Articolo 11 della Legge 14 agosto 1971, n. 822
Articolo 10Articolo 12
Versione
30 ottobre 1971
Art. 11.
L'Ente puo' deliberare in via temporanea la riduzione o la soppressione della tassa di cui all' articolo 27 della legge 9 febbraio 1963, n. 82 , per le merci in transito nel porto di Trieste.
Il provvedimento puo' essere adottato anche per singole categorie di merci.
La deliberazione e' soggetta all'approvazione di cui al quarto comma dell'articolo 14 della legge 9 luglio 1967, n. 589 , e diviene esecutiva con le modalita' e nei termini di cui ai commi successivi dello stesso articolo.
Entrata in vigore il 30 ottobre 1971