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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 08/01/2025, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 466 RG. 2024;
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Mauro Petrusa in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
, C.F. , Parte_1 C.F._1 parte opponente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Luca Candela e
, C.F. in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte resistente, rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Rizzo.
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito
Definisce il giudizio pronunciando la seguente
SENTENZA Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio l' spiegando opposizione avverso l'avviso di addebito n. CP_1
599 2023 00020713 64 000, notificatogli il 30/01/2024, col quale le è stato intimato il pagamento di € 24.958,85.
Si è costituito in giudizio l il quale ha eccepito, fra l'altro, la tardività del ricorso. CP_1
Sul contraddittorio così instaurato la causa è stata decisa.
MOTIVAZIONE Il ricorso è inammissibile.
L'avviso di addebito opposto era stato notificato in data 30.12.2023 (cfr. documentazione inerente alla consegna della PEC, depositata dall al momento CP_1 della costituzione in giudizio).
Il ricorso è stato depositato in data 11.3.2024, ossia, quando era già scaduto il termine di 40 gg. di cui all'art. 24, comma quinto del D.lgs. 46/99 (“Contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore. Il giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva è regolato dagli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile”).
1 Il termine di legge, in sostanza, era scaduto il giorno 8.2.2024.
Pertanto, il ricorso è tardivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri di cui al DM 55/14, tenuto conto del valore della causa (compreso fra € 5.200 ed € 26.000) e dell'espletamento delle fasi di studio, introduzione, trattazione e decisione della stessa.
PQM
- Dichiara l'inammissibilità del ricorso;
- Condanna la parte opponente al pagamento delle spese che liquida in € 1.474,00 oltre iva, CPA e spese generali.
Trapani, 08/01/2025 Il giudice
Mauro Petrusa
2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Mauro Petrusa in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
, C.F. , Parte_1 C.F._1 parte opponente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Luca Candela e
, C.F. in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte resistente, rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Rizzo.
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito
Definisce il giudizio pronunciando la seguente
SENTENZA Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio l' spiegando opposizione avverso l'avviso di addebito n. CP_1
599 2023 00020713 64 000, notificatogli il 30/01/2024, col quale le è stato intimato il pagamento di € 24.958,85.
Si è costituito in giudizio l il quale ha eccepito, fra l'altro, la tardività del ricorso. CP_1
Sul contraddittorio così instaurato la causa è stata decisa.
MOTIVAZIONE Il ricorso è inammissibile.
L'avviso di addebito opposto era stato notificato in data 30.12.2023 (cfr. documentazione inerente alla consegna della PEC, depositata dall al momento CP_1 della costituzione in giudizio).
Il ricorso è stato depositato in data 11.3.2024, ossia, quando era già scaduto il termine di 40 gg. di cui all'art. 24, comma quinto del D.lgs. 46/99 (“Contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore. Il giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva è regolato dagli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile”).
1 Il termine di legge, in sostanza, era scaduto il giorno 8.2.2024.
Pertanto, il ricorso è tardivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri di cui al DM 55/14, tenuto conto del valore della causa (compreso fra € 5.200 ed € 26.000) e dell'espletamento delle fasi di studio, introduzione, trattazione e decisione della stessa.
PQM
- Dichiara l'inammissibilità del ricorso;
- Condanna la parte opponente al pagamento delle spese che liquida in € 1.474,00 oltre iva, CPA e spese generali.
Trapani, 08/01/2025 Il giudice
Mauro Petrusa
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