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1 gennaio 2004
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1 giugno 2012
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Art. 124. (Fatturazione dettagliata) 1. L' ((contraente)) ha diritto di ricevere in dettaglio, a richiesta e senza alcun aggravio di spesa, la dimostrazione degli elementi che compongono la fattura relativi, in particolare, alla data e all'ora di inizio della conversazione, al numero selezionato, al tipo di numerazione, alla localita', alla durata e al numero di scatti addebitati per ciascuna conversazione.
2. Il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico e' tenuto ad abilitare l'utente ad effettuare comunicazioni e a richiedere servizi da qualsiasi terminale, gratuitamente ed in modo agevole, avvalendosi per il pagamento di modalita' alternative alla fatturazione, anche impersonali, quali carte di credito o di debito o carte prepagate.
3. Nella documentazione inviata all' ((contraente)) relativa alle comunicazioni effettuate non sono evidenziati i servizi e le comunicazioni di cui al comma 2, ne' le comunicazioni necessarie per attivare le modalita' alternative alla fatturazione.
4. Nella fatturazione all' ((contraente)) non sono evidenziate le ultime tre cifre dei numeri chiamati. Ad esclusivi fini di specifica contestazione dell'esattezza di addebiti determinati o riferiti a periodi limitati, l' ((contraente)) puo' richiedere la comunicazione dei numeri completi delle comunicazioni in questione.
5. Il Garante, accertata l'effettiva disponibilita' delle modalita' di cui al comma 2, puo' autorizzare il fornitore ad indicare nella fatturazione i numeri completi delle comunicazioni.
2. Il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico e' tenuto ad abilitare l'utente ad effettuare comunicazioni e a richiedere servizi da qualsiasi terminale, gratuitamente ed in modo agevole, avvalendosi per il pagamento di modalita' alternative alla fatturazione, anche impersonali, quali carte di credito o di debito o carte prepagate.
3. Nella documentazione inviata all' ((contraente)) relativa alle comunicazioni effettuate non sono evidenziati i servizi e le comunicazioni di cui al comma 2, ne' le comunicazioni necessarie per attivare le modalita' alternative alla fatturazione.
4. Nella fatturazione all' ((contraente)) non sono evidenziate le ultime tre cifre dei numeri chiamati. Ad esclusivi fini di specifica contestazione dell'esattezza di addebiti determinati o riferiti a periodi limitati, l' ((contraente)) puo' richiedere la comunicazione dei numeri completi delle comunicazioni in questione.
5. Il Garante, accertata l'effettiva disponibilita' delle modalita' di cui al comma 2, puo' autorizzare il fornitore ad indicare nella fatturazione i numeri completi delle comunicazioni.
Commentari • 4
- 1. Criteri di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e procedimento per l'adozione dei provvedimenti correttivi e sanzionatorihttps://www.brocardi.it/ · 1
1. Sono soggette alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 83, paragrafo 4, del Regolamento le violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 2 quinquies, comma 2, 92, comma 1, 93, comma 1, 123, comma 4, 128, 129, comma 2, e 132 ter. Alla medesima sanzione amministrativa è soggetto colui che non effettua la valutazione di impatto di cui all'articolo 110, comma 1, primo periodo, ovvero non sottopone il programma di ricerca a consultazione preventiva del Garante a norma del terzo periodo del predetto comma(1). 2. Sono soggette alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 83, paragrafo 5, del Regolamento le violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 2 ter, 2 …
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Giurisprudenza • 13
- 1. Trib. Firenze, sentenza 19/05/2025, n. 1722Provvedimento: N. R.G. 12817/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE 03 Terza sezione CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Bonacchi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12817/2023 promossa da: PAte_1 con sede in Milano, Via Gaetano Negri, 1, in persona del Procuratore Speciale Avv. Persona_1 rappresentata e difesa da PAte_2 e , per essa, dagli Avv. Persona_1 e Stefania Lupini come da procura in atti ed elettivamente domiciliata presso la sede legale dell PAte_3 in Roma, Viale Bruno Buozzi, 64 ATTORE contro Controparte_1 , nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. …Leggi di più...
- tentativo obbligatorio di conciliazione·
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- art. 96 c.p.c.·
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