Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 24/04/2025, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 431/2024
Appello sentenza Tribunale Brindisi
N. 745 del 14.5.2024
Oggetto: spese processuali
EPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati: Presidentedott. Gennaro Lombardi
Consigliere relatore dott.ssa Maria Grazia Corbascio
Consigliere dott.ssa Luisa Santo ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in materia di previdenza, in grado d'appello promossa da
‚ rappresentata e difesa dagli Avv.ti Antonio Troso e Ugo Parte 1 '
Troso
APPELLANTE contro
CP 1 in persona del Presidente pro tempore,
APPELLATO CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Brindisi aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere in ordine al ricorso del 18.10.2022, proposto da Parte_1
[...] al fine di ottenere l'integrazione al trattamento minimo sull'assegno ordinario di invalidità (categoria IO) a decorrere dalla data della sua separazione dal coniuge. Aveva condannato 1'CP_1 a pagare le spese di lite, liquidate in € 860,00 oltre accessori come per legge. L'appellante ha impugnato il capo della decisione relativo alla quantificazione delle spese processuali, censurata perché ritenuta inferiore ai parametri di cui al D.M. n.55/2014 in rapporto al valore della causa, rientrante nel terzo scaglione (da 5.201,00 a € 26.000,00); ha chiesto la riliquidazione delle spese a carico dell' CP_1, con vittoria e distrazione anche per le spese di questo grado.
L' CP 2 è rimasto contumace.
All'udienza di discussione del 21.02.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
L'appello risulta fondato per quanto di ragione.
Il valore della causa è desumibile dalla comunicazione di riliquidazione dell'assegno categoria IO datata 26.1.2023, presente in atti, con cui l'CP 1 ha
La causa rientra quindi nel terzo degli scaglioni di valore stabiliti per i compensi forensi dal D.M. 55/2014 e successive modifiche. In sostanza, tenendo conto dei tali elementi, della riduzione prevista dallo stesso decreto ministeriale per i compensi per le cause di previdenza, della semplicità della questione giuridica e dell'attività difensiva svolta (tre fasi, essendovi stata, all'esito dell'udienza di discussione, la decisione con motivazione contestuale), l'importo minimo liquidabile è pari ad € 1.700,00. Ne consegue che la quantificazione contenuta nella sentenza impugnata deve essere modificata in tal senso.
Sono disciplinate dal principio di soccombenza anche le spese di questo grado.
La relativa liquidazione tiene conto del valore delle sole questioni rimesse in appello.
Va disposta la distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori antistatari.
p.q.m.
La Corte di Appello di Lecce -Sezione Lavoro, visto l'art. 437 c.p.c.; definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 14.06.2024 da Parte 1 nei confronti di CP 1 avverso la sentenza del 14.05.2024 del Tribunale di Brindisi n.745, così provvede:
Accoglie l'appello e, per l'effetto, ridetermina l'importo delle spese del giudizio di primo grado liquidate in € 1.700,00 oltre accessori e rimborso spese forfettarie del 15% come per legge, con distrazione per gli avv.ti Antonio Troso e Ugo Troso, detratto quanto eventualmente percepito.
Condanna parte appellata al pagamento, in favore di parte appellante, delle spese di questo grado, liquidate in € 247,00 oltre accessori e rimborso spese forfetarie del 15% come per legge, con distrazione per gli avv.ti Antonio Troso e Ugo Troso.
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni. Così deciso in Lecce il 21.02.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Dott. Gennaro Lombardi