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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 13/01/2025, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Torre Annunziata, nella persona della dott.ssa Mariacristina Carpinelli, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 5716/2020 avente ad oggetto: appello avverso sentenza n. 3331/2020 del Giudice di Pace di Torre Annunziata TRA
rapp.to e difeso dall'Avv. Massimo Venditto ed elett.te Parte_1 domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Torre Annunziata al Corso Umberto I n. 182 APPELLANTE CONTRO
, quale Impresa Designata per la Regione Campania alla Controparte_1 gestione del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in persona dei legali rapp.ti pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Ciro Falanga, presso il cui studio è elett.te dom.ta in Torre Annunziata al Corso Umberto I n. 148 APPELLATA
CONCLUSIONI Come da atti e verbali di causa.
***** Con atto di citazione regolarmente notificato, evocava, Parte_1 innanzi al Giudice di pace di Torre Annunziata, – F.G.V.S, al Controparte_1 fine di ottenere il ristoro per i danni derivanti a seguito di un sinistro verificatosi in data 21/11/2016 alle ore 14,30 circa, in Torre Annunziata, con le seguenti modalità: mentre percorreva a piedi via Carlo Poerio, sul margine destro della stessa con direzione via Vittorio Veneto, veniva urtato alla parte inferiore del braccio sinistro, dallo specchietto destro di un autoveicolo di colore scuro il quale, proveniente da tergo, nel percorrere ad alta velocità la detta strada – nella medesima direzione – non si avvedeva dello stesso che di lì stava transitando e lo andava ad urtare facendolo rovinare al suolo sul suo lato destro. A seguito del detto impatto, il veicolo scuro si allontanava rimanendo non identificato. In conseguenza del sinistro, parte attrice riportava lesioni personali. Si costituiva in giudizio la – F.G.V.S. contestando in rito e Controparte_1 nel merito la domanda. All'esito dell'istruttoria, il Giudice di Pace accoglieva la domanda, e per l'effetto dichiarava la pari e concorrente responsabilità da parte del conducente del veicolo non identificato e dell'attore, nel sinistro per cui è causa;
per l'effetto, condannava la convenuta al pagamento, in favore dell'attore, di euro 2.917,60, oltre interessi dall'evento fino all'effettivo soddisfo, oltre spese vive documentate di euro 65,35; condannava la convenuta al pagamento delle spese processuali e stragiudiziali che liquidava in complessivi € 800,00 oltre € 43,00 per spese, oltre iva e cpa, con attribuzione al difensore antistatario. In particolare, il Giudice di pace riteneva che “Nel caso di specie, la prova testimoniale non ha confermato quale fosse la posizione precisa dell'attore, onde stabilire se quest'ultimo abbia a sua volta violato i normali precetti di prudenza. Pertanto, essendo mancata la prova della posizione precisa dell'attore (il teste ha dichiarato “…era di fronte a me….al margine opposto della strada….”)”. Avverso la suddetta sentenza proponeva appello , lamentando Parte_1
l'errata valutazione del materiale istruttorio nella parte in cui il Giudice di pace dichiarava la pari responsabilità nella causazione del sinistro, nonché l'errata determinazione delle spese di lite, chiedendo, in riforma della sentenza: 1) dichiararsi l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo rimasto non identificato in ordine alla produzione del sinistro per cui è causa e conseguentemente, in accoglimento della spiegata domanda, condannare le F.G.V.S. all'integrazione del risarcimento del danno nella Controparte_1 misura dell'ulteriore 50% oltre interessi;
2) Provvedere all'integrazione delle competenze, stragiudiziali e giudiziali, professionali di primo grado nella misura di € 3.080,00 oltre accessori di legge (€ 3.880,00 meno € 800,00 somma già liquidata), ovvero nella diversa misura che si riterrà di riconoscere e liquidare, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario;
3) spese, diritti ed onorari del presente grado di giudizio, oltre Iva e C.p.a. e rimb. Forf., con distrazione ex art. 93 c.p.c., in favore del difensore. Si costituiva in giudizio la compagnia assicuratrice, chiedendo: preliminarmente accertare e dichiarare la inammissibilità del gravame e comunque rigettare l'appello proposto perché infondato in fatto ed in diritto;
con vittoria di spese diritti ed onorari di causa del doppio grado di giudizio.
2. Tanto premesso in fatto, va rilevata, preliminarmente, l'ammissibilità dell'appello in quanto ritualmente proposto nel termine di rito di cui all'art. 327 c.p.c. dal deposito della gravata sentenza.
2.1 L'appello è altresì ammissibile anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 342 c.p.c., 348 bis e 348 ter c.p.c., essendo ben delineati nel corpo dell'atto i capi della sentenza oggetto di gravame ed i motivi di impugnazione ed essendo, altresì, indicate le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal Giudice di primo grado, nonché le circostanze da cui si ritiene derivata la violazione di legge.
2.2 Sempre in via preliminare va chiarito che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello, principale o incidentale, che non è stato riproposto e che non dipende dai capi impugnati della sentenza si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia pronuncia al riguardo.
3. Il primo motivo di appello è infondato. In merito alla dinamica del sinistro in oggetto, va evidenziato che l'art. 2054 comma 1 c.c. prevede una presunzione "iuris tantum" di responsabilità esclusiva del conducente in caso di investimento di un pedone e che, secondo l'orientamento pacifico della giurisprudenza, in tali ipotesi, la responsabilità del conducente è esclusa solo allorquando risulti provato che lo stesso si sia trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilità di avvistare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti;
occorre inoltre che nessuna infrazione alle norme della circolazione stradale e a quelle di comune prudenza sia riscontrabile nel suo comportamento;
pertanto, la prova liberatoria può anche risultare dall'accertamento che il comportamento della vittima sia stato fattore causale esclusivo dell'evento dannoso, comunque non evitabile da parte del conducente, attese le concrete circostanze della circolazione e la conseguente impossibilità di attuare una qualche manovra di emergenza (Cass. civile sez. III, 28/06/2019, n.17410; Cass. civile sez. III, ordinanza n. 4551 del 22/02/2017; Cass. civile 25/09/2014 n. 20307; Cass. sez. III civ. sent. 30/09/2009 n. 20949; Cass. civile sez. IV 12/06/2007 n. 34111). Ne consegue che la presunzione di colpa del conducente del veicolo investitore prevista dall'art. 2054, comma primo, c.c. non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito e non preclude l'indagine in ordine all'eventuale concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227, primo comma, c.c., del pedone investito e, al contempo, che l'accertamento del comportamento colposo del pedone investito da un veicolo non è sufficiente per l'affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che l'investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, comma 1, c.c., dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e tenendo conto che, a tal fine, neanche rileva l'anomalia della condotta del primo, ma occorre la prova che la stessa non fosse ragionevolmente prevedibile e che il conducente avesse adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, anche sotto il profilo della velocità di guida mantenuta. Il rapporto tra l'art. 2054 c.c. e l'art. 1227 c.c. è nel senso che la prevenzione è affidata, prevalentemente, al conducente, il quale è esente solo davanti a comportamenti imprevedibili del pedone, non solo colposi, ma, per l'appunto, imprevedibili ed inevitabili (Cassazione civile sez. III, 28/02/2020, n.5627). Pertanto, nella ricostruzione della dinamica del fatto, il giudice, ai fini del riparto delle responsabilità, ai sensi degli artt. 2054 e 1227 cod. civ., deve ponderare tutte le cause imputabili alle condotte imprudenti del pedone ed inesperte o negligenti dei conducenti in relazione agli altri elementi obbiettivi riscontrati sul luogo dell'investimento (Cass. n. 24689 del 24/11/2009). Tanto chiarito in punto di diritto, nella fattispecie in esame, dalle emergenze istruttorie, in particolare delle dichiarazioni rese in sede di prova testimoniale, diversamente da quanto asserito dall'appellante, emerge la prova di un profilo di corresponsabilità nella causazione dell'evento. Invero, non emerge, né dalle allegazioni dell'odierno appellante (in citazione in primo grado), né dalle dichiarazioni testimoniali, che il danneggiato percorreva, nelle circostanze di causa, la strada sull'apposito marciapiedi. Difatti, non solo tale circostanza non emerge agli atti, ma è confermata dalle modalità di accadimento del sinistro, considerato che, perché il danneggiato potesse essere urtato alla parte inferiore del braccio sinistro dallo specchietto destro di un autoveicolo di colore scuro proveniente da tergo, necessariamente il primo non transitava sul marciapiedi. Ebbene, in assenza finanche di prova delle ragioni che potessero giustificare il mancato transito sul marciapiedi (assenza dello stesso o impossibilità di utilizzo), si ritiene corretta la statuizione di una pari responsabilità nella causazione dell'evento di cui è causa, stante la violazione dell'art. 190 co.1 c.d.s., ai sensi del quale “I pedoni devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli altri spazi per essi predisposti;
qualora questi manchino, siano ingombri, interrotti o insufficienti, devono circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione”.
4. Il secondo motivo di appello è fondato nei limiti di quanto segue. Sebbene il Tribunale ritenga di confermare la concorrente responsabilità nella causazione del sinistro, ciò non toglie che il Giudice di pace abbia liquidato complessivamente i compensi non rispettando i parametri dello scaglione di riferimento (da determinarsi in base al decisum). Ne consegue che la sentenza impugnata va riformata per quanto concerne la liquidazione delle spese del giudizio di primo grado che seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo e pertanto vanno poste a carico della appellata soccombente, con applicazione dei valori medi relativi allo scaglione di riferimento da euro 1.101,00 ad euro 5.200,00 di cui al D.M. n. 55 del 2014, in quanto norma applicabile ratione temporis, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
4.1. Parte appellante reclama, infine, le spese legali sostenute per la fase stragiudiziale. In proposito, va richiamata la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo la quale esse, nel caso di un sinistro stradale, pur individuando una ordinaria voce di danno emergente ("…e la loro liquidazione, pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe forensi, è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali": così Cass., S.U., 10 luglio 2017, n. 16990), sono risarcibili solamente se necessarie (Cass., 29 maggio 2015, n. 11154) e sostenute in misura non esagerata, dovendo in caso contrario essere qualificate come danno evitabile con l'ordinaria diligenza con la conseguente applicazione dell'art. 1227, comma 2, c.c. (Cass., ord. 2 febbraio 2018, n. 2644). La Suprema Corte ha precisato, altresì, che "…in tema di compensi professionali di avvocati, affinché il professionista, che sta prestando assistenza giudiziale, possa avere diritto ad un distinto compenso per prestazioni stragiudiziali, è necessario che tali prestazioni non siano connesse e complementari con quelle giudiziali. Ove sussista tale connessione, gli compete solo il compenso per l'assistenza giudiziale…" (Cass., S.U., 24 luglio 2009, n. 17357; Cass. 23 luglio 1979, n. 4411; Cass., 23 maggio 1992, n. 6214; Cass., 12 giugno 2007, n. 14770; Cass., 29 maggio 2008, n. 14443); tale principio ha trovato espressa conferma nel D.M. n. 55/'14, il cui articolo 20 prevede per l'appunto la liquidazione del compenso per "l'attività stragiudiziale svolta prima o in concomitanza con l'attività giudiziale, che riveste una autonoma rilevanza rispetto a quest'ultima". Consegue da quanto innanzi che, avendo il dimostrato di aver Pt_1 espletato esclusivamente una messa in mora a titolo di attività stragiudiziale, necessariamente collegata con la proposizione del presente giudizio in quanto condizione di procedibilità e pertanto non dotata di autonoma rilevanza, l'appello proposto da in parte qua non può trovare accoglimento. Pt_1
5. Tenuto conto dell'accoglimento solo parziale dell'appello, le spese del presente grado si compensano per la metà e seguono per il resto la soccombenza e si liquidano come da dispositivo e pertanto vanno poste a carico della appellata soccombente, con applicazione dei valori minimi (tenuto conto della natura della causa, del pregio delle difese e della semplicità delle questioni trattate) relativi allo scaglione di riferimento da euro 1.101,00 ad euro 5.200,00 di cui al D.M. n. 147 del 13/08/2022, in quanto norma applicabile ratione temporis stante il completamento della prestazione professionale in data posteriore all'entrata in vigore dei nuovi parametri (23 ottobre 2022), con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da : Parte_1
a) rigetta il primo motivo di appello;
b) in accoglimento del secondo motivo di appello ed in riforma della sentenza n. 3331/2020, condanna , quale Impresa Designata per la Controparte_1
Regione Campania alla gestione del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento in favore di delle Parte_1 spese di lite del primo grado che liquida in euro 43,00 per esborsi, euro 1.205,00 per compensi giudiziali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CA come per legge, detratte le somme già versate in esecuzione della sentenza di primo grado, con attribuzione al procuratore antistatario;
c) compensa per la metà le spese di lite di secondo grado e, per la restante parte, condanna , quale Impresa Designata per la Regione Controparte_1
Campania alla gestione del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento in favore di di euro 0,00 per Parte_1 esborsi ed euro 426,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario. Torre Annunziata, 10 gennaio 2025
Il Giudice Dott.ssa Mariacristina Carpinelli
rapp.to e difeso dall'Avv. Massimo Venditto ed elett.te Parte_1 domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Torre Annunziata al Corso Umberto I n. 182 APPELLANTE CONTRO
, quale Impresa Designata per la Regione Campania alla Controparte_1 gestione del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in persona dei legali rapp.ti pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Ciro Falanga, presso il cui studio è elett.te dom.ta in Torre Annunziata al Corso Umberto I n. 148 APPELLATA
CONCLUSIONI Come da atti e verbali di causa.
***** Con atto di citazione regolarmente notificato, evocava, Parte_1 innanzi al Giudice di pace di Torre Annunziata, – F.G.V.S, al Controparte_1 fine di ottenere il ristoro per i danni derivanti a seguito di un sinistro verificatosi in data 21/11/2016 alle ore 14,30 circa, in Torre Annunziata, con le seguenti modalità: mentre percorreva a piedi via Carlo Poerio, sul margine destro della stessa con direzione via Vittorio Veneto, veniva urtato alla parte inferiore del braccio sinistro, dallo specchietto destro di un autoveicolo di colore scuro il quale, proveniente da tergo, nel percorrere ad alta velocità la detta strada – nella medesima direzione – non si avvedeva dello stesso che di lì stava transitando e lo andava ad urtare facendolo rovinare al suolo sul suo lato destro. A seguito del detto impatto, il veicolo scuro si allontanava rimanendo non identificato. In conseguenza del sinistro, parte attrice riportava lesioni personali. Si costituiva in giudizio la – F.G.V.S. contestando in rito e Controparte_1 nel merito la domanda. All'esito dell'istruttoria, il Giudice di Pace accoglieva la domanda, e per l'effetto dichiarava la pari e concorrente responsabilità da parte del conducente del veicolo non identificato e dell'attore, nel sinistro per cui è causa;
per l'effetto, condannava la convenuta al pagamento, in favore dell'attore, di euro 2.917,60, oltre interessi dall'evento fino all'effettivo soddisfo, oltre spese vive documentate di euro 65,35; condannava la convenuta al pagamento delle spese processuali e stragiudiziali che liquidava in complessivi € 800,00 oltre € 43,00 per spese, oltre iva e cpa, con attribuzione al difensore antistatario. In particolare, il Giudice di pace riteneva che “Nel caso di specie, la prova testimoniale non ha confermato quale fosse la posizione precisa dell'attore, onde stabilire se quest'ultimo abbia a sua volta violato i normali precetti di prudenza. Pertanto, essendo mancata la prova della posizione precisa dell'attore (il teste ha dichiarato “…era di fronte a me….al margine opposto della strada….”)”. Avverso la suddetta sentenza proponeva appello , lamentando Parte_1
l'errata valutazione del materiale istruttorio nella parte in cui il Giudice di pace dichiarava la pari responsabilità nella causazione del sinistro, nonché l'errata determinazione delle spese di lite, chiedendo, in riforma della sentenza: 1) dichiararsi l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo rimasto non identificato in ordine alla produzione del sinistro per cui è causa e conseguentemente, in accoglimento della spiegata domanda, condannare le F.G.V.S. all'integrazione del risarcimento del danno nella Controparte_1 misura dell'ulteriore 50% oltre interessi;
2) Provvedere all'integrazione delle competenze, stragiudiziali e giudiziali, professionali di primo grado nella misura di € 3.080,00 oltre accessori di legge (€ 3.880,00 meno € 800,00 somma già liquidata), ovvero nella diversa misura che si riterrà di riconoscere e liquidare, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario;
3) spese, diritti ed onorari del presente grado di giudizio, oltre Iva e C.p.a. e rimb. Forf., con distrazione ex art. 93 c.p.c., in favore del difensore. Si costituiva in giudizio la compagnia assicuratrice, chiedendo: preliminarmente accertare e dichiarare la inammissibilità del gravame e comunque rigettare l'appello proposto perché infondato in fatto ed in diritto;
con vittoria di spese diritti ed onorari di causa del doppio grado di giudizio.
2. Tanto premesso in fatto, va rilevata, preliminarmente, l'ammissibilità dell'appello in quanto ritualmente proposto nel termine di rito di cui all'art. 327 c.p.c. dal deposito della gravata sentenza.
2.1 L'appello è altresì ammissibile anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 342 c.p.c., 348 bis e 348 ter c.p.c., essendo ben delineati nel corpo dell'atto i capi della sentenza oggetto di gravame ed i motivi di impugnazione ed essendo, altresì, indicate le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal Giudice di primo grado, nonché le circostanze da cui si ritiene derivata la violazione di legge.
2.2 Sempre in via preliminare va chiarito che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello, principale o incidentale, che non è stato riproposto e che non dipende dai capi impugnati della sentenza si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia pronuncia al riguardo.
3. Il primo motivo di appello è infondato. In merito alla dinamica del sinistro in oggetto, va evidenziato che l'art. 2054 comma 1 c.c. prevede una presunzione "iuris tantum" di responsabilità esclusiva del conducente in caso di investimento di un pedone e che, secondo l'orientamento pacifico della giurisprudenza, in tali ipotesi, la responsabilità del conducente è esclusa solo allorquando risulti provato che lo stesso si sia trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilità di avvistare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti;
occorre inoltre che nessuna infrazione alle norme della circolazione stradale e a quelle di comune prudenza sia riscontrabile nel suo comportamento;
pertanto, la prova liberatoria può anche risultare dall'accertamento che il comportamento della vittima sia stato fattore causale esclusivo dell'evento dannoso, comunque non evitabile da parte del conducente, attese le concrete circostanze della circolazione e la conseguente impossibilità di attuare una qualche manovra di emergenza (Cass. civile sez. III, 28/06/2019, n.17410; Cass. civile sez. III, ordinanza n. 4551 del 22/02/2017; Cass. civile 25/09/2014 n. 20307; Cass. sez. III civ. sent. 30/09/2009 n. 20949; Cass. civile sez. IV 12/06/2007 n. 34111). Ne consegue che la presunzione di colpa del conducente del veicolo investitore prevista dall'art. 2054, comma primo, c.c. non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito e non preclude l'indagine in ordine all'eventuale concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227, primo comma, c.c., del pedone investito e, al contempo, che l'accertamento del comportamento colposo del pedone investito da un veicolo non è sufficiente per l'affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che l'investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, comma 1, c.c., dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e tenendo conto che, a tal fine, neanche rileva l'anomalia della condotta del primo, ma occorre la prova che la stessa non fosse ragionevolmente prevedibile e che il conducente avesse adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, anche sotto il profilo della velocità di guida mantenuta. Il rapporto tra l'art. 2054 c.c. e l'art. 1227 c.c. è nel senso che la prevenzione è affidata, prevalentemente, al conducente, il quale è esente solo davanti a comportamenti imprevedibili del pedone, non solo colposi, ma, per l'appunto, imprevedibili ed inevitabili (Cassazione civile sez. III, 28/02/2020, n.5627). Pertanto, nella ricostruzione della dinamica del fatto, il giudice, ai fini del riparto delle responsabilità, ai sensi degli artt. 2054 e 1227 cod. civ., deve ponderare tutte le cause imputabili alle condotte imprudenti del pedone ed inesperte o negligenti dei conducenti in relazione agli altri elementi obbiettivi riscontrati sul luogo dell'investimento (Cass. n. 24689 del 24/11/2009). Tanto chiarito in punto di diritto, nella fattispecie in esame, dalle emergenze istruttorie, in particolare delle dichiarazioni rese in sede di prova testimoniale, diversamente da quanto asserito dall'appellante, emerge la prova di un profilo di corresponsabilità nella causazione dell'evento. Invero, non emerge, né dalle allegazioni dell'odierno appellante (in citazione in primo grado), né dalle dichiarazioni testimoniali, che il danneggiato percorreva, nelle circostanze di causa, la strada sull'apposito marciapiedi. Difatti, non solo tale circostanza non emerge agli atti, ma è confermata dalle modalità di accadimento del sinistro, considerato che, perché il danneggiato potesse essere urtato alla parte inferiore del braccio sinistro dallo specchietto destro di un autoveicolo di colore scuro proveniente da tergo, necessariamente il primo non transitava sul marciapiedi. Ebbene, in assenza finanche di prova delle ragioni che potessero giustificare il mancato transito sul marciapiedi (assenza dello stesso o impossibilità di utilizzo), si ritiene corretta la statuizione di una pari responsabilità nella causazione dell'evento di cui è causa, stante la violazione dell'art. 190 co.1 c.d.s., ai sensi del quale “I pedoni devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli altri spazi per essi predisposti;
qualora questi manchino, siano ingombri, interrotti o insufficienti, devono circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione”.
4. Il secondo motivo di appello è fondato nei limiti di quanto segue. Sebbene il Tribunale ritenga di confermare la concorrente responsabilità nella causazione del sinistro, ciò non toglie che il Giudice di pace abbia liquidato complessivamente i compensi non rispettando i parametri dello scaglione di riferimento (da determinarsi in base al decisum). Ne consegue che la sentenza impugnata va riformata per quanto concerne la liquidazione delle spese del giudizio di primo grado che seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo e pertanto vanno poste a carico della appellata soccombente, con applicazione dei valori medi relativi allo scaglione di riferimento da euro 1.101,00 ad euro 5.200,00 di cui al D.M. n. 55 del 2014, in quanto norma applicabile ratione temporis, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
4.1. Parte appellante reclama, infine, le spese legali sostenute per la fase stragiudiziale. In proposito, va richiamata la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo la quale esse, nel caso di un sinistro stradale, pur individuando una ordinaria voce di danno emergente ("…e la loro liquidazione, pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe forensi, è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali": così Cass., S.U., 10 luglio 2017, n. 16990), sono risarcibili solamente se necessarie (Cass., 29 maggio 2015, n. 11154) e sostenute in misura non esagerata, dovendo in caso contrario essere qualificate come danno evitabile con l'ordinaria diligenza con la conseguente applicazione dell'art. 1227, comma 2, c.c. (Cass., ord. 2 febbraio 2018, n. 2644). La Suprema Corte ha precisato, altresì, che "…in tema di compensi professionali di avvocati, affinché il professionista, che sta prestando assistenza giudiziale, possa avere diritto ad un distinto compenso per prestazioni stragiudiziali, è necessario che tali prestazioni non siano connesse e complementari con quelle giudiziali. Ove sussista tale connessione, gli compete solo il compenso per l'assistenza giudiziale…" (Cass., S.U., 24 luglio 2009, n. 17357; Cass. 23 luglio 1979, n. 4411; Cass., 23 maggio 1992, n. 6214; Cass., 12 giugno 2007, n. 14770; Cass., 29 maggio 2008, n. 14443); tale principio ha trovato espressa conferma nel D.M. n. 55/'14, il cui articolo 20 prevede per l'appunto la liquidazione del compenso per "l'attività stragiudiziale svolta prima o in concomitanza con l'attività giudiziale, che riveste una autonoma rilevanza rispetto a quest'ultima". Consegue da quanto innanzi che, avendo il dimostrato di aver Pt_1 espletato esclusivamente una messa in mora a titolo di attività stragiudiziale, necessariamente collegata con la proposizione del presente giudizio in quanto condizione di procedibilità e pertanto non dotata di autonoma rilevanza, l'appello proposto da in parte qua non può trovare accoglimento. Pt_1
5. Tenuto conto dell'accoglimento solo parziale dell'appello, le spese del presente grado si compensano per la metà e seguono per il resto la soccombenza e si liquidano come da dispositivo e pertanto vanno poste a carico della appellata soccombente, con applicazione dei valori minimi (tenuto conto della natura della causa, del pregio delle difese e della semplicità delle questioni trattate) relativi allo scaglione di riferimento da euro 1.101,00 ad euro 5.200,00 di cui al D.M. n. 147 del 13/08/2022, in quanto norma applicabile ratione temporis stante il completamento della prestazione professionale in data posteriore all'entrata in vigore dei nuovi parametri (23 ottobre 2022), con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da : Parte_1
a) rigetta il primo motivo di appello;
b) in accoglimento del secondo motivo di appello ed in riforma della sentenza n. 3331/2020, condanna , quale Impresa Designata per la Controparte_1
Regione Campania alla gestione del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento in favore di delle Parte_1 spese di lite del primo grado che liquida in euro 43,00 per esborsi, euro 1.205,00 per compensi giudiziali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CA come per legge, detratte le somme già versate in esecuzione della sentenza di primo grado, con attribuzione al procuratore antistatario;
c) compensa per la metà le spese di lite di secondo grado e, per la restante parte, condanna , quale Impresa Designata per la Regione Controparte_1
Campania alla gestione del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento in favore di di euro 0,00 per Parte_1 esborsi ed euro 426,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario. Torre Annunziata, 10 gennaio 2025
Il Giudice Dott.ssa Mariacristina Carpinelli