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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 09/01/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 41/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alfonso Scibona, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.r.g. 41/2022, avente ad oggetto “opposizione a precetto”,
PROMOSSA DA
(C.F. , elett.te domiciliato a Crotone, via Ugo Parte_1 C.F._1
Foscolo n. 18/B; rappresentato e difeso dall'Avv. Elio Manica, giusta procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
(P. IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elett.te domiciliata a Cosenza, via R. Misasi n. 83; rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Adamo, giusta procura in atti;
E
(P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_2 elett.te domiciliata a Mesoraca (KR), via Campizzi n. 42; rappresentata e difesa dall'Avv.
Massimiliano Manna, giusta procura in atti;
OPPOSTE
Conclusioni
All'udienza del 16.10.2024 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale in atti e la causa, previa assegnazione dei termini di 30 gg. per il deposito di comparse conclusionali e di 20 gg. per memorie di replica, è stata posta in decisione.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
In via preliminare si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge n.
69/09 e, quindi, con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta
1 delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, non essendo tenuto il giudice ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni “rilevanti ai fini della decisione”.
Pertanto, le questioni non trattate non andranno ritenute come “omesse”, ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dal giudicante.
In fatto
1. - Con atto di citazione notificato in data 14.01.2022 ha proposto Parte_1 opposizione avverso la cartella di pagamento n. 133 2019 00118584 70 001 con cui l'agente della riscossione preannunciava l'escussione coattiva di un credito di importo pari ad €
90.019,69, dovuto in forza di un “decreto ingiuntivo n. 4237” emesso dalla CP_2
il 02.04.2019 e notificato il 23.04.2019.
[...]
A sostegno dell'opposizione ha in particolare eccepito: i) l'omessa notifica del titolo sotteso alla cartella di pagamento;
ii) il vizio di motivazione della cartella opposta;
iii)
l'omessa o insufficiente esternazione delle modalità di calcolo dell'importo precettato.
Per le esposte ragioni ha quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
«1) In via preliminare, emettere, anche inaudita altera parte, lo specifico provvedimento di sospensione della esecutività della cartella di pagamento n. 133 2019 00118584 70 001 notificata in data 10.12.2021, per i su esposti motivi;
2) nel merito, accertare e dichiarare la nullità della cartella n. 1332019 00118584 70 001 notificata in data 10.12.2021 - il cui ruolo emesso dall'Ente creditore "
[...]
, risulta essere iscritto al n. 2019/002182 - per tutto quanto sopra dedotto, Controparte_3 eccepito ed argomentato;
3) comunque con vittoria di spese e compensi di lite, con il favore della distrazione, ai sensi dell'art. 93 cod. proc. civ.»
2. - Radicatosi il contraddittorio si sono costituite in giudizio entrambe sia l'esattore che l'ente impositore, contestando tanto l'ammissibilità quanto la fondatezza delle doglianze attoree.
2.1. - Segnatamente, l ha chiesto l'accoglimento Controparte_4 delle seguenti conclusioni:
«1) Preliminarmente dichiarare il difetto di legittimazione passiva di Controparte_1 con riferimento alla presunta omessa notifica del decreto ingiuntivo n.4237/2019;
[...]
2) sempre in via preliminare dichiarare inammissibile l'opposizione proposta, per i motivi sopra esposti;
3) in ogni caso rigettarla poiché infondata in fatto ed in diritto;
4) con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarre, ex art. 93 c.p.c., in favore del sottoscritto difensore».
2.2. - La ha a sua volta rassegnato le seguenti conclusioni: Controparte_2
2 «1) Rigettare l'istanza di sospensione dell'impugnata cartella di pagamento;
2) ritenere e dichiarare ogni domanda proposta dall'opponente nei confronti della CP_2
improcedibile, inammissibile e/o improponibile, e comunque rigettarla in quanto
[...] infondata nel merito, in fatto e diritto e, comunque, non provata;
3) pronunciare, in ogni caso, ogni statuizione conseguenziale, anche in ordine alle spese e competenze di giudizio».
3. - Rigettata preliminarmente l'istanza cautelare (cfr. ordinanza dell'11.07.2022) ed espletata l'istruttoria mediante mera acquisizione documentale, all'udienza del 16.10.2024 la causa è stata posta in decisione con assegnazione alle parti dei suddetti termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
In diritto
1. - Ai fini della decisione risultano dirimenti le seguenti considerazioni.
2. - Con riguardo al primo motivo di censura, la presente opposizione si atteggia come
“recuperatoria” laddove con essa l'odierno attore, asserendo di non aver mai ricevuto notifica del titolo sotteso alla cartella di pagamento e di essere stato edotto per la prima volta del credito precettato con la notifica di quest'ultimo, intende dolersi dell'omessa possibilità di impugnare il provvedimento sotteso alla cartella.
In parte qua l'opposizione è inammissibile, atteso che avrebbe dovuto essere dedotta nelle forme e nei termini di 30 gg. di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 150 del 2011 decorrenti dalla notifica della cartella (facendo riferimento la cartella opposta ad un'ingiunzione di pagamento, emessa dal Dirigente della ai sensi dell'art. 40 Bis della L. Controparte_2
Regionale n. 8/2002, qualificabile come “ordinanza-ingiunzione”: cfr. dispositivo provvedimento con cui veniva disposto «l'ordine di provvedere alla restituzione della somma di € 87.230,71, oltre interessi maturati dalla data del 30.01.2019 fino alla data dell'effettivo pagamento, ingiungendo agli intimati, ivi compreso il in qualità di fideiussore Parte_1 della società di restituire la predetta somma dovuta in forza della risoluzione del Parte_2 contratto di finanziamento a valere sul Fondo REI Capitale Circolante a rogito del Notaio
[...]
stipulato tra Fincalabra s.p.a., in qualità di soggetto gestore del Fondo REI e la Per_1 [...]
a causa della perdita del beneficio del termine»). Parte_3
Il motivo di censura è comunque infondato, considerato che è stata documentalmente provata la rituale notifica del predetto Decreto n. 4237 del 02.04.2019, eseguita a mezzo ufficiale giudiziario il 23.04.2019 presso il domicilio eletto dallo stesso opponente (cfr. art. 13 contratto di finanziamento)
3. - Parimenti inammissibile è il secondo motivo di opposizione, con cui l'odierno attore deduce la nullità della cartella di pagamento per vizio di motivazione.
In proposito deve difatti ribadirsi che, nell'ipotesi di impugnazione della cartella esattoriale per vizi di natura meramente formale, come ad esempio la mancanza di motivazione o dell'indicazione del responsabile del procedimento, il destinatario deve
3 proporre opposizione nel termine di 20 giorni dalla notifica della cartella stessa (cfr. Cass. sent. n. 21080 del 2015).
4. - Venendo, infine, agli “ulteriori motivi” tutti racchiusi nel terzo paragrafo di cui si compone l'atto introduttivo del presente giudizio, è sufficiente rilevare come si tratti anche in questo caso di censure afferenti a meri vizi di forma della cartella.
Trattasi, infatti, ancora una volta, di doglianze tutte incentrate sulla motivazione della cartella esattoriale che, come tali, avrebbero dovuto essere tempestivamente dedotte nei termini di cui all'art. 617 c.p.c.
Con specifico riguardo, poi, al quantum debeatur, va comunque assicurata continuità al condivisibile indirizzo giurisprudenziale secondo cui va esclusa la nullità della cartella allorché questa non costituisca il primo atto notificato al destinatario e, quindi, il primo atto impositivo, ma segua un provvedimento con cui era già stato sufficientemente determinato l'importo dovuto nonché i relativi interessi.
In tal caso, attraverso il semplice richiamo all'atto precedente ed alla quantificazione dell'importo ivi indicato a titolo di capitale e interessi può dirsi sufficientemente soddisfatto l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente) e dall'articolo 3 della legge n. 241/1990 (cfr. Cass. Civ., sez. V, ord.
29.12.2022 n. 38116).
Inoltre, ricorrendo una tale ipotesi (nella specie, il provvedimento regionale n. 4237 del 02.04.2019, in cui risultano puntualmente indicati, alle pagg. 3 e 4, i criteri di calcolo dell'importo ingiunto pari ad € 87.230,71, oltre interessi maturati fino alla data dell'effettivo pagamento), non è necessaria un'ulteriore specificazione delle modalità di calcolo degli interessi maturati (cfr. Cass. Civ., sez. V, ord. 31.07.2024 n. 21616).
Alla luce di tali principi, quindi, tali doglianze attoree, oltre ad essere state dedotte in termini palesemente generici (cfr. atto di citazione, ove non si specifica in alcun modo l'entità dell'importo asseritamente non dovuto) ed essere state puntualmente sconfessate dall'Agente della Riscossione (cfr. comparsa costitutiva, pagg. 5 e ss.), devono ritenersi inammissibili e, in ogni caso, destituite di fondamento.
**************************
Le spese del giudizio (anche quelle afferenti alla fase cautelare, cui ha però partecipato solo l ) seguono la soccombenza e calcolate ai sensi del D.M. n. Controparte_5
147/2022, secondo lo scaglione relativo al valore della controversia, sulla scorta dei valori minimi della relativa tariffa, sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Crotone, dott. Alfonso Scibona, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 41/2022 R.G., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così statuisce:
4 1. rigetta, per le ragioni di rito e di merito esposte in parte motiva, l'opposizione proposta da avverso la cartella di pagamento n. 133 2019 00118584 70 Parte_1
001;
2. condanna l'opponente a rifondere all le spese del Controparte_1 presente giudizio, che – distratte in favore del relativo difensore dichiaratosi antistatario – liquida in favore della prima in € 6.830,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, iva e cpa come per legge;
3. condanna l'opponente a rifondere alla le spese del presente Controparte_2 giudizio, che liquida in favore della prima in € 4.217,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, iva e cpa come per legge;
Così deciso in Crotone, in data 02 Gennaio 2025.
IL GIUDICE
dott. Alfonso Scibona DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alfonso Scibona, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.r.g. 41/2022, avente ad oggetto “opposizione a precetto”,
PROMOSSA DA
(C.F. , elett.te domiciliato a Crotone, via Ugo Parte_1 C.F._1
Foscolo n. 18/B; rappresentato e difeso dall'Avv. Elio Manica, giusta procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
(P. IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elett.te domiciliata a Cosenza, via R. Misasi n. 83; rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Adamo, giusta procura in atti;
E
(P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_2 elett.te domiciliata a Mesoraca (KR), via Campizzi n. 42; rappresentata e difesa dall'Avv.
Massimiliano Manna, giusta procura in atti;
OPPOSTE
Conclusioni
All'udienza del 16.10.2024 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale in atti e la causa, previa assegnazione dei termini di 30 gg. per il deposito di comparse conclusionali e di 20 gg. per memorie di replica, è stata posta in decisione.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
In via preliminare si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge n.
69/09 e, quindi, con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta
1 delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, non essendo tenuto il giudice ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni “rilevanti ai fini della decisione”.
Pertanto, le questioni non trattate non andranno ritenute come “omesse”, ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dal giudicante.
In fatto
1. - Con atto di citazione notificato in data 14.01.2022 ha proposto Parte_1 opposizione avverso la cartella di pagamento n. 133 2019 00118584 70 001 con cui l'agente della riscossione preannunciava l'escussione coattiva di un credito di importo pari ad €
90.019,69, dovuto in forza di un “decreto ingiuntivo n. 4237” emesso dalla CP_2
il 02.04.2019 e notificato il 23.04.2019.
[...]
A sostegno dell'opposizione ha in particolare eccepito: i) l'omessa notifica del titolo sotteso alla cartella di pagamento;
ii) il vizio di motivazione della cartella opposta;
iii)
l'omessa o insufficiente esternazione delle modalità di calcolo dell'importo precettato.
Per le esposte ragioni ha quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
«1) In via preliminare, emettere, anche inaudita altera parte, lo specifico provvedimento di sospensione della esecutività della cartella di pagamento n. 133 2019 00118584 70 001 notificata in data 10.12.2021, per i su esposti motivi;
2) nel merito, accertare e dichiarare la nullità della cartella n. 1332019 00118584 70 001 notificata in data 10.12.2021 - il cui ruolo emesso dall'Ente creditore "
[...]
, risulta essere iscritto al n. 2019/002182 - per tutto quanto sopra dedotto, Controparte_3 eccepito ed argomentato;
3) comunque con vittoria di spese e compensi di lite, con il favore della distrazione, ai sensi dell'art. 93 cod. proc. civ.»
2. - Radicatosi il contraddittorio si sono costituite in giudizio entrambe sia l'esattore che l'ente impositore, contestando tanto l'ammissibilità quanto la fondatezza delle doglianze attoree.
2.1. - Segnatamente, l ha chiesto l'accoglimento Controparte_4 delle seguenti conclusioni:
«1) Preliminarmente dichiarare il difetto di legittimazione passiva di Controparte_1 con riferimento alla presunta omessa notifica del decreto ingiuntivo n.4237/2019;
[...]
2) sempre in via preliminare dichiarare inammissibile l'opposizione proposta, per i motivi sopra esposti;
3) in ogni caso rigettarla poiché infondata in fatto ed in diritto;
4) con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarre, ex art. 93 c.p.c., in favore del sottoscritto difensore».
2.2. - La ha a sua volta rassegnato le seguenti conclusioni: Controparte_2
2 «1) Rigettare l'istanza di sospensione dell'impugnata cartella di pagamento;
2) ritenere e dichiarare ogni domanda proposta dall'opponente nei confronti della CP_2
improcedibile, inammissibile e/o improponibile, e comunque rigettarla in quanto
[...] infondata nel merito, in fatto e diritto e, comunque, non provata;
3) pronunciare, in ogni caso, ogni statuizione conseguenziale, anche in ordine alle spese e competenze di giudizio».
3. - Rigettata preliminarmente l'istanza cautelare (cfr. ordinanza dell'11.07.2022) ed espletata l'istruttoria mediante mera acquisizione documentale, all'udienza del 16.10.2024 la causa è stata posta in decisione con assegnazione alle parti dei suddetti termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
In diritto
1. - Ai fini della decisione risultano dirimenti le seguenti considerazioni.
2. - Con riguardo al primo motivo di censura, la presente opposizione si atteggia come
“recuperatoria” laddove con essa l'odierno attore, asserendo di non aver mai ricevuto notifica del titolo sotteso alla cartella di pagamento e di essere stato edotto per la prima volta del credito precettato con la notifica di quest'ultimo, intende dolersi dell'omessa possibilità di impugnare il provvedimento sotteso alla cartella.
In parte qua l'opposizione è inammissibile, atteso che avrebbe dovuto essere dedotta nelle forme e nei termini di 30 gg. di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 150 del 2011 decorrenti dalla notifica della cartella (facendo riferimento la cartella opposta ad un'ingiunzione di pagamento, emessa dal Dirigente della ai sensi dell'art. 40 Bis della L. Controparte_2
Regionale n. 8/2002, qualificabile come “ordinanza-ingiunzione”: cfr. dispositivo provvedimento con cui veniva disposto «l'ordine di provvedere alla restituzione della somma di € 87.230,71, oltre interessi maturati dalla data del 30.01.2019 fino alla data dell'effettivo pagamento, ingiungendo agli intimati, ivi compreso il in qualità di fideiussore Parte_1 della società di restituire la predetta somma dovuta in forza della risoluzione del Parte_2 contratto di finanziamento a valere sul Fondo REI Capitale Circolante a rogito del Notaio
[...]
stipulato tra Fincalabra s.p.a., in qualità di soggetto gestore del Fondo REI e la Per_1 [...]
a causa della perdita del beneficio del termine»). Parte_3
Il motivo di censura è comunque infondato, considerato che è stata documentalmente provata la rituale notifica del predetto Decreto n. 4237 del 02.04.2019, eseguita a mezzo ufficiale giudiziario il 23.04.2019 presso il domicilio eletto dallo stesso opponente (cfr. art. 13 contratto di finanziamento)
3. - Parimenti inammissibile è il secondo motivo di opposizione, con cui l'odierno attore deduce la nullità della cartella di pagamento per vizio di motivazione.
In proposito deve difatti ribadirsi che, nell'ipotesi di impugnazione della cartella esattoriale per vizi di natura meramente formale, come ad esempio la mancanza di motivazione o dell'indicazione del responsabile del procedimento, il destinatario deve
3 proporre opposizione nel termine di 20 giorni dalla notifica della cartella stessa (cfr. Cass. sent. n. 21080 del 2015).
4. - Venendo, infine, agli “ulteriori motivi” tutti racchiusi nel terzo paragrafo di cui si compone l'atto introduttivo del presente giudizio, è sufficiente rilevare come si tratti anche in questo caso di censure afferenti a meri vizi di forma della cartella.
Trattasi, infatti, ancora una volta, di doglianze tutte incentrate sulla motivazione della cartella esattoriale che, come tali, avrebbero dovuto essere tempestivamente dedotte nei termini di cui all'art. 617 c.p.c.
Con specifico riguardo, poi, al quantum debeatur, va comunque assicurata continuità al condivisibile indirizzo giurisprudenziale secondo cui va esclusa la nullità della cartella allorché questa non costituisca il primo atto notificato al destinatario e, quindi, il primo atto impositivo, ma segua un provvedimento con cui era già stato sufficientemente determinato l'importo dovuto nonché i relativi interessi.
In tal caso, attraverso il semplice richiamo all'atto precedente ed alla quantificazione dell'importo ivi indicato a titolo di capitale e interessi può dirsi sufficientemente soddisfatto l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente) e dall'articolo 3 della legge n. 241/1990 (cfr. Cass. Civ., sez. V, ord.
29.12.2022 n. 38116).
Inoltre, ricorrendo una tale ipotesi (nella specie, il provvedimento regionale n. 4237 del 02.04.2019, in cui risultano puntualmente indicati, alle pagg. 3 e 4, i criteri di calcolo dell'importo ingiunto pari ad € 87.230,71, oltre interessi maturati fino alla data dell'effettivo pagamento), non è necessaria un'ulteriore specificazione delle modalità di calcolo degli interessi maturati (cfr. Cass. Civ., sez. V, ord. 31.07.2024 n. 21616).
Alla luce di tali principi, quindi, tali doglianze attoree, oltre ad essere state dedotte in termini palesemente generici (cfr. atto di citazione, ove non si specifica in alcun modo l'entità dell'importo asseritamente non dovuto) ed essere state puntualmente sconfessate dall'Agente della Riscossione (cfr. comparsa costitutiva, pagg. 5 e ss.), devono ritenersi inammissibili e, in ogni caso, destituite di fondamento.
**************************
Le spese del giudizio (anche quelle afferenti alla fase cautelare, cui ha però partecipato solo l ) seguono la soccombenza e calcolate ai sensi del D.M. n. Controparte_5
147/2022, secondo lo scaglione relativo al valore della controversia, sulla scorta dei valori minimi della relativa tariffa, sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Crotone, dott. Alfonso Scibona, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 41/2022 R.G., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così statuisce:
4 1. rigetta, per le ragioni di rito e di merito esposte in parte motiva, l'opposizione proposta da avverso la cartella di pagamento n. 133 2019 00118584 70 Parte_1
001;
2. condanna l'opponente a rifondere all le spese del Controparte_1 presente giudizio, che – distratte in favore del relativo difensore dichiaratosi antistatario – liquida in favore della prima in € 6.830,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, iva e cpa come per legge;
3. condanna l'opponente a rifondere alla le spese del presente Controparte_2 giudizio, che liquida in favore della prima in € 4.217,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, iva e cpa come per legge;
Così deciso in Crotone, in data 02 Gennaio 2025.
IL GIUDICE
dott. Alfonso Scibona DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
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