Sentenza 24 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Lombardia, sentenza 24/03/2026, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Lombardia |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA Sent. n. 49/26
In nome del popolo italiano
La Corte dei Conti
Sezione Giurisdizionale per la Lombardia
Il Giudice Unico delle Pensioni
Dott. AN TA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n.30958 del registro di Segreteria su ricorso proposto dal Signor B. F., nato a [...], residente in OMISSIS, (C:F: OMISSIS), rappresentato e difeso, in forza di procura in calce all’atto introduttivo, dall’Avv. Giampiero Chiodo del Foro di Milano (giampiero.chiodo@milano.pecavvocati.it), con domicilio eletto in Milano, Via Edmondo De Amicis n. 33, presso lo studio legale del difensore,
avverso
L’I.N.P.S., sedi di Milano e Bergamo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura generale alle liti, dall’Avv. Giulio Peco e dall’Avv. Roberto Maio, con domicilio eletto in Milano, Via M. e G. Savarè n.1.
Il Ministero dell’Interno, Dipartimento di Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per le Risorse Umane, Servizio Trattamento di Pensione e Previdenza, in persona del Ministro pro tempore,
PER L’ACCERTAMENTO e la conseguenziale declaratoria dell’illegittimità del silenzio inadempimento formatosi sull’atto giudizialmente notificato alle amministrazioni resistenti il 18 febbraio 2025, concernente diffida e messa in mora finalizzata al conferimento del trattamento pensionistico di privilegio richiesto il 2 agosto 2022, per patologia relativa ad esiti di intervento artroscopico in pregresso trauma distorsivo ginocchio sx con lesione L.C.A.
E PER LA CO
delle Amministrazioni evocate in giudizio, in solido fra loro, alla liquidazione in favore del ricorrente del trattamento pensionistico di privilegio per l’infermità relativa agli esiti intervento artroscopico in pregresso trauma distorsivo del ginocchio sx con lesione L.C.A. nella misura corrispondente alla Tabella B, per anni 4, allegata al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, determinata dal Collegio Medico Militare di Milano n. OMISSIS del 26 giugno 2024, con liquidazione del relativo beneficio dalla data della domanda, maggiorato di interessi legali e rivalutazione come per legge dal giorno del dovuto a quello di effettivo soddisfo.
Visto l’atto introduttivo del giudizio, depositato l’1.10.2025.
Esaminati gli altri atti e i documenti di causa.
Tenuta l’udienza del 12.2.2026, presente, per l’INPS, su delega dell’avv. Giulio Peco, l’Avv. Stefania Sarzi Puttini. Nessuno presente per la parte ricorrente e per il Ministero dell’Interno.
FATTO
Il ricorrente - già Ispettore Superiore della Polizia di Stato, in servizio presso il Distaccamento della Polizia Stradale di Treviglio, in quiescenza dall’1 agosto 2022 - esponeva che con domanda presentata il 2 agosto 2022 all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (Ente subentrato dall’1 ottobre 2005, in applicazione del disposto di cui all’art. 2, comma 1, Legge del 08 agosto 1995, n. 335, nella gestione delle pensioni e degli altri Istituti Previdenziali per gli appartenenti alla Polizia di Stato) e, nel contempo, trasmessa anche al Ministero dell’Interno, chiedeva il conferimento della pensione privilegiata per l’infermità relativa agli esiti di un intervento artroscopico in pregresso trauma distorsivo del ginocchio sx con lesione L.C.A. già riconosciuta dipendente da causa di servizio con D.M. n. OMISSIS del 20 marzo 2007, previo favorevole parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio n. 38058 del 20 aprile 2004.
Con successivo atto n. OMISSIS del 24 ottobre 2023, il Ministero dell’Interno invitava l’Ente Previdenziale all’espletamento dell’istruttoria relativa al procedimento, trasmettendo all’uopo la relativa documentazione sanitaria ed amministrativa.
Nel corso del procedimento, il ricorrente veniva sottoposto a visita presso il Centro Ospedaliero di Milano che riteneva tale infermità ascrivibile alla Tabella B, per anni 4, allegata al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, ai fini della determinazione della misura del trattamento di privilegio, come da verbale n. OMISSIS del 26 giugno 2024.
Nondimeno, il procedimento per il conferimento del trattamento pensionistico di privilegio non risulterebbe, ad oggi, ancora concluso, nonostante lo spirare del termine massimo temporale entro cui l’Ente Previdenziale avrebbe dovuto procedere alla liquidazione del trattamento pensionistico di privilegio.
Sulla base di quanto previsto dal Regolamento di cui al D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461 in ordine al procedimento di riconoscimento delle malattie dipendenti da causa di servizio nonchê della concessione del trattamento pensionistico di privilegio, il termine massimo di conclusione di detto procedimento risulterebbe pari a 290 giorni, con la conclusione che detti termini, decorrente dal 2 agosto 2022 (data di presentazione della precitata domanda) risulterebbe scaduto il 19 maggio 2023 senza che l’I.N.P.S. - quale Ente previdenziale subentrato dall’1 ottobre 2005, in applicazione dell’art. 2, comma 1, Legge 08 agosto 1995, n. 335, nella gestione delle pensioni e degli altri Istituti previdenziali del personale della Polizia di Stato - abbia provveduto in merito.
Con atto di diffida e messa in mora notificato giudizialmente il 18 febbraio 2025, il ricorrente avrebbe quindi diffidato sia l’Ente Previdenziale che il Ministero dell’Interno a concludere il procedimento finalizzato al conferimento del richiesto trattamento pensionistico di privilegio entro il termine di 60 giorni a decorrere dalla data di notifica dell’atto di diffida.
Il termine sarebbe spirato il 19 aprile 2025.
Il perdurante inadempimento delle amministrazioni intimate, nonostante l’ampio decorso del termine per provvedere, legittimerebbe la presente azione giudiziaria.
In conclusione, veniva domandato:
· Di accertare e dichiarare l’illegittimitâ del silenzio rifiuto formatosi sull’atto giudizialmente notificato in data 18 febbraio 2025, concernente diffida a concernente diffida e messa in mora per il conferimento del trattamento pensionistico di privilegio richiesto il 2 agosto 2022 in relazione agli esiti di intervento artroscopico in pregresso trauma distorsivo del ginocchio sx con lesione L.C.A..
· Di condannare le Amministrazioni evocate in giudizio, in solido fra loro, alla liquidazione in favore del ricorrente del trattamento pensionistico di privilegio per l’infermità relativa agli esiti intervento artroscopico in pregresso trauma distorsivo del ginocchio sx con lesione L.C.A. nella misura corrispondente alla Tabella B, per anni 4, allegata al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, determinata dal Collegio Medico Militare di Milano n. OMISSIS del 26 giugno 2024, con liquidazione del relativo beneficio dalla data della domanda (2 agosto 2022), maggiorato di interessi legali e rivalutazione come per legge dal giorno del dovuto a quello di effettivo soddisfo.
· Con vittoria di spese‚ diritti ed onorari.
Con Decreto di Fissazione di udienza del 15.10.2025, il giudizio veniva chiamato per l’odierna udienza di discussione.
L’INPS si è costituito in giudizio con memoria depositata il 2.2.2026 e ha eccepito di aver provveduto a liquidare il trattamento secondo l’ordine di lavorazione delle pratiche.
In particolare, ha evidenziato quanto segue.
· Con domanda del 2.5.2022, il ricorrente domandava la liquidazione della pensione di privilegio per la patologia: trauma ginocchio sinistro.
· La documentazione inerente il diritto alla pensione di privilegio sarebbe risulterebbe correttamente acquisita, in ossequio alla nota operativa ex Inpdap 27/2007.
· Al fine di verificare il diritto alla pensione di privilegio, risulterebbe necessario acquisire il parere sulla causa di servizio come previsto dal dpr 461/2001 e il verbale della CMO con l’indicazione dell’ascrivibilità della patologia richiesta.
· Con messaggio OMISSIS sarebbe stata disposta l’istruttoria a cura del Ministero dell’Interno, in un’ottica di collaborazione con il predetto ente, per gli ex dipendenti del Ministero, che pertanto provvede ad inviare all’Istituto previdenziale tutta la documentazione necessaria alla liquidazione della prestazione al termine dell’attività istruttoria.
· In data 18/2/2025 il ricorrente avrebbe inviato una diffida per la definizione dell’istanza, alla quale l’ufficio avrebbe risposto con Pec del 1./3.2025 facendo presente che si sarebbe provveduto alla verifica della documentazione al fine di liquidare la prestazione entro l’anno in corso, considerato l’ordine cronologico di lavorazione delle istanze di pensione di privilegio in carico alla sede, come peraltro già comunicato al ricorrente tramite il servizio “inps risponde”.
· Premesso quanto sopra, a seguito della ricezione della documentazione prevista per la liquidazione della pensione di privilegio, l’INPS avrebbe verificato che l’ascrivibilità alla patologia oggetto di istanza era stata valutata con riferimento alla Tabella B (indennità una tantum in luogo di pensione).
· Pertanto, con atto del 17.10.2025 si sarebbe provveduto a liquidare l’indennità una tantum come da documentazione allegata.
· La prestazione previdenziale sarebbe stata comunque definita prima della notifica del ricorso, avvenuta all’Ufficio pensioni in data 18.11.2025, mentre la lavorazione dell’una tantum sarebbe stata effettuata in data 14.10.2025.
L’ente previdenziale ha quindi chiesto che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, con la compensazione delle spese di lite, Con memoria depositata il 9.2.2026, si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno.
Dopo aver richiamato l’art. 2, comma 1, Legge n. 335/1995 – a mente della quale dall’1.10.2005 l’INPS è subentrato nella gestione delle pensioni e degli altri istituti previdenziali del personale della Polizia di Stato – l’amministrazione ministeriale ha evidenziato di aver curato l’istruttoria della pratica previdenziale di privilegio e di aver puntualmente relazionato in merito all’ente previdenziale per la successiva liquidazione del trattamento privilegiato una -tantum in favore del ricorrente. Ha quindi concluso domandando l’estromissione dal giudizio con vittoria di spese.
Con memoria depositata il 2.2.2026 la difesa del ricorrente ha insistito per la condanna alle spese dell’INPS in virtù del principio della soccombenza virtuale, avuto riguardo al fatto che i termini per provvedere sarebbero ampiamente scaduti e che la liquidazione della pensione privilegiata – contrariamente a quanto rappresentato dall’INPS - sarebbe intervenuta in data successiva al deposito del ricorso presso questa Sez. Giurisdizionale.
La difesa ha richiamato l’art. 92, comma 2, c.p.c. e ha concluso insistendo per la condanna dell’INPS alle spese del giudizio.
All’odierna udienza la difesa dell’INPS ha concluso in conformità agli atti depositati in giudizio.
Il giudizio è quindi passato direttamente in decisione, con formalizzazione del dispositivo nel verbale d’udienza.
DIRITTO
In assenza di questioni preliminari, può essere affrontato il merito della controversia.
Sulla base della documentazione agli atti deve essere dichiarata la cessata materia del contendere nei confronti del ricorrente B., atteso che la sua domanda formulata in giudizio, finalizzata ad ottenere il riconoscimento della pensione privilegiata una tantum per il trauma distorsivo ginocchio sx con lesione l.c.a., risulta disposta dall’INPS nell’ottobre 2025, successivamente alla presentazione del ricorso tramite il suo deposito presso la Segreteria della Sezione Giurisdizionale (cfr. la documentazione allegata dalla difesa dell’INPS – Allegato B del Fascicolo di parte).
Sussistono tuttavia giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio, avuto particolare riguardo alla circostanza, evidenziata dalla difesa dell’INPS, che l’istituto previdenziale, a fronte della diffida ad adempiere del 18.2.2025, rispondeva con nota del 12.3.2025 informando il ricorrente che la liquidazione del trattamento di privilegio sarebbe intervenuta entro l’anno nel rispetto dell’ordine cronologico di arrivo dell’istanza.
P.Q.M.
La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Lombardia, in composizione monocratica di Giudice Unico delle Pensioni, definitivamente pronunciando,
dichiara
cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 12.2.2026.
Il Giudice Unico Dott. AN TA
(firmato digitalmente)
Depositato in segreteria il 24/03/2026 Il Direttore della Segreteria
(Dott. Salvatore Carvelli)