Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 12/06/2025, n. 514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 514 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Salerno
2^ Sezione Civile
R.G. 1236/2023
La Corte d'Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile, composta nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Vito Colucci - Presidente;
Dott.ssa Maria Assunta Niccoli - Consigliere;
Dott.ssa Giulia Carleo - Consigliere Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1236/2023 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 4677/2023 del Tribunale di Salerno, pronunciata all'udienza di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. del 25/10/2023 e depositata telematicamente in pari data – notificata in data 26/10/2023,
TRA
, in persona della IN PO , rappresentato RT Parte_2
e difeso dagli avv.ti Gennaro Izzo e Carla Concilio ed elettivamente domiciliato in Battipaglia
(SA), alla Piazza Aldo Moro, presso l'ufficio dell'Avvocatura Comunale,
- appellante –
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'avv.to Fernando Volpe ed elettivamente Controparte_1 domiciliata in Battipaglia (SA), alla Via Giovanni Palatucci nr. 12/B, presso studio difensore.
- appellata –
*********
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 4677/2023 del Tribunale di Salerno –
Responsabilità ex art. 2051 cod. civ.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi, cui integralmente ci si richiama e dati per trascritti.
1
Con atto di citazione in appello notificato a mezzo pec in data 24/11/2023 per l'appellata presso il procuratore costituito in primo grado e iscritto a ruolo presso l'intestata Corte di
Appello di Salerno in data 04/12/2023, il in persona della IN RT PO , proponeva gravame avverso la sentenza n. 4677/2023 del Parte_2
Tribunale di Salerno, pronunciata all'udienza di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. del
25/10/2023 e depositata telematicamente in pari data – notificata in data 26/10/2023, con la quale il Tribunale di Salerno così decideva: “A) Accerta la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. del convenuto per i danni non patrimoniali subiti dall'attrice a causa della sua caduta avvenuta in data
9/7/2018 e per l'effetto condanna il a pagare in favore di RT Controparte_1
€41.861,00, oltre interessi compensativi sulla predetta somma devalutata al verificarsi dell'evento di danno
e rivalutata anno per anno agli indici Istat Foi ed ulteriori interessi sulla somma così complessivamente determinata alla data di pubblicazione della presente sentenza – con conseguente conversione del debito di valore in debito di valuta – fino al saldo;
B) Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attorea le spese di lite, che si liquidano in € 560,00 per spese vive, € 3.809,00 compenso d'avvocato, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a. e i.v.a., come per legge, da distrarsi a favore del procuratore, dichiaratosi antistatario”.
Per una compiuta esposizione dei fatti, occorre premettere quanto segue.
Nel primo grado di giudizio, con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 06/06/2019
e iscritto a ruolo in pari data, conveniva in giudizio, dinanzi al Controparte_1
Tribunale di Salerno, il , in persona del Sindaco PO, esponendo RT che in data 09/07/2018, alle ore 16:30 circa, mentre percorreva Via Plava in direzione Via
Pastore a , giunta nei pressi del civico n. 19, cadeva a terra a causa di una piccola RT sconnessione presente sul marciapiedi, sconnessione di circa 10 cm e coperta da detriti (tra cui un piccolo pezzo di cartone) e da vegetazione spontanea, oltre al fatto che all'ora del sinistro, il sole era frontale ed abbagliante e che la strada non era usualmente percorsa dall'attrice., oltre ad essere preceduta anche da altre persone. Riferiva ancora che a causa dell'evento dannoso, l'attrice veniva trasportata con ambulanza del 118 presso il Pronto
Soccorso dell'Ospedale di ove veniva ricoverata e che, a seguito dell'occorso RT verificatosi, l'attrice sosteneva esborsi quantificati in € 846,10 e riportava postumi invalidanti nella misura del 20% per la I.P., oltre giorni 30 di ITT, giorni 60 di ITP al 75%, giorni 50 di pag. 2/8 ITP al 50% e giorni 32 di ITP al 25%, come da C.T.P.; pertanto, chiedeva al Tribunale di
Salerno 1) di accertare e dichiarare la responsabilità ex artt. 2043 e 2051 cod. civ, 2) di condannare il convenuto al pagamento dei danni, con vittoria di spese, RT diritti ed onorari;
in via istruttoria, chiedeva ammettersi prova per testi e C.T.U. Instauratosi il contraddittorio, alla prima udienza del 30/10/2019 il G.I. concedeva i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c. e rinviava all'udienza del 26/11/2020; con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 05/11/2019, si costituiva in giudizio il
[...]
, in persona del Sindaco PO, quale parte convenuta, che, in via RT preliminare, chiedeva autorizzarsi la chiamata in causa ex art. 269, comma 2, c.p.c. dei condomini di Via Plava nr. 19, 21 e 23 tenuti, in quanto custodi, ad eliminare le caratteristiche lesive insite nella cosa propria, non a titolo derivativo, ma in via autonoma, con contestuale richiesta di spostamento della prima udienza, nel merito contestava la ricostruzione dei fatti così come compiuta dall'attrice in quanto infondata in fatto e in diritto e non provata, in subordine, di dichiarare la responsabilità per concorso di colpa ex art. 1227 cod. civ., con vittoria di spese. Con ordinanza del 23/02/2022, il G.I. dichiarava la decadenza del
[...]
dalla chiamata in causa del terzo e concedeva nuovamente i termini di cui all'art. RT
183, comma VI, c.p.c.; istruita la causa a mezzo di prova per testi e di C.T.U., il giudizio perveniva all'udienza del 14/09/2023 per la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. concedendo alle parti termine fino a 10 giorni prima per il deposito di note conclusive. Con ordinanza resa all'esito della discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c., il G.I., rilevato che parte attrice aveva omesso di depositare le memorie istruttorie così come concesse alla prima udienza del 30/10/2019 e che la seconda richiesta dei termini ex art. 183, comma VI, c.p.c. era avvenuta in assenza di una previa istanza di rimessione in termini ed era, pertanto, palesemente inammissibile, essendo già maturate le decadenze derivanti dall'omessa articolazione delle prove nei termini già concessi, sottoponeva alle parti la questione della inammissibilità di tutte le prove assunte e rinviava all'udienza del 25/10/2023 per la decisione ex art. 281-sexies c.p.c. Con sentenza n. 4677/2023 pronunciata all'udienza di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. del 25/10/2023 e depositata telematicamente in pari data – notificata in data 26/10/2023, il Tribunale di Salerno preliminarmente dichiarava inammissibile la chiamata in causa del terzo in quanto il si era costituito Pt_1 tardivamente, riteneva valida l'istruttoria espletata e, inquadrata la fattispecie nell'alveo della pag. 3/8 responsabilità per danni da cosa in custodia ex art. 2051 c.c., accoglieva la domanda e condannava il al pagamento della somma di € 41.861,00 per danni RT non patrimoniale ed € 3.809,00 per compensi professionali. Con la proposizione del presente gravame, l'odierno appellante, in persona della IN PO RT
, censurava l'impugnata sentenza sulla base delle motivazioni così come Parte_2 meglio articolate in atti;
chiedeva, pertanto, all'Ecc.ma Corte di Appello, in riforma dell'impugnata sentenza, di accogliere le seguenti conclusioni: “nel merito, previa sospensione dell'esecutività, riformare integralmente la sentenza n. 2131/2017 della sentenza n. 4677 del 25/10/2023 emessa dal Tribunale di Salerno Giudice dott.ssa Roscigno nel procedimento avente r.g. n. 5923/2019, notificata in data 26/10/2023 escludendo ogni responsabilità in capo al concludente RT
; in subordine riformare parzialmente la predetta sentenza e ridurre il quantum richiesto dall'attore perché eccessivo e sproporzionato rispetto ai danni riscontrati o ancora in subordine e senza recesso dalle superiori eccezioni, riformare parzialmente la sentenza e dichiarare la responsabilità dell'attore per concorso di colpa ex art. 1227, co.1, c.c. con conseguente riduzione del quantum debeatur;
4) condannare l'appellato alla rifusione dei compensi professionali del doppio grado di giudizio”. In via istruttoria, chiedeva disporsi la rinnovazione della C.T.U. Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta in appello depositata telematicamente in data 27/03/2024, si costituiva in giudizio
, quale parte appellata, che in via preliminare eccepiva l'inammissibilità Controparte_1 ex artt. 342 e 348-bis c.p.c., nel merito chiedeva di rigettare l'interposto gravame in quanto infondato in fatto e in diritto, vinte le spese di giudizio. Fissata la prima udienza per il
02/05/2024, disposta la trattazione della causa ex artt. 127 e 127-ter c.p.c., così come introdotti con D.Lgs. n. 149/2022, e depositate le note scritte in sostituzione di udienza, il
Consigliere istruttore rinviava all'udienza del 03/04/2025 per la rimessione della causa in decisione e contestuale concessione dei termini perentori ex art. 352 c.p.c. per il deposito delle memorie n. 1), n. 2) e n. 3). Depositati gli scritti conclusionali, disposta la trattazione della causa ex artt. 127 e 127-ter c.p.c. per l'udienza del 03/04/2025 e depositate le note scritte in sostituzione di udienza, il Consigliere istruttore riservava la causa alla decisione del Collegio
e viene così decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pag. 4/8 Preliminarmente, va superata l'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c. avanzata da parte appellata per essere l'appello adeguatamente argomentato, con esposizione degli elementi di critica in fatto e in diritto, tali da consentire la comprensione delle ragioni della impugnazione.
L'appello, come proposto, va rigettato per le ragioni di seguito riportate. La questione verte sulla responsabilità ex art. 2051 c.c. dell'ente pubblico proprietario della strada per le conseguenze dannose derivate dal sinistro su una buca nel marciapiede, coperta da fogliame e carte. Di il giorno 9/07/2018 alle ore 16,30 è caduta inciampando in Controparte_1 una buca del marciapiede, coperta da fogliame e altro, mentre percorreva a piedi via Plava. Il primo giudice ha ritenuto sussistente le responsabilità del appellante valorizzando Pt_1 la sua funzione di custode della strada. In particolare, ha evidenziato, come dall'istruttoria, sia emerso che il luogo del sinistro si collochi al centro del strada di comune e Pt_1 frequente fruizione da parte dei cittadini, per cui l'ente è ritenuto essere in grado di curarne prontamente la manutenzione. Sul punto ha valorizzato che la centralità della strada con la presenza di altrettanti servizi pubblici ben avrebbe dovuto condurre alla quotidiana verifica dei luoghi ed alla pulizia della strada. Inoltre, ha rilevato come le ridotte dimensioni della buca e la copertura la rendessero idonea a costituire un'insidia per i fruitori della strada. I testi escussi e hanno ricostruito la dinamica della caduta, Testimone_1 Testimone_2 riferendo che la buca appariva coperta da un cartone e vegetazione. La buca è rappresentata in foto di piccole dimensioni, con sconnessioni modeste intorno, essendo la pavimentazione nel complesso e per la restante parte integra. Tali ragioni hanno giustificato l'affermazione della responsabilità del appellante. Il con il primo motivo di Pt_1 RT appello afferma che il primo giudice è incorso in contraddizione nel non valorizzare le piccole sconnessione della pavimentazione come elementi idonei a richiedere la maggiore cautela della danneggiata, in ragione del principio della autoresponsabilità, con conseguente attribuzione della conseguenza causale del sinistro alla poca attenzione e distrazione della persona, da intendersi per tale idonea ad interrompere il nesso causale con le potenzialità dannose della cose. In particolare, contesta la non valorizzazione in motivazione dell'orario del sinistro, in relazione al periodo dell'anno, di piena visibilità, e la mancata considerazione della abitualità della percorrenza della strada per la vicinanza alla abitazione della . CP_1
Orbene, nel caso in esame, deve ritenersi coerente la ricostruzione del fatto operata dal primo giudice, invero la strada è in zona centrale, di frequente percorrenza da parte della pag. 5/8 cittadinanza, e pertanto necessitante di costante e continuo controllo da parte dell'ente custode su cui grava l'onere della manutenzione. Le circostanze della caduta evidenziano che la buca appare di piccole dimensioni e pertanto ben nascosta da fogliame e carta, tale copertura rende la buca una insidia inaspettata nel cammino della danneggiata, in ragione della sostanziale assenza di altre buche della stessa specie sulla strada, come rappresentata nelle foto agli atti, ove le sconnessioni cui fa riferimento la motivazione sono solo da intendersi come irregolarità della pavimentazione, oggettivamente, non idonee a provocare una caduta e pertanto non tali da indurre a una particolare attenzione nel percorrere la strada.
Ugualmente, l'orario della caduta e la piena visibilità, come la vicinanza all'abitazione non sono di per se sufficienti a far ricadere la responsabilità sulla danneggiata, in quanto non è dato se la buca fosse presente sul posto da tempo, e dunque conoscibile, e la stessa per le piccole dimensione non era evidente, in quanto coperta. La responsabilità ex art. 2051 c.c. si basa su un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde dalla colpa, per cui è il danneggiato deve provare il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, tale prova è sufficiente a far nascere la responsabilità oggettiva in capo al custode, che dovrà fornire la prova escludente la sua responsabilità, data dal caso fortuito. (Cass. n. 20943/2022) A fronte di ciò può avere una capacità escludente la responsabilità del custode la condotta del danneggiato qualora tuttavia essa non si conformi a regole di diligenza nell'utilizzo della cosa pubblica, e la caduta sia riconducibile alla sola distrazione. (Cass. n. 24793/2913- n.
22121/2022) Tuttavia nel caso di specie non può dirsi che alla sia imputabile una CP_1 condotta poco accorta tale da condurre ad escludere che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento. Sul punto la motivazione del primo giudice appare coerente in relazione alla natura dei luoghi, alla frequentazione di molte persone, alla presenza di luoghi di controllo pubblico idonei a ritenere necessaria una manutenzione giornaliera, anche in termini di mera pulizia della strada, alla dimensione della buca, di piccolissime dimensione, e dunque interamente coperta da carta e fogliame, alla assenza di elementi idonei ad indurre a ritenere la condotta anomala della danneggiata, o l'uso della cosa al di là della sua funzione abituale, aspetti non superabili con il mero riferimento alla piena visibilità per l'ora pomeridiana del sinistro, e della vicinanza al luogo di residenza che di per se non affermano la conoscenza della presenza della buca. Il motivo è pertanto infondato. Ugualmente, infondato è il riferimento alla misura del danno per come pag. 6/8 liquidato in relazione alla consulenza di parte, posta come critica alla consulenza d'ufficio. Il
Giudice ha ripreso le conclusioni del ctu e riportato il danno come lesione da cui è derivata un quadro evidente di anchilosi in posizione sfavorevole, detta diagnosi non è condivisa dal ctp dell'ente che al più ravvisa una anchilosi in posizione favorevole, tuttavia il motivo non
è ben articolato in relazione alle ragioni delle diverse diagnosi, ed ai motivi tecnici di critica alla soluzione prospettata dal ctu, esso sul punto appare generico e non circostanziato, la mera non corrispondenza della diagnosi non rappresenta in se motivo di vizio della risultanza della consulenza. La consulenza di parte è svolta su incarico delle parti, non è vincolante per il giudice, ha valore di mera allegazione, che può valutare di darle maggiore o minore rilevanza a secondo delle circostanze. Anche l'affermazione della carenza di un danno alla capacità lavorativa resta una mera affermazione non sostenuta da riscontri oggettivi di critica alle risultanze istruttorie acquisite nel corso del giudizio, per cui la richiesta di rinnovo della consulenza non ha ragion d'essere, non palesandosi evidenti errori nella fase decisionale.
L'appello va rigettato. La parte soccombente va condannata al pagamento delle spese di lite nella misura determinata tenuto conto del valore della controversia.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal in persona della IN PO , nei confronti di RT Parte_2
avverso la sentenza n. 4677/2023 del Tribunale di Salerno, Controparte_1 pronunciata all'udienza di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. del 25/10/2023 e depositata telematicamente in pari data – notificata in data 26/10/2023, respinta ed assorbita ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 7.500,00, oltre iva e cnap come per legge e spese generali in favore di parte appellata
La Corte dà atto che non/sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario, di un importo ulteriore pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto. Il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto dei criteri così come statuiti dal regolamento adottato con Decreto del 7 agosto 2023, n. 110.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile.
Salerno, lì 11 /06/2025
pag. 7/8 Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Carleo Dott. Vito Colucci
pag. 8/8