dallo stesso e come trova riscontro nello stato matricolare prodotto dalla resistente, si è affiancato ad altro contratto di supplenza annuale (su orario completo settimanale dal 7.9.2021 al 31.8.2022.
8.1 Prima della notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio (17.3.2025), la ricorrente ha documentato di avere inoltrato una richiesta stragiudiziale a mezzo PEC, tramite il proprio difensore, in data 8.5.2024 (doc. 6 ric.).
8.2 Tale ultimo atto stragiudiziale ha interrotto il termine di prescrizione che per l'annualità più risalente, scadeva in data 11.9.2024, quindi l'eccezione di prescrizione della resistente è infondata.
9. Irrilevante la circostanza sottolineata dall'amministrazione che nell'a. s. 2022/2023, precedente e prodromico all'immissione in ruolo dell'anno successivo, la ricorrente fosse in formazione e prova, trattandosi comunque di supplenza annuale che non le avrebbe consentito di accedere al portale per acquisire il beneficio qui richiesto (cfr. ex multis Tribunale di Verona.
Sent. 479/2024 del 12.7.2024).
10. La Cassazione, quanto alle modalità concrete di riconoscimento ed attuazione del diritto spettante ai docenti a tempo determinato, ha fissato il seguente principio di diritto: “Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta
4 attribuzione”. L'equiparazione del trattamento del lavoratore a tempo determinato a quello dei docenti di ruolo può avvenire, per quanto riguarda i docenti ancora “interni” al sistema scolastico esclusivamente tramite l'adempimento in forma specifica e cioè mediante l'assegnazione materiale della “carta docenti”, poiché solo attraverso il suo utilizzo può essere osservato il vincolo di destinazione imposto dal legislatore agli importi ad essa legati (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.).
11. L'importo di € 500 deve essere maggiorato degli interessi o rivalutazione, secondo i criteri dettati dall'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione.
12. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in ragione della natura e del valore della controversia, considerata l'attività difensiva svolta (studio, introduttiva, decisionale in unica udienza senza istruttoria), la natura seriale del contenzioso, secondo i parametri di cui al DM 55/14 s. m. i.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1. in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500 annui tramite Carta Elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n.
107/2015 per gli anni scolastici: 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023;
2. condanna il convenuto ad erogare a parte ricorrente la prestazione oggetto di CP_1
causa, previa emissione della Carta Docente ed accredito della somma indicata sulla
Carta Docente, oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria calcolata dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione;
3. condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte CP_1 ricorrente, liquidate in complessivi € 1.030,00 per compensi professionali, oltre al rimborso spese generali al 15%, oltre maggiorazione del 15% ex art. 4, co.1bis DM
55/14 s.m.i., oltre IVA e CPA, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
Verona, 21.10.2025
IL GIUDICE
Dott. Alessandro Gasparini
5
SEZIONE LAVORO
Causa n. 441/2025
Verbale d'udienza con trattazione ai sensi dell'art. 127-bis c.p.c.
Oggi 21/10/2025, innanzi al giudice dott. Alessandro Gasparini, presente presso il proprio ufficio, sono comparsi in video conferenza mediante
Piattaforma Teams: per la parte ricorrente l'avv. Luigi Augusti per delega dell'avv. Nunziata
Gaetano per la parte convenuta il dott. Lo Guarro
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi atti difensivi e concludono come in atti e rinunciano ad essere presenti in videoconferenza alla lettura della sentenza. Il giudice si ritira in camera di consiglio.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza. Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il Giudice, all'esito della camera di consiglio pronuncia, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la presente sentenza.
Il Giudice
Dott. Alessandro Gasparini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Alessandro Gasparini, all'udienza del 21/10/2025, svoltasi con le modalità previste dall'art. 127-bis c.p.c. ha pronunciato, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro n. 441 / 2025 RCL promossa con ricorso depositato il 04/03/2025 avente ad oggetto: carta docente/contratti a termine/discriminazione da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NUNZIATA Parte_1 C.F._1
GAETANO, elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico
Email_1
contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ), con il patrocinio ex Controparte_2 P.IVA_2
art. 417-bis c.p.c. del dott. LO GUARRO DARIO elettivamente domiciliato in Indirizzo
Telematico Email_2
Motivi della decisione
1.Con ricorso depositato il 4.3.2025 ha convenuto in giudizio il Parte_1 [...]
esponendo di essere insegnante con contratto a tempo indeterminato Controparte_1
(dal 1.9.2023) e di avere prestato servizio in forza di reiterati contratti a termine negli anni e nei periodi analiticamente indicati nell'atto introduttivo. Ha chiesto pertanto accogliersi le seguenti conclusioni: “I) accertare e dichiarare, stante quanto sopra esposto, il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della
Legge n. 107/2015, per l'anno scolastico: 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/23; II) conseguentemente condannare il al riconoscimento del beneficio Controparte_1
stesso, così come previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo
1 indeterminato per il suddetto anno scolastico;
III) per l'effetto, condannare il
[...]
, in persona del Ministro pro tempore, al pagamento della somma di € 2.000,00; Controparte_1
IV) condannare il al pagamento delle spese, diritti ed onorari del Controparte_1
Giudizio, ulteriormente aumentando il compenso fino al 30% in quanto atto redatto con tecnica informatica idonea ad agevolare la consultazione e la fruizione consentendo la ricerca testuale all'interno dell'atto dei documenti allegati ai sensi del D.M. n. 147 del 13/08/2022, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario ”.
2. Si è costituito il ed ha chiesto, previa riunione ad altri Controparte_1
procedimenti, il rigetto del ricorso avversario, sostenendo che il quadro normativo di riferimento non consente la concessione del bonus docenti al personale docente assunto a tempo determinato. In via subordinata, il ha chiesto, nel caso di riconoscimento del diritto CP_1 vantato da parte ricorrente, che la condanna fosse limitata all'attribuzione della Carta del
Docente per gli anni di riferimento, tenuto conto della natura vincolata dell'utilizzo della Carta;
ha eccepito il divieto di cumulo fra interessi e rivalutazione monetaria previsto dall'art. 22, comma 36, della legge n.724/1994; ha altresì chiesto di dichiarare la compensazione delle spese di lite stante la novità della questione ovvero per le ulteriori circostanze in fatto e in diritto riguardanti la specifica controversia, nonché di dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto vantato da parte ricorrente, oltre all'eventuale parziale cessazione della materia del contendere in ragione della normativa sopravvenuta.
3.Le domande di parte ricorrente sono fondate e devono essere accolte nei termini di seguito precisati.
4.La Corte di Cassazione (sentenza n. 29961/2023 del 27.10.2023), decidendo su rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c., in funzione dichiaratamente nomofilattica, sulla base di articolate argomentazioni che si intendono qui richiamate ex art. 118 disp. att. ha fissato il seguente principio di diritto: “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ”. CP_1
Irrilevante a tale fine il numero delle ore svolte e dunque il richiamo al part-time dei docenti di ruolo (punto 7.2 motivazione), l'inidoneità per motivi di salute, il comando, il distacco, la presa di servizio ad anno iniziato (punto 7.3 motivazione), trattandosi di situazioni peculiari che non possono essere invocate al fine di effettuare la comparazione con i precari, nonché il dato
2 normativo dei 180 giorni che per le finalità per cui è previsto non costituisce valido metro di paragone per le valutazioni necessarie per definire il senso di annualità di una didattica (punto
7.5 motivazione).
5. Lo Stato italiano ha emanato l'art. 15 DL 69/2023 (pubblicato il 13.6.2023), per il quale: “la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge
13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”. La norma, applicabile all'anno scolastico
2023/2024 fa riferimento alle supplenze fino al 31.8. Allo stesso modo la norma di cui alla L.
207/2024, art. 1 comma 572 che ha modificato l'art. 1, comma 121, L. 107/2015 che ha esteso il diritto alla carta docente anche per i docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile, risulta applicabile ai soli contratti fino al 31.8. Quanto alla misura nei limiti di cui alla predetta riforma, come appare confermato dall'art. 6bis L. 79/2025 di conversione del DL
45/2025, la disposizione è riferibile all'a. s. 2025/2026. Il , Controparte_1 con comunicato ufficiale del 24.6.2025 pubblicato sul sito istituzionale alle sezione “notizie”
(come già rilevato in altre cause dalla difesa dell'amministrazione), ha consentito dalla predetta data (24.6.2025), interpretando in maniera estensiva la normativa sopravvenuta (anche in piena coerenza con i principi ormai consolidati in giurisprudenza), l'iscrizione al portale, anche al personale docente con contratto a termine fino al 31.8.2025 per ottenere l'accredito dell'importo di Euro 500,00, che potrà essere utilizzato entro il 31.8.2026.
6. Con la sopracitata sentenza n. 29961/2023, la Corte di Cassazione ha altresì chiarito i criteri per individuare il momento a decorrere dal quale il diritto può essere fatto valere, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999: secondo l'insegnamento della Suprema Corte, la prescrizione della Carta docente inizia a decorrere dal momento del conferimento degli incarichi o, se questo sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del
2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio. Secondo l'orientamento seguito da questo Giudice (sent. 651/2024 del 24.10.2024, RG 1838/2023, in senso analogo
Corte d'Appello di Milano, sent. 873/2024 del 31.10.2024, sent. 720/2024, 99/2024; sembra confermare il principio anche Corte d'Appello di Venezia, sent. 96/2025 e come di recente affermato da Cass., 17494/2025 del 29.6.2025), in base alle coordinate interpretative fornite dalla pronuncia della Cassazione richiamata (punto 20.1 della motivazione), il termine di
3 prescrizione quinquennale decorre ordinariamente dal 1.9 o dalla data di decorrenza del contratto di supplenza.
7. La ricorrente, al momento della pronuncia della presente sentenza, come confermato dall'amministrazione convenuta, docente di scuola secondaria di I grado “interna” al sistema delle docenze scolastiche, in quanto immessa in ruolo dal 1.9.2023, ha comprovato dai contratti e dallo stato matricolare allegati di avere svolto incarichi annuali conformi ai parametri fissati dalla S.C. (iniziati prima del 31.12 fino al 30.6 o al 31.8) negli anni scolastici 2019/2020
(11.9.2019-31.8.2020); 2020/2021 (7.10.2020-31.8.2021), 2021/2022 (14.10.2021-30.6.2022),
2022/2023 (28.10.2022-31.8.2023). Deve in particolare essere osservato, con riferimento all'a.s.
2021/2022 che il contratto annuale di n. 1 ora settimanale per ore aggiuntive di lezione per
“attività alternative all'insegnamento della religione cattolica (doc. 3 ric.), come si evince dallo stesso e come trova riscontro nello stato matricolare prodotto dalla resistente, si è affiancato ad altro contratto di supplenza annuale (su orario completo settimanale dal 7.9.2021 al 31.8.2022.
8.1 Prima della notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio (17.3.2025), la ricorrente ha documentato di avere inoltrato una richiesta stragiudiziale a mezzo PEC, tramite il proprio difensore, in data 8.5.2024 (doc. 6 ric.).
8.2 Tale ultimo atto stragiudiziale ha interrotto il termine di prescrizione che per l'annualità più risalente, scadeva in data 11.9.2024, quindi l'eccezione di prescrizione della resistente è infondata.
9. Irrilevante la circostanza sottolineata dall'amministrazione che nell'a. s. 2022/2023, precedente e prodromico all'immissione in ruolo dell'anno successivo, la ricorrente fosse in formazione e prova, trattandosi comunque di supplenza annuale che non le avrebbe consentito di accedere al portale per acquisire il beneficio qui richiesto (cfr. ex multis Tribunale di Verona.
Sent. 479/2024 del 12.7.2024).
10. La Cassazione, quanto alle modalità concrete di riconoscimento ed attuazione del diritto spettante ai docenti a tempo determinato, ha fissato il seguente principio di diritto: “Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta
4 attribuzione”. L'equiparazione del trattamento del lavoratore a tempo determinato a quello dei docenti di ruolo può avvenire, per quanto riguarda i docenti ancora “interni” al sistema scolastico esclusivamente tramite l'adempimento in forma specifica e cioè mediante l'assegnazione materiale della “carta docenti”, poiché solo attraverso il suo utilizzo può essere osservato il vincolo di destinazione imposto dal legislatore agli importi ad essa legati (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.).
11. L'importo di € 500 deve essere maggiorato degli interessi o rivalutazione, secondo i criteri dettati dall'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione.
12. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in ragione della natura e del valore della controversia, considerata l'attività difensiva svolta (studio, introduttiva, decisionale in unica udienza senza istruttoria), la natura seriale del contenzioso, secondo i parametri di cui al DM 55/14 s. m. i.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1. in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500 annui tramite Carta Elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n.
107/2015 per gli anni scolastici: 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023;
2. condanna il convenuto ad erogare a parte ricorrente la prestazione oggetto di CP_1
causa, previa emissione della Carta Docente ed accredito della somma indicata sulla
Carta Docente, oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria calcolata dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione;
3. condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte CP_1 ricorrente, liquidate in complessivi € 1.030,00 per compensi professionali, oltre al rimborso spese generali al 15%, oltre maggiorazione del 15% ex art. 4, co.1bis DM
55/14 s.m.i., oltre IVA e CPA, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
Verona, 21.10.2025
IL GIUDICE
Dott. Alessandro Gasparini
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