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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/06/2025, n. 2714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2714 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Nona Sezione Civile
in composizione collegiale nelle persone di:
Alessandra Aragno – Presidente
Monica Mastrandrea – Giudice relatore/estensore
Alessia Santamaria – Giudice
nel procedimento iscritto al r.g n. 5751/2024 vertente tra:
nato a [...] il [...], CUI 051UC04, elettivamente domiciliato Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Valentina Nànula che lo rappresenta e difende come da procura in atti
ricorrente
e
– Questura di TORINO con l'Avvocatura dello Stato Controparte_1
resistente
avente ad oggetto: ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. avverso diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale del Questore della Provincia di Torino del 30.1.2024 notificato l'11.3.2024. sciogliendo la riserva che precede, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 28.3.2024 il sig. nato a [...] il Parte_1
4.2.1978, CUI ha impugnato il decreto del Questore di Torino datato 30.1.2024 e notificato C.F._1 l'11.3.2024 con cui la PA ha respinto l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale, chiedendo al Tribunale di riconoscere in proprio favore il diritto alla protezione speciale ai sensi degli artt. 32, co. 3, d.lgs. 25/2008 e art. 19, commi 1, 1.1 e 1.2 T.U.I. A sostegno della domanda il ricorrente ha richiamato l'insussistenza di legami con il Paese di origine, il lungo periodo di permanenza in Italia, l'elevato grado di integrazione socio-lavorativa raggiunta, nonché la grave situazione di instabilità socio-politica e le gravi violazioni dei diritti umani esistenti in Nigeria. Il Tribunale non ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato ed ha fissato l'udienza al 29.1.2025 successivamente rinviata al 25.3.2025 e sostituita con il deposito di note scritta nel termine del 25.3.2025, allo scadere del quale la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio. Con atto del 17.4.2024, la difesa ha depositato la prova della notifica alla P.A., che risulta perfezionata il 16.4.2024. Questo Collegio rileva che la P.A. non si è costituita e ne dichiara la contumacia.
Nel merito, oggetto del giudizio è l'impugnazione del provvedimento del Questore di Torino che ha rigettato l'istanza di rilascio del rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale. Sul punto sono intervenute negli ultimi anni varie modifiche normative. Innanzitutto, con il d.l. n. 113 del 2018 conv. dalla l. n. 132 del 2018, è stata rivista e modificata integralmente la disciplina della protezione umanitaria tipizzando precise fattispecie al fine di riconoscere al richiedente un permesso speciale per motivi diversi dalla protezione internazionale (al riguardo, in assenza, nel d.l. del 2018 n. 113, di una disciplina transitoria e in applicazione dell'art. 11 delle disp. preleggi c.c., si è ritenuto applicabile la normativa previgente alle domande proposte anteriormente all'entrata in vigore del citato decreto: in questo senso, Cass. n. 4890 del 2019; Cass. n. 7831 del 2019).
Successivamente, in data 22 ottobre 2020, è entrato in vigore il d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della tipizzazione rispetto alla fattispecie di protezione complementare c.d. “a catalogo aperto”, ha modificato nuovamente il testo dell'art. 5, comma 6, T.U.I., ripristinando il dovere del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali (originariamente espresso, ma poi eliminato dal d.l. n. 113 del
2018, conv. con modifiche nella l. n. 132 del 2018).
Infine, sempre per quanto di rilievo in questa sede, con d.l. n. 20 del 2023, conv. con modificazioni dalla l. n. 50 del 2023, è stata nuovamente modificata la formulazione (anche) dei commi 1.1. e 1.2. dell'art. 19, T.U.I., ma con norma transitoria è stata prevista l'applicabilità della normativa abrogata alle domande di riconoscimento della protezione speciale presentate in data anteriore all'entrata in vigore del predetto decreto-legge, ossia all'11.3.2023. Al caso di specie, si applica la normativa previgente all'entrata in vigore della modifica di cui al d.l. n. 20 del 2023, conv. con modificazioni dalla l. n. 50 del 2023: l'istanza di rinnovo del permesso per protezione speciale è infatti del 8.6.2020. Ciò posto, l'art. 19 T.U.I. nella formulazione di cui alle modifiche apportate con d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020, prevede, tra l'altro, al comma 1.1. che: “non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute (…). Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”. Il successivo comma 1.2. della norma in esame (sempre come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020) stabilisce che: “nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale”. Ciò premesso, si legge nella Relazione illustrativa al d.l. del 2020 che “l'intervento normativo risponde all'esigenza di dar seguito alle osservazioni formulate dalla Presidenza della Repubblica in sede di emanazione del decreto-legge n. 113/2018” e di promulgazione della legge di conversione n. 77/2019, recante “Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica”. Tali raccomandazioni, chiaramente connesse alla modifica all'epoca apportata all'articolo 5, comma 6 del TUI, si preoccupavano di precisare che restano “fermi gli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato, pur se non espressamente richiamati nel testo normativo, e, in particolare, quanto direttamente disposto dall'art. 10 della Costituzione e quanto discende dagli impegni internazionali assunti dall'Italia”. In definitiva, tale richiamo assicura e garantisce una forma di protezione idonea ad abbracciare tutte le ipotesi di lesione rilevante dei diritti inviolabili della persona umana che, pur non rientrando nei rigidi canoni della protezione internazionale, siano tuttavia idonee a condizionare pesantemente, in senso negativo, la vita dell'individuo e le sue aspettative e prerogative individuali. Come sottolineato dalla Corte di Cassazione, “la nuova protezione speciale si presenta, prima facie, caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del D. L. n. 113 del 2018, convertito con modificazioni nella Legge n. 132 del 2018, nell'interpretazione che di detta forma di protezione è fornita dal consolidato orientamento di questa Corte (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298; Cass. Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062-02; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17130 del 14/08/2020, Rv. 658471; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 1104 del 20/01/2020, Rv. 656791)” (Cass. 3705/2021).
La disposizione trova immediata applicazione anche ai procedimenti in corso in virtù dell'inequivoco tenore letterale della disposizione transitoria dell'art. 15 secondo il quale “le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), e) ed f) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali, con esclusione dell'ipotesi prevista dall'articolo 384, secondo comma, del codice di procedura civile”. La recente sentenza delle Sezioni Unite (n. 24413/21) ha definitivamente sancito la retroattività della nuova formulazione dell'art. 19 alle cause pendenti. Con riferimento quindi alla protezione speciale garantita dalle previsioni dell'art. 19, comma 1.1., T.U.I. nella formulazione seguente al d.l. del 2020, l'autorità giudiziaria, nel caso di sussistenza di fondati motivi di ritenere che la persona richiedente rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi costituzionali e sovranazionali, deve tenere conto dell'esistenza, nello Stato di provenienza, di violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani e, in ogni caso, è chiamata a condurre una valutazione delle condizioni di vita privata e familiare del richiedente protezione, tenendo conto della natura ed effettività dei vincoli familiari, dell'effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali e sociali con il Paese d'origine, al fine di stabilire se il suo respingimento determinerebbe una violazione di tali diritti. Rispetto al GA, Paese d'origine del ricorrente, si riporta quanto di seguito. Il GA è la nazione più piccola del continente africano, con una popolazione di circa 2 milioni e mezzo (secondo le stime del 2024). Ottenne l'indipendenza dal Regno Unito nel 1965 e da allora è stato governato da tre leader. Il primo, generalmente sostenne la democrazia Parte_2 liberale e i mercati liberi, nonostante le critiche lo accusarono di corruzione e di scarsa capacità decisionale. Nel 1994, fu sollevato da con un colpo di Stato militare, che Persona_1 successivamente reclamò la vittoria alle elezioni nel 1996, 2001, 2006 e 20111.
Dopo 22 anni di regime autoritario e repressione degli oppositori, alle elezioni tenutesi nel dicembre 2016, è stato sconfitto dal candidato dell'opposizione . Persona_1 Persona_2
Nonostante secondo gli osservatori internazionali le elezioni si fossero svolte in maniera libera e senza brogli, l'ex presidente ha dapprima accettato la sconfitta, salvo poi contestare l'esito Per_1 del voto, denunciando presunte irregolarità e dichiarando lo stato di emergenza nel Paese. Ciò che ne
è seguito, è stata una crisi politica e costituzionale, tanto che migliaia di gambiani hanno lasciato il Paese2. La crisi è tuttavia rientrata senza spargimento di sangue, dopo settimane di negoziati ed in seguito all'intervento di truppe della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (ECOWAS), autorizzato da una risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Pertanto, dopo aver prestato giuramento il 19 gennaio 2017, presso l'ambasciata gambiana in Senegal, ed in seguito all'abbandono del Paese da parte di recatosi in esilio in Guinea equatoriale, il 26 Per_1 gennaio OW ha potuto fare ritorno in GA quale legittimamente eletto presidente del Paese.3
Sotto il profilo della sicurezza, si segnalano scontri dovuti alla dichiarazione del presidente del dicembre 2019, quando ha rinnegato la promessa di dimettersi dopo tre anni, fatta al Per_2 tempo delle elezioni, sostenendo che sia la Costituzione ad imporgli di portare a termine l'intero mandato di cinque anni. A causa del mancato rispetto di tali promesse, è sorto un movimento di protesta chiamato “Three Years Jotna”, che nella lingua Wolof significa “abbastanza”, con lo scopo di chiedere le dimissioni del presidente attraverso proteste organizzate nel Paese. Durante una di tali manifestazioni, avvenuta il 26 gennaio 2020 a Banjul, 137 membri del movimento, incluso il leader, sono stati arrestati in seguito a scontri con le forze dell'ordine, decine sono stati feriti e giornalisti rinomati sono stati trattenuti e detenuti. Secondo “La repressione delle Controparte_2 proteste offre un quadro allarmante e richiama la situazione brutale del Paese sotto il regime di MM. Nonostante vi siano stati importanti passi avanti nel rispetto dei diritti umani, l'uso eccessivo della forza per disperdere i manifestanti da parte delle forze dell'ordine rischia di alimentare le tensioni e di riportare il GA ai giorni bui della repressione”.4 Il 4 dicembre 2021 si sono svolte le prime elezioni presidenziali da quando l'ex Presidente è stato estromesso dal potere. L'attuale Presidente ha vinto con il 53% dei voti. Per_1 Per_2 Tuttavia alcuni candidati dell'opposizione, tra cui hanno contestato l'irregolarità Persona_3 del voto, non accettando la sua vittoria, ma invitando tutti i gambiani a rimanere calmi e pacifici durante lo svolgimento delle indagini. Secondo le elezioni pacifiche del 4 dicembre sono CP_3 state viste da molti come una vittoria per la democrazia che ha contribuito a superare il periodo buio della dittatura di Per_4 Tuttavia, afferma il che un crescente senso di Controparte_9 disillusione rispetto all'andatura delle riforme economiche e politiche ha condotto a tensioni acuite.6 Secondo l'International Crisis Group, il Governo in data 21 dicembre 2022 ha annunciato che le autorità il giorno precedente sventarono un piano militare per deporre il Presidente . Per_2
Secondo quanto riportato, le autorità fra il 20 e il 25 dicembre 2022 hanno arrestato diversi giovani ufficiali per supposto coinvolgimento nel tentativo di colpo di Stato. Il 27 dicembre 2022 il Governo ha costituito un comitato per indagare sull'accaduto composto da membri delle forze armate, polizia, servizi di intelligence e dal ministro della giustizia. Il Consigliere per la Sicurezza Nazionale Abubakarr Suleiman Jeng ha dichiarato che il piano fu sostenuto da “collaboratori civili…sia dentro sia fuori dal Paese”. La Comunità Economica e l'Unione Africana Controparte_10 hanno condannato il tentativo di colpo di Stato il 21 dicembre 2022. Cont iferisce che i dettagli che circondano tale tentativo di colpo di stato rimangono poco chiari. Successivamente, otto soldati, due civili, e un funzionario di polizia sono stati accusati di tradimento ed altri reati.8 Cont Riporta he lo stato-nazione gambiano è considerato legittimo dalla vasta maggioranza dei gambiani. Non ci sono significativi gruppi di interesse che questionano la sua legittimazione.9
Anche l'ONG Freedom House afferma che il governo di OW non sembra essere soggetto ad indebite influenze di attori non statali, forze armate, o governi stranieri.10
Quanto al controllo sul territorio, la stessa fonte riferisce che il monopolio dello Stato gambiano circa l'uso della forza è incontrastato, ma vi sono altri attori rilevanti che potrebbero usare la forza nel Paese.11
In primo luogo, l' , che fu costituito in congiunzione con le discusse elezioni del 2016 CP_11 e la successiva rimozione del precedente Presidente rimasto nel paese.12 Il suo mandato fu Per_1 rinnovato molteplici volte su richiesta del governo gambiano.13 Mentre le truppe del Ghana e della
Nigeria sono anch'esse presenti, la missione consiste primariamente di truppe senegalesi.14 Come risultato, i membri dell'opposizione e i social media hanno affermato che il Presidente si Per_2 sente obbligato verso gli interessi senegalesi.15 I soldati ECOMIG hanno partecipato in certe iniziative anti-tratta in GA, ma non c'è indicazione che tali iniziative siano avvenute senza il consenso e il coordinamento delle autorità gambiane.16 6 BTI Project, GA Country Report 2024, s.d., https://bti-project.org/en/reports/country-report/GMB (ultimo accesso:
14.03.2025) 7 Crisis Group, Global Overview, December 2022, https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/january-alerts-and-december- trends-2022#gambia (ultimo accesso: 14.03.2024)
V. anche BB (author: , GA coup attempt foiled – government, 21 December 2022, Per_6 https://www.bbc.com/news/world-africa-64055295 (ultimo accesso: 14.03.2025) 8 BTI Project, GA Country Report 2024, s.d., https://bti-project.org/en/reports/country-report/GMB (ultimo accesso:
14.03.2025) 9 BTI Project, GA Country Report 2024, s.d., https://bti-project.org/en/reports/country-report/GMB (ultimo accesso:
14.03.2025) 10 Freedom House, Freedom in the World 2023: The GA, s.d., https://freedomhouse.org/country/gambia/freedom- world/2023 (ultimo accesso: 14.03.2025) 11 BTI Project, GA Country Report 2024, s.d., https://bti-project.org/en/reports/country-report/GMB (ultimo accesso:
14.03.2025) 12 BTI Project, GA Country Report 2024, s.d., https://bti-project.org/en/reports/country-report/GMB (ultimo accesso:
14.03.2025) 13 BTI Project, GA Country Report 2024, s.d., https://bti-project.org/en/reports/country-report/GMB (ultimo accesso:
14.03.2025) 14 BTI Project, GA Country Report 2024, s.d., https://bti-project.org/en/reports/country-report/GMB (ultimo accesso:
14.03.2025) 15 BTI Project, GA Country Report 2024, s.d., https://bti-project.org/en/reports/country-report/GMB (ultimo accesso:
14.03.2025) 16 BTI Project, GA Country Report 2024, s.d., https://bti-project.org/en/reports/country-report/GMB (ultimo accesso:
14.03.2025);
v. anche Freedom House, Freedom in the World 2023: The GA, s.d., https://freedomhouse.org/country/gambia/freedom-world/2023 (ultimo accesso: 14.03.2025) In secondo luogo, vi sono stati scontri isolati fra i soldati e i ribelli summenzionati. CP_11
Al principio del 2022, quattro soldati senegalesi con sono stati uccisi e sette sono stati presi CP_11 come ostaggio dai ribelli del Casamance lungo il confine GA-Senegal. Oltretutto, più di
[...] sono fuggiti dalle loro case per il combattimento fra le forze senegalesi e i ribelli.17 Per_7
La regione Casamance del Senegal, a sud del GA, è stata la zona di scontri armati fra l'esercito senegalese e il separatista Democratiche (MFDC) CP_12 CP_13 CP_14 sin dal 1982.18 Il confine fra il Casamance e il GA è lungo e poroso: non ci sono punti ufficiali di attraversamento del confine e le persone si muovono da un lato all'altro con pochissime restrizioni.19
La Croce Rossa ha riportato che più di 23.000 arrivi furono registrati fra 23 villaggi situati nei distretti sul confine di Foni Kansala, e Persona_8 Persona_9 Persona_10 Per_11
La stessa fonte riferisce che il Governo del GA riconobbe gli ultimi scontri tramite un comunicato ufficiale, pubblicato il 14 marzo 2022. In tale comunicato, il Presidente del paese affidò al Vice Presidente il coordinamento della risposta, con il concorso di tutti i rilevanti ministri di governo, dipartimenti e agenzie21. Man mano che l'ambito della crisi cresceva, così faceva la sua visibilità, e dei partner addizionali si unirono alle riunioni del coordinamento nazionale, in particolare l'Ufficio delle Nazioni Unite per il Coordinamento degli Affari Umanitari, UNOCHA.22 Terzo, le dispute per la terra sono frequenti nella Repubblica del GA, e talvolta queste controversie precipitano nella violenza da parte dei membri della comunità.23 Questa violenza è tipicamente ritenuta legittima dalle comunità allarmate, anche se illegale. Comunque, è considerata quale risposta all'inadeguatezza del monopolio statale sull'uso della forza, piuttosto che come messa in discussione del suo monopolio in primo luogo.24
Rispetto all'uso illegittimo della forza da parte delle forze di sicurezza, l'ONG Freedome House con riferimento all'anno 2022 afferma che lo stesso è stato meno frequente sotto l'amministrazione
. Ci sono stati dei tentativi di migliorare le condizioni della detenzione, che rimangono Per_2 preoccupanti. Le raccomandazioni del TR (Truth, Reconciliation, and Reparations Commission –
Commissione per la Verità, la Riconciliazione e i Risarcimenti) hanno consegnato diversi procedimenti penali e sospensioni di ufficiali delle forze di sicurezza per uso illegittimo della forza, 17 BTI Project, GA Country Report 2024, s.d., https://bti-project.org/en/reports/country-report/GMB (ultimo accesso:
14.03.2025) 18 International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, The GA: Internal Displaced Population in West
Region - DREF Operation n° MDRGM015 Final Report, 17 May 2023 https://reliefweb.int/report/gambia/gambia- internal-displaced-population-west-region-dref-operation-ndeg-mdrgm015-final-report (ultimo accesso: 14.03.2025) 19 International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, The GA: Internal Displaced Population in West
Region - DREF Operation n° MDRGM015 Final Report, 17 May 2023, p. 1, https://reliefweb.int/report/gambia/gambia- internal-displaced-population-west-region-dref-operation-ndeg-mdrgm015-final-report (ultimo accesso: 14.03.2025) 20 International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, The GA: Internal Displaced Population in West
Region - DREF Operation n° MDRGM015 Final Report, 17 May 2023, p. 2 https://reliefweb.int/report/gambia/gambia- internal-displaced-population-west-region-dref-operation-ndeg-mdrgm015-final-report (ultimo accesso: 14.03.2025) 21 GRTS News, President OW Says GA Will Not Be Used As Launch Pad in the Ongoing Casamance Conflict,
14 March 2022, https://grts.gm/news-article-details/news/president-barrow-says-gambia-will-not-be-used-as-launch- pad-in-the-ongoing-Casamance-conflict (ultimo accesso: 14.03.2025) cited by International Federation of Red Cross and
Red Crescent Societies, The GA: Internal Displaced Population in West Region - DREF Operation n° MDRGM015 Final Report, 17 May 2023, p. 3, https://reliefweb.int/report/gambia/gambia-internal-displaced-population-west-region- dref-operation-ndeg-mdrgm015-final-report (ultimo accesso: 14.03.2025 22 International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, The GA: Internal Displaced Population in West
Region - DREF Operation n° MDRGM015 Final Report, 17 May 2023, p. 3, https://reliefweb.int/report/gambia/gambia- internal-displaced-population-west-region-dref-operation-ndeg-mdrgm015-final-report (ultimo accesso: 14.03.2025) 23 BTI Project, GA Country Report 2024, s.d., https://bti-project.org/en/reports/country-report/GMB (ultimo accesso:
14.03.2025) 24 BTI Project, GA Country Report 2024, s.d., https://bti-project.org/en/reports/country-report/GMB (ultimo accesso:
14.03.2025) e il governo ha riconosciuto la necessità di rafforzare le leggi sulla protezione degli individui dall'abuso dei servizi di sicurezza.25 Non risulta esservi una concreta minaccia terroristica: l'Indice sul Terrorismo Globale (Global Terrorism Index), con riferimento all'anno 2023, assegna al GA un punteggio pari a 0, considerato come “nessun impatto”26, e non risulta esservi stato alcun cambiamento del punteggio rispetto al periodo 2013-202327.
I dati ACLED sulle condizioni di sicurezza nel periodo 01.01.2023 – 31.12.2023 riportano n. 3 scontri armati e n. 3 episodio di violenza di massa, di cui 3 con obiettivi civili28.
Rispetto al periodo 01.01.2024 – 31.12.2024 la stessa fonte riporta n. 3 attacchi e n. 1 episodio di violenza di massa, di cui 3 con obiettivi civili29, segnando un miglioramento delle condizioni di sicurezza. La corte speciale avrà l'autorità di perseguire crimini internazionali, indipendentemente da se tali crimini erano classificati come reati dalla legge gambiana al momento in cui occorsero, sotto il sistema giudiziale ibrido approvato da ECOWAS.30
Quanto esposto non consente di ritenere che il ricorrente in caso di rimpatrio possa essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti, né che nello Stato di provenienza del ricorrente vi siano violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 T.U.I.
Quanto ai profili di integrazione socio-lavorativa, nella specie, il ricorrente non ha allegato documentazione a dimostrazione della sua integrazione in Italia, pertanto, il Collegio non ritiene che si possa valutare con positività la condizione personale del ricorrente e dunque legittimare l'accoglimento della domanda;
ne consegue, alla luce di quanto appena esposto, il rigetto anche della domanda di protezione speciale.
Non vi è luogo a provvedere in merito alle spese processuali, tenuto conto della natura della procedura alla luce della ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato ed essendo la convenuta la PA.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza:
- rigetta il ricorso;
- nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria di notificare al ricorrente il presente decreto e di darne comunicazione alla Commissione Territoriale nonché al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino.
Torino, 31.3.2025 25 Freedom House, Freedom in the World 2023: The GA, s.d., https://freedomhouse.org/country/gambia/freedom- world/2023 (ultimo accesso: 14.03.2025) 26 , Global Index 2024 - Measuring the Impact of Terrorism, Sydney, Controparte_15 CP_16 February 2024, p. 8, https://www.economicsandpeace.org/wp-content/uploads/2024/02/GTI-2024-web-290224.pdf nonché http://visionofhumanity.org/resources (ultimo accesso: 14.03.2025) 27 , Global 2024 - Measuring the Impact of Terrorism, Sydney, Controparte_15 CP_17 February 2024, p. 42, https://www.economicsandpeace.org/wp-content/uploads/2024/02/GTI-2024-web-290224.pdf nonché http://visionofhumanity.org/resources (ultimo accesso: 14.03.2025) 28 ACLED, strumento Explorer, Political Violence, 01/01/2023 – 31/12/2023,GA , https://acleddata.com/explorer/ accesso del 14.03.2025 29 ACLED, strumento Explorer, Political Violence, 01/01/2024 – 31/12/2024,GA , https://acleddata.com/explorer/ accesso del 14.03.2025 30 OHCHR, The GA: Special Rapporteur welcomes decision to establish a special court to prosecute crimes under
10 January 2025, https://www.ohchr.org/en/press-releases/2025/01/gambia-special-rapporteur- Persona_1 welcomes-decision-establish-special-court (ultimo accesso: 14.03.2025) Il Giudice estensore Il Presidente
Monica Mastrandrea Alessandra Aragno 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 CIA, The World Factbook, GA, aggiornato al 13 marzo 2025, https://www.cia.gov/the-world- factbook/countries/gambia-the/ 2v. Al Jazeera, GA's YA MM declares state of emergency, 17 gennaio 2017, https://www.aljazeera.ES.html;
Al Jazeera, Thousands flee The GA as crisis deepens, 19 gennaio 2017, https://www.aljazeera.com/news/2017/01/fear-anticipation-gambia-deadline-nears-170118182836499.html;
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EUAA, EASO Informazioni sui Paesi di origine GA Notizie sul Paese, dicembre 2017, pp. 14-15, https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/2017_7598_IT_01.pdf 4 'Three years is enough': Why are protesting?, 16 dicembre 2019, CP_6 Per_5 https://www.aljazeera.com/news/2019/12/years-gambians-protesting-191216134431488.html;
The Guardian, Outcry over crackdown in the GA as president refuses to quit, 28 gennaio 2020, https://www.theguardian.com/world/2020/jan/28/outcry-over-crackdown-in-the-gambia-as-president-adama-barrow- refuses-to-quit;
GA: Mass arrests risk fuelling tensions, 27 gennaio 2020, Controparte_2 https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/01/gambia-mass-arrests-risk-fuelling-tensions/ 5 BB New, GA elections: declared presidential election winner, 5 dicembre 2021, Persona_2 https://www.bbc.com/news/world-africa-59542813; Reuters, GAn President OW wins re-election; opposition cries foul, 6 dicembre 2021, https://www.reuters.com/world/africa/president-barrow-holds-early-lead-gambias-election-
2021-12-05/; Jeune Afrique, Présidentielle en ses adversaires contestent, 6 dicembre CP_7 Controparte_8 2021, https://www.jeuneafrique.com/1277077/politique/presidentielle-en-gambie-adama-barrow-proclame-vainqueur- ses-adversaires-contestent/
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Nona Sezione Civile
in composizione collegiale nelle persone di:
Alessandra Aragno – Presidente
Monica Mastrandrea – Giudice relatore/estensore
Alessia Santamaria – Giudice
nel procedimento iscritto al r.g n. 5751/2024 vertente tra:
nato a [...] il [...], CUI 051UC04, elettivamente domiciliato Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Valentina Nànula che lo rappresenta e difende come da procura in atti
ricorrente
e
– Questura di TORINO con l'Avvocatura dello Stato Controparte_1
resistente
avente ad oggetto: ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. avverso diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale del Questore della Provincia di Torino del 30.1.2024 notificato l'11.3.2024. sciogliendo la riserva che precede, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 28.3.2024 il sig. nato a [...] il Parte_1
4.2.1978, CUI ha impugnato il decreto del Questore di Torino datato 30.1.2024 e notificato C.F._1 l'11.3.2024 con cui la PA ha respinto l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale, chiedendo al Tribunale di riconoscere in proprio favore il diritto alla protezione speciale ai sensi degli artt. 32, co. 3, d.lgs. 25/2008 e art. 19, commi 1, 1.1 e 1.2 T.U.I. A sostegno della domanda il ricorrente ha richiamato l'insussistenza di legami con il Paese di origine, il lungo periodo di permanenza in Italia, l'elevato grado di integrazione socio-lavorativa raggiunta, nonché la grave situazione di instabilità socio-politica e le gravi violazioni dei diritti umani esistenti in Nigeria. Il Tribunale non ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato ed ha fissato l'udienza al 29.1.2025 successivamente rinviata al 25.3.2025 e sostituita con il deposito di note scritta nel termine del 25.3.2025, allo scadere del quale la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio. Con atto del 17.4.2024, la difesa ha depositato la prova della notifica alla P.A., che risulta perfezionata il 16.4.2024. Questo Collegio rileva che la P.A. non si è costituita e ne dichiara la contumacia.
Nel merito, oggetto del giudizio è l'impugnazione del provvedimento del Questore di Torino che ha rigettato l'istanza di rilascio del rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale. Sul punto sono intervenute negli ultimi anni varie modifiche normative. Innanzitutto, con il d.l. n. 113 del 2018 conv. dalla l. n. 132 del 2018, è stata rivista e modificata integralmente la disciplina della protezione umanitaria tipizzando precise fattispecie al fine di riconoscere al richiedente un permesso speciale per motivi diversi dalla protezione internazionale (al riguardo, in assenza, nel d.l. del 2018 n. 113, di una disciplina transitoria e in applicazione dell'art. 11 delle disp. preleggi c.c., si è ritenuto applicabile la normativa previgente alle domande proposte anteriormente all'entrata in vigore del citato decreto: in questo senso, Cass. n. 4890 del 2019; Cass. n. 7831 del 2019).
Successivamente, in data 22 ottobre 2020, è entrato in vigore il d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della tipizzazione rispetto alla fattispecie di protezione complementare c.d. “a catalogo aperto”, ha modificato nuovamente il testo dell'art. 5, comma 6, T.U.I., ripristinando il dovere del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali (originariamente espresso, ma poi eliminato dal d.l. n. 113 del
2018, conv. con modifiche nella l. n. 132 del 2018).
Infine, sempre per quanto di rilievo in questa sede, con d.l. n. 20 del 2023, conv. con modificazioni dalla l. n. 50 del 2023, è stata nuovamente modificata la formulazione (anche) dei commi 1.1. e 1.2. dell'art. 19, T.U.I., ma con norma transitoria è stata prevista l'applicabilità della normativa abrogata alle domande di riconoscimento della protezione speciale presentate in data anteriore all'entrata in vigore del predetto decreto-legge, ossia all'11.3.2023. Al caso di specie, si applica la normativa previgente all'entrata in vigore della modifica di cui al d.l. n. 20 del 2023, conv. con modificazioni dalla l. n. 50 del 2023: l'istanza di rinnovo del permesso per protezione speciale è infatti del 8.6.2020. Ciò posto, l'art. 19 T.U.I. nella formulazione di cui alle modifiche apportate con d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020, prevede, tra l'altro, al comma 1.1. che: “non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute (…). Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”. Il successivo comma 1.2. della norma in esame (sempre come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020) stabilisce che: “nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale”. Ciò premesso, si legge nella Relazione illustrativa al d.l. del 2020 che “l'intervento normativo risponde all'esigenza di dar seguito alle osservazioni formulate dalla Presidenza della Repubblica in sede di emanazione del decreto-legge n. 113/2018” e di promulgazione della legge di conversione n. 77/2019, recante “Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica”. Tali raccomandazioni, chiaramente connesse alla modifica all'epoca apportata all'articolo 5, comma 6 del TUI, si preoccupavano di precisare che restano “fermi gli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato, pur se non espressamente richiamati nel testo normativo, e, in particolare, quanto direttamente disposto dall'art. 10 della Costituzione e quanto discende dagli impegni internazionali assunti dall'Italia”. In definitiva, tale richiamo assicura e garantisce una forma di protezione idonea ad abbracciare tutte le ipotesi di lesione rilevante dei diritti inviolabili della persona umana che, pur non rientrando nei rigidi canoni della protezione internazionale, siano tuttavia idonee a condizionare pesantemente, in senso negativo, la vita dell'individuo e le sue aspettative e prerogative individuali. Come sottolineato dalla Corte di Cassazione, “la nuova protezione speciale si presenta, prima facie, caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del D. L. n. 113 del 2018, convertito con modificazioni nella Legge n. 132 del 2018, nell'interpretazione che di detta forma di protezione è fornita dal consolidato orientamento di questa Corte (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298; Cass. Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062-02; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17130 del 14/08/2020, Rv. 658471; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 1104 del 20/01/2020, Rv. 656791)” (Cass. 3705/2021).
La disposizione trova immediata applicazione anche ai procedimenti in corso in virtù dell'inequivoco tenore letterale della disposizione transitoria dell'art. 15 secondo il quale “le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), e) ed f) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali, con esclusione dell'ipotesi prevista dall'articolo 384, secondo comma, del codice di procedura civile”. La recente sentenza delle Sezioni Unite (n. 24413/21) ha definitivamente sancito la retroattività della nuova formulazione dell'art. 19 alle cause pendenti. Con riferimento quindi alla protezione speciale garantita dalle previsioni dell'art. 19, comma 1.1., T.U.I. nella formulazione seguente al d.l. del 2020, l'autorità giudiziaria, nel caso di sussistenza di fondati motivi di ritenere che la persona richiedente rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi costituzionali e sovranazionali, deve tenere conto dell'esistenza, nello Stato di provenienza, di violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani e, in ogni caso, è chiamata a condurre una valutazione delle condizioni di vita privata e familiare del richiedente protezione, tenendo conto della natura ed effettività dei vincoli familiari, dell'effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali e sociali con il Paese d'origine, al fine di stabilire se il suo respingimento determinerebbe una violazione di tali diritti. Rispetto al GA, Paese d'origine del ricorrente, si riporta quanto di seguito. Il GA è la nazione più piccola del continente africano, con una popolazione di circa 2 milioni e mezzo (secondo le stime del 2024). Ottenne l'indipendenza dal Regno Unito nel 1965 e da allora è stato governato da tre leader. Il primo, generalmente sostenne la democrazia Parte_2 liberale e i mercati liberi, nonostante le critiche lo accusarono di corruzione e di scarsa capacità decisionale. Nel 1994, fu sollevato da con un colpo di Stato militare, che Persona_1 successivamente reclamò la vittoria alle elezioni nel 1996, 2001, 2006 e 20111.
Dopo 22 anni di regime autoritario e repressione degli oppositori, alle elezioni tenutesi nel dicembre 2016, è stato sconfitto dal candidato dell'opposizione . Persona_1 Persona_2
Nonostante secondo gli osservatori internazionali le elezioni si fossero svolte in maniera libera e senza brogli, l'ex presidente ha dapprima accettato la sconfitta, salvo poi contestare l'esito Per_1 del voto, denunciando presunte irregolarità e dichiarando lo stato di emergenza nel Paese. Ciò che ne
è seguito, è stata una crisi politica e costituzionale, tanto che migliaia di gambiani hanno lasciato il Paese2. La crisi è tuttavia rientrata senza spargimento di sangue, dopo settimane di negoziati ed in seguito all'intervento di truppe della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (ECOWAS), autorizzato da una risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Pertanto, dopo aver prestato giuramento il 19 gennaio 2017, presso l'ambasciata gambiana in Senegal, ed in seguito all'abbandono del Paese da parte di recatosi in esilio in Guinea equatoriale, il 26 Per_1 gennaio OW ha potuto fare ritorno in GA quale legittimamente eletto presidente del Paese.3
Sotto il profilo della sicurezza, si segnalano scontri dovuti alla dichiarazione del presidente del dicembre 2019, quando ha rinnegato la promessa di dimettersi dopo tre anni, fatta al Per_2 tempo delle elezioni, sostenendo che sia la Costituzione ad imporgli di portare a termine l'intero mandato di cinque anni. A causa del mancato rispetto di tali promesse, è sorto un movimento di protesta chiamato “Three Years Jotna”, che nella lingua Wolof significa “abbastanza”, con lo scopo di chiedere le dimissioni del presidente attraverso proteste organizzate nel Paese. Durante una di tali manifestazioni, avvenuta il 26 gennaio 2020 a Banjul, 137 membri del movimento, incluso il leader, sono stati arrestati in seguito a scontri con le forze dell'ordine, decine sono stati feriti e giornalisti rinomati sono stati trattenuti e detenuti. Secondo “La repressione delle Controparte_2 proteste offre un quadro allarmante e richiama la situazione brutale del Paese sotto il regime di MM. Nonostante vi siano stati importanti passi avanti nel rispetto dei diritti umani, l'uso eccessivo della forza per disperdere i manifestanti da parte delle forze dell'ordine rischia di alimentare le tensioni e di riportare il GA ai giorni bui della repressione”.4 Il 4 dicembre 2021 si sono svolte le prime elezioni presidenziali da quando l'ex Presidente è stato estromesso dal potere. L'attuale Presidente ha vinto con il 53% dei voti. Per_1 Per_2 Tuttavia alcuni candidati dell'opposizione, tra cui hanno contestato l'irregolarità Persona_3 del voto, non accettando la sua vittoria, ma invitando tutti i gambiani a rimanere calmi e pacifici durante lo svolgimento delle indagini. Secondo le elezioni pacifiche del 4 dicembre sono CP_3 state viste da molti come una vittoria per la democrazia che ha contribuito a superare il periodo buio della dittatura di Per_4 Tuttavia, afferma il che un crescente senso di Controparte_9 disillusione rispetto all'andatura delle riforme economiche e politiche ha condotto a tensioni acuite.6 Secondo l'International Crisis Group, il Governo in data 21 dicembre 2022 ha annunciato che le autorità il giorno precedente sventarono un piano militare per deporre il Presidente . Per_2
Secondo quanto riportato, le autorità fra il 20 e il 25 dicembre 2022 hanno arrestato diversi giovani ufficiali per supposto coinvolgimento nel tentativo di colpo di Stato. Il 27 dicembre 2022 il Governo ha costituito un comitato per indagare sull'accaduto composto da membri delle forze armate, polizia, servizi di intelligence e dal ministro della giustizia. Il Consigliere per la Sicurezza Nazionale Abubakarr Suleiman Jeng ha dichiarato che il piano fu sostenuto da “collaboratori civili…sia dentro sia fuori dal Paese”. La Comunità Economica e l'Unione Africana Controparte_10 hanno condannato il tentativo di colpo di Stato il 21 dicembre 2022. Cont iferisce che i dettagli che circondano tale tentativo di colpo di stato rimangono poco chiari. Successivamente, otto soldati, due civili, e un funzionario di polizia sono stati accusati di tradimento ed altri reati.8 Cont Riporta he lo stato-nazione gambiano è considerato legittimo dalla vasta maggioranza dei gambiani. Non ci sono significativi gruppi di interesse che questionano la sua legittimazione.9
Anche l'ONG Freedom House afferma che il governo di OW non sembra essere soggetto ad indebite influenze di attori non statali, forze armate, o governi stranieri.10
Quanto al controllo sul territorio, la stessa fonte riferisce che il monopolio dello Stato gambiano circa l'uso della forza è incontrastato, ma vi sono altri attori rilevanti che potrebbero usare la forza nel Paese.11
In primo luogo, l' , che fu costituito in congiunzione con le discusse elezioni del 2016 CP_11 e la successiva rimozione del precedente Presidente rimasto nel paese.12 Il suo mandato fu Per_1 rinnovato molteplici volte su richiesta del governo gambiano.13 Mentre le truppe del Ghana e della
Nigeria sono anch'esse presenti, la missione consiste primariamente di truppe senegalesi.14 Come risultato, i membri dell'opposizione e i social media hanno affermato che il Presidente si Per_2 sente obbligato verso gli interessi senegalesi.15 I soldati ECOMIG hanno partecipato in certe iniziative anti-tratta in GA, ma non c'è indicazione che tali iniziative siano avvenute senza il consenso e il coordinamento delle autorità gambiane.16 6 BTI Project, GA Country Report 2024, s.d., https://bti-project.org/en/reports/country-report/GMB (ultimo accesso:
14.03.2025) 7 Crisis Group, Global Overview, December 2022, https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/january-alerts-and-december- trends-2022#gambia (ultimo accesso: 14.03.2024)
V. anche BB (author: , GA coup attempt foiled – government, 21 December 2022, Per_6 https://www.bbc.com/news/world-africa-64055295 (ultimo accesso: 14.03.2025) 8 BTI Project, GA Country Report 2024, s.d., https://bti-project.org/en/reports/country-report/GMB (ultimo accesso:
14.03.2025) 9 BTI Project, GA Country Report 2024, s.d., https://bti-project.org/en/reports/country-report/GMB (ultimo accesso:
14.03.2025) 10 Freedom House, Freedom in the World 2023: The GA, s.d., https://freedomhouse.org/country/gambia/freedom- world/2023 (ultimo accesso: 14.03.2025) 11 BTI Project, GA Country Report 2024, s.d., https://bti-project.org/en/reports/country-report/GMB (ultimo accesso:
14.03.2025) 12 BTI Project, GA Country Report 2024, s.d., https://bti-project.org/en/reports/country-report/GMB (ultimo accesso:
14.03.2025) 13 BTI Project, GA Country Report 2024, s.d., https://bti-project.org/en/reports/country-report/GMB (ultimo accesso:
14.03.2025) 14 BTI Project, GA Country Report 2024, s.d., https://bti-project.org/en/reports/country-report/GMB (ultimo accesso:
14.03.2025) 15 BTI Project, GA Country Report 2024, s.d., https://bti-project.org/en/reports/country-report/GMB (ultimo accesso:
14.03.2025) 16 BTI Project, GA Country Report 2024, s.d., https://bti-project.org/en/reports/country-report/GMB (ultimo accesso:
14.03.2025);
v. anche Freedom House, Freedom in the World 2023: The GA, s.d., https://freedomhouse.org/country/gambia/freedom-world/2023 (ultimo accesso: 14.03.2025) In secondo luogo, vi sono stati scontri isolati fra i soldati e i ribelli summenzionati. CP_11
Al principio del 2022, quattro soldati senegalesi con sono stati uccisi e sette sono stati presi CP_11 come ostaggio dai ribelli del Casamance lungo il confine GA-Senegal. Oltretutto, più di
[...] sono fuggiti dalle loro case per il combattimento fra le forze senegalesi e i ribelli.17 Per_7
La regione Casamance del Senegal, a sud del GA, è stata la zona di scontri armati fra l'esercito senegalese e il separatista Democratiche (MFDC) CP_12 CP_13 CP_14 sin dal 1982.18 Il confine fra il Casamance e il GA è lungo e poroso: non ci sono punti ufficiali di attraversamento del confine e le persone si muovono da un lato all'altro con pochissime restrizioni.19
La Croce Rossa ha riportato che più di 23.000 arrivi furono registrati fra 23 villaggi situati nei distretti sul confine di Foni Kansala, e Persona_8 Persona_9 Persona_10 Per_11
La stessa fonte riferisce che il Governo del GA riconobbe gli ultimi scontri tramite un comunicato ufficiale, pubblicato il 14 marzo 2022. In tale comunicato, il Presidente del paese affidò al Vice Presidente il coordinamento della risposta, con il concorso di tutti i rilevanti ministri di governo, dipartimenti e agenzie21. Man mano che l'ambito della crisi cresceva, così faceva la sua visibilità, e dei partner addizionali si unirono alle riunioni del coordinamento nazionale, in particolare l'Ufficio delle Nazioni Unite per il Coordinamento degli Affari Umanitari, UNOCHA.22 Terzo, le dispute per la terra sono frequenti nella Repubblica del GA, e talvolta queste controversie precipitano nella violenza da parte dei membri della comunità.23 Questa violenza è tipicamente ritenuta legittima dalle comunità allarmate, anche se illegale. Comunque, è considerata quale risposta all'inadeguatezza del monopolio statale sull'uso della forza, piuttosto che come messa in discussione del suo monopolio in primo luogo.24
Rispetto all'uso illegittimo della forza da parte delle forze di sicurezza, l'ONG Freedome House con riferimento all'anno 2022 afferma che lo stesso è stato meno frequente sotto l'amministrazione
. Ci sono stati dei tentativi di migliorare le condizioni della detenzione, che rimangono Per_2 preoccupanti. Le raccomandazioni del TR (Truth, Reconciliation, and Reparations Commission –
Commissione per la Verità, la Riconciliazione e i Risarcimenti) hanno consegnato diversi procedimenti penali e sospensioni di ufficiali delle forze di sicurezza per uso illegittimo della forza, 17 BTI Project, GA Country Report 2024, s.d., https://bti-project.org/en/reports/country-report/GMB (ultimo accesso:
14.03.2025) 18 International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, The GA: Internal Displaced Population in West
Region - DREF Operation n° MDRGM015 Final Report, 17 May 2023 https://reliefweb.int/report/gambia/gambia- internal-displaced-population-west-region-dref-operation-ndeg-mdrgm015-final-report (ultimo accesso: 14.03.2025) 19 International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, The GA: Internal Displaced Population in West
Region - DREF Operation n° MDRGM015 Final Report, 17 May 2023, p. 1, https://reliefweb.int/report/gambia/gambia- internal-displaced-population-west-region-dref-operation-ndeg-mdrgm015-final-report (ultimo accesso: 14.03.2025) 20 International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, The GA: Internal Displaced Population in West
Region - DREF Operation n° MDRGM015 Final Report, 17 May 2023, p. 2 https://reliefweb.int/report/gambia/gambia- internal-displaced-population-west-region-dref-operation-ndeg-mdrgm015-final-report (ultimo accesso: 14.03.2025) 21 GRTS News, President OW Says GA Will Not Be Used As Launch Pad in the Ongoing Casamance Conflict,
14 March 2022, https://grts.gm/news-article-details/news/president-barrow-says-gambia-will-not-be-used-as-launch- pad-in-the-ongoing-Casamance-conflict (ultimo accesso: 14.03.2025) cited by International Federation of Red Cross and
Red Crescent Societies, The GA: Internal Displaced Population in West Region - DREF Operation n° MDRGM015 Final Report, 17 May 2023, p. 3, https://reliefweb.int/report/gambia/gambia-internal-displaced-population-west-region- dref-operation-ndeg-mdrgm015-final-report (ultimo accesso: 14.03.2025 22 International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, The GA: Internal Displaced Population in West
Region - DREF Operation n° MDRGM015 Final Report, 17 May 2023, p. 3, https://reliefweb.int/report/gambia/gambia- internal-displaced-population-west-region-dref-operation-ndeg-mdrgm015-final-report (ultimo accesso: 14.03.2025) 23 BTI Project, GA Country Report 2024, s.d., https://bti-project.org/en/reports/country-report/GMB (ultimo accesso:
14.03.2025) 24 BTI Project, GA Country Report 2024, s.d., https://bti-project.org/en/reports/country-report/GMB (ultimo accesso:
14.03.2025) e il governo ha riconosciuto la necessità di rafforzare le leggi sulla protezione degli individui dall'abuso dei servizi di sicurezza.25 Non risulta esservi una concreta minaccia terroristica: l'Indice sul Terrorismo Globale (Global Terrorism Index), con riferimento all'anno 2023, assegna al GA un punteggio pari a 0, considerato come “nessun impatto”26, e non risulta esservi stato alcun cambiamento del punteggio rispetto al periodo 2013-202327.
I dati ACLED sulle condizioni di sicurezza nel periodo 01.01.2023 – 31.12.2023 riportano n. 3 scontri armati e n. 3 episodio di violenza di massa, di cui 3 con obiettivi civili28.
Rispetto al periodo 01.01.2024 – 31.12.2024 la stessa fonte riporta n. 3 attacchi e n. 1 episodio di violenza di massa, di cui 3 con obiettivi civili29, segnando un miglioramento delle condizioni di sicurezza. La corte speciale avrà l'autorità di perseguire crimini internazionali, indipendentemente da se tali crimini erano classificati come reati dalla legge gambiana al momento in cui occorsero, sotto il sistema giudiziale ibrido approvato da ECOWAS.30
Quanto esposto non consente di ritenere che il ricorrente in caso di rimpatrio possa essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti, né che nello Stato di provenienza del ricorrente vi siano violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 T.U.I.
Quanto ai profili di integrazione socio-lavorativa, nella specie, il ricorrente non ha allegato documentazione a dimostrazione della sua integrazione in Italia, pertanto, il Collegio non ritiene che si possa valutare con positività la condizione personale del ricorrente e dunque legittimare l'accoglimento della domanda;
ne consegue, alla luce di quanto appena esposto, il rigetto anche della domanda di protezione speciale.
Non vi è luogo a provvedere in merito alle spese processuali, tenuto conto della natura della procedura alla luce della ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato ed essendo la convenuta la PA.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza:
- rigetta il ricorso;
- nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria di notificare al ricorrente il presente decreto e di darne comunicazione alla Commissione Territoriale nonché al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino.
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