Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 13/02/2025, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 239/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Elisa Iacone ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 239 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA
C.F. 1 (), nata a Orvieto (TR) il [...], in [...] (C.F.
proprio e in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore Per 1
[…] C.F. 2 ), nato a [...] il [...], entrambi (C.F.
rappresentati e difesi dall'avv. Gabriele Chiarini, presso il cui studio sito in Urbino (PU), Via
Della Rocchetta n. 2, sono elettivamente domiciliati, giusta procura allegata all'atto di citazione;
Parte_2 (C.F. C.F. 3 ), nata in [...] il [...], Persona_2in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori
), nato in [...] il [...] e Parte 3 (C.F. C.F. 4
), nato in [...] il [...], tutti rappresentati e difesi (C.F. C.F. 5
dall'avv. Gabriele Chiarini, presso il cui studio sito in Urbino (PU), Via Della Rocchetta n. 2, sono elettivamente domiciliati, giusta procura allegata all'atto di citazione;
Parte 4 (C.F. C.F. 6 ), nata in [...], il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Gabriele Chiarini, presso il cui studio sito in Urbino (PU), Via Della
Rocchetta n. 2, è elettivamente domiciliata, giusta procura allegata all'atto di citazione;
Parte_5 (C.F. C.F. 7 ), nata in [...] il
08.03.1937, rappresentata e difesa dall'avv. Gabriele Chiarini, presso il cui studio sito in
Urbino (PU), Via Della Rocchetta n. 2, è elettivamente domiciliata, giusta procura allegata all'atto di citazione;
23.03.1974, rappresentata e difesa dall'avv. Gabriele Chiarini, presso il cui studio sito in
Urbino (PU), Via Della Rocchetta n. 2, è elettivamente domiciliata, giusta procura allegata all'atto di citazione;
-attori-
E
(C.F. P.IVA 1 in persona Controparte_2
,
Controparte_3del Direttore generale e legale rappresentante pro tempore, dott. rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Paolo Vinci, presso il cui studio sito in Milano, Piazza della Conciliazione n. 5, è elettivamente domiciliata, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-convenuta-
Oggetto: responsabilità professionale.
Conclusioni delle parti: come rassegnate con note scritte depositate dalle parti in vista dell'udienza del 10.10.2024, sostituita dal deposito delle predette note ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c., da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 03.02.2021, gli odierni attori hanno convenuto in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale l' Controparte_2
[...] per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e respinta: convenuta, a titolo contrattuale e/o• accertare la responsabilità dell' Controparte_2
extracontrattuale, in via diretta e/o indiretta, per i motivi tutti indicati nella narrativa del presente atto, per il decesso del sig. SO_3 ; in via subordinata, per l'anticipata perdita della sua vita ovvero, in via ulteriormente gradata, per la perduta possibilità di una sua guarigione eventuale;
• per l'effetto, condannare l Controparte_2 convenuta al risarcimento in favore degli attori di tutti i danni – patrimoniali e non patrimoniali, iure proprio e iure hereditatis, senza
-
alcuna esclusione - conseguenti al decesso del proprio congiunto sig. Persona 3 o, in via subordinata, all'anticipata perdita della sua vita ovvero, in via ulteriormente gradata, alla perdita di chances di sopravvivenza del medesimo, nella misura ritenuta di giustizia, oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. e rivalutazione monetaria dal giorno dell'evento al saldo.
Con vittoria di spese e compensi di lite, con la rifusione delle spese di mediazione e di C.T.P. documentate (doc. ti 48 e 49), nonché delle ulteriori eventuali spese di C.T.U. e di C.T.P."
A sostegno delle rassegnate conclusioni hanno dedotto: che Persona 3 è stato ricoverato presso la Terapia Intensiva del nosocomio convenuto in data 01.07.2017 per ematoma sottodurale acuto destro;
che durante il lungo periodo di degenza (luglio- ottobre 2017) il reparto di Terapia
-
Intensiva e rianimazione adottava il modello organizzativo di "Terapia intensiva aperta”, con relativa deroga delle misure di accesso "sicuro” al reparto da parte dei familiari dei pazienti;
che a causa delle inadeguate e scarse misure igienico- profilattiche e di sterilizzazione adottate da parte della struttura convenuta, il paziente ha contratto numerosissime infezioni nosocomiali, le quali ne provocavano il decesso per shock settico.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 18.06.2021 si è costituita in giudizio la convenuta Controparte_2 la quale ha contestato integralmente le avverse domande in fatto e in diritto ed eccepito l'infondatezza delle deduzioni attoree, in quanto nessuna condotta negligente o colposa era addebitabile ai sanitari che avevano avuto in cura la paziente.
Parte convenuta, a tal fine, ha chiesto: "In via preliminare, dichiarare la nullità dell'atto introduttivo ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli art. 163, n. 3, e 164
c.p.c. e condannare la parte attrice al pagamento delle spese e competenze di lite;
Nel merito, accertare e dichiarare la carenza di qualsivoglia responsabilità, di natura dolosa e/o colposa, commissiva e/o omissiva, in capo all' Controparte_2 convenuta, non essendo imputabili ai Sanitari della convenuta condotte commissive e/ omissive colpose causatrici del danno lamentati dagli attori;
per l'effetto, dichiarare infondata e, pertanto, rigettare integralmente la domanda attorea come così formulata;
condannare la parte attrice al
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pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa. Nel merito, in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse accertata una qualsivoglia responsabilità dei sanitari in forza presso l' CP_2 convenuta, limitarsi il quantum solamente negli stretti limiti del giusto e provato, tenendo conto delle patologie preesistenti del Sig. Per_3 e del loro impatto causale nel determinismo dell'evento; quantomeno con la compensazione delle spese del presente giudizio. In ogni caso, rigettare la richiesta di liquidazione degli interessi legali ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c., per le ragioni tutte esplicitate nella narrativa del presente atto. In via istruttoria, con espressa riserva di ulteriormente dedurre, produrre, provare, articolare capitoli di prova all'esito della definizione del thema decidendum e del conseguente thema probandum. Con la più ampia riserva, ex art. 183, 6° comma nn. 1) 2) 3) c.p.c., anche istruttoria. Si chiede sin d'ora che venga disposta CTU medico legale al fine di verificare la sussistenza, o meno, del nesso causale e, conseguentemente, l'effettivo ammontare dei danni eventualmente risarcibili in conseguenza dei fatti per cui è causa”.
A tal fine, parte convenuta ha evidenziato che il paziente è stato ricoverato presso la Terapia
Intensiva del nosocomio convenuto in data 01.07.2017 per ematoma sottodurale acuto destro, ma che la situazione clinica di SO 3 è risultata sin da subito particolarmente complessa, in quanto lo stesso era affetto da molteplici comorbilità “FA cronica (in terapia con Coumadin), Epatopatia HCV relata, ipertensione arteriosa sistemica, Morbo di Chron, insufficienza renale cronica in trattamento dialitico tri settimanale, anemia multifattoriale".
Difatti, il paziente era giunto già sedato e ventilato meccanicamente mediante TOT, dal
Pronto Soccorso dell'Ospedale di Orvieto.
Per quanto concerne l'esecuzione tecnica dell'intervento di evacuazione dell'ematoma previo trattamento di ipertensione endocranica effettuato presso l'odierna struttura convenuta, dunque, la medesima eccepisce l'infondatezza delle deduzioni avversarie circa la negligenza dei sanitari, poiché le complicanze e problematiche emerse successivamente non sono state conseguenza diretta dell'operazione, ma di preesistenti e molteplici comorbilità e che sono da considerare la causa del successivo decesso del paziente.
All'esito della prima udienza del 13.07.2021, il giudice ha assegnato a parte convenuta termine per depositare rituale procura alle liti e rinviava all'udienza del 19/10/2021, all'esito della quale
Ha concesso alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c. e rinviato per l'esame e l'ammissione dei mezzi istruttori.
A seguito del deposito delle predette memorie e della successiva istruttoria, consistita altresì nell'espletamento della CTU medica ammessa con provvedimento del 10.01.2023 (con successiva integrazione), all'udienza del 10.10.2024 lo scrivente giudice ha invitato le parti a precisare le conclusioni e alla successiva udienza del 21.10.2024 ha trattenuto la causa in decisione concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190, co. 1, c.p.c. La domanda attorea è parzialmente fondata e merita accoglimento, nei limiti e per i motivi di seguito illustrati.
Giova preliminarmente evidenziare che, gli attori agiscono per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non conseguiti, sia in proprio, che in qualità di eredi, al decesso del loro congiunto verificatosi in data 12.10.2017 presso l'Ospedale di Santa Maria di Terni.
Ebbene, è noto che l'accettazione di un paziente in ospedale, ai fini di un ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto tra il paziente e la struttura sanitaria (v. ex multis, Cass., Sez. Un., n. 577/2008; Cass., n. 11719/2021; Cass., n.
18610/2015). Si tratta di un contratto atipico a prestazioni corrispettive (cd. contratto di spedalità), a forma libera, in virtù del quale la struttura sanitaria deve fornire al paziente un servizio articolato, genericamente definito di “assistenza sanitaria”, che ingloba al suo interno oltre ad una serie di obblighi di protezione e accessori- anzitutto la principale prestazione medica (v. Cass., Sez. Un., n. 577/2008 e Cass., Sez. Un., n. 9556/2002; Cass., n.
1267/2019 e Cass., n. 3685/2018). Ne discende che la struttura risponde, oltre ai sensi dell'art. 1218 c.c. per l'inadempimento dei suddetti obblighi di protezione e accessori ad essa direttamente riferibili, anche ai sensi dell'art. 1228 c.c. per i fatti ascrivibili ai sanitari in essa operanti, pur se, eventualmente, non alle sue dipendenze (v. Cass., Sez. Un., 557/2008; Cass.,
1043/2019; Cass., 7768/2016 e Cass., 1620/2012).
La natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria comporta, tra l'altro, che, sul danneggiato, grava esclusivamente l'onere di provare l'esistenza del rapporto contrattuale, di allegare dettagliatamente l'inadempimento della struttura e di provare il nesso di causalità tra tale inadempimento e il danno subito, mentre è la struttura sanitaria a dover dimostrare l'esatto adempimento della prestazione o l'impossibilità della stessa derivante da causa ad essa non imputabile (v. Cass., Sez. Un., 577/2008; Cass., 10050/2022; Cass., 26907/2020).
Ciò chiarito, nel caso in esame- in cui è incontestata l'esistenza del rapporto contrattuale- risulta raggiunta la prova della responsabilità contrattuale di parte resistente per i motivi di seguito illustrati.
,La consulenza tecnica disposta nel corso del giudizio- redatta dal dott. SO 4
specialista in malattie infettive e Prof. specialista in medicina SO 5
legale e delle assicurazioni- compiutamente motivata e argomentata, anche alla luce dell'integrazione depositata in risposta ai chiarimenti richiesti dal giudice ed avuto riguardo ai puntuali riscontri alle osservazioni mosse dai consulenti tecnici di entrambe le parti in causa- oltre che connotata da assunti privi di contraddizioni intrinseche ed estrinseche- è addivenuta ad una chiara affermazione di responsabilità della Struttura sanitaria per il decesso del paziente in considerazione dei profili di negligenza, imprudenza e imperizia ascrivibili alla medesima, afferenti esclusivamente la carente profilassi aziendale.
Risultando sostanzialmente pacifica la vicenda in punto di correttezza e buona prassi assistenziale, è sin da ora possibile procedere all'esame dei profili di negligenza, imprudenza e imperizia emersi dall'elaborato peritale a carico della CP_4 sanitaria convenuta, per poi verificare se detti errori ed omissioni siano causalmente riconducibili al decesso del paziente, ovvero, in subordine (nella prospettazione attorea) alla sua perdita di chance di sopravvivenza. Si procederà, poi, a verificare l'esistenza di un danno patrimoniale risarcibile in capo a parte attrice.
Prendendo, dunque, l'abbrivio dai profili di censura rinvenibili nell'operato dei sanitari operanti presso la Struttura convenuta, dall'elaborato peritale è emersa l'inadeguatezza del trattamento di profilassi aziendale, stante altresì il fatto che parte convenuta non ha depositato la documentazione attestante una corretta sorveglianza infettivologica a livello aziendale.
In particolare, i consulenti d'ufficio hanno chiarito che, nel caso di specie, “la causa del decesso può essere messa in rapporto con le conseguenze di tale evento acuto di tipo cerebrovascolare, che si inscriveva in un substrato di malattie croniche preesistenti ed a cui concorrevano, in minima parte, le problematiche infettivologiche”.
Difatti, durante la lunga degenza (tre mesi) presso la struttura convenuta, Persona 3 fu colpito da numerose infezioni che possono essere classificate quali correlate all'assistenza
(ICA). Sebbene, le predette infezioni siano state in parte favorite, almeno in parte, dalle condizioni di immunodefedazione del paziente dovute alle condizioni di polipatologia severa, esse devono essere considerate quale frutto di carente profilassi aziendale.
Alla luce di dette risultanze, i periti hanno concluso che: "le infezioni annullarono le residue basse chances di sopravvivenza del soggetto, venendo a determinare una perdita di chances del 20%". Si riconosce, quindi, che tale condotta abbia sottratto al paziente "chance" di sopravvivenza nei termini del 20%.
Tanto premesso in ordine alla censurabilità della condotta professionale tenuta dai sanitari della CP 4 convenuta e alla luce altresì dei principi giurisprudenziali sopra ripercorsi circa il riparto dell'onere probatorio nella materia per cui è causa, può allora dirsi dimostrato che il decesso del Sig. SO 3 così come verificato hic et nunc, è da porre in diretta correlazione casuale, seppur in minima parte, con la carente profilassi della struttura convenuta e, quindi, a responsabilità colpevole di quest'ultima, trattandosi di operazioni che hanno inciso in (minima) parte sul decorso nefasto del ricovero ospedaliero. Ai fini di una corretta individuazione del danno-evento risarcibile deve premettersi che, “in materia di perdita di chance", l'attività del giudice deve tenere distinta la dimensione della causalità da quella dell'evento di danno e deve altresì adeguatamente valutare il grado di incertezza dell'una e dell'altra, muovendo dalla previa e necessaria indagine sul nesso causale tra la condotta e l'evento, secondo il criterio civilistico del "più probabile che non",
e procedendo, poi, all'identificazione dell'evento di danno la cui riconducibilità al concetto di "chance" postula una incertezza del risultato sperato, e non già il mancato risultato stesso, in presenza del quale non è lecito discorre di una "chance" perduta, ma di un altro e diverso danno;
ne consegue che, provato il nesso causale rispetto ad un evento di danno accertato nella sua esistenza e nelle sue conseguenze dannose risarcibili, il risarcimento di quel danno sarà dovuto integralmente" (così Cass., 12906/2020, la quale ha cassato con rinvio la sentenza di merito, che aveva dimezzato l'importo del risarcimento dei danni riconosciuti dalla decisione di primo grado ai parenti in conseguenza del decesso di un congiunto- avvenuto a seguito di un errore diagnostico che, secondo la valutazione operata dal consulente tecnico, aveva comportato l'evento lesivo con una probabilità del 50%- sovrapponendo, però, i distinti piani dell'accertamento del nesso causale e l'accertamento e valutazione del danno in concreto subito dagli attori;
v. anche Cass., 5641/2018; Cass.,
16919/2018; Cass., 28993/2019).
Ne consegue che, una volta accertato che, secondo il criterio del "più probabile che non", declinato in ragione del nesso di causalità specifica (cfr. Cass., 19213/2015), l'operato negligente dei sanitari ha dato luogo alla morte del paziente con una probabilità che, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto e dei fattori intervenuti, è superiore al 50%,
l'evento di danno da risarcire non è la perdita della seria ed apprezzabile possibilità di vivere più a lungo (ossia della mera chance di sopravvivenza), bensì la perdita anticipata della vita, da ristorare integralmente secondo i consolidati criteri giurisprudenziali che si illustreranno di seguito.
Nello specifico, la perdita di chance è un concetto giuridico che si riferisce alla che si riferisce alla situazione in cui un individuo subisce un danno a causa della perdita di un'opportunità di conseguire un vantaggio o un risultato positivo.
Per "chance", nell'ambito della responsabilità medica, si intende il preteso dubbio che la vittima potesse vivere più a lungo, meglio o soffrire meno. La chance che un soggetto può aver perso, però, deve essere una concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato risultato e il soggetto danneggiato deve dimostrare che si sarebbe trovato nella reale possibilità di ottenere il risultato sperato o di evitare che l'evento temuto, se non fosse stato per il comportamento del terzo, non si sarebbe verificato. Ipotesi tipica di danno da perdita di chances si ha quando ci si trova di fronte a un'omessa o ritardata diagnosi, infatti, in questo caso il paziente perderebbe la possibilità di intervenire con eventuali cure o con un intervento chirurgico per fare il possibile per migliorare la sua situazione.
Detto questo in relazione al danno da perdita di chances, occorre chiarire che esiste un'altra tipologia di danno ovvero il “danno da perdita delle chances di sopravvivenza”, eventualità che riguarda il caso di specie.
L'espressione "perdita di chances di sopravvivenza", a ben vedere, viene usata per designare due fattispecie ben diverse, infatti a volte si fa riferimento al caso in cui l'atto colposo del medico ha ridotto, con certezza o con ragionevole probabilità, la speranza di vita futura del paziente, in altri casi, invece, viene adoperata per riferirsi ai casi in cui la condotta del medico ha privato il paziente (non della salute o della vita), ma della mera possibilità di guarire, senza che sia dato stabilire se tale possibilità fosse elevata, media o bassa.
Le due ipotesi sono profondamente diverse tra loro: nel primo caso non ci troviamo di fronte alla perdita di una chance, ma ci troviamo di fronte ad un danno certo, anche se futuro. Solo nel secondo caso invece esiste una perdita di una vera e propria chance, intesa quale mera opportunità, della quale non è dato sapere se, qualora fosse stata colta, sarebbe stata favorevole o sfavorevole.
Sul punto è dirimente un recentissimo arresto della Corte di Cassazione (Sentenza n. 26851 del 19 settembre 2023), in cui viene precisato che i danni conseguenti alla premorienza di una persona, avvenuta durante il giudizio volto al risarcimento dei danni conseguenti all'errore medico, vanno distinti a seconda che la morte sia indipendente dall'errore medico ovvero sia da questo dipendente.
Nel caso in cui la morte del paziente (avvenuta durante il giudizio risarcitorio, ma prima della sua conclusione) sia indipendente dall'errore medico, cioè è avvenuta per una causa non ricollegabile alla condotta illecita del medico, l'ammontare del risarcimento spettante agli eredi del defunto, che agiscono iure successionis, va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato e non invece a quella statisticamente probabile.
Nel caso in cui, invece, la morte del paziente (avvenuta durante il giudizio risarcitorio, ma prima della sua conclusione) sia dipesa anche dall'errore del medico, oltre che da cause naturali (quali il precedente stato patologico del paziente), l'autore del fatto illecito risponde dell'evento dannoso (cioè della morte) in base ai criteri di equivalenza della causalità materiale;
mentre non ha alcun rilievo l'eventuale efficienza causale delle altre concause dell'evento mortale (quali, appunto la pregressa patologia). Infatti, l'efficienza causale degli altri eventi naturali può rilevare soltanto sul piano della causalità giuridica e, quindi, soltanto ai fini della liquidazione equitativa dei pregiudizi subiti dal paziente in conseguenza dell'evento dannoso.
In altri termini, secondo la Suprema Corte, qualora venga accertato che la causa naturale ha rilevanza esclusiva nella determinazione dell'evento dannoso, ciò esclude la sussistenza del nesso di causalità fra la condotta illecita dell'agente e l'evento, con conseguente rigetto della domanda risarcitoria.
Qualora, invece, nel processo venga accertato che la causa naturale ha rilevanza concorrente con la condotta dell'agente nella determinazione dell'evento, la responsabilità di quest'ultimo sarà addebitata integralmente al soggetto che ha posto in essere la condotta, con conseguente accoglimento della domanda risarcitoria.
In secondo luogo, la Corte di Cassazione ha esaminato la differenza tra il danno da perdita anticipata della vita e quello da perdita di chances di sopravvivenza, al fine di verificare se è possibile la sussistenza contestuale di entrambe le fattispecie di danno.
Per quanto riguarda il danno da perdita anticipata della vita (o danno da premorienza), questo si sostanzia nell'evento costituito dalla perdita anticipata della vita (cioè, la perdita della vita si sarebbe comunque verificata a causa della pregressa patologia, ma si sarebbe verificata in un momento successivo rispetto a quanto effettivamente avvenuto a causa della condotta dell'agente). Detto danno deve essere accertato applicando il criterio del “più probabile che non” e, in caso di positivo accertamento, lo stesso non sarà risarcibile a favore della vittima, bensì solo a favore dei suoi congiunti.
Per quanto riguarda, invece il danno da perdita di chances di sopravvivenza, questo si configura nella perdita per il paziente della possibilità di vivere ancora più a lungo, a condizione che l'incertezza sull'eventuale e ulteriore prolungamento della vita che il danneggiato avrebbe potuto avere sia sostanzialmente apprezzabile e non una mera ipotesi o speranza.
Quindi, la condotta illecita dell'agente deve essere messa in relazione causale con una possibilità di prolungamento della vita del paziente (che sia apprezzabile e non una semplice speranza) e qualora sia stata raggiunta una soglia di certezza rispetto a quella concreta possibilità di prolungamento.
In questo caso, il paziente avrà il diritto al risarcimento del danno da perdita di chances da calcolarsi in via equitativa.
In altri termini, per la risarcibilità del danno da perdita di chances di sopravvivenza, è necessario che sussista il nesso eziologico (da valutarsi sempre secondo il criterio “del più probabile che non”) tra la condotta colpevole del sanitario e la perdita per il paziente della possibilità di un risultato migliore (in termini di prolungamento della vita), non essendo sufficiente una semplice probabilità di un possibile risultato migliore.
Secondo i giudici della corte suprema, dunque, si tratta di due distinte tipologie di danno che il giudice del merito, esaminando la fattispecie concreta, dove accettare in maniera distinta, in ragione della sussistenza o meno del nesso di causalità con la condotta del medico per ognuna delle due tipologie di danno.
La Cassazione, inoltre, ha illustrato tre diverse ipotesi che si possono verificare.
La prima ipotesi è quella in cui la vittima è già deceduta al momento dell'introduzione del giudizio da parte degli eredi, in cui non è concepibile, né logicamente nè giuridicamente, un danno da perdita anticipata della vita che possa essere trasmesso in via ereditaria agli eredi, in quanto, nel nostro attuale sistema di responsabilità civile, non è ammessa la risarcibilità del danno tanatologico, infatti, causare la morte di una persona non comporta a favore di quest'ultima un diritto al risarcimento del danno per aver perso la vita anticipatamente rispetto alle prospettive statistiche di durata della vita o rispetto a quelle fornite dalla scienza medica.
In conclusione, se il paziente, al momento dell'introduzione della lite, è già deceduto sarà possibile chiedere ed eventualmente ottenere (se provati), in via ereditaria, il risarcimento dei seguenti danni:
- il danno biologico differenziale (inteso quale peggiore qualità della vita effettivamente vissuta) e il danno morale da lucida consapevolezza dell'anticipazione della propria morte
(dal momento in cui il paziente ha avuto conoscenza della propria imminente morte), nel caso in cui la condotta del medico ha causato la perdita anticipata della vita del paziente;
- il danno da perdita di chances di sopravvivenza, nel caso in cui la condotta del medico ha causato la perdita della possibilità per il paziente di vivere più a lungo.
Mentre non sarà mai risarcibile, per via ereditaria, un danno da perdita anticipata della vita con riferimento al periodo di vita che il paziente non ha vissuto.
La seconda ipotesi formulata dai giudici è quella in cui la vittima è ancora vivente al momento della decisione, in questo caso i danni liquidabili sono il danno biologico differenziale e il danno morale da lucida agonia.
L'unica differenza rispetto alla prima fattispecie è che a formulare ed ottenere la richiesta di risarcimento danni sarà direttamente il paziente, ancora in vita, e non i suoi eredi.
La terza ipotesi è quella in cui la vittima è ancora vivente al momento dell'introduzione della lite, ma muore in pendenza della decisione, in questo caso, quando venga accertato che l'errore medico abbia causato la morte anticipata del paziente i danni liquidabili sono il danno biologico differenziale e il danno morale da lucida agonia. Tali danni saranno trasmessi dal paziente, al momento della morte, a favore dei suoi eredi, ma non potrà essere trasmesso un danno da perdita anticipata della vita.
Nel caso in cui, invece, è incerto che l'errore medico abbia causato la morte del paziente, quest'ultimo può aver subito un danno da perdita delle chances di sopravvivenza (per il periodo di tempo in cui ha vissuto) e conseguentemente, al momento della sua morte, trasmetterà il diritto al risarcimento di detto danno a favore dei suoi eredi. Ma, anche in questo caso, non potrà trasmettere loro un danno da perdita anticipata della vita.
A tale ultimo proposito, in via generale, quando è certo che la condotta del medico ha provocato (o comunque provocherà con certezza) la morte anticipata del paziente non può più essere presa in considerazione la risarcibilità di chances future. Quello che sarà risarcibile a favore del paziente (trasmissibile agli eredi in caso di morte) è il danno consistente nell'aver vissuto in modo peggiore, sul piano dinamico relazionale, la propria malattia negli ultimi tempi della propria vita a causa dell'errore del medico: in ciò consiste il danno biologico differenziale.
Il danno morale consiste nella sofferenza interiore e nella privazione della capacità di lottare contro la malattia, che il paziente avrà nel trascorrere gli ultimi periodi di tempo della propria vita, a causa della acquisita consapevolezza che l'errore del medico ha determinato o determinerà con certezza una riduzione della propria vita.
Il danno da perdita di chances consiste nella perdita della possibilità, seria apprezzabile e concreta, anche se incerta, di vivere più a lungo a causa della condotta illecita posta in essere dal medico.
La Cassazione ha evidenziato che la perdita anticipata della vita a causa di un errore del medico può determinare un danno risarcibile con riferimento alla parte di vita non vissuta soltanto a favore dei congiunti della vittima (il cosiddetto danno da perdita del rapporto parentale).
Conseguentemente, nel caso di perdita anticipata della vita, che sarebbe comunque stata perduta a causa della malattia, il paziente ha diritto al risarcimento del solo danno biologico differenziale sulla base del criterio causale del “più probabile che non"; mentre non avrà diritto ad alcun risarcimento per quanto riguarda il tempo di vita che non ha vissuto.
Nel caso, invece, in cui vi sia incertezza sul fatto che la condotta illecita del medico abbia determinato causalmente la morte del paziente, ma vi sia comunque la certezza causale
(applicando, quindi, il principio “del più probabile che non”) che la condotta del medico abbia determinato la perdita di una possibilità seria per il paziente di vivere più a lungo (possibilità comunque non concretamente accertabile nel quantum), il paziente avrà diritto al risarcimento del danno da perdita di chances di sopravvivenza.
Pertanto, dette due tipologie di danno, di regola, non saranno sovrapponibili né congiuntamente risarcibili, anche se, in taluni casi, potranno essere oggetto di separata e autonoma valutazione qualora il giudice accerti la sussistenza sia del danno da perdita anticipata della vita che del danno da perdita della possibilità di vivere ancora più a lungo
(ovviamente qualora questa possibilità anche se non è quantificabile, risulta comunque seria concreta ed apprezzabile).
In altri termini, si potranno verificare casi in cui risulti accertato che, oltre al tempo determinato di vita anticipatamente perduta, vi sia anche la seria, concreta ed apprezzabile possibilità che, oltre quel tempo, il paziente avrebbe potuto sopravvivere ancora più a lungo: in tal caso, il giudice dovrà procedere alla liquidazione sia del danno biologico differenziale
(ed eventualmente anche quello morale), sia del danno da perdita di chances di sopravvivenza.
Pertanto, applicando tali principi al caso in esame, è evidente che, alla luce delle risultanze processuali, in particolare, della CTU, l'unico danno effettivamente risarcibile sarà quello da perdita di chances di sopravvivenza.
Infatti, si ritengono pienamente condivisibili le conclusioni a cui sono giunti i consulenti nell'aver evidenziato la carenza di condotte censurabili in capo ai sanitari dell'Ospedale Santa
Maria di Terni sotto il profilo della sia della diagnosi che della correttezza esecutiva degli interventi adottati. Tuttavia, essi hanno altresì individuato delle omissioni e le negligenze che hanno determinato la perdita della possibilità di vivere più a lungo, che viene individuata nella misura del 20%.
Venendo, quindi, alla liquidazione del danno da perdita di chance di sopravvivenza, come è noto, manca un criterio di calcolo specifico in quanto, a differenza del danno alla salute, per il quale il riferimento sono le Tabelle del Tribunale di Milano, il danno alla vita non ha alcun parametro economico di riferimento, ragione per cui sarà necessario procedere ad una liquidazione facendo applicazione del principio equitativo puro.
Orbene, in considerazione delle circostanze concretamente esistenti nel caso di specie, la liquidazione che appare conforme ad equità è quella di euro 15.000, somma al cui pagamento viene condannata l' oltre al pagamento degliControparte 2 interessi legali applicati sulla sorte capitale, dapprima, devalutata alla data del fatto e, poi,
rivalutata anno per anno. Infine, quanto al rimborso delle spese medico legali sostenute dagli odierni attori, in primo luogo deve essere esclusa la possibilità di rimborsare le spese sostenute prima del presente giudizio.
A carico della parte soccombente è posto il compenso liquidato ai CCTTUU e il relativo supplemento di perizia per un importo pari ad euro 4.819,62, come risulta dalle fatture versate in atti.
Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto degli importi di cui alla tabella allegata al D.M. 55/2014 (come aggiornata dal D.M. 147/2022), in base al valore determinato dal decisum (scaglione da €
5.201,00 a 26.000), alla natura e alla complessità della controversia, per le sole fasi effettivamente svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando tra le parti in causa, ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa o assorbita, così provvede in accoglimento della domanda attorea condanna l' Controparte_2
[...] al pagamento in favore di Parte 1 (anche per il figlio minore SO 1 ), Parte 2 (anche per i figli minori SO 2 e Parte 3 ), Parte 4 Parte 5 e CP 1
[...] della somma di euro 15.000, oltre al pagamento degli interessi legali applicati sulla sorte capitale devalutata alla data del fatto rivalutata anno per anno fino alla data di pubblicazione della presente sentenza;
condanna l' Controparte_2 al rimborso in favore degli odierni attori della somma di euro 4.819,62 (spese di CTU e del supplemento CTU) per le spese medico legale sostenute nel corso del presente giudizio;
Controparte_2 alla rifusione in condanna l'
Parte 1 (anche per il figlio minore SO 1 ), […..] favore di
Parte 2 (anche per i figli minori SO 2 e Parte 3 ), Pt 4
[...], Parte 5 e Controparte_1 delle spese del presente procedimento, che liquida in € 4.500,00, oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA se dovuta
Terni, 11.02.2025
Il giudice
(dott.ssa Elisa Iacone)