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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 17/09/2025, n. 1545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1545 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VIBO VALENTIA
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 197/2017, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. ARENA ROSELLA Parte_1 ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. GRANDIZIO Controparte_1
VALERIA
Resistente
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta ed è redatta in forma semplificata, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., con esposizione succinta dei motivi in fatto e in diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 26 gennaio 2017 parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 43920160001042038000 notificato il 21 dicembre 2016 dall' per complessivi € 18.746,32 a titolo di contributi CP_1 previdenziali omessi nel periodo marzo 2012 – ottobre 2015.
1 2. L'addebito derivava dal verbale unico n. 2202/30/11/2015.0127633 redatto dagli ispettori nel corso di accertamento presso l'azienda “ CP_1 Parte_2 [...]
” Parte_3
3. Gli ispettori avevano rilevato che la lavoratrice sig.ra formalmente Persona_1 assunta con contratto part-time al 30%, prestava in realtà attività per circa 30 ore settimanali (pari al 75%).
4. La ricorrente contestava le risultanze ispettive, sostenendo che la lavoratrice svolgesse attività per sole 2 ore giornaliere per 6 giorni a settimana (25%).
5. A sostegno della propria tesi la ricorrente indicava testimoni ma non provvedeva alla loro citazione, con conseguente decadenza dalla prova testimoniale.
*****
6. In ordine alla tempestività dell'opposizione si osserva che l'avviso di addebito risulta notificato il 21 dicembre 2016; il ricorso è stato depositato il 26 gennaio 2017, il termine di 40 giorni previsto dall'art. 24, comma 5, D.Lgs. n. 46/1999 scadeva il 30 gennaio 2017. Ne consegue che l'opposizione è stata proposta tempestivamente ed è quindi ammissibile.
7. Per quanto riguarda l'onere della prova e sulle risultanze ispettive si rileva che la giurisprudenza costante afferma che i verbali ispettivi fanno piena prova fino a querela di falso delle circostanze direttamente percepite dagli ispettori, mentre le dichiarazioni rese da terzi hanno valore indiziario ma possono fondare presunzioni gravi, precise e concordanti.
8. Nel caso di specie, la ricorrente – gravata dell'onere di provare la minore entità dell'orario di lavoro e quindi dei contributi dovuti – non ha prodotto documentazione idonea né ha escusso i testimoni ammessi.
9. Pertanto, non ha superato le risultanze del verbale ispettivo.
10. In assenza di prova contraria, devono ritenersi fondate le risultanze ispettive e, di conseguenza, legittimo l'avviso di addebito impugnato.
2 11. Tuttavia, considerate le peculiarità della vicenda e la presenza di questioni giuridiche complesse, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da [parte ricorrente] contro , così provvede: CP_1
1. Dichiara ammissibile l'opposizione proposta avverso l'avviso di addebito n.
43920160001042038000;
2. Rigetta nel merito l'opposizione per mancato assolvimento dell'onere probatorio in ordine all'effettivo orario di lavoro della sig.ra Persona_1
3. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso, 12/09/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
3
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 197/2017, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. ARENA ROSELLA Parte_1 ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. GRANDIZIO Controparte_1
VALERIA
Resistente
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta ed è redatta in forma semplificata, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., con esposizione succinta dei motivi in fatto e in diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 26 gennaio 2017 parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 43920160001042038000 notificato il 21 dicembre 2016 dall' per complessivi € 18.746,32 a titolo di contributi CP_1 previdenziali omessi nel periodo marzo 2012 – ottobre 2015.
1 2. L'addebito derivava dal verbale unico n. 2202/30/11/2015.0127633 redatto dagli ispettori nel corso di accertamento presso l'azienda “ CP_1 Parte_2 [...]
” Parte_3
3. Gli ispettori avevano rilevato che la lavoratrice sig.ra formalmente Persona_1 assunta con contratto part-time al 30%, prestava in realtà attività per circa 30 ore settimanali (pari al 75%).
4. La ricorrente contestava le risultanze ispettive, sostenendo che la lavoratrice svolgesse attività per sole 2 ore giornaliere per 6 giorni a settimana (25%).
5. A sostegno della propria tesi la ricorrente indicava testimoni ma non provvedeva alla loro citazione, con conseguente decadenza dalla prova testimoniale.
*****
6. In ordine alla tempestività dell'opposizione si osserva che l'avviso di addebito risulta notificato il 21 dicembre 2016; il ricorso è stato depositato il 26 gennaio 2017, il termine di 40 giorni previsto dall'art. 24, comma 5, D.Lgs. n. 46/1999 scadeva il 30 gennaio 2017. Ne consegue che l'opposizione è stata proposta tempestivamente ed è quindi ammissibile.
7. Per quanto riguarda l'onere della prova e sulle risultanze ispettive si rileva che la giurisprudenza costante afferma che i verbali ispettivi fanno piena prova fino a querela di falso delle circostanze direttamente percepite dagli ispettori, mentre le dichiarazioni rese da terzi hanno valore indiziario ma possono fondare presunzioni gravi, precise e concordanti.
8. Nel caso di specie, la ricorrente – gravata dell'onere di provare la minore entità dell'orario di lavoro e quindi dei contributi dovuti – non ha prodotto documentazione idonea né ha escusso i testimoni ammessi.
9. Pertanto, non ha superato le risultanze del verbale ispettivo.
10. In assenza di prova contraria, devono ritenersi fondate le risultanze ispettive e, di conseguenza, legittimo l'avviso di addebito impugnato.
2 11. Tuttavia, considerate le peculiarità della vicenda e la presenza di questioni giuridiche complesse, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da [parte ricorrente] contro , così provvede: CP_1
1. Dichiara ammissibile l'opposizione proposta avverso l'avviso di addebito n.
43920160001042038000;
2. Rigetta nel merito l'opposizione per mancato assolvimento dell'onere probatorio in ordine all'effettivo orario di lavoro della sig.ra Persona_1
3. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso, 12/09/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
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