Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 12/02/2025, n. 522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 522 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 3554/2018 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Seconda Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Stefania Fontanarosa, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3554/2018 R.G.A.C. assegnata in decisione all'udienza a trattazione scritta del 23.10.2024 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281-quinquies, comma 1, c.p.c.,
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 C.F._1
DE ROSA PAGANI, presso lo studio dell'Avv. COSIMATO ANIELLO (c.f.:
, dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._2
ATTRICE
E
(c.f.: ); Controparte_1 C.F._3
CONVENUTO contumace
(c.f.: ); CP_2 C.F._4
CONVENUTO contumace
Oggetto: Proprietà.
Conclusioni: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in riassunzione ex artt. 383, 392, 394 cpc e 125 disp att c.p.c.,
chiedeva: “ Voglia il Tribunale adito, in virtù di quanto deciso dalla S.C. di Parte_1
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all'arretramento di 10 mt. del fabbricato realizzato in violazione delle distanze legali dal convenuto, sig. rispetto a quello di proprietà dell'attrice: Controparte_1
- determinare la spesa pro-quota a carico dei condividenti e Parte_1 [...]
in relazione ai lavori di modifica dei tubi di scarico delle acque fognarie ex art. 1117 CP_2
n. 3 c.c.;
- liquidare le spese dei giudizi di appello e di legittimità, in favore della sig.ra
[...]
, così come disposto dalla Corte di Cassazione, confermando quelle di primo grado;
Pt_1
- condannare, inoltre, il sig. alle spese del presente procedimento di Controparte_1
riassunzione.
***
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di e , non Controparte_1 CP_2
costituitisi in giudizio sebbene ritualmente citati.
La Corte di Cassazione con la citata ordinanza n. 9262/2018 ha accolto il ricorso proposto da ha cassato la sentenza impugnata (sentenza depositata l'8.3.2013 dalla Corte Parte_1
di Appello di Salerno) e rinviato la causa, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Nocera Inferiore in persona di altro magistrato.
In particolare, aveva proposto tre motivi per la cassazione della sentenza di Parte_1
appello, tutti accolti dalla S.C..
Quest'ultima ha statuito che il primo motivo è fondato in quanto la Corte di Appello di
Salerno non ha valutato il rispetto del vincolo sulle distanze imposto dall'art. 9 del D.M.
1444/1968 e della sua inderogabilità da parte delle prescrizioni contenute negli strumenti urbanistici locali;
che il citato art. 9 prescrive la distanza minima assoluta di 10 mt. tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti.
Pagina 2 di 4 Ne discende che in ossequio al suddetto principio di diritto stabilito dalla S.C.,
[...]
va condannato ad arretrare il manufatto realizzato su area scoperta fino al rispetto CP_1
della distanza minima di cui al citato all'art. 9 (10 mt).
La S.C. ha poi accolto il secondo e terzo motivo del ricorso presentato da Parte_1
statuendo che in base all'atto di donazione che ha disposto la divisione dell'immobile,
l'obbligazione concernente la modifica dei tubi di scarico che si immettevano nella vasca settica esclusiva di è stata posta in parti eguali a carico degli altri due Controparte_1
comproprietari, e;
che la spesa per la riparazione dei canali di scarico Pt_1 CP_2
di un edificio in condominio, che, ai sensi dell'art. 1117 n. 3 c.c. sono oggetto di proprietà
comune fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli,
sono a carico di tutti i condomini per la parte relativa alla colonna verticale di scarico e a carico dei rispettivi proprietari per la parte relativa alle tubazioni che si diramano verso i singoli appartamenti.
Ne discende che in ossequio ai suddetti principi di diritto, va accertato e dichiarato che
[...]
e sono tenuti ad eseguire le opere necessarie (indicate dal ctu) a Pt_1 CP_2
distaccare i tubi di scarico delle acque fognarie al servizio dei loro appartamenti dalla vasca settica di proprietà esclusiva di e ad immettere i suddetti tubi nella rete Controparte_1
fognaria pubblica, a cura e a spese di entrambi per metà ciascuno per la parte relativa alla colonna verticale di scarico e a carico dei rispettivi proprietari per la parte relativa alle tubazioni che si diramano verso i singoli appartamenti.
Tenuto conto dell'esito della lite e, dunque, della reciproca soccombenza delle parti, le spese di lite, anche del giudizio di legittimità, vanno interamente compensate, mentre le spese della ctu vanno poste a carico di e per metà ciascuno. Parte_1 Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore definitivamente pronunciando così provvede:
Pagina 3 di 4 1) Condanna ad arretrare il manufatto, per cui è causa, realizzato su area Controparte_1
scoperta sul proprio fondo fino al rispetto della distanza minima di cui all'art. 9 D.M.
1444/1968 (10 mt);
2) Accerta e dichiara che e sono tenuti ad eseguire le Parte_1 CP_2
opere necessarie (indicate dal ctu) a distaccare i tubi di scarico delle acque fognarie al servizio dei loro appartamenti dalla vasca settica di proprietà esclusiva di
[...]
e ad immettere i suddetti tubi nella rete fognaria pubblica, a cura e a spese di CP_1
entrambi per metà ciascuno per la parte relativa alla colonna verticale di scarico e a carico dei rispettivi proprietari per la parte relativa alle tubazioni che si diramano verso i singoli appartamenti;
3) Compensa integralmente le spese del presente giudizio e quelle di legittimità;
4) Pone definitivamente a carico di e per metà ciascuno, Parte_1 Controparte_1
le spese della ctu come liquidate con separato decreto.
Così deciso in Nocera Inferiore, 11/02/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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