Sentenza 20 giugno 1969
Massime • 1
Le leggi 6 ottobre 1962, n.1493, e 2 dicembre 1967, n.1212, hanno soltanto precisato la Determinazione specifica del criterio di prevalenza delle abitazioni rispetto agli uffici e negozi del fabbricato da considerare agli effetti delle facilitazioni tributarie. Pertanto, le agevolazioni in tema di imposte di registro, previste per le case di abitazione dalla legge 2 luglio 1949, n.408, non spettano per la vendita isolata di negozi, ossia quando la vendita di negozi non sia conclusa con lo stesso atto di trasferimento dell'intero fabbricato o concerna negozi considerati unita economiche a se stanti. ( la cs, nell'enunciare il principio che precede, ha espressamente dichiarato non valida la contraria interpretazione data a Sezione semplice con la sentenza n.2198-69).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/06/1969, n. 2176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2176 |
| Data del deposito : | 20 giugno 1969 |
Testo completo
Le leggi 6 ottobre 1962, n.1493, e 2 dicembre 1967, n.1212, hanno soltanto precisato la Determinazione specifica del criterio di prevalenza delle abitazioni rispetto agli uffici e negozi del fabbricato da considerare agli effetti delle facilitazioni tributarie. Pertanto, le agevolazioni in tema di imposte di registro, previste per le case di abitazione dalla legge 2 luglio 1949, n.408, non spettano per la vendita isolata di negozi, ossia quando la vendita di negozi non sia conclusa con lo stesso atto di trasferimento dell'intero fabbricato o concerna negozi considerati unita economiche a se stanti. ( la cs, nell'enunciare il principio che precede, ha espressamente dichiarato non valida la contraria interpretazione data a Sezione semplice con la sentenza n.2198-69).*