Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 07/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 1000/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Nella persona del dott. Gianluca Mulà, ha emesso la seguente
SENTENZA
Tra
c.f. , difeso dagli avv.ti Parte_1 P.IVA_1
ANGELO BARTOLOTTI e UMBERTO BARTOLOTTI
ATTRICE
e
, c.f. , difeso dall'avv. Controparte_1 P.IVA_2
TANZI SAVINO
CONVENUTA
Conclusioni: come da udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito della sospensione dell'esecuzione forzata (RGE n. 919/2021, ordinanza del
7.2.2022) limitatamente all'importo di € 11.403,33 promossa da Controparte_1 per il complessivo importo di € 40.000,00,
[...] Parte_1 ha introdotto il giudizio di merito ex art. 616 c.p.c., chiedendo accertarsi
[...]
l'estinzione parziale, limitatamente al suddetto importo di € 11.403,33, del credito vantato dalla creditrice procedente.
Si è costituita la convenuta, chiedendo dichiararsi l'inammissibilità della domanda avversaria per difetto di interesse ad agire e l'accertamento del proprio diritto a procedere con l'esecuzione forzata per l'intero importo di € 40.000,00.
L'opposizione all'esecuzione, limitata all'importo di € 11.403,33, si fonda sull'eccezione di compensazione di due crediti, giudizialmente accertati, di € 1.653,33
(sentenza n. 42/2018 emessa dal giudice di pace di Lugo in data 27.4.2018) e di €
9.768,00 (sentenza n. 976/2019 emessa dal Tribunale di Ravenna in data 24.9.2019).
1
556/2021).
L'opposizione è parzialmente fondata.
Va innanzitutto disattesa l'eccezione di difetto di interesse ad agire sollevata dalla convenuta.
Non può, infatti, trovare condivisione la prospettazione della convenuta, per cui in caso di sospensione dell'esecuzione ex art. 624 c.p.c. l'unica parte titolare dell'interesse ad agire sarebbe il creditore procedente, atteso che dalla stabilizzazione del provvedimento di sospensione consegue l'estinzione del processo esecutivo.
Tale conclusione, pur affermata dalla giurisprudenza di merito, non tiene in debita considerazione i diversi effetti che produce l'accoglimento della domanda di accertamento negativo del credito proposta in seno al giudizio di merito e la stabilizzazione del provvedimento di sospensione.
Il primo, infatti, è idoneo a formare il giudicato sull'inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata.
Il secondo, invece, è privo di tale attitudine, avendo un'efficacia meramente endoprocedimentale e cautelare.
In proposito, è opportuno osservare che il meccanismo previsto dall'art. 624, 3° comma, c.p.c. è analogo a quello previsto per i provvedimenti cautelari di cui dall'art. 669- octies , comma 6, c.p.c., poiché tali provvedimenti, c.d. anticipatori, mantengono la propria efficacia anche nel caso in cui non sia instaurato il giudizio di merito;
ciononostante, è pacifico che l'adozione di tali provvedimenti a chiusura della fase cautelare ante causam non precluda alla parte che abbia ottenuto il provvedimento cautelare richiesto l'instaurazione del processo di merito, sul presupposto per cui permane l'interesse ad ottenere un provvedimento idoneo al giudicato proprio del giudizio di cognizione.
Le due situazioni – quella del debitore che abbia ottenuto la sospensione dell'esecuzione e quella di chi abbia ottenuto un provvedimento cautelare anticipatorio
– sono, sotto l'aspetto dell'interesse ad agire, analoghe, e non si vede percié perché nel secondo caso l'interesse ad agire debba essere affermato e nel secondo negato.
Del resto, la finalità deflattiva invocata a sostegno della tesi propugnata da parte convenuta verrebbe frustrata proprio laddove si precludesse al debitore che abbia ottenuto la sospensione di promuovere il giudizio di merito onde ottenere il definitivo accertamento negativo del diritto del creditore, consentendo così a quest'ultimo, una
2 volta estinto il processo esecutivo sospeso con il provvedimento ex art. 624 c.p.c., di promuovere una nuova esecuzione forzata, alla quale il debitore sarebbe costretto ad opporsi nuovamente.
La sussistenza dell'interesse ad agire, dunque, va scrutinata secondo l'usuale criterio elaborato dalla dottrina e dalla giurisprudenza in relazione alle domande di accertamento, per cui vi è interesse ad agire chiedendo l'accertamento di una determinata situazione giuridica laddove vi sia contestazione della medesima (con particolare riguardo all'azione di accertamento negativo di un diritto, species cui appartiene l'opposizione all'esecuzione forzata ex art. 615 c.p.c., si afferma che
“Costituisce condizione di ammissibilità dell'azione di accertamento negativo di un diritto l'avvenuto compimento di un atto di esercizio, rivendicazione o seria manifestazione di vitalità del diritto della cui inesistenza si invoca declaratoria nei confronti del (disconosciuto) titolare che ha posto in essere tale attività.”, Sez. 3 - , Sentenza n. 24552 del 12/09/2024 (Rv. 672260 - 01).
Tale interesse è, nel caso di specie, certamente sussistente alla luce delle domande formulate in seno a questo giudizio da parte opposta, la quale ha domandato l'accertamento del proprio diritto a procedere ad esecuzione forzata per l'intera somma riconosciuta con la sentenza n. 556/2021.
Ciò chiarito, l'opposizione è fondata limitatamente al credito € 9.768,00 opposto in compensazione dall'attrice, accertato con sentenza n. 976/2019 emessa dal Tribunale di Ravenna in data 24.9.2019.
È, infatti, corretto affermare che, nel caso in cui l'esecuzione forzata sia promossa in forza di un titolo esecutivo di formazione giudiziale, non possano essere dedotti, in sede di opposizione all'esecuzione forzata, fatti i.m.e. successivi alla formazione del titolo perché a ciò osta il giudicato (recte, l'attitudine al giudicato, poiché tale principio
è pacificamente applicabile alle sentenze anche non passate in giudicato ma che costituiscano titolo esecutivo).
Detto principio va, però, coordinato con un altro, altrettanto pacifico, per cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile, dovendo dunque essere coordinato con le norme processuali che precludono l'introduzione di fatti impeditivi, modificativi o estintivi dopo un certo termine.
Un fatto impeditivo, modificativo o estintivo sorto prima della formazione del titolo ma dopo lo spirare delle preclusioni processuali, infatti, non è deducibile e non è perciò coperto dal giudicato, con la conseguenza che l'eccezione che si fondi su uno di tali fatti ben può essere proposta nel corso dell'opposizione ex art. 615 c.p.c.
La rigidità del principio per cui non possono costituire motivi di opposizione fatti i.m.e. successivi alla formazione del titolo appare dunque affondare le proprie radici nel rito
3 vigente prima della l. n. 353/1990, in cui le parti erano ammesse a modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni formulate negli atti introduttivi nonché a produrre nuovi documenti, richiedere nuovi mezzi di prova e sollevare nuove eccezioni fino alla rimessione della causa al collegio per la decisione;
nel vigore di quel rito, infatti, i fatti impeditivi, modificativi o estintivi erano sostanzialmente deducibili sino alla decisione, sicché il deducibile tendeva a coincidere con ciò che era sorto anteriormente alla formaizone del titolo.
È a questo rito che, con tutta evidenza, si riferisce il principio per cui “L'eccezione di compensazione, in quanto eccezione in senso proprio, è dal convenuto deducibile, ai sensi dell'art. 184 c.p.c., anche dopo la comparsa di risposta, sino alla precisazione delle conclusioni di primo grado, e, non soggiacendo alla preclusione stabilita dall'art.
345 c.p.c., che colpisce soltanto le domande nuove, può anche essere formulata per la prima volta nel giudizio di appello, ferma peraltro per l'appellante la necessità di proporre l'eccezione con lo stesso atto d'impugnazione, che segna i limiti del dibattito in secondo grado”, affermato da Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 3849 del 27 giugno 1985.
Occorre dunque verificare se il fatto parzialmente estintivo costituito dal sorgere dall'accertamento, in altro giudizio, di un controcredito si sia verificato prima o dopo i termini processuali che consentivano, nel giudizio in cui si è formato il titolo su cui si fonda l'esecuzione forzata promossa dalla convenuta, la rituale allegazione di tale fatto e la proposizione dell'eccezione su di esso fondata.
È logicamente preliminare chiarire che l'eccezione di compensazione propria, riferibile, cioè, ad un diverso rapporto obbligatorio, come nel caso di specie (e ciò è pacifico tra le parti, inerendo il credito di € 40.000 alla resituzione di una caparra confirmatoria e i controcrediti dell'attrice a spese giudiziali derivanti da altro contenzioso), è un'eccezione in senso stretto e va dunque proposta con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata ovvero, laddove sia l'attore a formulare l'eccezione, nascendo l'esigenza di opporre in compensazione un credito dalla reconventio reconventionis formulata dal convenuto, in prima udienza (cfr. Sez.
3 - , Ordinanza n. 26365 del 09/10/2024 (Rv. 672664 - 01), la quale ha ribadito il principio per cui “Quando tra due soggetti i rispettivi debiti e crediti hanno origine da un unico - ancorché complesso - rapporto, non vi è luogo ad una ipotesi di compensazione "propria", bensì ad un mero accertamento di dare e avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza, cui il giudice può procedere senza che siano necessarie l'eccezione di parte o la domanda riconvenzionale.”). Non colgono perciò nel segno le argomentazioni spese dalla convenuta a pag. 3 della prima memoria istruttoria, non trattandosi nel caso di specie di compensazione impropria.
4 Nel caso di specie, posto che l'esigenza di di opporre in Parte_1 compensazione il controcredito nasceva dalla reconventio reconventionis del convenuto, il termine ultimo, nell'ambito del procedimento RG 1178/2018, definito con sentenza n. 556/2021 (titolo esecutivo), era il 10.10.2018, data della prima udienza
(tale ricostruzione delle scansioni processuali non è stata contestata dalla convenuta).
A quella data, non era ancora stato accertato giudizialmente il credito di 9.768,00, accertato con sentenza n. 976/2019 emessa dal Tribunale di Ravenna in data 24.9.2019
e non poteva perciò essere opposto in compensazione;
si consideri, in proposito, che
Cass. S.S.U.U. 15 novembre 2016, n. 23225 esclude la facoltà di eccepire in compensazione un controcredito ancora sub iudice, sicché alla data del 10.10.2028
l'eccezione non era proponibile.
Tale credito, certo, liquido ed esigibile, può pertanto essere opposto in compensazione nella presente fase.
Non può, invece, essere opposto in compensazione il credito di € 1.653,33, accertato con sentenza n. 42/2018 emessa dal giudice di pace di Lugo in data 27.4.2018, poiché tale fatto modificativo del credito della convenuta avrebbe potuto essere dedotto nel processo n. RG 1178/2018.
Di conseguenza, l'opposizione è fondata limitatamente all'importo di € 9.768,00.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo in misura compresa tra i valori medi e minimi in ragione della scarsa complessità della controversia, seguono la soccombenza: la convenuta va ritenuta soccombente, essendo stata accolta la domanda di parziale accertamento negativo del credito della medesima.
L'accoglimento della domanda in misura inferiore al deductum non determina soccombenza reciproca e non comporta perciò compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) in parziale accoglimento dell'opposizione, accertata la parziale estinzione del credito di € 40.000,00 vantato dalla convenuta per la compensazione con il controcredito vantato dall'attrice per € 9.768,00, accerta il diritto della convenuta di procedere all'esecuzione forzata in forza della sentenza n. 556/2021 per il minor credito di €
30.232,00;
b) condanna alla refusione delle spese Controparte_1 di lite in favore di , liquidate in € 3.500,00 Parte_1 oltre contributo e marca, 15%, iva e cpa se dovute e come per legge.
5 Si comunichi.
3.1.2025
Il Giudice
Gianluca Mulà
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