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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 04/02/2025, n. 278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 278 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino, in esito all'udienza del 3.2.2025, fissata a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 1845/2018 R.G. e vertente
TRA
, c.f. , ricorrente rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Parte_1 C.F._1
M.A. Spataro;
CONTRO
Controparte_1 [...]
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, resistente rappresentato e difeso dalla dott.ssa Alessandra Meliadò;
E
, c.f. in Controparte_3 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, resistente rappresentato e difeso dagli avv.ti Michela Foti e
Maria Cammaroto.
Oggetto: ricostruzione di carriera
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 3 aprile 2018 premetteva di essere dipendente del Parte_1 CP_4
a tempo indeterminato dal 01.09.2009 quale docente laureato di scuola secondaria superiore, in servizio presso l'I.I.S. “La Farina - Basile” di CP_2
Lamentava di aver svolto, prima dell'immissione, servizi pre-ruolo e segnatamente:
- dal 23.10.2000 al 30.04.2001;
- dal 28.10.2002 al 30.06.2003;
- dal 01.09.2003 al 30.06.2004;
- dal 16.09.2004 al 30.06.2005;
- dal 01.09.2005 al 30.06.2006;
- dal 01.09.2006 al 30.06.2007;
1 - dal 01.09.2007 al 30.06.2008;
- dal 01.09.2008 al 30.06.2009.
Rappresentava di aver richiesto il riconoscimento del servizio di ruolo prestato dal 2000 al 2009, non avendogli mai l'Amministrazione riconosciuto la progressione di carriera, cd “gradoni”, in considerazione del detto servizio. Lamentava che il resistente, con Decreto di ricostruzione di CP_1 carriera, vidimato dalla Ragioneria territoriale dello Stato il 31.10.2011, le aveva riconosciuto soltanto parzialmente il servizio pre-ruolo, ovvero per intero solo per i primi quattro anni e parziale, pari a 2/3, per gli anni successivi.
Deduceva l'illegittimità dell'avversa condotta e la disparità di trattamento rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato in analoga situazione.
Concludeva perché il Tribunale volesse condannare la Pubblica Amministrazione resistente a ricostruirle la carriera riconoscendole integralmente il servizio prestato dal 2000 al 2009, nonché a corrisponderle le differenze stipendiali maggiorate di interessi e rivalutazione in misura di legge nonché, ancora, a provvedere alla conseguente regolarizzazione contributiva, con vittoria di spese e compensi di lite.
2. Con memoria del 08.10.2020 si costituiva in giudizio il Controparte_5 eccependo la prescrizione quinquennale dei diritti azionati in giudizio e contestando il
[...] fondamento del ricorso, di cui ne chiedeva il rigetto, con il favore delle spese di lite.
3. Con le proprie note di trattazione scritta la ricorrente evidenziava la decadenza dell'eccezione di prescrizione, stante la tardività della costituzione del , nonché la mancata maturazione del CP_1 termine prescrizionale ex adverso indicato, per avere ella contestato il decreto di ricostruzione carriera del
07.01.2011 (vistato dalla Ragioneria il 31.10.2011) con nota del 10.04.2017.
Con provvedimento del 19.05.2021, atteso che la ricorrente agisce in giudizio anche per ottenere il versamento dei contributi previdenziali, veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' CP_3
4. L' costituitosi con memoria del 28.10.2021, rilevava che doveva darsi rilievo alla eventuale CP_3 prescrizione quinquennale.
5. Veniva disposta ed espletata ctu contabile.
L'udienza del 3.2.2025 veniva sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte ed in esito al deposito delle stesse la causa veniva decisa conformemente ai numerosi precedenti emessi da questo
Ufficio su identica fattispecie (ex multis sent. 694/2017) che si condividono e si richiamano ex art. 118 disp. att. c.p.c..
6. Nel merito ai fini del corretto inquadramento della fattispecie in esame occorre necessariamente muovere dalla specifica disamina della disciplina del reclutamento del personale scolastico, che com'è
2 noto costituisce un corpo normativo connotato da specialità finanche rispetto a quello afferente al reclutamento del personale delle altre pubbliche amministrazioni.
Il convenuto, in attuazione di quanto previsto dal ccnl del comparto scuola, attribuisce CP_1 al personale di ruolo un trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali progressive che maturano allo scadere di prestabiliti periodi di servizio, mentre non riconosce ai dipendenti assunti a termine alcuna anzianità in relazione ai precedenti rapporti di lavoro a termine con il medesimo instaurati, erogando loro sempre e comunque soltanto la retribuzione corrispondente alla prima posizione stipendiale.
Ciò è previsto dall'art. 526 del d.lgs. n. 297 del 1994, in base al quale “al personale docente ed educativo non di ruolo spetta il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale docente di ruolo”.
La ricorrente che ha, pertanto, sempre percepito la retribuzione corrispondente al trattamento economico iniziale, contesta la legittimità di tale condotta di parte convenuta alla luce del principio del diritto europeo che vieta la disparità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e a tempo indeterminato, chiedendo la completa valorizzazione in termini di anzianità dell'attività lavorativa prestata sulla scorta degli allegati contratti a termine, nonché la condanna dell'Amministrazione al pagamento delle differenze retributive che ne scaturiscono per il periodo di causa.
La condotta denunciata e la normativa che l'autorizza si pongono effettivamente in contrasto con la normativa comunitaria e precisamente con la clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70 del Consiglio dell'Unione Europea, così come interpretata dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee in numerose sentenze.
Detta clausola stabilisce al primo comma che “per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive” ed al quarto comma che “i criteri del periodo di anzianità di sevizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
La giurisprudenza della Corte di Giustizia ha chiarito la portata generale della direttiva 99/70/CE
e del principio della parità di trattamento e del divieto di discriminazione che vi sono affermati: “la mera circostanza che un impiegato sia qualificato come 'di ruolo' in base all'ordinamento interno e presenti taluni aspetti caratterizzanti il pubblico impiego di uno Stato membro interessato è priva di rilevanza sotto questo aspetto, pena rimettere seriamente in questione l'efficacia pratica della direttiva 1999/70 e quella dell'accordo quadro nonché la loro applicazione uniforme negli Stati membri, riservando a questi ultimi la possibilità di escludere, a loro discrezione, talune categorie di persone dal beneficio della tutela voluta da tali strumenti comunitari” (così: Corte di Giustizia 13 settembre 2007
C-307/5 punto 29; Corte di Giustizia 22 dicembre 2010 C-444/09 e C-456/09 Torres Per_1 Per_2 punto 43).
3 “Infatti, una disparità di trattamento che riguardi le condizioni di impiego tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato non può essere giustificata mediante un criterio che, in modo generale ed astratto, si riferisca alla durata stessa dell'impiego. Ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro basti a giustificare una siffatta disparità di trattamento priverebbe del loro contenuto gli scopi della direttiva 70/99 e dell'accordo quadro” (Corte di Giustizia 22 dicembre 2010 cit. punto 57), scopi individuati dalla stessa corte nella “garanzia della parità di trattamento ai lavoratori a tempo determinato, proteggendoli dalle discriminazioni (...) al fine di impedire che un rapporto di impiego di tale natura venga utilizzato da un datore di lavoro per privare questi lavoratori di diritti riconosciuti ai lavoratori a tempo indeterminato”(punti 47 e 48).
Il trattamento retributivo progressivamente collegato all'anzianità di lavoro rientra, indiscutibilmente, nel concetto di “condizioni di impiego” di cui parla la direttiva. D'altro canto, secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia, l'unico limite che giustifica un trattamento differenziato, e cioè la sussistenza di ragioni oggettive, non può essere ravvisato dalla mera circostanza che un impiego sia qualificato di ruolo in base all'ordinamento interno e presenti alcuni aspetti caratterizzanti il pubblico impiego (cfr.: Corte di Giustizia II Sez. 13 settembre 2007 causa 307/05 Del , punti da 26 a 29; Per_1
Corte di Giustizia 22 dicembre 2010 cause riunite 444/09 e 456/09 e v. anche Corte di Per_2 Per_3 giustizia, ordinanza 9.2.2012, causa C-556/11, ). Persona_4
La Corte di Giustizia ha definito la nozione di ragioni oggettive tali da giustificare una diversità di trattamento tra assunti a termine e assunti di ruolo, nel senso che si deve trattare di “elementi precisi e concreti
(...) che possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi i contratti a tempo determinato” (cfr.: Corte di Giustizia sentenza citata, punti da 49 a 58). Per_1
In altri termini - come puntualizzato dalla citata sentenza e ai punti 54 e 55, richiamando Per_2 Per_3 la precedente decisione C 307 punti 57 e 58 - le ragioni oggettive che, ai sensi dell'art. 4 punto 1 della direttiva, legittimano la differenza di trattamento non possono consistere nel fatto che questa sia prevista da una norma interna generale ed astratta, quale la legge o il contratto collettivo, ma riguardano “la sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria”.
Dunque, la reale necessità così come descritta dalla Corte europea non può certo identificarsi con l'essere un dipendente a tempo determinato, di ruolo o meno e assunto o meno con concorso, né tali peculiarità del rapporto di impiego hanno alcuna correlazione logica con il negare la progressione retributiva in funzione dell'anzianità maturata (cfr. in questi esatti termini: Corte di Giustizia 22 dicembre
2010, cit. punto 43).
Ritornando alla fattispecie in esame, la domanda può trovare accoglimento esclusivamente nella misura in cui, rilevata la sussistenza di una situazione sostanzialmente equiparabile a quella dei lavoratori
4 a tempo indeterminato, e rilevata altresì una differenziazione nel trattamento dei dipendenti assunti a termine, si constati l'assenza di qualsivoglia ragione atta a giustificare tale disparità.
Orbene, va osservato che lo scatto di anzianità ha la funzione di parametrare il trattamento retributivo alla progressiva acquisizione di una maggior professionalità e competenza del lavoratore. Esso, in sostanza, tiene conto della maturazione della sempre più ampia esperienza che ciascun docente consegue in forza del protratto svolgimento della propria prestazione. Nel caso di specie, la progressiva reiterazione di rapporti di lavoro a tempo determinato ha di fatto realizzato un contesto del tutto identico, sotto il profilo dello sviluppo della professionalità, a quello tipico di un rapporto a tempo indeterminato.
Conseguentemente, non può revocarsi in dubbio che parte ricorrente abbia nel tempo acquisito un'esperienza del tutto identica, sotto il profilo qualitativo e quantitativo, a quella maturata dai colleghi di pari anzianità, legati all'amministrazione da un rapporto a tempo indeterminato.
Si richiama quindi la giurisprudenza di legittimità “In tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, l'art. 485 del d.lgs. n.
297 del 1994 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente
a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della l. n. 124 del 1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto “ab origine” a tempo indeterminato;
il giudice del merito, per accertare la sussistenza di tale discriminazione, dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato, senza valorizzare, pertanto, le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né applicare la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489, e, in caso di disapplicazione, computare l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato”. (Corte del 28.11.2019 n. 31149).
In particolare la Corte di Cassazione nella sentenza n. 16710 del 2024 ha precisato che “nel calcolo dell'anzianità occorre, quindi, tener conto del solo servizio effettivo prestato, maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l'assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l'assunto a tempo indeterminato (congedo ed aspettativa retribuiti, maternità e istituti assimilati), con la conseguenza che non possono essere considerati né gli intervalli fra la cessazione di un incarico di supplenza ed il conferimento di quello successivo, né, per le supplenze diverse da quelle annuali, i mesi estivi, in relazione ai quali questa Corte da tempo ha escluso la spettanza del diritto alla retribuzione (Cass. n. 21435/2011, Cass. n. 3062/2012, Cass. n. 17892/2015), sul presupposto che il rapporto cessa al momento del completamento delle attività di scrutinio”
Tuttavia va rilevato che parte ricorrente ha prestato servizio dal 23.10.2000 al 30.04.2001, dal
28.10.2002 al 30.06.2003, dal 01.09.2003 al 30.06.2004, dal 16.09.2004 al 30.06.2005, dal 01.09.2005 al
30.06.2006, dal 01.09.2006 al 30.06.2007, dal 01.09.2007 al 30.06.2008, dal 01.09.2008 al 30.06.2009 come da certificati di servizio in atti.
5 Disposta quindi ctu, il consulente ha concluso che invero il decreto di ricostruzione di carriera della ricorrente è conforme al principio di diritto stabilito dalla sentenza della S.C. di Cassazione n.31149
e, pertanto, nessuna differenza è dovuta alla ricorrente per quanto in ricorso.
Alla luce delle superiori considerazioni il ricorso va rigettato.
Atteso la novità delle questioni trattate le spese vanno compensate in ragione della metà e la restante quota viene posta a carico della ricorrente così come liquidata in dispositivo tenuto conto del valore della controversia ed applicati i minimi tariffari attesa la qualità delle parti.
Atteso l'esito della lite vanno compensate le spese tra le altre parti.
Le spese della ctu, separatamente liquidate, sono poste a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese in ragione della metà e condanna parte ricorrente al pagamento della restante quota che si liquida in euro 1851,40 oltre spese generali ed accessori di legge.
- compensa le spese fra le parti e l' CP_3
- pone a carico della ricorrente le spese della ctu, separatamente liquidate.
Messina, 4.2.2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
6
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino, in esito all'udienza del 3.2.2025, fissata a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 1845/2018 R.G. e vertente
TRA
, c.f. , ricorrente rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Parte_1 C.F._1
M.A. Spataro;
CONTRO
Controparte_1 [...]
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, resistente rappresentato e difeso dalla dott.ssa Alessandra Meliadò;
E
, c.f. in Controparte_3 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, resistente rappresentato e difeso dagli avv.ti Michela Foti e
Maria Cammaroto.
Oggetto: ricostruzione di carriera
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 3 aprile 2018 premetteva di essere dipendente del Parte_1 CP_4
a tempo indeterminato dal 01.09.2009 quale docente laureato di scuola secondaria superiore, in servizio presso l'I.I.S. “La Farina - Basile” di CP_2
Lamentava di aver svolto, prima dell'immissione, servizi pre-ruolo e segnatamente:
- dal 23.10.2000 al 30.04.2001;
- dal 28.10.2002 al 30.06.2003;
- dal 01.09.2003 al 30.06.2004;
- dal 16.09.2004 al 30.06.2005;
- dal 01.09.2005 al 30.06.2006;
- dal 01.09.2006 al 30.06.2007;
1 - dal 01.09.2007 al 30.06.2008;
- dal 01.09.2008 al 30.06.2009.
Rappresentava di aver richiesto il riconoscimento del servizio di ruolo prestato dal 2000 al 2009, non avendogli mai l'Amministrazione riconosciuto la progressione di carriera, cd “gradoni”, in considerazione del detto servizio. Lamentava che il resistente, con Decreto di ricostruzione di CP_1 carriera, vidimato dalla Ragioneria territoriale dello Stato il 31.10.2011, le aveva riconosciuto soltanto parzialmente il servizio pre-ruolo, ovvero per intero solo per i primi quattro anni e parziale, pari a 2/3, per gli anni successivi.
Deduceva l'illegittimità dell'avversa condotta e la disparità di trattamento rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato in analoga situazione.
Concludeva perché il Tribunale volesse condannare la Pubblica Amministrazione resistente a ricostruirle la carriera riconoscendole integralmente il servizio prestato dal 2000 al 2009, nonché a corrisponderle le differenze stipendiali maggiorate di interessi e rivalutazione in misura di legge nonché, ancora, a provvedere alla conseguente regolarizzazione contributiva, con vittoria di spese e compensi di lite.
2. Con memoria del 08.10.2020 si costituiva in giudizio il Controparte_5 eccependo la prescrizione quinquennale dei diritti azionati in giudizio e contestando il
[...] fondamento del ricorso, di cui ne chiedeva il rigetto, con il favore delle spese di lite.
3. Con le proprie note di trattazione scritta la ricorrente evidenziava la decadenza dell'eccezione di prescrizione, stante la tardività della costituzione del , nonché la mancata maturazione del CP_1 termine prescrizionale ex adverso indicato, per avere ella contestato il decreto di ricostruzione carriera del
07.01.2011 (vistato dalla Ragioneria il 31.10.2011) con nota del 10.04.2017.
Con provvedimento del 19.05.2021, atteso che la ricorrente agisce in giudizio anche per ottenere il versamento dei contributi previdenziali, veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' CP_3
4. L' costituitosi con memoria del 28.10.2021, rilevava che doveva darsi rilievo alla eventuale CP_3 prescrizione quinquennale.
5. Veniva disposta ed espletata ctu contabile.
L'udienza del 3.2.2025 veniva sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte ed in esito al deposito delle stesse la causa veniva decisa conformemente ai numerosi precedenti emessi da questo
Ufficio su identica fattispecie (ex multis sent. 694/2017) che si condividono e si richiamano ex art. 118 disp. att. c.p.c..
6. Nel merito ai fini del corretto inquadramento della fattispecie in esame occorre necessariamente muovere dalla specifica disamina della disciplina del reclutamento del personale scolastico, che com'è
2 noto costituisce un corpo normativo connotato da specialità finanche rispetto a quello afferente al reclutamento del personale delle altre pubbliche amministrazioni.
Il convenuto, in attuazione di quanto previsto dal ccnl del comparto scuola, attribuisce CP_1 al personale di ruolo un trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali progressive che maturano allo scadere di prestabiliti periodi di servizio, mentre non riconosce ai dipendenti assunti a termine alcuna anzianità in relazione ai precedenti rapporti di lavoro a termine con il medesimo instaurati, erogando loro sempre e comunque soltanto la retribuzione corrispondente alla prima posizione stipendiale.
Ciò è previsto dall'art. 526 del d.lgs. n. 297 del 1994, in base al quale “al personale docente ed educativo non di ruolo spetta il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale docente di ruolo”.
La ricorrente che ha, pertanto, sempre percepito la retribuzione corrispondente al trattamento economico iniziale, contesta la legittimità di tale condotta di parte convenuta alla luce del principio del diritto europeo che vieta la disparità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e a tempo indeterminato, chiedendo la completa valorizzazione in termini di anzianità dell'attività lavorativa prestata sulla scorta degli allegati contratti a termine, nonché la condanna dell'Amministrazione al pagamento delle differenze retributive che ne scaturiscono per il periodo di causa.
La condotta denunciata e la normativa che l'autorizza si pongono effettivamente in contrasto con la normativa comunitaria e precisamente con la clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70 del Consiglio dell'Unione Europea, così come interpretata dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee in numerose sentenze.
Detta clausola stabilisce al primo comma che “per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive” ed al quarto comma che “i criteri del periodo di anzianità di sevizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
La giurisprudenza della Corte di Giustizia ha chiarito la portata generale della direttiva 99/70/CE
e del principio della parità di trattamento e del divieto di discriminazione che vi sono affermati: “la mera circostanza che un impiegato sia qualificato come 'di ruolo' in base all'ordinamento interno e presenti taluni aspetti caratterizzanti il pubblico impiego di uno Stato membro interessato è priva di rilevanza sotto questo aspetto, pena rimettere seriamente in questione l'efficacia pratica della direttiva 1999/70 e quella dell'accordo quadro nonché la loro applicazione uniforme negli Stati membri, riservando a questi ultimi la possibilità di escludere, a loro discrezione, talune categorie di persone dal beneficio della tutela voluta da tali strumenti comunitari” (così: Corte di Giustizia 13 settembre 2007
C-307/5 punto 29; Corte di Giustizia 22 dicembre 2010 C-444/09 e C-456/09 Torres Per_1 Per_2 punto 43).
3 “Infatti, una disparità di trattamento che riguardi le condizioni di impiego tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato non può essere giustificata mediante un criterio che, in modo generale ed astratto, si riferisca alla durata stessa dell'impiego. Ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro basti a giustificare una siffatta disparità di trattamento priverebbe del loro contenuto gli scopi della direttiva 70/99 e dell'accordo quadro” (Corte di Giustizia 22 dicembre 2010 cit. punto 57), scopi individuati dalla stessa corte nella “garanzia della parità di trattamento ai lavoratori a tempo determinato, proteggendoli dalle discriminazioni (...) al fine di impedire che un rapporto di impiego di tale natura venga utilizzato da un datore di lavoro per privare questi lavoratori di diritti riconosciuti ai lavoratori a tempo indeterminato”(punti 47 e 48).
Il trattamento retributivo progressivamente collegato all'anzianità di lavoro rientra, indiscutibilmente, nel concetto di “condizioni di impiego” di cui parla la direttiva. D'altro canto, secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia, l'unico limite che giustifica un trattamento differenziato, e cioè la sussistenza di ragioni oggettive, non può essere ravvisato dalla mera circostanza che un impiego sia qualificato di ruolo in base all'ordinamento interno e presenti alcuni aspetti caratterizzanti il pubblico impiego (cfr.: Corte di Giustizia II Sez. 13 settembre 2007 causa 307/05 Del , punti da 26 a 29; Per_1
Corte di Giustizia 22 dicembre 2010 cause riunite 444/09 e 456/09 e v. anche Corte di Per_2 Per_3 giustizia, ordinanza 9.2.2012, causa C-556/11, ). Persona_4
La Corte di Giustizia ha definito la nozione di ragioni oggettive tali da giustificare una diversità di trattamento tra assunti a termine e assunti di ruolo, nel senso che si deve trattare di “elementi precisi e concreti
(...) che possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi i contratti a tempo determinato” (cfr.: Corte di Giustizia sentenza citata, punti da 49 a 58). Per_1
In altri termini - come puntualizzato dalla citata sentenza e ai punti 54 e 55, richiamando Per_2 Per_3 la precedente decisione C 307 punti 57 e 58 - le ragioni oggettive che, ai sensi dell'art. 4 punto 1 della direttiva, legittimano la differenza di trattamento non possono consistere nel fatto che questa sia prevista da una norma interna generale ed astratta, quale la legge o il contratto collettivo, ma riguardano “la sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria”.
Dunque, la reale necessità così come descritta dalla Corte europea non può certo identificarsi con l'essere un dipendente a tempo determinato, di ruolo o meno e assunto o meno con concorso, né tali peculiarità del rapporto di impiego hanno alcuna correlazione logica con il negare la progressione retributiva in funzione dell'anzianità maturata (cfr. in questi esatti termini: Corte di Giustizia 22 dicembre
2010, cit. punto 43).
Ritornando alla fattispecie in esame, la domanda può trovare accoglimento esclusivamente nella misura in cui, rilevata la sussistenza di una situazione sostanzialmente equiparabile a quella dei lavoratori
4 a tempo indeterminato, e rilevata altresì una differenziazione nel trattamento dei dipendenti assunti a termine, si constati l'assenza di qualsivoglia ragione atta a giustificare tale disparità.
Orbene, va osservato che lo scatto di anzianità ha la funzione di parametrare il trattamento retributivo alla progressiva acquisizione di una maggior professionalità e competenza del lavoratore. Esso, in sostanza, tiene conto della maturazione della sempre più ampia esperienza che ciascun docente consegue in forza del protratto svolgimento della propria prestazione. Nel caso di specie, la progressiva reiterazione di rapporti di lavoro a tempo determinato ha di fatto realizzato un contesto del tutto identico, sotto il profilo dello sviluppo della professionalità, a quello tipico di un rapporto a tempo indeterminato.
Conseguentemente, non può revocarsi in dubbio che parte ricorrente abbia nel tempo acquisito un'esperienza del tutto identica, sotto il profilo qualitativo e quantitativo, a quella maturata dai colleghi di pari anzianità, legati all'amministrazione da un rapporto a tempo indeterminato.
Si richiama quindi la giurisprudenza di legittimità “In tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, l'art. 485 del d.lgs. n.
297 del 1994 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente
a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della l. n. 124 del 1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto “ab origine” a tempo indeterminato;
il giudice del merito, per accertare la sussistenza di tale discriminazione, dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato, senza valorizzare, pertanto, le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né applicare la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489, e, in caso di disapplicazione, computare l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato”. (Corte del 28.11.2019 n. 31149).
In particolare la Corte di Cassazione nella sentenza n. 16710 del 2024 ha precisato che “nel calcolo dell'anzianità occorre, quindi, tener conto del solo servizio effettivo prestato, maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l'assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l'assunto a tempo indeterminato (congedo ed aspettativa retribuiti, maternità e istituti assimilati), con la conseguenza che non possono essere considerati né gli intervalli fra la cessazione di un incarico di supplenza ed il conferimento di quello successivo, né, per le supplenze diverse da quelle annuali, i mesi estivi, in relazione ai quali questa Corte da tempo ha escluso la spettanza del diritto alla retribuzione (Cass. n. 21435/2011, Cass. n. 3062/2012, Cass. n. 17892/2015), sul presupposto che il rapporto cessa al momento del completamento delle attività di scrutinio”
Tuttavia va rilevato che parte ricorrente ha prestato servizio dal 23.10.2000 al 30.04.2001, dal
28.10.2002 al 30.06.2003, dal 01.09.2003 al 30.06.2004, dal 16.09.2004 al 30.06.2005, dal 01.09.2005 al
30.06.2006, dal 01.09.2006 al 30.06.2007, dal 01.09.2007 al 30.06.2008, dal 01.09.2008 al 30.06.2009 come da certificati di servizio in atti.
5 Disposta quindi ctu, il consulente ha concluso che invero il decreto di ricostruzione di carriera della ricorrente è conforme al principio di diritto stabilito dalla sentenza della S.C. di Cassazione n.31149
e, pertanto, nessuna differenza è dovuta alla ricorrente per quanto in ricorso.
Alla luce delle superiori considerazioni il ricorso va rigettato.
Atteso la novità delle questioni trattate le spese vanno compensate in ragione della metà e la restante quota viene posta a carico della ricorrente così come liquidata in dispositivo tenuto conto del valore della controversia ed applicati i minimi tariffari attesa la qualità delle parti.
Atteso l'esito della lite vanno compensate le spese tra le altre parti.
Le spese della ctu, separatamente liquidate, sono poste a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese in ragione della metà e condanna parte ricorrente al pagamento della restante quota che si liquida in euro 1851,40 oltre spese generali ed accessori di legge.
- compensa le spese fra le parti e l' CP_3
- pone a carico della ricorrente le spese della ctu, separatamente liquidate.
Messina, 4.2.2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
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