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Sentenza 1 novembre 2025
Sentenza 1 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 01/11/2025, n. 1166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 1166 |
| Data del deposito : | 1 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3499/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Patrizia Medica ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3499/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LIGUORI Parte_1 C.F._1
NZ e dell'avv. ROMANO GIOVANNI elettivamente domiciliato presso il difensore avv.
LIGUORI NZ
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RUSSI Controparte_1 P.IVA_1
DOMENICO, elettivamente domiciliata in CORSO G. MANTHONE' N.37 , presso il CP_1 difensore avv. RUSSI DOMENICO
RESISTENTE
( CONTUMACE CP_2 CP_3 CP_4
(EUROPE) LIMITED iscritta al numero Controparte_5
nel Registro delle Società d'Inghilterra e Galles, rappresentata, con il patrocinio dell'avv. P.IVA_2
IC AZ, elettivamente domiciliata in BOLOGNA VIA MARCONI N. 9, presso il difensore avv. IC AZ
TE AM
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 24.10.2025 la causa è stata trattenuta di decisione sulle seguenti conclusioni delle parti:
pagina 1 di 9 Parte il ricorrente ha chiesto che il Tribunale, rigettata l'eccezione di prescrizione formulata dalla dichiari tardiva l'adesione all'eccezione di prescrizione formulata dalla terza chiamata
[...]
. Controparte_5
Nel merito, riportandosi alle richieste istruttorie formulate, ha chiesto la condanna della resistente e delle terze chiamate al risarcimento da lui subiti a seguito del decesso del nascituro, avvenuto il
18.5.2011, oltre accessori del credito, vinte le spese da distrarsi in favore del difensore antistatario. Parte La resistente ha chiesto che il tribunale dichiari prescritta e comunque infondata nel merito la domanda formulata dal ricorrente.
In subordine, accerti e dichiari che, in virtù di polizza n. 007414012010, le Compagnie Assicuratrici
( e CP_2 Controparte_6 Controparte_5
Parte ( , sono obbligate solidalmente a manlevare l' da ogni eventuale conseguenza Controparte_6 negativa.
La terza chiamata ha chiesto che il Tribunale, Controparte_5 previa estromissione di , dichiari l'intervenuta prescrizione e Controparte_7 comunque l'infondatezza della domanda di risarcimento danni formulata dal sig. Parte_1
.
[...]
In subordine, dichiari l'assenza di copertura assicurativa relativamente alla polizza QBE n.
007414012010 per le ragioni tutte di cui in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 25.11.2024 e notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ha convenuto in giudizio l' , Parte_1 Controparte_1 ritenendo la medesima responsabile dei danni da lui subiti in conseguenza del decesso del nascituro, partorito morto dalla moglie sig.ra in data 18 maggio 2011. Persona_1
Assumeva che, con sentenza passata in giudicato, il Tribunale di Pescara aveva accertato la Parte responsabilità della e quindi invocava l'efficacia di giudicato esterno della citata sentenza, ritendo sussistente la responsabilità dell' convenuta per inadempimento contrattuale anche nei propri CP_1 confronti.
Concludeva chiedendo il risarcimento dei danni da lui subiti a causa della perdita del rapporto parentale.
2. Con comparsa depositata il 7.2.2025 si è costituita la eccependo l'intervenuta CP_8 prescrizione delle pretese risarcitorie formulate dal ricorrente, assumendone in subordine l'infondatezza nel merito.
pagina 2 di 9 3. Nella contumacia di si è costituita in data 7.2.2025 Controparte_7
chiedendo che il Tribunale, previa estromissione Controparte_5 di , dichiari l'intervenuta prescrizione e comunque Controparte_7
l'infondatezza della domanda di risarcimento danni formulata dal sig. . Parte_1
In subordine dichiari che il sinistro denunciato è privo di copertura assicurativa, relativamente alla polizza QBE n. 007414012010.
***
A. Sull'eccezione di prescrizione della domanda di risarcimento dei danni formulata dal ricorrente
Con ricorso depositato il 25.11.2024 ha convenuto in giudizio Parte_1
l' , assumendo che in data 18.5.2011 la moglie, sig.ra Controparte_1 [...]
gravida alla 38 esima settimana + sei giorni, dopo alcune ore di travaglio era stata Per_1 tardivamente sottoposta alle ore 23,10 dello stesso giorno ad intervento chirurgico di taglio cesareo d'urgenza, con estrazione di un feto morto, deceduto per insufficienza respiratoria acuta per trombosi acuta dell'arteria ombelicale, in un quadro di sofferenza placentare cronica.
Ritenendo l'evento infausto riconducibile alla responsabilità della struttura sanitaria convenuta ed Part assumendo che questo tribunale aveva già dichiarato la responsabilità della nel giudizio instaurato Parte dalla moglie sig.ra ha chiesto la condanna della al risarcimento dei danni da lui subiti Per_1
a causa del decesso del nascituro. Parte La si è costituita eccependo l'intervenuta prescrizione del diritto fatto valere dal ricorrente.
La terza chiamata , citata in giudizio dalla Controparte_5 resistente, si è associata all'eccezione di prescrizione.
Il ricorrente ha evidenziato che gli effetti del contratto di spedalità, stipulato tra una gestante, una struttura sanitaria ed un medico, avente ad oggetto la prestazione di cure finalizzate a garantire il corretto decorso della gravidanza, riverbera per sua natura effetti protettivi a vantaggio dell'altro genitore e dei figli della gestante i quali, in caso di inadempimento, sono legittimati ad agire per il risarcimento del danno ex art 1228 c.c. (cfr Cass. Sez III, n. 10741/09 e Cass. Sez III n. 10812/2019;
Cassazione civile sez. III, 08/07/2020, n.14258, Cassazione civile sez. III, 20/06/2024, n.17113).
Considerata la natura contrattuale del contratto così stipulato e la durata decennale della prescrizione, va rigettata l'eccezione di prescrizione del diritto fatto valere dal ricorrente, considerato che l'evento infausto si è verificato il 18.5.2011, che il ricorso è stato depositato il 25.11.2024 e che sono stati allegati, dal ricorrente, atti di interruzione della prescrizione dal 2013 fino al 29.8.2018 (cfr doc 47, 49,
51, 53 e 57). pagina 3 di 9 B. Sulla responsabilità della e sulla quantificazione del danno spettante al CP_8 ricorrente
b.1 Quanto al merito della vicenda, ai fini dell'individuazione della sussistenza del nesso causale tra condotta ed evento, può essere qui richiamata la sentenza n. 460/2024 emessa da questo Tribunale e pubblicata il 20/03/2024 che, sulla base della CTU disposta nel procedimento di ATP n. 3940/2018 svoltosi nel contraddittorio delle parti (cfr sub allegato 29 ricorrente) aveva ritenuto che il decesso del feto fosse da ricondurre alla responsabilità dei sanitari dalle , che avevano avuto in cura CP_8 la partoriente.
Va al riguardo evidenziato che, nel procedimento civile, è consentita l'utilizzabilità degli atti raccolti in altro procedimento, svoltosi tra le medesime parti, in quanto è consolidato il principio secondo cui nell'accertamento della sussistenza di determinati fatti e della loro idoneità a costituire causa dell'evento lesivo, il giudice può fondare il suo convincimento anche su atti assunti nel corso di altro procedimento, purché ritualmente prodotti in giudizio.
Nel caso in esame la convenuta si è limitata a contestare le conclusioni formulate dai periti, nominati nel giudizio di ATP, senza formulare alcuna specifica contestazione sull'operato dei medesimi, che avevano evidenziato che sanitari che avevano avuto in cura la partoriente, a fronte di tracciati non rassicuranti ed presenza di una partoriente a rischio per diabete gravidico, con riduzione della crescita fetale, avevano interrotto il monitoraggio cardiotocografico, per passare all'auscultazione intermittente.
Evidenziavano che l'auscultazione intermittente (senza alcuna registrazione su carta) non consente di valutare le condizioni del feto, quali la variabilità e la frequenza cardiaca di base, né la presenza di decelerazioni o accelerazioni, come avviene nel tracciato cardiotocografico, con conseguente impossibilità di accertate le condizioni del feto che, come emerso all'esito dell'esame autoptico, era deceduto nelle ultime fasi del travaglio, presumibilmente dopo le ore 20.50 in occasione dell'amniorexi, per un distacco di placenta con occlusione di un vaso ombelicale. Parte Evidenziava il ricorrente che la sentenza di condanna della emessa da questo Tribunale, era stata impugnata solo dalla terza chiamata CP_5
b.2 Ritenuto, sulla base degli accertamenti svolti dai periti, che il decesso del nascituro, avvenuto nelle circostanze sopra indicate, è da ricondurre alla responsabilità dei sanitari che avevano avuto in cura la partoriente, per quanto concerne il risarcimento spettante al ricorrente, padre del nascituro, va evidenziato che la sentenza di condanna, allegata dal ricorrente, aveva riconosciuto alla sig.ra a titolo di risarcimento danni, la somma di € 141.980,00, oltre accessori. Per_1
Considerato che nel 2011, epoca di verificazione dell'evento per cui è causa, le tabelle del Tribunale di
Milano riconoscevano a ciascun genitore, per la morte di un figlio, una somma ricompresa tra euro pagina 4 di 9 154.350 e 308.700, che per il figlio nato morto è ipotizzabile il venir meno di una relazione affettiva soltanto potenziale, che è senza dubbio qualcosa di meno di una relazione affettiva concreta, considerato che, al momento dell'evento, la sig.ra nata il [...] era ancora fertile e che Per_1
l'evento aveva riguardato in primo luogo la partoriente, appare equo per il padre partire dal valore più basso della forbice sopra indicata, con ulteriore riduzione del risarcimento ad euro 95.000,00, per le motivazioni sopra indicate.
Va rigettata la domanda di rimborso delle spese funerarie richieste dal ricorrente, in quanto già integralmente liquidata nel precedente giudizio, promosso dalla sig.ra Per_1
Sull'importo sopra indicato di € 95.000,00 spettano al ricorrente gli interessi legali sulla somma via via rivalutata annualmente secondo indici Istat dal 18.5.2011, data dell'evento, al deposito della presente sentenza.
Sull'importo come sopra determinato spoeteranno al ricorrente gli interessi legali maturati dal deposito della sentenza al saldo effettivo. Parte C. Sulla domanda di manleva formulata dalla nei confronti di
[...]
e di Controparte_7 Controparte_5
Contr c.1 Premesso che tra ed è intervenuto un trasferimento di portafoglio di CP_5 responsabilità medica, riguardante diverse polizze, tra cui quella oggi dedotta in giudizio, va Parte Contr evidenziato che il contratto, concluso tra la e la aveva durata “dalle ore 24.00 del
19.06.2010 … alle ore 24:00 del 30.06.2013” (cfr. art.
1.8 pag. 4 doc. 6 terza chiamata). Parte Contr La polizza, sottoscritta dalla con rientra nel genere claims made, che limita l'operatività della garanzia alle richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all'assicurato nel corso del periodo di copertura, quindi dal 19 giugno 2010 al 30 giugno 2013. Parte Considerato che la aveva ricevuto la prima richiesta di risarcimento danni da parte della sig.ra e del ricorrente in data 25 novembre 2013 (cfr. doc. n. 45 allegato al fascicolo di pare Per_1 ricorrente) ha eccepito l'inoperatività della polizza, CP_5
L'eccezione è fondata.
c.2 La terza chiamata ha fondato la propria difesa sul peculiare meccanismo di operatività pattuito ai Parte sensi della clausola n.
2.1 del contratto di assicurazione stipulato con la il quale prevede che
“l'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta nel corso del periodo di efficacia dell'Assicurazione stessa, purché denunciate alla Società nel periodo di validità del contratto o entro 30 giorni dalla sua scadenza, e sempre ché tali richieste siano conseguenti a fatti colposi posti in essere in data non anteriore al 30/11/1999” (cfr. doc. n. 6, terza chiamata). pagina 5 di 9 Siffatta pattuizione consente di collocare il contratto di assicurazione, stipulato tra le parti, all'interno del fenomeno, molto dibattuto in giurisprudenza, delle coperture assicurative con clausole claims made.
Tramite tali previsioni, le parti derogano alla disposizione contenuta nell'art. 1913 c.c., che prevede l'operatività della copertura assicurativa al momento di verificazione del sinistro, secondo il modello tipizzato dal legislatore (c.d. loss occurence).
In ordine alla validità della pattuizione, la giurisprudenza ha distinto le ipotesi in cui la clausola in questione risponde al c.d. modello puro (che impone esclusivamente che la richiesta risarcitoria sia avanzata nella vigenza della copertura assicurativa) da quelle riconducibili al modello c.d. spurio (che impone, altresì, la verificazione dell'evento di danno nel termine di efficacia del contratto assicurativo).
Mentre le claims made pure, determinano solamente una variazione dell'evento di danno, dal fatto naturalistico, che potrebbe essersi verificato anche a notevole distanza temporale dalla richiesta risarcitoria;
le claims made spurie limitano notevolmente la definizione di sinistro indennizzabile, risentendo della doppia condizione che sia il fatto, sia la richiesta di risarcimento, si siano verificati nella vigenza della copertura.
Premesso che la deroga al criterio loss occurence non incorre in divieti normativi specifici, poiché l'art. 1913 c.c. non rientra tra le disposizioni sottratte alla derogabilità pattizia elencate dall'art. 1932 c.c. in tema di contratto di assicurazione., non si ritiene condivisibile l'idea di una parte della giurisprudenza che sottopone le clausole in questione ai limiti di cui agli artt. 1229 o 2965 c.c., senza tener conto del fatto che la clausola claims made non incide sulla caratteristica tipica del contratto di assicurazione
(scambio di prezzo contro obbligo di tenere indenne), ma regola semmai il diverso ruolo della richiesta risarcitoria rispetto al fatto oggetto di assicurazione (cfr. Cass., sez. III, 13/5/2020, n.8894).
Va poi evidenziato che l'inserimento di una clausola claims made, non comporta l'atipicità del patto, né la conseguente valutazione in ordine alla meritevolezza degli interessi ad essa sottesi ex art. 1322, comma 2, c.p.c., (come inizialmente sostenuto da Cass., sez. un., 6/5/2016, n. 9140).
Infatti, sebbene non sia possibile ricondurre il contratto così stipulato al tipo dell'assicurazione della responsabilità civile (art. 1917 c.c.), esso si colloca ugualmente nella categoria dell'assicurazione contro i danni, di cui la prima rappresenta uno specifico sotto-tipo (cfr. Cass., sez. un., 24/9/2018, n.
22437).
Il controllo che il giudice è tenuto a compiere, in definitiva, si appunta non sulla valutazione astratta della compatibilità o meritevolezza di tali clausole all'interno dell'ordinamento giuridico, quanto sul versante concreto della loro operatività.
Tale indagine riguarda, innanzitutto, la causa concreta del contratto, sotto il profilo della liceità e dell'adeguatezza dell'assetto sinallagmatico rispetto agli specifici interessi perseguiti dalle parti, ma non pagina 6 di 9 si arresta al momento della genesi del regolamento negoziale, investendo anche la fase precontrattuale
(in cui occorre verificare l'osservanza, da parte dell'impresa assicurativa, degli obblighi di informazione sul contenuto delle "claims made") e quella dell'attuazione del rapporto (come nel caso in cui nel regolamento contrattuale "on claims made basis" vengano inserite clausole abusive), con la conseguenza che la tutela invocabile dall'assicurato può esplicarsi, in termini di effettività, su diversi piani, con attivazione dei rimedi pertinenti ai profili di volta in volta implicati (cfr. Cass., sez. un.,
24/9/2018, n. 22437). Parte c.3 Applicando tali principi al rapporto contrattuale esistente tra la e la subentrata CP_5
Contr alla deve considerarsi come essa afferisca ad un modello di clausola spurio, al quale è applicato il correttivo della retroattività della copertura, per cui il fatto di danno può essere avvenuto anche antecedentemente alla vigenza della polizza, purché non sia anteriore al decennio dalla data di inizio della copertura assicurativa, ossia al 30/11/1999 (cfr. clausola n.
2.1 doc. 6).
Tale previsione è adeguata a dar corpo ad una copertura assicurativa che risulta effettiva e non solamente nominale, consentendo di indennizzare tutti i fatti lesivi che si siano verificati nel corso del decennio indicato, a patto che le richieste risarcitorie siano state presentate nella vigenza contrattuale
(dalle ore 24:00 del 19/6/2010 alle ore 24:00 del 30/6/2013).
c.4 Occorre quindi verificare se, nel caso concreto, si sia concretizzato o meno il rischio indennizzato durante il periodo di efficacia del contratto di assicurazione. Parte Dall'esame della documentazione allegata dalla resistente, emerge che la aveva attivato la procedura di indennizzo in data 15.1.2013, a seguito della notizia dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari da parte delle Procura della Repubblica di Pescara in relazione al procedimento Parte penale n. 5777/2011, iscritto nei confronti della dipendente (cfr. doc. 5 . CP_9
Parte Tale comunicazione era stata riscontrata dalla QBE in data 22.2.2013 (cfr doc. 6
La questione controversa consiste dunque nel corretto intendimento della portata del concetto di sinistro indennizzabile, così come stabilito contrattualmente tra le parti.
Occorre al riguardo considerare come il tenore letterale delle clausole contrattuali, primo ma non esaustivo criterio interpretativo di cui all'art. 1362, comma 1, c.c., consente di ritenere necessaria la formalizzazione all'assicurato di una richiesta di risarcimento da parte del danneggiato, ai fini dell'escussione della copertura assicurativa.
Tale conclusione, legata alla definizione contrattuale di “sinistro” (la richiesta di risarcimento scritta presentata al Contraente o all'Assicurato da Terzi per i danni per cui è prestata l'assicurazione. Si precisa inoltre che più richieste di risarcimento provenienti da più soggetti terzi e riconducibili allo stesso atto, errore o omissione o a più atti, errori o omissioni aventi una causa comune verranno pagina 7 di 9 considerate come unico sinistro, cfr. doc. n. 6 terza chiamata, p. 1/31) ed alla previsione dell'art. 2.1
(l'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate all' per la prima volta nel Parte_3 corso del periodo di efficacia dell'Assicurazione stessa, cfr. doc. n. 6 del terzo chiamato, p. 12/31), impone di escludere l'operatività della copertura assicurativa in relazione al caso di specie.
Le indagini preliminari e il giudizio penale pendente, che riguardavano esclusivamente l'eventuale irrogazione di una sanzione penale per i fatti denunciati, avevano coinvolto i soli autori del reato (il Parte personale medico della e non la struttura sanitaria assicurata, che avrebbe solo ed eventualmente potuto assumere la veste di responsabile civile.
Di conseguenza, solamente l'esercizio dell'azione civile in sede penale e l'eventuale e successivo coinvolgimento del responsabile civile in tale giudizio, potevano concretizzare il rischio oggetto di garanzia.
La prospettata interpretazione contrattuale consente, pertanto, di ritenere non coperto da garanzia assicurativa l'evento dedotto in giudizio dal ricorrente, in quanto sinistro denunciato dopo la scadenza del periodo di vigenza del rapporto assicurativo.
D. Sulla regolamentazione delle spese.
d.1 Premesso che nulla spetta al ricorrente a titolo di spese sostenute nel giudizio di ATP, già Parte integralmente liquidate a carico della nel precedente giudizio introdotto dalla sig.ra la Per_1
Parte soccombente va condannata alla rifusione delle spese sostenute dal ricorrente nel presente giudizio, liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore e della natura documentale della controversia.
Spese aumentate del 30%, considerato l'utilizzo di collegamenti ipertestuali e da liquidare in favore del difensore, antistatario. Parte d.2 L'accertata carenza di copertura assicurativa, comporta la condanna della alla rifusione delle Contr spese sostenute da subentrata a priva di legittimazione passiva, con condanna della CP_5
Parte alla rifusione delle spese sostenute da liquidate come in dispositivo, parametrate nel CP_5 minimo, tenuto conto del valore e della natura documentale della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 3499/2024, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa,
RIGETTA
l'eccezione di prescrizione del diritto risarcitorio azionato dal ricorrente.
ACCERTATA Parte la responsabilità della in relazione al danno subito dal ricorrente pagina 8 di 9 ACCERTATO che i danni complessivamente subiti dal ricorrente ammontano ad € 95.000,00, oltre accessori
CONDANNA la al pagamento, a titolo risarcitorio, in favore del ricorrente della somma di € CP_8
95.000,00, oltre interessi legali tempo per tempo vigenti, sulle somme di cui sopra, come via via devalutate e rivalutate anno per anno, dal 18.5.2011 sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre - sulle somme finali complessive di cui sopra (danno qui liquidato + danno da ritardo nella liquidazione del primo) - gli interessi corrispettivi al tasso legale dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza al saldo.
CONDANNA la al rimborso delle spese di lite sostenute dal ricorrente che liquida in € 545,00 per CP_8 esborsi ed in €. 9167,60 (7.052,00 aumentato del 30%) per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.A.P. come per legge.
CONDANNA la al rimborso delle spese di lite sostenute dalla terza chiamata CP_8 [...]
che liquida in € 7.052,00 per compensi, oltre spese generali Controparte_5 nella misura del 15%, I.V.A. e C.A.P. come per legge.
Alla Cancelleria per quanto di sua competenza.
Pescara, 1 novembre 2025
Il Giudice dott.ssa Patrizia Medica
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Patrizia Medica ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3499/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LIGUORI Parte_1 C.F._1
NZ e dell'avv. ROMANO GIOVANNI elettivamente domiciliato presso il difensore avv.
LIGUORI NZ
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RUSSI Controparte_1 P.IVA_1
DOMENICO, elettivamente domiciliata in CORSO G. MANTHONE' N.37 , presso il CP_1 difensore avv. RUSSI DOMENICO
RESISTENTE
( CONTUMACE CP_2 CP_3 CP_4
(EUROPE) LIMITED iscritta al numero Controparte_5
nel Registro delle Società d'Inghilterra e Galles, rappresentata, con il patrocinio dell'avv. P.IVA_2
IC AZ, elettivamente domiciliata in BOLOGNA VIA MARCONI N. 9, presso il difensore avv. IC AZ
TE AM
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 24.10.2025 la causa è stata trattenuta di decisione sulle seguenti conclusioni delle parti:
pagina 1 di 9 Parte il ricorrente ha chiesto che il Tribunale, rigettata l'eccezione di prescrizione formulata dalla dichiari tardiva l'adesione all'eccezione di prescrizione formulata dalla terza chiamata
[...]
. Controparte_5
Nel merito, riportandosi alle richieste istruttorie formulate, ha chiesto la condanna della resistente e delle terze chiamate al risarcimento da lui subiti a seguito del decesso del nascituro, avvenuto il
18.5.2011, oltre accessori del credito, vinte le spese da distrarsi in favore del difensore antistatario. Parte La resistente ha chiesto che il tribunale dichiari prescritta e comunque infondata nel merito la domanda formulata dal ricorrente.
In subordine, accerti e dichiari che, in virtù di polizza n. 007414012010, le Compagnie Assicuratrici
( e CP_2 Controparte_6 Controparte_5
Parte ( , sono obbligate solidalmente a manlevare l' da ogni eventuale conseguenza Controparte_6 negativa.
La terza chiamata ha chiesto che il Tribunale, Controparte_5 previa estromissione di , dichiari l'intervenuta prescrizione e Controparte_7 comunque l'infondatezza della domanda di risarcimento danni formulata dal sig. Parte_1
.
[...]
In subordine, dichiari l'assenza di copertura assicurativa relativamente alla polizza QBE n.
007414012010 per le ragioni tutte di cui in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 25.11.2024 e notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ha convenuto in giudizio l' , Parte_1 Controparte_1 ritenendo la medesima responsabile dei danni da lui subiti in conseguenza del decesso del nascituro, partorito morto dalla moglie sig.ra in data 18 maggio 2011. Persona_1
Assumeva che, con sentenza passata in giudicato, il Tribunale di Pescara aveva accertato la Parte responsabilità della e quindi invocava l'efficacia di giudicato esterno della citata sentenza, ritendo sussistente la responsabilità dell' convenuta per inadempimento contrattuale anche nei propri CP_1 confronti.
Concludeva chiedendo il risarcimento dei danni da lui subiti a causa della perdita del rapporto parentale.
2. Con comparsa depositata il 7.2.2025 si è costituita la eccependo l'intervenuta CP_8 prescrizione delle pretese risarcitorie formulate dal ricorrente, assumendone in subordine l'infondatezza nel merito.
pagina 2 di 9 3. Nella contumacia di si è costituita in data 7.2.2025 Controparte_7
chiedendo che il Tribunale, previa estromissione Controparte_5 di , dichiari l'intervenuta prescrizione e comunque Controparte_7
l'infondatezza della domanda di risarcimento danni formulata dal sig. . Parte_1
In subordine dichiari che il sinistro denunciato è privo di copertura assicurativa, relativamente alla polizza QBE n. 007414012010.
***
A. Sull'eccezione di prescrizione della domanda di risarcimento dei danni formulata dal ricorrente
Con ricorso depositato il 25.11.2024 ha convenuto in giudizio Parte_1
l' , assumendo che in data 18.5.2011 la moglie, sig.ra Controparte_1 [...]
gravida alla 38 esima settimana + sei giorni, dopo alcune ore di travaglio era stata Per_1 tardivamente sottoposta alle ore 23,10 dello stesso giorno ad intervento chirurgico di taglio cesareo d'urgenza, con estrazione di un feto morto, deceduto per insufficienza respiratoria acuta per trombosi acuta dell'arteria ombelicale, in un quadro di sofferenza placentare cronica.
Ritenendo l'evento infausto riconducibile alla responsabilità della struttura sanitaria convenuta ed Part assumendo che questo tribunale aveva già dichiarato la responsabilità della nel giudizio instaurato Parte dalla moglie sig.ra ha chiesto la condanna della al risarcimento dei danni da lui subiti Per_1
a causa del decesso del nascituro. Parte La si è costituita eccependo l'intervenuta prescrizione del diritto fatto valere dal ricorrente.
La terza chiamata , citata in giudizio dalla Controparte_5 resistente, si è associata all'eccezione di prescrizione.
Il ricorrente ha evidenziato che gli effetti del contratto di spedalità, stipulato tra una gestante, una struttura sanitaria ed un medico, avente ad oggetto la prestazione di cure finalizzate a garantire il corretto decorso della gravidanza, riverbera per sua natura effetti protettivi a vantaggio dell'altro genitore e dei figli della gestante i quali, in caso di inadempimento, sono legittimati ad agire per il risarcimento del danno ex art 1228 c.c. (cfr Cass. Sez III, n. 10741/09 e Cass. Sez III n. 10812/2019;
Cassazione civile sez. III, 08/07/2020, n.14258, Cassazione civile sez. III, 20/06/2024, n.17113).
Considerata la natura contrattuale del contratto così stipulato e la durata decennale della prescrizione, va rigettata l'eccezione di prescrizione del diritto fatto valere dal ricorrente, considerato che l'evento infausto si è verificato il 18.5.2011, che il ricorso è stato depositato il 25.11.2024 e che sono stati allegati, dal ricorrente, atti di interruzione della prescrizione dal 2013 fino al 29.8.2018 (cfr doc 47, 49,
51, 53 e 57). pagina 3 di 9 B. Sulla responsabilità della e sulla quantificazione del danno spettante al CP_8 ricorrente
b.1 Quanto al merito della vicenda, ai fini dell'individuazione della sussistenza del nesso causale tra condotta ed evento, può essere qui richiamata la sentenza n. 460/2024 emessa da questo Tribunale e pubblicata il 20/03/2024 che, sulla base della CTU disposta nel procedimento di ATP n. 3940/2018 svoltosi nel contraddittorio delle parti (cfr sub allegato 29 ricorrente) aveva ritenuto che il decesso del feto fosse da ricondurre alla responsabilità dei sanitari dalle , che avevano avuto in cura CP_8 la partoriente.
Va al riguardo evidenziato che, nel procedimento civile, è consentita l'utilizzabilità degli atti raccolti in altro procedimento, svoltosi tra le medesime parti, in quanto è consolidato il principio secondo cui nell'accertamento della sussistenza di determinati fatti e della loro idoneità a costituire causa dell'evento lesivo, il giudice può fondare il suo convincimento anche su atti assunti nel corso di altro procedimento, purché ritualmente prodotti in giudizio.
Nel caso in esame la convenuta si è limitata a contestare le conclusioni formulate dai periti, nominati nel giudizio di ATP, senza formulare alcuna specifica contestazione sull'operato dei medesimi, che avevano evidenziato che sanitari che avevano avuto in cura la partoriente, a fronte di tracciati non rassicuranti ed presenza di una partoriente a rischio per diabete gravidico, con riduzione della crescita fetale, avevano interrotto il monitoraggio cardiotocografico, per passare all'auscultazione intermittente.
Evidenziavano che l'auscultazione intermittente (senza alcuna registrazione su carta) non consente di valutare le condizioni del feto, quali la variabilità e la frequenza cardiaca di base, né la presenza di decelerazioni o accelerazioni, come avviene nel tracciato cardiotocografico, con conseguente impossibilità di accertate le condizioni del feto che, come emerso all'esito dell'esame autoptico, era deceduto nelle ultime fasi del travaglio, presumibilmente dopo le ore 20.50 in occasione dell'amniorexi, per un distacco di placenta con occlusione di un vaso ombelicale. Parte Evidenziava il ricorrente che la sentenza di condanna della emessa da questo Tribunale, era stata impugnata solo dalla terza chiamata CP_5
b.2 Ritenuto, sulla base degli accertamenti svolti dai periti, che il decesso del nascituro, avvenuto nelle circostanze sopra indicate, è da ricondurre alla responsabilità dei sanitari che avevano avuto in cura la partoriente, per quanto concerne il risarcimento spettante al ricorrente, padre del nascituro, va evidenziato che la sentenza di condanna, allegata dal ricorrente, aveva riconosciuto alla sig.ra a titolo di risarcimento danni, la somma di € 141.980,00, oltre accessori. Per_1
Considerato che nel 2011, epoca di verificazione dell'evento per cui è causa, le tabelle del Tribunale di
Milano riconoscevano a ciascun genitore, per la morte di un figlio, una somma ricompresa tra euro pagina 4 di 9 154.350 e 308.700, che per il figlio nato morto è ipotizzabile il venir meno di una relazione affettiva soltanto potenziale, che è senza dubbio qualcosa di meno di una relazione affettiva concreta, considerato che, al momento dell'evento, la sig.ra nata il [...] era ancora fertile e che Per_1
l'evento aveva riguardato in primo luogo la partoriente, appare equo per il padre partire dal valore più basso della forbice sopra indicata, con ulteriore riduzione del risarcimento ad euro 95.000,00, per le motivazioni sopra indicate.
Va rigettata la domanda di rimborso delle spese funerarie richieste dal ricorrente, in quanto già integralmente liquidata nel precedente giudizio, promosso dalla sig.ra Per_1
Sull'importo sopra indicato di € 95.000,00 spettano al ricorrente gli interessi legali sulla somma via via rivalutata annualmente secondo indici Istat dal 18.5.2011, data dell'evento, al deposito della presente sentenza.
Sull'importo come sopra determinato spoeteranno al ricorrente gli interessi legali maturati dal deposito della sentenza al saldo effettivo. Parte C. Sulla domanda di manleva formulata dalla nei confronti di
[...]
e di Controparte_7 Controparte_5
Contr c.1 Premesso che tra ed è intervenuto un trasferimento di portafoglio di CP_5 responsabilità medica, riguardante diverse polizze, tra cui quella oggi dedotta in giudizio, va Parte Contr evidenziato che il contratto, concluso tra la e la aveva durata “dalle ore 24.00 del
19.06.2010 … alle ore 24:00 del 30.06.2013” (cfr. art.
1.8 pag. 4 doc. 6 terza chiamata). Parte Contr La polizza, sottoscritta dalla con rientra nel genere claims made, che limita l'operatività della garanzia alle richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all'assicurato nel corso del periodo di copertura, quindi dal 19 giugno 2010 al 30 giugno 2013. Parte Considerato che la aveva ricevuto la prima richiesta di risarcimento danni da parte della sig.ra e del ricorrente in data 25 novembre 2013 (cfr. doc. n. 45 allegato al fascicolo di pare Per_1 ricorrente) ha eccepito l'inoperatività della polizza, CP_5
L'eccezione è fondata.
c.2 La terza chiamata ha fondato la propria difesa sul peculiare meccanismo di operatività pattuito ai Parte sensi della clausola n.
2.1 del contratto di assicurazione stipulato con la il quale prevede che
“l'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta nel corso del periodo di efficacia dell'Assicurazione stessa, purché denunciate alla Società nel periodo di validità del contratto o entro 30 giorni dalla sua scadenza, e sempre ché tali richieste siano conseguenti a fatti colposi posti in essere in data non anteriore al 30/11/1999” (cfr. doc. n. 6, terza chiamata). pagina 5 di 9 Siffatta pattuizione consente di collocare il contratto di assicurazione, stipulato tra le parti, all'interno del fenomeno, molto dibattuto in giurisprudenza, delle coperture assicurative con clausole claims made.
Tramite tali previsioni, le parti derogano alla disposizione contenuta nell'art. 1913 c.c., che prevede l'operatività della copertura assicurativa al momento di verificazione del sinistro, secondo il modello tipizzato dal legislatore (c.d. loss occurence).
In ordine alla validità della pattuizione, la giurisprudenza ha distinto le ipotesi in cui la clausola in questione risponde al c.d. modello puro (che impone esclusivamente che la richiesta risarcitoria sia avanzata nella vigenza della copertura assicurativa) da quelle riconducibili al modello c.d. spurio (che impone, altresì, la verificazione dell'evento di danno nel termine di efficacia del contratto assicurativo).
Mentre le claims made pure, determinano solamente una variazione dell'evento di danno, dal fatto naturalistico, che potrebbe essersi verificato anche a notevole distanza temporale dalla richiesta risarcitoria;
le claims made spurie limitano notevolmente la definizione di sinistro indennizzabile, risentendo della doppia condizione che sia il fatto, sia la richiesta di risarcimento, si siano verificati nella vigenza della copertura.
Premesso che la deroga al criterio loss occurence non incorre in divieti normativi specifici, poiché l'art. 1913 c.c. non rientra tra le disposizioni sottratte alla derogabilità pattizia elencate dall'art. 1932 c.c. in tema di contratto di assicurazione., non si ritiene condivisibile l'idea di una parte della giurisprudenza che sottopone le clausole in questione ai limiti di cui agli artt. 1229 o 2965 c.c., senza tener conto del fatto che la clausola claims made non incide sulla caratteristica tipica del contratto di assicurazione
(scambio di prezzo contro obbligo di tenere indenne), ma regola semmai il diverso ruolo della richiesta risarcitoria rispetto al fatto oggetto di assicurazione (cfr. Cass., sez. III, 13/5/2020, n.8894).
Va poi evidenziato che l'inserimento di una clausola claims made, non comporta l'atipicità del patto, né la conseguente valutazione in ordine alla meritevolezza degli interessi ad essa sottesi ex art. 1322, comma 2, c.p.c., (come inizialmente sostenuto da Cass., sez. un., 6/5/2016, n. 9140).
Infatti, sebbene non sia possibile ricondurre il contratto così stipulato al tipo dell'assicurazione della responsabilità civile (art. 1917 c.c.), esso si colloca ugualmente nella categoria dell'assicurazione contro i danni, di cui la prima rappresenta uno specifico sotto-tipo (cfr. Cass., sez. un., 24/9/2018, n.
22437).
Il controllo che il giudice è tenuto a compiere, in definitiva, si appunta non sulla valutazione astratta della compatibilità o meritevolezza di tali clausole all'interno dell'ordinamento giuridico, quanto sul versante concreto della loro operatività.
Tale indagine riguarda, innanzitutto, la causa concreta del contratto, sotto il profilo della liceità e dell'adeguatezza dell'assetto sinallagmatico rispetto agli specifici interessi perseguiti dalle parti, ma non pagina 6 di 9 si arresta al momento della genesi del regolamento negoziale, investendo anche la fase precontrattuale
(in cui occorre verificare l'osservanza, da parte dell'impresa assicurativa, degli obblighi di informazione sul contenuto delle "claims made") e quella dell'attuazione del rapporto (come nel caso in cui nel regolamento contrattuale "on claims made basis" vengano inserite clausole abusive), con la conseguenza che la tutela invocabile dall'assicurato può esplicarsi, in termini di effettività, su diversi piani, con attivazione dei rimedi pertinenti ai profili di volta in volta implicati (cfr. Cass., sez. un.,
24/9/2018, n. 22437). Parte c.3 Applicando tali principi al rapporto contrattuale esistente tra la e la subentrata CP_5
Contr alla deve considerarsi come essa afferisca ad un modello di clausola spurio, al quale è applicato il correttivo della retroattività della copertura, per cui il fatto di danno può essere avvenuto anche antecedentemente alla vigenza della polizza, purché non sia anteriore al decennio dalla data di inizio della copertura assicurativa, ossia al 30/11/1999 (cfr. clausola n.
2.1 doc. 6).
Tale previsione è adeguata a dar corpo ad una copertura assicurativa che risulta effettiva e non solamente nominale, consentendo di indennizzare tutti i fatti lesivi che si siano verificati nel corso del decennio indicato, a patto che le richieste risarcitorie siano state presentate nella vigenza contrattuale
(dalle ore 24:00 del 19/6/2010 alle ore 24:00 del 30/6/2013).
c.4 Occorre quindi verificare se, nel caso concreto, si sia concretizzato o meno il rischio indennizzato durante il periodo di efficacia del contratto di assicurazione. Parte Dall'esame della documentazione allegata dalla resistente, emerge che la aveva attivato la procedura di indennizzo in data 15.1.2013, a seguito della notizia dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari da parte delle Procura della Repubblica di Pescara in relazione al procedimento Parte penale n. 5777/2011, iscritto nei confronti della dipendente (cfr. doc. 5 . CP_9
Parte Tale comunicazione era stata riscontrata dalla QBE in data 22.2.2013 (cfr doc. 6
La questione controversa consiste dunque nel corretto intendimento della portata del concetto di sinistro indennizzabile, così come stabilito contrattualmente tra le parti.
Occorre al riguardo considerare come il tenore letterale delle clausole contrattuali, primo ma non esaustivo criterio interpretativo di cui all'art. 1362, comma 1, c.c., consente di ritenere necessaria la formalizzazione all'assicurato di una richiesta di risarcimento da parte del danneggiato, ai fini dell'escussione della copertura assicurativa.
Tale conclusione, legata alla definizione contrattuale di “sinistro” (la richiesta di risarcimento scritta presentata al Contraente o all'Assicurato da Terzi per i danni per cui è prestata l'assicurazione. Si precisa inoltre che più richieste di risarcimento provenienti da più soggetti terzi e riconducibili allo stesso atto, errore o omissione o a più atti, errori o omissioni aventi una causa comune verranno pagina 7 di 9 considerate come unico sinistro, cfr. doc. n. 6 terza chiamata, p. 1/31) ed alla previsione dell'art. 2.1
(l'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate all' per la prima volta nel Parte_3 corso del periodo di efficacia dell'Assicurazione stessa, cfr. doc. n. 6 del terzo chiamato, p. 12/31), impone di escludere l'operatività della copertura assicurativa in relazione al caso di specie.
Le indagini preliminari e il giudizio penale pendente, che riguardavano esclusivamente l'eventuale irrogazione di una sanzione penale per i fatti denunciati, avevano coinvolto i soli autori del reato (il Parte personale medico della e non la struttura sanitaria assicurata, che avrebbe solo ed eventualmente potuto assumere la veste di responsabile civile.
Di conseguenza, solamente l'esercizio dell'azione civile in sede penale e l'eventuale e successivo coinvolgimento del responsabile civile in tale giudizio, potevano concretizzare il rischio oggetto di garanzia.
La prospettata interpretazione contrattuale consente, pertanto, di ritenere non coperto da garanzia assicurativa l'evento dedotto in giudizio dal ricorrente, in quanto sinistro denunciato dopo la scadenza del periodo di vigenza del rapporto assicurativo.
D. Sulla regolamentazione delle spese.
d.1 Premesso che nulla spetta al ricorrente a titolo di spese sostenute nel giudizio di ATP, già Parte integralmente liquidate a carico della nel precedente giudizio introdotto dalla sig.ra la Per_1
Parte soccombente va condannata alla rifusione delle spese sostenute dal ricorrente nel presente giudizio, liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore e della natura documentale della controversia.
Spese aumentate del 30%, considerato l'utilizzo di collegamenti ipertestuali e da liquidare in favore del difensore, antistatario. Parte d.2 L'accertata carenza di copertura assicurativa, comporta la condanna della alla rifusione delle Contr spese sostenute da subentrata a priva di legittimazione passiva, con condanna della CP_5
Parte alla rifusione delle spese sostenute da liquidate come in dispositivo, parametrate nel CP_5 minimo, tenuto conto del valore e della natura documentale della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 3499/2024, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa,
RIGETTA
l'eccezione di prescrizione del diritto risarcitorio azionato dal ricorrente.
ACCERTATA Parte la responsabilità della in relazione al danno subito dal ricorrente pagina 8 di 9 ACCERTATO che i danni complessivamente subiti dal ricorrente ammontano ad € 95.000,00, oltre accessori
CONDANNA la al pagamento, a titolo risarcitorio, in favore del ricorrente della somma di € CP_8
95.000,00, oltre interessi legali tempo per tempo vigenti, sulle somme di cui sopra, come via via devalutate e rivalutate anno per anno, dal 18.5.2011 sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre - sulle somme finali complessive di cui sopra (danno qui liquidato + danno da ritardo nella liquidazione del primo) - gli interessi corrispettivi al tasso legale dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza al saldo.
CONDANNA la al rimborso delle spese di lite sostenute dal ricorrente che liquida in € 545,00 per CP_8 esborsi ed in €. 9167,60 (7.052,00 aumentato del 30%) per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.A.P. come per legge.
CONDANNA la al rimborso delle spese di lite sostenute dalla terza chiamata CP_8 [...]
che liquida in € 7.052,00 per compensi, oltre spese generali Controparte_5 nella misura del 15%, I.V.A. e C.A.P. come per legge.
Alla Cancelleria per quanto di sua competenza.
Pescara, 1 novembre 2025
Il Giudice dott.ssa Patrizia Medica
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